Condizioni Generali di finanziamento per i Clienti non Consumatori
Condizioni Generali di finanziamento per i Clienti non Consumatori
Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di finanziamento, si definiscono:
Banca: Banca PSA Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000, a cui il finanziamento è richiesto. La ‹‹Banca›› è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A.; Cliente: soggetto che richiede il finanziamento e che – non riveste la qualifica di Consumatore. Si precisa che il Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; ai fini di quanto previsto dall'art. 118, comma 2- bis TUB, al Consumatore è equiparata la micro- impresa come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 11.;
Codice di Deontologia Privacy: codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e informativa sulla privacy.
Convenzionato: venditore concessionario autorizzato; Frontespizio: scheda contrattuale contenente le informazioni relative al finanziamento del Veicolo; TUB: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Prezzo di messa su strada: prezzo risultante dalla fattura di acquisto del veicolo;
Veicolo: autoveicolo il cui acquisto è finanziato.
1) Perfezionamento del contratto di finanziamento
Fac-Simile
Il finanziamento, di tipo finalizzato, nella specie all’acquisto di Veicoli, si perfeziona con l’accettazione da parte della ‹‹Banca›› della presente richiesta di finanziamento, previa consegna della relativa documentazione precontrattuale (Foglio Informativo) e dell’informativa ai sensi del D.l 196/2003 e previa verifica del merito creditizio del Cliente sulla base di informazioni adeguate, consultando, se del caso, banche dati pertinenti, ai sensi dell'art. 124-bis del TUB. Il Cliente avrà diritto, in caso di rifiuto della richiesta di finanziamento a seguito di consultazione della banca dati di cui sopra, ad essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto da parte della ‹‹Banca››, ricevendo, altresì, gli estremi della banca dati consultata. L’accettazione è comunicata al Cliente mediante comunicazione scritta inviata alla sede del Convenzionato, presso cui il Cliente elegge domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c., ai soli fini della ricezione della predetta accettazione.
Il Cliente autorizza la ‹‹Banca›› ad erogare direttamente al Convenzionato la somma finanziata una volta comunicata la sua accettazione.
Le informazioni relative a Cliente e Convenzionato e i dati relativi al Veicolo sono identificati nel Frontespizio, che costituisce parte integrante del presente contratto.
2) Obbligazioni del Cliente
Il Cliente si obbliga:
a) a rimborsare alla ‹‹Banca›› l'intero importo finanziato, secondo le modalità indicate nel Frontespizio e alle scadenze indicate sul carnet dei bollettini o, nel caso di pagamento a mezzo addebito diretto SEPA, su apposita comunicazione, secondo le modalità indicate nel Frontespizio medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.
b) a comunicare immediatamente alla ‹‹Banca›› qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel Frontespizio della presente richiesta;
c) a non effettuare il trasferimento di proprietà del Veicolo senza il consenso scritto della ‹‹Banca›› rispettando le condizioni cui il consenso è subordinato;
d) ad informare per iscritto la ‹‹Banca››, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 72 ore da quando ne sia venuto a conoscenza, dell'avvenuto pignoramento, sequestro, fermo a qualsiasi causa dovuti del veicolo, nonché del furto, incendio e distruzione dello stesso.
3) Eventuali garanzie
La concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio della fideiussione di un terzo per un importo iniziale pari al costo totale del finanziamento nonché delle eventuali penali per ritardato pagamento, oneri e accessori. Il fideiussore in tal caso sarà tenuto a pagare immediatamente alla
‹‹Banca››, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovutole per capitale, interessi, oneri e accessori, escludendosi espressamente il beneficio della preventiva escussione, secondo quanto previsto dall'art. 1944, comma 2 c.c.
4) Assicurazioni
Per tutta la durata del finanziamento, il Cliente ha l'obbligo di assicurare il veicolo contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile (RCA) per massimali non inferiori ai minimi di legge. Al Cliente potrà essere altresì richiesto di assicurare il veicolo per furto totale nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per importi corrispondenti al prezzo di messa su strada del veicolo. Al verificarsi di un sinistro (per furto totale o distruzione a seguito di incendio e rapina) il Cliente dovrà darne informazione alla ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 2 lett. d) e sarà tenuto al pagamento delle rate fino alla naturale scadenza del contratto, salva la facoltà di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, con l’avvertenza che in difetto verrà dichiarato decaduto dal beneficio del termine ai sensi del successivo art. 9.
