REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL CONI
DELIBERAZIONE N. 1567 DEL 20 DIC. 2016
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI INDICE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CONI
Articolo 1 – Definizione e Compiti
Articolo 2 – Requisiti di eleggibilità e nomina Articolo 3 – Durata delle cariche
Articolo 4 – Decadenza, cessazione, impedimento Articolo 5 – Comitato Regionale
Articolo 6 – Coni Point
TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 7 – Organi del Comitato Regionale Articolo 8 – Il Presidente del Comitato Regionale Articolo 9 – La Giunta Regionale
Articolo 10 – Il Consiglio Regionale Articolo 11 – I Delegati
Articolo 12 – I Fiduciari Locali articolo 13 – Segretario Regionale
Articolo 14 – Scuola Regionale dello Sport
Articolo 15 – Tecnico regionale per l'impiantistica sportiva Articolo 16 – Coordinatore Tecnico Regionale
Articolo 17 – I Coordinatori Tecnici provinciali Articolo 18 – Revisore dei Conti
Articolo 19 – Presidente Onorario
Articolo 20 – Conferenza dei Presidenti Regionali
TITOLO III
PROCEDIMENTI ELETTORALI
Articolo 21 – Norme generali
Articolo 22 – Elezione dei rappresentanti delle DSA, EPS , AB atleti e tecnici sportivi in Consiglio Regionale Articolo 23 – Elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta Regionale Articolo 24 – Rappresentanza delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CONI
Articolo 25 – Disposizioni finali
TITOLO I
Organizzazione territoriale del CONI Articolo 1 – Definizione e Compiti
1. L’organizzazione territoriale del CONI si articola in:
a) Comitati Regionali, i cui organi sono il Presidente, la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale;
b) Delegati Provinciali, di seguito chiamati Delegati;
c) Fiduciari Locali.
2. L’organizzazione territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, coopera con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuove e cura, nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), delle Associazioni Benemerite (AB), nonché i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; cura, nel rispetto delle competenze, l’organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva. Svolge altresì compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle Società Sportive.
3. Il CONI esercita il controllo delle proprie Strutture territoriali, ivi incluso il controllo sulla gestione amministrativa contabile e sul funzionamento delle Strutture territoriali stesse.
Articolo 2 – Requisiti di eleggibilità e nomina
1. I requisiti di eleggibilità alle cariche di Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale, oltre a quelli previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, sono i seguenti:
a) essere stati tesserati per almeno due anni ad una FSN, ad una DSA, ad un EPS o ad una AB riconosciuta dal CONI; ovvero
b) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati territoriali del CONI; ovvero
c) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi di FSN o di DSA o di EPS o di AB;
d) devono inoltre non aver riportato condanne per i reati previsti dall’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo.
In particolare, il candidato per la carica di Presidente deve inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica: i) di componente di un organo direttivo nazionale del CONI o di una FSN o di una DSA o di un EPS; ii) di Presidente o di Delegato regionale o di Presidente provinciale di una FSN o di una DSA o di un EPS; iii) di componente di un organo di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta convocato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d’oro al merito sportivo.
2. I requisiti di nomina alla carica di Delegato e di Fiduciario Locale sono quelli previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI nonché, con riferimento al Delegato, quelli specifici di cui all’art.11 del presente Regolamento.
3. La carica di Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa sportiva, sia elettiva che non, a livello nazionale o territoriale in seno alle FSN, alle DSA, agli EPS, alle AB,
alle Società e Associazioni Sportive ad esse affiliate e/o riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Sono escluse dalle incompatibilità le cariche onorarie e commissariali conferite.
4. Il Presidente del Comitato Regionale che venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, entro quindici giorni, deve porre in essere tutti gli atti necessari per far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.
Articolo 3 – Durata delle cariche
1. Gli organi regionali del CONI durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza.
2. In conformità con quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, dello Statuto CONI1 non sono ammissibili più di due mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato consecutivo, solo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
Il computo dei mandati si effettua a decorrere dall’anno 2013.
