Assicurazione viaggi
Assicurazione viaggi
Informazioni per i clienti e Condizioni generali
Assicurazione viaggi
▪ Spese d’annullamento
▪ 24 h Assistance persone
▪ 24 h Assistance veicoli a motore,
protezione giuridica in materia di circolazione
▪ Bagagli
▪ Protezione giuridica per viaggi
Edizione 04.2019
Assicurazione viaggi Informazioni per i clienti
Informazioni per i clienti
Xxxx dovreste sapere sulla vostra assicurazione viaggi
Gentile cliente, egregio cliente
Vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d’assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione viaggi, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell’assicurazione.
Le informazioni seguenti vi danno una visione d’insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse con- tengono delle semplificazioni e non sostituiscono né la polizza né le Condizioni generali menzionate nel presente do- cumento.
1. Chi siamo?
Gli assicuratori sono:
▪ La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del gruppo Mobiliare (di seguito: Mobiliare), operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 00.
▪ La Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (di seguito Protekta), una società del Gruppo Mobiliare con sede a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00.
▪ Mobi24 Call-Service-Center SA, una società del gruppo Mobiliare con sede nella Xxxxxxxxxxx 00 a 0000 Xxxxx.
2. Qual è l’estensione della copertura assicurativa?
L‘assicurazione viaggi è una soluzione globale completa che comprende un massimo di cinque assicurazioni in una sola polizza, incluso il nostro pacchetto di servizi con prestazioni supplementari.
In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco tramite la vostra agenzia generale, come pure le informazioni giuridiche gratuite fornite dalla Jurline della Protekta.
▪ Spese d’annullamento
Se voi o una persona assicurata non potete intraprendere un viaggio o siete costretti a interromperlo a causa di una grave malattia, di seri disturbi di gravidanza, di gravi lesioni oppure decesso, l’assicurazione spese di annullamento si assume le spese dovute contrattualmente fino all’importo della somma d’assicurazione con- venuta.
Non sono assicurati i danni che si verificano quando non vengono rispettati i tempi minimi prescritti per l’im- barco e per tale motivo il viaggio non può essere effettuato o non può essere proseguito.
▪ 24 h Assistance persone
Se voi o una persona assicurata dovete far fronte a un’emergenza durante il viaggio, vi sarà data assistenza 24 ore su 24 dalla Mobi24 Call-Service-Center SA. Per situazione d’emergenza s’intendono p. es. gravi malattie, seri disturbi dovuti alla gravidanza, gravi lesioni a causa di un infortunio, decesso; ma anche sciopero, disordini in- terni di ogni genere, indisponibilità di mezzi di trasporto privati o pubblici, insolvenza dell’offerente del viaggio, grounding o fallimento di una compagnia aerea o morte di un animale da compagnia.
La Mobi24 Call-Service-Center SA vi dà il suo sostegno in tutti questi casi. Vengono inoltre assunte le spese di ri- cerca, di salvataggio e di trasporto come pure le spese supplementari per vitto e alloggio in un albergo. Inoltre eroghiamo spese a titolo di anticipo rimborsabili, ad esempio per l’acquisto di medicinali vitali.
L’esclusione più importante concerne i danni che si verificano quando non vengono rispettati i tempi minimi prescritti per l’imbarco e per tale motivo il viaggio non può essere effettuato o non può essere proseguito.
▪ 24 h Assistance veicoli a motore
Se il veicolo utilizzato da voi o da una persona assicurata risulta indisponibile a seguito di panne, incidente, furto o danneggiamento, ricevete l’assistenza necessaria da Xxxx00 Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx XX, 00 ore su 24.
Vengono pagate le spese per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro, nonché le spese di traino. Se non è possibile eliminare il guasto il giorno stesso, ci assumiamo le spese per il trasporto di ritorno del veicolo o per un veicolo a noleggio/veicolo sostitutivo.
Le esclusioni principali concernono il trasporto di persone o cose a titolo professionale e il noleggio a titolo professionale.
Assicurazione viaggi Informazioni per i clienti
▪ Protezione giuridica in materia di circolazione
Se doveste subire all’estero dei danni a causa di un incidente della circolazione, vi assistiamo nel procedi- mento penale o facciamo valere i vostri diritti nei confronti dell’autore del danno.
Se dovesse essere avviato nei vostri confronti un procedimento penale, o se doveste sporgere denuncia penale nei confronti della persona che ha provocato l’incidente, paghiamo gli onorari di un avvocato locale. Inoltre ci facciamo carico di una cauzione penale.
Le esclusioni principali concernono la conduzione di un veicolo senza licenza di condurre valida nonché, multe, risarcimenti danni o analisi del sangue.
▪ Bagagli
Se durante un viaggio vi vengono rubati o danneggiati i vostri effetti personali, indennizziamo le cose assicurate al valore a nuovo o ci assumiamo le spese di riparazione. Se il vostro bagaglio va perso durante il trasporto da parte di un’impresa incaricata o se viene consegnato in ritardo, ci assumiamo le spese per l’acquisto degli effetti.
Le principali esclusioni concernono strumenti musicali, attrezzi professionali, apparecchi telefonici e informatici portatili, notebook e i danni ad attrezzi sportivi durante l’uso.
▪ Protezione giuridica per viaggi
Vi offriamo assistenza qualora il viaggio o l’appartamento di vacanza da voi prenotato non corrisponda a quanto concordato e segnatamente. Particolarmente in caso di:
▪ controversia in connessione con appartamenti o a veicoli affittati o noleggiati per le vacanze;
▪ controversia in merito all’arrangiamento di viaggio xxxxxxxxx;
▪ gravi infortuni (esclusi incidenti stradali) che comportato pretese di risarcimento secondo la legge concer- nente l’aiuto alle vittime di reati.
Provvediamo a far valere le vostre pretese e, se necessario, vi mettiamo a disposizione un avvocato locale. Inoltre ci facciamo carico delle spese giudiziarie e di perizie nonché delle cauzioni penali a titolo di anticipo.
In caso di conflitti d’interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un proce- dimento giudiziario o amministrativo, ha il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno.
Le principali esclusioni concernono le controversie derivanti da contratti stipulati a titolo professionale e gli inci- denti stradali.
3. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?
L’estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza e delle disposizioni delle Condizioni generali, e eventualmente con l’aggiunta di Condizioni particolari.
Le prestazioni dell’assicurazione per le spese di annullamento, 24 h Assistance persone e della protezione giuri- dica per viaggi, sono valide per tutte le persone assicurate, indipendentemente dall’estensione della protezione d’assicurazione da voi scelta.
4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?
Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:
▪ consulenza e assistenza da parte del vostro consulente personale d’assicurazione in loco;
▪ liquidazione dei danni da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;
▪ 24 h Assistance persone per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, comprese le azioni di ricerca, di salvataggio e il rimpatrio sanitario;
▪ JurLine – ricevete telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni natura.
5. Quali premi sono dovuti?
L’ammontare del premio dovuto dipende dai rischi assicurati, come pure dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per la protezione giuridica per viaggi secondo la cifra 2. Il premio viene riscosso una volta all’anno. Altri ragguagli sono menzionati nella vostra polizza.
Quando la polizza dell’assicurazione viaggi viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo di regola la parte di premio non goduta.
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6. Quali sono i vostri obblighi più importanti?
Gli obblighi che vi concernono sono evidenziati nella vostra polizza, nelle Condizioni generali e nella legge federale sul contratto d’assicurazione. Ne risulta in particolare:
▪ Siete tenuti a rispondere correttamente e in modo completo alle domande relative alla proposta. In caso con- trario siamo autorizzati ad annullare l’assicurazione in questione e, a determinate Condizioni, a chiedere persino il rimborso delle prestazioni erogate.
▪ Dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicura- zione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
▪ I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi comporta l’esclusione della copertura assicurativa. Anche se pagate i premi in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle pre- stazioni per i danni subentrati nel frattempo.
▪ Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Xxxxxxxx ricorrere alla vostra collabo- razione, per potere assistervi in modo ottimale in caso di sinistro. P. es. dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l’importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, giu- stificativi e altri documenti importanti.
7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?
Le prestazioni che la Mobiliare e la Protekta devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali e eventuali Condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano a dipen- denza della soluzione scelta. In caso di sinistro è possibile che dobbiate, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.
8. Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?
I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza. Qui appresso trovate le possibilità di rescissione più importanti:
▪ Potete disdire l’assicurazione viaggi al più tardi 3 mesi prima della scadenza della durata convenuta. Se il contratto non viene disdetto, l’assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non restiate improvvisa- mente, senza volerlo, senza copertura assicurativa.
▪ Nel corso del primo anno dopo la conclusione del contratto, voi potete disdire l’assicurazione se noi non abbiamo soddisfatto l’obbligo d’informare prima della sua conclusione. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto entro 4 settimane dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell’obbligo d’informazione.
▪ Se noi, durante la validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di mas- sima disdire la parte interessata della vostra polizza. Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle prestazioni a vostro favore, come pure le modifiche di contributi, prestazioni o franchigie quando queste sono prescritte dalla autorità federale.
▪ Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.
▪ Se ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire l’assicurazione.
9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?
