CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E SULL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.
CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E SULL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.
Le Parti di questa Convenzione,
Rifacendosi al primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano,
Rifacendosi anche al principio 10 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo,
Rifacendosi inoltre alle risoluzioni dell’Assemblea generale 37/7 del 28 Ottobre 1982, relativa alla Carta mondiale della natura, e 45/94 del 14 dicembre 1990 relativa alla necessità di assicurare un ambiente salubre per il benessere di ognuno,
Rifacendosi altresì alla Carta Europea sull’ambiente e la salute approvata alla Prima conferenza Europea sull’ambiente e la salute che si è svolta sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della salute a Francoforte sul Meno (Germania) l’8 dicembre 1989,
Dichiarando la necessità di proteggere, salvaguardare e migliorare lo stato dell’ambiente e di garantire uno sviluppo duraturo e ecologicamente razionale,
Riconoscendo che una tutela dell’ambiente adeguata è essenziale per il benessere dell’uomo ed anche per godere dei diritti fondamentali, compreso il diritto stesso alla vita,
Riconoscendo anche che ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente adatto a garantire la propria salute e il proprio benessere e il dovere sia individualmente che in associazione con gli altri di tutelare e di valorizzare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future,
Tenendo conto che al fine di essere in grado di fare valere questo diritto e di adempiere a questo dovere, i cittadini devono avere accesso all’informazione, essere abilitati a partecipare al processo decisionale e avere accesso alla giustizia riguardo all’ambiente, rimanendo inteso che possono avere bisogno di un aiuto per esercitare i propri diritti,
Riconoscendo che, nell’ambito dell’ambiente, un miglior accesso all’informazione e la partecipazione maggiore del pubblico al processo decisionale consentono di prendere decisioni migliori e di applicarle in maniera più efficace, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e aiutano le autorità pubbliche a tenere queste ultime in debito conto,
Cercando così di favorire il rispetto del principio dell’obbligo di rendicontazione e la trasparenza del processo decisionale e di garantire un maggior appoggio del pubblico alle decisioni prese nell’ambito ambientale,
Riconoscendo che è auspicabile che la trasparenza prevalga in tutte le sezioni dell’amministrazione pubblica e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi di questa Convenzione nei propri lavori,
Riconoscendo altresì che il pubblico deve conoscere le procedure di partecipazione al processo decisionale per quanto attiene all’ambiente, avervi libero accesso e sapere come utilizzarli,
Riconoscendo inoltre il ruolo importante che i cittadini, le organizzazioni non governative e il settore privato possono avere nel campo della tutela dell’ambiente,
Desiderose di promuovere l’istruzione ecologica al fine di fare capire meglio quello che l’ambiente e lo sviluppo durevole sono e di incoraggiare il grande pubblico a prestare attenzione alle decisioni che hanno delle incidenze sull’ambiente e lo sviluppo duraturo e di partecipare a queste decisioni,
Notando, a tale proposito, che è importante ricorrere ai mass media così come ad altre modalità di comunicazione elettronica e alle altre modalità di comunicazione che faranno il loro ingresso in futuro,
Riconoscendo che è importante che i governi tengano pienamente conto nei loro processi decisionali delle considerazioni legate all’ambiente e che le autorità pubbliche debbano quindi avere a propria disposizione informazioni esatte, dettagliate e aggiornate in materia ambientale,
Sapendo che le autorità pubbliche sono detentrici d’informazioni relative all’ambiente nell’interesse generale,
Auspicando che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci affinché i loro interessi legittimi siano salvaguardati e la legge venga rispettata,
Notando che è importante informare correttamente i consumatori sui prodotti per consentire loro di fare delle scelte ecologiche in piena cognizione di causa,
Coscienti della preoccupazione del pubblico in merito alla diffusione volontaria di organismi geneticamente modificati nell’ambiente e alla necessità di aumentare la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in questo settore,
Convinte che l’applicazione di questa Convenzione contribuirà a rafforzare la democrazia nella regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE),
Coscienti del ruolo della CEE a questo proposito e ricordando in particolare le Direttive della CEE per l’accesso all’informazione circa l’ambiente e la partecipazione del pubblico alle decisioni prese in materia ambientale, approvate nella Dichiarazione ministeriale ammessa alla terza conferenza ministeriale sulla tematica “Un ambiente per l’Europa” a Sofia (Bulgaria) il 25 Ottobre 1995,
Tenendo conto delle disposizioni pertinenti della Convenzione sulla valutazione dell’impatto sull’ambiente in un contesto transfrontaliero, approvata a Espoo (Finlandia) il 25 Febbraio 1991 ed anche della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e della Convenzione sulla tutela e sull’utilizzo dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvate entrambe ad Helsinki il 17 Marzo 1992 e di altre convenzioni regionali,
Sapendo che l’approvazione di questa Convenzione potrà soltanto contribuire al rafforzamento del processo “un ambiente per l’Europa” e al successo della quarta conferenza ministeriale che si terrà ad Aarhus (Danimarca) nel Giungo del 1998,
Si sono accordate su quanto segue:
Articolo 1
OGGETTO
Al fine di contribuire a tutelare il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute e il benessere di ciascuno, ogni Parte garantisce i diritti d’accesso all’informazione sull’ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e d’accesso alla giustizia in materia ambientale conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.
Articolo 2
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione,
1. Il termine “Parte” indica, salvo indicazioni contrarie, una parte contraente alla presente Convenzione.
2. L’espressione “autorità pubblica” indica:
a) l’amministrazione pubblica su scala nazionale o regionale oppure ad un altro livello;
b) le persone fisiche o morali che esercitino, in virtù del diritto interno, funzioni amministrative pubbliche, compresi compiti, attività o servizi speciali relativi all’ambiente;
c) qualsiasi altra persona fisica o morale che si assumi le responsabilità o le funzioni pubbliche oppure che eroghi servizi pubblici attinenti con l’ambiente sotto l’autorità di un organo o di una persona che rientri nelle categorie contemplate ai punti a) e b) di cui sopra;
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione per l’integrazione economica regionale previste dall’articolo 17 che è parte della presente Convenzione.
Questa definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio dei poteri giudiziari o legislativi.
3. L’espressione “informazione/i sull’ambiente” indica qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, orale o elettronica o in qualsiasi altra forma materiale e che verta su:
a) lo stato degli elementi ambientali quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, le terre, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi componenti, compresi gli organismi modificati geneticamente, e l’interazione tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore e le radiazioni e le attività o i provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi riguardanti l’ambiente, le politiche, le leggi, i piani e i programmi che hanno, o rischiano di avere, delle influenze sugli elementi ambientali che rientrano al punto a) di cui sopra e l’analisi costo-vantaggi nonché le altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nel processo decisionale in materia ambientale;
c) lo stato di salute dell’uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita così come lo stato dei siti culturali e delle costruzioni nella misura in cui sono, o rischiano di essere, alterati dallo stato degli elementi ambientali, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti previsti al punto b) di cui sopra.
