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in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato. (…) | ||
(…) LIBRO III-BIS PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITA’ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 63-bis (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; la | Si evidenzia che la disposizione in esame è stata emendata coerentemente con le | Art. 63-bis (nuovo art. 87) (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: |
di paesi terzi diverse dalle banche; |
a) «intermediari»: le SIM; le imprese
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società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico. | modifiche apportate all’art. 26 (nuovo art. 35), al fine di meglio specificare che l’applicabilità del Regolamento Intermediari a soggetti ulteriori rispetto a quelli espressamente rientranti nello scope della MiFID II e della relativa normativa delegata (id est, agenti di cambio, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB e Poste Italiane, Divisione Banco Posta) è circoscritta allo svolgimento da parte di questi ultimi dei servizi/attività di investimento per i quali possono essere autorizzati. |
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PARTE II PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO |
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DELLA CONFORMITA’ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI (…) Art. 63-quater (Controllo di conformità) 1. L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all’articolo 63- bis,comma 1, lettera a). | Si fa presente che la disposizione in commento è stata modificata al fine di meglio esplicitare che l’ambito applicativo della stessa concerne le modalità di esercizio della funzione di compliance, in linea con la potestà regolamentare riconosciuta alla Consob dall’art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 3, del TUF. Inoltre, a fini di maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno rivisitare la formulazione della previsione che richiama l’applicabilità delle specifiche disposizioni del regolamento delegato, al fine di affermare espressamente l’obbligo per tutti gli intermediari rientranti nello scope della normativa nazionale di applicare la citata normativa europea. Analoga modifica ha interessato gli artt. 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies e 63-novies. | Art. 63-quater (nuovo art. 89) (Controllo di conformità) 1. Nelle modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità gli intermediari di cui all’articolo 63-bis applicano Ll’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all’articolo 63-bis,comma 1, lettera a). |
Art. 63-sexies (Operazioni personali) 1. Gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a). | Osservazioni ASSORETI, alla luce dei rinvii effettuati dall’articolo in esame agli artt. 28 e 29 del Regolamento delegato, ritiene che andrebbe specificato, con riguardo ai soci, che sono “soggetti rilevanti” i “soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi”. Con riferimento agli esponenti aziendali, l’Associazione chiede di precisare se la | Art. 63-sexies (nuovo art. 91) (Operazioni personali) 1. Gli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano a). |
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disciplina sulle operazioni personali non si applichi più ai componenti degli organi con funzione di controllo. Valutazioni La disciplina sul governo societario (e la connessa individuazione, nel contesto nazionale, degli organi aziendali cui compete la responsabilità dell’organizzazione degli intermediari, dei processi decisionali e operativi), attualmente contenuta nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto), a seguito del nuovo riparto di competenze regolamentari previsto dal d.lgs. n. 129/2017, è rimessa alla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob. Sull’argomento si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1-bis, del testo regolamentare sottoposto a consultazione il 6 luglio 2017. | ||
PARTE III CONFLITTI DI INTERESSE (…) Art. 63-octies (Sistemi di remunerazione e di incentivazione) 1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. | PARTE III CONFLITTI DI INTERESSE (…) Art. 63-octies (nuovo art. 93) (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale) 1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare e di incentivare incompatibili con il dovere di agire nel |
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2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente. 3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano l’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/565. 4. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio, nonché alle società di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con succursale in Italia, autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento. | In xxx xxxxxxxxxxx, xx evidenzia che, a fini di maggior chiarezza, l’art. 63-octies è stato modificato con l’introduzione di un nuovo comma 4 specificamente dedicato al dovere degli intermediari di evitare di valutare le prestazioni del personale secondo modalità incompatibili con il miglior interesse del cliente; pertanto, la relativa previsione, già contenuta nel comma 1,è stata eliminata. Inoltre, al fine di non creare sovrapposizioni con la disciplina sulle politiche di remunerazione e incentivazione riguardanti, in particolare, profili di carattere organizzativo e gestionale rientranti più direttamente nella competenza della Banca d’Italia, è stato eliminato, dal comma 3, il richiamo al par. 3 dell’art. 27 del regolamento delegato (UE) 2017/565, ferma restando la natura direttamente applicabile della predetta disposizione. Si rappresenta, infine, che la modifica apportata all’ultimo comma della disposizione in commento è volta a rendere maggiormente esplicito che l’applicabilità della disciplina de qua nei confronti delle società di gestione UE, GEFIA UE, imprese di investimento e banche UE con succursale in Italia è circoscritta alla prestazione dei servizi di investimento. Sul punto si evidenzia altresì che il riferimento alle società di gestione del risparmio contenuto in tale comma è stato eliminato in quanto l’applicabilità di tutto l’art. 63-octies (nuovo art. 93) a tale categoria di soggetti è espressamente prevista dal successivo art. 77-bis, comma 3 (nuovo art. 110, comma 3). Osservazioni sul comma 1 Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola “personale”, le parole “e dei collaboratori diretti in struttura”. Valutazioni Non si ritiene sussistano i presupposti per discostarsi dal dettato della fonte europea, | migliore interesse dei clienti. 2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente. 3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 63-bis, 4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. 45. Il presente articolo si applica anche alle imprese di investimento e alle banche |
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ove non viene riprodotta analoga previsione. Come già osservato in precedenza, per la nozione di “personale”, si rimanda alla definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. i-ter) del TUF. | UE con succursale in Italia, | |
PARTE IV CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI | Art. 63-novies (nuovo art. 94) (Conservazione delle registrazioni) (…) 2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni. | |
Art. 63-novies (Conservazione delle registrazioni) | ||
(…) | ||
2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni. | Si segnala che si è proceduto ad integrare il comma 2 con il riferimento alla possibilità per la Consob di richiedere la conservazione delle registrazioni per un periodo superiore a cinque anni, e fino a sette anni, al fine di assicurare pieno allineamento con la corrispondente disposizione europea (cfr. art. 16, par. 7, ultimo comma della XxXXX XX). Ai fini di una migliore comprensione della portata applicativa della disposizione in esame, si rinvia a quanto specificamente osservato dall’ESMA nell’ambito del documento di Q&A pubblicato il 2 giugno 2017 (cfr., in particolare, Q&A “Under Article 16(7) of XxXXX XX, competent authorities may request that a firm keeps the records for up to a period of seven years, rather than five years. In such cases, what are the expectations by competent authorities on the retention of records?”). In particolare, viene chiarito che tale facoltà potrà essere esercitata dalle Autorità nazionali secondo una logica di valutazione caso per caso, dal momento che, “for example, extensions may occur when a competent authority undertakes complicated regulatory investigations in the course of exercising its supervisory powers. This can also occur, for instance, when the competent authority is conducting an investigation on an issue dating several years prior to the start of the inquiry. If a competent authority has not made a request to a |
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3. Gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a). 4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE. | firm to put aside recordings within five years from the beginning of the retention period, the firm does not have to keep those recordings for longer than five years from when the record was created. However, if within five years from when the record was created, a competent authority asks firms to retain the recordings, recordings should stop being deleted and should be retained until the competent authority needs them or the competent authority indicates that the recordings are no longer of interest”. Osservazioni sul comma 3 ABI chiede che venga chiarita l’applicabilità o meno dell’art. 74 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 anche all’attività di quotazione di prezzi da parte del market maker. Valutazioni Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti circa il perimento applicativo degli obblighi di registrazione di cui all’art. 74 del Regolamento delegato di XxXXX XX, si ritiene che la richiamata norma trovi applicazione, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, ivi inclusa quindi la negoziazione in conto proprio sottesa all’attività di market making, con i dovuti adattamenti in ragione della specifica natura dell’operatività svolta. Più in generale, in materia di record-keeping, si osserva, da una lettura sistematica delle norme di XxXXX XX e del relativo Regolamento delegato, che l’obbligo di conservazione delle registrazioni per un periodo di cinque anni (o, se richiesto dalla competente Autorità nazionale, fino a sette anni) – trasposto nel comma 2 della disposizione in commento – risulta applicabile in via generale. Nel caso delle registrazioni di cui all’art. 73 del Regolamento (UE) 2017/565, che riguardano “i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi”, è specificato che esse siano tenute “quanto meno per la durata della relazione con il cliente”. Avuto riguardo a quanto | 3. Gli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano a). |
