MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
SETTORE TECNICO P.O. VIII^
Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0/x – 00000 Xxxx (XX)
SETTORE TECNICO P.O. VIII
Ufficio Lavori Pubblici – Protezione Civile e Servizi Cimiteriali Tel. 0922/953061 - 0922/953044
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A.
RISCHI DIVERSI, ACCESSORI ED INFORTUNIO CONDUCENTI, TRASPORTATI, FURTO E INCENDIO DEL BUS URBANO E MOTOCARRO
Periodo dal 01.04.2011 al 01.04.2012
Il contratto di assicurazione RC Auto conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni, e normativa regolamentare collegata e correlata), dalle condizioni ANIA (ove richiamate), integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.
L’assicurazione RCA A.R.D. è normata dalle condizioni di cui al presente Capitolato.
PREMESSA
Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.
Copertura assicurativa del Bus Urbano e del Motocarro facenti parte dell’Autoparco Comunale contro:
- La Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dal codice delle assicurazioni (tit. X – assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) e normativa collegata e correlata;
- I rischi accessori alla RCA (A.R.D.);
I mezzi da assicurare sono descritti nell’allegato “A”.
La formula del contratto dovrà consistere nel rilascio di apposita polizza per singolo mezzo.
La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti di cui in allegato “A”, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli in oggetto in dotazione al Comune di Naro di cui al citato allegato.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
E’, inoltre, assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Sono garantiti anche i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria riguardanti:
- Incendio e Ricorso Terzi da Incendio;
- Furto/Rapina, estorsione – tentati o consumati;
- Integrative Furto/Rapina;
riferite ai due automezzi succitati di proprietà del comune elencati nel citato allegato “A”, che riportano a fianco il valore di stima, all’epoca della gara, nonché assicura i conducenti occasionali di ogni singolo automezzo contro gli infortuni, per i massimali indicati nell’allegato “B”.
La Società assicuratrice aggiudicataria dovrà fornire, per quei mezzi ove è consentito, polizze R.C.A. con la forma tariffaria bonus malus e con Classe di merito per ogni singolo automezzo che sarà certificata dalla Società che ha fornito le attuali polizze.
Si considerano terzi anche il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, i Consiglieri ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dal Contraente.
SEZIONE 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)
Per tutti e due i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma”bonus/malus” ovvero “tariffa fissa senza applicazione di pejus in caso di sinistri” e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall’Impresa assicuratrice.
La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei due mezzi dell’Autoparco Comunale, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dalla vigente normativa di cui al codice delle assicurazioni e alla normativa regolamentare collegata.
La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per il motofurgone per come previsto dalla Legge, con massimale unico di € 3.000.000,00 (elevato ad € 6.000.000,00 limitatamente al “Bus Urbano” per sinistro – compresa la garanzia dei terzi trasportati, a qualsiasi titolo, a bordo dei veicoli.
Inoltre la garanzia dovrà essere operante:
- Sia all’esterno che all’interno delle aree cortilizie dell’Ente;
- Durante il carico e scarico;
- Durante la circolazione su aree pubbliche, così definibili nella più ampia accezione dall’attuale giurisprudenza, o private ad uso pubblico, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti;
- Anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti.
I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.
L’offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell’allegato elenco dei mezzi da assicurare.
Alla scadenza del contratto la Società Assicuratrice si impegna ed obbliga espressamente e senza eccezione alcuna a consegnare gli attestati di rischio con dati e risultanze aggiornate 30 giorni prima della scadenza.
SEZIONE 2 – Rischi accessori alla RCA (A.R.D.)
Premesso che per rischi accessori si intendono le garanzie sopra i mezzi oggetto della presente gara, nonché eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano dallo stesso essere utilizzati, riferite ai seguenti accadimenti:
1. Incendio e Ricorso Terzi da Incendio
Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore o da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 150.000,00 per sinistro.
2. Furto, Xxxxxx, estorsione – tentati o consumati- (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, totale o parziale, e della rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
La Società risponde, altresì, dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
2..a) Garanzie integrative Furto/Rapina (senza alcuna franchigia e/o scoperto)
La società indennizza danni materiali e diretti subiti dal veicolo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto o alla rapina ed anche quelli subiti per effrazione o scasso subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché lo scoperto è pari a quello delle garanzie furto e rapina.