4. Il termine “pubblico” indica una o più persone fisiche o morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone.
5. L’espressione “pubblico interessato” indica il pubblico che è coinvolto, o rischia di essere coinvolto, dalle decisioni prese in ambito ambientale oppure che ha un interesse da far valere nei confronti del processo decisionale; ai fini della presente definizione, le organizzazioni
non governative che operano a favore della tutela dell’ambiente, e che soddisfano le condizioni che possono essere richieste nel diritto interno, sono considerate come aventi un interesse.
Articolo 3
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ciascuna Parte prende i provvedimenti legislativi, regolamentari o altri necessari, compresi i provvedimenti il cui scopo è di assicurare la compatibilità delle disposizioni che danno effetto a quelle della presente Convenzione, che riguardano l’informazione, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia, così come provvedimenti esecutivi appropriati con lo scopo di attuare e di mantenere un quadro preciso, trasparente e coerente ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte cerca di fare in modo che i funzionari e le autorità aiutino il pubblico e gli forniscano dei consigli per consentirgli di avere accesso all’informazione, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di adire le vie legali in materia ambientale.
3. Ogni Parte favorisce l’istruzione ecologica del pubblico e lo sensibilizza ai problemi ambientali principalmente affinché sappia come procedere per avere accesso all’informazione, per partecipare al processo decisionale e per adire le vie legali in materia ambientale
4. Ogni Parte accorda il riconoscimento e l’appoggio voluto alle associazioni, organizzazioni o gruppi il cui obiettivo è la tutela dell’ambiente e fa in modo tale che il proprio sistema giuridico nazionale sia compatibile con questo vincolo.
5. Le disposizioni di questa Convenzione non attentano al diritto delle parti di continuare ad applicare o a adottare, invece delle misure previste dalla Convenzione, delle disposizioni che garantiscano un accesso più ampio all’informazione, una maggiore partecipazione del pubblico al processo decisionale e un accesso più vasto alla giustizia nell’ambito ambientale.
6. Niente in questa Convenzione obbliga a contravvenire ai diritti esistenti riguardanti l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in ambito ambientale.
7. Ogni Parte opera a favore dell’applicazione dei principi enunciati in questa Convenzione nei processi decisionali internazionali riguardanti l’ambiente, così come nell’ambito delle organizzazioni internazionali qualora si tratti d’ambiente.
8. Ogni Parte appura affinché le persone, che esercitano i propri diritti in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, non siano in alcun modo penalizzate, perseguitate o soggette a misure vessatorie data la loro azione. Questa disposizione non attenta assolutamente il potere dei tribunali nazionali di accordare spese per un importo ragionevole quale esito di una procedura giudiziaria.
9. Nei limiti del campo d’applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, il pubblico ha accesso all’informazione, ha la possibilità di partecipare al processo decisionale e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, la nazionalità o il domicilio e, nel caso di una persona morale,
senza discriminazione riguardante il luogo in cui questa ha la propria sede ufficiale o un vero e proprio centro d’attività.
Articolo 4
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE
1. Ogni Parte fa in modo tale che, con riserva dei seguenti paragrafi di questo articolo, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico, nell’ambito della loro legislazione nazionale, le informazioni sull’ambiente che vengono loro richieste, comprese, se viene richiesto loro e con riserva del punto b) di cui sotto, le copie dei documenti in cui queste informazioni sono effettivamente annotate, che questi documenti presentino altre informazioni o no:
a) senza che il pubblico debba far valere un interesse particolare;
b) nella forma richiesta a meno che:
i) sia ragionevole per l’autorità pubblica comunicare le informazioni in questione in un’altra forma, nel qual caso le ragioni di questa scelta dovranno essere indicate; oppure
ii) le informazioni in questione siano già state rese pubbliche in un’altra forma.
2. Le informazioni sull’ambiente di cui al paragrafo 1 di cui sopra sono a disposizione del pubblico il più presto possibile e al più tardi nel termine di un mese a partire dalla data in cui la richiesta viene sottoposta, a meno che il volume e la complessità degli elementi d’informazione richiesti non giustifichino una proroga di questo termine, che potrà essere spostato al massimo a due mesi. Il richiedente è tenuto al corrente di qualsiasi proroga del termine e delle motivazioni che lo giustificano.
3. Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta se:
a) l’autorità pubblica alla quale viene indirizza la domanda non è in possesso delle informazioni richieste;
b) la domanda è palesemente irregolare o formulata in termini troppo generali;
c) la domanda verte su documenti che sono in corso di elaborazione o riguarda comunicazioni interne di autorità pubbliche, a condizione che quest’eccezione sia prevista dal diritto interno o dalla consuetudine, tenuto conto dell’interesse che la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe per il pubblico.
4. Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta nel caso in cui la divulgazione di queste informazioni avesse delle conseguenze sfavorevoli su:
a) il segreto delle delibere delle autorità pubbliche, qualora il segreto sia previsto dal diritto interno;
b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
c) il giusto corso della giustizia, la possibilità per qualsiasi persona di essere giudicata in maniera equa o la capacità di un’autorità pubblica di svolgere un’inchiesta d’ordine penale o disciplinare;
c) il segreto commerciale o industriale qualora questo segreto sia protetto dalla legge al fine di difendere un legittimo interesse economico. In questo ambito, devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni che sono pertinenti alla tutela dell’ambiente;
d) i diritti di proprietà intellettuale;
e) il carattere riservato dei dati e/o delle pratiche personali riguardanti una persona fisica se questa persona non ha acconsentito alla circolazione di queste informazioni fra il pubblico, qualora il carattere riservato di questo tipo d’informazione sia previsto dal diritto interno;
f) gli interessi di una terza parte che ha fornito le informazioni richieste senza esservi obbligata dalla legge oppure senza che la legge possa costringerla a ciò e che non acconsenta alla circolazione di queste informazioni; oppure
g) l’ambiente al quale si riferiscono le informazioni, come i siti di riproduzione di specie rare.
I motivi di rifiuto sopraccitati devono essere interpretati in maniera restrittiva, tenuto conto dell’interesse che la diffusione delle informazioni richieste presenterebbe per il pubblico e se queste informazioni si riferiscano o no alle emissioni nell’ambiente.
5. Se un’autorità pubblica non è in possesso delle informazioni sull’ambiente richieste, comunica il più rapidamente possibile al richiedente a quale autorità pubblica egli può rivolgersi, a sua conoscenza, per ottenere le informazioni in questione oppure inoltra la domanda a questa autorità e ne informa l’autore.
6. Ogni Parte fa in maniera tale, se possibile senza comprometterne il carattere riservato, da distinguere tra le informazioni sull’ambiente richieste, che in virtù del punto c) del paragrafo 3 e del paragrafo 4 qui sopra, non devono essere divulgate, e altre informazioni sull’ambiente richieste, le autorità pubbliche comunicano queste ultime.
