SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO, QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA, FRANCO CANTIERE, DI REAGENTI CHIMICI DA IMPEGNARE NELL’IMPIANTO TEMPORANEO E MOBILE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, UBICATO NEL SITO MINERARIO DI SANTU MIALI NEL COMUNE DI FURTEI
TRA L’IGEA SPA E
LA SOCIETÀ/ ………………………………………………………………
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO, QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA, FRANCO CANTIERE, DI REAGENTI CHIMICI DA IMPEGNARE NELL’IMPIANTO TEMPORANEO E MOBILE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, UBICATO NEL SITO MINERARIO DI SANTU MIALI NEL COMUNE DI FURTEI.
Lotto 1 CIG 8833923FDC - Lotto 2 CIG 8833943062 Lotto 3 CIG 8833958CBF - Lotto 4 CIG 883397284E
L’anno duemilaventi il giorno del mese di
Tra
L’IGEA S.p.A. con sede legale in Iglesias, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, X. XXX 00000000000 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell’Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata “Stazione Appaltante” rappresentata in questo atto dalla Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Nuoro il 13/07/1961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nella sua qualità di Direttore Amministrativo e Finanziario con relativa procura
e
xxxxxxxxx., con sede legale xx xxxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di xxxxxxxxxxxx, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA xxxxxxxxxxx, rappresentata in questo atto dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxx, nella sua qualità di xxxxxxxx della Ditta di seguito chiamata “Aggiudicatario”.
PREMESSO
A. CHE con Determina a contrarre n. del / /2019, L’IGEA SPA ha indetto, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per la “Conclusione di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura franco cantiere di reagenti chimici da impegnare nell’impianto temporaneo e mobile per il trattamento delle acque reflue, ubicato nel sito minerario di SANTU MIALI nel comune di FURTEI”, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
B. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del / /2019 e sulla GUUE GU/S
/S del / /2019;
C. CHE con determinazione n.
del
è stato aggiudicato
definitivamente l’appalto all’Impresa/RTI , la quale è risultata
aggiudicataria del/i Lotto/i e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di
impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura o servizi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
D. CHE l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
E. CHE l’IGEA ha individuato l’Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Aggiudicatario sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
F. CHE con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l’Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
G. CHE l’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
H. CHE cosi come previsto nella Determina n. del / /2021, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI
1. Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale approvati con determinazione
x.xxx del xx/07/2021, e nell’offerta economica dell’Aggiudicatario.
2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
3. In particolare, l’offerta economica dell’appaltatore, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
4. Tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti dell’IGEA, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- dalle clausole riportate nei documenti allegati dall’IGEA nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nell’offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx dalla Società nella suddetta procedura;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’IGEA e la Società;
- dal D.lgs. 50/2016;
- dalle Linee guida di attuazione del D.lgs. 50/2016, adottate dall’ANAC;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dalla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’IGEA, l’Aggiudicatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’IGEA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Aggiudicatario ed accettate dall’IGEA.
6. L’IGEA provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.
ART. 2 - OGGETTO
1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le condizioni generali le modalità e le clausole relative all’affidamento per la fornitura franco cantiere di “reagenti chimici da impegnare nell’impianto temporaneo e mobile per il trattamento delle acque reflue, ubicato nel sito minerario di SANTU MIALI nel comune di FURTEI”.
2. In particolare il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’IGEA a fornire i servizi richiesti, con le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nella misura richiesta dalla stessa IGEA mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro xxxxx, IVA esclusa per il Lotto .
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente Accordo Quadro che ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 viene concluso tra le Parti ha efficacia e durata pari a 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto, e relativamente al Lotto 1 “Fornitura di Anidride Carbonica Liquida avente purezza ≥ 99,0 %” dal Verbale d’idoneità e dello stato di Consistenza dell’impianto in prestito d’uso.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “ordini di Fornitura” per l'ultimazione dei relativi servizi. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà al fornitore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L’IGEA S.p.A., potrà, altresì, esaurire l'oggetto dell’Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal Capitolato Speciale; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il Fornitore è, invece, vincolato ad eseguire le singole forniture specifiche, alle condizioni di aggiudicazione definite nel presente Accordo Quadro, secondo le modalità ivi indicate.
4. Il presente Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza qualora siano stati emessi “Ordini di Fornitura” tali da esaurire il relativo importo massimo.
5. L’IGEA S.p.A. non è vincolata ad affidare nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, forniture che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell’Accordo Quadro.
ART. 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore per la fornitura oggetto del presente contratto è calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nell’offerta economica.
1. Il predetto corrispettivo copre ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del contratto che comunque dovranno ritenersi a carico dell’Aggiudicatario. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’ Aggiudicatario dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. L’Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. All’esito positivo della verifica di conformità, Il RUP, entro un termine non superiore a sette giorni, rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Aggiudicatario.
5. I corrispettivi verranno liquidati dall’IGEA entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che verrà emessa mensilmente è sulla quale dovranno essere riportati tutti gli ordini di fornitura richiesti nel mese di riferimento.
6. Ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa alle forniture svolte, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’importo viene corrisposto dall’IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall’Appaltatore.
