ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGID – AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE E LA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGID – AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE E LA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
FONDAZIONE POLO DEL ‘900 – Codice Fiscale 97807600016- rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Savigliano il 11/05/1946, domiciliato per la carica in Torino, via del Xxxxxxx, 13 CAP 10122, (qui di seguito più brevemente indicata come “Polo del ‘900”);
e
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – Codice fiscale 97735020584 – con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la sua carica e agli effetti del presente atto ivi domiciliato (di seguito “AgID”).
Premesso che
- Il Polo del ‘900, Fondazione di partecipazione no-profit, ha come scopo quello di favorire l’integrazione dei membri partecipanti in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita, civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del ‘900;
- tenuto conto che il Polo del ‘900 si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archivistico e bibliotecario dei suoi membri partecipanti incentrato sulla storia e sul pensiero economico e sociale del Novecento anche attraverso interventi integrati di digitalizzazione e di innovazione nelle modalità di accesso e di fruizione;
- rientrano nei compiti del Polo del ‘900 l’ideazione, la progettazione, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio: mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- considerando che il Polo del ‘900 ha progettato e realizzato una piattaforma digitale “9centRo” che ospita e integra i patrimoni archivistici degli enti partner del Polo del ‘900 e che intende proporre un modello di ricerca e di fruizione innovativo dal punto di vista dell’allargamento della platea degli utenti anche attraverso l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale (AI);
- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi come modificati dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, all’articolo 19 prevede l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, all’articolo 22 dispone la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
- il comma 2, dell’art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 prevede, tra l’altro, che “il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all’art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli organi dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2015, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia;
- il documento recante “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di marzo 2015;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel mese di maggio 2017;
Considerato che:
- AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica del Paese;
- AgID ha istituito la Task force sulla Intelligenza Artificiale (IA) costituita da una Community e da un Coordinamento di esperti, che partecipano alle attività a titolo gratuito, con l’obiettivo di condurre un’analisi delle opportunità di semplificazione per la pubblica amministrazione, tramite approfondimenti e studi sulle implicazioni etiche e sociali derivanti dall’utilizzo - o dal mancato utilizzo - dei nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale;
- la Task force IA ha presentato un primo rapporto sintetico - un libro bianco - con suggerimenti e raccomandazioni che la pubblica amministrazione italiana potrà adottare per allinearsi alle migliori
prassi internazionali e con progetti pilota che possano approfondire - attraverso applicazioni e strumenti - l’utilizzo dell’IA nei servizi digitali;
- La Fondazione Polo del ‘900 e AgID, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all’individuazione di punti di contatto tra competenze di ricerca e interessi d’innovazione e ritengono opportuno individuare una forma di interazione stabile, finalizzata a creare una sinergia diretta ed efficiente sulle tematiche dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale.
Considerato, inoltre, che:
- l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- adottando una qualificazione di tipo “dinamico” e “funzionale” di soggetto pubblico derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, appare possibile qualificare “funzionalmente” come soggetto sostanzialmente pubblico la fondazione Polo del ‘900 – di cui sono fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo - limitatamente alle funzioni intrinsecamente pubblicistiche svolte dalla fondazione stessa;
- alla luce dei rispettivi ruoli e tenuto conto del pubblico interesse che perseguono le Parti, si ritiene applicabile l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Con il presente Accordo di collaborazione, Fondazione Polo del ‘900 e AgID si impegnano a cooperare per l’individuazione, elaborazione ed attivazione di specifici progetti nel campo dell’Intelligenza Artificiale al servizio della P.A. e del cittadino.
Le parti, dove ne ravvisino l’opportunità e con riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo, si impegnano all’intercettazione di eventuali finanziamenti nazionali ed europei.
Articolo 2 - Accordi esecutivi
L’Accordo di collaborazione tra Fondazione Polo del ‘900 e AgID si svolgerà sulla base di attività in settori di comune interesse, definiti in appositi Accordi esecutivi, anche nella forma di Partnership di progetto, che preciseranno in dettaglio l’oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica ed organizzativa ed i relativi referenti tecnici, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 5.
Detti Accordi esecutivi, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante del presente Accordo.
Art. 3 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L’obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:
- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione degli Accordi esecutivi;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente Accordo.
Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate saranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell’attività prevista. Le Parti s’impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al corrente nell’esecuzione della propria attività. Le Parti s’impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.
Articolo 4 - Pubblicità
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni oggetto del presente Accordo e degli strumenti esecutivi.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
Articolo 5 - Proprietà intellettuale
E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e che essa utilizzerà realmente per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall’altra Parte che per le attività previste nell’ambito del presente Accordo.
La proprietà di studi, prodotti e metodologie comuni eventualmente sviluppate nell’ambito del presente Accordo è attribuita alle Parti, ferma restando la possibilità di uso da parte di soggetti istituzionali, ovvero di soggetti interessati a fruirne, previa autorizzazione delle Parti.
Articolo 6 - Pubblicazioni
Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso alla altra Parte e richiederne l’assenso, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell’ambito del presente Accordo.
Articolo 7- Esonero da responsabilità
In relazione all’attività prestata, le Parti restano reciprocamente sollevate da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all’altrui personale e/o beni durante la permanenza presso i
rispettivi locali e lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo salvo i casi di dolo o colpa grave.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati per l’esecuzione del presente Accordo saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003.
Articolo 9 - Accesso ai locali
Ciascuna Parte consentirà al personale dell’altra, operante nell’ambito del presente Accordo, l’accesso ai propri locali, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dello stesso. In ogni caso, valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.
Articolo 10 - Durata
Le Parti concordano che il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di conoscenza di AgID della sottoscrizione dell’Accordo da parte di Polo del ‘900, da firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC di questa Agenzia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx .
Al termine di detto periodo, le Parti contraenti potranno eventualmente rinnovare l’Accordo per un periodo di durata da concordarsi e comunque non superiore alla durata iniziale dello stesso.
Articolo 11 - Spese ed oneri
I rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.
Resteranno a carico di ciascuna Parte le spese e gli oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
Articolo 12 - Recesso
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
In tal caso dovrà essere garantita la conclusione degli Accordi esecutivi già approvati e sottoscritti alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 13 - Modifiche
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Articolo 14 - Risoluzione controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere fra loro in relazione al presente Accordo e agli Accordi esecutivi derivanti dal medesimo.
Qualora non fosse possibile pervenire ad una composizione amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione si procederà per via giudiziale, dando atto che la competenza è del Giudice Amministrativo ex art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104 .
Articolo 15 - Oneri
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti. Esso è esente dall’imposta di registrazione, salvo in caso d’uso con spese a carico della Parte richiedente, ai sensi dell’art.5 del DPR 131/1986.
Il presente Accordo, composto da n. 7 pagine, viene firmato digitalmente in Roma da:
Fondazione Polo del ‘900 AgID
il Presidente il Direttore Generale
- Xxxxxx Xxxxx - - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx -