SET-INFORMATIVO
TRASFERTA Sicura assicurazione viaggi
Assicurazione Spese Mediche in viaggio, Infortuni, Assistenza in viaggio Responsabilità Civile Verso Terzi e Assicurazione Bagaglio.
IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e dei Termini
ASSILIFE- TRASFERTA Sicura assicurazione
viaggi - 21470004-PV21
Sicura
TRASFERTA
INFORMAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ERGO Assicurazione Viaggi
Sede Secondaria Rappresentanza Generale per l’Italia xxx Xxxx,0 00000 Xxxxxx tel +39 02 76.41.66.52
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007 n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071
INFORMAZIONI DISTRIBUTORE ASSICURATIVO - ASSILIFE S.a.s.di Pezzimenti Natale & c.
Sede Legale ed Operativa xxx X.Xxxxxxx,00 00000 Xxxxx XX tel x00 000 000000 xxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx Albo Intermediari Assicurativi RUI n°A000132567 del 01/06/2007Soggetto a vigilanza ispettiva IVASS xxx.xxxxx.xx
Documento informativo sul prodotto assicurativo
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresen- tanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071
Prodotto: TRASFERTA Sicura
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.
Che tipo di assicurazione è?
Questo prodotto è un'assicurazione di viaggi allo scopo di tutelarLa rispetto alle Spese Mediche, alla necessità di Assistenza Sanitaria in viaggio, ai problemi al Bagaglio, Infortuni e alla RC verso terzi.
Che cosa è assicurato?
Spese Mediche:
✓ Spese ospedaliere e chirurgiche.
Massimale Italia-Europa € 100.000 - / Mondo € 250.000.
✓ Spese mediche e farmaceutiche. Sottolimite: fino a € 3.000.
✓ Spese per cure riabilitative. Sottolimite: fino a € 500.
✓ Spese odontoiatriche urgenti. Sottolimite: fino a € 500.
✓ Spese di soccorso, salvataggio e recupero. Sottolimite: fino a € 3.000.
Infortuni:
✓ Morte: € 75.000.
✓ Invalidità Permanente: € 75.000.
Responsabilità Civile verso Terzi
✓ Decesso, Lesioni personali e danni a persone.
✓ Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Massimale: fino ad € 50.000 per persona e periodo assicurativo. Franchigia € 250 per sinistro.
Assistenza Sanitaria in viaggio:
✓ Consulenza medica telefonica.
✓ Segnalazione di medico specialista.
✓ Trasporto/Rientro sanitario.
✓ Rientro del Convalescente. Sottolimite: fino a € 3.500.
✓ Spese di viaggio di un familiare.
Sottolimiti: la invitiamo a verificare le griglie dei sottolimiti
nella documentazione.
✓ Rientro anticipato. Sottolimiti: fino a € 3.500.
✓ Prolungamento soggiorno.
Sottolimiti: la invitiamo a verificare le griglie dei sottolimiti nella documentazione.
✓ Rientro della salma.
✓ Rimborso delle spese telefoniche. Sottolimiti: fino a € 100.
✓ Anticipo spese prima necessità Sottolimiti: fino a € 3.000.
Bagaglio personale
✓ Furto, Scippo, Rapina.
✓ Incendio, Smarrimento, Distruzione.
Massimale: fino a € 1.500 a persona.
Sottolimiti: la invitiamo a verificare le griglie dei sottolimiti nella documentazione.
Acquisti di 1° necessità
✓ Furto, Scippo, Rapina.
Che cosa non è assicurato?
La polizza non copre:
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Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o ca- ratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o ten- tato suicidio.
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x
x x
Malattie mentali, stati d’ansia, stress, depressione, di- sturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodefi- cienza acquisita (AIDS); reazione psicologica deri- vante dalla paura.
Malattie preesistenti e croniche, fatte salve le riacutiz- zazioni imprevedibili di patologie preesistenti.
Dimissioni volontarie contro il parere medico.
Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, estetici o ria- bilitativi, eliminazione o correzione di difetti e malfor- mazioni fisiche preesistenti alla stipula della polizza.
x x
x x
Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo, anche con ordigni nucleari o chimici.
Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o batteriologica, in- quinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto- suolo, o a qualsiasi danno ambientale.
Catastrofi naturali.
Quarantena; Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La presente esclusione non è operante per le ga- ranzie di Assistenza e Spese mediche, relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza.
x x
x x
Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
Caccia, possesso di armi e munizioni, ancorché prov- visti di apposite licenze e autorizzazioni.
Malattie e infortuni in conseguenza di attività sportive professionali o di partecipazione a gare.
Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alco- lici e psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
x Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma set- timana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'a- borto per incuria o dolo da parte dell'assicurato. Inter- ruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
x Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
x Sono escluse dalla copertura missioni, viaggi di lavoro e/o studio che prevedano le seguenti attività e profes- sioni manuali:
- Partecipazioni attività di guerra
- Attività artistiche che prevedono acrobazie
- Guardie del corpo
- Costruttori di ponti
- Esperti in demolizioni
Dove vale la copertura?
Le garanzie della Polizza sono valide per la destinazione o le destinazioni plurime indicate in Polizza.
Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito, bonifico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per tutte le altre garanzie la copertura inizia con l’inizio del viaggio e la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto, e termina alla fine del viaggio.
Come posso disdire la polizza?
Non si applica alcun diritto di recesso.
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Piloti di deltaplano(Parapendio/aliante, paraca- dutisti e assimilabili
Minatori Guide alpine
Rischi nucleari
Equipaggi delle piattaforme petrolifere Fracking estrazione idraulica di petrolio Subacquei professionisti e istruttori subacquei Sportivi professionisti
Pirotecnica Carpentieri sui tetti
Attività svolte con utilizzo di ponteggi
Squadre per ricerca di munizioni/materiali esplosivi ed esperti di smaltimento di bombe Stuntmen
La Società si riserva la valutazione dell’applicazione della copertura eventualmente richiesta per altre pro- fessioni ed attività non comprese nel presente elenco a fronte, in ogni caso, della previsione di un premio supplementare.
x Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la forni- tura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equi- paggiamenti o qualsiasi merce avente come destina- tari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qual- siasi natura e scopo.
x Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni internazio- nali o in zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o con situazioni di conflitto armato, osti- lità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insur- rezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: La invitiamo quindi a consultare attentamente l’intera documentazione informativa.
Ci sono limiti di copertura?
! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissi- bilità.
! Lei non può stipulare l'assicurazione se non ha capa- cità giuridica; se ha più di 70 anni.
! La durata massima di ciascun viaggio è di 365 gg.
! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.
Per ciascuna garanzia fornita sono previste limitazioni della copertura: legga attentamente la documenta- zione per avere la certezza di essere informato in modo esauriente.
✓ Incendio, Smarrimento, Distruzione.
✓ Xxxxxxx nella riconsegna superiore a 8 ore. Massimale: fino a € 200.
Rifacimento documenti Massimale: fino a € 200.
Sottolimiti: la invitiamo a verificare le griglie dei sottolimiti nella do- cumentazione.
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – DIP TRASFERTA Sicura assicurazione viaggi_20200125_V1
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG
Prodotto: TRASFERTA Sicura- Assistenza, Spese Mediche, Infortuni, Rct e Bagaglio
DIP aggiuntivo Assistenza e Spese Mediche in Viaggio aggiornato al 25/01/2021. Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel docu- mento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’im- presa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel.
Spese Mediche
Che cosa è assicurato?
x00.00.00.00.00.00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: ergoas- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ERGO Reiseversicherung AG
- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG.
- Sede Legale: Germania, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
- Autorità di Controllo: Autorità Xxxxxxx XXXXX.
La Rappresentanza Generale per l’Italia
- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”), Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel.:x00.00.00.00.00.00;
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071.
La situazione Patrimoniale al 31/12/2019 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)
- Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,50 Mln e Riserve Patrimoniali: € 36,3 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 71,86 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 18,93 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 159%
Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Spese ospedaliere e chirurgiche – Massimali per persona e per periodo assicurativo: | |
Italia/ Europa | € 100.000 |
Mondo | € 250.000 |
*€ 100.000 (*malattie preesistenti) |
Spese mediche e farmaceutiche – Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali, day hospital, prodotti farmaceutici. Massimali per persona e per periodo assicurativo: | |
Italia/ Europa | € 1.500 |
Mondo | € 3.000 |
Spese per cure riabilitative – Rimborso delle spese di riabilitazione. Massimali per persona e per periodo assicurativo: | |
Italia/ Europa | € 500 |
Mondo | € 500 |
Spese odontoiatriche urgenti – Rimborso delle spese odontoiatriche urgenti occorse durante il viaggio. Massimali per persona e per periodo assicurativo: | |
Italia/ Europa | € 500 |
Mondo | € 500 |
Spese di soccorso, salvataggio e recupero – Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero. Massimali per persona e per periodo assicurativo: | |
Italia/ Europa | € 1.000 |
Mondo | € 3.000 |
Infortuni
Infortuni occorsi durante il viaggio | |
Italia – Europa-Mondo | Morte – Invalidità Permanente € 75.000 |
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza Medica Telefonica – Servizio telefonico di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare. | |
Italia – Europa | |
Mondo |
Segnalazione di un medico specialista – Segnalazione del nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato, qualora emerga la necessità per l’Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica. | |
Italia – Europa | |
Mondo |
Trasporto/ Rientro sanitario – Organizzazione del trasporto o del rientro con il mezzo più idoneo dal centro di primo soccorso o di ricovero verso un centro medico più adeguato o verso il domicilio dell’Assicurato, previa consultazione dei medici curanti. | |
Italia – Europa | |
Mondo |
Rientro dell’Assicurato convalescente – Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dell’Assicurato con il mezzo più idoneo qualora a causa della convalescenza non sia in grado di continuare il viaggio, previa consultazione medica. | |
Italia – Europa | € 2.000 |
Mondo | € 3.500 |
Spese di Viaggio di un familiare – Organizzazione e presa in carico delle spese di viaggio e di soggiorno di un solo familiare in caso di Decesso dell’Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso. | |
Italia – Europa | Costo Viaggio fino a € 500. Soggiorno fino a 10 gg per un massimo di 100 €/gg. |
Mondo | Costo Viaggio fino a € 1.000. Soggiorno fino a 10 gg per un massimo di 120 €/gg. |
Rientro Anticipato – Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro dell’Assicurato in caso di Decesso o di Ricovero Ospe- daliero di un familiare. | |
Italia – Europa | € 2.000 |
Mondo | € 3.500 |
Prolungamento soggiorno – Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia, infortunio o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio. Massimale per persona e per periodo assicurativo:
Italia – Europa Fino a 5 gg; Max 80 €/ gg
Mondo Fino a 5 gg; Max 120 €/ gg
Rientro Salma – Presa in carico delle spese di trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura a seguito di decesso dell’Assicurato. | |
Italia – Europa | |
Mondo |
Rimborso spese telefoniche – Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. | |
Italia – Europa-Mondo | € 100 |
Anticipo denaro per spese prima necessità – Rimborso delle spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e compro- vata gravità | |
Italia – Europa | € 1.000 |
Mondo | € 3.000 |
Bagaglio Personale | € 1.500 |
Acquisti di Prima Necessità | € 200 |
Classe A | |
Verso Terzi, cose e animali di Terzi | € 50.000 |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | a. Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate; b. Cause ed eventi non adeguatamente documentati; c. Mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione o eventualmente autorizzazione alle prestazioni oggetto della presente polizza; la presente esclusione non opera in caso di comprovata i possibilità di contattare la Centrale Operativa a causa dell’estrema urgenza e/o gravità dell’evento; d. Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); e. Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo); f. Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso), fatte salve - per le garanzie di Assistenza Spese mediche dovute a riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si manifestino durante il viaggio; g. Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossic dipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); h. Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico; i. Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. j. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici; |
Assicurazione Bagaglio – Acquisti di prima necessità
A seguito dei seguenti eventi occorsi al Bagaglio dell’Assicurato:
- Per la garanzia bagaglio:
o Furto, scippo o rapina
o Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione
- Per la garanzia acquisti di prima necessità (valida solo per il viaggio di andata):
o Furto, scippo o rapina
o Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione
o Ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna da parte del vettore
Rimborso all’Assicurato secondo i Massimali di seguito indicati (per persona e per periodo assicurativo):
Limite massimo per oggetto € 200, per collo € 600, per oggetti di valore € 500.
Responsabilità Civile verso Terzi
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
- Decesso, Lesioni Personali e danni a persone
- Danneggiamento a cose di Xxxxx
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicurato.
La Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi, secondo i Massimali (per persona e per periodo assi- curativo) di seguito indicati:
Franchigia applicata
€ 250 per sinistro.
k. Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione a assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità o impotenza; l. Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei gruppi C e D sotto indicate). Le attività incluse nei gruppi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purché non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate. Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili. Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili. Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore quali- ficato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino, fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristi- che simili. Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arram- picata classica, arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, spe- leologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, pa- rapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua; m. Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o inerenti a partecipazioni a gare; n. Sono escluse dalla copertura missioni, viaggi di lavoro e/o studio che prevedano le seguenti attività e professioni manuali: - Partecipazione attiva alla guerra - Attività artistiche che prevedono acrobazie - Guardie del corpo - Costruttori di ponti - Esperti in demolizioni - Piloti di deltaplano/parapendio/aliante, paracadutisti e assimilabili - Minatori - Guide alpine - Rischi nucleari - Equipaggi delle piattaforme petrolifere - Fracking estrazione idraulica di petrolio - Subacquei professionisti e istruttori subacquei - Sportivi professionisti - Pirotecnica - Carpentieri su i tetti - Attività svolte con utilizzo di ponteggi - Squadre per ricerca di munizioni/materiali esplosivi ed esperti di smaltimento di bombe - Stuntmen. La Società si riserva la valutazione dell’applicazione della copertura eventualmente richiesta per altre profes- sioni ed attività non comprese nel presente elenco a fronte, in ogni caso, della previsione di un premio sup- plementare. o. Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle stesse; p. Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; q. Viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; r. Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; limitatamente alle garanzie “Assistenza sanitaria in viaggio” e “Rimborso spese mediche” gli atti di terrorismo in genere sono compresi in garanzia, fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti dalle specifiche condizioni di polizza; s. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot- tosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; t. Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; u. Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati; v. Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati; w. Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità ad ottenere il visto o il passaporto; x. Xxxxx di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla C e di natanti a motore per uso privato; y. Perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono; z. Sinistri occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; aa. Quarantena; Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche, re- lative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza; bb. Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998 „contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “. |
Ci sono limiti di copertura?
Sono assicurabili con questo prodotto:
- Persone dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
- Persone che abbiano un’età compresa tra i 6 e i 70 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità)
Il presente prodotto assicurativo è operante:
- Per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel Contratto secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assicurato e indicata nel certificato assicurativo
- Fino ad un massimo di 365 giorni per viaggio
- Per la destinazione prescelta ed identificata in polizza
- In caso di destinazioni plurime, secondo il seguente schema per Macro-Area di destinazione:
o Macro-Area “Italia”: valida per Italia
o Macro-Area “Europa e Bacino Mediterraneo”: valida per Italia, Europa/Mediterraneo
o Macro-Area “Mondo”: valida per Italia, Europa/Mediterraneo, Mondo
Clausola “Zone di Guerra”
Qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) I massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento. qualora i capitali complessiva- mente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti sti- pulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Clausola Covid19
La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circo- stanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
Spese Mediche
Nota: le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
Limitazioni specifiche:
Spese ospedaliere e chirurgiche
La garanzia viene prestata fino al momento in cui l’Assicurato viene dimesso o ritenuto in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, è operante per un periodo non superiore a 90 giorni di degenza ospedaliera.
Nei casi in cui non si sia potuto effettuare il pagamento diretto, le spese sono rimborsate sempreché l’Assicurato o chi per esso abbia contattato la Centrale Operativa per l’apertura del dossier di assistenza.
Spese mediche e farmaceutiche
Le spese devono essere corredate da prescrizione medica e sostenute durante il viaggio.
Spese per cure riabilitative
Le spese devono risultare da certificato emesso dal Centro di Pronto Soccorso attestante la diagnosi. Verranno rimborsati i costi sostenuti durante il viaggio.
Spese odontoiatriche urgenti
Le spese devono risultare da certificato emesso dal Centro di Pronto Soccorso attestante la diagnosi. Verranno rimborsati i costi sostenuti durante il viaggio.
Assistenza sanitaria in viaggio
Limitazioni specifiche:
Rientro dei compagni di viaggio
Fino ad un massimo di tre compagni di viaggio.
Viaggio di un familiare
Il Ricovero Ospedaliero deve risultare con prognosi superiore a 5gg (o di 24ore qualora l’Assicurato sia minorenne o portatore di handicap).
Rientro anticipato
Il Ricovero Ospedaliero deve risultare con prognosi superiore a 5gg (o di 24 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o portatore di handicap).
Prolungamento soggiorno
La malattia o infortunio deve essere comprovata da certificato medico e lo smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio deve essere comprovato da denuncia alle Autorità Locali.
Rientro salma
Sono escluse le spese funerarie.
Rimborso spese telefoniche
Anticipo denaro per spese di prima necessità Assicurazione Bagaglio – Acquisti di prima necessità Criteri di indennizzo e sub-limiti:
La Società indennizza, sulla base dei seguenti criteri:
a) In caso di assenza di scontrini o prove di acquisto, la Società si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo forfettario o rifiutare il rimborso
b) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti
c) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
d) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto
e) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 200 per persona
f) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un massimo di € 200 per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata)
g) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata. Ed in ogni caso fino ad un massimo di € 200 per oggetto,
€ 600 per collo. Esclusioni specifiche:
La Società non riconosce rimborsi per eventi:
- Non documentati da apposita denuncia presso le Autorità Locali o Aeroportuali (modulo PIR)
- Correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti)
- Agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato (ad esempio inadeguata custodia o incuria)
- Correlati a incidenti navali, ferroviari o aerei o verificatisi durante soggiorni in campeggio Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) Eventi causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato
b) Beni confiscati
c) Xxxxxxxx, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma
d) Gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento
e) Strumenti professionali di qualsiasi genere
f) Equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento dell’evento
g) Xxxxxxxx, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi
h) Perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell’Assicurato
i) Qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione
j) Qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore
k) Gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, etc) se in assenza di denuncia o PIR (Property Irregularity Report)
l) Xxxxxxx e maniglie di valigie, xxxxxxx e passeggini
m) Per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione
Responsabilità Civile verso Terzi
Franchigia: la Società applica una franchigia per sinistro pari a € 250 Esclusione dal novero di Terzi:
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
- I familiari, di qualsiasi ordine e grado
- Il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato
- Il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o intrattenenti collaborazioni professionali di qualsiasi genere
- Familiari o affini conviventi con il rappresentante legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, i collaboratori professionali Gestione vertenze – Spese di resistenza:
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massi-
male totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse
- La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa Esclusioni specifiche:
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
- Atti volontariamente compiuti dall’Assicurato
- Attività professionale
- Pratica di sport invernali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sci, snowboard, sci da fondo etc)
- Normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non
- Guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5m o aeromobili
- Terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato Sono altresì esclusi:
- Eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti
- Multe o ammende riferibili all’evento denunciato
- Spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa e non autorizzate dalla Società
- Cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’Assicurato
- Danni causati a persone non Terze
- Infarto, da qualsiasi causa determinato
- Viaggi su aeromobili non adibiti a trasporto pubblico
- Aeromobili pilotati da personale non in possesso di apposite licenze e abilitazioni al volo, qualora l’Assicurato ne sia a conoscenza
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di richieste di Assistenza in Viaggio per ragioni mediche, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite. Centrale Operativa 24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO x00.00.00.00.00.00 Per le altre richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve : - Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 7 giorni dall’evento (48 ore in caso di sinistro Annullamento). - All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte - Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresen- tanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell’Assicurato L’Assicurato deve altresì: • garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti. • liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Inoltre: - Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato - Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza Riferimenti Ufficio Sinistri ERGO Assicurazione Viaggi: Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel: x00.00.00.00.00.00 Fax: x00.00.00.00.00.00; E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. L’Ufficio Si- nistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-17.30; Ven. 9.30-12.30. Clausola “Zone di Guerra”: Qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. |
Assistenza diretta/in convenzione: in base alle circostanze del sinistro le prestazioni garantite in Polizza potranno essere erogate da Enti e Strutture convenzionate con la Centrale Operativa. | |
Gestione da parte di altre imprese: Per ogni richiesta l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’even- tuale presa in carico dei pagamenti. In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso. | |
Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. | |
Dichiara- zioni ine- satte o reti- centi | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri- schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'as- sicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro il termine di 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito e, bonifico. - Il premio è comprensivo di imposta. - La Società non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il presente prodotto assicurativo è operante: - per il periodo richiesto dall’Aderente e riportato sul Certificato di Assicurazione. L’Assicurazione al rientro in Italia decade se il periodo di validità (indicata sul Certificato di Assicurazione), risulta scaduto o si intende sospesa se il periodo di validità non risulta ancora scaduto; - per le prestazioni e alla condizioni indicate nel presente contratto e secondo quanto riportato sul Certificato Assicu- rativo; - fino ad un massimo di 5 giorni oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’assicurato. Differenziazioni per copertura: Spese Mediche, Spese ospedaliere e chirurgiche La garanzia viene prestata fino al momento in cui l’Assicurato viene dimesso o ritenuto in condizioni di essere rimpa- triato. La garanzia, comunque, è operante per un periodo non superiore a 90 giorni di degenza ospedaliera. |
Sospen- sione | La polizza non è sospendibile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensa- mento dopo la stipulazione | Per questa tipologia di prodotto non è applicabile il diritto di recesso. |
Risoluzione | Per questa tipologia di prodotto non è applicabile il diritto di recesso. |
Questo prodotto è rivolto a viaggiatori, che hanno la necessità di tutelarsi dal rischio di eventi che potrebbero comportare spese mediche, necessità di assistenza in viaggio, problemi al bagaglio, agli infortuni , alla responsabilità civile verso terzi ai problemi, al bagaglio, durante i viaggio per motivi di lavoro o studio.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il presente prodotto assicurativo non prevede un costo di intermediazione a carico del cliente.
Quali costi devo sostenere?
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – DIP AGGIUNTIVO TRASFERTA Sicura assicurazione viaggi_20200125_V1
TRASFERTA Sicura assicurazione viaggi
Assicurazione Spese Mediche in viaggio, Infortuni, Assistenza in viaggio Responsabilità Civile Verso Terzi e Assicurazione Bagaglio.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Edizione 01/2021
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”, del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 Associazione dei Consumatori-Associazione Intermediari Assicurativi
ASSILIFE- TRASFERTA Sicura assicurazione viaggi - 21470004-PV21
Sicura
TRASFERTA
assicurazione viaggi
PROSPETTO DI SINTESI 3
CONTATTI 5
GLOSSARIO 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
ESCLUSIONI COMUNI 10
SEZIONE SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
COSA ASSICURIAMO 12
ESCLUSIONI SPECIFICHE SPESE MEDICHE 13
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 13
SEZIONE INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO 13
ESCLUSIONI SPECIFICHE INFORTUNI 14
LIMITI DI CUMULO 14
SEZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO 15
ESCLUSIONE DEL NOVERO DI TERZI… 15
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT 15
SEZIONE ASSISTENZA
COSA ASSICURIAMO… 16
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA 18
SEZIONE BAGAGLIO
COSA ASSICURIAMO… 19
ESCLUSIONI SPECIFICHE BAGAGLIO 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI 20
RICHIESTE DI RIMBORSO 21
PRIVACY 22
Il presente di assicurazione viene concluso con la sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società ERGO Reiseversicherung AG
ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia
PROSPETTO DI SINTESI - TRASFERTA Sicura
GARANZIE | MASSIMALI / CAPITALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Spese Mediche in Viaggio | ||
Spese ospedaliere e chirurgiche Massimale per persona e per periodo assicurativo. | Italia / Europa € 100.000 Mondo € 250.000 | *Sottolimite di € 100.000 per evento per la copertura delle riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino dopo la prenotazione del viaggio e/o l'emissione della polizza. |
Vengono applicati i seguenti sottolimiti: | ||
Spese mediche e farmaceutiche | Italia / Europa € 1.500 Mondo € 3.000 | |
Spese per cure riabilitative | € 500 | |
Spese odontoiatriche urgenti | € 500 | |
Spese di soccorso, salvataggio e recupero | Italia / Europa € 1.000 Mondo € 3.000 | |
Infortuni | Morte / Invalidità Permanente € 75.000,00 | Franchigia 5% |
Responsabilità Civile Verso Terzi | € 50.000,00 | Franchigia di € 250 |
Assistenza in Viaggio | ||
Consulenza Medica Telefonica | incluso | |
Segnalazione di un medico specialista | incluso | |
Trasporto/Rientro sanitario | incluso | |
Rientro dell’Assicurato convalescente | Italia / Europa € 2.000 Mondo € 3.500 | per evento |
Spese di viaggio di un familiare | Costo viaggio Italia / Europa € 500 Mondo € 1.000 | oltre al costo viaggio nei limiti sotto indicati vengono riconosciute le spese di soggiorno: Italia / Europa: fino a 10 gg per un massimo di 100€/gg Mondo: fino a 10 gg per un massimo di 120€/gg |
Rientro anticipato | Italia / Europa € 2.000 Mondo € 3.500 | |
Prolungamento soggiorno | Italia / Europa € 80 gg Mondo € 120 gg | Italia / Europa: massimo 5 gg Mondo: massimo 10 gg |
Rientro della Salma | incluso | |
Rimborso spese telefoniche | € 100 | |
Anticipo spese prima necessità | Italia / Europa € 1.000 Mondo € 3.000 | |
Assicurazione Bagaglio | Bagaglio € 1.500 | sottolimiti: acquisti prima necessità € 200 rifacimento documenti € 200 |
CONTATTI
Apertura pratiche Denuncia Sinistri
x00.00.00.00.00.00 – opzione 3
Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00
Informazioni su sinistri già denunciati
x00.00.00.00.00.00 – opzione 4
Lun-Mer-Ven 9,30-12,30 e Mar-Gio 14,30 – 17,30
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Assistenza in viaggio
Centrale Operativa 24h su 24
x00.00.00.00.00.00
GLOSSARIO
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel Set-Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Acquisti beni di prima necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).
Aderente: persona fisica o giuridica che aderisce al contratto collettivo.
Assicurato: il soggetto beneficiario della copertura assicurativa.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”).
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bacino del Mediterraneo: l’insieme dei Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo(si veda anche “Europa e Bacino del Mediterraneo”)
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto cine ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa e/o porta con sé, nonché valige, borse e zaini che li possano contenere e che l’assicurato porta con sé in viaggio. Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Certificato di Assicurazione: il documento comprovante l'acquisto e la validità della polizza assicurativa.
Compagno di Viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito, l’evento, risulta regolarmente iscritta allo stesso viaggio dell’Assicurato. All’interno di un gruppo di tre o più persone non familiari, la definizione di “compagno di viaggio si applica ad una sola persona.
Contraente: la persona giuridica, che stipula la convenzione assicurativa.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente.
Convenzione: Accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.
Domicilio: il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato.
ERGO Assicurazione Viaggi : il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 00000 XXXXXX – P.IVA 05856020960 – Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Rea 1854153 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 n. 5832).
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Europa: la definizione coincide con quella di Europa e Bacino Mediterraneo.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli
e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell’Assicurato).
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società- in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Intermediario: Assilife S.a.s. società abilitata alla distribuzione di polizze ERGO Reiseversicherung AG che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche. Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla stipula del contratto.
Malattia cronica: patologia nota all’assicurato, che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui
concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori non ricompresi nelle definizioni di Italia, Europa/Mediterraneo.
Oggetti di valore: gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso.
Premio: la somma di denaro dovuta dall’Aderente alla Società.
Prestazioni: sono tali le assistenze prestate dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro, per mezzo della Centrale Operativa, esclusivamente per le sezioni di Assistenza della polizza.
Property Irregular Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, rilasciato dalla Compagnia aerea o dal soggetto avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro rata temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura, laddove sia necessaria una permanenza minima di 24 ore.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, come stabilito nel Certificato di assicurazione o nelle Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stati Uniti d’America (USA) e Canada: i Paesi USA e Canada e i relativi territori.
Transazione: il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento.
Valore corrente: il valore a nuovo di un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la
perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 20 km.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
In questa sezione l'Aderente trova le norme che regolano il rapporto tra la Società e l’Aderente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico della parti.
Art. 1.1 - MODALITÀ’ DI PERFEZIONAMENTO
Adesione, Stipulazione e Validità della polizza. L’Aderente deve:
● nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di “capacità di agire”, residente o domiciliato in Italia;
● stipulare la polizza entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di inizio viaggio, e per un periodo coincidente all’intero viaggio programmato. Come riferimento per la decorrenza la Società utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT+1);
● stipulare la polizza per la macro-area di destinazione in cui rientrano i Paesi destinazione del viaggio;
Obblighi dell’ Aderente - l'Aderente deve:
● prendere debita visione delle Condizioni di Assicurazione e del Certificato di Assicurazione, in suo possesso verificando la correttezza dei dati;
● inviare, per formale accettazione il Certificato di Assicurazione, debitamente firmato, all'indirizzo mail indicato sul Certificato stesso.
Art.1.2 - PERSONE ASSICURABILI
L’assicurazione è valida per Assicurati:
- residenti o domiciliate in Italia o nella EEA (Area Economica Europea);
- residenti all’estero:
• in viaggio o soggiorno in Italia o, transitando per l’Italia, nell’insieme del territorio degli stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen e per il periodo della relativa permanenza;
• nel territorio dell’Unione Europea o, in alternativa, in possesso di regolare visto d'ingresso o permesso di
soggiorno.
- con età compresa tra i 6 e 70 anni compiuti, (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità);
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione.
Art. 1.3 OPERATIVITÀ’ E DECORRENZA
L’Assicurazione è operante:
● per il periodo richiesto dall’Aderente e riportato sul Certificato di Assicurazione. L’Assicurazione al rientro in Italia o al domicilio decade se il periodo di validità (indicata sul Certificato di Assicurazione), risulta scaduto o si intende sospesa se il periodo di validità non risulta ancora scaduto;
● per le prestazioni e alla Condizioni indicate nel presente contratto e secondo quanto riportato sul Certificato Assicurativo;
● fino ad un massimo di 5 giorni oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’assicurato.
Art.1.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE E TEMPORALE
L’assicurazione è valida:
● per la durata indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non oltre i 365 gg;
● per la destinazione prescelta ed indicata sul Certificato Assicurativo;
● in caso di destinazioni plurime, secondo il seguente schema per Macro-Area di destinazione (per le definizioni, si veda il paragrafo “Definizioni - Glossario”)
- Macro-Area “ Italia ”: validità per Italia,
- Macro-Area “ Europa e Bacino Mediterraneo”: validità per Italia, Europa/Mediterraneo;
- Macro-Area “ Mondo ”: validità per Italia, Europa/Mediterraneo, Mondo.
● nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella macro-area di destinazione per cui è stata emessa la polizza, indipendentemente dal premio corrisposto.
Art.1.5 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Assicurazione di seguito descritte e riportate nel Certificato di Assicurazione.
Art.1.6 - PREMIO
Il premio è calcolato, sulla base delle tariffe in vigore al momento dell'acquisto e dei parametri di personalizzazione (durata del viaggio e attività di lavoro o studio, destinazione) indicati sul Certificato Assicurativo.
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1° del c.c., l’assicurazione ha effetto dal giorno indicato sul Certificato Assicurativo, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.
Art.1.7 - LIMITE DI SOTTOSCRIZIONE
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazioni Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di:
● elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
● prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (il divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
● inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione di polizza mentre si è già in viaggio).
Art. 1.8 - DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
Art.1.9 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Al verificarsi del sinistro, se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L’Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile, omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare le relative indennità.
Art.1.10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Aderente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “COVID-19”
Qualora a seguito di dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid 19- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza nel luogo di destinazione dove si effettuano le attività assicurate, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione dell’attività assicurata, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La copertura assicurativa cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Art.1.11 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il Certificato Assicurativo, attestante il periodo di validità della polizza viene rilasciato sulla base dei dati forniti e delle dichiarazioni rilasciate in fase di acquisto dall’Aderente/Assicurato.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., le dichiarazioni inesatte dell’Aderente/Assicurato al momento dell’acquisto della polizza su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se l’Aderente/Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se, invece, l’Aderente/Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art.1.12 - DENUNCIA SINISTRI
Si rimanda alla relativa Sezione Sinistri.
Art.1.13 - PRESCRIZIONE
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Art.1.14 - DIRITTO DI RECESSO
Non è previsto alcun diritto di recesso.
Art.1.15 - NORME DI LEGGE- FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. E’ competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell’assicurato/consumatore.
Art.1.16 - ONERI FISCALI DELL’ASSICURAZIONE
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Art.1.17 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE- INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate per iscritto con appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Aderente/Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Art. 1.18 - DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
Art.1.19 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata TRASFERTA Sicura devono essere adempiuti dall’Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C..
Il Contraente della Convenzione provvederà all’invio a mezzo mail all'Aderente del Set-Informativo per la sua preventiva
consultazione, vincolante per la sottoscrizione.
L'Intermediario e la Società ERGO Reiseversicherung AG sono altresì manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, della documentazione contrattuale relativa alla convenzione.
Art.1.20 - RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a:
ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00000000. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti.
ESCLUSIONI COMUNI
Art.2.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate;
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati;
c) Mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione o eventualmente autorizzazione alle prestazioni oggetto della presente polizza; la presente esclusione non opera in caso di comprovata impossibilità di contattare la Centrale Operativa a causa dell’estrema urgenza e/o gravità dell’evento;
d) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
e) Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o
depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo);
f) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso), fatte salve - per le garanzie di Assistenza Spese mediche dovute a riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si manifestino durante il viaggio;
g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
h) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico;
i) Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
j) Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici;
k) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità o impotenza;
l) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei gruppi C e D sotto indicate). Le attività incluse nei gruppi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purché non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili.
Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e
bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino, fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica,
arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua;
m) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o inerenti a partecipazioni a gare;
n) Sono escluse dalla copertura missioni, viaggi di lavoro e/o studio che prevedano le seguenti attività e professioni manuali:
- Partecipazione attiva alla guerra
- Attività artistiche che prevedono acrobazie
- Guardie del corpo
- Costruttori di ponti
- Esperti in demolizioni
- Piloti di deltaplano/parapendio/aliante, paracadutisti e assimilabili
- Minatori
- Guide alpine
- Rischi nucleari
- Equipaggi delle piattaforme petrolifere
- Fracking estrazione idraulica di petrolio
- Subacquei professionisti e istruttori subacquei
- Sportivi professionisti
- Pirotecnica
- Carpentieri su i tetti
- Attività svolte con utilizzo di ponteggi
- Squadre per ricerca di munizioni/materiali esplosivi ed esperti di smaltimento di bombe
- Stuntmen.
La Società si riserva la valutazione dell’applicazione della copertura eventualmente richiesta per altre professioni ed attività non comprese nel presente elenco a fronte, in ogni caso, della previsione di un premio supplementare.
o) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle
stesse;
p) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
q) viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
r) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; limitatamente alle garanzie “Assistenza sanitaria in viaggio” e “Rimborso spese mediche” gli atti di terrorismo in genere sono compresi in garanzia, fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti dalle specifiche condizioni di polizza;
s) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
t) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
u) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
v) Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati;
w) Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità ad ottenere il visto o il passaporto;
x) Guida di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla C e di natanti a motore per uso privato;
y) Xxxxxxx, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
z) Sinistri occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
aa) Quarantena; Xxxxxxxx (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche, relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza;
bb) Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998 „contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “.
SEZIONE SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
COSA ASSICURIAMO
Art.3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto - entro i limiti (sottolimiti inclusi) e con la deduzione della franchigia specificati nella Tabella dei Capitali Assicurati - delle spese mediche conseguenti ad infortunio o malattia sostenute dall’Assicurato durante il viaggio - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale – che:
● vengano prescritte da autorità mediche abilitate
● siano accertate e documentate
● si rendano necessarie durante il viaggio
● risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
AVVERTENZA: Le spese mediche o relative a prestazioni di assistenza, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture, fermi restando i sottolimiti indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati. Il pagamento diretto è soggetto alle disposizioni delle legislazioni italiana e locale in materia di controllo dei cambi.
Tabella dei Capitali Assicurati
Capitale complessivo assicurato e massimale** per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
ITALIA EUROPA
MONDO
Massimale (*) (**)
€ 100.000
€ 100.000
€ 250.000
* Sono da intendersi comprese le spese ospedaliere e chirurgiche per riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino nel periodo di validità della polizza, con il sottolimite di € 100.000, fermo restando il capitale assicurato per le singole macro-aree di destinazione.
**Importo massimo garantito per persona e per periodo assicurativo. La garanzia viene prestata fino al momento in cui l’Assicurato viene dimesso o ritenuto in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, è operante per un periodo non superiore a 90 giorni di degenza ospedaliera. Nei casi in cui non si sia potuto effettuare il pagamento diretto, le spese sono rimborsate sempreché l’Assicurato o chi per esso abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
per l’apertura del dossier di assistenza, ricevendo la relativa autorizzazione.
Vengono applicati i seguenti sottolimiti:
Massimale **
Spese mediche e farmaceutiche
ITALIA/EUROPA
MONDO
€ 1.500
€ 3.000
**Rimborso massimo per persona e per sinistro. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute durante il viaggio.
Spese per cure riabilitative
ITALIA/EUROPA/MONDO € 500
**Rimborso massimo per persona e per sinistro. Rimborso delle spese di riabilitazione sostenute a seguito di infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell’ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo immediatamente successivo al ricovero e, in ogni caso, precedente il rientro in Italia o al domicilio.
Spese odontoiatriche urgenti
ITALIA/EUROPA/MONDO € 500
**Rimborso massimo per persona e per sinistro. Rimborso delle spese odontoiatriche urgenti occorse durante il viaggio. Verranno rimborsati i costi sostenuti durante il viaggio.
Spese di soccorso, salvataggio e recupero
ITALIA/EUROPA € 1.000
MONDO € 3.000
**Rimborso massimo per persona e per sinistro. Rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero, organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che abbiano l’obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell’Assicurato o ad un infortunio da questi subito. Possono essere oggetto di rimborso solo le spese
sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l’Assicurato e fatturate all’Assicurato stesso.
Art.3.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE - SPESE MEDICHE
(ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
La Società non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti a:
a) spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata;
b) viaggio intrapreso contro il parere del medico, o, comunque, con patologie in fase acuta, se l’assicurato è in lista di attesa per un ricovero in ospedale o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici estetici o riabilitativi, o per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;
c) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia.
d) spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; interruzione volontaria di gravidanza, prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari per la deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, riabilitative, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentali di routine;
g) spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura,
massoterapia, cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, agopuntura;
h) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio;
i) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie;
j) malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; Tutte le prestazioni non sono altresì dovute:
k) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro;
l) in mancanza di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, a cui vanno denunciate l'avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso;
Art.3.3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente polizza ed esclusivamente nei confronti della società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nelle condizioni di polizza.
La Società sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”
● Anche più volte nel corso del viaggio
● Per un massimo di 90 giorni complessivi di degenza ospedaliera
● Fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo
Art.3.4 - OBBLIGO DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Si rimanda al contenuto della Sezione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO
Art.4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INFORTUNIO
A seguito di infortunio durante il viaggio, in caso di:
● Morte
● Invalidità Permanente
dell’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato o ai beneficiari (eredi legittimi e/o testamentari) la corresponsione di un indennizzo fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati di seguito riportata:
Tabella dei Capitali Assicurati
Infortuni in viaggio
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo.
Massimale**
€ 75.000
Art.4.2 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE, FRANCHIGIA E SCOPERTO
La Società indennizza, al netto della franchigia/scoperto, in base alle Tabelle ANIA e secondo i seguenti criteri:
a) Per il caso Morte: in forma totale fino al raggiungimento del massimale di cui sopra.
b) Per il caso di Invalidità Permanente:
● Se il grado di Invalidità Permanente è inferiore o uguale a 80%, l’indennità verrà corrisposta in base al grado di invalidità riconosciuto.
● Se il grado di Invalidità Permanente è superiore a 80%, l’indennità verrà corrisposta totalmente.
L’indennità di Invalidità Permanente e di Morte non sono cumulabili; in caso di Morte a seguito dello stesso infortunio già indennizzato come Invalidità Permanente,
la Società riconosce ai beneficiari la differenza tra quanto già riconosciuto e il capitale assicurato caso Morte. La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
● Caso Morte: nessuno scoperto
● Caso Invalidità Permanente: 5%.
Art.4.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE
(ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce come infortuni gli eventi relativi a:
● Infarto, da qualsiasi causa determinato.
● Viaggi su aeromobili non adibiti a trasporto pubblico.
● Aeromobili pilotati da personale non in possesso di apposite licenze e abilitazioni al volo, qualora l’Assicurato ne sia a conoscenza.
Art.4.4 - LIMITI DI CUMULO
L’Aderente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non supera il limite di € 150.000 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 2.000.000. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi premi imponibili.
Art. 4.5 CONTROVERSIE - INFORTUNI
In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull’ indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con la sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art.4.6 - OBBLIGO DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Si rimanda al contenuto della Sezione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO
Art.5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel periodo di validità dell’assicurazione e nella località di destinazione del viaggio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata con esclusione di ogni responsabilità inerente l’attività professionale.
La Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - fatte salve le Esclusioni e Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito secondo i Massimali di seguito indicati.
Tabella dei Capitali assicurati
Massimale**
Responsabilità civile verso Terzi
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo.
€ 50.000
Art.5.2 - FRANCHIGIA RCT
La presente garanzia opera con una franchigia pari a € 250.
Art.5.3 - ESCLUSIONE DEL NOVERO DI TERZI
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
● i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
● i compagni di viaggio;
● il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;,
● il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o intrattenenti collaborazioni professionali di qualsiasi genere;
● familiari o affini conviventi con il rappresentante legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, i collaboratori professionali.
Art.5.4 - GESTIONE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA
La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze
comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obblighi.
La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.
Art.5.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT
(ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
● atti volontariamente compiuti dall’Assicurato;
● furto;
● attività professionale;
● pratica di sport invernali
● normale circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore e non, nonché dall'impiego di aeromobili;
● guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5m;
● Terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato. Sono altresì esclusi:
● eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;
● multe o ammende riferibili all’evento denunciato;
● spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società;
● cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’Assicurato;
● danni causati a persone non Terze.
Art.5.6 - OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA
L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
Art.5.7 - OBBLIGO DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Si rimanda al contenuto della Sezione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
COSA ASSICURIAMO
Art.6.1. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato durante il viaggio e nei limiti dei capitali indicati di seguito per le specifiche prestazioni, mette a disposizione, per il tramite della Centrale Operativa, in funzione 24 su 24 tutti i giorni dell’anno, le prestazioni di seguito elencate:
Centrale Operativa
In funzione 24 ore su 24, 365gg all’anno
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
x00.00.00.00.00.00
Tabella Garanzie e Capitali Assicurati
a - Consulenza Medica Telefonica
ITALIA/EUROPA/MONDO
√
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
b - Segnalazione di un medico specialista
ITALIA/EUROPA/MONDO
√
Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala - compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l’assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a
carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nella Tabella dei Capitali Assicurati.
c - Trasporto/Rientro sanitario
ITALIA/EUROPA/MONDO
√
In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società - a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia- organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto:
- il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della
società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00.
- il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione.
AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione.
Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi
ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea,
eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo
Le prestazioni non sono dovute:
- Per infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno
- Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
d - Rientro dell’Assicurato convalescente
ITALIA /EUROPA
MONDO
€ 2.000
€ 3.500
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Qualora l’Assicurato sia convalescente e si trovi nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
e - Spese di viaggio di un familiare
ITALIA /EUROPA Costo Viaggio fino a € 500
Soggiorno fino a 10 gg per un massimo di € 100 per gg
MONDO Costo Viaggio fino a € 1.000
Soggiorno fino a 10 gg per un massimo di € 120 per gg
**Rimborso massimo per persona e per massimo due eventi per periodo assicurativo. In caso di decesso dell’Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5 gg (o 24 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile) la Società organizza e prende in carico le spese di viaggio (biglietto A/R) e di soggiorno di un solo familiare, nei limiti di quanto qui sopra indicato. La prestazione viene fornita unicamente qualora non sia presente in loco un altro familiare maggiorenne.
f - Rientro Anticipato
ITALIA /EUROPA € 2.000
MONDO € 3.500
**Rimborso massimo per persona e per due eventi per periodo assicurativo. Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso o del Ricovero Ospedaliero di un familiare con prognosi superiore a 5 gg (o 48 ore qualora il familiare sia minorenne o diversamente abile) la Società organizza le spese di rientro anticipato dell’Assicurato al domicilio con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, tenendo a carico i costi fino all’importo qui sopra indicato. La prestazione opera qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
g -Prolungamento soggiorno
ITALIA /EUROPA fino a 5 gg; max 80€/gg
MONDO fino a 10 gg; max 120€/gg
**Rimborso massimo per persona e per due eventi per periodo assicurativo. Se l’Assicurato è impossibilitato ad intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio
(comprovata da certificato medico) o a causa del furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle
Autorità Locali), la Società rimborsa le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per
l’assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), per la durata e l’importo massimo indicati nella Tabella dei Capitali Assicurati.
La prestazione opera qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
h - Rientro Salma
ITALIA /EUROPA √
MONDO √
**Rimborso massimo per persona e per due eventi per periodo assicurativo. A seguito di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Società organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione, e delle eventuali spese di recupero e ricerca della salma.
i - Rimborso spese telefoniche
€ 100
**Rimborso massimo per persona e per due eventi per periodo assicurativo. La società rimborsa, entro il limite qui sopra indicato, le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale operativa nelle fasi di assistenza.
