DISPENSA
DISPENSA
IL TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI PERICOLOSI
A cura di:
ADR services – Studio e formazione ADR
INDICE L’ACCORDO ADR
CAPITOLO 1 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI
1.1 - Misure generali di sicurezza
1.2 - Obblighi dei principali operatori
1.2.1 - Speditore
1.2.2 - Trasportatore
1.2.3 - Destinatario
1.3 - Obblighi degli altri operatori
1.3.1 - Caricatore
1.3.2 - Imballatore
1.3.3 - Riempitore
1.3.4 - Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile
CAPITOLO 2 CLASSIFICAZIONE ADR DELLE MERCI PERICOLOSE
2.1 - Classi ADR
2.2 - Codice di classificazione
2.3 - Gruppo di imballaggio
2.4 - Numero di identificazione UN (Numero ONU)
2.5 - Numero di pericolo (Kemler)
2.6 - Rubriche
CAPITOLO 3 RISCHI ASSOCIATI ALLE DIVERSE CLASSI DI PERICOLO CAPITOLO 4 GLI IMBALLAGGI
4.1 - Definizioni (Imballaggio, Collo, GIR)
4.2 - Codici degli imballaggi e dei GIR
4.3 - Marcatura
4.4 - Marcatura descrittiva del contenuto
CAPITOLO 5 IL REGIME DI ESENZIONE PARZIALE ADR
5.1 - ESENZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA’ TRASPORTATA (Esenzione Parziale)
CAPITOLO 6 EQUIPAGGIAMENTO DEL MEZZO DI TRASPORTO
6.1 - Equipaggiamenti diversi
6.2 - Segnalazione delle unità di trasporto
CAPITOLO 7 DOCUMENTAZIONE ADR
7.1 - Documento di trasporto ADR
7.2 - Forma e lingua
7.3 - Istruzioni scritte di sicurezza
Allegato A ETICHETTE DI PERICOLO
Allegato B Tabella del paragrafo 1.1.3.6 ADR (Esenzione parziale ADR per trasporto in colli) Allegato C CAPITOLO 1.10 ADR 2005 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SECURITY
Allegato D Istruzioni di sicurezza per il conducente
Accord Europeen Relatif Au Transport International Des Merchandises Dangereuses Par Route
(Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada)
Che cos'è l'accordo ADR ?
E’ un accordo europeo (internazionale) per il trasporto di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962, n.1839, nonché legge nazionale dei paesi della comunità europea per il trasporto su strada di merci pericolose.
In linea di principio le norme contenute nell'ADR si applicano ai trasporti internazionali effettuati sul territorio di almeno 2 paesi contraenti (firmatari), anche se su uno di essi solo in transito.
Le disposizioni ADR valgono per i trasporti su strada, e per i trasporti intermodali che prevedono tratti del percorso su strada.
L'obiettivo della regolamentazione ADR è quello di consentire il trasporto su strada di merci pericolose a determinate condizioni di sicurezza, armonizzando il trasporto internazionale.
Quadro normativo di riferimento:
L’Unione Europea, per realizzare il mercato unico anche in questo settore, ha emanato la direttiva 94/55/CE contenente gli allegati all’edizione A.D.R. 1995 (recepita in Italia con D.M. 4 settembre 1996) che ha reso obbligatoria l’applicazione dal 10 gennaio 1997 delle norme contenute negli allegati all’Accordo A.D.R. anche per trasporti nazionali.
Approvati nel frattempo gli emendamenti aIl’A.D.R., in vigore dal 10 gennaio 1997, è stata successivamente emanata la Direttiva 96/86/CE deI 13.12.1996 (recepita in Italia con D.M. 15.05.1997): con il 1° gennaio 1997 (in Italia con il 10 luglio 1997) si è concluso il lungo processo di allineamento della normativa nazionale a quella internazionale.