5) Pagamenti
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente dal Cliente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della
‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della
‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente.
Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la
‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti.
Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni.
Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.
6) Cessione del Contratto
La ‹‹Banca›› potrà cedere a terzi il contratto e i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta al Cliente ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel frontespizio, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.
7) Estinzione anticipata
Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 9. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati.
Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca›› per una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo;
L’indennizzo non è dovuto dal Cliente:
• se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure
• se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito
• se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto
• se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la
‹‹Banca›› comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
8) Mancato o ritardato pagamento (1)
In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito.
9) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto (2)
Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.x., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso.
La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 2 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso.
In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, gli interessi maturati sul capitale scaduto e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e
non pagate, gli interessi moratori, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8, oltre alle spese di chiusura del contratto.
In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.
10) Oneri e spese
Gli interessi relativi al contratto di finanziamento sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10/1D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modifiche. Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è esclusivamente a carico del Cliente. Sono inoltre a suo carico le spese legali sostenute dalla ‹‹Banca›› a seguito della intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente o decadenza dal beneficio del termine, ai sensi del precedente art. 9.
Sono altresì a carico del Cliente le seguenti spese di gestione del contratto di finanziamento rapportate alla durata del contratto: spese presentazione addebito diretto SEPA; spese bollettini postali; spese ristampa estratto conto; commissioni insoluto/ripresentazione addebito diretto SEPA; registrazione del presente atto in caso d’uso; spese di comunicazione periodica. La
‹‹Banca›› si riserva la facoltà di modificare le spese di cui sopra per giustificati motivi, ai sensi del successivo art. 13.
Fac-Simile
Sono inoltre previste: spese ristrutturazione contratto, ove il Cliente chieda di procedervi; spese per modifiche scadenza; spese rinegoziazione contratto; imposta di bollo su ricevute di pagamento; spese solleciti; spese intervento recupero insoluto; atti di assenso alla cancellazione ipotecaria; commissioni incasso/richiamo effetti.
Le comunicazioni previste anche in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 118 TUB, di cui al successivo art. 12, sono gratuite. Per le ulteriori informazioni o comunicazioni richieste dal Cliente vengono addebitate spese adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla
‹‹Banca››.
11) Coobbligato
Qualora venga previsto un Coobbligato - anche se non cointestatario del veicolo o del relativo contratto di acquisto - questi dovrà intendersi, a tutti gli effetti come parte contraente del contratto di finanziamento, ai cui obblighi risponderà in via solidale con il primo Cliente.
12) Comunicazioni periodiche alla clientela
La ‹‹Banca››, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, invia a mezzo posta ordinaria una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione in merito allo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la comunicazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni dal ricevimento.
Il Cliente ha il diritto di ottenere dalla ‹‹Banca›› in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, il rendiconto e documento di sintesi delle condizioni economiche, comprendenti:
a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La ‹‹Banca›› trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta.
13) Modifiche di condizioni economiche contrattuali
La ‹‹Banca›› si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato
motivo, le condizioni economiche e contrattuali, con la sola esclusione delle modifiche dei tassi di interesse applicati, anche in senso sfavorevole al Cliente.
La ‹‹Banca›› comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, inviando comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole, al domicilio indicato dal Cliente nel Frontespizio, con preavviso di due mesi ai sensi dell’art. 118 del TUB.
Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono giustificato motivo di modifica unilaterale, tra l’altro, le variazioni delle condizioni e parametri di mercato, sopravvenuti motivi di sicurezza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto, senza penalità, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa “proposta di modifica unilaterale” e con l’applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni precedentemente praticate. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l’applicazione delle medesime.