****Massimale per persona e per due eventi per periodo assicurativo. Qualora l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Società provvede a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria, fino a concorrenza dell’ammontare indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati, a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
j- Anticipo denaro per spese di prima necessità
ITALIA /EUROPA € 1.000
MONDO € 3.000
Art. 6.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE- ASSISTENZA
(ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
Oltre a quanto previsto alla voce “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” la polizza non opera:
a) per organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
b) per viaggio intrapreso contro il parere del medico, o, comunque, con patologie in fase acuta, se l’assicurato è in lista di attesa per un ricovero in ospedale o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici estetici o riabilitativi, o per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;
c) per espianto o trapianto di organi non reso necessario da una malattia o infortunio insorti in viaggio;
d) nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ovvero:
● si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi ricoverato;
● l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.
e) per guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione.
Art. 6.3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie.
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di
assicurazione o enti, che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate.
Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio
dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che
l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
Art.6.4 - RESPONSABILITÀ
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e particolari a seguito di:
● disposizioni delle autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto;
● ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
● causa di forza maggiore.
Art.6.5 - RESTITUZIONE TITOLI DI VIAGGIO
L’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni erogate dalla Società stessa.
Art.6.6 - OBBLIGO DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Si rimanda al contenuto della Sezione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO
COSA ASSICURIAMO
Art.7.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE BAGAGLIO
a - Bagaglio ed effetti personali
La Società indennizza l’Assicurato in caso di danni materiali e diretti derivanti da:
● Furto, incendio, rapina, scippo
● Mancata riconsegna o danneggiamento da parte del Vettore
del bagaglio personale che l’Assicurato porta con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati.
b - Passaporti e documenti di viaggio
In caso di furto avvenuto durante il viaggio, la Società rimborsa i costi di sostituzione del passaporto, dei documenti di identità e dei visti, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati
c - Ritardo nella riconsegna del bagaglio
Per il solo viaggio di andata (o per le tratte intermedie) in caso di ritardo nella riconsegna del Bagaglio superiore a 8 ore, viene riconosciuto – fermo restando il massimale assicurato - un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nei limiti di quanto indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati.
Questa garanzia non opera per ritardo nella riconsegna del bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell’Assicurato.
La Società, fatte salve le Esclusioni e Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito, riconosce un rimborso all’Assicurato secondo i Massimali di seguito indicati.
Tabella dei Capitali Assicurati
Bagaglio Personale
Acquisti di Prima Necessità Rifacimento documenti
Massimale**
€ 1.500
€ 200
€ 200
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Limite massimo per oggetto € 200, per collo € 600.
Limite massimo per oggetti di valore € 500.
Art.7.2 - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Le garanzie di cui ai punti “a” e “b” dell’Art. 7.1 decorrono dal momento dell’inizio del viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso.
La garanzia di cui al punto “c” dell’Art. 7.1 è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in previsto dal programma di viaggio.
Art.7.3 - CRITERI DI INDENNIZZO
La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro.
Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del sinistro, purché il valore, il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili).
In caso diverso, per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del bene all’atto del sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un deprezzamento calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto
i. Deprezzamento del 30% oltre i tre ed entro i sei mesi precedenti la data del sinistro
ii. Deprezzamento del 50% oltre i sei mesi dalla data del sinistro
b) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi, deprezzamento del 60% In caso di assenza di scontrini o prove di acquisto, la Società si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo forfettario o rifiutare il rimborso.
Per le cose danneggiate, la Società si riserva di corrispondere l’importo che risulta minore tra costo di riparazione e valore corrente.
1. Il rimborso è limitato, per ogni oggetto o collo, allo specifico sottolimite indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. I corredi foto cine ottici (macchine fotografiche, telecamere, obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, custodie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2. In caso di furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell’assicurato, così come definiti in polizza, l’indennizzo è limitato allo specifico sottolimite indicato nella “Tabella dei Capitali Assicurati”, ed è da determinarsi considerando il logorio e la perdita di valore. Tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
3. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper o caravan sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a
chiave e non visibili dall’esterno, e se dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito e a pagamento.
4. In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica) l’indennizzo sarà riconosciuto ad integrazione di quanto rimborsabile e rimborsato dal Vettore o dall’Albergatore responsabile dell’evento, solo successivamente a tale rimborso, e fino a concorrenza della somma assicurata.
Art.7.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE- BAGAGLIO
(ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
La Società non riconosce rimborsi per eventi:
● Non documentati da apposita denuncia presso le Autorità Locali o Aeroportuali (modulo PIR);
● Correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
● Agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato (ad esempio inadeguata custodia o incuria);
● Correlati a incidenti navali, ferroviari o aerei. Inoltre l’assicurazione non comprende:
A. eventi causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
B. beni confiscati;
C. contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
X. xxxxxxxx, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
E. strumenti professionali di qualsiasi genere;
F. equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento dell’evento;
G. occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
H. perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell'Assicurato;
I. iqualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
J. qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
K. gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di denuncia o PIR (Property Irregularity Report);
X. xxxxxxx e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
M. Per gli “Acquisti di prima necessità”: beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione.
Art.7.5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Si rimanda al contenuto della Sezione Sinistri – Obblighi dell’assicurato in caso si sinistro per gli aspetti operativi di dettaglio. Si precisa che, in caso di mancata riconsegna del Bagaglio in aeroporto, non è necessario contattare la Società per attivare la ricerca del Bagaglio, ma occorre sempre e obbligatoriamente sporgere denuncia alle Competenti Autorità Aeroportuali, che si occuperanno della ricerca e recupero eventuale del bagaglio smarrito.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA
Art.8.1 - DENUNCIA SINISTRI
In caso di richieste di Assistenza in Viaggio per ragioni mediche, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
Centrale Operativa
In funzione 24 ore su 24, 365gg all’anno
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
x00.00.00.00.00.00
Art.8.2 - RICHIESTE DI RIMBORSO
Per le altre richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 7 giorni dall’evento
- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell’Assicurato
L’Assicurato deve altresì:
● garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
● liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Inoltre:
● Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.
● Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG , Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxx Xxxx, 0 -00000 Xxxxxx (da qui in avanti anche ERGO Reiseversicherung AG o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
2. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
3.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
3.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
3.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
3.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di
liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
3.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto.
3.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare
comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
3.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
3.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
3.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
● società del Gruppo;
● fornitori di servizi informatici e telematici;
● società che gestiscono sistemi di pagamento;
● soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
● fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
● fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
● fornitori di informazioni commerciali;
● fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
● società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
● società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
● società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
● società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
● partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
5. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l’ultima versione è sempre disponibile all’indirizzo WEB xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.
6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.