Sintesi delle leggi in vigore:
- Art.168 Nuovo codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- D.M. 04109/1996 recepimento direttiva 94/55/CE (ADR ed.1995);
- D.M. 03.03.1997 recepimento direttiva 95/50/CE, riguardante procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;
- D.M. 15.05.1997 recepimento direttiva 96/86/CE (ADR ed.1997);
- D.M. 28.09.1999 recepimento direttiva 99/47/CE (ADR ed.1999);
- D.Lgs 04.02.2000 recepimento direttiva 96/35/CE, riguardante il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada e su ferrovia;
- D.M. 21.12.2001 recepimento della direttiva 2001/7/CE (ADR ed. 2001);
- DECRETO 06.06.2002 pubblicazione del testo consolidato dell’ADR 2001;
- DECRETO 20.06.2003 recepimento della direttiva 2003/28/CE del 7.4.2003 (ADR ed. 2003), Gazzetta Ufficiale n. 156 dell' 8 luglio 2003;
- DECRETO 02.09.2003 pubblicazione del testo consolidato dell’ADR 2003;
- Direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
- DECRETO 20.09.2005 recepimento della direttiva 2004/111/CE del 9.12.2004 (ADR ed. 2005).
Parti contraenti l’Accordo ADR
Albania, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica di Moldavia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e Yugoslavia.
Capitolo 1
OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI
1.1 Misure generali di sicurezza
1.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.
1.1.2 Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell’intervento.
1.2 Obblighi dei principali operatori
1.2.1 Speditore
1.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.1 deve in particolare:
a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.);
c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
1.2.1.2 Nel caso in cui si faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), occorre prendere le appropriate misure affinché si sia garantiti che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Tuttavia, nel caso del 1.2.1.1 a), b), c) ed e), si può confidare sulle informazioni e sui dati che sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.2.1.3 Quando si agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto che si tratta di merci pericolose e mettere a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione degli obblighi.
1.2.2 Trasportatore
1.2.2.1 Nell'ambito del 1.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:
a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;
c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;
g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.
Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.
1.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.
1.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.
Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.
Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.
1.2.3 Destinatario
1.2.3.1 Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.
Nell'ambito del 1.1, egli deve in particolare:
a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori;
b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3.
1.2.3.2 Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni dell'ADR sono rispettate.
1.2.3.3 Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.
1.3 Obblighi degli altri operatori
Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR.
1.3.1 Caricatore
1.3.1.1 Nell'ambito del 1.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:
a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato.
Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo o in un container;
d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;
e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.
1.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.3.2 Imballatore
Nell'ambito del 1.1, l'imballatore deve in particolare osservare:
a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio;
b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.
1.3.3 Riempitore
Nell'ambito del 1.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:
a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;
e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contento per litro di capacità per la materia di riempimento;
f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura;
g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;
h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa.
1.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile
Nell'ambito del 1.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:
a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;
b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;
c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.
Capitolo 2
CLASSIFICAZIONE ADR DELLE MERCI PERICOLOSE
2.1 Classi ADR
Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per le loro particolari proprietà chimico-fisiche e tossicologiche sono in grado di produrre danni alle persone, agli animali, alle cose e all’ambiente. Le materie pericolose nell’ADR vengono suddivise in 13 classi; ogni classe comprende un certo numero di sostanze pericolose che presentano lo stesso pericolo principale.
Le classi di merci pericolose sono le seguenti: Classe 1 Materie e oggetti esplosivi Classe 2 Gas
Classe 3 Liquidi infiammabili
Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Classe 5.1 Materie comburenti
Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche Classe 6.2 Materie infettanti Classe 7 Materiali radioattivi
Classe 8 Materie corrosive
Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
2.2 Codice di classificazione
Per rappresentare il pericolo, ad ogni materia viene assegnato un codice formato da una lettera maiuscola o dalla combinazione di esse. Queste lettere sono:
F Infiammabile
W Reagisce a contatto con l’acqua O Ossidante, comburente
P Perossidi organici
T Tossici
I Infettivi
C Corrosivi
S Solidi infiammabili
SR Autoreattivi
D Materiali esplosivi desensibilizzate
2.3 Gruppo di imballaggio
Ai fini dell'imballaggio, alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano.
