REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 00000 Xxxxxxx
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
Numero del Provvedimento | 213 |
Data del Provvedimento | 28-03-2018 |
Oggetto | APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E PATRIMONIO |
Struttura Proponente | SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI ED INTEGRAZIONE |
Direttore della Struttura | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXXXX XXXXX |
Immediata Esecutività | SI |
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 9 febbraio 2018 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;
Ricordato che con Provvedimento del Direttore Generale n. 840 del 18 dicembre 2014 Approvazione protocollo di intesa tra AOUC ed UNIFI in materia di protezione e prevenzione e patrimonio è stato approvato un primo schema di accordo tra l’Azienda e l’Università degli Studi di Firenze, sottoscritto in data 28 dicembre 2014 per la definizione di una disciplina integrata e condivisa dell’assetto del patrimonio immobiliare e mobiliare del Campus di Careggi, in funzione anche degli aspetti correlati alla sicurezza ex D .Lgs 81/2008 e smi;
Evidenziato che tale Protocollo prevedeva la successiva stipula:
- di una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’università degli Studi di Firenze per una ricerca avente ad oggetto “Sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l’analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro” (approvata con Provvedimento del Direttore Generale n. 127 del 12 marzo 2015);
- di un contratto con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’università degli Studi di Firenze per una ricerca avente ad oggetto “Sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l’analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro” (approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 234 del 28 aprile 2015 e rinnovato con Provvedimento del Direttore Generale n. 341 del 13 giugno 2016 );
- di un contratto con il Consorzio METIS avente ad oggetto l’attività presso il Servizio Prevenzione e Protezione (approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 21 del 20 gennaio 2015);
- di un contratto con il Consorzio METIS per la revisione dell’inventario dei beni mobili (approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 69 del 7 febbraio 2015);
Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento del Protocollo di intesa di cui al provv. D.G. 840/2014 sopra richiamato;
Preso atto dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 81/08, ai sensi del quale “Nei casi di aziende con più unità produttive …, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”;
Preso atto che:
- il D.Lgs. 81/08 individua il datore di lavoro, sia esso proprietario che comodatario d’uso di un immobile o parte di esso, come destinatario degli obblighi relativi alla messa a disposizione di ambienti di lavoro conformi alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, rispetto alle attività lavorative che vi devono essere esercitate;
- il Codice Civile prevede che il proprietario dell’edificio, o comunque colui che ne ha la disponibilità giuridica, ed il soggetto che lo abita in regime di comodato d’uso abbiano precisi doveri in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio;
Ritenuto che, visto che nel Campus di Careggi sono presenti edifici (padiglioni) la cui disponibilità giuridica è di competenza dell’Azienda ed altri per i quali è la competenza è dell’Università, e che tra essi alcuni sono ad uso esclusivo dell’Azienda, altri ad uso esclusivo dell’Università ed altri ancora ad uso misto, debba considerarsi dirimente la questione della disponibilità giuridica del bene;
Ritenuto che la responsabilità dell’eventuale adeguamento/miglioramento e della manutenzione straordinaria degli edifici e delle aree comuni interne (edifici ad uso misto) debba essere in carico al soggetto che detiene la disponibilità giuridica dell’edificio stesso;
Dato atto che:
- si è proceduto (all. A) ad aggiornare il Protocollo di intesa di cui al provv. D.G. 840/2014 al fine di separare le questioni attinenti le responsabilità datoriali, da quelle attinenti il rapporto di responsabilità comodante/comodatario del singolo edificio, così come indicato in allegato A1 al Protocollo;
