Accordo di terminazione dell’Accordo relativo alla fornitura ed all’esercizio dei servizi e delle installazioni del traffico aereo da parte di
Accordo di terminazione CEATS
Accordo di terminazione dell’Accordo relativo alla fornitura ed all’esercizio dei servizi e delle installazioni del traffico aereo da parte di
EUROCONTROL presso il Centro di controllo dello spazio aereo superiore dei servizi del traffico aereo dell’Europa centrale (CEATS) del 27 giugno 1997 e l’Accordo speciale relativo all’attuazione dell’Articolo 6 dell'Accordo CEATS
(in appresso denominato “l’Accordo di terminazione”)
tra
La Repubblica d’Austria, La Bosnia-Erzegovina, La Repubblica di Croazia, La Repubblica ceca,
La Repubblica d’Ungheria, La Repubblica italiana,
La Repubblica slovacca,
La Repubblica slovena
in appresso denominati collettivamente “gli Stati”
ed EUROCONTROL, l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea;
in appresso denominate collettivamente "le Parti".
premesso l’Accordo relativo alla fornitura ed all’esercizio dei servizi e delle installazioni del traffico aereo da parte di EUROCONTROL presso il Centro di controllo dello spazio aereo superiore dei servizi del traffico aereo dell’Europa centrale (CEATS) firmato il 27 giugno 1997 dalla Repubblica d’Austria, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica italiana, la Repubblica slovacca, la Repubblica slovena ed EUROCONTROL, entrato in vigore il 28 agosto 2004 a seguito della ratifica dell’Accordo da parte di cinque tra gli Stati firmatari;
premesso l’Accordo speciale relativo all’attuazione dell’Articolo 6 dell’Accordo CEATS (in appresso denominato “l’Accordo speciale”) firmato il 27 giugno 1997 dalla Repubblica d’Austria, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica italiana, la Repubblica slovacca e la Repubblica slovena entrato in vigore il 28 agosto 2004 per i cinque stati che hanno ratificato l'Accordo CEATS;
considerando la Misura N. 85/44 del 6 giugno 1997, la misura N. 85/45 del 6 giugno 1997 e la Misura N. 87/66 del 10 giugno 1999 della Commissione permanente di EUROCONTROL relative alla conclusione dell’Accordo CEATS e all’istituzione delle installazioni di supporto del centro di controllo dello spazio aereo superiore CEATS.
considerando la Misura N. 08/146 del 13 novembre 2008 e la Misura N. 10/162 del 20 luglio 2010 che autorizzano rispettivamente l’Agenzia EUROCONTROL ad aprire i negoziati per la conclusione del presente Accordo e ne autorizzano la firma.
considerando le decisioni adottate dal Gruppo di coordinamento CEATS (in appresso denominato “il GCC”) nel xxxxx xxxxx xxx 00xxxxx riunione del 28 marzo 2008;
considerando la Dichiarazione congiunta dei Ministri dei trasporti della Repubblica d’Austria, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Croazia, Repubblica ceca, Repubblica d’Ungheria, Repubblica slovacca e Repubblica slovena rilasciata in Lussemburgo il 12 giugno 2008 relativa all’avvio del processo di terminazione dell’Accordo CEATS;
premesso che determinati elementi dell’Accordo CEATS sono stati provvisoriamente applicati da tutti gli Stati firmatari dalla firma dell’Accordo, come evidenziato dalle decisioni della Commissione permanente e le relative azioni concordate dal GCC;
premesso che le Parti desiderano terminare congiuntamente l’Accordo CEATS;
premesso che le Parti, tenendo in considerazione gli sviluppi europei, intendono rafforzare il proprio impegno in vista dell'istituzione del Blocco/dei Blocchi funzionali di spazio aereo, in conformità alle disposizioni del Cielo unico europeo;
premesso, in conformità ai principi generali del diritto internazionale, che trova applicazione nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra gli Stati e le Organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, che la terminazione di uno strumento di diritto internazionale può avvenire solo con il consenso di tutte le Parti;
le Parti hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
1.1 Le Parti concordano congiuntamente di terminare l’Accordo CEATS. Le Parti sono sollevate da qualsiasi obbligo derivante da, o altrimenti correlato all’Accordo CEATS, fatto salvo per gli obblighi finanziari di cui all’Articolo 2 del presente Accordo.
1.2 Con il presente Accordo, gli Stati terminano congiuntamente l’Accordo speciale. Gli Stati sono sollevati da qualsiasi obbligo derivante da, o altrimenti correlato all’Accordo speciale, fatto salvo per gli obblighi finanziari di cui all’Articolo 2 del presente Accordo.
ARTICOLO 2
Le Parti saranno vincolate agli obblighi finanziari risultanti dall’applicazione o applicazione provvisoria dell’Accordo CEATS e/o, dove appropriato, l’Accordo speciale, prima della loro terminazione. Tutti gli obblighi finanziari sono descritti nei dettagli nell'Allegato 1.