Per quello che concerne l’elaborazione dei dati personali, la Mobiliare applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Questi dati vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrat- tuali d’assicurazione o di liquidazione dei sinistri. La Mobiliare li elabora e li utilizza, tra l’altro, per il calcolo dei premi, l’esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi e per finalità di marketing interne al Gruppo Mobiliare (x.xx. ricerche di mercato, creazione di profili dei clienti) e per l’aggiornamento della documentazione di presenti e future relazioni con i clienti. Le conversazioni con il nostro con il nostro Mobi24 Call-Service-Cen- ter SA nonché le conversazioni con la Protekta possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepi- bile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettro- nica. I dati non più necessari vengono cancellati, qualora la legge autorizzi la loro cancellazione.
Se l’esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo esige, la Mobiliare ha il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nel contratto in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come a delle società del Gruppo Mobiliare.
La Mobiliare ha il diritto di trasmettere delle informazioni ad un coassicuratore o ad un eventuale nuovo assicu- ratore e di richiedere all’assicuratore precedente o a terzi tutte le informazioni pertinenti la sinistrosità, in parti- colare sull’esame del rischio e sulla determinazione dei premi. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non viene stipulato.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Indice
Condizioni generali Indice
Articolo Pagina Articolo Pagina
Disposizioni comuni 6
A Basi legali 6
B Conclusione dell’assicurazione 6
C Scioglimento dell’assicurazione 6
D Pagamento dei premi 6
E Obbligo di annuncio e altri obblighi 7
F Indennità e franchigia 7
G Sanzioni economiche, commerciali o
finanziarie 8
H Incarico a un terzo 8
I Foro 8
Spese d’annullamento 8
A Estensione dell’assicurazione 8
A1 Rischi assicurati 8
A2 Prestazioni assicurate 8
B Generalità 9
24 h Assistance persone 11
A Estensione dell’assicurazione 11
A1 Rischi assicurati 11
A2 Prestazioni assicurate 11
B Generalità 12
24 h Assistance veicoli a motore 13
A Estensione dell’assicurazione 13
A1 Veicoli assicurati 13
A2 Rischi e prestazioni assicurati 13
B Generalità 14
Protezione giuridica per la circolazione 15
A Estensione dell’assicurazione 15
A1 Eventi assicurati 15
A2 Controversie assicurate 15
A3 Prestatoni assicurate 15
B Generalità 15
Bagaglio 17
A Estensione dell’assicurazione 17
A1 Cose assicurate 17
A2 Rischi assicurati 17
A3 Prestazioni assicurate 17
B Generalità 18
A | Estensione dell’assicurazione | 19 |
A1 | Controversie assicurati | 19 |
A2 | Prestazioni assicurate | 19 |
B | Generalità | 20 |
Protezione giuridica per viaggi 19
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Disposizioni comuni
Disposizioni comuni
A Basi legali
Le basi legali sono costituite dagli accordi di cui alla vostra polizza, la legge federale sul contratto di assicu- razione (LCA), il codice civile svizzero (CC) ed il codice delle obbligazioni (CO).
La base legale per i rischi assicurati nel Principato del Liechtenstein è la legge sul contratto d’assicurazione ivi vigente. Le relative disposizioni hanno la precedenza su altre disposizioni di queste Condizioni generali.
B Conclusione dell’assicurazione
1 Inizio, durata e scadenza
L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si pro- lunga tacitamente di anno in anno.
L’anno assicurativo inizia con la scadenza del premio annuo.
2 Obbligo di notifica
Siete tenuti a comunicare in modo corretto, in occasione della conclusione dell’assicurazione, un fatto o un ele- mento che comporta un rischio rilevante, che conoscete o avreste dovuto conoscere, a proposito del quale siete stati interpellati per iscritto. Sono definite rilevanti quelle situazioni di rischio suscettibili d’influenzare la nostra decisione in merito all’accettazione dell’assicurazione a Condizioni normali oppure speciali.
3 Estensione dell’assicurazione, contenuto della polizza
L’estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle Condizioni generali applicabili, completate da eventuali Condizioni partico- lari e allegati alla polizza.
La polizza contiene le assicurazioni desiderate, le som- me d’assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.
C Scioglimento dell’assicurazione
1 Alla fine della durata convenuta
Ambedue le parti possono inoltrare la disdetta per iscritto al più tardi tre mesi prima della fine della durata conve- nuta, vale a dire per la data di scadenza. In questo caso, il contratto non è prolungato tacitamente.
2 Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarare
Possiamo disdire il contratto per iscritto se al momento della stipula dell’assicurazione avete omesso di dichia- rarci o dichiarato inesattamente un fatto comportante un rischio rilevante, violando così l’obbligo di annuncio. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al con- traente.
La disdetta mette fine al nostro obbligo di accordare una prestazione per i sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione sono state influenzate dal mancato annuncio o dall’annuncio scorretto di un fatto o di un elemento che comportano un rischio rilevante. Le prestazioni già versate devono essere rimborsate.
Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che noi siamo venuti a conoscenza della reticenza.
3 Nel caso di violazione dell’obbligo di informare
Voi siete autorizzati a disdire il contratto per iscritto, se prima della conclusione dell’assicurazione noi non abbia- mo soddisfatto il nostro obbligo d’informarvi.
Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3 LCA, ma al più tar- di un anno dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.
4 Nel caso di violazione dell’obbligo di annuncio
Se durante la durata dell’assicurazione, voi omettete di annunciarci immediatamente un aggravamento essen- ziale del rischio, noi cessiamo in futuro di essere legati al contratto d’assicurazione.
5 In caso di sinistro
Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verifi- carsi di un danno risarcibile.
Xxxxxxxx disdire il contratto al più tardi al pagamento dell’indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.
Voi dovete inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell’indennità, ovvero dopo il pagamento della prestazione assicura- tiva. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.
6 Nel caso di modifica delle tariffe dei premi e delle franchigie
Quando noi cambiamo la tariffa dei premi o il regola- mento della franchigia, possiamo esigere l’adattamento dell’assicurazione. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Se non siete d’accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che xxxxxxx accettato l’adattamento.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche a dei premi o di prestazioni a vostro favore;
b delle imposte, delle prestazioni o delle franchigie quando queste sono prescritte dalle autorità.
7 Altri motivi di scioglimento del contratto
Noi possiamo disdire o rescindere l’assicurazione in pre- senza di un notevole aggravamento del rischio, di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente e di doppia assicurazione intenzionale. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.
D Pagamento dei premi
1 Scadenza e pagamento
I premi delle assicurazioni che avete scelto sono men- zionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza. Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, vi inviamo una diffida a vostre spese, con- cedendovi un termine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, inte- ressi e spese.
2 Credito di premi per scioglimento del contratto
Se, per una ragione legale o contrattuale, l’assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il pre- mio non goduto.
Non viene rimborsato il premio nel caso in cui diate la disdetta dell’assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Disposizioni comuni
E Obbligo di annuncio e altri obblighi
1 Aggravamento e cambiamento del rischio
Durante la durata contrattuale, voi siete tenuti di comu- nicarci immediatamente ogni modifica di un fatto impor- tante o di rischio che voi conoscete o avreste dovuto conoscere prima della conclusione del contratto e a pro- posito del quale siete stati interpellati per iscritto. Noi siamo autorizzati a adattare il premio alla nuova situa- zione oppure a rifiutare il rischio modificato.
2 Trasferimento di domicilio
Il trasferimento di domicilio all’estero deve esserci noti- ficato immediatamente. Si considera trasferimento di domicilio la cancellazione presso le autorità competenti. L’assicurazione si estingue (ad eccezione del trasferimento di domicilio da e verso il Principato del Liechtenstein) alla fine dell’anno assicurativo. La copertura assicurativa decade immediatamente qualora al veicolo siano apposte targhe straniere.
3 Annuncio in caso di sinistro
1 In casi d’emergenza (ossia assistenza dalla 24 h Assi- stance persone e 24 h Assistance veicoli a motore) voi ovvero gli assicurati siete tenuti a informarci immediatamente tramite Mobi24 Call-Service-Cen- ter SA (numero di telefono sulla vostra carta d’emer- genza della Mobiliare).
2 In tutti gli altri casi, voi ovvero gli assicurati sono tenuti di informare immediatamente noi – o per la protezione giuridica la Protekta – tramite uno dei seguenti canali:
– la vostra agenzia generale secondo xxxxxxx;
– avviso di sinistro tramite internet (www.mobiliare. ch);
3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l’accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giu- stificazione del vostro diritto all’indennità.
4 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l’in- tervento della Protekta, quest’ultima deve essere avvisata subito. Documenti scritti o elettronici, cita- zioni da parte delle autorità giudiziarie, come pure le loro decisioni devono essere trasmessi subito alla Protekta.
5 Se si violano per colpa gli obblighi di avviso e di comportamento, noi o eventualmente la Protekta possiamo ridurre o rifiutare le prestazioni.
Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a col- pa, oppure che il danno sarebbe ugualmente soprav- venuto anche se egli avesse adempiuto l’obbligo con- trattuale.
4 Obbligo di limitare il danno
Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per limitare il danno.
F Indennità e franchigia
1 Calcolo
Noi calcoliamo l’indennità in base alle disposizioni delle diverse assicurazioni e secondo la legge. Procediamo nel modo seguente:
1 dapprima viene calcolato il danno risarcibile;
2 in seguito, per ogni sinistro viene dedotta l’eventua- le franchigia indicata nella polizza;
3 quando parecchie assicurazioni beni mobili della Mobiliare Svizzera società d’assicurazioni SA, vengo- no colpite da un sinistro nella stessa economia domestica, la franchigia viene dedotta soltanto una volta. In presenza di differenti franchigie, viene dedotta la più elevata;
4 in seguito vengono applicate le limitazioni delle pre- stazioni.