I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati:
Gruppo d'imballaggio I: Materie molto pericolose Gruppo d'imballaggio II: Materie mediamente pericolose Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente pericolose
2.4 Numero di identificazione UN (Numero ONU)
Ad ogni materia è associato un numero composto da quattro cifre, che consente di riconoscere internazionalmente la singola sostanza.
(es. UN 3077 → Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, solida, n.a.s.)
Numero di Pericolo | 90 |
Numero ONU | 3077 |
2.5 Numero di pericolo (Kemler)
Al fine di consentire un rapido riconoscimento del pericolo durante il trasporto, solamente nel caso di trasporto in cisterna o alla rinfusa, viene fornito per ogni materia un numero composto da due o tre cifre, indicante il tipo esatto di pericolo della sostanza.
(es. 90 → Materia pericolosa per l'ambiente)
2.6 Rubriche
La corretta denominazione delle materie pericolose, va individuata tra le rubriche delle differenti classi, a cui è assegnato un numero ONU.
I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti:
A Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio:
N° ONU 1090 ACETONE
B Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio:
N° ONU 1263 PITTURE
C Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio:
N° ONU 1987 ALCOLI N.A.S.
D Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio:
N° ONU 1993 LIQUIDO, INFIAMMABILE, N.A.S.
Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive.
Capitolo 3
RISCHI ASSOCIATI ALLE DIVERSE CLASSI DI PERICOLO
Classe | Definizione | Rischio principale | Possibili rischi secondari | Esempi di materie pericolose | Stato fisico |
1 | Materie ed oggetti esplosivi | Esplosione Deflagrazione | Tossicità Corrosione | Trinitrotoluene (TNT) | Liquido Solido |
2 | Gas - compressi - liquefatti - disciolti | Pressione | Asfissia, Infiammabilità, Tossicità, Corrosività, Comburenza, Instabilità chimica e per conseguenza reazione violenta Bassa o bassissima temperatura | Ammoniaca (disciolta) Propano | Gassoso |
3 | Liquidi infiammabili | Infiammabilità e/o esplosione Incendio Combustione | Tossicità, Corrosione Reazione violenta spontanea per polimerizzazione | Acetone | Liquido |
4.1 | Solidi infiammabili | Infiammabilità e/o esplosione Incendio Combustione | Tossicità, Corrosività, Reazione violenta spontanea per polimerizzazione | Naftalina Zolfo | Solido |
4.2 | Materie soggette ad accensione spontanea | Infiammazione spontanea Incendio spontaneo Autocombustione | Tossicità, Corrosività, Sviluppo di gas infiammabili a contatto con l’acqua | Fosforo giallo fuso | Liquido Solido Fuso |
4.3 | Materie che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili | Emissione o liberazione di gas infiammabili, (idrogeno, acetilene, ecc.) Incendio e/o esplosione | Tossicità Corrosione | Magnesio in polvere | Liquido Solido |
5.1 | Materie comburenti | Favorire l'incendio e/o l'esplosione Liberazione di ossigeno Provocare la combustione di altre materie | Tossicità Corrosività Reazione violenta spontanea per decomposizione | Perossido d'idrogeno (acqua ossigenata) Clorato di sodio | Liquido Solido Fuso |
5.2 | Perossidi organici | Instabilità termica Decomposizione accelerata esplosiva per aumento della temperatura o contatto con impurezze (acidi, metalli, ammine) | Infiammabilità, Corrosività, Comburenza, Esplosione, Aumento della temperatura, | Acido diperossiazelaico | Liquido Solido |