3. Per i soli incarichi di nomina è prevista la possibilità di revoca motivata e successiva nuova nomina da parte dell’organo competente.
Articolo 4 – Decadenza, cessazione, impedimento
1. Il Presidente decade per:
a) perdita dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
b) per sopravvenute incompatibilità di cui all’art. 2, comma 3, e salva l’ipotesi del comma 4 dello stesso art. 2 del presente Regolamento;
c) in caso di approvazione del provvedimento di sfiducia da parte del Consiglio Regionale;
d) in caso di scioglimento degli organi regionali per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del Comitato stesso;
e) mancata convocazione entro sette giorni del Consiglio Regionale per chiedere la fiducia per la prosecuzione del proprio mandato in caso di dimissioni presentate contemporaneamente dalla metà di più uno dei componenti della Giunta stessa.
In tali casi, la Giunta Nazionale ne delibererà il commissariamento ai sensi dell’art. 14, comma 5, dello Statuto CONI.
2. La Giunta Regionale decade:
a) a causa del venir meno, per qualsiasi motivo, del Presidente;
b) in caso di scioglimento degli organi regionali per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del Comitato stesso;
c) a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti eletti in rappresentanza delle categorie presenti nella Giunta stessa.
1 L’espresso richiamo dello Statuto CONI consente di modificare automaticamente il numero dei mandati dei componenti degli organi territoriali, qualora vi siano modifiche a livello nazionale.
In tale ultimo caso, il Presidente, a pena di decadenza, convoca entro sette giorni il Consiglio Regionale per richiedere la fiducia per la prosecuzione del proprio mandato.
Ottenuta la fiducia, vengono indette dalla Giunta Nazionale le elezioni e il Presidente Regionale convoca il Consiglio Regionale per eleggere la nuova Giunta Regionale.
In caso di mancata conferma della fiducia al Presidente, la Giunta Nazionale ne delibererà il commissariamento ai sensi dell’art. 14, comma 5, dello Statuto CONI.
Qualora una delle ipotesi di decadenza di cui ai commi precedenti ricorra nel corso dell’anno di celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non si procederà a nuove elezioni e la Giunta Nazionale nominerà un Commissario Reggente a cui saranno attribuite le funzioni ed i poteri del Presidente e della Giunta Regionale fino alla ricostituzione degli organi.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, in caso di dimissioni volontarie, cessano dalla carica rivestita con effetto immediato.
4. I singoli componenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del CONI decadono in caso di perdita dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti eletti in Consiglio Regionale, ai sensi del successivo art. 10 (composizione Consiglio Regionale), saranno chiamati con delibera del Presidente Regionale a farne parte i primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee.
Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti eletti nella Giunta Regionale, ai sensi del successivo art. 9 (composizione Giunta Regionale), saranno chiamati con delibera del Presidente Regionale a farne parte i primi dei non eletti dal Consiglio Regionale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Xxxxxxx.
Articolo 5 – Comitato Regionale
1. Il Comitato Regionale: promuove ed attua le iniziative a livello territoriali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI; indica e coordina l’attività dei Delegati, vigila sull’andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la realizzazione dei programmi di attività anche attraverso la cooperazione con i Delegati medesimi, ne verifica le compatibilità economico finanziarie rispetto alle risorse disponibili e li trasmette per il tramite della Direzione Territorio e Promozione, alla Giunta Nazionale per l’approvazione e per l’assegnazione dei relativi fondi; controlla l’esecuzione dei relativi programmi.
2. Al Comitato Regionale CONI è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del CONI. Detta autonomia è strettamente correlata all’attuazione dei progetti sportivi condivisi con gli Organi Nazionali nell’ambito del proprio budget, con potere negoziale circoscritto entro i limiti delle deleghe rilasciate dal Presidente del CONI.
Articolo 6 – Coni Point
1. In ogni capoluogo provinciale può essere costituito un Coni Point al servizio di tutto il territorio di riferimento delle strutture delle FSN, DSA, EPS e AB territoriali, ivi comprese le ASD loro affiliate e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.
