Area Acquisti di Gruppo
Area Acquisti di Gruppo
Il Responsabile
Note per la partecipazione
eGPR FS 2022 Procedura ristretta, interamente gestita con sistemi elettronici, per i servizi di revisione legale dei conti per le Società del Gruppo FS ed altri incarichi ad essi connessi per il novennio 2023-2031 CIG 90932356E7
ALLEGATI:
- Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto delle quali viene indetta la gara (All. a.);
- Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Revisione legale dei Conti, DNF e Rapporto di Sostenibilità (All. b.);
- Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Incarichi di assurance connessi all’attività di Revisione legale (All. c);
- Schema di Documento di gara unico europeo (All. 1);
- Dichiarazione integrativa al DGUE (All. 2);
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (All. 3);
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (All. 4);
- Dichiarazione integrativa relativa all’avvalimento (All. 5).
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PREMESSA
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA (di seguito anche “FS”) e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito anche “Società del Gruppo FS”) di cui all’Allegato a. al presente documento, intende procedere tramite procedura ristretta, interamente gestita con sistemi elettronici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. all’affidamento, tramite Accordo Quadro, dei seguenti servizi:
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956
A) Revisione legale dei conti delle Società indicate nell’Allegato b. al presente documento svolta ai sensi:
1) del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e s.m.i. e del Regolamento UE 537 del 16/04/2014 per la capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA in qualità di Ente di Interesse Pubblico;
2) del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e s.m.i. per le partecipate italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
3) delle specifiche norme vigenti nei paesi di appartenenza per le partecipate straniere del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L'Aggiudicatario dovrà provvedere, a tutte le attività previste dalle disposizioni di legge soprarichiamate, in particolare:
- alla revisione legale del bilancio d'esercizio inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- alla revisione contabile limitata delle relazioni semestrali e trimestrali (solo per le società indicate nell'Allegato b.);
- alla revisione legale del bilancio consolidato (solo per le società indicate nell'Allegato b.);
- alla revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata (solo per le società indicate nell'Allegato b.);
- alla revisione del reporting package redatto ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato del gruppo Netinera e/o ai fini del Bilancio Consolidato del Gruppo FS (solo per le società indicate nell'Allegato b.).
Le attività di cui sopra dovranno includere:
- il riscontro della corrispondenza dei bilanci delle società controllate con le informazioni trasmesse dalle stesse alla controllante e la verifica dell'uniformità dei principi contabili e dei criteri di valutazione utilizzati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto in capo al soggetto che effettua il controllo contabile. Sono altresì inclusi gli
adempimenti previsti dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) in tema di responsabilità fiscale del revisore dei conti;
- l’esame della traduzione in lingua inglese del bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e del bilancio d'esercizio di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, di Rete Ferroviaria Italiana SpA, di Trenitalia SpA, di Italferr SpA;
B) Revisione limitata del rapporto di sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed esame della relativa traduzione in lingua inglese;
C) Attività di (C1) verifica dell’avvenuta predisposizione della Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo (“DNF”) e (C2) verifica della conformità della DNF alle previsioni di cui D.Lgs. 254/2016 e agli altri standard di rendicontazione utilizzati;
D) Prestazioni connesse all’emissione delle Comfort Letter per il Programma EMTN;
E) Altri incarichi di assurance connessi con l’attività di revisione legale, previsti da leggi, regolamenti, authorithies e prassi consolidate, il cui elenco è riportato nell’Allegato c., di cui:
E.1 Incarichi di assurance, diversi dalla revisione legale, che devono essere svolti obbligatoriamente da parte “del revisore” incaricato dell’audit in forza di individuate previsioni normative (e s.m.i.);
E.2 Incarichi di assurance diversi dalla revisione legale, che possono essere svolti “da un revisore”.
Il Servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge facendo riferimento ai vigenti principi di revisione nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.
Eventuali modifiche all’appalto saranno gestite ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, con riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto C (DNF) l’Accordo Quadro potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. A).
