CAPITOLATO
Comune di Taurisano
(Prov. di Lecce)
Tel. 0833. 626400 / Fax 0833. 622442
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CAPITOLATO
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI SITO A TAURISANO IN VIA ASPROMONTE
Il Comune di Taurisano - Settore Politiche Sociali - intende concedere la gestione del Centro Sociale Polivalente per Anziani (art. 106 Regolamento Regionale n. 4/2007), composto da un immobile e da un’area adibita a giardino, sito in Via Aspromonte.
ART. 1 OGGETTO
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del CSPA, sito in Via Aspromonte a Taurisano, struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico ricreative e di socializzazione e animazione. Gli interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona. Le prestazioni devono essere fornite nel pieno rispetto della normativa regionale vigente (Reg. Reg. n. 4/07 e xx.xx. e ii.) e di quella in vigore durante tutto il periodo della gestione, del presente Capitolato d’Appalto e della proposta progettuale presentata in sede di gara.
ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO
L’immobile viene concesso nella consistenza e nello stato di fatto in cui esso si trova al momento della pubblicazione del Bando e che la ditta aggiudicataria dà atto di conoscere e accettare senza riserve, sin dalla partecipazione alla gara.
Sono a carico d e l gestore i lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile così come tutti i costi inerenti: alla fornitura di acqua, luce, riscaldamento, telefono e ogni altra prestazione diretta a garantire la funzionalità della struttura, (con voltura di tutti i relativi contratti) compresa l’attività burocratica – amministrativa; le spese anche per pulizia e manutenzione dell’impianto di riscaldamento e verifica dei fumi, e di tutti gli altri impianti esistenti e da realizzarsi nell’immobile.
Il Comune corrisponderà al soggetto gestore la somma annuale di € 10.000,00, in tre rate da 3.000+3000+4000, quale corrispettivo dovuto per l’affidamento della struttura.
Nulla sarà riconosciuto alla Ditta per le eventuali migliorie apportate alla struttura nella sua globalità. La prima rata del corrispettivo sarà corrisposta a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Si dà atto che non sussistono rischi di interferenze e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
ART. 3 DURATA
La durata della gestione è di anni due, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il gestore si impegna, nel caso in cui alla scadenza del contratto non siano state perfezionate o concluse le procedure per l’affidamento del servizio, a garantire la prosecuzione della gestione per un periodo pari al tempo necessario al perfezionamento e/o conclusione delle procedure di gara, alle stesse condizioni del contratto in atto, e comunque per un periodo non superiore a dodici
(12) mesi.
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
La struttura può accogliere contemporaneamente non più di 60 utenti, nel rispetto degli standard strutturali, assicurerà i servizi richiesti dal presente capitolato e dovrà espressamente fare riferimento e perseguire gli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale con particolare riferimento alla L. R. n.19 del 10 luglio 2006, al Regolamento Regionale n.4 del 18.1.2007 e ss. mm. e ii. e al DPCM n.308/2001, nonché di tutte le norme in materia di sicurezza.
Rimane a carico dell’aggiudicatario la domanda di autorizzazione al funzionamento all’Ambito territorialmente competente e la conseguente iscrizione al registro telematico istituito presso il Servizio Politiche di benessere sociale della Regione Puglia.
La consistenza di arredi e attrezzature in aggiunta a quelle presenti, forniti dall’aggiudicatario, sarà aggiornata periodicamente e restituiti allo stesso alla scadenza del contratto. La Ditta provvederà alla sua cura e manutenzione e si farà carico dell’eventuale sostituzione che si rendesse necessaria. Al momento della consegna dell’immobile sarà redatto l’inventario.
ART. 5 CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA
Allo scadere del contratto, la consegna della struttura al nuovo affidatario dovrà effettuarsi con apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti del Comune, del nuovo affidatario e del precedente affidatario, affinché il servizio venga svolto senza soluzione di continuità.