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previsto dal citato comma 2 della disposizione in esame, nell’ipotesi di conclusione del rapporto col cliente, l’intermediario dovrà quindi assicurare la conservazione della relativa documentazione anche per i cinque anni successivi. Per le medesime ragioni, si ritiene che nel caso di cessazione dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto resta obbligato alla conservazione delle registrazioni (di cui alla Parte IV del Regolamento intermediari) per i cinque anni successivi, dovendosi dotare di apposite procedure idonee allo scopo. La proposta lettura interpretativa consente di mantenere impregiudicato il livello di tutela degli investitori previsto dal (pre)vigente regime, attraverso le previsioni della direttiva delegata di XxXXX X (direttiva 2006/73/CE) contenute nell’art. 29 dell’attuale regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 31 ottobre 2007. | ||
Art. 63-novies.1 (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche) 1. Le registrazioni di cui all’articolo 63- novies comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti almeno le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. (…) | Osservazioni sul comma 1 Lo Studio Legale PwC Tax and Legal Services ritiene che la parola “almeno” legittimi l’interpretazione secondo cui per gli intermediari sarà sufficiente registrare solo le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche concernenti le operazioni effettuate nell’ambito della prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. Valutazioni L’articolato regolamentare sottoposto a consultazione, nel riprendere quanto testualmente disposto dal dettato europeo, sanciva il dovere degli intermediari di registrare le modalità di interazione con i clienti “almeno” nell’ambito dei servizi c.d. “esecutivi” (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini). Sul punto, si segnala che l’ESMA, nell’ambito del più ampio processo avviato al fine di | Art. 63-novies.1(nuovo art. 95) (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche) 1. Le registrazioni di cui all’articolo 63-novies comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis), d), e) ed f) del |
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fornire linee di indirizzo comuni nell’interpretazione e nell’applicazione della nuova disciplina, ha di recente pubblicato una apposita Q&A (“What is the applicable scope of the record keeping requirements set out in Article 16(7) of MiFID II in terms of product and services?”), nell’ambito della quale è stato espressamente chiarito che “the requirements set out in Article 16(7) of MiFID II and the related Article 76 of the MiFID II Delegated Regulation apply ‘at least’ to the provision of services (1), (2) and (3) included in Annex I, Section A of MiFID II. Whilst Article 16(7) only requires the recording of communications in relation to the client order services mentioned above, in practice other investment services like investment advice (no. (5) of Annex I, Section A) may be within the scope of the recording requirement, if they are provided in connection with client order services. In this case the content of the advisory service would de facto be in scope of Article 16(7) of XxXXX XX. ESMA notes that Members States may also decide to extend the requirements further to other MiFID services, or non-MiFID services and products”. Nell’impostazione fatta propria dall’ESMA, la circostanza che la norma riguardi “almeno” i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri, in fase di recepimento, di comprendere nell’alveo applicativo della disciplina in commento anche altri servizi senza che ciò determini il rischio di goldplating. In tal senso, depone la stessa lettera della direttiva 2014/65/UE, che, infatti, non include l’art. 16, par. 7, nell’ambito delle disposizioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre obblighi aggiuntivi al ricorrere delle rigorose condizioni indicate. In considerazione della posizione ufficiale assunta in sede europea dall’ESMA, e tenuto altresì conto della delega regolamentare alla Consob a disciplinare la materia (cfr. art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 7 del TUF), si ritiene opportuno esercitare, nel contesto nazionale, l’indicata facoltà, prescrivendo agli intermediari assoggettati alla vigilanza della Consob l’obbligatorietà della registrazione delle conversazioni anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collocamento e gestione di portafogli, in un’ottica di maggior tutela per gli investitori. | Testo Unico. (…) |