2 Esigibilità dell’indennità
L’indennità è esigibile quattro settimane dopo che noi abbiamo ricevuto tutte le informazioni che ci permettono di determinare l’importo del danno e di calcolare l’esten- sione delle nostre prestazioni.
L’obbligo di pagamento è differito per tutto il tempo in cui l’indennità non può essere fissata o pagata per colpa dello stipulante o dell’avente diritto.
L’indennità non è esigibile fintanto che
1 esistono dubbi sulla legittimazione dell’avente dirit- to cui deve essere effettuato il pagamento;
2 è in corso un’inchiesta della polizia o un’istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a cari- co dello stipulante o dell’avente diritto non è ancora concluso.
3 Riduzione dell’indennità
Noi possiamo, in caso di violazione colposa delle pre- scrizioni o obblighi legali o contrattuali, ridurre l’inden- nità nella misura in cui il verificarsi e l’entità del danno siano stati influenzati.
Lo stesso vale quando non sono state prese le misure che le circostanze imponevano per proteggere le cose assicurate.
Questa sanzione non viene presa in considerazione se la violazione o l’omissione delle misure non sono dovute a una colpa.
4 Spese a titolo di anticipo rimborsabili
Le spese a titolo d’anticipo fornite da noi, dalla Mobi24 Call-Service-Center SA oppure dalla Protekta, devono essere rimborsate entro 30 giorni dal ritorno al domicilio o al più tardi 60 giorni dopo il pagamento.
5 Pretese di risarcimento verso terzi
1 Quando noi, il Mobi24 Call-Service-Center SA o la Protekta versiamo in virtù di questo contratto delle indennità per le quali le persone assicurate possono far valere pretese anche nei confronti di terzi, queste persone assicurate devono cedere a uno dei suddet- ti fornitori di prestazioni i loro diritti fino a concor- renza dell’ammontare dell’indennità da esse ver- sate.
2 Se una persona assicurata ha diritti da altri contratti di assicurazione, la copertura si limita alla parte del- le nostre prestazioni che supera quella dell’altro con- tratto di assicurazione.
3 Se sussistono diverse assicurazioni presso compa- gnie di assicurazione autorizzate, le spese sono ver- sate interamente solo una volta.
6 Prescrizione e perenzione
1 Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivo- no dopo 2 anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazio- ne.
2 Le pretese d’indennità respinte, che non vengono fat- te valere in xxx xxxxxxxxxxx xxx 0 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx estinguono.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Disposizioni comuni
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto di assicurazione presente non garantisce nessu- na copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicura- tore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.
H Incarico a un terzo
Se Lei incarica e autorizza un terzo (x.xx. broker/inter- mediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire cor- rispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d’intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s’intende rispettato con l’arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se Lei è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.
Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipula o nell’assistenza circa il presente contratto di assi- curazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un indennità per questa attività. Qualora desi- deri maggiori informazioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.
I Foro
In caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest’assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni XX
0 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein oppure
2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d’assicura- zioni SA a Berna.
Se il litigio concerne la protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta a Berna.
Spese d’annullamento
A Estensione dell’assicurazione
A1 Rischi assicurati
1 La persona assicurata oppure una persona che l’accompa- gna e che ha prenotato contemporaneamente il viaggio
1.1 si ammala seriamente, soffre di notevoli disturbi di gravidanza, subisce gravi lesioni in seguito a un inci- dente oppure muore;
1.2 non può intraprendere il viaggio oppure deve ritor- nare dal viaggio, perché una persona a lei molto vici- na oppure la persona che la rimpiazza al posto di lavoro si ammala seriamente, soffre di notevoli disturbi di gravidanza, subisce gravi lesioni in segui- to a un incidente o muore oppure quando si è verifi- cato un grosso danno alla mobilia domestica o allo stabile della persona assicurata o della persona che l’accompagna e che ha prenotato contemporanea- mente il viaggio. Per tali danni la presenza di al luo- go di domicilio o sul posto di lavoro della persona assicurata o della persona che l’accompagna e che ha prenotato contemporaneamente il viaggio è per- tanto necessaria;
1.3 è impedita a viaggiare a causa dell’indisponibilità del mezzo di trasporto pubblico, compreso il groun- ding o il fallimento di una compagnia aerea. Ritardi e tragitti più lunghi non valgono come indisponibilità;
1.4 è impedita di intraprendere il viaggio a causa di scio- peri, disordini di ogni genere (violenza contro perso- ne o cose come x.xx. in occasione di assembramen- ti, tumulti e sommosse) fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein oppure a causa di qua- rantene, epidemie, terremoti, eruzioni vulcaniche o danni della natura, quando la vita della persona assi- curata è messa in pericolo oppure lo svolgimento del viaggio è sconsigliato dal Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE oppure dall’Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP;
1.5 non può effettuare il viaggio perché assume un nuo- vo posto di lavoro oppure perché il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro. Il concreto cambia- mento nell’occupazione dev’essere inatteso e sor- prendere la persona in questione e non esserle noto al momento della prenotazione del viaggio (la pro- mozione non si considera nuova occupazione);
1.6 non può effettuare il viaggio perché gli è stato ruba- to il passaporto o la carta d’identità;
1.7 non può effettuare il viaggio con il veicolo privato perché il luogo di destinazione è isolato dal resto del mondo e non è raggiungibile.
2 La persona assicurata non può intraprendere il viaggio, ne deve ritardare l’avvio oppure deve interromperlo anticipatamente perché l’animale da compagnia (cane o gatto) appartenente a lei o a una persona che vive con lei in comunione domestica si ammala gravemente, subisce gravi lesioni in seguito a incidente oppure muo- re e la presenza dell’assicurato al luogo di domicilio è strettamente necessaria.
A2 Prestazioni assicurate
Le prestazioni assicurate sono limitate dall’ammontare delle spese di arrangiamento e dalla somma di assicura- zione convenuta. Per ogni evento assicurato vengono for- nite le seguenti prestazioni:
1 Prima della partenza
Le spese di annullamento effettivamente prodottesi dovute contrattualmente, a meno che non ne risponda l’organiz- zatore in base alla legge sui viaggi «all inclusive».
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Spese d’annullamento
2 In caso di ritardo della partenza
2.1 Rimborso delle prestazioni per il soggiorno non godu- to fino al giorno della partenza, rispettivamente le spese di annullamento effettivamente prodottesi, dovute contrattualmente;
2.2 le spese supplementari di viaggio.
3 In caso di interruzione del viaggio
Rimborso delle prestazioni per il soggiorno non goduto, rispettivamente le spese di annullamento effettivamente prodottesi dovute contrattualmente.
4 In caso d’interruzione anticipata del viaggio
4.1 Il rimborso delle prestazioni per il soggiorno non goduto, oppure
4.2 il viaggio di sostituzione dell’ammontare dell’xxxxx- giamento prenotato prima del viaggio. Questa pre- stazione può soltanto esser fatta valere, quando la persona assicurata in seguito a un evento menziona- to sotto l’articolo A1 cifra 1.1 deve essere rimpatriata in un ospedale in Svizzera o nel Principato del Liech- tenstein.
5 Vengono rimborsate le tasse di lavorazione usuali del ramo, messe in conto dall’organizzatore del viaggio o dalle agenzie di viaggio per gli annullamenti.
6 Anche biglietti per manifestazioni (concerti, teatro, manifestazioni sportive ecc.) vengono pagati. Se non sono parte di un arrangiamento di viaggio, i biglietti vengono rimborsati fino a una cifra massima di CHF 500 a persona ed evento (solo il costo dei biglietti, escluse le spese di elaborazione, assicurazione e spedizione). ). Il concetto di «viaggio» della definizione di cui all’articolo B, cifra 3.1 non dev’essere soddisfatto per l’assicurazio- ne del biglietto.
Limitazioni
a Quando una persona assicurata soffre di una malat- tia cronica, senza che per tale motivo, al momento della stipulazione dell’assicurazione, il viaggio pote- va rivelarsi improbabile, paghiamo le spese assicu- rate che ne risultano se il viaggio deve essere annul- lato a causa del grave e improvviso peggioramento di questa malattia. Ciò vale anche quando la perso- na assicurata, in un caso del genere, muore inaspet- tatamente in seguito a una malattia cronica.
b In caso di disturbi psichici viene erogata una presta- zione se viene presentato un certificato medico da uno psichiatra, nel quale sono diagnosticati/attestati gravi disturbi psichici.
c In caso di eventi provocati dall’animale domestico assicurato, le prestazioni per evento assicurato sono limitate a CHF 5000 per il tipo di contratto «persona singola», ovvero a CHF 10 000 per il tipo di contratto
«economia domestica con più persone».
d Le spese in relazione a formazioni di base, formazio- ni supplementari e riqualificazioni, destinate al con- seguimento, all’aggiornamento o all’approfondi- mento di conoscenze professionali sono limitate a CHF 5000 per evento assicurato.
