ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 709 del 28/12/2018
OGGETTO: Adesione alla proposta di accordo di cooperazione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Azienda ULSS 3 Serenissima per lo svolgimento di attività di comune interesse nell`ambito della salute animale e della sicurezza alimentare.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Adesione alla proposta di accordo di cooperazione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Azienda ULSS 3 Serenissima per lo svolgimento di attività di comune interesse nell`ambito della salute animale e della sicurezza alimentare.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA1 – Xxxxxxx Xxxxx, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
Si premette che:
- l’IZSVe opera nell’ambito del SSN come strumento tecnico scientifico delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ed assicura la collaborazione tecnico-scientifica, agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione e ai servizi veterinari delle rispettive Aziende Unità Sanitarie Locali, per l’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione;
- l’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettere l) e m) dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con Leggi n. 5 del 18.3.2015, n. 9 del 24.4.2015, n. 5 del 10.3.2015 e n. 5 del 19.5.2015, annovera tra i compiti istituzionali “la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri” e “l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare”;
- l’art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Attese tali competenze, l’Azienda ULSS 3 Serenissima e questo Istituto hanno manifestato la volontà di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di alcune attività di interesse comune, rientranti negli scopi istituzionali di entrambi gli enti, in particolare del progetto finalizzato a promuovere lo sviluppo di iniziative di comunicazione sulla tutela della salute animale e sicurezza alimentare, attraverso la formalizzazione di un accordo di cooperazione.
Con nota trasmessa via PEC e acquisita al Prot. IZSVe n. 17685/2018, la predetta ULSS 3 Serenissima ha inviato il suddetto accordo di cooperazione in oggetto sottoscritto con firma digitale dal Direttore Generale della stessa Azienda, accordo che, in copia, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); con ticket intranet n. 120864/2018 la Responsabile della Struttura “SCS7 – Comunicazione e Conoscenza per la Salute”, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di responsabile scientifico delle attività, ha richiesto di attivare l’iter deliberativo di approvazione della suddetta intesa.
Con la stipula dell’accordo in parola, con validità dall’1.12.2018 fino al 31.12.2020, le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione coordinata e congiunta di iniziative di comunicazione scientifica di interesse comune, attraverso la realizzazione di prodotti di comunicazione (sei video e dodici brochure) finalizzati a fornire al pubblico informazioni aggiornate e validate scientificamente sulla tutela della salute animale e della sicurezza alimentare.
Per l’espletamento di quanto previsto nell’accordo l’Azienda ULSS 3 verserà all’IZSVe, a titolo di contributo, a ristoro delle spese sostenute, la somma omnicomprensiva di € 45.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 in quanto relativo ad attività rientranti nei compiti istituzionali) la quale verrà liquidata previa presentazione di nota di debito, secondo le modalità previste all’art. 7 dell’accordo.
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di aderire alla proposta di accordo di cooperazione tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Giuseppe Dal Ben e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la collaborazione nello svolgimento delle attività di comune interesse in premessa indicate, documento che, in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione di cui al punto precedente, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
3. di prendere atto che per lo svolgimento delle attività relative all’accordo in parola, poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, l’Azienda ULSS 3 Serenissima verserà all’IZSVe la somma omnicomprensiva di € 45.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 in quanto relativo ad attività rientranti nei compiti istituzionali) la quale verrà liquidata previa presentazione di nota di xxxxxx, secondo le modalità previste all’art. 7 dell’accordo;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
4. di imputare, per l’effetto, l’importo di € 45.000,00 derivante dall’attuazione della predetta intesa al sottoconto 610010401 “Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 432/98 e altro” del bilancio economico preventivo 2018 e futuri (centro di costo da individuarsi).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rappporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di aderire alla proposta di accordo di cooperazione tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Giuseppe Dal Ben e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la collaborazione nello svolgimento delle attività di comune interesse in premessa indicate, documento che, in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione di cui al punto precedente, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
3. di prendere atto che per lo svolgimento delle attività relative all’accordo in parola, poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, l’Azienda ULSS 3 Serenissima verserà all’IZSVe la somma omnicomprensiva di € 45.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 in quanto relativo ad
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
attività rientranti nei compiti istituzionali) la quale verrà liquidata previa presentazione di nota di xxxxxx, secondo le modalità previste all’art. 7 dell’accordo;
4. di imputare, per l’effetto, l’importo di € 45.000,00 derivante dall’attuazione della predetta intesa al sottoconto 610010401 “Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 432/98 e altro” del bilancio economico preventivo 2018 e futuri (centro di costo da individuarsi).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 709 del 28/12/2018
OGGETTO: Adesione alla proposta di accordo di cooperazione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Azienda ULSS 3 Serenissima per lo svolgimento di attività di comune interesse nell`ambito della salute animale e della sicurezza alimentare.