A tal proposito, si ricorda che nell’ambito della disciplina nazionale la predisposizione della DNF ed i relativi contenuti sono regolamentati dal D.Lgs. 254/2016.
In base a quanto previsto dall’art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016, (i) il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF; (ii) il medesimo soggetto (o altro revisore) verifica la conformità delle informazioni non finanziarie contenute nella DNF alle norme del D.Lgs. 254/2016 e alle metodologie e ai principi previsti dagli standard di rendicontazione utilizzati. I compiti del revisore e il contenuto della relazione sono maggiormente dettagliati nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 (“Regolamento Consob”). La verifica di conformità di cui al punto
(ii) che precede è stata introdotta dal Legislatore italiano e non discende dal framework normativo europeo di riferimento, ove non è previsto l’obbligo di un adempimento del revisore in tal senso.
L’art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. “Regolamento Tassonomia”) richiede di inserire nella DNF a partire da gennaio 2022 apposita informativa sulle attività dell’impresa associate ad attività economiche considerate “ecosostenibili” ai sensi degli articoli 3 e 9 dello stesso Regolamento e relativi regolamenti delegati, ma non prevede che tali informazioni siano assoggettate ad attività di verifica da parte di un revisore legale. Le informazioni in questione, pertanto, non risulterebbero ricomprese nella verifica che il revisore è chiamato a svolgere ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016.
Non è possibile escludere, tuttavia, che il quadro normativo nazionale di riferimento (D. Lgs. 254/2016 e Regolamento Consob) possa essere modificato, giungendo ad
ampliare l’oggetto dell’attività di verifica del revisore sulla DNF e ricomprendendo anche le informazioni di cui all’art. 8 “Regolamento Tassonomia”.
Si segnala, peraltro, che è in fase di adozione da parte delle istituzioni europee la Proposta di Direttiva Europea relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD), che prevede, tra l’altro, l’introduzione espressa di un obbligo di assurance sulla DNF. Allo stato delle informazioni rese pubbliche, peraltro in evoluzione, l’entrata in vigore della CSRD sarebbe prevista, a seguito della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 2023, ma sono in fase di discussione presso il Parlamento Europeo alcune modifiche che potrebbero determinare, tra l’altro, la proroga dell’entrata in vigore della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2024.
Nello scenario sopra richiamato, le attività di verifica previste ex lege con riguardo all’area DNF richieste al revisore aggiudicatario potranno subire un ampliamento e determinare la necessità di modifica dell’Accordo Quadro e dei relativi corrispettivi. Tale modifica, da determinare sulla scorta delle tariffe che saranno offerte in sede di gara da parte dell’aggiudicatario, potrà essere realizzata applicando il sopra richiamato art. 106, comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che non potranno essere introdotte modifiche sostanziali al rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 4, D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura avviene senza ripartizione in lotti delle attività rientranti nel perimetro della gara per le seguenti ragioni:
(i) per quanto concerne le attività di revisione legale dei conti di cui al precedente punto A, in linea con le prassi ampiamente diffusa all’interno dei principali gruppi a cui appartengono EIP (categoria nella quale FS rientra), la presente gara viene svolta anche in nome e per conto delle società controllate da FS con l’obiettivo di individuare un revisore unico di gruppo. Si ritiene infatti che tale approccio realizzi significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di audit e consenta una maggiore efficienza e
qualità nello svolgimento delle attività di revisione. Sul punto, giova ricordare che il revisore legale del bilancio di esercizio di FS sarà incaricato anche dell’audit del bilancio consolidato del Gruppo FS. A tal fine, ai sensi dell’art. 10-quinquies, comma 2, D. Lgs. 39/2010 e s.m.i., il revisore di FS è chiamato a valutare e ad esaminare il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali incaricati dell’audit delle società controllate. Inoltre, ai sensi del Principio di Revisione ISA (Italia) n. 600, il revisore del bilancio consolidato deve (a) conseguire una comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano, inclusi i controlli a livello di gruppo, (b) identificare i rischi di errori significativi a livello di gruppo, nonché (c) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al processo di consolidamento e alle informazioni finanziarie delle società consolidate. Alla luce di quanto sopra, l’affidamento dell’audit dei bilanci delle controllate allo stesso revisore di FS consente a tale revisore di porre in essere in modo più efficiente e meno oneroso gli adempimenti richiesti dalla legge e dai principi di revisione ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio consolidato.