2. Il Coni Point, per il suo funzionamento, si avvale del personale della Coni Servizi S.p.A., che assicura le previste attività di servizio anche al Delegato, il quale opera presso lo stesso.
3. La collaborazione del personale Coni Servizi S.p.A. nei confronti del Delegato verrà organizzata dal Segretario Regionale.
TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 7 – Organi del Comitato Regionale
1. II Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:
a) il Presidente;
b) la Giunta Regionale;
c) il Consiglio Regionale.
2. Il controllo amministrativo-contabile è attribuito al Revisore dei Conti.
Articolo 8 – Il Presidente del Comitato Regionale
1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dall’art. 23 e secondo i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
2. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
a) rappresenta ai fini sportivi il CONI nella Regione ed opera con l’autonomia gestionale di cui al precedente art. 5, comma 2, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 18 dello Statuto CONI;
b) esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla corretta esecuzione delle attività della struttura territoriale che presiede;
c) è responsabile della organizzazione e gestione dei programmi nazionali assegnati e posti nella responsabilità del Comitato Regionale;
d) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della regione e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello regionale o interprovinciale al fine di favorire la definizione di piani territoriali dello sport;
e) promuove ogni iniziativa di promozione dell’attività motoria sportiva in rapporto con le istituzioni scolastiche territoriali che coordina anche per il tramite dei Delegati;
f) è responsabile, insieme alla Giunta Regionale ed al Segretario Regionale, del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CONI che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
g) adempie alle vigenti disposizioni di legge, in materia di impiantistica sportiva, alle indicazioni degli specifici regolamenti in materia ovvero delle convenzioni in atto con l’Istituto per il Credito Sportivo;
h) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale;
i) formula proposte alla Giunta Regionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
j) nomina entro 15 giorni dalla propria elezione, ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 11, i Delegati con formale deliberazione da trasmettere entro tre giorni alla Direzione Territorio e Promozione per la successiva informativa alla Giunta Nazionale CONI;
k) coordina l’attività dei Delegati e vigila sul rispetto degli indirizzi ad essi impartiti;
l) nomina il Tecnico per l'impiantistica sportiva regionale ed i sostituti;
m) presiede la Scuola Regionale dello Sport per cui si avvale anche di un Vice Presidente e nomina il Direttore Scientifico della SRdS;
n) propone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il budget annuale del Comitato, e le rimodulazioni di budget in corso d’anno da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; tali documenti sono corredati, tra l’altro, da una relazione sui principali programmi di attività e di spesa programmati dal Comitato, articolati per progetto, a livello regionale e provinciale;
o) dà attuazione agli indirizzi ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale, nel rispetto dei programmi e delle previsioni economiche di budget e delle rimodulazioni di budget approvate e nell’ambito dei poteri, delle deleghe e dei regolamenti e procedure emanate dal CONI;
p) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
q) propone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il conto consuntivo del Comitato, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; tale documento è corredato, tra l’altro, da relazione sui principali programmi di attività e di spesa realizzati dal Comitato, articolati per progetto, a livello regionale e provinciale;
r) predispone nei termini stabiliti dalla Direzione Territorio e Promozione la relazione Tecnico – Morale – Finanziaria nonché la relazione Programmatico sportiva annuale delle attività del Comitato da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
s) può revocare con decisione motivata gli incarichi di sua nomina.
Articolo 9 – La Giunta Regionale
1. La Giunta Regionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI in ambito regionale.
2. Viene eletta dal Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dall’art. 23 e secondo i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
3. La Giunta regionale è composta:
a) dal Presidente del Comitato Regionale, che la presiede;
b) da tre rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali;
c) da un rappresentante degli Atleti;
d) da un rappresentante dei Tecnici Sportivi;
e) da un rappresentante delle Discipline Sportive Associate;
f) da un rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva.
Alla Giunta Regionale partecipa, altresì, con diritto di voto per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificamente connessi alla pratica sportiva per disabili, il Presidente Regionale del Comitato Italiano Paralimpico.