Pubblicata dal 31/12/2018 al 15/01/2019 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Sanitaria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx - - Gestione Atti
(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
TRA L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE E L’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA,
per la collaborazione nello svolgimento delle attività di comune interesse
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato “IZSVe”), codice fiscale e partita IVA 00206200289 con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXXX, nato a Prato (FI) il 19 giugno 1948, codice fiscale: BRNDNL48H19 G999C, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD);
E
l’Azienda Ulss 3 Serenissima (di seguito denominato “Azienda”), con sede legale in Venezia Mestre, via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 147, codice fiscale e partita IVA 02798850273, Provider ECM ID 30 della Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Xxxxxxxx XXX XXX, nato a Oderzo (TV) il 20 settembre 1956;
PREMESSO CHE:
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi dell’accordo allegato alle leggi della Regione del Veneto 18 marzo 2015, n. 0, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx 24 aprile 2015, n. 9, della Provincia Autonoma di Trento 10 marzo 2015, n. 5, e della Provincia Autonoma di Bolzano 19 maggio 20915, n. 5.
L’IZSVe nell’assolvimento dei propri compiti statutari opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale quale strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed assicura agli enti cogerenti, ai Dipartimenti di Prevenzione ed ai Servizi Veterinari delle rispettive Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
L’IZSVe annovera tra i propri obiettivi principali garantire servizi diagnostici specializzati su animali, effettuare controlli analitici sugli alimenti, effettuare diagnosi per il controllo ufficiale di allevamenti e prodotti alimentari, realizzare piani di
sorveglianza epidemiologica, controllo ed eradicazione per prevenire la diffusione di malattie, svolgere progetti di ricerca scientifica negli ambiti della medicina veterinaria e della sicurezza alimentare, progettare attività di formazione per gli operatori del settore veterinario e alimentare, promuovere il benessere animale all’interno del mondo produttivo, della ricerca scientifica biomedica e della società in generale nonché realizzare attività di comunicazione scientifica, in particolare riguardo i rischi sanitari legati al contatto con gli animali e al consumo di alimenti.
Tramite la SCS7 Comunicazione e Conoscenza per la Salute, l’IZSVE ha inteso dare un forte impulso alla comunicazione del rischio, anche sotto il profilo della ricerca, per mettere a punto sistemi efficaci di informazione scientifica al consumatore da mettere a disposizione delle Istituzioni;
l’Azienda Ulss 3 Serenissima annovera tra le proprie competenze la promozione della tutela della salute della popolazione e la salvaguardia della salute animale e del patrimonio zootecnico, attraverso funzioni rivolte direttamente alla comunità e all’ambiente di vita e di lavoro, perseguendo direttamente – attraverso le proprie strutture – obiettivi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sanità pubblica veterinaria; la sua azione in materia si esplica sia mediante interventi diretti, sia attraverso la promozione ed il coordinamento di iniziative preventive che coinvolgono altre strutture e professionisti, nonché altre istituzioni a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica, secondo un modello organizzativo e funzionale di rete che costituisce un importante obiettivo strategico, per cui sono previste forme di integrazione interdipartimentale e interistituzionale.
