Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 000.00000 Fax 000.0000000 - xxx.xxx-xxxxxxx.xx Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
DECRETO n. 64 del 07/02/2020
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Accordo Attuativo dell’accordo quadro di collaborazione per l’attività promossa nell’ambito dei percorsi formativi per i Professionisti delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore per anno 2019, in applicazione della deliberazione n. X/5455 del 25/07/2016: presa d’atto.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17.12.2018
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Rilevato che Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5455 del 25.07.2016 ha approvato il “Progetto regionale pluriennale di formazione per lo sviluppo dell’ospedale/territorio senza dolore” di Èupolis Lombardia che definisce programmi formativi obbligatori e omogenei su tutto il territorio;
Premesso che ATS Brescia ed Èupolis Lombardia hanno sottoscritto in data 06.06.2017 un accordo quadro per l’esercizio in forma coordinata di attività di interesse comune rinviando a singole convenzioni la disciplina di tale attività;
Richiamato la D.G.R. n. X/1681 del 27.05.2019 individua quale obiettivo dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute per l’anno 2019 la realizzazione di Corsi Regionali di formazione di 1° livello per gli operatori della rete di Cure Palliative – “Promozione dell'attività formativa di cui alla DGR X/5455/2016 rivolta ai professionisti delle Reti Locali di CP attraverso il monitoraggio del bisogno e suo progressivo soddisfacimento sulla base delle indicazioni”;
Dato atto che con nota prot. n. EL.2019.0028579 del 18.12.2019 (atti ATS prot. n. 0127758 del 18.12.2019) Polis Lombardia (già Èupolis) ha trasmesso, per la sottoscrizione da parte di ATS di Brescia, l’accordo attuativo relativo al Progetto di formazione pluriennale per lo sviluppo dell’ospedale territorio senza dolore in attuazione della D.G.R. n. X/5455 del 27.07.2016 per l’anno 2019;
Considerato che l’accordo per l’anno 2019, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto per ATS in data 07.01.2020;
Date atto altresì che l’operatività del presente Accordo avverrà come previsto della “Guida operativa e Patto formativo di 1° livello per professionisti di reti Locali di Cure Palliative” a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale – Ufficio Formazione;
Ritenuto pertanto di procedere, in ottemperanza alle indicazioni regionali, alla presa d’atto dell’accordo in argomento, sottoscritto da Polis Lombardia e da ATS di Brescia; Vista la proposta presentata dal Dirigente del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dott.ssa Xxxxx Xxxxxx che, anche in qualità di Responsabile del procedimento attesta, la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
D E C R E T A
a) di prendere atto, per quanto esplicitato in premessa, “dell’Accordo Attuativo dell’accordo quadro di collaborazione per l’attività promossa nell’ambito dei percorsi formativi per i Professionisti delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore, in attuazione della D.G.R. n. X/5455 del 25.07.2016” sottoscritto da Èupolis Lombardia e ATS Brescia, che stabilisce l’ambito di collaborazione per la realizzazione di una edizione del corso periferico di 1° livello secondo la programmazione definita anche per l’anno 2019;
b) di prendere atto altresì della sottoscrizione tra ATS Brescia e Polis Lombardia del relativo accordo attuativo anche per l’anno 2019 in data 07.01.2020, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
c) di dare atto che l’operatività del presente Accordo avverrà come previsto dalla “Guida operativa e Patto formativo di 1° livello per professionisti di reti Locali di Cure Palliative” a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale –
Ufficio Formazione;
d) di disporre a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale – Ufficio Formazione - la trasmissione a Polis Lombardia del presente provvedimento;
e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on- line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
ACCORDO ATTUATIVO
DELL’ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER L’ATTIVITÀ PROMOSSA NELL’AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI PER
I PROFESSIONISTI DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE
tra
L’Agenzia di Tutela della Salute Brescia, con sede legale a Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15, C.F. e P.I. 03775430980 (di seguito anche semplicemente «ATS») rappresentata legalmente dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
e
PoliS-Lombardia, con sede legale a Milano, via Taramelli 12/F, C.F. e P.I. n. 07221390961, in atto rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore dell’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo
Premesso che
PoliS-Lombardia e ATS hanno sottoscritto in data 06 giugno 2017 un accordo quadro per l’esercizio in forma coordinata di attività di interesse comune, rinviando ai singoli atti convenzionali la disciplina di tali attività.