L’approccio del revisore unico risponde anche all’esigenza di assicurare una maggiore omogeneità nell’applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore previste dal framework di riferimento (Regolamento UE 537/2014, D. Lgs. 39/2010 s.m.i., Regolamento Consob n. 11971 e Principio di Revisione n. 100) che trovano applicazione nei confronti non solo degli EIP, ma anche delle relative controllate. In effetti, qualora società appartenenti al Gruppo FS dovessero conferire l’incarico di audit a revisori differenti, risulterebbe oggettivamente più difficoltoso garantire e monitorare il rispetto, da parte di tutte costoro, dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile. Risulterebbe inoltre inevitabilmente più limitato il novero dei soggetti ai quali l’EIP e le relative società controllate potrebbero rivolgersi per lo svolgimento di attività diverse dalla revisione legale in ragione del divieto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 537/2014. In base a tale norma, infatti, il revisore e le entità del relativo network non possono prestare all’EIP e alle relative controllate taluni non audit services;
(ii) gli incarichi di assurance, diversi dalla revisione legale, di cui ai precedenti punti C1 ed E1 debbono essere svolti “dal revisore” incaricato dell’audit in forza di individuate previsioni normative e s.m.i. Pertanto, un’ipotetica suddivisione in lotti risulterebbe incompatibile con le anzidette previsioni normative di riferimento;
(iii) gli incarichi di assurance diversi dalla revisione legale di cui ai precedenti punti B, C2, D ed E2 possono essere svolti “da un revisore”. Si ritiene comunque che la suddivisione in lotti non possa essere applicata in quanto tali incarichi risultano connessi e complementari alla revisione legale dei conti. In particolare, si ricorda che i sistemi informativi, i sistemi di reporting e, più in generale, il sistema di controllo interno rilevanti ai fini della produzione e verifica della contabilità regolatoria e dell’informativa non finanziaria sono tutti rilevanti anche nell’ambito della revisione legale. Pertanto, lo svolgimento delle verifiche riguardanti la contabilità regolatoria e l’informativa non finanziaria risulta fortemente funzionale all’esecuzione della revisione legale, soprattutto ai fini della conoscenza che il revisore legale è chiamato ad acquisire dei rischi cui la società è esposta e dei relativi presidi a livello di sistema di controllo interno, così come previsto dai principi di revisione di riferimento (ISA Italia 300 e 315). Inoltre, l’affidamento al soggetto incaricato dell’audit delle verifiche sulla contabilità regolatoria e sull’informativa non finanziaria permette consistenti sinergie ed efficienze a beneficio della società sottoposta a revisione. Tali sinergie si manifestano non solo nel minor tempo necessario alla società di revisione per l’esecuzione delle diverse attività, con conseguenti minori costi a carico della Stazione Appaltante, ma anche in un minor impegno della struttura interna nel supportare la società di revisione nello svolgimento delle verifiche di sua competenza.
N.B. Ai fini della partecipazione alla presente procedura si rappresenta che, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ha preso avvio il c.d. cooling in period.
Pertanto a partire dalla data sopra richiamata è fatto DIVIETO ad ogni potenziale revisore entrante, e alle entità appartenenti al relativo network, di prestare a favore di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle relative società controllate i servizi previsti dall’ art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 537/2014.
1. Modalità di registrazione al Portale e presentazione della domanda di partecipazione
La partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, ciascun Operatore economico interessato dovrà - preventivamente ed obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale Acquisti di Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, “Portale”).
Nel caso in cui un Operatore economico avesse già effettuato la registrazione di cui sopra per la partecipazione ad altre precedenti procedure indette da Ferservizi sul Portale, potranno essere utilizzate le credenziali già in Suo possesso.