Per ciò che concerne le strutture aziendali direttamente coinvolte nella salvaguardia della salute animale e del patrimonio zootecnico, l’Azienda Ulss opera attraverso le seguenti strutture (incardinate nel Dipartimento di Prevenzione aziendale):
– Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVET A), dedito alla tutela della salute umana ed animale e della prevenzione degli stati morbosi, attuando un monitoraggio delle malattie infettive e parassitarie degli animali, con particolare attenzione alle zoonosi, attraverso il controllo epidemiologico del territorio, la conduzione di piani di profilassi, la gestione delle anagrafi zootecniche e l’applicazione di piani di emergenza in caso di insorgenza di episodi di malattia; le popolazioni animali oggetto di tutela sono quelle allevate per la produzione di reddito, la fauna sinantropica e gli animali d’affezione;
– Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (SVET B), che, in applicazione alle norme europee, nazionali e regionali in materia di sicurezza alimentare, garantisce e tutela il diritto fondamentale alla salute del cittadino provvedendo al controllo sulla qualità e la sicurezza di tali alimenti con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica attraverso la prevenzione, eliminazione o riduzione a livelli accettabili dei rischi per gli esseri umani derivabili dal consumo dei medesimi; e di garantire pratiche commerciali leali per gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura e altre forme di informazione dei consumatori stessi; l’U.O. realizza i controlli ufficiali in tutte le fasi della filiera, dalla produzione degli
alimenti di origine animale, fino alla loro distribuzione al dettaglio, fornendo, inoltre, informazioni agli operatori del settore alimentare ed al consumatore, al fine di migliorare non solo la sicurezza ma anche la conoscenza delle problematiche afferenti detti alimenti;
– Unità Operativa Semplice Mercati Ittici all’Ingrosso, che svolge controlli ufficiali sulla produzione primaria dei prodotti della pesca e sui mercati ittici all’ingrosso;
– Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SVET C), che, in applicazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, garantisce la tutela della salute collettiva di persone e animali attraverso la realizzazione della sorveglianza epidemiologica degli animali, della profilassi delle malattie infettive diffusive e parassitarie degli animali, della prevenzione delle zoonosi, della farmaco-vigilanza veterinaria, dell’igiene della produzione zootecnica, della tutela igienico sanitaria della produzione del latte, dei derivati lattiero-caseari e degli alimenti per animali, della tutela del benessere animale sia d’interesse zootecnico che d’affezione, dell’igiene urbana veterinaria in tutte le sue declinazioni operative;
– Unità Semplice Dipartimentale Molluschicoltura e Punti di Sbarco, che si pone come obiettivi sia la tutela della salute dei consumatori che il mantenimento di un alto livello igienico sanitario del prodotto finito della molluschicoltura da esitare ai mercati.
L’Azienda e l’IZSVE intendono avviare un progetto di collaborazione, secondo le rispettive competenze, nell’ambito del progetto finalizzato a promuovere lo sviluppo di iniziative di comunicazione sulla tutela della salute animale e sicurezza alimentare.
Interessa, dunque, ad entrambe le Parti di concludere tra loro un accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di talune delle predette attività di interesse comune, in particolare per la realizzazione di prodotti di comunicazione nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare.
La collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Articolo 2
Contenuto dell’accordo di collaborazione
1. Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative di comunicazione scientifica di interesse comune, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di prodotti di comunicazione finalizzati a fornire al pubblico informazioni aggiornate e validate scientificamente sulla tutela della salute animale e della sicurezza alimentare.
2. I prodotti saranno realizzati utilizzando strumenti e metodi della comunicazione pubblica scientifica e sanitaria. Nei prodotti di comunicazione sarà evidenziato il ruolo del Servizio Veterinario nelle attività di sorveglianza delle malattie e di controllo lungo la filiera alimentare sul territorio di competenza.
3. In particolare la collaborazione ha ad oggetto la produzione di sei video e dodici brochure, da realizzarsi nell’arco della vigenza dell’accordo secondo la seguente programmazione:
a) anno 2018: una brochure;
b) anno 2019: tre video e cinque brochure;
c) anno 2020: tre video e sei brochure.
4. Gli argomenti e i contenuti, pertinenti alle attività svolte dal Servizio Veterinario dell’Azienda, relativamente alle aree A, B e C, saranno decisi dal Servizio Veterinario di concerto con l’Ufficio Stampa dell’Azienda, e comunicati al Laboratorio Comunicazione della Scienza dell’IZSVE, che fornirà l’adeguato supporto per la loro selezione e la definizione della strategia da adottare.
5. Le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettiva unità di personale coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali. In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione e informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
Articolo 3
Obblighi dell’IZSVe
1. L’IZSVe, tramite il Laboratorio Comunicazione della Scienza, provvede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) ai fini della realizzazione dei video:
– sceneggiatura (pre-produzione) con adattamento linguistico dei contenuti;
– applicazione di tecniche narrative (storytelling, ecc.);
– sviluppo di animazioni e tecniche di motion graphics;
– riprese (produzione) e montaggio (post-produzione) dei video, di durata non superiore ai tre minuti;
– consegna dei file video nei formati idonei alla distribuzione.
b) ai fini della realizzazione delle brochure:
– studio e progettazione grafica della brochure;
– adattamento linguistico dei contenuti testuali;
– realizzazione e consegna della brochure in formato tipografico.