Alla Giunta Regionale partecipano senza diritto di voto: i Rappresentanti delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CONI della rispettiva area (Nord, Centro, Sud); i Delegati Provinciali e il Segretario del Comitato. Xxxxxxx assistere a singole sedute, le persone invitate dal Presidente. Alla Giunta Regionale assiste il Revisore dei Conti.
4. La Giunta Regionale è convocata dal Presidente, di norma, cinque volte l’anno ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza.
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Regionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. E’ ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Regionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario Regionale onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. I verbali delle riunioni della Giunta Regionale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario regionale, sono trasmessi entro 30 giorni dalla data della riunione alla Direzione Territorio e Promozione.
6. La Giunta Regionale:
a) prende in esame le proposte del Consiglio Regionale;
b) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI;
c) pone in essere iniziative idonee ad incrementare risorse e proventi sul territorio anche attraverso l’erogazione di servizi, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI;
d) individua nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
e) vigila, attraverso il Presidente del Comitato Regionale, sull’attività dei Delegati e sull’andamento generale delle rispettive attività di interesse regionale;
f) è responsabile, insieme al Presidente ed al Segretario Regionale, del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CONI che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
g) xxxxxxx, sulla base della proposta formulata dal Presidente Regionale, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il budget annuale del Comitato e le rimodulazioni di budget in corso d’anno;
h) delibera, anche tenendo conto delle proposte dei Delegati i programmi annuali ed eventuali iniziative, verificandone la compatibilità finanziaria, trasmettendoli, per il tramite della Direzione Territorio e Promozione , alla Giunta Nazionale per l’assegnazione dei relativi fondi nei limiti degli stanziamenti complessivi del budget, ovvero delle rimodulazioni di budget approvate;
i) approva i progetti di pianificazione dell’impiantistica sportiva regionale;
j) approva, sulla base della proposta formulata dal Presidente Regionale, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il conto consuntivo del Comitato;
k) approva le relazioni annuali del Presidente sull’attività del Comitato Regionale e la propone al Consiglio Regionale;
l) delibera il piano progettuale ed economico della Scuola Regionale dello Sport;
m) nomina il Responsabile della Formazione della Scuola Regionale dello Sport;
n) nomina il Coordinatore Tecnico Regionale, su proposta del Presidente;
o) nomina il Coordinatore Tecnico Provinciale, su proposta del Delegato.
Articolo 10 – Il Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale è composto dai seguenti membri di diritto:
a) Il Presidente Regionale, che lo presiede;
b) dai Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente delle strutture regionali delle FSN riconosciute dal CONI e presenti sul territorio.
Sono membri elettivi del Consiglio regionale, per i cui requisiti di eleggibilità si rinvia al precedente art. 2, comma 1:
a) tre rappresentanti delle DSA riconosciute dal CONI presenti sul territorio regionale;
b) cinque rappresentanti degli EPS riconosciuti dal CONI presenti sul territorio regionale;
c) un rappresentante delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI;
d) due rappresentanti degli Atleti e uno dei Tecnici Sportivi presenti sul territorio regionale;
2. Al Consiglio Regionale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Elegge nella sua prima riunione il Presidente del Comitato Regionale e i componenti della Giunta Regionale in conformità con quanto previsto dall’art. 24 del presente Regolamento;
b) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base regionale, delle attività sportive, con particolare attenzione:
- all’incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione;
- alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- alla formazione ed all’aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici, organizzativi del volontariato sportivo nell’ambito degli indirizzi formulati dal CONI e avvalendosi della Scuola Regionale dello Sport;
c) formula proposte sull’utilizzo dei finanziamenti del CONI, dei contributi erogati da terzi a sostegno delle attività sportive;
d) approva la relazione annuale Tecnico - Morale - Finanziaria nonché quella Programmatico sportiva annuale del Presidente sull’attività del Comitato Regionale;
e) approva la mozione di fiducia del Presidente del Comitato Regionale, in caso di decadenza della Giunta Regionale;
3. Alle sedute del Consiglio Regionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Regionale. Assistono altresì, senza diritto di voto, i Delegati e il Revisore dei Conti. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Regionale ed il Tecnico per l’impiantistica sportiva. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Regionale chiunque ritenga utile alla trattazione degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.
4. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente, almeno due volte l’anno, con i relativi adempimenti. E’ inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta regionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro venti giorni dalla richiesta; in tal caso l’ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio Regionale nonché al Revisore dei Conti.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio Regionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. Può essere prevista una seconda convocazione, anche nella stessa giornata almeno a distanza di due ore, per l’approvazione delle relazioni annuali Tecnico – Morale – Finanziaria e Programmatico sportiva di cui al precedente punto 2. lettera d).
6. I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario regionale sono trasmessi entro 30 giorni dalla data della riunione alla Direzione Territorio e Promozione .
Articolo 11 – I Delegati
1. Il Delegato rappresenta il Comitato Regionale del CONI presso le istituzioni provinciali e comunali, recepisce le istanze e le proposte del territorio meritevoli di progettualità specifiche ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell’ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale e coordina l’attività dei fiduciari locali e dei collaboratori tecnico sportivi provinciali, in virtù del mandato conferito e in costante rapporto con il Presidente regionale.
2. I requisiti per la nomina alla carica di Delegato , oltre a quelli previsti dall’articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, sono i seguenti:
a) essere residenti nella provincia di nomina;
b) essere in possesso di specifiche competenze sportive e titoli.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Nazionale sono individuate le specifiche competenze sportive ed i titoli di cui alla lettera b), del comma precedente nonché i modi e le procedure per la designazione dei Delegati sulla base delle indicazioni delle strutture periferiche provinciali delle Federazioni Sportive; sono inoltre fissati criteri e principi che assicurino un minimo di organizzazione per ogni Delegato. In caso di decadenza del Presidente Regionale il Delegato manterrà l’incarico fino all’elezione del nuovo Presidente Regionale, che provvederà a nuova nomina.
4. Al Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) contribuisce alla realizzazione della politica sportiva territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale del CONI, promuovendo ed attuando iniziative dirette al perseguimento dei fini istituzionali nel quadro degli indirizzi fissati dal Comitato Regionale, progettando servizi e/o nuove attività. In questo ambito propone la collaborazione con Xxxx. Collabora all’attuazione delle iniziative relative alla
promozione ed allo sviluppo delle attività sportive, all’incremento ed alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia;
b) individua e propone iniziative dirette a sviluppare l’acquisizione di risorse e proventi sul territorio, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI, e contribuisce a porle in essere secondo gli indirizzi degli Organi regionali; in questo ambito individua opportunità di accordi e sponsorizzazioni.
c) partecipa all’implementazione, monitoraggio e controllo dei programmi nazionali di promozione sportiva;
d) rappresenta il riferimento e l’elemento di collegamento del Comitato Regionale presso le istituzioni di livello locale (Province, Comuni, scuole) per perseguire l’ottimale operatività ed il massimo supporto alle politiche dell’Ente CONI con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l’uso degli impianti da parte delle società sportive. Opera in veste di referente del Comitato Regionale all’interno di organismi misti di gestione di iniziative progettuali realizzate in concorso con altri soggetti, istituzionali e non. Cura i rapporti a livello locale con le Associazioni e le Società Sportive;
e) costituisce il riferimento a livello provinciale per la realizzazione di iniziative formative e culturali promosse dalla Scuola Regionale dello Sport;
f) coordina i fiduciari locali al fine di supportare la rete operativa regionale;
g) riporta alla Giunta Regionale e relaziona periodicamente circa l’avanzamento operativo dei programmi di attività realizzati;
h) propone al Presidente il patrocinio ad eventi e manifestazioni sul territorio competente.
5. Per l’espletamento delle attività sopra indicate il Delegato si avvale delle strutture e delle risorse presenti presso il Comitato Regionale, facendo a tal fine riferimento al Segretario del Comitato.
6. Il Delegato incontra almeno due volte l’anno i Delegati e Presidenti delle FSN, degli EPS, delle DSA e delle AB responsabili a livello territoriale.
Articolo 12 – I Fiduciari Locali
1. I Fiduciari Locali assicurano i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborano con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI e sono di supporto per specifiche iniziative.