7. Il rifiuto di una richiesta d’informazioni viene notificato per iscritto se questa domanda è stata fatta per iscritto oppure se il richiedente sollecita una risposta scritta. Nella notifica del rifiuto, l’autorità pubblica espone i motivi di tale rifiuto e informa il richiedente del ricorso di cui dispone in virtù dell’articolo 9. Il rifiuto della richiesta è notificato il più presto possibile e al più tardi in un termine di un mese, sempre che la complessità delle informazioni richieste non giustifichi una proroga di questo termine, che potrà essere spostato al massimo a due mesi. Il richiedente è informato di qualsiasi proroga del termine e dei motivi che la giustificano.
8. Ogni Parte può autorizzare le autorità pubbliche che forniscono delle informazioni a percepire una tassa per questo servizio, ma questa tassa non deve essere superiore a un importo ragionevole. Le autorità pubbliche, che hanno intenzione di fare pagare le informazioni che forniscono, comunicano ai richiedenti le informazioni, la tabella delle tasse da pagare indicando i casi in cui esse possono rinunciare a percepire queste tasse e quelli in cui la comunicazione delle informazioni è soggetta al versamento preliminare di queste.
Articolo 5
RACCOLTA E DIVULGAZIONE D’INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE
1. Ogni Parte agisce in modo che:
a) le autorità pubbliche siano in possesso e aggiornino le informazioni sull’ambiente che sono utili all’esercizio delle loro funzioni;
b) i meccanismi obbligatori siano applicati affinché le autorità pubbliche siano dovutamente informate delle attività proposte oppure in corso che rischiano di avere delle ripercussioni importanti sull’ambiente;
c) in caso di minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, che sia imputabile ad attività umane oppure dovuta a cause naturali, tutte le informazioni capaci di permettere al pubblico di prendere dei provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e che sono in possesso dell’autorità pubblica siano divulgate immediatamente e senza indugi alle persone che rischiano di essere coinvolte.
2. Ogni Parte controlla affinché, nell’ambito della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni sull’ambiente in modo trasparente e affinché tali informazioni siano realmente accessibili, in particolare:
a) fornendo al pubblico le indicazioni sufficienti circa il tipo e il tenore delle informazioni sull’ambiente in possesso delle autorità pubbliche competenti, circa le principali condizioni alle quali queste informazioni sono rese disponibili e accessibili e circa la procedura da seguire per ottenerle;
b) prendendo e mantenendo delle disposizioni pratiche, per esempio:
i) nel redigere gli elenchi, i registri o gli schedari accessibili al pubblico;
ii) obbligando i funzionari a prestare il proprio contributo al pubblico che cerca di avere accesso alle informazioni, in virtù di questa Convenzione; e
iii) stabilendo dei punti di contatto; e
c) fornendo gratuitamente l’accesso alle informazioni sull’ambiente che figurano negli elenchi, nei registri o negli schedari previsti al punto b) i) di cui sopra.
3. Ogni Parte controlla affinché le informazioni sull’ambiente siano progressivamente disponibili nelle banche dati elettroniche alle quali il pubblico può avere accesso facilmente tramite le reti di telecomunicazione pubbliche. In particolare, devono essere accessibili in questa forma le informazioni seguenti:
a) i rapporti sullo stato dell’ambiente di cui al paragrafo 4 qui di seguito;
b) i testi di legge sull’ambiente o relativi all’ambiente;
c) all’occorrenza, le politiche, i piani e i programmi sull’ambiente o relativi all’ambiente e gli accordi che vertono sull’ambiente e
d) altre informazioni nella misura in cui la possibilità di ottenerle in questa forma faciliterebbe l’applicazione della legislazione nazionale il cui obiettivo è di dare effetto a questa Convenzione,
per quanto queste informazioni siano già disponibili in forma elettronica.
4. Ogni Parte pubblica e diffonde a intervalli regolari, non superiori ai tre o quattro anni, un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente, comprensivo delle informazioni sulla qualità dell’ambiente e delle informazioni sui vincoli esercitati sull’ambiente.
5. Ogni Parte prende dei provvedimenti, nell’ambito della legislazione nazionale, al fine di divulgare principalmente:
a) i testi di legge e i documenti direttivi quali i documenti sulle strategie, le politiche, i programmi e i piani d’azione relativi all’ambiente e i rapporti che fanno il punto sulla loro applicazione, stabiliti su vari livelli dell’amministrazione pubblica;
b) i trattati, le convenzioni e gli accordi internazionali importanti che vertono sulle questioni relative all’ambiente;
c) all’occorrenza, gli altri documenti internazionali importanti che trattano le questioni relative all’ambiente.
6. Ogni Parte incoraggia i gestori la cui attività ha un impatto notevole sull’ambiente ad informare regolarmente il pubblico circa la ripercussione sull’ambiente delle loro attività e dei loro prodotti, all’occorrenza nell’ambito di programmi volontari di etichettatura ecologica o di ecobilanci o tramite altri mezzi.
7. Ogni Parte:
a) rende pubblici i fatti e le analisi dei fatti che giudica pertinenti e importanti per elaborare le proposte riguardanti i provvedimenti essenziali da prendere in materia ambientale;
b) pubblica, o rende accessibili in altro modo, i documenti disponibili che spieghino che rapporti ha con il pubblico nelle questioni che risultano da questa Convenzione; e
c) comunica in forma appropriata le informazioni sul modo in cui l’amministrazione, a tutti i livelli, esercita le funzioni pubbliche o fornisce i servizi pubblici relativi all’ambiente.
8. Ogni Parte definisce dei meccanismi, con l’obiettivo di fare in modo che le informazioni sufficienti sui prodotti siano messe a disposizione del pubblico, in maniera da consentire ai consumatori di fare scelte ecologiche in piena cognizione di causa.
9. Ogni Parte prende dei provvedimenti per implementare progressivamente, tenuto conto, all’occorrenza, dei processi internazionali, un sistema coerente di portata nazionale che consiste nel fare l’inventario o nel registrare i dati relativi all’inquinamento in una banca dati computerizzata, strutturata e accessibile al pubblico dato che questi casi vengono raccolti tramite formule di dichiarazioni standardizzate. Questo sistema potrà prendere in considerazione i contributi, i rifiuti e i trasferimenti nei diversi ambiti e sui diversi luoghi di trattamento e d’eliminazione, nel sito e al di fuori di questo, di una determinata serie di sostanze e di prodotti che derivano da una determinata serie d’attività, comprese l’acqua, l’energia e le risorse utilizzate ai fini di queste attività.
10. In questo articolo niente potrebbe attentare al diritto delle parti di rifiutare di diffondere alcune informazioni relative all’ambiente, conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4.
