Condizioni Generali di Fornitura
Premessa
Condizioni Generali di Fornitura
Articolo 1. Oggetto della fornitura
Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività Articolo 3. Durata del Contratto/Convenzione
Articolo 4. Recesso
Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione Articolo 6. Imposte e Tasse
Articolo 7. Regime consortile
Articolo 8. Modifiche o integrazioni al Contratto/Convenzione Articolo 9. D.lgs. 231/2001 e Xxxxxx etico
Articolo 10. Proprietà intellettuale Articolo 11. Sicurezza e Riservatezza
Articolo 12. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
Articolo 13. Limitazioni di responsabilità Articolo 14. Forza Maggiore
Articolo 15. Sospensione del servizio Articolo 16. Garanzie e manleva Articolo 17. Condizione risolutiva
Articolo 18. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) Articolo 19. Cessione del Contratto/Convenzione Articolo 20. Proprietà
Articolo 21. Copertura assicurativa ed obblighi del datore di lavoro Articolo 22. Legge applicabile e foro competente
Articolo 23. Disposizioni Varie
Articolo 24. Comunicazioni
Articolo 25. Regime giuridico e rinvio
Premessa
1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l’Accordo per il trattamento dei dati personali, l’Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e l’Allegato Tecnico costituiscono il Contratto stipulato tra LepidaScpA e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").
2. l Contratto, così definito, si intenderà, pertanto, perfezionato con l’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente.
3. Qualora per complessità di natura economica e/o tecnico-organizzativa si rendesse necessario la sottoscrizione di una specifica convenzione, la stessa conterrà come allegati sia l’Offerta Economica sia l’Allegato Tecnico e il richiamo alle presenti Condizioni Generali.
4. Le presenti Condizioni Generali sono, pertanto, parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione che regola i rapporti tra LepidaScpA ed il Cliente in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura.
Articolo 1. Oggetto della fornitura
1. Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti negli Allegati Tecnici che costituisce parte integrante del Contratto/Convenzione stipulato tra le parti.
Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività
1. I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati, attivati ed erogati con le modalità e i tempi specificati nell’Offerta e nell’Allegato Tecnico.
Articolo 3. Durata del Contratto/Convenzione
1. Come specificato nell’Offerta Economica.
Articolo 4. Recesso
1. È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto/Convenzione, esso sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione.
2. E' ammesso il recesso anticipato nel caso in cui l'Ente firmatario del Contratto/Convenzione venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il solo
100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione.
Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione
1. I corrispettivi relativi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto/Convenzione verranno corrisposti a LepidaScpA a fronte dell’emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all’interno dell’offerta. In caso di ritardato pagamento, LepidaScpA avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231.
2. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02.
3. LepidaScpA avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.
4. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, LepidaScpA avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto/Convenzione. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.
Articolo 6. Imposte e Tasse
1. Salvo diversa indicazione riportata nell’Offerta Economica, tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.
2. Il Contratto/Convenzione, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
Articolo 7. Regime consortile
1. premesso che:
a. LepidaScpA svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti/Soci;
b. il regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 2 del DPR 633/72 è applicabile qualora almeno
il 50% del volume di affari sia svolto nei confronti di soci che abbiano, come media del triennio precedente, un rapporto tra operazioni IVA imponibili e operazioni totali (tra cui anche le esenti o le escluse) non superiore al 10%;
c. il singolo consorziato può richiedere l’applicazione del regime di esenzione qualora abbia registrato, come media del triennio precedente, un rapporto tra operazioni IVA imponibili e operazioni totali (tra cui anche le esenti o le escluse) non superiore al 10% (requisito soggettivo);
2. LepidaScpA potrà emettere fattura in regime di esenzione IVA ex art. 10 c0. 2 del DPR 633/72 qualora il singolo Ente, che abbia il requisito di cui al precedente punto 1 lettera c., ne faccia specifica richiesta.
3. Annualmente, il singolo Ente provvederà ad inviare a LepidaScpA l’attestazione riguardante il possesso del requisito soggettivo sul triennio precedente ai fini della ricezione delle fatture in esenzione IVA. Fino all’invio della nuova attestazione annuale e salvo diversa e tempestiva comunicazione da parte del Socio, ai fini della fatturazione in regime di esenzione IVA farà fede la dichiarazione presentata l’anno precedente;
4. L’erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l’esecuzione delle prestazioni. Pertanto, al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all’eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da LepidaScpA per il servizio fornito (conguaglio consortile).
Articolo 8. Modifiche o integrazioni al Contratto/Convenzione
1. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto/Convenzione, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a LepidaScpA.
2. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di LepidaScpA.
3. LepidaScpA si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, modificarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.
Articolo 9. D.lgs. 231/2001 e Xxxxxx etico
1. Il Contraente si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi etico- comportamentali che LepidaSpA ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA
Articolo 10. Proprietà intellettuale
1. Resta inteso che il Contratto/Convenzione non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, LepidaScpA non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all’Attività e/o ai Servizi ed al know-how di LepidaScpA.
Articolo 11. Sicurezza e Riservatezza
1. LepidaScpA ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto/Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto/Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto/Convenzione.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. LepidaScpA è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto/Convenzione.
6. Il Committente si riserva la facoltà di esperire audit sulle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Contratto/Convenzione.
Articolo 12. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. LepidaScpA è designata dal Committente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, nel caso in cui la Stessa debba effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Committente al fine di dare esecuzione al presente Contratto/Convenzione.
2. In tal caso, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del
Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni altra normativa applicabile, vige quanto previsto nell’Accordo per il trattamento di dati personali” allegato alle presenti “Condizioni generali di fornitura”.