2. Il Laboratorio Comunicazione della Scienza garantirà anche il supporto strategico nel lancio e nella distribuzione dei prodotti sopra descritti.
Articolo 4
Obblighi dell’Azienda
1. L’Azienda provvede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) ai fini della realizzazione dei video:
– identificazione degli argomenti di pertinenza delle aree A, B, C;
– scrittura dei contenuti tecnico-scientifici in forma testuale (file Word), lunghezza non oltre tremila battute (spazi inclusi);
– supervisione delle diverse fasi di sceneggiatura (pre-produzione), riprese (produzione) e montaggio (post-produzione) dei video;
– revisione finale;
– distribuzione attraverso i canali di comunicazione dell’Azienda stessa.
b) ai fini della realizzazione delle brochure:
– identificazione degli argomenti di pertinenza delle aree A, B, C;
– scrittura dei contenuti tecnico-scientifici in forma testuale (file Word), lunghezza non oltre tremila battute (spazi inclusi);
– supervisione delle fasi di produzione grafica;
– revisione finale;
– distribuzione attraverso i canali di comunicazione dell’Azienda stessa.
Articolo 5
Responsabili dell’esecuzione dell’accordo
1. I responsabili dell’esecuzione dell’accordo, chiamati a coordinare le attività, saranno rispettivamente: per l’Azienda il xxxx. Xxxxx XXX, e per l’IZSVe la dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXX.
Articolo 6
Durata
1. Il presente accordo ha decorrenza dal 1 dicembre 2018 e durata fino al 31 dicembre 2020.
2. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall’accordo per documentati motivi; esse si impegnano ad esercitare la facoltà di recesso comunicando il proprio intendimento con un preavviso di almeno novanta giorni, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo comunicazione mediante posta elettronica certificata. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Articolo 7
Oneri finanziari
1. A fronte dell’espletamento della collaborazione prevista dal presente accordo e del raggiungimento degli obiettivi comuni, per le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste all’art. 3 l’Azienda riconosce all’IZSVe, a titolo di contributo, la somma omnicomprensiva di €. 45.000,00, ripartita, indicativamente, per l’anno 2018 in €. 5.000,00, per l’anno 2019 in €. 20.000,00 e per il 2020 in €. 20.000,00.
2. Il ristoro delle spese viene liquidato, entro sessanta giorni, dietro presentazione di apposita nota di debito da parte dell’IZSVe, a conclusione delle attività previste per ciascun anno, previa presentazione di una relazione relativa alle attività svolte ed ai costi sostenuti.
3. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono soggettI a IVA, in quanto le operazioni sono da considerare fuori dall’ambito del tributo per mancanza del presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa (cfr artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, e successive modificazioni e integrazioni).
Articolo 8
Divieto di utilizzo del logo
1. Le Parti concordano sulla presenza di entrambi i loghi istituzionali sui materiali prodotti.
2. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
3. L’utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 9
Assicurazione
1. Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese mere visite e i sopralluoghi, Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Articolo 10
Modifiche e comunicazioni
1. Il presente accordo potrà essere modificato/integrato solamente previo accordo
scritto tra le Parti.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
Articolo 11
Invalidità dell’accordo
1. L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
2. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
Articolo 12
Negoziazione
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Articolo 13
Codice di Comportamento
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere le disposizioni contenute nei rispettivo Codici di Comportamento disponibili nei loro siti web istituzionali, di aderire ai principi in essi contenuti e di osservare, per quanto compatibili, e regole previste dagli stessi Codici.
Articolo 14
Clausola di rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Articolo 15
Controversie
1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria; le parti eleggono il Foro di Venezia quale Foro competente.
Articolo 16
Oneri per la stipula e la registrazione
1. Il presente accordo verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. Le spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo che derivano dal presente accordo in oggetto sono a carico delle Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Azienda. L’IZSVE si impegna a restituire la metà del valore di tale importo, a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria che sarà comunicato.
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.
per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il Direttore generale
x.xx Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXXX
per l’Azienda Ulss 3 Serenissima
Il Direttore Generale
x.xx Dott. Giuseppe DAL BEN
Il presente accordo è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che, con l’art. 6, comma 2, modifica l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo il comma 2-bis.
L’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale dall’Azienda Ulss 3 Serenissima (cfr autorizzazione n. 23006 del 16 giugno 1999, integrata con nota PROT. N. 0001221 del 9 gennaio 2017, del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia 2).