In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito:
- Nel primo semestre di vita del mezzo assicurato sarà uguale al costo d’acquisto (come da fattura). Nei casi in cui l’IVA possa essere recuperata dall’Azienda Contraente sulla base della normativa fiscale in vigore, il valore assicurato dovrà essere al netto di tale imposta;
- Nel secondo semestre di vita del mezzo il valore assicurato sarà uguale al costo d’acquisto (come da fattura) decurtato di una svalutazione standard del 10%
- Negli anni di vita successivi al primo di ciascun mezzo , il valore assicurato sarà uguale alla quotazione desunta dalla pubblicazione periodica “Eurotax Giallo” al 30 giugno di ogni anno e pertanto i danni, risarcibili a termini di polizza, saranno liquidati tenendo fermo il valore assicurato stabilito all’inizio dell’anno in cui l’evento si è prodotto;
In caso di sinistro con danni parziali (cioè danni che comportino la riparabilità del mezzo assicurato, nonché la convenienza economica della riparazione stessa) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di prima immatricolazione, successivamente l’unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura del 10% per ogni anno di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
SEZIONE 3 – Servizio Sinistri –
In relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati, la Società Assicuratrice aggiudicataria garantirà un efficiente servizio di liquidazioni danni per i sinistri generati o subiti dall’Ente Contraente.
Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall’Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali di comune intesa con l’ufficio tecnico dell’Ente Contraente o altro ufficio indicato dal responsabile del procedimento
(responsabile o sostituto/f.f./incaricato del settore Ragioneria), così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell’indennizzo ed il loro materiale pagamento.
Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all’Ente Contraente l’esito finale della relativa pratica ai fini dell’eventuale variazione delle “classi di merito” dei mezzi e del diritto dell’Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l’ammissione di un concorso di colpa.
Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l’ufficio competente ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.
Limitatamente alla garanzia furto ed eventi speciali, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile.
La liquidazione dei danni potrà avvenire anche se il certificato di chiusa istruttoria, non sia ancora disponibile ( purché sia stato richiesto), con impegno però da parte dell’Assicurato, di esibirlo alla Società appena lo abbia ottenuto dalle Autorità competenti.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art.5 del Decreto Legge 23.12.1976, n.857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977, n. 39, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all’art.1915 c.c.
È espressamente ammessa la comunicazione a mezzo telefax o e-mail ai fini dell’adempimento dell’avviso di sinistro.
Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all’indennizzo, né riduzioni dello stesso, semprechè il contraente o l’Assicurato non abbia agito con dolo.
Statistica sinistri
La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del contratto annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:
- elencazione dei sinistri Denunciati ;
- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, su documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito “ del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- sinistri Respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in data diversa da quella indicata.
SEZIONE 4 – Condizioni Generali
Variazione dei mezzi
Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni dei mezzi , l’Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, o sostituzioni, indicando, in questo ultimo caso, le caratteristiche del nuovo veicolo.
All’uopo la Società aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.
È prevista la comunicazione anche a mezzo telefax o e-mail.
Esclusione e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di assicurazioni della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.295.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia, ai sensi dell’art.18 della Legge 990/69, eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli eventi diritto.
Sono esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni ed altre apparecchiature del genere.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea.
La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data comunicazione dell’evento da parte del contraente. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Periodo di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive (legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Assicurato.
Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax e/o e-mail) indirizzata alla Società .
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto (norme dattiloscritte), valgono le norme di legge.
Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte nel capitolato di polizza nonché le eventuali variazioni che potranno essere successivamente concordate.
La Firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE 5 – Condizioni Particolari
Massimali
Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il medesimo limite per persona e per cose/animali compreso RC Terzi trasportati;
Euro 6.000.000,00 in riferimento allo bus urbano in dotazione dell’Ente.
Determinazione del premio
Il premio si intende comprensivo della quota relativa all'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.
Durata del contratto
Il contratto ha la durata dalle ore 24 della data indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alle ore 24 della scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno del contratto prima della scadenza annuale con accettazione consensuale scritta delle parti e senza aumento di premio da effettuarsi con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 15 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Assicurazione e Regolazione del premio
L’Assicurazione ha per base i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Tipo di tariffa
- Applicazione di tariffa fissa sia per il Motocarro che per il Bus urbano;
Tariffa applicata nel corso di durata del contratto
La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell’appalto.
Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, dovuto a FURTO - RAPINA - INCENDIO, il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.
La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il contro valore. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Se la Società ha già pagato l'indennizzo diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Liquidazione dei danni – Nomina dei periti - Pagamento dell’indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.
Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.
Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione del mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso soggetti ad usura.
Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta si compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione,
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata,
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.