2. I Fiduciari locali, nominati dal Presidente del Comitato regionale, su proposta del Delegato Provinciale, provvisti dei requisiti previsti dall’articolo 2 comma 2 del presente Regolamento hanno il compito di sviluppare i rapporti a livello locale con le Società Sportive e gli organi delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all’attività promozionale e allo sviluppo della pratica sportiva e collaborano con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI. Relazionano della loro attività al Delegato Provinciale.
Articolo 13 – Segretario Regionale
1. II Segretario del Comitato Regionale è individuato tra i dipendenti di CONI Servizi SpA selezionato da detta Società, ed è nominato con provvedimento di servizio dalla CONI Servizi SpA stessa, sentito il Presidente Regionale:
a) partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e ne redige i relativi verbali;
b) supporta il Presidente nell’attuazione delle linee programmatiche e dei programmi del Comitato;
c) risponde gerarchicamente al Responsabile della Direzione Territorio e Promozione del CONI e funzionalmente al Presidente del Comitato;
d) è responsabile del personale dipendente in servizio presso il Comitato, ivi inclusi i CONI Point presenti sul territorio, e del buon funzionamento del Comitato stesso;
e) è responsabile, insieme al Presidente Regionale ed alla Giunta Regionale, del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CONI che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
f) predispone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il progetto di budget annuale del Comitato e di rimodulazioni di budget in corso d’anno, che, fatti propri dal Presidente Regionale, saranno da quest’ultimo proposti per l’approvazione alla Giunta Regionale;
g) è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Comitato in corso d’anno, operando nei limiti dei poteri, delle deleghe e delle procedure emanate dal CONI;
h) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi, ivi comprese la predisposizione delle deliberazioni e dei contratti, inclusi gli adempimenti per la gestione dei collaboratori, finalizzati a dare esecuzione agli indirizzi e programmi del CONI ed alle decisioni degli organi e delle strutture regionali;
i) cura la tenuta e l’archiviazione di tutti gli atti, dei documenti amministrativi e contabili del Comitato Regionale;
j) predispone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CONI, il progetto di consuntivo del Comitato che, fatto proprio dal Presidente Regionale, sarà da quest’ultimo proposto per l’approvazione alla Giunta Regionale;
k) è responsabile dei beni e delle strutture presenti nel Comitato.
2. L’incarico di Segretario del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell’ambito dell’organizzazione sportiva.
Articolo 14 – Scuola Regionale dello Sport
1. In ogni Regione o Provincia autonoma è istituita una Scuola Regionale dello Sport.
2. Le Scuole Regionali dello Sport sono presiedute dal Presidente del rispettivo Comitato Regionale il quale si avvale anche di un vice Presidente. Il Consiglio della Scuola Regionale dello Sport è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, anche da 5 rappresentanti appartenenti a ciascuna categoria delle componenti elettive del Consiglio Regionale del Comitato nominati e scelti dallo stesso Presidente.
3. La Giunta Nazionale stabilisce le norme di funzionamento delle Scuole Regionali dello Sport e ne fissa le linee scientifiche, didattiche e metodologiche sulla base delle quali dovranno essere improntati gli annuali programmi di attività.
4. Le Scuole Regionali dello Sport si coordinano con la Scuola Nazionale dello Sport per la programmazione delle attività.
5. La Scuola Regionale dello Sport è incaricata della formazione sul territorio.
Articolo 15 – Tecnico regionale per l’impiantistica sportiva
1. Il Tecnico regionale per l’impiantistica sportiva ed i suoi sostituti sono nominati dal Presidente del Comitato Regionale. Devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dell’impiantistica sportiva, iscritti agli albi professionali di ingegneri – architetti.