ARTICOLO 3
3.1 Le Parti garantiscono reciprocamente l’accesso e l’utilizzo dei documenti e del relativo materiale prodotto nel corso del progetto CEATS come appropriato e senza retribuzione.
3.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che potrebbe emergere dall’applicazione dell’Accordo CEATS e/o dell’Accordo speciale, salvo diversamente concordato prima della terminazione dell’Accordo CEATS e dell’Accordo speciale, è da considerarsi di proprietà di tutte le Parti. Tutte le Parti garantiscono alle altre Parti il diritto di accesso e utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale di proprietà congiunta nonché la condivisione di questo diritto con i rispettivi fornitori dei servizi di navigazione aerea (ANSP).
ARTICOLO 4
Eventuali controversie derivanti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo o relativi allegati dovrà essere risolta mediante arbitrato finale e vincolante in conformità al Regolamento opzionale di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per arbitrato tra Organizzazioni internazionali e Stati, come in vigore alla data della controversia.
ARTICOLO 5
5.1 Il presente Accordo è soggetto a ratifica, firma, accettazione o approvazione in conformità alle procedure interne degli Stati.
5.2 Gli strumenti di ratifica, firma, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo del Regno del Belgio.
5.3 EUROCONTROL diventa Parte del presente Accordo mediante firma dello stesso.
5.4 Il presente Accordo entra in vigore per tutte le Parti con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica, firma, accettazione o approvazione per il presente Accordo da parte degli Stati.
Fatto in lingua bosniaca, croata, ceca, inglese, francese, tedesca, ungherese, italiana, serba, slovacca e slovena, in un unico originale, che resterà depositato negli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia certificata ai governi degli altri Stati membri di EUROCONTROL e a EUROCONTROL. In caso di divergenza tra i testi, farà fede il testo in lingua inglese.
Allegato 1 all’Accordo sulla terminazione dell’Accordo relativo alla fornitura ed all’esercizio dei servizi e delle installazioni del traffico aereo da parte di
EUROCONTROL presso il Centro di controllo dello spazio aereo superiore dei servizi del traffico aereo dell’Europa centrale (CEATS) del 27 giugno 1997
Obblighi finanziari
La seguente Xxxxxxx riporta i contributi concordati dagli Stati nel corso della riunione GCC/20 come anche gli accordi di pagamento con l'Italia (GCC/15 – a seguito della decisione dell’Italia del 2005 di non procedere con la ratifica dell’Accordo CEATS) per gli anni 2008-2010 (importi in migliaia di EURO).
Parte VI - CEATS | |
Vedi Allegato 1 WP 3 CCG/20 | Totale 2008-2010 |
Uscite: | |
Costi di chiusura personale | 9,105 |
(Pagato alla Parte IV - Supporto FABCE) | |
Costi operativi | 1,233 |
(affitto edificio CRDS, pagato direttamente | |
dalla ParteVI) | |
Spese totali | 10,338 |
Entrate: Pagamenti Italia | -2,378 |
Entrate totali | -2,378 |
Uscite meno entrate | 7,961 |
Pagamento degli Stati | -7,961 |
Bilancio | 0 |
percentuale | Pagamento degli Stati |
Totale 2008-2010 | |
22.0541 | 1,756 |
26.2322 | 2,088 |
3.6895 | 294 |
20.2532 | 1,612 |
8.0911 | 644 |
13.6396 | 1,086 |
6.0403 | 481 |
100.0000 | 7,961 |
Chiavi di condivisione 2008
Ungheria Austria Slovenia Rep. ceca
Rep. slovacca Croazia
Bosnia Erzegovina
Done at Brussels on 12th May 2011
Per la Repubblica italiana Xxxxxxx Xxxxxxxx For the Republic of Italy
Done at Brdo pri Kranju on 5th May 0000
Xxx die Republik Österreich Xxxxx Xxxxx or the Republic of Austria
Za Republiku Bosnu i Hercegovinu Xxxxxxx Xxxxxxxxx За Републику Босну и Херцеговину
For Bosnia and Herzegovina
Za Republiku Hrvatsku Xxxxxxx Xxxxxx
For the Republic of Croatia
Za Českou republiku Xxx Xxxxxxx
For the Czech Republic
Za Magyar Köztársaság Xxxxx Xxxx Xxxxxx For the Republic of Hungary
Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx
Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
For the Republic of Slovenia
Für die Europäische Organisation für Flugsicherung
Za Evropsku agenciju za bezbjednost vazdušne plovidbe
За Европску агенцију за безбједност ваздушне пловидбе
Za Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe
Za Evropskou organizaci pro bezpečnost leteckého provozu Za Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért
Per l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
Za Európsku organizáciu pre bezpečnosť letovej prevádzky Za Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe
Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
For the European Organisation for the Safety of Air Navigation: Xxxxx XxXxxxxx