14) Addebito diretto SEPA
Ai fini di quanto disposto dall’art. 5 che precede, Il Cliente può conferire mandato all'istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente, riportato nel mandato per addebito diretto SEPA compreso nel Frontespizio, ad addebitare le somme dovute alla
‹‹Banca›› di seguito riepilogate: somme dovute in ragione del presente contratto di finanziamento; oneri bancari sostenuti e spese di incasso relativi all'addebito di ogni singola rata addebitata; ogni altro importo previsto nello spazio dedicato "Piano di rimborso mensile e Servizi Accessori - Condizioni di finanziamento" sul Frontespizio, oltre eventuali costi ad esso collegati”. Il Cliente ha diritto di revocare l’addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dalla
‹‹Banca›› e di chiedere il rimborso dell'addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto di conto corrente che regolano il rapporto con l’istituto di credito del Cliente.
Il Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal mandato per addebito diretto SEPA, mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta.
L’Istituto di Credito ha facoltà di recedere dal mandato per addebito diretto SEPA, con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel contratto di conto corrente. Il titolare del conto corrente, meglio indicato nel mandato per addebito diretto SEPA, prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso l’Istituto di credito.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del contratto di conto corrente di cui il mandato per addebito diretto SEPA costituisce parte integrante.
In caso di revoca o di recesso del Mandato per addebito diretto SEPA, il Cliente dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore della
‹‹Banca›› delle rate ai sensi dell’art. 5 del presente contratto. Il mandato per addebito diretto SEPA resta valido fino alla scadenza naturale del contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di finanziamento.
15) Servizi accessori
Qualora il Cliente abbia richiesto, contestualmente alla stipula del presente finanziamento, anche la prestazione di servizi accessori, la relativa adesione sarà rilasciata mediante sottoscrizione di un separato contratto che sarà regolato dalle rispettive condizioni generali.
I servizi accessori richiesti sono riportati nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori - Condizioni di finanziamento" di cui alle condizioni particolari e questi decorreranno dalla prima rata del finanziamento e saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta delle rate di rimborso.
Il Cliente, qualora abbia richiesto la prestazione di servizi accessori, dal momento in cui il presente contratto entra in vigore è tenuto quindi a corrispondere alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei Servizi accessori richiesti, il cui importo è indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori - Condizioni di finanziamento". Mediante apposizione della firma nell’apposito riquadro “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori - Condizioni di finanziamento” nella prima pagina del presente modulo il Cliente conferisce mandato alla ‹‹Banca›› di liquidare la relativa spesa al fornitore del servizio richiesto.
Si precisa che la sottoscrizione dei servizi accessori ha natura facoltativa e non è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento da parte della ‹‹Banca››.
A titolo esemplificativo, costituisce sevizio accessorio il servizio per il Veicolo finalizzato alla protezione del medesimo (marchiatura dei vetri, identificazione elettronica del veicolo).
16) Coperture assicurative facoltative
Il Cliente può aderire a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio, alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione.
In caso di sinistro, il Cliente è comunque tenuto a versare gli importi dovuti alla ‹‹Banca››.
L’eventuale polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte la ‹‹Banca››.
17) Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
18) Xxxxxxx, ricorsi e conciliazione
Il Cliente può presentare un reclamo a Banca PSA Italia S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, indirizzandolo a
Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxxx, 000
00000 Xxxxxx
Numero Verde: 800900274
Mail: xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx
Il Cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o richiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, nonché consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d’Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo:
• Segreteria tecnica del Collegio di Xxxx (Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxx – Tel.: 00 00000000, fax 00 000000000) - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Tel.: 00 00000000, fax 00 00000000) - xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Xxxxxx (Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Tel.: 000 0000000, fax 000 0000000) - xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 - 10121 – Torino) - xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 - 40124 – Bologna) - xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour, 4 - 70121 – Bari) - xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 – Palermo) - xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
La ‹‹Banca›› è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
19) Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità
La ‹‹Banca›› informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto la ‹‹Banca›› e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell’Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.
Fac-Simile
È fatta in ogni caso salva la facoltà per il Cliente di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario di cui all’art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.
(1) Per ritardo nei pagamenti si intende il periodo trascorso tra la scadenza contrattuale della rata e il pagamento della stessa.
(2) Per mancato pagamento di almeno due rate si intende l’avvenuta scadenza di almeno due rate contrattuali senza che sia intervenuto il relativo pagamento.