Fermo quanto sopra, per ottenere la registrazione al Portale, gli Operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, accedere al Portale, scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal proprio Legale Rappresentante, unitamente alla scansione di un documento di identità, in xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx.
X.X. Xx precisa che la firma digitale utilizzata dall’Operatore economico concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.
Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte.
Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 ore.
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione Appaltante; i riferimenti dell’Operatore economico dovranno contenere
obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all’interno del Portale stesso, gli Operatori economici concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza indicato ai recapiti indicati sul Portale.
Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi ordinari/G.E.I.E. l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta e della domanda di partecipazione, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato dall’Operatore economico Mandataria-Capogruppo.
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, gli Operatori economici dovranno essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:
• Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
• Certificato di firma digitale, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
• Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB
BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Crome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.
All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la corretta configurazione del proprio personal computer.
Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 24 comma 4-ter del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n.910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Presentazione Domanda di partecipazione
Al completamento delle operazioni di registrazione, gli Operatori economici che vogliano presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura dovranno:
- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione fasi di prequalifica (FDP) e poi cliccare su eventi ad evidenza pubblica individuando la procedura per la quale si ha interesse a partecipare;
- accedere alla gara telematica de qua;
- selezionare il tasto partecipa;
- (solo al primo accesso) cliccare su mia risposta, posto sulla sinistra della pagina web;
- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta.
Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria domanda di partecipazione telematica.
Per redigere la propria domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni nonché per caricare l’eventuale documentazione a corredo, l’Operatore economico concorrente dovrà, all’interno dell’area Amministrativa, a pena d’esclusione, formulare a video le dichiarazioni ed allegare i documenti richiesti, sottoscritti con firma digitale, secondo quanto indicato ai punti III.1.1 e III.1.3 del Bando di gara e al successivo paragrafo 2 “Documentazione richiesta ai fini della partecipazione”.
Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.
Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti firmati digitalmente.
Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, l’Operatore economico concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa della fase di prequalifica.
Una volta espletate tali attività l’Operatore economico concorrente, per trasmettere la propria domanda di partecipazione telematica, dovrà:
a. cliccare su Trasmetti risposta;
b. scaricare il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata a video nella busta amministrativa;
c. firmare digitalmente tale file pdf ed allegarlo sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video;
x. xxxxxxxx su OK per confermare la trasmissione.
L’Operatore economico concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna Stato della risposta, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: trasmessa).
L’Operatore economico concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi ovvero ritirare la domanda di partecipazione entro e non oltre la data e l’ora di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
N.B. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).
Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.
È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli CADES e PADES.
N.B.: Ad integrazione di quanto previsto al punto III.1.8) del Bando di gara si precisa che:
- l’Operatore economico prequalificato individualmente potrà, nella successiva fase di gara presentare offerta quale mandataria di un RTI con altri Operatori Economici;
- è consentita la presentazione della domanda di partecipazione e la successiva offerta anche da parte di RTI c.d. “sovrabbondanti” (ovvero Raggruppamenti Temporanei nei quali tutte le imprese partecipanti risultano ciascuna in possesso dei requisiti per partecipare alla gara in modo autonomo).
E’ invece vietato:
- ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio/GEIE) così come è fatto
divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in diversi RTI o in diversi Consorzi/GEIE, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’Operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’Operatore stesso partecipa.
2.
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
AI
FINI
DELLA
PARTECIPAZIONE
Fermo restando quanto sopra, l’Operatore economico che voglia presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà produrre sul Portale, all’interno dell’Area Amministrativa, i seguenti documenti/dichiarazioni:
Dichiarazioni da rendere a video:
2.A.a) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE ART. 76 DPR 445/2000. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
2.A.b) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando di gara.
2.A.c) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE. Selezionando l’opzione relativa alla forma di partecipazione dal menù a tendina.