Articolo 6
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ SPECIFICHE
1. Ogni Parte:
a) applica le disposizioni di questo articolo quando si tratta di decidere di autorizzare o meno le attività proposte del tipo di quelle elencate nell’allegato 1;
b) applica anche le disposizioni di questo articolo, conformemente al proprio diritto interno, quando si tratta di prendere una decisione a proposito delle attività proposte non elencate nell’allegato 1 che possono avere un effetto importante sull’ambiente. Le parti determinano in ciascun caso se l’attività proposta rientra in queste disposizioni;
c) può decidere, caso per caso, se il diritto interno lo prevede, di non applicare le disposizioni di quest’articolo alle attività proposte che soddisfino le esigenze della difesa nazionale se questa Parte ritiene che questa applicazione potrebbe opporsi a questi bisogni.
2. Quando viene avviato un processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o individualmente, secondo i casi, all’inizio del processo. Le informazioni riguardano principalmente.
a) l’attività proposta, compresa la richiesta corrispondente in merito alla quale sarà presa una decisione;
b) la natura delle decisioni o del progetto di decisione che potrebbero essere adottate;
c) l’autorità pubblica incaricata di prendere la decisione;
d) la procedura prevista, compreso il caso in cui queste informazioni possono essere fornite:
i) la data in cui questa inizierà;
ii) le possibilità di parteciparvi offerte al pubblico;
iii) la data e il luogo di qualsiasi audizione pubblica prevista;
iv) l’autorità pubblica alla quale è possibile rivolgersi per ottenere delle delucidazioni pertinenti e presso la quale queste indicazioni sono state depositate affinché il pubblico le possa esaminare;
v) l’autorità pubblica o qualsiasi altro organismo pubblico competente al quale è possibile indirizzare osservazioni o domande e il termine previsto per la comunicazione di osservazioni o domande;
vi) l’indicazione delle informazioni sull’ambiente, che si riferiscono a un’attività proposta, che sono disponibili e
e) il fatto che l’attività sia oggetto di una procedura di valutazione dell’impatto nazionale o transfrontaliero sull’ambiente.
3. Per le varie tappe della procedura di partecipazione del pubblico, sono previsti termini ragionevoli che lasciano abbastanza tempo per informare il pubblico in conformità con il paragrafo 2 qui di sopra e perché il pubblico si prepari e partecipi effettivamente ai lavori durante tutto il processo decisionale in materia ambientale.
4. Ogni Parte prende delle disposizioni affinché la partecipazione del pubblico cominci dall’inizio della procedura, ossia quando tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora possibili e quando il pubblico può esercitare una vera e propria influenza.
5. Ogni Parte dovrà, quando sarà il caso, incoraggiare chiunque abbia intenzione di depositare una richiesta di autorizzazione ad identificare il pubblico interessato, ad informarlo sull’oggetto della richiesta che prevede di presentare e a instaurare una discussione con questo a tale proposito, prima di depositare la propria richiesta.
6. Ogni Parte richiede alle autorità pubbliche competenti di fare in maniera tale che il pubblico interessato possa consultare, su richiesta, quando il diritto interno lo esige e gratuitamente, appena siano disponibili, tutte le informazioni che presentano un certo interesse per il processo decisionale previsto in questo articolo, che possono essere ottenute al momento della procedura di partecipazione del pubblico, senza pregiudizio del diritto delle parti di rifiutare di diffondere alcune informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4. Le informazioni pertinenti comprendono al minimo e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo4:
a) una descrizione del sito e delle caratteristiche fisiche e tecniche dell’attività proposta, compresa una valutazione delle scorie e delle emissioni previste;
b) una descrizione dei rilevanti effetti sull’ambiente dell’attività proposta;
c) una descrizione dei provvedimenti previsti per prevenire e/o ridurre questi effetti, comprese le emissioni;
d) un riassunto non tecnico di quanto precede;
e) un’idea delle principali soluzioni di sostituzione studiate dal richiedente l’autorizzazione; e
f) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e avvisi rivolti all’autorità pubblica nel momento in cui il pubblico interessato deve essere informato in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra.
7. La procedura di partecipazione del pubblico prevede la possibilità per quest’ultimo di sottoporre per iscritto o, secondo quanto conviene, in occasione di un’audizione o di un’inchiesta pubblica che implichi l’intervento del richiedente, tutte le osservazioni, le informazioni, le analisi o le opinioni che ritiene pertinenti in merito all’attività proposta.
8. Ogni Parte controlla affinché, al momento di prendere la decisione, i risultati della procedura di partecipazione del pubblico siano dovutamente presi in considerazione.
9. Ogni Parte controlla anche affinché, una volta che la decisione è stata presa dall’autorità pubblica, il pubblico ne sia prontamente informato secondo le procedure appropriate. Ogni Parte comunica al pubblico il testo della decisione integrato delle motivazioni e delle considerazioni sulle quali si basa la suddetta decisione.
10. Ogni Parte controlla affinché, quando un’autorità pubblica riesamina o aggiorna le condizioni secondo cui è esercitata un’attività prevista al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 di questo articolo siano applicate mutatis mutandi, all’occorrenza.
11. Ogni Parte applica, nell’ambito del proprio diritto interno, nella misura in cui ciò è possibile ed adeguato, delle disposizioni di quest’articolo quando si tratta di decidere se è necessario autorizzare la divulgazione volontaria nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Articolo 7
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A QUANTO RIGUARDA I PIANI, I PROGRAMMI E LE POLITICHE RELATIVI ALL’AMBIENTE
Ogni Parte prende le disposizioni pratiche e/o altre del caso affinché il pubblico partecipi all’elaborazione dei piani e dei programmi relativi all’ambiente in un ambito trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. In questo contesto, si applicano i paragrafi 3, 4 e 8 dell’articolo 5. Il pubblico, predisposto a partecipare, è nominato dall’autorità pubblica competente, tenuto conto degli obiettivi di questa Convenzione. Ogni Parte si sforza, per quanto le conviene, di fornire al pubblico la possibilità di partecipare all’elaborazione delle politiche relative all’ambiente.
Articolo 8
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO DURANTE LA FASE DI ELABORAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E/O DI STRUMENTI NORMATIVI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI DI APPLICAZIONE GENERALE
Ogni Parte s’impegna a promuovere una partecipazione effettiva del pubblico ad uno stadio adeguato
– e finché le opzioni sono ancora aperte – durante la fase di elaborazione da parte delle autorità pubbliche delle disposizioni regolamentari e di altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere un effetto considerevole sull’ambiente. A tale scopo è opportuno prendere le disposizioni seguenti:
a) stabilire dei termini sufficienti per consentire una partecipazione effettiva;
b) pubblicare un progetto di norme o mettere quest’ultimo a disposizione del pubblico in altri modi; e
c) fornire al pubblico la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia direttamente che attraverso l’intermediario di organi consultivi rappresentativi.
I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nei limiti del possibile.