6.1 | Materie tossiche | Tossicità Avvelenamento | Infiammabilità, Corrosività, Comburenza, Infiammazione spontanea Sviluppo di gas infiammabili a contatto con l’acqua | Fenolo Cloroformio | Liquido Solido Fuso |
6.2 | Materie infettanti | Infettività, Malattia o Contagio per gli uomini e gli animali, (a causa di virus, batteri, parassiti, funghi contenuti nelle materie) | Rifiuti ospedalieri | Liquido Solido | |
7 | Materie radioattive | Radioattività Radiotossicità Esposizione a radiazioni ionizzanti | Infiammabilità, Corrosività Tossicità, Comburenza | Uranio naturale | Liquido Solido |
8 | Materie corrosive | Corrosività sui tessuti umani e sui metalli Possibilità di produzione di vapori, nebbie corrosivi, in presenza dell'umidità dell'aria | Infiammabilità, Tossicità, Comburenza, Reazione violenta spontanea per decomposizione, Sviluppo di gas infiammabili a contatto con l’acqua | Acido solforico Acido nitrico | Liquido Solido Fuso |
9 | Materie ed oggetti pericolosi diversi | Rischio diverso durante il trasporto per: liberazione di diossine in caso d’incendio inquinamento o contaminazione acque liberazione di vapori infiammabili (in particolari condizioni) materie liquide-fuse trasportate calde (maggiore di 100 °C) | Amianto in polvere fine (PCB o PCT) Difenili policlorati che possono liberare diossine se coinvolti in un incendio Materie inquinanti | Liquido Solido - polveri - granuli Fuso |
Capitolo 4 GLI IMBALLAGGI
4.1 Definizioni
Imballaggio: recipiente od ogni altro elemento o materiale che svolge una funzione di contenimento di sostanze pericolose, capacità fino a 450 litri.
Collo: merce pericolosa confezionata e pronta per la spedizione ed il trasporto; l’insieme dell’imballaggio e della merce pericolosa che vi è contenuta, massa massima netta fino a 400 kg.
GIR: Grande Imballaggio per trasporto alla Rinfusa rigido o flessibile con capacità massima di 3.000 litri.
IMBALLAGGI | GIR | ||||||
Fusto 1A1 | Cassa 4G | Tanica 3H1 | Sacco 5H1 | Metallico 31A | Composito 31HA1 | Flessibile 13H | |
4.2 Codici degli imballaggi e dei GIR
Gli imballaggi normalmente in uso (fusti, taniche, ecc.) sono individuati attraverso codici alfanumerici che indicano: tipo di imballaggio, materiale costitutivo e categoria (vedi elenco completo in Allegato D ed E ):
per il tipo d’imballaggio: 1 = fusto 2 = barile 3 = tanica 4 = cassa 5 = sacco 6 = imballaggio composito 0 = imballaggio metallico leggero per il tipo di GIR: 11 = per materie solide caricate/scaricate per gravità 13 = flessibili 21 = per materie solide caricate/scaricate a pressione 31 = per liquidi | per la natura del materiale: A = acciaio B = alluminio C = legno naturale D = legno compensato F = legno ricostituito G = cartone H = materia plastica L = materia tessile M = carta, multifoglio N = metallo (diverso da acciaio o alluminio) P = vetro, porcellana o ceramica |
4.3 Marcatura
La marcatura indica che i recipienti che la portano corrispondono a modelli di imballaggi i cui prototipi sono stati sottoposti con successo a prove di prestazione.
Esempi di marcatura:
Fusto di acciaio | 1A1/X1.5/250/02/F/AB1234 |
4.4 Marcatura descrittiva del contenuto
Oltre alla marcatura funzionale o di idoneità, trattata in precedenza e che riguarda la costruzione e l’approvazione dell’imballaggio, è necessaria anche una marcatura informativa sul contenuto.