2. Al Tecnico sono devolute le seguenti funzioni:
a) Svolge attività tecnica di carattere istituzionale, su mandato del Presidente del Comitato Regionale, nell’ambito degli indirizzi nel settore dell’impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi centrali del CONI;
b) affianca e assiste il Presidente del Comitato Regionale nelle relazioni con i competenti uffici dell’ente locale di riferimento per: la stesura di progetti di Legge, provvedimenti, normative regionali in materia di impiantistica sportiva;
c) predispone pareri, ricerche, programmi e svolge attività di consulenza per l’impiantistica sportiva, da presentare alla Giunta Regionale CONI;
d) coadiuva il Presidente Regionale nell’attività di relazione con gli uffici tecnici regionali circa la pianificazione impiantistica nella Regione;
e) svolge attività di consulenza a titolo gratuito per l’impiantistica sportiva attraverso uno sportello dedicato presso la sede del Comitato regionale nei modi e nei tempi stabiliti dal Presidente Regionale;
f) è responsabile delle attività inerenti allo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento dell’osservatorio nazionale sull’impiantistica sportiva del CONI secondo le direttive emanate dalle competenti strutture operative del CONI;
g) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dalle strutture operative del CONI;
h) istruisce, le richieste e predispone i pareri tecnici che per legge sono demandati al CONI ai sensi del Regolamento per l’Emissione dei Pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’Impiantistica Sportiva.
3. Nell’espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa di legge vigente in materia e dalle norme emanate dal CONI in merito all’impiantistica sportiva.
Articolo 16 – Coordinatore Tecnico Regionale
1. Il coordinatore tecnico regionale, figura di supporto tecnico sportivo all’azione del Comitato Regionale, è nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Opera a stretto contatto con il Comitato regionale, rendicontando le attività svolte sul territorio con riguardo ai progetti istituzionali del CONI ed alle iniziative locali, curandone la programmazione e la realizzazione con la collaborazione dei Coordinatori Tecnici provinciali.
Articolo 17 – I Coordinatori Tecnici provinciali
1. I Coordinatori Xxxxxxx, figure di supporto tecnico-sportivo all’azione dei Delegati, sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta del Delegato di riferimento tra coloro in possesso dei requisiti specifici individuati da apposito provvedimento del CONI.
2. Operano a stretto contatto con il Delegato e con la struttura del CONI regionale ai quali rendicontano sulle attività svolte sul territorio anche attraverso la raccolta di questionari e dati di monitoraggio.
3. Gli incarichi affidati sono a carattere temporaneo e finalizzati allo svolgimento di azioni operative per la realizzazione delle attività istituzionali sul territorio.
Articolo 18 – Revisore dei Conti
1. L’attività di controllo amministrativo-contabile presso il Comitato Regionale è esercitata dal Revisore dei Conti nominato dalla Giunta Nazionale tra iscritti nel Registro dei Dottori Commercialisti e/o nel Registro dei Revisori dei Conti di cui al D.Lgs. 39/2010.
2. L’attività del Revisore dei Conti si sostanzia principalmente nella verifica circa:
a) l’osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili ai Comitati Territoriali;
b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Comitato ed al suo concreto funzionamento;
c) il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Comitato;
d) la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza fra conto consuntivo d’esercizio e risultanze delle scritture contabili;
e) la corretta predisposizione, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti, procedure e circolari emanate dal CONI, del budget e delle rimodulazioni di budget;
f) il rispetto delle vigenti norme di legge in materia degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali.
3. Il Revisore dei Conti effettua le proprie verifiche con cadenza almeno trimestrale. Le risultanze dell’attività svolta sono oggetto di apposita relazione, trasmessa anche al Collegio dei Revisori dei Conti del CONI ed alle competenti Direzioni del CONI.
Articolo 19 – Presidente Onorario
1. Il Presidente Onorario Regionale può essere nominato dalla Giunta Nazionale su proposta della Giunta Regionale.
2. Per essere proposto alla nomina quale Presidente Onorario si deve aver ricoperto la carica di Presidente di Comitato Regionale CONI per almeno due quadrienni, anche non consecutivi.
Articolo 20 – Conferenza dei Presidenti Regionali
1. A livello nazionale la Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali CONI costituisce momento di elaborazione e di raccordo politico istituzionale del Territorio. Si riunisce almeno due volte l’anno, di cui una congiunta con i Delegati (Stati Generali del Territorio).
2. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti del Territorio componenti della Giunta Nazionale.