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6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono. | Osservazioni sul comma 6 Lo Studio Legale PwC Tax and Legal Services chiede che venga chiarita la differenza tra “verbali” e “annotazioni scritte”. Inoltre, il partecipante alla consultazione chiede se debba essere registrato il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente sempre e comunque o soltanto quando le medesime si sono concluse con un ordine impartito dal cliente. Valutazioni Si conferma, innanzitutto, che gli obblighi di registrazione di cui alla disciplina in commento trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui le conversazioni intercorse con i clienti non abbiano condotto all’effettiva conclusione di operazioni ovvero alla prestazione di servizi di investimento. Tale circostanza è espressamente prevista dal comma 2 dell’art. 63-novies.1 che riproduce il dettato della corrispondente norma europea. Ai fini di una maggiore comprensione della portata applicativa della prescrizione in esame, si rinvia a quanto in proposito indicato dall’ESMA nell’ambito delle “Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics”. Con riferimento alla richiesta di maggiori specificazioni in ordine al significato dei termini “verbali” e “annotazioni scritte”, l’introduzione di ulteriori elementi di dettaglio non appare in linea con l’architettura della corrispondente norma europea. Ulteriori specificazioni di carattere operativo e applicativo potranno comunque trovare spazio, anche alla luce dei lavori in seno all’ESMA, negli orientamenti interpretativi di livello 3. |
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(…) LIBRO V OFFERTA FUORI SEDE / PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA PARTE I OFFERTA FUORI SEDE Art. 78 (Offerta fuori sede) 1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del | Si fa presente che la disposizione in esame è stata integrata al fine di estendere alle fattispecie di offerta fuori sede l’applicabilità dell’art. 63-octies (nuovo art. 93) concernente la disciplina sui sistemi di remunerazione e incentivazione e di valutazione del personale. | Art. 78 (nuovo art. 124) (Offerta fuori sede) 1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la |
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14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III. | clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all’articolo 63-octies. | |
(…) LIBRO VI REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE Art. 83 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) “prodotti finanziari assicurativi”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) “soggetti abilitati all’intermediazione | Osservazioni UNIPOL GRUPPO S.p.A. suggerisce di identificare i prodotti finanziari assicurativi negli IBIP di cui al disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (relativo al recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa), nel testo approvato dal Senato lo scorso 2 agosto, in modo da considerare, oltre ai prodotti di ramo III e V, anche i prodotti di ramo I rivalutabili. Valutazioni Si ritiene di non intervenire, per il momento, nel senso suggerito, in quanto l’attuale formulazione dell’art. 25-ter del TUF si riferisce esclusivamente ai prodotti assicurativi vita di ramo III e V. |
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assicurativa”: le SIM e le imprese di investimento UE, le banche italiane e UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati. | ||
Art. 85 (Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa) (…) 4. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano. | Osservazioni sul comma 4 ANIA chiede di chiarire se, nel rispettare le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa debbano attenersi anche alle regole che deriveranno dal recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD). Valutazioni Si ritiene che la questione sollevata da ANIA possa trovare più opportuna trattazione nell’ambito del processo di recepimento della IDD. | |
Art. 87 (Imprese di assicurazione) 1. Alla distribuzione di prodotti | Osservazioni ASSORETI auspica che l’impatto della MiFID II sulla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi venga quanto più possibile sterilizzato in modo da tener conto |
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finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 37, 39, 40-bis, 41, 49, comma 1, 52, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52- octies, 53, 58, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-bis e VIII-ter del Libro III e al Libro III-bis e l’articolo 80. Ai fini del presente comma, non si applica l’articolo 47 paragrafo 1 lettera g), del regolamento (UE) 2017/565. 2. L’informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata: a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il | delle novità normative che saranno introdotte con il recepimento della IDD e, in particolare, della specifica disciplina riguardante l’attività di distribuzione dei “prodotti di investimento assicurativo” (“insurance based investment products” o “IBIP”), nel cui novero sono ricompresi, oltre ai prodotti di ramo III e V, anche i prodotti di ramo I della tipologia mista rivalutabile e i prodotti multiramo. Nella medesima prospettiva, ANIA evidenzia l’opportunità di posticipare l’emanazione delle modifiche regolamentari in discorso al perfezionamento del processo nazionale di recepimento della IDD ovvero, in subordine, all’approvazione della legge di delegazione europea 2016 (contenente i principi e i criteri per il recepimento della IDD), posto che, nelle more del completamento dell’intero iter legislativo, resterebbero in vigore le disposizioni del regolamento 16190/2007 nella versione antecedente al recepimento della MiFID II. A sostegno di tale richiesta, l’Associazione, da un lato, rileva difficoltà applicative connesse alla frammentarietà della disciplina riguardante gli IBIP di ramo III e V (cui dovrebbero applicarsi le regole di condotta di derivazione MiFID II) e gli IBIP di ramo I e multiramo (assoggettati alle regole della IDD), dall’altro lato, evidenzia possibili difetti di coordinamento legati alla ridefinizione delle competenze tra Consob e Ivass che potrebbe delinearsi ad esito del processo di attuazione della IDD. In subordine ANIA chiede che vengano posticipate le sole modifiche al Regolamento Intermediari concernenti il Libro VI, relativo alla distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Le osservazioni di ANIA in merito a possibili incertezze applicative e sovrapposizioni normative sono state, in particolare, declinate con riguardo all’estensione della disciplina di derivazione MiFID II in tema di product governance. Analoghe riflessioni sono state condotte in merito alle disposizioni in materia di informativa alla clientela, di incentivi e, più in generale, in relazione al complesso degli obblighi prescritti dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 direttamente applicabile. |