Su ciascun collo contenente materie pericolose devono perciò essere riportate all’esterno in modo chiaro e leggibile:
UN 3082 | le lettere UN seguite dal numero di identificazione della merce; |
l’etichetta o le etichette di pericolo, avente dimensione minima 100x100mm; | |
nel caso di colli contenenti liquidi le cui chiusure non sono visibili all’esterno o contenenti recipienti dotati di sfiato, tali colli devono riportare l’etichetta supplementare direzionale (modello n° 11) su due lati opposti. | |
R | nel caso si tratti di rifiuti pericolosi |
Capitolo 5
ILREGIME DI ESENZIONE PARZIALE ADR
5.1 ESENZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA’ TRASPORTATA (Esenzione Parziale ADR)
Quando la quantità di merci pericolose in colli a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6 si potrà applicare una esenzione parziale riguardante l’equipaggiamento del mezzo di trasporto e altre prescrizioni.
Non è obbligatorio | E’ obbligatorio |
- il possesso del C.F.P. del conducente; - la segnalazione del veicolo (pannelli arancione); - consegne scritte di sicurezza; | - il documento di trasporto ADR; - marcatura ed etichettatura dei colli; - la copertura e ventilazione del vano di carico quando richiesta; - il divieto di carico-scarico in luogo pubblico quando previsto; - un estintore portatile di almeno 2 Kg; - una lampada portatile per ogni membro dell’equipaggio; |
Categorie di trasporto
Nella tabella del “ 1.1.3.6 “ (vedi Allegato B ) si può notare come le merci pericolose siano state suddivise in cinque categorie di trasporto, per ognuna di queste categorie è stata fissata una quantità massima totale per unità di trasporto che vale rispettivamente: 0, 20, 333, 1000 e illimitata.
Se su una singola unità di trasporto si caricano merci pericolose rispettando questi limiti allora si potranno applicare le esenzioni previste al paragrafo 1.1.3.6
I limiti sono espressi in kg se si tratta di oggetti, materie solide, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione oppure in litri nel caso di materie liquide e gas compressi.
Carico misto
Nel caso che sulla medesima unità di trasporto vengano caricate merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto allora si dovrà moltiplicare la quantità di merce pericolosa appartenente alla categoria 1 per 50, quella appartenente alla categoria 2 per 3 e quella appartenente alla categoria 3 per 1, la somma complessiva non dovrà superare il valore di 1000.
Es.: sulla medesima unità di trasporto si devono caricare le seguenti merci pericolose: 100 litri di UN 1263 GI II (appartiene alla categoria di trasporto 2) 300 litri di UN 1805 GI III (appartiene alla categoria di trasporto 3) 100 kg di UN 2810 GI III (appartiene alla categoria di trasporto 2)
Si calcoli il valore secondo la tabella dei paragrafo 1.1.3.6 Si avrà:
100 x 3 + 300 x 1 + 100 x 3 = 900 < 1000 pertanto può essere eseguito il trasporto in esenzione.
Nei casi d’esenzioni previste al 1.1.3.6, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura:
"Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6 "
Capitolo 6 EQUIPAGGIAMENTO DEL MEZZO DI TRASPORTO
6.1 Equipaggiamenti diversi
Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose deve essere provvista:
a) dei seguenti equipaggiamenti di sicurezza di uso generale:
- idonei mezzi di estinzione incendi
- per ogni veicolo, almeno un ceppo, di dimensioni adeguate al peso del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d'avvertimento autoportanti (per esempio coni o triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancione indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);
- un'imbracatura o un vestito fluorescente appropriato (per esempio, quello descritto nella norma europea EN 471) per ogni membro dell'equipaggio;
- una lampada tascabile per ogni membro dell'equipaggio (che non presenti alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille);
b) Dispositivi di protezione individuale ed attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e/o speciali indicate nelle istruzioni scritte previste.
6.2 Segnalazione delle unità di trasporto
Le unità di trasporto carichi di merci pericolose devono essere opportunamente segnalati tramite etichette e pannelli di pericolo.
La scelta del tipo di etichetta o di pannello è dettata dalla modalità di trasporto (colli, rinfusa, cisterna.