3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l’insorgere di un diritto in capo a LepidaScpA al rimborso delle eventuali spese che la stessa potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 13. Limitazioni di responsabilità
1. Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, in ogni caso, la responsabilità di LepidaScpA a qualunque titolo derivante dal Contratto/Convenzione, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto/Convenzione e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati , ecc.
2. LepidaScpA non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell’erogazione del Servizio imputabili a:
A. forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
B. atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
C. problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
D. D. manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
E. malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente;
F. inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
G. errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
H. problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;
I. attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell’Attività e/o l’erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.
3. Per quanto non esplicitamente previsto negli Allegati Tecnici LepidaScpA non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delleAttivitào del Xxxxxxxx.Xx Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quanto non definito nel presente documento e negli Allegati Tecnici.
Articolo 14. Forza Maggiore
1. LepidaScpA non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto/Convenzione qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:
A. che l’inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
B. che non era ragionevole aspettarsi che LepidaScpA, al momento di sottoscrivere il Contratto/Convenzione tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
C. che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quanto meno ai suoi effetti.
2. Oltre alle condizioni sopra descritte, LepidaScpA non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazione definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.
3. In presenza di causa di "Forza Maggiore", LepidaScpA deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l’evento di "Forza Maggiore". Qualora l’evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto/Convenzione senza alcuna responsabilità a carico di LepidaScpA. È in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.
Articolo 15. Sospensione del servizio
1. In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore LepidaScpA potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. LepidaScpA potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.
Articolo 16. Garanzie e manleva
1. Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l’utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:
A. che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all’inizio dell’attività;
B. che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall’utilizzo del Servizio da parte di terzi;
C. che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne LepidaScpA da ogni pregiudizio che possa xxxxxxxxx.Xx Cliente riconosce che l’uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a LepidaScpA danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne LepidaScpA da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente LepidaScpA da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private. Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming"o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario). A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di LepidaScpA rispetto all’attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne LepidaScpA da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest’ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall’attività svolta dal Cliente. Fermo il diritto di LepidaScpA di invocare la risoluzione automatica del Contratto/Convenzione ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di LepidaScpA sospendere a propria discrezione ed immediatamente e senza preavviso il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale
sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.
Articolo 17. Condizione risolutiva
1. Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l’esecuzione del Contratto/Convenzione, lo stesso s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353
c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Articolo 18. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
1. LepidaScpA avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e d ritenere risolto di diritto il Contratto/Convenzione nei seguenti casi:
A. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
B. uso improprio del Servizio e/o dell’infrastruttura;
C. nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all’art. 14;
D. qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.
E. nel caso di violazione del Codice Etico di LepidaScpA, quale allegato al Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex DLgs. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx
2. LepidaScpA avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto/Convenzione con semplice comunicazione al Cliente.
3. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto/Convenzione, LepidaScpA potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto/Convenzione restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della
data della risoluzione.
Articolo 19. Cessione del Contratto/Convenzione
1. Per cessione del Contratto/Convenzione ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto/Convenzione e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.
2. Le Parti non potranno cedere il Contratto/Convenzione, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell’altra Parte, pena l’inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto/Convenzione a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell’art. 2359, 1° co. del Codice Civile.
Articolo 20. Proprietà
1. Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto/Convenzione né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto/Convenzione stesso.
Articolo 21. Copertura assicurativa ed obblighi del datore di lavoro
1. Lepida provvede alla copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione della presente convenzione, con idonea polizza assicurativa.
2. Lepida si impegna al rispetto degli obblighi retributivi stabiliti per contratto del settore, nonché di quelli previdenziali ed assicurativi come per legge, per il personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
3. Lepida si impegna, altresì, al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 (e s.m. e i.).
Articolo 22. Legge applicabile e foro competente
1. Il Contratto/Convenzione e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all’estero.
2. Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente Contratto/Convenzione le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna.
3. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della
possibilità di accedere ad arbitrato.
Articolo 23. Disposizioni Varie
1. Il Contratto/Convenzione rappresenta l’unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.
2. In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell’offerta, Contratto/Convenzione o accordo, saranno ritenute vincolanti le disposizioni contenute in queste ultime.
3. L’eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto/Convenzione non comporta la nullità delle altre clausole.
4. Ogni modifica del Contratto/Convenzione sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto/Convenzione stesso.
Articolo 24. Comunicazioni
1. Ogni comunicazione inerente al Contratto/Convenzione dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto/Convenzione stesso (numero del Contratto/Convenzione, numero di protocollo, data, oggetto).
2. Le comunicazioni – da inviare ai recapiti specificati nel Contratto/Convenzione o suoi Allegati - si considerano effettuate mediante posta elettronica certificata al momento del ricevimento della stessa. Solo in alternativa e qualora vi sia una oggettiva difficoltà di una delle parti all’utilizzo, anche temporaneo, della posta elettronica certificata,le comunicazioni potranno essere inviate tramite e-mail e verranno considerate effettuate al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente.
Articolo 25. Regime giuridico e rinvio
1. Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano l'esecuzione delle attività di LepidaScpA, come descritte negli articoli precedenti, a favore del Cliente secondo il modello "in house providing" e la forma giuridica di Società consortile per azioni.
2. La Convenzione, l’Offerta economica, l’Allegato tecnico, le presenti Condizioni generali di Contratto/Convenzione e l’Accordo per il trattamento dei dati, non e integrano Contratto/Convenzione d’appalto in particolare ai fini degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 (e s.m. e i.), giusta determina dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 4/2011, oggetto di aggiornamento dell’Autorità, con propria delibera n. 556 del 31
maggio 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 del 11 luglio 2017), nonché degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..
3. L’eventuale modifica della natura giuridica della società comporta la decadenza anticipata della presente convenzione.