2.A.d) [eventuale in caso di partecipazione in RTI/CONSORZI ex art. 45, comma 2, lett. e del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) costituendi] - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMPEGNO DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. A CONFERIRE – IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO DESIGNATO QUALE MANDATARIO/CAPOGRUPPO. La dichiarazione dovrà essere resa selezionando l’opzione “SI” sul menu a tendina.
Documenti da allegare:
2.A.1) [obbligatorio] – ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. in corso di validità, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto III.1.1) lettera a) del Bando di gara, ovvero, per gli Operatori economici provenienti da altri paesi dell'Unione senza residenza in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Concorrente dovrà produrre scansione del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile All. 4.
Il Concorrente dovrà:
- firmare digitalmente il file contenente la scansione del documento C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa conformemente all’All.4;
- inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
In caso di RTI/consorzi ordinari/GEIE ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituendi e costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la scansione del certificato C.C.I.A.A. o dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità all’All. 4.
2.A.2) [obbligatorio] DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ovvero l’autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l’esclusione dalla procedura, nonché, di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel Bando di gara conformemente allo schema allegato 1.
⮚ Istruzioni per la compilazione del DGUE:
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II. Informazioni sull’Operatore economico.
Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice). A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
Parte IV. Criteri di selezione. A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice); C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice).
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice). Parte VI. Dichiarazioni finali.
Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull’Operatore economico)
dovranno essere indicate dal Concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B, C e D (ad eccezione dei campi che risultano sbarrati).
In ogni caso, nella sezione A della Parte II, oltre ai dati identificativi dovrà essere indicato se l’Operatore economico partecipa alla procedura di appalto singolarmente o insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, Consorzi, ecc.). In quest’ultimo caso, dovranno essere indicati nelle lett. a), b), c) e d) i soggetti facenti parte del Raggruppamento/Consorzio con l’indicazione delle relative quote di partecipazione all’appalto. Inoltre ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE.
Con riferimento alla sezione B della Parte II, indicare le informazioni relative a ciascun soggetto, persona fisica, abilitato ad agire come rappresentante nell’ambito dell’appalto.
Con riferimento alla sezione C della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per soddisfare i criteri di partecipazione fissati al punto III.1.3. del Bando di gara. In tal caso, dovrà essere presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
parte II, dalla parte III, e dalle parti I, IV e VI ove pertinenti, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.
Con riferimento alla sezione D della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende subappaltare e quali prestazioni (cfr successivo NB) con la relativa quota percentuale.
NB: È consentito il subappalto unicamente in relazione ai servizi di Comfort Letter per il Programma EMTN di cui alla lettera D della Premessa
Il ricorso al subappalto è invece escluso con riferimento ai seguenti servizi e per le ragioni nel seguito indicate:
(i) attività di revisione legale dei conti di cui al punto A della Premessa. In primo luogo, si ritiene che il subappalto non sia compatibile con l’obiettivo della gara di conferire l’incarico di audit ad un revisore unico di gruppo. Rispetto a tale profilo, si veda quanto in dettaglio rilevato con riferimento alle ragioni della scelta di strutturare la gara in lotto unico. In secondo luogo, inducono ad escludere il ricorso al subappalto le peculiarità che caratterizzano l’iter di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. Come noto, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i., il revisore è nominato dall’Assemblea dei Soci sulla base della raccomandazione dell’organo di controllo ex art. 16 Regolamento UE 537/2014 (o per le società che non rientrano nella categoria degli EIP su proposta motivata dell’organo di controllo ex art 13 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.). Pertanto, nel caso in cui l’Operatore economico aggiudicatario intendesse ricorrere al subappalto dopo il conferimento dei relativi incarichi di revisione da parte di FS e/o delle controllate, l’Assemblea di dette società dovrebbe essere nuovamente chiamata a deliberare in ordine al conferimento dell’incarico a favore del subappaltatore. In tal modo, (a) il subappaltatore finirebbe per diventare esso stesso revisore e (b) la società interessata si troverebbe nella situazione, del tutto peculiare, di aver nominato, quali revisori dei propri bilanci, due soggetti differenti in virtù di due distinti incarichi e non mediante il meccanismo del joint audit che rappresenta, in base al quadro normativo vigente, l’unica modalità ammessa per lo svolgimento dell’incarico di revisione da parte di due revisori congiuntamente;
(ii) gli incarichi di assurance, diversi dalla revisione legale, di cui ai punti C1 ed E1 della Premessa. L’esclusione del ricorso al subappalto è motivata alla circostanza che tali
incarichi debbono essere svolti “dal revisore” incaricato dell’audit in forza di individuate previsioni normative e s.m.i.;
(iii) gli incarichi di assurance diversi dalla revisione legale di cui ai punti B, C2 ed E2 della Premessa. L’esclusione del ricorso al subappalto è legata alla circostanza che tali incarichi sono strettamente connessi e complementari alla revisione legale dei conti e, pertanto, risulta opportuno conferire gli stessi al medesimo soggetto incaricato dell’audit dei bilanci di FS. Sul punto si richiamano altresì le considerazioni svolte con riguardo alla scelta relativa alla strutturazione della gara attraverso un lotto unico.
