SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO PROVINCIA DI PESCARA
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI USO SCUOLA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO FABBIANI
(CIG 891914574A)
REPUBBLICA ITALIANA
1) ………………………………….. domiciliato per il presente atto presso la Sede municipale, la quale agisce e stipula nel nome, per conto e nell’interesse del ……………………………………………………………., con sede in ……………………………………… (………….), ……………………………………….., - Cod. Fisc.:
……………………………. - in qualità di Responsabile di Settore III, autorizzata alla stipula di contratti del Comune ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. ………… del ………………………… ed in virtù dei poteri a lei conferiti con Decreto del Sindaco del Comune di ……………………………… n……../……… del
……………………………………….. ………………………….. (di seguito, per brevità, «Amministrazione»);
2) …………………………………., nato a …………………………(…………….) il
………………………………………. (C.F.: ……………………………………………..), ivi residente in via
…………………………………. n………….., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della ditta …………………………………………………….. con sede legale a
…………………………………………………….. ……………………….. (………………),
………………………………………………….. (C.F., X.XXX e numero d’iscrizione Registro Imprese di Udine:
……………………………………………..), che dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della Ditta che rappresenta; (di seguito, per brevità, «Appaltatore»).
Detti comparenti, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri io Segretario rogante sono certo, di comune accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:
- che con delibera di Giunta Comunale n.197 del 17/09/2021 è stato approvato il progetto di massima dell’intervento denominato “FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO
SCUOLA PRIMARIA XXXXXXXX XXXXXXXX” per un importo XXX XXXXXXX da appaltare di € 242’769,09 €;
- con determinazione del Responsabile del Responsabile di Settore III, N. .. datata .. …………2021, sono stati approvati i verbali di gara, esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art.2 comma 3 L. 120/2020, con il criterio del xxxxxxx xxxxxxx alla ditta ;
- con determinazione del Responsabile di Settore III Nr. … datata .. ……………..2021, la fornitura e posa in opera di che trattasi è stata aggiudicata, essendo stati verificati d’ufficio con buon esito i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di offerta, alla ……………………………………………… con sede a ………………………………………………….
(…), avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo e quindi per il prezzo complessivo di € ,
meglio specificato nel successivo Art. 3, con un ribasso del ……………..%, sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso.
Le Parti dichiarano di conoscere integralmente, dispensandomi dalla relativa lettura, e mi esonerano espressamente di allegare al presente contratto tutti i documenti sopra richiamati, che vengono depositati presso questo Ufficio Segreteria.
Tutto ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
Il Comune di CITTA’ SANT’ANGELO, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura e posa in opera citata in premessa.
L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
ART. 2 – CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, dall’offerta tecnica presentata ed integrante il progetto. Tali documenti vengono sottoscritti digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante della Ditta e depositati agli atti della Segreteria comunale e, seppur non materialmente allegati, deve ritenersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’Appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti nelle tavole grafiche progettuali sia approvate che presentate in sede di offerta tecnica, elaborati conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.
L'importo contrattuale ammonta ad € …………………….. (euro …………………………………………………../…) al netto dell'I.V.A., tenuto conto del ribasso offerto del ………% ( virgola
………………………….) sul prezzo a base d’asta e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 3'000,00 = (euro tremila/00), salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato “a corpo” resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
ART. 4 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.
Qualora l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 5 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del C.C.. Qualora, per cause non imputabili all' Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.
ART. 6 – PAGAMENTI.
Non è dovuta alcuna anticipazione.
All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di stato di avanzamento della FORNITURA come da capitolato speciale d’appalto e di seguito specificato.
E' previsto il pagamento con fondi destinati ed assegnati dal Ministero dell’istruzione-Fondi PON secondo le seguenti modalità:
▪ Il Ministero dell’istruzione, alla luce della documentazione caricata a sistema, procederà ad erogare entro il 31 dicembre 2021 il canone di noleggio dell’intero anno scolastico 2021-2022 complessivamente indicato.
(Detto acconto potrà pertanto essere fatturato con decorrenza 01.01.2022 ad avvenuto trasferimento delle somme da parte del Ministero presso l’ente comunale).
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 8 della L. N. 136/2010 e dell’art. 1456 del c.c., il contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o delle società di Poste Italiane Spa.
ART. 8 – TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, AMMONTARE DELLE PENALI.
La fornitura e posa in opera, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono rispettare quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Il tempo utile per ultimare la fornitura e posa in opera è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione della fornitura o per le scadenze fissate nel programma temporale, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, viene applicata una penale pari all’ 1 per 1000 dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo.
La penale, nella stessa misura, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio della fornitura, nella ripresa successiva ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma delle fasi di lavorazione proposto in sede di offerta tecnica.
ART. 9 - RISCATTO DELLE STRUTTURE
La stazione appaltante pone come requisito del presente contratto il riscatto a costo zero comprensivo di tutti gli oneri relativi successivi.
ART. 10 – REGOLARE ESECUZIONE.
Il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori e della consegna chiavi in mano.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione della fornitura di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto collaudo o certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio dell’Amministrazione protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione della fornitura;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori di fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) ogni altra circostanza prevista dalla legislazione vigente.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n datata
………………………………… rilasciata dalla ………………………………………………………. – Agenzia di
………………………… -, per l'importo di Euro ………………………………….. (euro
……………………………………../..) pari al …… per cento dell'importo del presente contratto;
La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.
L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato e qui conferma, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie.
ART. 15 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
L'Appaltatore, ha depositato/depositerà presso la stazione appaltante, prima dell’inizio della fornitura un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori, in fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui supra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 17 – SUBAPPALTO.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori/forniture che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente.
ART. 17 – CONTROVERSIE.
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, sentito l'Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Amministrazione delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, saranno attribuite alla competenza della Magistratura Civile escludendo in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale.
ART. 18 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx. e ii. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore.
ART. 19 – DISPOSIZIONI DI LEGALITA’ E TRASPARENZA.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici, così come adottato dal Comune di CITTA’ SANT’ANGELO. La violazione al Codice di comportamento è causa di risoluzione del presente contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
ART. 20 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ARTICOLO 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore e ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art.2, co. 3, del medesimo Decreto. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell’Ente in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministra-zione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa delle attività svolte, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ai sen-si dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudica-tario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’appaltatore si impegna a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili, e dal Codice di comportamento speci-fico approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 227 del 19.12.2013, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 22 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato dal Comune di Città Sant’Angelo quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati uso scuola presso il plesso scolastico Fabbiani.
2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elabora-zione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tra-mite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei di-pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
E, richiesto, io Segretario Generale Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ….. pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Generale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
IL COMUNE
Firmato digitalmente
LA DITTA APPALTATRICE
Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENEREALE
Firmato digitalmente