TITOLO III
PROCEDIMENTI ELETTORALI
Articolo 21 – Norme generali
1. Con delibera della Giunta Nazionale CONI, viene stabilito il periodo entro il quale debbono essere svolte le Assemblee elettive e il Consiglio Regionale elettivo e le procedure elettorali di dettaglio.
2. In occasione del rinnovo delle cariche in seno alle strutture territoriali del CONI per ogni quadriennio olimpico, è costituito presso la Direzione Territorio e Promozione, con delibera di Giunta Nazionale, l’Ufficio Elettorale Centrale quale supporto alle strutture nella esecuzione delle procedure elettorali.
Articolo 22 – Elezione dei rappresentanti delle DSA, EPS , AB, atleti e tecnici sportivi in Consiglio Regionale
1. I rappresentanti delle Discipline Sportive Associate sono eletti dall’Assemblea dei Presidenti o Delegati, facenti funzioni di Presidente, a livello regionale delle DSA riconosciute dal CONI e presenti sul territorio con il sistema della preferenza unica.
2. I rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva sono eletti dall’Assemblea dei Presidenti, a livello regionale degli EPS riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio con il sistema della preferenza unica.
Nelle suddette Assemblee i rappresentanti DSA e EPS, hanno diritto di voto in presenza di almeno cinque società sportive ad essi affiliate iscritte nel Registro Nazionale delle Società Sportive nell’anno precedente lo svolgimento dell’Assemblea ricompresa nel proprio territorio di competenza.
3. Il rappresentante delle Associazioni Benemerite è eletto dall’Assemblea dei Presidenti o Delegati, facenti funzioni di Presidente, a livello regionale delle AB, riconosciute dal CONI e presenti sul territorio con il sistema della preferenza unica. Nelle Assemblee DSA, EPS e AB i Delegati nominati, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
4. I due componenti in rappresentanza degli Atleti e il componente in rappresentanza dei Tecnici sono eletti rispettivamente dall’Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi rappresentanti dei Comitati Regionali delle FSN e delle DSA, o espressamente designati negli altri casi, con il sistema della preferenza unica. Nelle Assemblee DSA, EPS, AB, Atleti e Tecnici non sono ammesse deleghe di voto.
5. Il riparto delle candidature dovrà essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi; ciascun genere dovrà essere rappresentato nella misura di almeno il 30%. Le candidature dovranno altresì prevedere almeno il 30% di persone di età non superiore ai 50 anni.
Articolo 23 – Elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta Regionale
1. Il Consiglio Regionale elettivo è convocato dal Presidente nel periodo determinato con deliberazione della Giunta Nazionale e comunque dopo aver espletato le elezione dei rappresentanti delle DSA, EPS, AB, Atleti e Tecnici sportivi in Consiglio Regionale. I Delegati nominati delle FSN nei Consigli Regionali, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.
2. Le candidature alle cariche di Presidente del Comitato Regionale e di componente della Giunta Regionale devono essere depositate, almeno 15 giorni prima delle elezioni, presso la segreteria generale del Comitato Regionale del CONI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
3. I tre rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, il rappresentante degli Atleti, il rappresentante dei Tecnici sportivi, il rappresentante delle Discipline Sportive Associate, il rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva nella Giunta Regionale sono eletti con il sistema della preferenza unica.
Articolo 24 – Rappresentanza delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CONI
1. I tre componenti in rappresentanza dei Comitati Regionali sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della preferenza unica.
2. I tre componenti in rappresentanza dei Delegati sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Delegati, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della preferenza unica.
Le aree geografiche sono così identificate:
Nord: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento;
Centro: Abruzzo, Xxxxxx Xxxxxxx, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Sud: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
3. Per le procedure elettorali si rimanda ad apposita delibera del Consiglio Nazionale CONI.
Articolo 25 – Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento è redatto in conformità con lo Statuto del CONI, cui si richiama per quanto non espressamente qui disciplinato.
2. Entrerà in vigore a seguito dell’approvazione del Consiglio Nazionale del CONI e delle Autorità vigilanti.