I requisiti richiesti nella Parte III, sezione A, B, C e D dovranno essere resi mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. [III.1.1 lett. b) del Bando di gara] conformemente all’Allegato n. 3 al presente documento.
N.B.: Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rappresenta che Ferservizi SpA si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali – secondo propria motivata valutazione – non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell’ultimo triennio, a titolo esemplificativo:
a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Ferservizi SpA e/o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Ferservizi SpA o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
c) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o da Ferservizi SpA;
d) nella mancata stipula del Contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, per fatto e colpa dell’Operatore economico.
Le informazioni richieste alla Parte IV del DGUE riguardano il possesso dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, e sono da compilare nel rispetto di quanto specificato nella Sezione III del Bando di gara secondo le modalità di seguito indicate.
In particolare, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, contrassegnando con un segno di spunta la sezione α (“Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”), e compilando altresì la sezione A nei punti di seguito indicati (ad eccezione delle parti barrate):
- la sezione A deve essere compilata al punto 1) per dichiarare, il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto III 1.1 lett. a) “Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
Il Concorrente, terminata la procedura di compilazione, dovrà procedere con la sottoscrizione digitale da parte del proprio rappresentante o da soggetto munito dei poteri necessari per impegnare lo stesso in via definitiva, rendendo in tal modo le dichiarazioni di cui alla Parte VI del DGUE.
Una volta sottoscritto digitalmente il file del DGUE dovrà essere caricato sul Portale nell’apposita sezione.
⮚ Soggetti tenuti a rilasciare il DGUE:
L’Operatore economico che partecipa per proprio conto è tenuto a presentare il proprio DGUE.
In caso di partecipazione alla presente procedura sotto forma di RTI/consorzi ordinari/GEIE ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituendi e costituiti deve essere presentato per ciascuno degli Operatori economici che ne fanno parte un DGUE distinto.
Qualora, l’Operatore economico intenda avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve allegare (oltre al proprio DGUE e all’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa) un DGUE distinto debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
della/e impresa/e ausiliaria/e che riporti le informazioni richieste dalle sezioni A e B dalla parte II, e dalle parti I, IV e VI ove pertinenti.
Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente e inserito nell’apposita sezione del Portale.
I requisiti del DGUE di cui alla Parte III, sezione A, B, C e D, dovranno essere resi mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all’Allegato n. 3.
I requisiti del DGUE di cui alla Parte IV, sezione B e C, dovranno essere resi mediante la Dichiarazione Integrativa al DGUE di cui all’Allegato n. 2.
2.A.3) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE
Il Concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui all’Allegato n. 2 firmata digitalmente dal soggetto che la rende.
Il Concorrente dovrà:
• rendere e firmare digitalmente il documento “Dichiarazione integrativa DGUE” conformemente all’All.2;
• inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
La dichiarazione integrativa in conformità all’All. 2 deve essere resa dai medesimi soggetti che a norma di quanto sopra sono tenuti alla produzione del DGUE.
