IPOTESI DI ACCORDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DI SAIT
IPOTESI DI ACCORDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DI SAIT
In data odierna 11 febbraio 2011 presso la Sede di SAIT le parti, come sotto rappresentate, sottoscrivono l’accordo per il rinnovo dell’integrativo aziendale per il personale SAIT e valido per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.
Tra
il SAIT, rappresentato dal suo Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dal responsabile del Servizio affari generali e risorse umane xxxx. Xxxxx Xxxx, dal responsabile del Servizio Personale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e dal sig. Xxxxx Xxxxxxx dell’Ufficio sindacale e del lavoro della Federazione Trentina delle Cooperative
ed
il personale del SAIT rappresentato dai membri del Consiglio d’Azienda, signori, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dalle XX.XX. provinciali di categoria, rappresentate dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la FISASCAT-CISL, dal sig, Xxxxxx Xxxxxxx per la UILTUCS-UIL e dal sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx per la FILCAMS-CGIL.
Vista ed esaminata la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale scadente il 31 dicembre 2012 presentata dai rappresentanti dei lavoratori del SAIT e dalle XX.XX. provinciali tra le parti si conviene e si stipula il seguente accordo.
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1. INTERVENTI PER LA TUTELA E L'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
• L'Azienda si impegna, oltre che al rispetto della normativa in vigore inerente la materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, ad incentivare l'informativa a tutti i lavoratori anche attraverso dei percorsi formativi periodici loro riservati.
• Per quanto riguarda la fornitura di abbigliamento e l'utilizzo dei dispositivi individuali per la sicurezza, l'Azienda si impegna a consegnare periodicamente e tempestivamente quanto previsto all'interno del Documento di valutazione dei rischi.
• Per le visite mediche previste dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro in vigore eseguite dal medico competente, i responsabili di servizio o di reparto informeranno con almeno 2 giorni d'anticipo il personale che verrà sottoposto a visita medica periodica, salvo le visite mediche per le quali la normativa prevede una diversa tempificazione. In merito ad eventuali segnalazioni da parte del medico competente di sopraggiunta inidoneità di lavoratori allo svolgimento della normale attività lavorativa svolta fino a quel momento, l'Azienda si impegna ad informare il Consiglio d'Azienda della ricerca di soluzioni lavorative alternative al fine di garantire, ove possibile, l'occupazione.
• A fronte di visite mediche specialistiche certificate da opportuna documentazione e coincidenti con l normale orario di lavoro, l'Azienda riconosce fino a 3 visite l'anno un permesso retribuito per un massimo di 2 ore a visita.
2. ORARIO DI LAVORO
• In riferimento all'art. 121 del CCNL, ove vige un'articolazione oraria settimanale di 38 ore, l'orario di lavoro in presenza di festività infrasettimanali sarà articolato nel modo seguente. Nel caso di festività infrasettimanali l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno sarà pari a 32 ore; qualora nella stessa settimana cadano due festività non coincidenti con la domenica, l'orario settimanale sarà pari a 25,5 ore.
• L'Azienda si impegna che sui PV venga attuata una programmazione dell'orario di lavoro di n° 2 settimane, con una comunicazione di questa non oltre il giovedì della settimana precedente l'inizio del periodo. In caso di emergenza, per una richiesta di cambio di orario di lavoro nell'ambito della stessa giornata, così come per una richiesta di lavoro nelle giornate di riposo, è d'obbligo una condivisione con il collaboratore.
• Per i lavoratori a part-time, nel caso di reiterate prestazioni di lavoro supplementare, l'Azienda provvederà a promuovere un adeguamento del profilo orario.
• L'Azienda provvederà in tempi possibilmente stretti a consegnare mensilmente con il cedolino paga il resoconto delle timbrature individuali.
3. CONGEDI PARENTALI
• Compatibilmente con i vincoli organizzativi, l'Azienda si impegnerà a riconoscere ai lavoratori che lo richiederanno, condizioni di orario e di contratto che facilitino la conciliazione famiglia – lavoro. A questo scopo, l'Azienda attiverà un tavolo permanente con gli istituti competenti della PAT per il "Progetto Coordinamento politiche familiari e di sostegno della natalità" al fine di conoscere la normativa vigente su questo tema e gli interventi a favore delle aziende che attuano politiche a favore della maternità e dei problemi della famiglia.