Non sono assicurati
a I danni che si verificano quando non vengono rispet- tati i tempi minimi prescritti per l’imbarco e per tale motivo il viaggio non può essere effettuato o non può essere proseguito;
b le pretese per le spese di annullamento dell’organiz- zatore nei confronti della persona assicurata, se
– l’organizzatore rientra nella legge sui viaggi «all inclusive» e
– l’organizzatore non svolge il viaggio (anche se la causa della disdetta è una disposizione delle auto- xxxx) e
– la persona assicurata non ha ancora iniziato que- sto viaggio;
c le tasse aeroportuali e simili, quando altri sono tenu- ti al loro rimborso;
d le spese in seguito a indisponibilità del mezzo di tra- sporto privato a causa di panne, incidente, furto o danneggiamento;
e le conseguenze di danni da viaggi durante i quali si svolge un intervento chirurgico o di chirurgia esteti- ca programmato precedentemente e se l’interruzio- ne del viaggio è dovuta a questo intervento;
f i seguenti eventi, provocati da animali domestici:
– cani e gatti tenuti a fini commerciali;
– le conseguenze e i disturbi alla salute che erano già conosciuti all’inizio del contratto o al momento della prenotazione del viaggio;
– gli eventi in occasione di partecipazione a concorsi e a gare oppure a manifestazioni venatorie;
– le vaccinazioni e le loro conseguenze e le conse- guenze di interventi chirurgici.
B Generalità
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.1 Nel tipo di contratto Persona singola Lo stipulante quale persona singola.
1.2 Nel tipo di contratto Economia domestica con più persone
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che sog- giornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:
– il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come p. es. il suo partner (concubina- to);
– le persone minorenni;
– i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affida- mento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accessorio di stu- denti non sono considerati come reddito prove- niente da attività lucrativa;
– altre persone specificate nominativamente nella polizza.
1.3 Altre persone assicurate
Indipendentemente dal tipo di contratto «singola persona» o «economia domestica con più persone» sono assicurati i figli minorenni di persone assicura- te che non vivono in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui.
2 Validità territoriale
L’assicurazione spese di annullamento è valida in tutto il mondo per viaggi.
3 Definizione dei concetti
3.1 Viaggio
E’considerato viaggio, indipendentemente dallo sco- po, ogni spostamento della persona assicurata fuori del luogo di domicilio e dei comuni limitrofi, come pure soggiorni linguistici fino a 12 mesi.
3.2 Persona che accompagna l’assicurato e che ha pre- notato contemporaneamente il viaggio
Più persone hanno prenotato un viaggio in comune oppure l’hanno già intrapreso.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Spese d’annullamento
3.3 Persona molto vicina allo stipulante
– Familiare, partner di concubinato e relativi figli e genitori;
– amici molto stretti, con i quali si intrattiene un rap- porto intenso.
3.4 Danni della natura
Piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h) grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti.
3.5 Sport professionistico
E’ considerato sport professionistico lo svolgimento di un’attività sportiva allo scopo di procurarsi un guadagno materiale. Lo sport professionistico com- prende tutti gli introiti derivanti da un’attività sporti- va, che vanno oltre alle indennità per le spese.
3.6 Mezzi di trasporto pubblici
I mezzi di trasporto che svolgono servizio regolare in base a un orario ufficiale e per il cui utilizzo va acqui- stato un biglietto.
3.7 Animali da compagnia
Per animali da compagnia vanno intesi unicamente i cani e i gatti.
3.8 Grounding o fallimento di una compagnia aerea
Stato d’insolvenza, interruzione dell’esercizio (tem- poranea o duratura) per motivi finanziari o deposito del bilancio, avente come conseguenza la decadenza di biglietti di volo validi.
3.9 Arrangiamento
Raggruppamento di almeno due prestazioni princi- pali di viaggio (come trasporto, sistemazione, pro- gramma di visita, escursione, trasferimento o altre prestazioni turistiche) effettuato dall’organizzatore viaggi, dall’agenzia viaggi o dalla persona assicura- ta.
3.10 Biglietto per manifestazione
Biglietto d’ingresso per singole manifestazioni. Le quote d’iscrizione per eventi sportivi al fine della propria partecipazione attiva nonché gli abbona- menti stagionali non ne fanno parte.
4 Valutazione del danno
4.1 L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari, come certificati medici, incluse diagnosi, attestati di morte, rapporti di polizia, fatture originali, biglietti originali ovvero il numero del biglietto (in caso di biglietti elettronici) ecc. In caso di malattia o infortu- nio, i medici curanti devono essere liberati dal segre- to professionale.
4.2 Per giudicare malattie gravi, notevoli disturbi di gra- vidanza e lesioni gravi, è determinante il certificato medico.
4.3 Le malattie e le lesioni gravi dell’animale da compa- gnia, nonché il decorso di guarigione sfavorevole imprevisto, devono essere accertati dal veterinario. Quando si verifica un sinistro in base a un decorso sfavorevole di guarigione imprevisto, vengono ero- gate le prestazioni nel contesto di questa assicura- zione.
4.4 Per i disturbi psichici è richiesto un certificato medico da uno psichiatra.
5 Limitazioni generali
a In caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutrali- tà, di rivoluzioni, ribellioni e di misure che ne conse- guono come anche in caso cambiamento della strut- tura nucleare dell’atomo, forniamo le prestazioni assicurate soltanto se la persona assicurata prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. Se una persona assicurata viene sorpresa
fuori della Svizzera o del Principato del Liechten- xxxxx da uno di questi eventi, le nostre prestazioni cessano dopo 14 giorni dal momento che tali avveni- menti si sono manifestati per la prima volta.
b In caso di disordini di ogni genere (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e relativi provvedimenti intesi a sedarli, noi forniamo le pre- stazioni assicurate soltanto se la persona assicurata dimostra in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno.
6 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a subentrati in seguito a partecipazione a gare di velo- cità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, corse su circuiti e altre superfici di circolazione uti- lizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e per l’estero;
b subentrati in seguito a competizioni, o allenamenti in relazione allo sport professionistico e in generale a generi di sport che evidenziano il contatto fisico e con l’obiettivo di provocare lesioni (p. es. pugilato, lotta, kickboxing ecc.);
c dovuti a perpetrazione intenzionale di delitti, reati o rispettivi tentativi nonché alla partecipazione a ris- se;
d in seguito a grave stato di ebrietà (a partire da un tasso alcolico minimo del 1,6 per mille o di 0,8 mg/ litro d’aria espirata), consumo di droghe di qualsiasi tipo e abuso di medicinali;
e che al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio si erano già verificati o erano prevedibili per la persona assicurata;
f nei quali ci si espone in modo consapevole a rischi particolari (atti temerari);
g in relazione a un rapimento.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | 24 h Assistance persone
24 h Assistance persone
A Estensione dell’assicurazione
A1 Rischi assicurati
1 La persona assicurata oppure una persona che l’accompa- gna e che ha prenotato contemporaneamente il viaggio
1.1 si ammala seriamente, soffre di notevoli disturbi di gravidanza, subisce gravi lesioni in seguito a un inci- dente oppure muore;
1.2 deve ritornare dal viaggio, perché una persona a lei molto vicina oppure la persona che la rimpiazza al posto di lavoro si ammala seriamente, soffre di note- voli disturbi di gravidanza, subisce gravi lesioni in seguito a un incidente o muore oppure quando si è verificato un grosso danno alla mobilia domestica o allo stabile della persona assicurata o della persona che l’accompagna e che ha prenotato contempora- neamente il viaggio. Per tali danni la presenza di al luogo di domicilio o sul posto di lavoro della perso- na assicurata o della persona che l’accompagna e che ha prenotato contemporaneamente il viaggio è pertanto necessaria;
1.3 non può utilizzare l’alloggio previsto a causa di dan- ni dovuti a incendio, della natura o di acqua;
1.4 è impedita a proseguire il viaggio o di ritornare dal viaggio a causa di
1 scioperi o disordini di ogni genere (violenza con- tro persone o cose come x.xx. in occasione di assembramenti, tumulti e sommosse) fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein oppure a causa di quarantene, epidemie, terremoti, eru- zioni vulcaniche o eventi della natura, quando la vita della persona assicurata è messa in pericolo oppure lo svolgimento del viaggio è sconsigliato da un’autorità ufficiale svizzera (Dipartimento fede- rale degli affari esteri/DFAE oppure dall’Ufficio fede- rale della sanità pubblica/UFSP);
2 indisponibilità del mezzo di trasporto privato, a causa di panne, di un incidente, di un furto o di un danneggiamento oppure se il luogo di soggiorno è isolato dal resto del mondo e pertanto non può essere abbandonato;
3 indisponibilità del mezzo di trasporto pubblico. Ritardi o tragitti più lunghi non vengono conside- rati come indisponibilità del mezzo di trasporto;
4 insolvenza dell’agenzia di viaggio, per cui i biglietti ed arrangiamenti non sono più valevoli;
5 grounding o fallimento di una compagnia aerea;
1.5 richiede soccorso perché i suoi medicinali vitali ven- gono distrutti, rubati o smarriti;
1.6 richiede assistenza perché i suoi beni in viaggio sono colpiti da incendio, danni della natura, furto o danni d’acqua;
1.7 non può proseguire il viaggio o ritornare perché gli è stato rubato il passaporto o la carta d’identità.
2 La persona assicurata deve ritornare dal viaggio perché l’animale da compagnia (cane o gatto) appartenente a lei o a una persona che vive con lei in comunione dome- stica si ammala gravemente, subisce gravi lesioni in seguito a incidente oppure muore e la presenza dell’as- sicurato al luogo di domicilio è strettamente necessaria.