Ai fini del pagamento l’Aggiudicatario deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
8. L’Aggiudicatario si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all’IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Rimane inteso che l’IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’IGEA, non produrrà alcun interesse.
10. L’IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e relativa circolare n. 13/RGS del 21/03/2018, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se l’Ente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
11. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. L’Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
13. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell’Ufficio UFTS9R e dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxx e dovrà essere intestata all’IGEA SPA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX P.IVA 01660730928.
14. L’IGEA è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” di cui all’art. 17 Ter del DPR 633/72.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Aggiudicatario potrà sospendere la prestazione delle forniture e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
16. Qualora l’Aggiudicatario si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall’Amministrazione
ART. 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL AGGIUDICATARIO
1. Le forniture, ivi inclusi i servizi connessi, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’IGEA.
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’IGEA.
3. L’Aggiudicatario si impegna, su richiesta dell’IGEA, ad apportare alle modalità di erogazione delle forniture i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi
alcun onere aggiuntivo per l’IGEA rispetto al compenso delle prestazioni fissato nel presente contratto.
4. L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’IGEA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
6. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’IGEA, nonché a dare immediata comunicazione all'IGEA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'IGEA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’IGEA entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
9. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Aggiudicatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’IGEA.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’IGEA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’IGEA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’IGEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’IGEA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’IGEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IGEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che L’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’IGEA.
5. L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito del Contratto in essere. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata.
5. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto, si rilevasse la necessità di una variazione dei dati personali trattati e relative modalità, le Parti si impegnano alla valutazione della sottoscrizione di una Nomina a Responsabile del Trattamento.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA
1. L’Aggiudicatario nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Aggiudicatario quanto dell’IGEA e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’IGEA sia di terzi.
3. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare l’IGEA e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Aggiudicatario stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’IGEA in ordine ai danni e alle spese a carico dell’Aggiudicatario in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del presente contratto.
ART. 10 - SUBAPPALTO
1. L’aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
1. L’aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l’IGEA provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all’Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà trasmettere all’IGEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
4. L’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’IGEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’Aggiudicatario deposita presso l’IGEA il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’IGEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
⮚ il nome del sub-Aggiudicatario;
⮚ l'importo del sub-contratto;
⮚ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. L’Aggiudicatario deve inoltre comunicare all’IGEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’IGEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
10. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’IGEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’IGEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’IGEA. In tal caso l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’IGEA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’IGEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. L’Aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine l’Aggiudicatario comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Aggiudicatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Aggiudicatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’IGEA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. L’IGEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 13 del presente contratto.
ART. 13 - PENALI E RILIEVI
1. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all’art. 8 del Capitolato Tecnico
2. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi del successivo articolo 16.
3. Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell’IGEA di rivalersi su eventuali crediti del Fornitore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’IGEA a causa dei ritardi dell’appaltatore.
ART. 14 - RECESSO
1. L’IGEA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IGEA.
3. In caso di recesso dell’IGEA, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ART. 15 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’IGEA che abbiano incidenza sull’esecuzione delle prestazioni, la stessa IGEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso l’IGEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’ Aggiudicatario con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IGEA;
b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); obblighi e adempimenti a carico dell’Aggiudicatario (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6) obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 18);
c. mancata osservanza di tutti gli obblighi contenuti nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati;
d. mancata osservanza del Codice di comportamento dell’IGEA;
e. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d’integrità;
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Aggiudicatario).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
6. l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’IGEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 17 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI
1. L’IGEA procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l’IGEA potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
3. L’IGEA può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
4. L’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’ Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’IGEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG XXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’ Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’IGEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 19 - FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
1. Il fallimento dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 110 del Codice, l’IGEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 20 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. L’IGEA S.p.A. si riserva la possibilità di prorogare la durata del presente Accordo Quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi
2. L’IGEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all’ Aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
4. L’Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’IGEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’ Aggiudicatario se non sia stata approvata dall’IGEA.
ART. 21 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DELLE FORNITURE
1. L’IGEA individua la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione delle forniture in oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l’IGEA, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. L’Aggiudicatario indicherà il nominativo del Responsabile delle forniture che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Aggiudicatario medesimo, in ordine all’esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 22 - FORO DI COMPETENZA.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’IGEA e L’Aggiudicatario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
ART. 23 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L’Aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’IGEA le spese relative all’avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per l’importo
( / ) Iva inclusa.
4. L’importo di €. xxxxxxxxx dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L’IGEA SPA, da appoggiare a: BNL IBAN: IT 20 W 01005 43910 000000004490, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG xxxxxxx in adempimento dell’art. 34 d.l. 179/2012”.
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- IGEA SPA, Località Campo Pisano – 08015 IGLESIAS - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxx.xx
- (Aggiudicatario) , PEC:
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 25 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs.
n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
A. Capitolato Speciale;
B. Offerta Economica presentata in sede di gara, e relativa dichiarazione;
C. Cauzione Definitiva;
D. Dichiarazione Ex Dpcm 11/05/1991, N° 187;
E. Patto d’Integrità.
F. Determina di Aggiudicazione n. del / /2021;
G. Comunicazione relativa al conto corrente dedicato.
IGEA SPA
L’Aggiudicatario