• L'Azienda riconosce l'aumento da 11 a 14 anni l'età massima del figlio per la cui malattia il collaboratore, maschio o femmina, ha diritto a chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 10 giorni all'anno.
• Per l'inserimento dei figli all'asilo nido ed alla scuola materna, ai lavoratori privi di ore di permesso retribuite a disposizione, a fronte di una richiesta inoltrata con almeno 20 giorni di anticipo, l'Azienda concede fino ad un massimo di 2 settimane di permesso non retribuite.
• L'Azienda, in caso di richiesta, garantisce il godimento di 5 giornate di ferie per la nascita di un figlio. Il giorno dell'evento è considerato giornata di ferie aggiuntiva rispetto a quelle di competenza.
• L'Azienda si impegnerà a sottoscrivere apposita convenzione con Nido+ (Cooperativa Bellesini), al fine di sostenere l'utilizzo di questo servizio da parte dei propri dipendenti.
4. FERIE
• A fronte di una richiesta di xxxxx, l'Azienda fornirà ai lavoratori che ne facciano richiesta, una certificazione del periodo di fruizione delle ferie concordate, così pure per quanto riguarda la concessione dei permessi retribuiti individuali. Il riscontro verbale alla richiesta di fruizione dei permessi retribuiti che non rivestono carattere di urgenza, verrà dato entro 48 ore dalla richiesta.
5. APPRENDISTATO
• L'Azienda, in deroga a quanto stabilito dal CCNL in vigore, nei settori in cui l'articolazione dell'orario lo preveda, riconosce al personale inserito con contratto di Apprendistato, la maturazione di permessi individuali retribuiti nella misura del 50% di quanto previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
6. MALATTIE
• Xxxxxxxx a cavaliere di due anni solari: in caso di malattia indennizzata in un anno fino al 180°giorno che non risulti cessata al 31 dicembre dello stesso anno ove il lavoratore faccia richiesta dell’aspettativa non retribuita di 120 gg. prevista dal c.c.n.l., l’azienda corrisponderà, per il periodo di aspettativa e non oltre il 120° giorno, una integrazione dell’indennità I.N.P.S. pari al 10% della retribuzione lorda.
Tale integrazione spetterà solo ai seguenti casi:
a. Malattia oncologica o degenerativa grave;
b. Patologia che comporta un invalidità di almeno il 67%.
• Aspettativa non retribuita: per il caso di malattia oncologica o degenerativa grave con effetti invalidanti tali da non potere riprendere l’attività lavorativa, l’aspettativa non retribuita verrà concessa per un ulteriore periodo, rispetto al termine di soli 120 gg. previsto dal CCNL vigente. I lavoratori che intendono beneficiare di questo ulteriore periodo di aspettativa dovranno presentare richiesta scritta prima della scadenza dei 120 gg. di cui all’articolo contrattuale collettivo nazionale, a mezzo raccomandata a.r. e dovranno esibire regolari certificati medici per tutto il periodo di assenza; quest’ultimo periodo non darà diritto ad alcuna retribuzione e non sarà computato nell’anzianità di servizio.
7. ATTIVITA’ DEI MAGAZZINI
• Tenuto conto della tipicità della clientela rappresentata dalle Famiglie Cooperative, le parti, nonostante che sul territorio nazionale e provinciale in alcune attività significative si stia procedendo verso l'esternalizzazione della gestione della logistica, ritengono un valore aggiunto la gestione diretta dei Magazzini del consorzio SAIT.
• Le parti, inoltre, riconoscono e ribadiscono che quanto sopra rappresenta una scelta di qualità, in antitesi rispetto alla scelta di mera riduzione dei costi.