A2 Prestazioni assicurate
1 Assistenza tramite Mobi24 Call-Service-Center SA;
2 spese per appelli dei media di persone assicurate che si trovano in viaggio;
3 spese supplementari per il viaggio diretto di ritorno in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di rimpatrio della persona assicurata in un ospedale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, vengono inoltre assunte le spese supplementari per un accompa- gnamento medico resosi necessario;
4 spese di trasporto fino a CHF 10000 al massimo, per la persona assicurata che ritorna nel luogo dal quale può riprendere il viaggio o continuare il soggiorno;
5 spese supplementari di trasporto fino a CHF 1000 al massimo per ogni persona assicurata, per il prosegui- mento o per terminare il viaggio. Le prestazioni per un veicolo di noleggio/sostituzione derivanti da 24 h Assi- stance veicoli a motore non possono essere cumulate;
6 spese necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo (senza spe- se ospedaliere);
7 spese a titolo di anticipo rimborsabili fino a CHF 5000 al massimo per
7.1 trattamento medico all’estero;
7.2 acquisto di medicinali vitali;
7.3 sostituzione di biglietti di aereo e arrangiamenti non più validi a seguito di insolvenza dell’agenzia di viag- gio;
7.4 acquisti all’estero assolutamente indispensabili;
8 spese per il trasporto all’ospedale idoneo più vicino;
9 spese per visite fino a CHF 10 000 al massimo per due persone assicurate molto vicine all’assicurato, quando la degenza ospedaliera della persona assicurata all’este- ro dura più di 7 giorni ovvero 2 giorni per bambini fino a 18 anni compiuti;
10 spese per l’invio di medicinali vitali;
11 spese necessarie per azioni di salvataggio (importo illi- mitato) e di ricerca fino a CHF 50000 al massimo;
12 spese per il recupero e rimpatrio della salma;
13 costi comprovabili per telefonate assolutamente indi- spensabili.
Limitazioni
a In caso di eventi di cui all’articolo A1, cifra 1.3 si ero- gano solo le prestazioni di cui all’articolo A2, cifre 1 e 6.
b In caso di eventi di cui all’articolo A1, cifre 1.4 4 e all’articolo A1, cifra 1.6 si erogano solo le prestazioni di cui all’articolo A2, cifre 1 e 7.
c In caso di eventi di cui all’articolo A1, cifra 1.5 si ero- gano solo le prestazioni di cui agli articoli A2, cifra 1, cifra 7.1 e 7.2 nonché cifra 10. Altre prestazioni ven- gono unicamente accordate quando i medicinali vitali non possono essere procurati sul posto o spe- diti per tempo.
d In caso di eventi provocati dall’animale domestico assicurato, si erogano solo le prestazioni di cui all’ar- ticolo A2, cifre 1–6. Inoltre le prestazioni sono limita- te a CHF 2000 per evento assicurato.
e Le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per evento, se la domanda di assistenza non è richiesta alla Mobi24, Call-Service-Center SA. Questa restri- zione cade quando la domanda di assistenza tramite Mobi24 Call-Service-Center SA Mobi24 non era pos- sibile o non poteva ragionevolmente essere richie- sta.
f Veicoli di noleggio/sostituzione, vengono normal- mente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. L’assicurato è pertanto respon- sabile di soddisfare questa richiesta, affinché pos- siamo fornire le nostre prestazioni secondo l’artico- lo A2, cifra 5.
g In caso di disturbi psichici viene erogata una presta- zione se viene presentato un certificato medico da uno psichiatra, nel quale sono diagnosticati/attestati gravi disturbi psichici.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | 24 h Assistance persone
Non sono assicurati
a I danni che si verificano quando le persone assicura- te non rispettano i tempi minimi prescritti per l’im- barco e per tale motivo il viaggio non può essere effettuato o non può essere proseguito;
b i danni derivanti dai rischi secondo l’articolo A1, cifre 1.1 e 1.3, quando l’evento assicurato si verifica prima di intraprendere il viaggio;
c le conseguenze di danni da viaggi durante i quali era programmato un intervento chirurgico o di chirurgia este-
xxxx e se l’incidente del viaggio è dovuto a questo intervento;
d i seguenti eventi, provocati da animali domestici:
– cani e gatti tenuti a fini commerciali;
– le conseguenze e i disturbi alla salute che erano già conosciuti all’inizio del contratto o al momento della prenotazione del viaggio;
– gli eventi in occasione di partecipazione a concorsi e a gare oppure a manifestazioni venatorie;
– le vaccinazioni e le loro conseguenze e le conse- guenze di interventi chirurgici.
B Generalità
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.1 Nel tipo di contratto Persona singola 1 Lo stipulante quale persona singola;
2 altre persone che viaggiano con lo stipulante e hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (solo per i rischi assicurati secon- do l’articolo A1, cifra 1.4 2).
1.2 Nel tipo di contratto Economia domestica con più persone
1 Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che sog- giornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:
– il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come p. es. il suo partner (concubina- to);
– le persone minorenni;
– i figli xxxxxxxxxxx, anche figli adottivi e in affi- damento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accesso- rio di studenti non sono considerati come reddito proveniente da attività lucrativa;
– altre persone specificate nominativamente nella polizza;
2 altre persone che viaggiano con una delle persone menzionate sotto l’articolo B, cifra 1.2 e che hanno il loro domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (soltanto per rischi assicurati secondo l’articolo A1, cifra 1.4 2).
1.3 Altre persone assicurate
Indipendentemente dal tipo di contratto «singola persona» o «economia domestica con più persone» sono assicurati i figli minorenni di persone assicura- te che non vivono in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui.
2 Validità territoriale
L’assicurazione 24 h Assistance persone è valida in tutto il mondo per i viaggi.
3 Definizione dei concetti
3.1 Viaggio
E’considerato viaggio, indipendentemente dallo sco- po, ogni spostamento della persona assicurata fuori del luogo di domicilio e dei comuni limitrofi, come pure soggiorni linguistici fino a 12 mesi.
3.2 Persona che accompagna l’assicurato e che ha pre- notato contemporaneamente il viaggio
Più persone hanno prenotato un viaggio in comune oppure l’hanno già intrapreso.
3.3 Persona molto vicina allo stipulante
– Familiare, partner di concubinato e relativi figli e genitori;
– amici molto stretti, con i quali si intrattiene un rap- porto intenso.
3.4 Danni della natura
Piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h) grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti.
3.5 Sport professionistico
E’ considerato sport professionistico lo svolgimento di un’attività sportiva allo scopo di procurarsi un guadagno materiale. Lo sport professionistico com- prende tutti gli introiti derivanti da un’attività sporti- va, che vanno oltre alle indennità per le spese.
3.6 Panne
Guasti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, rifornimento erroneo di carburante sba- gliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiuse nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.
3.7 Mezzi di trasporto pubblici
I mezzi di trasporto che svolgono servizio regolare in base a un orario ufficiale e per il cui utilizzo va acqui- stato un biglietto.
3.8 Animali da compagnia
Per animali da compagnia vanno intesi unicamente i cani e i gatti.
3.9 Grounding o fallimento di una compagnia aerea
Stato d’insolvenza, interruzione dell’esercizio (tem- poranea o duratura) per motivi finanziari o deposito del bilancio, avente come conseguenza la decaden- za di biglietti di volo validi.
3.10 Arrangiamento
Raggruppamento di almeno due prestazioni princi- pali di viaggio (come trasporto, sistemazione, pro- gramma di visita, escursione, trasferimento o altre prestazioni turistiche) effettuato dall’organizzatore viaggi, dall’agenzia viaggi o dalla persona assicu- rata.
4 Valutazione del danno
4.1 L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari, come certificati medici, incluse diagnosi, attestati di morte, rapporti di polizia, fatture originali ecc. In caso di malattia o infortunio, i medici curanti devono essere liberati dal segreto professionale.
4.2 Per giudicare malattie gravi, notevoli disturbi di gra- vidanza e lesioni gravi, è determinante il certificato medico.
4.3 Le malattie e le lesioni gravi dell’animale da compa- gnia, nonché il decorso di guarigione sfavorevole imprevisto, devono essere accertati dal veterinario. Quando si verifica un sinistro in base a un decorso sfavorevole di guarigione imprevisto, vengono ero- gate le prestazioni nel contesto di questa assicura- zione.
4.4 Per i disturbi psichici è richiesto un certificato medi- co da uno psichiatra.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | 24 h Assistance veicoli a motore
5 Limitazioni generali
a In caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutrali- tà, di rivoluzioni, ribellioni e di misure che ne conse- guono come anche in caso cambiamento della strut- tura nucleare dell’atomo, forniamo le prestazioni assicurate soltanto se la persona assicurata prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. Se una persona assicurata viene sorpresa fuori della Svizzera o del Principato del Liechten- xxxxx da uno di questi eventi, le nostre prestazioni cessano dopo 14 giorni dal momento che tali avveni- menti si sono manifestati per la prima volta.
b In caso di disordini di ogni genere (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e relativi provvedimenti intesi a sedarli, noi forniamo le pre- stazioni assicurate soltanto se la persona assicurata dimostra in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno.
6 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a subentrati in seguito a partecipazione a gare di velo- cità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, corse su circuiti e altre superfici di circolazione uti- lizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e per l’estero;
b subentrati in seguito a competizioni, o allenamenti in relazione allo sport professionistico e in generale a generi di sport che evidenziano il contatto fisico e con l’obiettivo di provocare lesioni (p. es. pugilato, lotta, kickboxing ecc.);
c dovuti a perpetrazione intenzionale di delitti, reati o rispettivi tentativi nonché alla partecipazione a risse;
d in seguito a grave stato di ebrietà (a partire da un tasso alcolico minimo del 1,6 per mille o di 0,8 mg/ litro d’aria espirata), consumo di droghe di qualsiasi tipo e abuso di medicinali;
e che al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio si erano già verificati o erano prevedibili per la persona assicurata;
f nei quali ci si espone in modo consapevole a rischi particolari (atti temerari);
g in relazione a un rapimento.