Articolo 9
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
1. Ogni Parte controlla, nell’ambito della propria legislazione nazionale, affinché qualsiasi persona, che ritenga che la richiesta d’informazioni da lei presentata in applicazione dell’articolo 4 sia stata ignorata, totalmente o in parte, o che sia stata insufficientemente presa in considerazione oppure che non sia stata trattata conformemente alle disposizioni di quest’articolo, abbia la possibilità di fare ricorso di fronte un’istituzione giudiziaria o un altro organo indipendente e imparziale stabilito dalla legge.
Nel caso in cui una Parte preveda un tale ricorso di fronte un’istituzione giudiziaria, questa controlla affinché la persona interessata abbia accesso anche ad una procedura rapida definita dalla legge che sia gratuita o limitatamente onerosa, in vista del riesame della richiesta da parte di
un’autorità pubblica o del suo esame da parte di un organo indipendente e imparziale diverso dall’istituzione giudiziaria.
Le decisioni finali prese a titolo di questo paragrafo 1 s’impongono all’autorità pubblica che detiene le informazioni. I motivi che le giustificano sono indicati per iscritto, almeno quando l’accesso all’informazione è respinto a titolo del presente paragrafo.
2. Ogni Parte s’interessa, nell’ambito della propria legislazione nazionale, affinché i membri del pubblico coinvolto
a) che abbiano un interesse sufficiente per agire oppure, altrimenti
b) che facciano valere una violazione ad un diritto quando il codice di procedura amministrativa di una Parte pone una simile condizione,
possano formulare un ricorso di fronte ad un’istituzione giudiziaria e/o un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legalità, circa il merito e la procedura, di qualsiasi decisione, di qualsiasi atto o di qualsiasi omissione che rientri nelle competenze delle disposizioni dell’articolo 6 e, se il diritto interno lo prevede e senza pregiudizio del paragrafo 3 qui di seguito, delle altre disposizioni pertinenti di questa Convenzione.
Ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto è determinato in base alle disposizioni del diritto interno e conformemente all’obiettivo che consiste nell’accordare al pubblico interessato un vasto accesso alla giustizia nell’ambito di questa Convenzione. A tal scopo, l’interesse che qualsiasi organizzazione non governativa ha e che soddisfa le condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 2 è considerato sufficiente ai sensi del punto a) di cui sopra. Si reputa anche che queste organizzazioni abbiano dei diritti ai quali si potrebbe attentare ai sensi del punto b) di cui sopra.
Le disposizioni dei questo paragrafo 2 non escludono la possibilità di formulare un ricorso preliminare di fronte ad un’autorità amministrativa e non dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di intentare una procedura giudiziaria quando questo obbligo è previsto dal diritto interno.
3. Inoltre, e senza pregiudizio delle procedure di ricorso previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni Parte s’interessa affinché i membri del pubblico che presentino i criteri eventualmente previsti dal proprio diritto interno, possano intentare delle procedure amministrative o giudiziarie per contestare gli atti o le omissioni di privati o di autorità pubbliche che ostacolino le disposizioni del diritto ambientale nazionale.
4. Inoltre, e senza pregiudizio del paragrafo 1, le procedure previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra devono offrire dei ricorso sufficienti ed effettivi, compresa una correzione per ingiunzione se necessaria, e devono essere obiettive, eque e rapide senza che il loro costo sia proibitivo. Le decisioni prese a titolo di questo articolo sono pronunciate o annotate per iscritto. Le decisioni dei tribunali e, per quanto possibile, quelle di altri organi devono essere accessibili al pubblico.
5. Per rendere le disposizioni di questo articolo ancora più efficaci, ogni Parte s’interessa affinché il pubblico sia informato della possibilità che gli viene data per intentare delle procedure di ricorso amministrativo o giudiziario, e prevede l’implementazione di meccanismi di assistenza adeguati il cui obiettivo è di eliminare o di ridurre gli ostacoli finanziari o altri che ostacolino l’accesso alla giustizia.
Articolo 10
RIUNIONE DELLE PARTI
1. La prima riunione delle parti è convocata al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore di questa Convenzione. Successivamente, le parti organizzano una riunione ordinaria almeno una volta ogni due anni, salvo che non decidano altrimenti, oppure se una di loro lo richiede per iscritto, con riserva che questa richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti, durante i sei mesi seguenti la sua comunicazione all’insieme delle parti da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa.
2. In occasione delle loro riunioni, le parti seguono in permanenza l’applicazione di questa Convenzione sulla base di rapporti comunicati regolarmente dalle Parti e, avendo presente questo obiettivo:
a) esaminano le politiche che applicano e le prassi giuridiche e metodologiche che seguono per garantire l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisivo e l’accesso alla giustizia in materia ambientale al fine di migliorare ancora la situazione a questo proposito;
b) condividono le indicazioni che traggono dalla conclusione e dall’applicazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altri accordi che abbiano un rapporto con l’oggetto di questa Convenzione dei quali una o più tra loro sono parti;
c) sollecitano, all’occorrenza, i servizi di organi competenti della CEE così come di altri organismi internazionali o di comitati privati competenti per qualsiasi questione da prendere in considerazione per raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione;
d) creano degli organi sussidiari se lo ritengono necessario;
e) elaborano, se necessario, dei protocolli alla presente Convenzione;
f) esaminano e approvano le proposte di emendamento alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14;
g) prevedono e lanciano tutta una serie di azioni che si possono rivelare necessarie ai fini di questa Convenzione;
h) in occasione della prima riunione, studiano e approvano, mediante il consenso, il regolamento interno delle loro riunioni e delle riunioni di organi sussidiari;
i) in occasione della prima riunione, esaminano i dati che traggono dall’applicazione delle disposizione del paragrafo 9 del capitolo 5.
3. La riunione delle parti può, se necessario, prevedere la sospensione delle disposizioni di ordine finanziario mediante consenso.
4. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’ente Internazionale per l’energia atomica, così come qualsiasi Stato o Organizzazione d’integrazione economica regionale che è abilitata in virtù dell’articolo 17 a firmare la Convenzione ma che non è una parte della suddetta Convenzione, e qualsiasi organizzazione non governativa e a qualsiasi organizzazione intergovernativa che possiede delle competenze nei settori che hanno un rapporto con questa Convenzione sono autorizzati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle parti.
5. Qualsiasi organizzazione non governativa che possegga le competenze nei settori che abbiano un rapporto con questa Convenzione e che abbia comunicato al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa di auspicare di essere rappresentata ad una riunione delle parti, è autorizzata a partecipare in qualità di osservatore salvo che almeno un terzo delle parti non faccia obiezioni.
6. A fini dei paragrafi 4 e 5 di cui sopra, il regolamento interno previsto ai paragrafo 2 h) di cui sopra prevede le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni inerenti.
Articolo 11
DIRITTO DI VOTO
1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra, ogni Parte di questa Convenzione dispone di un voto.
2. Nei settori dipendenti dalla loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica, regionale dispongono, per esercitare il proprio diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro stati membri che sono parti di questa Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro stati membri esercitano il proprio e viceversa.