TRASPORTO COLLI | TRASPORTO RINFUSA | TRASPORTO IN CISTERNA |
Capitolo 7 DOCUMENTAZIONE ADR
7.1 Documento di trasporto ADR
Il documento di trasporto deve contenere le seguenti informazioni per ogni materia pericolosa presentata al trasporto:
a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN;
b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi. ove richiesto, con il nome tecnico);
c) il numero/i identificativo/i del modello/i, di etichetta/e previsto/e (quando sono indicati più di un modello di etichette, i numeri seguenti il primo devono essere riportati in parentesi);
d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato) eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.”;
e) Numero e descrizione dei colli;
NOTA: la descrizione dei colli deve essere eseguita con riferimento ai codici di marcatura, x.xx. fusto di acciaio ad apertura parziale, codice 1A1.
f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta) differenziate per UN, nome e spedizione e/o gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con riferimento a 1.1.3.6;
g) Nome e indirizzo dello speditore;
h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i;
i) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;
N.B. Locazione e ordine degli elementi informativi di cui sopra sono opzionali ad esclusione di a), b), c), d), che devono rispettare questa progressione sequenziale oppure in alternativa b), c), a), d).
Disposizioni particolari relative ai rifiuti
Se sono trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), il N° ONU e la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura RIFIUTO , a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio:
"RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, " o
"RIFIUTO, METANOLO, 3 (6.1), UN 1230, II, " o
"RIFIUTO, UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Xxxxxxx e alcol etilico), 3, II " o "RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Xxxxxxx e alcol etilico), 3, UN 1993, II ".
Disposizioni particolari relative alle esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto
Nei casi d’esenzioni previste al 1.1.3.6, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura:
"Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6 ".
7.2 Forma e lingua
Il documento contenente le informazioni necessarie può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto.
Le diciture da riportare nel documento devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre nel caso di trasporto internazionale, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, deve essere redatto anche in una di queste lingue.
7.3 Istruzioni scritte di sicurezza (vedi allegato D)
In previsione di ogni incidente o emergenza che possa sopravvenire durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente informazioni scritte precisanti in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli.
Queste istruzioni devono essere fornite dallo speditore e consegnate al conducente al più tardi quando le merci pericolose sono caricate sul veicolo. Informazioni sul contenuto di queste istruzioni devono essere comunicate al trasportatore al più tardi quando sia stato dato l'ordine di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurarsi che i dipendenti interessati siano a conoscenza di queste istruzioni e siano capaci di eseguirle e per vigilare che l'equipaggiamento necessario si trovi a bordo del veicolo.
Lo speditore è responsabile del contenuto di queste istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che il o i conducenti che prendono in carico le merci pericolose siano in grado di leggere e di comprendere, e in tutte le lingue dei paesi di origine, di transito e di destinazione.
Queste istruzioni devono essere conservate nella cabina del conducente in modo da permetterne facilmente l’identificazione.
Nel caso di carichi in comune di merci imballate, comprendenti merci pericolose che appartengono a gruppi differenti di merci comportanti gli stessi pericoli, le istruzioni scritte possono essere limitate ad una sola istruzione per classe di merci pericolose trasportate a bordo del veicolo. In questo caso, nessun nome di merci né numero di identificazione ONU deve figurare nelle istruzioni.
Queste istruzioni devono essere redatte secondo il modello previsto dall’ADR.
Allegato A
Allegato B
1.1.3.6 ADR 2005 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
Categoria di trasporto | Materie od oggetti Gruppo di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU | Quantità massima totale per unità di trasporto |
0 | Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399 Classe 5.1: UN 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2313, 3250, 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: UN 2215 Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908 | 0 |
1 | Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 | 20 |
2 | Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N Classe 2: gruppo F - aerosol: gruppo F Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III Classe 9: N° ONU 3245 | 333 |
3 | Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: gruppi A e O - aerosol: gruppi A e O Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 Classe 9: N° ONU 2990, 3072 | 1000 |
4 | Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N° ONU 3268 oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0 | illimitata |
(a) Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.