24 h Assistance veicoli a motore
A Estensione dell’assicurazione
A1 Veicoli assicurati
Sono assicurati le automobili, i motoveicoli, gli autofur- goni, nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sedere, utilizzati da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.
A2 Rischi e prestazioni assicurati
In caso di indisponibilità di un veicolo assicurato a causa di panne, di un incidente, di un furto o di un danneggia- mento, noi assumiamo
1 le spese per la rimessa in stato di marcia del veicolo al luogo del danno, compresi i pezzi di ricambio che normalmente sono in dotazione nel veicolo di soc- corso (senza le spese per il rimpiazzo delle batterie);
2 le spese di traino fino al garage idoneo più vicino;
3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio neces- sari urgentemente;
4 le spese di sosta fino a CHF 1000;
5 le spese di ricupero del veicolo fino a CHF 5000;
6 le spese a titolo di anticipo, rimborsabili fino a CHF 5000 per le riparazioni del veicolo all’estero neces- sarie e urgenti.
Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accordiamo ai conducenti e ai passeggeri le seguenti prestazioni supplementari:
7 le spese per il trasporto di ritorno del veicolo assicu- rato (fino al valore attuale) al vostro domicilio o al garage del vostro domicilio, quando il veicolo è fuo- ri uso oppure non può essere ricondotto dal condu- cente o da un passeggero;
8 le spese per un veicolo di noleggio/sostituzione del- la stessa categoria per la durata della riparazione del veicolo assicurato. Le prestazioni sono limitate dalla somma di assicurazione convenuta. Le prestazioni per un veicolo di noleggio/sostituzione derivanti dal- la 24 h Assistance persone non possono essere cumulate.
Quando il conducente del veicolo non è disponibile a causa di un evento secondo l’articolo A1 cifra 1.1 (24 h Assistance persone) e fra i passeggeri non si trova alcun conducente, ci assumiamo le spese per il rimpatrio del veicolo, sino al valore attuale.
Assicuriamo le pretese per la franchigia di un evento di collisone o di furto coperto da un’assicurazione casco totale su un veicolo a noleggio o in sharing, a condizione che il veicolo non venga utilizzato con le targhe dello sti- pulante.
Limitazioni
a Le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per evento, se la domanda di assistenza non è richiesta alla Mobi24, Call-Service-Center SA. Questa restri- zione cade quando la domanda di assistenza tramite Mobi24 Call-Service-Center SA Mobi24 non era pos- sibile o non poteva ragionevolmente essere richie- sta.
b Veicoli di noleggio/sostituzione, vengono normal- mente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. L’assicurato è pertanto respon- sabile di soddisfare questa richiesta, affinché pos- siamo fornire le nostre prestazioni secondo l’artico- lo A2, cifra 8.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | 24 h Assistance veicoli a motore
c La franchigia per veicoli a noleggio o in sharing in seguito a sinistro o furto viene assunta fino a un massimo di CHF 5000 e solo per i veicoli assicurati definiti in base all’articolo A1. La condizione per l’in- dennizzo è che l’evento sia coperto da un’altra assi- curazione e che ne risulti una franchigia. La copertu- ra assicurativa vale in tutto il mondo e per la durata del noleggio riportata nella conferma di prenota- zione.
Non sono assicurati
a le richieste di regresso da parte di terzi;
b il trasporto professionale di persone o di cose; c il noleggio a titolo professionale;
d danni causati da colpa grave del conducente.
B Generalità
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.1 Nel tipo di contratto Persona singola Lo stipulante quale persona singola.
1.2 Nel tipo di contratto Economia domestica con più persone
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che sog- giornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:
– il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (con- cubinato);
– le persone minorenni;
– i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affida- mento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accessorio di stu- denti non sono considerati come reddito prove- niente da attività lucrativa;
– altre persone specificate nominativamente nella polizza.
1.3 Altre persone assicurate
Indipendentemente dal tipo di contratto «singola persona» o «economia domestica con più persone» sono assicurati i figli minorenni di persone assicura- te che non vivono in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui.
2 Validità territoriale
L’assicurazione 24 h Assistance veicoli a motore è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la federazione Russa, la Georgia, l’Armenia, l’Azer- baigian e il Kazakistan. La copertura «Assunzione della franchigia per veicoli a noleggio o in sharing in seguito a sinistro o furto» vale in tutto il mondo.
3 Definizione dei concetti
Guasti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di car- burante, rifornimento erroneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiuse nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.
4 Valutazione del danno
L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari.
5 Limitazioni generali
a In caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione o rivolta e misure che ne con- seguono, nonché in caso di cambiamenti della strut- tura nucleare dell’atomo, noi forniamo le prestazioni assicurate soltanto se la persona assicurata prova che il danno non ha alcuna relazione con questi eventi. Se una persona assicurata viene sorpresa fuori della Svizzera o del Principato del Liechten- xxxxx da uno di questi eventi, le nostre prestazioni cessano dopo 14 giorni dal momento che tali avveni- menti si sono manifestati per la prima volta.
b In caso di disordini di ogni genere (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e relativi provvedimenti intesi a sedarli, noi forniamo le pre- stazioni assicurate soltanto se la persona assicurata dimostra in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno.
6 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a subentrati in seguito a partecipazione a gare di velo- cità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, corse su circuiti e altre superfici di circolazione uti- lizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e per l’estero;
b dovuti a perpetrazione intenzionale di delitti, reati o rispettivi tentativi nonché alla partecipazione a risse;
c in seguito a grave stato di ebrietà (a partire da un tasso alcolico minimo del 1,6 per mille o di 0,8 mg/ litro d’aria espirata), consumo di droghe di qualsiasi tipo e abuso di medicinali;
d che al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio si erano già verificati o erano prevedibili per la persona assicurata;
e nei quali ci si espone in modo consapevole a rischi particolari (atti temerari);
f in relazione a un rapimento.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Protezione giuridica per la circolazione
Protezione giuridica per la circolazione
A Estensione dell’assicurazione
A1 Eventi assicurati
Vi è copertura assicurativa per la rivendicazione di pre- tese derivanti da eventi con mezzi di trasporto privati o pubblici e da casi giuridici derivanti dall’uso di un veico- lo assicurato.
A2 Controversie assicurate
1 Diritto del risarcimento di danni
a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di respon- sabilità civile extracontrattuale o sulla legge federa- le concernente l’aiuto alle vittime di reati.
b Rappresentanza nel procedimento penale, se neces- sario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali o materiali in seguito ad incidente stradale.
2 Diritto penale
Se viene accusato dalle autorità penali di aver commesso un’infrazione.
3 Ritiro della licenza
Procedimento inerente alla revoca della licenza di condur- re o della licenza di circolazione in seguito a una infrazio- ne delle norme di circolazione all’estero, ad eccezione del recupero di una licenza di condurre ritirata a tempo inde- terminato.
4 Diritto delle assicurazioni sociali
Controversie con istituti pubblici di assicurazione (AVS/ AI, SUVA, casse malati, casse pensioni ecc.).
5 Diritto delle assicurazioni private
Controversie con assicurazioni private.
6 Contratto d’appalto
Controversie in relazione alla riparazione di un veicolo in seguito a un guasto all’estero.
A3 Prestatoni assicurate
1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della JurLine della Protekta anche in casi non coperti.
2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da par- te di giuristi della Protekta.
3 Le spese seguenti nei casi coperti:
a onorari per la mediazione e gli avvocati;
b avvocato della prima ora: la Protekta assume i costi di un legale fino a CHF 5000 per la sua difesa in sede penale cui ha fatto ricorso per il primo interrogato- rio. Gli acconti riscossi a torto secondo l’articolo B5 lit. c vanno rimborsati alla Protekta;
c perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d’intesa con la Protekta;
d tasse processuali o altre spese procedurali a suo carico;
e indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte ricono- sciute all’assicurato fino a concorrenza dell’importo delle spese assunte. Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
f l’incasso di un importo spettante all’assicurato, deri- vante da un caso assicurato, se il debitore lo conte- sta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attesto d’insufficienza del pegno;
g cauzioni da versare in sede penale (a titolo di antici- po) per evitare la detenzione preventiva;
h viaggi necessari per partecipare a udienze all’estero e per traduzioni in controversie correlate con l’este- ro fino a un importo complessivo di CHF 5000.
A4 Limitazioni delle prestazioni
Non assumiamo spese per:
a prestazioni finanziarie di carattere penale, segnata- mente multe;
b risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di res- ponsabilità civile;
c analisi del sangue e analisi mediche in procedimenti per ebbrezza e consumo di droghe; accertamento dell’idoneità alla guida;
d onorari per il caso di successo degli avvocati; e procedure di fallimento.
A5 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte
a Assumiamo i costi riportati in un decreto d’accusa o in una decisione dell’Ufficio della circolazione una volta l’anno fino ad un importo massimo di CHF 500.
b Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono conside- rate globalmente come un’unica controversia.
c Quando diverse persone assicurate possono preten- dere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.