Articolo 12
SEGRETARIATO
Il segretariato esecutivo della commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e predispone le riunioni delle parti;
b) trasmette alle parti i rapporti e le altre informazioni rese in applicazione delle disposizioni di questa Convenzione;
c) adempie le altre funzioni che le parti possono assegnarli.
Articolo 13
ALLEGATI
Gli allegati di questa Convenzione fanno parte integrante della Convenzione.
Articolo 14
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
1. Qualsiasi Parte può proporre degli emendamenti a questa Convenzione.
2. Il testo di qualsiasi proposta d’emendamento a questa Convenzione è sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della commissione economica per l’Europa che lo comunica a tutte le parti, almeno novanta giorni prima della riunione di queste, durante la quale l’emendamento è sottoposto all’approvazione.
3. Le parti non risparmiano alcuno sforzo per giungere ad un accordo previo consenso su qualsiasi emendamento proposto per apportarlo a questa Convenzione. Se tutti gli sforzi in questo senso sono rimasti vani e se nessun accordo è stato raggiunto, l’emendamento viene approvato in ultima istanza per un voto alla maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.
4. Gli emendamenti a questa Convenzione, approvati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, sono esposti dal depositario a tutte le parti per motivi di ratificazione, di approvazione o di accettazione. Gli emendamenti a questa Convenzione, diversi da quelli che si riferiscono ad un allegato, entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra parte il novantesimo giorno che segue il deposito di questa Parte del proprio strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.
5. Qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un emendamento ad un allegato di questa Convenzione, ne dà notifica per iscritto al depositario, nei dodici mesi che seguono la data di comunicazione della sua adozione. Il depositario informa senza indugi tutte le parti della ricezione di questa notifica. Una Parte può in qualsiasi momento sostituire un’accettazione alla propria notifica anteriore e, dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il depositario, gli emendamenti al suddetto allegato entrano in vigore nei confronti di questa Parte.
6. Allo scadere del termine di dodici mesi a partire dalla data della propria comunicazione da parte del depositario prevista al paragrafo 4 di cui sopra, qualsiasi emendamento ad un allegato entra in vigore verso le parti che non hanno sottoposto notifiche al depositario conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 di cui sopra per quanto un terzo al massimo delle parti abbiano presentato questa notifica.
7. Ai fini di questo articolo, l’espressione “Parti presenti e votanti” indica le parti presenti alla riunione che emettono un voto affermativo o negativo.
Articolo 15
ESAME DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
La riunione delle parti adotta, per consenso, degli ordini facoltativi di carattere non conflittuale, non giudiziario e consultivo per esaminare il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione. Queste disposizioni consentono una partecipazione adeguata del pubblico e possono prevedere la possibilità di esaminare delle comunicazioni di membri del pubblico riguardanti questioni che abbiano un rapporto con questa Convenzione.
Articolo 16
RISOLUZIONE DELLE VERTENZE
1. Se una vertenza avviene tra due o più parti in merito all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione, queste parti si sforzano di risolverla mediante una trattativa oppure mediante tutt’altro mezzo di risoluzione della vertenza che queste giudicano accettabile.
2. Quando firma, ratifica, accetta, approva questa Convenzione o vi aderisce, o in qualsiasi momento successivamente, una Parte può notificare per iscritto al depositario che, per le vertenze che non sono state risolte conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, accetta di
considerare obbligatori uno dei due o i due mezzi di soluzione qui di seguito nelle relazioni con qualsiasi altra Parte che accetti lo stesso vincolo:
a) presentazione della vertenza alla Corte internazionale di Giustizia;
b) arbitrato, conformemente alla procedura definita nell’allegato II.
3. Se le parti della vertenza hanno accettato i due mezzi di risoluzione delle vertenze previste al paragrafo 2 di cui sopra, la vertenza può essere presentata soltanto alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che le parti non decidano altrimenti.
Articolo 17
FIRMA
Questa Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa così come degli Stati dotati di uno statuto consultivo, presso la Commissione economica per l’Europa, in virtù dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa che ha trasferito loro delle competenze per delle tematiche di cui questa Convenzione tratta, compreso la competenza per stipulare dei trattati su queste tematiche, ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, poi presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998.
Articolo 18
DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite svolge le funzioni del depositario di questa Convenzione.
Articolo 19
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ADESIONE
1) Questa Convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatarie.
2) Questa Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale previsti all’articolo 17 dal 22 Dicembre 1998.
3) Qualsiasi Stato, diverso da quelli previsti al paragrafo 2 di cui sopra, che è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con l’accordo della riunione delle parti.
4) Qualsiasi organizzazione prevista all’articolo 17 che diventa parte di questa Convenzione senza che nessuno dei suoi stati membri ne sia parte, è vincolata da tutte le obbligazioni che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più stati membri di una tale organizzazione sono parti di questa Convenzione, questa organizzazione e i propri stati membri decidono le proprie rispettive responsabilità nell’esecuzione degli obblighi imposti loro dalla Convenzione. In caso analogo, l’organizzazione e gli stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano da questa Convenzione.
5) Nei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d’integrazione economica regionale, previste all’articolo 17, indicano la portata delle loro competenze
per quanto riguarda le materie trattate da questa Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano il depositario di qualsiasi modifica considerevole alla portata della loro competenza.
Articolo 20
ENTRATA IN VIGORE
1) Questa Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno seguente la data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2) Ai fini del paragrafo 1 di cui sopra, lo strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli stati membri di questa organizzazione.
3) Nei confronti di ciascun stato o ciascuna organizzazione previsti all’articolo 17, che ratifica, accetta o approva questa Convenzione oppure vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno seguente la data di deposito da parte di questo stato o questa organizzazione del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 21
DENUNCIA
In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di tre anni, che decorre dalla data alla quale questa Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, quest’ultima può denunciare la Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia diventa valida il novantesimo giorno seguente la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario.
Articolo 22
TESTI AUTENTICI
L’originale di questa Convenzione, i cui testi in inglese, francese e russo sono altrettanto autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato questa Convenzione. FATTO ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto.
Allegato I
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE AL PARAGRAFO 1 a) DELL’ARTICOLO 6
1. Settore dell’energia:
- Raffinerie di petrolio e di gas;
- installazioni di gassificazione e di liquefazione;
- Centrali termiche e altri impianti di combustione con un apporto termico di almeno 50 megawatt (MW);
- Cokerie;
- Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento o declassamento di queste centrali o reattori (eccezion fatta per gli impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione delle materie fissili e fertili la cui potenza massimale non supera 1 kilowatt di carico termico continua);
- Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- Impianti destinati:
- alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive;
- all’eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente all’eliminazione definitiva delle scorie radioattive;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso dal sito produttivo.