Allegato C
CAPITOLO 1.10 ADR 2005
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA
NOTA Ai fini del presente capitolo, si intende per “sicurezza” le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il furto o la utilizzazione impropria di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente.
1.10.1 Disposizioni generali
1.10.1.1 Ogni persona coinvolta nel trasporto di merci pericolose deve tener conto delle disposizioni di sicurezza enunciate in questo capitolo in misura appropriata al proprio livello di responsabilità.
1.10.1.2 Le merci pericolose devono essere consegnate per il trasporto soltanto a trasportatori debitamente identificati.
1.10.1.3 Le aree all’interno dei terminali di sosta temporanea, dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di lavaggio e degli impianti di smistamento, utilizzate per la sosta temporanea, durante il trasporto di merci pericolose, devono essere tenute sotto appropriato controllo, ben illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese inaccessibili al pubblico.
1.10.1.4 Ogni membro dell’equipaggio di un veicolo che trasporta merci pericolose deve portare con sé, durante il trasporto, un documento identificativo comprensivo di fotografia.
1.10.1.5 I controlli secondo 1.8.1 e 7.5.1.1 devono riguardare anche le misure di sicurezza.
1.10.1.6 L’autorità competente deve mantenere dei registri aggiornati di tutti i certificati di formazione dei conducenti previsti al 8.2.1, in corso di validità, rilasciati da essa o da un organismo riconosciuto.
1.10.2 Formazione in materia di sicurezza
1.10.2.1 La formazione iniziale e i successivi aggiornamenti previsti nel capitolo 1.3 devono includere anche elementi di sensibilizzazione alla sicurezza.
I corsi di aggiornamento sulla sicurezza non debbono necessariamente essere unicamente collegati alle modifiche alla regolamentazione.
1.10.2.2 La formazione in materia di sicurezza deve comprendere la natura dei rischi relativi alla sicurezza, il loro riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di infrazioni alla sicurezza.
Essa deve inoltre comprendere la consapevolezza dei piani di sicurezza, se esistenti, tenuto conto delle responsabilità e funzioni di ogni individuo nella attuazione di tali piani.
1.10.3 Disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio
1.10.3.1 Per “merci pericolose ad alto rischio”, si intendono quelle potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa.
La lista delle merci pericolose ad alto rischio è fornita nella Tabella 1.10.5.
1.10.3.2 Piani di sicurezza
1.10.3.2.1 I trasportatori, gli speditori e tutti gli operatori definiti in 1.4.2 e 1.4.3 coinvolti nel trasporto di merci ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5) devono adottare, attuare e seguire piani di sicurezza che contengano almeno gli elementi specificati in 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2 Il piano di sicurezza deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) Attribuzione specifica di responsabilità in materia di sicurezza a persone competenti e qualificate, dotate della necessaria autorità;
b) Registrazione delle merci pericolose in questione o delle loro tipologie;
c) Valutazione delle attuali modalità operative e dei rischi per la sicurezza connessi, includendo le fermate necessarie richieste dalle condizioni di trasporto, la conservazione delle merci pericolose nei veicoli,cisterne o contenitori prima, durante e dopo il viaggio, il deposito temporaneo di merci pericolose durante il trasferimento intermodale o il trasbordo tra unità di trasporto;
d) Xxxxxx definizione delle misure da adottare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza, tenuto conto delle responsabilità e funzioni del personale addetto, che comprendono:
• Formazione;
• Misure di sicurezza (per esempio: come reagire in caso di minaccia più elevata, controlli da attuare in caso di nuove assunzioni o di assegnazione del personale in certe posizioni, ecc.);
• Misure operative (per esempio: scelta e utilizzo degli itinerari quando già conosciuti, accessibilità alle merci pericolose in sosta temporanea intermedia (come definita in c)), vicinanza ad infrastrutture vulnerabili, ecc.);
• Equipaggiamenti e risorse da utilizzare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza;
e) Procedure efficaci ed aggiornate per segnalare e fronteggiare minacce, violazioni della sicurezza o incidenti connessi alla sicurezza;
f) Procedure di valutazione e di verifica dei piani di sicurezza e procedure per la loro revisione periodica ed aggiornamento;
g) Misure per assicurare la protezione fisica delle informazioni relative al trasporto contenute nel piano di sicurezza; e
h) Misure per assicurare che la distribuzione delle informazioni relative alle operazioni di trasporto contenute nel piano di sicurezza sia limitata a quanti ne abbiano necessità. Tali misure non devono essere comunque di ostacolo alla disponibilità delle informazioni prescritte altrove nell’ADR.