• Alla luce dei dati forniti dall’Azienda relativamente ad un calo di produttività registratosi nei Magazzini del Sait negli esercizi successivi al 2008, al fine di affrontare e verificare l’andamento della produttività, le parti concordano di attivare una Commissione paritetica formata dai delegati sindacali aziendali dei Magazzini e rappresentanti aziendali per analizzare e ricercare le soluzioni per affrontare le problematiche relative alla produttività degli impianti.
• La suddetta Commissione Paritetica si riunirà ogni 2 mesi per procedere alle necessarie analisi.
• Qualora trascorsi 4 mesi dalla prima convocazione della Commissione Paritetica, i dati di produttività non registrassero dei cambiamenti di tendenza in positivo, la Commissione Paritetica convocherà l’intero Consiglio d’Azienda del SAIT e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo per un confronto.
8. SALARIO VARIABILE
• Rimangono in vigore il "Premio Presenza", il "Premio di Rendimento" e il "Premio incidenza costo del personale" così come sono stati concepiti con gli Accordi aziendali del 2002 e del 2006
• Per la sola vigenza del presente contratto, viene introdotto un "Premio incidenza utile" che viene erogato in riferimento ai risultati degli esercizi 2011 e 2012 e calcolato sulla base del rapporto tra l'utile lordo di esercizio (al lordo dei ristorni) ed il fatturato lordo annuo. Il sistema di calcolo e di erogazione del Premio è rappresentato nello schema sottostante
Modalità di calcolo del "Premio incidenza utile"
ANNO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL PREMIO | INCIDENZA | VALORE MASSIMO DEL PREMIO - 4° LIVELLO - |
2011 | ≥ 1,50% | € 300,00 |
2012 | ≥ 1,50% | € 300,00 |
Modalità di erogazione del "Premio incidenza utile"
MODALITA' DI EROGAZIONE | IMPORTO | TEMPI DI EROGAZIONE |
1° acconto – Premio 2011 | € 180,00 | 28 febbraio 2011 |
1° acconto – Premio 2012 | € 150,00 | 31 dicembre 2011 |
Saldo – Premio 2011 | € 120,00 | 30 giugno 2012 |
Saldo – Premio 2012 | € 150,00 | 30 giugno 2013 |
• Come evidenziato dallo schema, entrambi i premi vengono in parte anticipati con un acconto. Per il Premio 2011 l'acconto verrà erogato con la retribuzione di gennaio 2011 e per il Premio 2012 con la retribuzione di dicembre 2011.
• L’erogazione del saldo del "Premio incidenza utile" avviene in seguito all’approvazione del bilancio effettuato dall’assemblea annuale dei soci, con la mensilità di Giugno, al personale effettivamente presente all'atto dell'erogazione e terrà conto dei mesi lavorati nell'anno di riferimento.
• Qualora le incidenze di utile non raggiungano la soglia prevista, gli acconti erogati verranno recuperati nell'anno di competenza sulla quota del "Premio di incidenza costo del personale"
• La quota individuale del "Premio incidenza utile" si calcola riparametrando il valore del
Premio per il livello di inquadramento e in caso di part-time per la percentuale di lavoro.
• La voce retributiva del Premio non è utile per il computo di altri istituti (straordinari, malattie,13ª e 14ª mensilità, TFR, etc.)
• Ha diritto al Premio tutto il personale in forza al SAIT ad esclusione di:
1) dirigenti; 2) personale in maternità; 3) personale in aspettativa; 4) personale con contratto a tempo determinato (tutte le tipologie) pari o inferiore a sei mesi 5) personale con contratto di Apprendistato limitatamente ai primi 12 mesi di lavoro. L’esclusione relativamente ai punti 2) e 3) è in relazione al periodo di assenza nell’anno di riferimento
9. DECORRENZA E DURATA
• Il presente contratto integrativo entra in vigore con il 1 gennaio 2010 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2012, intendendosi lo stesso rinnovato di anno in anno - fatto salvo di quanto previsto all'art. 7 2° comma, relativamente al "Premio incidenza utile" - qualora non sia stata comunicata disdetta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quattro mesi prima della scadenza e comunque fino a nuovo accordo sindacale.