2. Produzione e trasformazione dei metalli:
- Impianti di arrostimento o di sinterizzazione del minerale metallico (compreso il minerale sulfureo);
- Impianti per la produzione di ghisa o di acciaio (fusione primaria o secondaria), comprese le attrezzature per colata continua di una capacità di oltre 2,5 tonnellate all’ora; - Impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi:
i) mediante laminazione a caldo con una capacità superiore alle 20 tonnellate di acciaio grezzo per ora;
ii) mediante forgiatura con l’ausilio di martelli la cui energia d’urto supera i 50 kilojoules per martello e quando la potenza calorica applicata è superiore ai 20 megawatt.
iii) applicazione di strati di protezione di metallo in fusione con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora; - Fonderie di metalli ferrosi di una capacità di produzione superiore alle 20 tonnellate al giorno;
- Impianti:
i) destinati alla produzione di metalli grezzi non ferrosi a partire dal minerale, dal concentrato o dalle materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici;
ii) destinati alla fusione, compresa la lega, di metalli non ferrosi, comprendendo i prodotti di recupero (affinazione, fusione in fonderia), di una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio, oppure 20 tonnellate di 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
– Impianti di trattamento di superficie di metallo e materie plastiche che ricorrono ad un processo elettrolitico o chimico, quando il volume delle vasche messe in opera e interessate al trattamento, è superiore a 30 metri cubi.
3. Industria mineraria:
- Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) nei forni rotativi con una capacità produttiva superiore alle 500 tonnellate al giorno, o di calce nei forni rotativi con una capacità di produzione superiore alle 50 tonnellate al giorno, oppure in altre tipologie di forni con una capacità produttiva superiore alle 50 tonnellate per giorno;
- Impianti destinati alla produzione d’amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;
- Impianti destinati alla produzione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- Impianti destinati alla fusione delle materie minerarie, comprese quelle rivolte alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate al giorno;
- Impianti destinati alla produzione di prodotti ceramici mediante cucinatura, principalmente delle tegole, dei mattoni, delle pietre refrattarie, di piastrellatura, di ciottoli o di porcellane, con una capacità di produzione superiore alle 75 tonnellate al giorno e/o una capacità di forno di oltre 4 m e di più di 300 kh/m per forno.
4. Industria chimica: la produzione nel senso delle categorie di attività elencate in questa rubrica, indica la produzione in quantità industriale mediante trasformazione chimica di sostanze o di gruppi di sostanze previste ai punti a) fino a g):
a) installazioni chimiche destinate alla produzione di prodotti chimici organici di base quali:
i) Idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
ii) Idrocarburi ossigenati, principalmente alcolici, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche ;
iii) Idrocarburi solforati;
iv) Idrocarburi azotati, principalmente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitritati, nitirili, cianati, isocianati;
v) Idrocarburi fosforati;
vi) Idrocarburi alogenati;
vii) Composti organometallici;
viii) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
ix) Gomme sintetiche;
x) Coloranti e pigmenti;
xi) Xxxxxxxxxxxx e agenti di superficie;
b)Installazioni chimiche destinate alla fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
i) Gas, principalmente ammoniaca gassosa, cloro o cloruro d’idrogeno, fluoro o fluoruro d’idrogeno, ossidi di carbone, composti inzolfati, ossidi d’azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
ii) Acidi, principalmente l’acido cromico, l’acido fluoridrico, l’acido fosforico,l’acido nitrico, l’acido cloridrico, l’acido sulfurico, oleum, acidi solforato;
iii) Basi, principalmente idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
iv) Sali, principalmente cloruro d’ammonio , clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
v) Non metalli, ossidi metallici o altri composti inorganici quali il carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
c) Installazioni chimiche destinate alla produzione di concimi a base di fosforo, di azoto o di potassio (concimi semplici o composti);
d) Installazioni chimiche destinate alla fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
e) Installazioni che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
f) Installazioni chimiche destinate alla produzione di esplosivi;
g) Installazioni chimiche in cui si ricorre ad un trattamento chimico o biologico per produrre dagli additivi proteici agli alimenti per animali, dai fermenti e altre sostanze proteiche.
5. Gestione delle scorie:
▪ Impianti per l’incenerimento, la valorizzazione, il trattamento chimico e la discarica di rifiuti pericolosi;
▪ Impianti per l’incenerimento dei rifiuti municipali con una capacità superiore alle 3 tonnellate per ora;
▪ Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore alle 50 tonnellate al giorno;
▪ Discariche che ricevono oltre 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti.
6. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 equivalenti abitanti.
7. Impianti industriali destinati a:
a) La produzione di pasta di carta utilizzando del legno o altre materie fibrose;
b) La produzione di carta e cartone con una capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno;
8. a) costruzione di vie per il traffico ferroviario di lunga distanza e anche per aeroporti dotati di una pista di decollo e di atterraggio principale di almeno 2.100 metri di lunghezza.
b) Costruzione di autostrade e di corsie rapide;
c) Costruzione di una nuova strada a quattro corsie o più, oppure allineamento e/o ampliamento di una strada esistente a due corsie o meno per trasformarla in una strada a quattro corsie e più, quando la nuova strada o il tratto di strada allineata e/o ampliata deve avere una lunghezza continua di almeno 10 chilometri;
9. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentano l’accesso di natanti oltre le 1.350 tonnellate; b) Porti commerciali, banchine di carico e di scarico collegate a terra e avamporti (eccetto le banchine per i ferry-boat) accessibili ai natanti di oltre 1.350 tonnellate.
10. Dispositivi di captazione o di ricarica artificiale delle acque sotterranee quando il volume annuo d’acqua da captare o da ricaricare raggiunge o supera i 10 milioni di metri cubi.
11. a) Opere che servono al travaso di risorse idrauliche fra i bacini fluviali quando quest’operazione ha l’obiettivo di prevenire eventuali carenze d’acqua e il volume annuo delle acque travasate supera i 100 milioni di metri cubi;
b) In tutti gli altri casi, opere che servono al travaso di risorse idrauliche tra i bacini fluviali quando la portata annua media, su vari anni, del bacino di prelievo supera i 2000 milioni di metri cubi e il volume delle acque travasate supera il 5% di questa portata.
In entrambi i casi, sono esclusi i travasi di acqua potabile trasportata mediante canalizzazione.
12. Estrazione di petrolio e di gas naturale a fini commerciali, quando le quantità estratte superano le 500 tonnellate di petrolio e i 500.000 metri cubi di gas al giorno.
13. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o a immagazzinarle in modo permanente quando il nuovo volume di acqua o un volume supplementare d’acqua da trattenere o da immagazzinare supera i 10 milioni di metri cubi.
14. Canalizzazioni per il trasporto di gas, di petrolio o di prodotti chimici, di diametro superiore a 800 millimetri e di una lunghezza superiore ai 40 chilometri.
15. Impianti destinati all’allevamento intensivo di pollame o di suini e che dispongono di più di:
a) 40.000 posti per il pollame;
b) 2000 posti per i suini di produzione (oltre i 30 kg) oppure
c) 750 posti per le trote.