NOTA: Trasportatori, speditori e destinatari dovrebbero cooperare fra loro e con le autorità competenti per scambiarsi informazioni relative ad eventuali minacce, applicare appropriate misure di sicurezza e reagire agli eventi che mettono in pericolo la sicurezza.
1.10.3.3 Dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione devono essere installati sui veicoli trasportanti merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5) al fine di impedire il loro furto o quello del loro carico, e devono essere prese misure tali da assicurare che essi siano sempre in funzione ed efficienti. L’applicazione di queste misure di protezione non deve compromettere gli interventi dei soccorsi di emergenza.
NOTA: Quando utile e se adeguati equipaggiamenti sono già installati, dovrebbero essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi che permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5).
1.10.4 Conformemente alle disposizioni del 1.1.3.6, le disposizioni del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e
8.1.2.1 d) non si applicano quando le quantità trasportate in colli a bordo di una unità di trasporto non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3. Inoltre, le prescrizioni del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 8.1.2.1 d) non si applicano quando le quantità trasportate in cisterna o alla rinfusa a bordo di una unità di trasporto non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3.
1.10.5 Le merci pericolose ad alto rischio sono quelle elencate nella seguente tabella e trasportate in quantità superiori a quelle ivi indicate.
- Tabella 1.10.5 Lista delle merci pericolose ad alto rischio -
Classe | Divisione | Materia o oggetto | Quantità | ||
Cisterna (l) | Trasporto alla rinfusa (Kg) | Colli (kg) | |||
1 | 1.1 | Esplosivi | a | a | 0 |
1.2 | Esplosivi | a | a | 0 | |
1.3 | Esplosivi del gruppo di compatibilità C | a | a | 0 | |
1.5 | Esplosivi | 0 | a | 0 | |
2 | Gas infiammabili (codice di classificazione comprendente soltanto la lettera F) | 3000 | a | b | |
Gas tossici (codici di classificazioni che includono la o le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) ad esclusione degli aerosol | 0 | a | 0 | ||
3 | Liquidi infiammabili dei gruppi d’imballaggio l e II | 3000 | a | b | |
Esplosivi liquidi desensibilizzati | a | a | 0 | ||
4.1 | Esplosivi desensibilizzati | a | a | 0 | |
4.2 | Materie del gruppo di imballaggio l | 3000 | a | b | |
4.3 | Materie del gruppo di imballaggio l | 3000 | a | b | |
5.1 | Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I | 3000 | a | b | |
Perclorati, nitrato d'ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio | 3000 | 3000 | b | ||
6.1 | Materie tossiche del gruppo di imballaggio I | 0 | a | 0 | |
6.2 | Materie infettanti di Categoria A | a | a | 0 | |
7 | Materiali radioattivi | 3000 A1 (forma speciale) o 3000 A2, in quanto applicabile, per imballaggi Tipo B o Tipo C | |||
8 | Materie corrosive del gruppo di imballaggio l | 3000 | a | b |
a Non applicabile.
b Le disposizioni del 1.10.3 non sono applicabili, quale sia la quantità.
Nota: Ai fini della non proliferazione del materiale nucleare, al trasporto internazionale si applica la Convenzione sulla Protezione Fisica del Materiale Nucleare, in accordo con la circolare di informazione lNFClRC/225 (Rev.4) della lAEA.
Allegato D