COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXX XXXXX
Seduta del 04/12/2018
FATTO
La parte ricorrente espone di aver stipulato, con l’intermediario resistente, un contratto di conto deposito; in base al relativo “Documento di sintesi” il tasso applicato sulle somme vincolate a 12 mesi era pari a 1,50%. La parte ricorrente si duole del fatto che sulle somme da essa depositate l’intermediario ha invece riconosciuto un diverso (e minore) tasso, pari a 1,20%, senza però comunicare alcuna variazione unilaterale ai sensi dell’art. 118 t.u.b. Chiede pertanto l’applicazione del tasso pari a 1,50% sulle somme da essa depositate.
L’intermediario resiste alla domanda, sostenendo di aver puntualmente applicato le condizioni contrattuali, quali riportate nel "Foglio Informativo”, che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal cliente.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Il nodo dell’odierna controversia verte sul contrasto, documentalmente provato, tra quanto riportato nel Foglio informativo accluso al contratto (ove viene il tasso per vincoli a 12 mesi viene indicato nella misura pari a 1,20%) e quanto riportato nel Documento di sintesi (ove invece il tasso corrispondente viene indicato nella misura pari a 1,50%).
Orbene, ad avviso del Collegio, in caso di conflitto tra le indicazioni contenute nei due documenti deve prevalere quella riportata nel Documento di sintesi.
Depongono in tal senso sia la normativa primaria (ai sensi dell’art. 117 TUB, co. 6 “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”), sia le “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia.
Queste ultime così dispongono (Sezione II): “3. Fogli informativi - Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. (…)
7. Documento di sintesi - Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. (….) Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto; ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.”
Dal quadro normativo sopra ricostruito, e soprattutto dalle Disposizioni di trasparenza, si evince pertanto che, mentre il Foglio informativo ha la finalità di mettere la clientela al corrente delle condizioni economiche praticate con riferimento alle varie tipologie di operazioni e servizi, il Documento di sintesi riporta le condizioni economiche personalizzate per il singolo cliente e costituisce parte integrante del contratto.
Pertanto, in presenza di una difformità tra i due documenti, risultano prevalenti le condizioni riportate nel Documento di sintesi; in tal senso l’Arbitro si è già espresso in alcuni precedenti (cfr. decisioni 5127/2018 e 15365/2018).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio in accoglimento del ricorso dispone che l’intermediario applichi il tasso riportato nel documento di sintesi (1,5%) e per l’effetto riconosca alla parte ricorrente l’importo così determinato al netto di quanto eventualmente già corrisposto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1