Attività
Il soggetto gestore deve garantire:
a) Apertura e chiusura del Centro nelle ore antimeridiane (9,00- 13,00) e nelle ore pomeridiane (16-20 ora solare - 17-21 ora legale) per 6 giorni settimanali.
b) Predisposizione, entro 30 giorni dopo l’avvenuta comunicazione di avvio delle attività, di un Regolamento interno che, d’intesa con il Comune e poi approvato dallo stesso, andrà preventivamente sottoposto alla condivisione del gruppo anziani. Il Regolamento disciplina le regole da condividere e rispettare per l’organizzazione interna del Centro.
c) Pulizia quotidiana interna ed esterna (compreso il giardino) dell’area del Centro, compresa la fornitura del materiale occorrente.
d) Organizzazione di attività ludico/ricreative e socio/culturali con cadenza mensile anche con il coinvolgimento di altre Associazioni o organizzazioni.
e) Tutte le spese di manutenzione ordinaria compreso la riparazione di piccoli guasti.
f) Presenza di operatori in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze degli utenti, al fine di garantire il regolare funzionamento della struttura, con utenza non superiore a 60 persone.
g) L’accesso alla struttura di n. 60 anziani, che, dopo apposita campagna informativa su tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, dovranno sottoscrivere apposita richiesta di iscrizione alla struttura.
Oneri gestionali
A carico del soggetto gestore non è previsto alcun canone mensile. Sono, invece, a totale carico dello stesso gli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica, acqua, gas, manutenzione ordinaria della struttura. La manutenzione straordinaria è a totale carico del Comune. Prima della sottoscrizione del contratto, il gestore provvederà alla voltura dei contatori ENEL e AQP. Il gestore è l’unico responsabile della gestione e del funzionamento del Centro, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il gestore solleva il Comune di Taurisano da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente da tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della concessione.
Il gestore deve dotarsi con oneri a proprio carico di:
una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO);
una polizza di assicurazione contro incendio e atti vandalici, comprensiva di danneggiamento degli impianti e delle strutture.
Copia di dette polizze assicurative, che dovranno riportare la durata della concessione stessa, dovranno essere depositate presso gli Uffici Comunali prima della sottoscrizione del contratto.
Obblighi dell’Amministrazione comunale
In caso di guasti o problemi relativi alla manutenzione straordinaria il gestore dovrà inoltrare formale richiesta, precisando l’urgenza, all’Ufficio Tecnico del Comune di Taurisano, che autorizzerà l’eventuale intervento necessario o invierà personale comunale.
Verifica delle attività
Il Settore Politiche Sociali potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dal personale del Settore potranno essere effettuate anche in presenza degli affidatari, che saranno in quel caso chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.
Quando nel corso del servizio si accerta che il gestore non procede secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato, il Responsabile del Settore invita per iscritto con raccomandata
a. r. lo stesso a conformarsi alle suddette condizioni in un termine di 20 giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine il contratto può essere risolto di diritto.
Personale
Il soggetto gestore, secondo quanto previsto dall’art. 106 del R. R. n. 4/2007 metterà a disposizione operatori addetti all’assistenza in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze degli ospiti. Educatore e animatore sociale per 36 ore settimanali ciascuno, al fine di garantire il regolare funzionamento della struttura, con utenza non superiore a 60 persone. Deve essere garantita la presenza programmata dell’assistente sociale del Comune, da concordare con l’Ufficio Servizi alla Persona, nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.
L’aggiudicatario, all’inizio del periodo contrattuale, dovrà fornire al Responsabile della esecuzione del contratto l’elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, i quali dovranno possedere le qualifiche ed profili professionali e titoli di studio e di servizio indicati nel progetto offerta. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
Tutto il personale impiegato dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato e da atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti. L’organismo gestore dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio tutte le leggi, regolamenti e contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, e quelle relative alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.