B Generalità
B1 Veicoli assicurati
Sono assicurati le automobili, i motoveicoli, gli autofur- goni, nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sedere, utilizzati da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.
B2 Persone e qualità assicurati
La copertura assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1 Tipo di contratto persona singola:
Lei come stipulante nella sua qualità di:
a proprietario, detentore, conducente e avente diritto in virtù di un contratto di veicoli terrestri e natanti (compresi gli accessori e i rimorchi) per i quali è necessaria una licenza di condurre;
b pedone nella circolazione stradale, come ciclista e passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o pri- vato.
2 I conducenti autorizzati del veicolo di una persona assicu- rata.
3 I passeggeri di un veicolo guidato da una persona assicu- rata.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Protezione giuridica per la circolazione
4 Tipo di contratto economia domestica con più persone Lei come stipulante nella sua qualità di:
a proprietario, detentore, conducente e avente diritto in virtù di un contratto di veicoli terrestri e natanti (compresi gli accessori e i rimorchi) per i quali è necessaria una licenza di condurre;
b pedone nella circolazione stradale, come ciclista e passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o pri- vato.
5 Le persone che vivono con lei nella sua economia dome- stica come pure gli apprendisti e gli studenti che durante i fine settimana tornano a soggiornare regolarmente nel- la sua economia domestica e che hanno depositato i documenti di residenza nel comune di domicilio, nella loro qualità di cui sopra, B2, cifra 4.
6 I conducenti autorizzati del veicolo di una persona assicu- rata.
7 I passeggeri di un veicolo guidato da una persona assicu- rata.
8 Altre persone assicurate:
Indipendentemente dal tipo di contratto «persona singo- la» o «economia domestica con più persone» sono assi- curati i figli minorenni di persone assicurate che non vivono in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui.
B3 Validità temporale
Un caso giuridico è coperto se la sua causa insorge durante il periodo nel quale il rischio in questione è assi- curato e se il caso è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo. Si considera come causa:
a in caso di pretese di risarcimento di danni e pretese assicurative:
– per danni corporali: il fatto su cui è fondata la pre- stazione (infortunio, malattia);
– per danni materiali e patrimoniali: l’evento danno- so.
b In caso di procedimenti penali e amministrativi, l’ef- fettiva o presunta infrazione.
B4 Validità territoriale e somme di assicurazione
L’assicurazione protezione giuridica in materia di circola- zione è valida in tutto il mondo per viaggi fuori dalla Sviz- zera e del Principato dal Liechtenstein. È considerato viag- gio, indipendentemente dallo scopo, ogni spostamento della persona assicurata fuori dal luogo di domicilio e dai comuni limitrofi, come pure soggiorni linguistici fino a 12 mesi.
La somma assicurata nei Paesi europei (esclusa la Fede- razione Russa, la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan) e negli Stati del mediterraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma assicurata ammonta a CHF 100 000.
Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innan- zi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.
B5 Limitazioni della copertura
Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:
a settori non menzionati precedentemente;
b difesa contro pretese di risarcimento extracontrat- tuali;
c procedimenti penali per accuse di violazione inten- zionale di prescrizioni penali. Se però un tale proce- dimento si conclude con una decisione definitiva di non luogo a procedere, d’abbandono del procedi- mento o di assoluzione, forniamo le prestazioni assi- curate retroattivamente alla chiusura del procedi-
mento. L’obbligo di prestazione decade se una tale decisione interviene in seguito a prescrizione, se è connessa con il pagamento di un’indennità all’accu- satore privato o al querelante o di spese processuali nonché se l’accusa è di reati contro il patrimonio;
d xxxxxxx contro l’onore;
e pretese che le sono state cedute, controversie da assunzione di debito e cessione;
f diritto di esecuzione e fallimento;
g controversie con la Protekta, i suoi organi e persone che forniscono prestazioni in caso di sinistro;
h controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giu- ridici dello stipulante stesso;
i se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una contro- versia;
j partecipazione a gare di velocità, rally e simili com- petizioni o allenamenti sul percorso di gara con vei- coli terrestri, natanti ed aeromobili;
k partecipazione attiva a risse e baruffe;
l guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell’atomo;
m se il conducente non dispone di una licenza di con- durre valida o non è autorizzato a condurre il veicolo o conduce un veicolo non munito di targhe valevoli. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per i pas- seggeri che non sono a conoscenza di tali fatti o che non devono esserne a conoscenza;
n se nel corso della durata assicurativa l’assicurato guida un veicolo in stato d’ebbrezza con un tasso alcolico minimo del 1,6 per mille o di 0,8 mg/litro nell’aria espirata;
o se in uno dei seguenti casi la Protekta ha già fornito prestazioni una volta per la stessa persona:
– guida di un veicolo in stato d’ebbrezza;
– guida di un veicolo sotto l’influsso di droghe o medicamenti;
– elusione di provvedimenti per accertare l’incapaci- tà alla guida.
B6 Trattamento di casi giuridici
1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarlo immediatamente a quest’ultima e inviare tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni) relativa al caso.
2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d’interessi, Lei può scegliere e proporre un avvo- cato residente nella giurisdizione del tribunale competen- te per la controversia. Prima di conferire il mandato all’av- vocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l’av- vocato da Lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
4 Se vengono violati i doveri di notifica o di comportamen- to, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvo- cato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso senza il preventivo consenso della Protekta, quest’ultima può rifiutare completamente l’as- sunzione dei costi.
5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transa- zione, Lei o il suo avocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Bagaglio
6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indenniz- zare interamente o parzialmente l’interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, per- ché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, Lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risul- tato da Lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest’ultima rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
8 Se sussistono divergenze d’opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, Xxx ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L’arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da Lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).
Bagaglio
A Estensione dell’assicurazione
A1 Cose assicurate
Il bagaglio, ossia le cose che vengono portate seco per uso personale in viaggio e per il soggiorno alla meta del viaggio oppure che vengono consegnate a un’impresa di trasporto.
A2 Rischi assicurati
1 Furto con scasso, rapina, furto semplice;
2 danneggiamento;
3 scomparsa durante il trasporto effettuato da un’im- presa di trasporto incaricata;
4 consegna ritardata da parte di un’impresa di tra- sporto incaricata, per prestazioni secondo l’articolo A3, cifra 4.
A3 Prestazioni assicurate
Le prestazioni assicurate sono limitate dalla somma di assicurazione convenuta. Per ogni evento assicurato ven- gono fornite le seguenti prestazioni:
1 valore a nuovo delle cose assicurate;
2 spese di riparazione in caso di danneggiamento degli oggetti assicurati, tuttavia al massimo il valore a nuovo;
3 spese effettive per il rifacimento di certificati, docu- menti o duplicati nonché le spese derivanti dalla perdita di biglietti d’aereo;
4 spese per acquisti indispensabili o per il noleggio del bagaglio di viaggio assolutamente indispensabi- le per la prosecuzione del viaggio secondo quanto pianificato e per il soggiorno al luogo di destinazio- ne, resisi necessari in seguito alla consegna tardiva del bagaglio da parte dell’impresa incaricata del tra- sporto;
5 In caso di scomparsa di assegni di viaggio, carte bancarie e del conto corrente postale, carte di credi- to e di clienti emessi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nonché di denaro contante, noi met- teremo in contatto telefonico l’assicurato con la Hotline della banca o dell’istituto di emissioni delle carte.
Limitazioni
a Le biciclette, le tavole da kiting, i surf a vela e a onde, le barche nonché gli occhiali e le lenti a contatto sono assicurati in caso di perdita e danneggiamento soltanto durante il trasporto effettuato da un’impre- sa incaricata.
b Valori pecuniari
– I valori pecuniari sono assicurati unicamente con- tro il furto con scasso e la rapina. Le prestazioni per biglietti d’aereo e voucher sono limitate a CHF 2000 e a CHF 1000 per altri valori pecuniari.
– Per biglietti di aereo e voucher vengono rimborsa- te le spese effettive che rimangono dopo il rimbor- so dell’indennità contrattuale o regolamentare dell’impresa di trasporto oppure dell’emittente.
– Per le carte di credito o di cliente è assicurata la parte del danno per il quale il titolare della carta risponde nei confronti dell’istituto che ha emesso la carta secondo le relative Condizioni generali contrattuali. Sussiste protezione assicurativa sol- tanto quando gli obblighi di diligenza contrattuali sono stati rispettati.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Bagaglio
Non sono assicurati
a veicoli a motore, i rimorchi, le roulotte;
b natanti per i quali è prescritta un’assicurazione obbligatoria responsabilità civile;
c gli aeromobili che devono essere inscritti nel regi- stro dell’aviazione;
d strumenti musicali, oggetti d’arte, collezioni di cam- pioni e attrezzi professionali, strumenti di comunica- zione portatili, computer (PC) e computer portatili nonché software;
e le spese per il ripristino di modelli, campioni e for- me;
f gli apparecchi ausiliari protetici e le protesi; g i valori personali d’affezione;
h i danni in seguito a influssi termici e atmosferici;
i i danni in seguito a usura o alla natura stessa dell’og- getto assicurato;
j i danni in seguito alla caduta di perle e pietre prezio- se dalla loro montatura;
k i danni a articoli sportivi come sci, slitte, racchette da tennis e simili durante l’uso;
l gli inconvenienti in relazione con un sinistro.
B Generalità
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.1 Nel tipo di contratto Persona singola Lo stipulante quale persona singola.