2.A.4) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ai fini della dichiarazione dei requisiti di cui al punto
III.1.1) lettera b) del Bando di gara.
Il Concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 firmata digitalmente dal soggetto che la rende.
Il Concorrente dovrà:
- rendere e firmare digitalmente il documento “Dichiarazione sostitutiva ex art.
80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” conformemente all’All.3;
- inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
La dichiarazione sostitutiva in conformità all’All. 3 deve essere resa dai medesimi soggetti che a norma di quanto sopra sono tenuti alla produzione del DGUE.
2.A.5) [obbligatorio qualora si ricorra all’avvalimento] AVVALIMENTO: il Concorrente è in facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In tal caso il Concorrente sarà tenuto a darne indicazione all’interno del DGUE. Inoltre dovranno essere inserite nell’apposita sezione del Portale:
- il DGUE firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dall’impresa ausiliaria;
- la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all’Allegato n. 3, resa e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dall’impresa ausiliaria;
- la dichiarazione integrativa relativa all’avvalimento di cui all’Allegato n. 5 resa e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dall’impresa ausiliaria;
- file del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente sia dall’ausiliata che dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
***
Le Riunioni d’impresa (RTI/consorzi ordinari/GEIE ex X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.) devono inserire anche la seguente documentazione:
RTI COSTITUITI
• Scansione dell’atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all’Operatore economico Capogruppo/Mandataria, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico Capogruppo/Mandataria con esplicita indicazione delle quote dell’appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici costituenti la riunione. L’atto costitutivo dovrà contenere,
altresì, la clausola per cui ciascun componente il RTI si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) COSTITUITI e GEIE
• Scansione atto costitutivo del consorzio/GEIE con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo costituiscono.
N.B. Tutta la documentazione di cui al paragrafo 2 e il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video, dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del Concorrente o dal Procuratore. Nel caso in cui il pdf e/o la documentazione sia sottoscritta digitalmente da persona i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, pena l’esclusione, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante che il firmatario è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva
il Concorrente.
In caso di RTI/Consorzi/GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. costituendi il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente da ciascun Operatore economico parte della riunione.
In caso di RTI/Consorzi/GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. costituiti il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dall’Operatore economico Capogruppo/Mandataria.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della Domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Si ricorda che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo Quadro, le Parti tratteranno dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti dei concorrenti e dell’Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione del contratto, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo le modalità di seguito dettagliate.
Titolare del Trattamento e DPO
Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva saranno le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane indicate nell’Allegato a. al presente documento, rappresentate dal rispettivo Amministratore Delegato, secondo le indicazioni di dettaglio che saranno indicate nella Lettera di invito.
Tipologie di dati personali
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Finalità del Trattamento
I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) per l’espletamento delle procedure di gara (Base giuridica: Contrattuale);
b) per la sottoscrizione degli Accordi Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
c) per l’esecuzione degli Accordi Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
d) per l’esecuzione dei Contratti applicativi (Base giuridica: Contrattuale);
e) per l’adempimento ad eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Ferservizi e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all’Allegato a. al presente documento di gestire le attività inerenti l’espletamento dell’Accordo in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione dei contratti e il corretto svolgimento degli stessi. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento, e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.
Conservazione dei dati
I dati personali resi per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell’Atto sottoscritto/stipulato.
Diritti degli Interessati
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Ferservizi e alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all’Allegato a. al presente documento, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a Ferservizi e alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all’Allegato a., tramite apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
L’esecuzione dell’Accordo Quadro comporterà il trattamento di dati personali in maniera autonoma dalle Società del Gruppo FS, rappresentate da Ferservizi S.p.A., e il Fornitore, che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell’altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Inoltre, le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l’esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR
- e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l’altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali
all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 33 del GDPR.
4. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’Appalto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e come meglio disciplinato nella successiva procedura negoziata.
***
N.B: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato
XXXXXXX
digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX
GASBARRIData: 2022.02.07
20:20:40 +01'00'