Contravvenzioni e Penali
Se durante lo svolgimento delle attività dovessero essere rilevate inadempienze, rispetto a quanto previsto nell’allegato Capitolato, l’Amministrazione comunale si riserverà di applicare penali da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, rapportate alla gravità dell’inadempienza.
L’applicazione e la misura delle penali saranno competenze del Responsabile del procedimento, che le espliciterà con apposito atto. L’applicazione della penale non solleverà l’affidatario dall’obbligo di eliminare subito le cause oggetto del rilievo. Ogni applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione da parte dei soggetti preposti al controllo, alla quale l’organismo aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso il termine di 3 (tre) giorni o qualora le controdeduzioni dell’aggiudicatario non siano ritenute
valide l’Amministrazione procederà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi all’applicazione delle sanzioni di cui sopra.
Spese inerenti il contratto
Tutte le spese inerenti al contratto e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i contributi, le spese e quanto altro inerente o pertinente al contratto, le imposte e sovrimposte e le altre tasse relative, saranno a carico del Comune di Taurisano.
Informativa D. Lgs. n. 196/03
I dati riferiti ali soggetti partecipanti saranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara, non saranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
ART. 11 COORDINAMENTO CONTROLLO E SUPERVISIONE
L’Amministrazione Comunale conserverà le proprie funzioni di controllo sull’attività svolta in struttura. Gli uffici comunali preposti per l’espletamento dell’attività di vigilanza, devono riferire sul funzionamento della C. E. periodicamente all’Amministrazione e comunque almeno una volta all’anno. Saranno verificati lo stato di attuazione dei servizi, il rispetto degli obblighi di legge vigenti per tutti i servizi espletati, con particolare riferimento al costante rispetto degli standard qualitativi degli stessi e all’idoneità professionale del personale utilizzato, nonché al buon mantenimento dei locali e degli arredi.
Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate, rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e alle prescrizioni contrattuali o normative, saranno formalmente contestate e valutate in contraddittorio. Il concessionario si impegna ad assumere immediatamente tutti i provvedimenti necessari, adeguandosi alle indicazioni e ad ovviare ai rilievi segnalati.
ART. 12 - PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE E DEGLI IMPIANTI
L’immobile resta di proprietà del Comune di Taurisano. Resta inteso che lo stesso ne concede il diritto di uso al gestore per tutto il periodo di durata del contratto. Per eventuali modifiche strutturali, si dovrà attendere il parere da parte dell’Amministrazione Comunale. Prima della consegna, che sarà oggetto di verbalizzazione e di sottoscrizione delle parti, sarà redatto uno stato di consistenza dell’immobile.
Al termine della durata del contratto il gestore dovrà restituire l’immobile e gli impianti in uso, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all’uso a cui sono destinati;
ART. 13 OBBLIGHI DEL GESTORE
Nella gestione della C. E. il soggetto gestore sarà obbligato a:
- trasmettere annualmente una relazione completa sulla gestione della struttura, sui risultati ottenuti, su eventuali iniziative, innovazioni e migliorie e contenere i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità e al miglioramento del servizio offerto.
Il gestore è l’unico responsabile della gestione e del funzionamento della C. E., dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il gestore solleva il Comune di Taurisano da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente da tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso della struttura, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della concessione.
Il gestore deve dotarsi con oneri a proprio carico di:
una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) – massimale
€ 500mila.
una polizza di assicurazione contro incendio e atti vandalici, comprensiva di danneggiamento degli impianti e delle strutture.
Copia di dette polizze assicurative, che dovranno riportare la durata della concessione stessa, dovranno essere depositate presso gli Uffici Comunali prima della sottoscrizione del contratto.
ART. 14 CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE
I concorrenti, ai sensi dell’art. 9 3 del D. Lgs. n.50/2016, devono prestare apposita garanzia pari al 2% dell’importo complessivo della concessione, calcolato secondo i criteri di cui all’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, costituita da fideiussione bancaria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.
Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio sono a totale carico del gestore, che le corrisponderà all’ente contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
ART. 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il gestore garantirà la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti gli ospiti, assicurando l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.. Assume, inoltre, la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali.
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità. Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del nuovo Soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originale. Il nuovo Soggetto dovrà essere comunque in possesso dei requisiti (ordine generale, tecnico professionale e economico finanziario) richiesti ai concorrenti partecipanti al Bando.
In linea generale è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare le prestazioni e i servizi oggetto della concessione, in casi eccezionali e debitamente documentati l’Amministrazione Comunale potrà su richiesta del concessionario accordare l’autorizzazione a condizione che lo stesso abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà all’atto dell’offerta, nel rispetto dell’art. 174 del D. Lgs. 50/2016.
Di tutti gli adempimenti relativi alla concessione, anche con riferimento alle norme a tutela dei lavoratori del concessionario, così come della puntuale esecuzione delle prestazioni esternalizzate ne risponderà comunque il concessionario che rimarrà unico referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 18 SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’ Impresa aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro e deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti degli ospiti e dei frequentatori la Struttura, utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente capitolato.
Più precisamente l’Impresa aggiudicataria dovrà:
- redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’appalto e
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- effettuare la valutazione del rischio incendio; predisporre il piano di gestione delle emergenze;
- tenere il registro dei controlli periodici;
- indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’impresa; detti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture.
Il documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio incendio e il piano di gestione delle emergenze devono essere trasmessi al Comune.
L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) e al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e alla formazione dei dirigenti e dei preposti. Il gestore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
ART. 19 PENALITA’
Per ogni violazione degli obblighi e impegni derivanti dal presente Capitolato speciale e dall’offerta di gara, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.
L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:
- mancata trasmissione annuale della relazione sulla gestione della struttura
- mancata stipula di apposita polizza assicurativa
- ritardo o sospensione nel pagamento canone di locazione
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, presentate in sede di gara,
In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, la ditta non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e xx.xx.) l’esecuzione del servizio alla Ditta e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a carico dell’inadempiente.
Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui la ditta dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa.
Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e metereologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sulla polizza fideiussoria: in tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve con incameramento automatico della cauzione e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, previo provvedimento motivato e comunicazione dell’inizio del pro- cedimento stesso:
a. in caso di continue ripetute inadempienze delle prescrizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato;
b. per gravi inadempienze o accertata colpevolezza per reati a carattere fiscale, frode o altri, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c. nel caso in cui l’aggiudicatario non si attenga a quanto indicato nell’offerta tecnica presentato in sede di gara e valutato dalla Commissione di gara ai fini dell’aggiudicazione;
d. in caso di cessione del contratto, di cessazione dell’attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e. per gravi e reiterate violazione agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell’ente appaltante;
f. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
g. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza ed a tutela dei lavoratori;
h. perdita dei requisiti minimi per l’accesso alla concessione;
i. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale di- pendente;
j. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano im- possibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del C.C..
Nei casi previsti alle lettere a), b), c) il concessionario, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento del servizio ad altro Soggetto.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro l’Ente valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della concessione. Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha ottenuto il miglior punteggio, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
Il Comune di Taurisano può procedere, altresì, alla risoluzione del contratto per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali dagli art. 1453 e 1455 del codice civile.
ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Saranno definite dal Foro competente per territorio tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione alla concessione oggetto del presente capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 22 RINVIO
Per tutto quanto espressamente non contemplato nel presente Capitolato in materia di soggetti ammessi alla gara, raggruppamenti di impresa, criteri di aggiudicazione, requisiti minimi di partecipazione, modalità di presentazione delle offerte, procedure di gara, oneri, adempimenti ed avvertenze per i concorrenti ecc. si ri- manda al Bando di Gara e alla normativa nazionale (con particolare riferimento al D. Lgs 50/2016) e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi nonché alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
ART. 23 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE
L’aggiudicatario si impegna all’osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando il Comune da ogni responsabilità.