1.2 Nel tipo di contratto Economia domestica con più persone
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che sog- giornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:
– il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come p. es. il suo partner (concubina- to);
– le persone minorenni;
– i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affida- mento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accessorio di stu- denti non sono considerati come reddito prove- niente da attività lucrativa;
– altre persone specificate nominativamente nella polizza.
1.3 Altre persone assicurate
Indipendentemente dal tipo di contratto «singola persona» o «economia domestica con più persone» sono assicurati i figli minorenni di persone assicura- te che non vivono in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui.
2 Validità territoriale
L’assicurazione bagaglio è valida in tutto il mondo per i viaggi.
Non è considerato viaggio il tragitto per recarsi al lavoro.
3 Definizione dei concetti
3.1 Viaggio
E’considerato viaggio, indipendentemente dallo scopo, ogni spostamento della persona assicurata fuori del luogo di domicilio e dei comuni limitrofi, come pure soggiorni linguistici fino a 12 mesi.
3.2 Valori pecuniari
Denaro contante, cartevalori, libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli pre- ziosi (quali scorte, lingotti o come merce), pietre pre- ziose e perle non montate, carte di credito e di cliente, carte telefoniche e Taxcard, schede prepagate per cellulari, biglietti di viaggio e abbonamenti di mezzi pubblici, biglietti d’aereo e voucher.
3.3 Valore a nuovo
L’importo richiesto per l’acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro.
4 Obblighi di diligenza
4.1 Gli oggetti di valore, se non vengono portati o utiliz- zati, devono essere dati in custodia o essere chiusi sotto chiave.
4.2 Gli oggetti non devono essere lasciati in luoghi accessibili a chiunque, p. es. in veicoli o imbarcazio- ni non chiusi a chiave, se questi non possono essere sorvegliati permanentemente dalla persona assicu- rata.
4.3 Per gli oggetti affidati ad un’impresa di trasporto, bisogna esigere una ricevuta.
5 Valutazione del danno
5.1 L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari, come rapporti di polizia, fatture originali ecc.
5.2 In caso di furto, danneggiamento o perdita del baga- glio, la persona assicurata deve avvisare immedia- tamente la polizia, rispettivamente l’impresa di trasporto e richiedere un’inchiesta ufficiale.
6 Limitazioni generali
a In caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutrali- tà, di rivoluzioni, ribellioni e di misure che ne conse- guono come anche in caso cambiamento della strut- tura nucleare dell’atomo, forniamo le prestazioni assicurate soltanto se la persona assicurata prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. Se una persona assicurata viene sorpresa fuori della Svizzera o del Principato del Liechten- xxxxx da uno di questi eventi, le nostre prestazioni cessano dopo 14 giorni dal momento che tali avveni- menti si sono manifestati per la prima volta.
b In caso di disordini di ogni genere (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e relativi provvedimenti intesi a sedarli, noi forniamo le pre- stazioni assicurate soltanto se la persona assicurata dimostra in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Protezione giuridica per viaggi
7 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a subentrati in seguito a partecipazione a gare di velo- cità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, corse su circuiti e altre superfici di circolazione uti- lizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e per l’estero;
b dovuti a perpetrazione intenzionale di delitti, reati o rispettivi tentativi nonché alla partecipazione a ris- se;
c in seguito a grave stato di ebrietà (a partire da un tasso alcolico minimo del 1,6 per mille o di 0,8 mg/ litro d’aria espirata), consumo di droghe di qualsiasi tipo e abuso di medicinali;
d che al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio si erano già verificati o erano prevedibili per la persona assicurata;
e nei quali ci si espone in modo consapevole a rischi particolari (atti temerari);
f in relazione a un rapimento.
Protezione giuridica per viaggi
A Estensione dell’assicurazione
Le prestazioni dell’assicurazione protezione giuridica per viaggi valgono indipendentemente dalla copertura assicurativa scelta per tutte le persone assicurate dall’assicurazione viaggi.
A1 Controversie assicurate
La Protekta tutela gli interessi giuridici nei seguenti set- tori:
1 Diritto all’aiuto delle vittime di reati
Rivendicazione delle vostre pretese di risarcimento dan- ni fondate esclusivamente sulla legge federale concer- nente l’aiuto alle vittime di reati.
2 Diritto del contratto di locazione
Controversie nei confronti del vostro locatore, subentra- te in qualità di locatario per uso proprio di una camera d’albergo, di una casa di vacanza, di un appartamento di vacanza o di un veicolo di vacanza.
3 Altri diritti contrattuali
In caso di controversie quale viaggiatore derivanti dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni:
3.1 contratto di alloggio;
3.2 contratto di trasporto;
3.3 contratto di viaggio.
Questa enumerazione è esaustiva.
A2 Prestazioni assicurate
1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte del- la JurLine della Protekta anche in casi non coperti.
2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
3 Le spese seguenti nei casi coperti:
a onorari per la mediazione e gli avvocati;
b perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal vostro avvocato d’intesa con la Pro- tekta;
c tasse processuali o altre spese procedurali a suo carico;
d indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte ricono- sciute all’assicurato fino a concorrenza dell’importo delle spese assunte. Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
e l’incasso di un importo spettante all’assicurato, deri- vante da un caso assicurato, se il debitore lo conte- sta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attesto d’insufficienza del pegno;
f viaggi necessari per partecipare a udienze all’estero e per traduzioni in controversie correlate con l’este- ro fino a un importo complessivo di CHF 5000.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Protezione giuridica per viaggi
A3 Limitazioni delle prestazioni
1 Non assumiamo spese per:
a risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di res- ponsabilità civile;
b onorari per il caso di successo degli avvocati; c procedure di fallimento.
2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
a Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono conside- rate globalmente come un’unica controversia.
b Quando diverse persone assicurate possono preten- dere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.
B Generalità
B1 Persone assicurate
La copertura assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1 Tipo di contratto persona singola: Lei quale stipulante.
2 Tipo di contratto economia domestica con più persone a Lei quale stipulante;
b le persone che vivono con Xxx nella sua economia domestica, come pure gli apprendisti e gli studenti che durante i fine settimana tornano a soggiornare regolarmente nella sua economia domestica e che hanno depositato i documenti di residenza nel comune di domicilio.
3 Altre persone assicurate:
Sono assicurarti indipendentemente dal tipo di contrat- to «persona singola» o «economia domestica con più persone»:
a i figli minorenni di persone assicurate che non vivo- no in comunione domestica con lo stipulante, ma che intraprendono un viaggio con lui;
b altre persone espressamente nominate nella polizza.
B2 Validità temporale
Un caso giuridico è coperto se la sua causa insorge durante il periodo nel quale il rischio in questione è assi- curato e se il caso è stato notificato alla Protekta duran- te lo stesso periodo.
Per le pretese di risarcimento danni vale come causa:
– per danni corporali: il fatto su cui è fondata la pre- stazione (infortunio, malattia);
– per danni materiali e patrimoniali: l’evento dannoso.
B3 Validità territoriale e somme di assicurazione
L’assicurazione protezione giuridica per viaggi è valevo- le in tutto il mondo per viaggi. È considerato viaggio, indipendentemente dallo scopo, ogni spostamento del- la persona assicurata fuori dal luogo di domicilio e dai comuni limitrofi, come pure soggiorni linguistici fino a 12 mesi.
La somma di assicurazione nei Paesi europei (esclusa la Federazione Russa, la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kaza-kistan) e negli Stati del mediterraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma di assi- curazione ammonta a CHF 100 000.
Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovrana- zionali.
B4 Limitazioni della copertura
Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:
a settori non menzionati precedentemente;
b difesa contro pretese di risarcimento extracontrat- tuali;
c in caso di litigi derivanti da contratti che Lei conclu- dete a titolo professionale;
d pretese che le sono state cedute, controversie da assunzione di debito e cessione;
e diritto di esecuzione e fallimento;
f controversie con la Protekta, i suoi organi e persone che forniscono prestazioni in caso di sinistro;
g controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giu- ridici dello stipulante stesso;
h se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una contro- versia;
i in qualità di conducente o passeggero di veicoli stra- dali, natanti e di aeromobili per i quali è necessaria una licenza di condurre;
j partecipazione a gare di velocità, rally e simili com- petizioni o allenamenti sul percorso di gara con vei- coli terrestri, natanti ed aeromobili;
k partecipazione attiva a risse e baruffe;
l commissione intenzionale di xxxxxxx, xxxxxxx o il rela- tivo tentativo;
m guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell’atomo.
B5 Trattamento di casi giuridici
1 Se desiderate avvalervisi delle prestazioni della Protek- ta, deve comunicarlo immediatamente a quest’ultima e inviare tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni) relativa al caso.
2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d’interessi, Lei può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all’avvocato, dovete ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l’avvocato da Lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
4 Se vengono violati i doveri di notifica o di comporta- mento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso senza il preventivo consenso della Protekta, quest’ultima può rifiutare completamen- te l’assunzione dei costi.
Assicurazione viaggi Condizioni generali | Protezione giuridica per viaggi
5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transa- zione, Lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a inden- nizzare interamente o parzialmente l’interesse economi- co anziché fornire le prestazioni assicurate.
7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, voi potete adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da Lei conseguito è essenzialmente più favo- revole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, le rimborseremo le spese da Lei sostenute per il procedimento.
8 Se sussistono divergenze d’opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, Xxx ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L’arbi- tro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da Lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).
xxxxxxxxx.xx 075.025.141 04.19