16. Cave e sfruttamento minerario a cielo aperto quando la superficie del sito supera i 25 ettari o, per le torbiere, i 150 ettari.
17. Costruzione di linee aeree di trasporto d’energia elettrica, di una tensione di 220 kilovolt o più, e di una lunghezza superiore a 15 chilometri.
18. Impianti di stoccaggio di petrolio, di prodotti petrolchimici o di prodotti chimici, con una capacità di 200.000 tonnellate e oltre.
19. Altre attività:
▪ Installazioni destinate al pre-trattamento (operazioni di lavaggio, imbiancatura e mercerizzazione) oppure alla tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento è superiore alle 10 tonnellate al giorno;
▪ Installazioni destinate alla conceria delle pelli, quando la capacità di trattamento è superiore alle 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno;
▪ A) Xxxxxxx di capacità produttiva di carcasse superiore alle 50 tonnellate al giorno;
B) Trattamento e trasformazione destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
i) materie prime animali (diverse dal latte), la cui capacità produttiva di prodotti finiti è superiore alle 75 tonnellate al giorno;
ii) materie prime vegetali la cui capacità produttiva di prodotti finiti è superiore alle 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
C) Trattamento e trasformazione del latte, la quantità di latte ricevuta è superiore alle 200 tonnellate al giorno (valore medio su una base annuale);
▪ Installazioni destinate allo smaltimento o al riciclaggio di carcasse e di rifiuti di animali con una capacità di trattamento superiore alle 10 tonnellate al giorno;
▪ Installazioni destinate al trattamento di superficie di materie, di oggetti o di prodotti e che fanno ricorso all’utilizzo di solventi organici, principalmente per le operazioni di apprettatura, di stampa, di rivestimento, di sgrassatura, d’impermeabilizzazione, di incollatura, di verniciatura, di pulitura o di impregnatura, con una capacità di consumo di solvente di oltre 150 chilogrammi all’ora o di oltre 200 tonnellate all’anno;
▪ Installazioni destinate alla fabbricazione di carbonio (carbone duro) o di elettrografite per combustione o grafitizzazione.
20. Qualsiasi attività non prevista ai paragrafi da 1 a 19 di cui sopra per la quale è prevista la partecipazione del pubblico in un contesto di una procedura di valutazione dell’impatto sull’ambiente conformemente alla legislazione nazionale.
21. Le disposizioni del paragrafo 1 a) dell’articolo 6 di questa Convenzione non si applicano a nessuna attività citata qui di sopra che sia avviata esclusivamente o essenzialmente per ricercare, mettere a punto e sperimentare nuovi metodi o nuovi prodotti e non devono durare più di due anni, a meno che non corrano il rischio di avere un importante effetto pregiudizievole sull’ambiente o sulla salute.
22. Qualsiasi modifica o ampliamento delle attività, che risponde di per sé ai criteri o alle soglie enunciate in questo allegato, è regolamentata dal paragrafo 1 a) dell’articolo 6 di questa Convenzione. Qualsiasi altra modifica o ampliamento di attività rientra nel paragrafo 1 b) dell’articolo 6 di questa Convenzione.
Note
1. Le centrali nucleari e altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutti i combustibili nucleari e tutti gli altri elementi contaminati sono stati effettivamente ritirati dal sito di applicazione.
2. Ai fini di questa Convenzione, la nozione di “aeroporto” corrisponde alla definizione data nella Convenzione di Chicago del 1944 che verte sulla creazione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (allegato 14).
3. Ai fini di questa Convenzione, per “corsia rapida” s’intende una strada che risponde alla definizione data nell’accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi arterie del traffico internazionale.
Allegato II
ARBITRATO
1. Nel caso di una vertenza sottoposta all’arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 16 di questa Convenzione, una Parte (o le parti) notifica (no) al segretariato l’oggetto dell’arbitraggio e indica(no), in particolare, gli articoli di questa Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in discussione. Il segretariato invia le informazioni ricevute a tutte le parti della presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La (o le) Parte(i) richiedente(i) e l’altra (o le altre) Parte(i) della vertenza, nominano un arbitro e i due arbitri così nominati indicano di comune accordo il terzo arbitro che è il presidente del tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino residente di una delle due parti, né avere la propria residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di queste, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se, nei due mesi che seguono la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, su richiesta di una delle parti della vertenza, alla sua nomina in un nuovo termine di due mesi.
4. Qualora, in un termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle parti della vertenza non proceda alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale in un nuovo termine di due mesi. A partire dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo in un termine di due mesi. Poiché questa non lo fa entro il suddetto termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, il quale procede a questa nomina in un nuovo termine di due mesi.
5. Il tribunale emette la propria sentenza conformemente al diritto internazionale e alle disposizioni di questa Convenzione.
6. Qualsiasi tribunale arbitrale costituito in applicazione delle disposizioni di questo allegato decreta lui stesso la propria procedura.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di fondo, sono prese a maggioranza dei membri.
8. Il tribunale può prendere tutti i provvedimenti voluti per stabilire i fatti.
9. Le parti della vertenza facilitano il compito del tribunale arbitrale e, in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: a) gli forniscono tutti i documenti, agevolazioni e informazioni pertinenti; b) gli permettono, se necessario, di citare e di ascoltare testimoni o periti.
10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di qualsiasi informazione che ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare le misure cautelari.
12. Se una delle parti della vertenza non si presenta di fronte al tribunale arbitrale o non fa valere i propri mezzi, l’altra Parte può chiedere al tribunale di proseguire la procedura e di emettere la propria sentenza definitiva. Il fatto che una Parte non si presenti o non faccia valere i propri mezzi non ostacola il decorso della procedura.
13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali legate direttamente all’oggetto della vertenza.
14. Salvo che il tribunale arbitrale non decida altrimenti in ragione delle circostanza speciali della questione, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti della vertenza. Il tribunale tiene un estratto di tutte le spese e ne fornisce una condizione finale alle parti.
15. Qualsiasi parte di questa Convenzione che ha, per quanto riguarda l’oggetto della vertenza, un interesse di ordine giuridico soggetto di essere coinvolto dalla decisione resa nella questione, può intervenire nella procedura, previo accordo del tribunale.
16. Il tribunale arbitrale emette la propria sentenza nei cinque mesi seguenti la data in cui è stato costituito, salvo che non ritenga necessario prolungare questo termine di validità che non dovrebbe superare i cinque mesi.
17. La sentenza del tribunale arbitrale è abbinata ad una spiegazione delle motivazioni. E’ definitiva ed obbligatoria per tutte le parti della vertenza. Il tribunale arbitrale la comunica alle parti della vertenza e al segretariato. Quest’ultimo invia le informazioni ricevute a tutte le parti di questa Convenzione.
18. Qualsiasi vertenza tra le parti in merito all’interpretazione o l’esecuzione della sentenza, può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la suddetta sentenza oppure, se quest’ultimo non può essere adito, ad un altro tribunale costituito a questo proposito nello stesso modo del primo.