In relazione all’attività promossa nell’ambito dei percorsi formativi per i professionisti delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, secondo quanto previsto dal Piano di formazione per il SSR 2019 - 2021, approvato con decreto di Regione Lombardia, n. XX, in continuità con la formazione prevista dalla deliberazione n. x / 5455 del 25/07/2016, che ha approvato il progetto presentato dall’Istituto in data 19 luglio 2016 che definisce programmi formativi specifici, obbligatori ed omogenei su tutto il territorio, per fornire ai professionisti operanti, rispettivamente, nelle Reti di Cure palliative e in quella di Terapia del dolore, i contenuti minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità richieste dal vigente quadro normativo, con il presente accordo le Parti, intendono precisare, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo quadro:
a) obiettivi da realizzare; b) attività da svolgere; c) termini e modalità di svolgimento; d) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; e) definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione.
tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Obiettivi da realizzare
Il presente accordo stabilisce l’ambito di collaborazione tra PoliS-Lombardia (ente pubblico) e l’ATS (ente pubblico) per la realizzazione dei corsi periferici di 1° Livello per professionisti delle Reti Locali di cure palliative.
Si stabilisce che il presente accordo attuativo riguarda la realizzazione di un’edizione dei
Corsi Periferici di 1° Livello per professionisti delle Reti Locali di Cure palliative
Articolo 2 - Attività da svolgere e referenti
Le attività, dettagliate nell’allegato al presente accordo, prevedono la realizzazione del progetto formativo relativo ai Corsi Periferici di 1° Livello per professionisti delle Reti Locali di Cure Palliative (di seguito CP), secondo quanto previsto nel Piano di formazione per il SSR. La progettazione e l’erogazione dei percorsi di I livello si rifà a quanto dichiarato dalla D.G.R.
n. X/5455 del 25 luglio 2016. Particolare importanza all’assolvimento del debito formativo minimo da parte degli operatori attivi nella Rete Regionale delle Cure Palliative è ribadita sia nella D.G.R. X/5954/16 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio” (cd “Delibera delle Regole 2017”), sia nella Circolare diffusa alle ATS da parte della DG Welfare lo scorso 23 Giugno 2017 “Seconde indicazione operative per la riclassificazione delle Unità di offerta Cure Palliative ai sensi della D.G.R. X/5918/16 al Paragrafo “Medici Palliativisti”. La governance dei corsi periferici di 1° Livello vede coinvolti la Direzione Generale Welfare e PoliS-Lombardia nella sua articolazione organizzativa Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (da ora Accademia), con funzione di progettazione, coordinamento e realizzazione dei percorsi formativi.
Per l’attuazione e il coordinamento delle attività previste nel presente accordo le Parti indicano quali responsabili il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx per PoliS-Lombardia - Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo e per l’ATS il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx.
Articolo 3 - Termini e modalità di svolgimento delle attività
Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo:
- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto nei contenuti e termini del programma allegato e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi.
Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
L’ATS si impegna a garantire:
a) il coordinamento locale del progetto e raccordo con i dipartimenti di cure palliative delle reti locali, ove presenti, ovvero le reti locali di cure palliative;
b) il coordinamento delle attività attribuite alle ASST (Aziende sociosanitarie territoriali) di competenza territoriale delle ATS, ove previste:
- Aule formative ubicate presso le ASST di riferimento (dichiarazione di conformità della sede);
- Coordinamento didattico sull’intero percorso formativo erogato;
- Docenze per le materie oggetto della formazione;
- Tutoraggio d’aula;
- Segreteria didattica, inclusa compilazione della modulistica d’aula;
c) l’accreditamento e rendicontazione ECM.