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contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi. 3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l’adeguata formazione, l’aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l’osservanza. | Segnatamente, nel chiedere conferma dell’interpretazione secondo cui le disposizioni del Regolamento europeo si estendono anche ai prodotti assicurativi di ramo III e V, l’Associazione invita a precisare se gli adempimenti informativi prescritti dall’art. 27 del Regolamento Intermediari e dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 2017/565 riguardino anche l’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi svolta in via diretta dalle imprese di assicurazione. Inoltre, con specifico riferimento alla disclosure su costi e oneri, è stato chiesto di specificare l’ambito di applicazione delle norme in esame e, in particolare, se gli adempimenti prescritti riguardino tutti i prodotti/contratti in essere ovvero esclusivamente i prodotti ancora commercializzati al 3 gennaio 2018 e le nuove emissioni successive a tale data; sul punto, è stato altresì chiesto di indicare il periodo temporale che dovrebbe essere considerato ai fini del corretto assolvimento dei menzionati obblighi. Inoltre l’Associazione chiede che sia chiarito se sia ammissibile che le informazioni relative ai costi siano fornite al cliente attraverso la consegna di materiali informativi modulari, cioè separati dal materiale promozionale principale ma integrabili con esso. In tema di incentivi, XXXX solleva dubbi in merito all’applicabilità della disciplina in discorso alla fattispecie del collocamento di prodotti finanziari assicurativi da parte dei produttori diretti e dei lavoratori dipendenti dell’impresa di assicurazione, posto che quest’ultimi non potrebbero considerarsi alla stregua di “soggetti terzi” rispetto all’impresa preponente. In argomento, viene osservato che sia i produttori diretti che i lavoratori dipendenti risultano giuridicamente vincolati all’impresa preponente da uno specifico rapporto di lavoro o di collaborazione, costituendo con la stessa un’unica realtà economica ed operativa, agiscono per conto dell’impresa, che risponde civilisticamente del loro operato e sono sottoposti al suo potere di indirizzo e di controllo. UNIPOL GRUPPO S.p.A. chiede di eliminare l’art. 87, in quanto l’assoggettamento alla vigilanza della CONSOB delle imprese di assicurazione, quand’anche distribuiscano in via diretta prodotti di investimento assicurativo, non è conforme ai criteri di ripartizione di competenza tra IVASS e CONSOB delineati dal citato art. 5 del |
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disegno di legge di delegazione europea 2016-2017. Valutazioni Si ritiene non accoglibile la richiesta dei partecipanti alla consultazione di eliminare l’art. 87, rinunciando ad estendere all’attività di distribuzione svolta in via diretta dalle imprese di assicurazione le regole di derivazione MiFID II. Gli interventi di modifica che hanno interessato l’articolato sono stati effettuati nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 25-ter del TUF e delle connesse deleghe regolamentari, in linea di continuità con l’impianto sinora vigente, che, sulla base dell’art. 25-bis del TUF, già estende a tali soggetti la disciplina MiFID I. Tale approccio non si ritiene sia tale da comportare un aggravio per le imprese di assicurazione: da un lato, le regole fissate nella IDD sono in gran parte corrispondenti, salvo limitati aspetti, a quelle della MiFID II; dall’altro lato, il legislatore nazionale ha previsto, con la legge di delegazione europea 2016-2017, che, in sede di recepimento della IDD, sia garantito l’allineamento alla disciplina recata da MiFID II su taluni profili per i quali le tutele previste dalla IDD risultano meno stringenti (disciplina degli incentivi e sanzioni), e siano comunque rafforzati i presidi informativi a tutela degli assicurati. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di confermare l’articolato regolamentare sottoposto a consultazione. Con specifico riferimento alle richieste di chiarimenti sulla portata applicativa degli obblighi prescritti e, in particolare, delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/565, si rinvia ai commenti resi in relazione alle singole norme del presente regolamento che richiamano l’applicabilità delle norme della citata fonte europea. In relazione alle specifiche osservazioni svolte in tema di incentivi, si fa presente che, già nell’ambito del documento sugli esiti della consultazione del Regolamento |
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