PoliS-Lombardia si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze e a fornire il proprio supporto documentale. Spetta in particolare a PoliS-Lombardia la direzione scientifica e di indirizzo delle attività. Nello specifico, Accademia assicurerà:
- il raccordo progettuale con il Board Tecnico Scientifico, la committenza regionale e le ATS;
- il governo della programmazione didattica e della diffusione dell’iniziativa in
collaborazione con le ATS;
- la progettazione didattica generale e di dettaglio, il coordinamento didattico generale e di dettaglio e la fornitura di schemi di riferimento per la programmazione generale del corso;
- il coordinamento amministrativo;
- la messa a disposizione di programmi;
- i materiali didattici e i supporti per i lavori di gruppo e per lo studio individuale.
Le attività di cui al presente accordo potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti e altri enti, anche ai fini dello svolgimento di tesi di laurea e tirocini formativi, di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
Le attività didattiche del presente dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019 e le attività di rendicontative si dovranno concludere entro il 31 marzo 2020, salvo proroga da stabilirsi di comune accordo tra le parti.
Articolo 4 - Risorse umane e strumentali
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente accordo, in merito alla composizione del gruppo di lavoro si rimanda a quanto indicato nell’allegato 1.
Articolo 5 - Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione
Per le attività di cui all’art. 2 del presente accordo, PoliS-Lombardia riconoscerà all’ATS, in ragione del maggior onere sostenuto nella realizzazione del progetto, a titolo di rimborso e previa rendicontazione da prodursi al termine delle attività, la somma di massimo Euro 1.625,00 per lo svolgimento della singola giornata formativa, quindi fino a un massimo di Euro 9.750,00 (6 giornate formative).
Lo svolgimento delle attività verrà monitorato tra i due firmatari dell’Accordo Attuativo,
tramite:
- monitoraggio e controllo delle singole giornate formative, con invio all’Istituto dei materiali di aula (diario di classe, fogli firme, customer satisfaction, test di apprendimento, documentazione di rendicontazione, ecc.);
- relazione finale relativamente all’edizione realizzata;
- invio degli elenchi dei partecipanti, con tutti i dati necessari al fine di predisporre gli attestati di frequenza;
- invio dei dati relativi ai professionisti formati, suddivisi per tipologia;
- In caso emergessero ulteriori esigenze e condizioni, sarà possibile, sulla base di un accordo scritto tra le Parti, modificare il programma di attività relativo al presente Protocollo Attuativo.
Le Parti riconosceranno il rimborso per le attività effettivamente svolte.
Il rimborso verrà erogato in un’unica tranche, sulla base della singola edizione totalmente
erogata e rendicontata.
I rimborsi all’ATS saranno effettuati tramite accreditamento sul c/c bancario XX00X0000000000000000000000.
Le Parti si impegnano a rispettare, qualora tenute, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.
Articolo 6 - Utilizzo dei risultati delle attività
Ciascuna Parte potrà utilizzare i risultati dell’attività di interesse comune allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico solo previa autorizzazione dell’altra Parte.
Nel caso di pubblicazione dei risultati del progetto in ambito tecnico-scientifico ciascuna
Parte si impegna a citare espressamente l’altra Parte.
Articolo 7 - Coperture assicurative e sicurezza
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l’altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In
seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Articolo 8 - (Patto di riservatezza e trattamento dati personali)
Lo svolgimento delle attività di formazione, può comportare il trattamento di dati personali di terzi da parte da parte di entrambi gli Enti sottoscrittori, per la medesima finalità e con mezzi determinati in parte da entrambi. Gli Enti sottoscrittori assumono quindi la qualifica di Contitolari ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento UE 2016/679, secondo le rispettive competenze delineate dalle norme dello Statuto d’Autonomia, dalle l.r. 6 agosto 2010, n. 14
l.r. 26 novembre 2013, n. 16 e della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti. Titolare del trattamento dei dati è PoliS-Lombardia.
Articolo 9 – Clausole di legalità
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente (D.Lgs n. 33/2013).
Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute negli articoli di cui sopra. La violazione del Codice di comportamento o l’inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 10 – Spese e oneri
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo.
Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto da PoliS-Lombardia in modo virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate.
La presente Convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
DPR 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Per l’ATS Brescia
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Per PoliS-Lombardia dottor Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.