- alla suddivisione delle responsabilità di cui all’allegato A1, in applicazione del D.Lgs. 81/08, per l’edificio e le aree comuni, consegue l’obbligo di redazione del “DVR_struttura” e di attuazione e controllo dei relativi piani di miglioramento secondo la lista dei rischi indicata in allegato A2;
Evidenziato che l’Università degli Studi di Firenze ritiene opportuno:
- identificare nella U.O. Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli art. 31 del D.Lgs 81/08 per l’unità produttiva del “Campus Careggi”;
- conferire i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’art.33 del D.Lgs 81/08, a tale struttura, sotto la responsabilità del RSPP dell’Azienda per le attività svolte e per gli immobili dell’Università degli Studi di Firenze posti all’interno del “Campus Careggi”;
Considerato che le parti concordano di:
- rimandare a successivi accordi l’eventuale definizione della compensazione economica per gli interventi di manutenzione posti in essere;
- rimandare a successivi atti, da stipularsi in accordo con le competenti organizzazioni sindacali, la definizione delle modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alle attività di comune interesse;
- identificare le figure di Medico Competente, Medico con funzioni di coordinatore e Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs 230/95) nelle figure già designate a ricoprire tali ruoli per conto dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Azienda;
- rimandare a singoli atti dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Azienda l’individuazione dei Dirigenti e dei Preposti di ciascuna delle due realtà;
- impegnarsi ad identificare le modalità per il coordinamento delle emergenze;
Ritenuto dunque di approvare lo schema di Protocollo di intesa di cui all’allegato A al presente provvedimento;
Evidenziato che detto Protocollo di intesa prevede, quali atti ad esso conseguenti:
- la stipula di una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze per attività di individuazione e sperimentazione/attuazione di criteri innovativi per la valutazione di particolari categorie di rischio relativamente ad entrambe le Aziende e per la collaborazione alle attività di individuazione pericoli e valutazione dei relativi rischi di competenza dell’Università degli Studi di Firenze (durata biennale, per un importo pari a
85.000 €/anno);
- l’attivazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione di Campus (per un importo pari a
125.000 €/anno) consistente in:
✓ attivazione della funzione di RSPP di Campus;
✓ messa a disposizione, per attività relative a mansioni e strutture di competenza dell’Università degli Studi di Firenze, di risorse, per equivalenza persona/lavoro, pari a due addetti;
✓ attività di Responsabile delle funzioni di controllo e coordinamento per le attività
soggette a possibile esposizione a fibre di amianto;
✓ campionamento amianto e analisi dei campioni a carico dell’Azienda.
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R. 40/2005 così da poter tempestivamente avviare l’iter per l’adozione degli atti previsti dal Protocollo di intesa;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;
Visti
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il Protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Firenze di cui all’allegato A e di provvedere alla relativa stipula;
2. che gli oneri a carico del bilancio previsti dal Protocollo di intesa vengano indicati e definiti nei singoli provvedimenti attuativi del protocollo stesso;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, co. 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, co. 4, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii.
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Per parere:
Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx ........................................................................
Il Direttore Sanitario Dr.ssa Xxxxx Xxxxx ..................................................................................................
Il Dirigente Proponente Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ..................................................................................
Il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ........................................................................
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
Prot. n. …………………….. Firenze, …………………………..
Tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e
l’Università degli Studi di Firenze
Premesso:
- Che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) e l’Università degli Studi di Firenze (UNIFI) sono da tempo impegnate nel percorso di integrazione previsto dalla legislazione nazionale quale conseguenza dell’inscindibilità delle funzioni di assistenza ricerca e didattica di rispettiva titolarità (D.lgs 502/92 e D.Lgs. 517/99);
- Che a tale scopo l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e l’Università degli Studi di Firenze intendono definire, con specifici accordi, i profili di tale integrazione e favorire la costituzione di un complessivo contesto di servizi per l’integrazione degli ambienti amministrativi, economici, patrimoniali e della sicurezza;
- Che all’interno del Campus Careggi operano, a volte in situazioni di promiscuità in termini di responsabilità datoriale dei locali e delle attività svolte, sia AOUC per le attività assistenziali sia UNIFI per attività di ricerca e di didattica;
- Che l’Atto Aziendale, approvato d’intesa fra le parti (per UNIFI in data 9 maggio 2014 e per AOUC con Provvedimento n. 547/2014) tenendo conto del particolare contesto logistico, prevede, all’art. 52, la necessità di compiere un’accurata ricognizione degli spazi per riattualizzarne la proprietà alla luce dell’ingente rinnovamento e disciplinarne l’utilizzo assistenziale mediante la stipula di accordi e la previsione dei più coerenti contratti reali di godimento e uso da parte aziendale;
- Che con il Provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
n. 840 del 18/12/2014 è stato dato atto alla “Approvazione protocollo di intesa tra AOUC ed UNIFI in materia di prevenzione e protezione del patrimonio” per definire una prima disciplina integrata dell’assetto del patrimonio del Campus Careggi anche in relazione agli aspetti correlati alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Che AOUC ha intrapreso un'importante programma di mappatura del rischio con conseguente redazione di un nuovo Documento di Valutazione del Rischi e organizzazione di un sistema di gestione per la sicurezza avvalendosi allo scopo della struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) coordinata dal Responsabile e di una convenzione con il gruppo sicurezza del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze;
- Che l’architettura del documento di valutazione dei rischi (DVR) di UNIFI (nel campus) in questi due anni di collaborazione è stato elaborato da SPP di AOUC per allinearlo a quello adottato da AOUC per le proprie realtà, componendosi di un documento di valutazione e sintesi centrale,
denominato Master_DVR e da una serie di specifici documenti di valutazione, “DVR_struttura” e “DVR_mansione”, ad esso allegati;
- Che il SPP AOUC sta svolgendo, dal 2015, un ruolo di coordinamento e supervisione circa un analogo programma di mappatura del rischio e redazione di un nuovo Documento di Valutazione del Rischio relativo a UNIFI attuato in collaborazione con il gruppo sicurezza del Dipartimento di Ingegneria Industriale di UNIFI stessa;
- Che è interesse di UNIFI continuare ad aderire al suddetto programma ricomprendendovi, per il medesimo fine, il completamento e l’aggiornamento continuo della ricognizioni dei rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori;
- Che ai medesimi fini di salute e sicurezza e di quanto richiesto per la suddetta finalità, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 52 dell’Atto Aziendale approvato d’intesa fra le parti, è necessario altresì procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare e tecnologico allocato nel Campus anche ai fini di una corretta gestione degli interventi e degli investimenti;
Ritenuto a tal fine di dover procedere ad un aggiornamento del protocollo di intesa approvato con Provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 840 del 18/12/2014 rimodulando le responsabilità datoriali sia per quanto concerne il patrimonio del Campus Careggi sia in relazione agli aspetti correlati alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., pur confermando la necessità di concordare modalità coese e rispondenti a programmi e a logiche unitarie finalizzate a salvaguardare la salute e sicurezza di lavoratori e utenti;
Dato atto:
- Che pur confermando la sinergia nella gestione tecnica di ambienti ed attrezzature di lavoro, si ravvede la necessità di aggiornare il documento “Approvazione protocollo di intesa tra AOUC ed UNIFI in materia di prevenzione e protezione del patrimonio” al fine di meglio identificare le responsabilità datoriali;
- Di quanto previsto all’articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 81/08;
- Che AOUC e UNIFI concordano sulla identificazione del soggetto datoriale responsabile del singolo edificio del campus Careggi così come indicato in allegato 1;
- Che AOUC e UNIFI concordano alla suddivisione delle responsabilità datoriali di cui all’allegato 1, cui consegue, in applicazione del D.Lgs. 81/08, per l’edificio e le aree comuni, l’obbligo di redazione del “DVR_struttura” e di attuazione e controllo dei relativi piani di miglioramento secondo la lista dei rischi indicata in allegato 2;
- Che l’Università degli Studi di Firenze ritiene di essere al meglio garantita nell’affidare all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi i seguenti aspetti:
1. Identificare nel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e nella Struttura del Servizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli art. 31 del D.Lgs 81/08 per l’unità produttiva del “Campus Careggi”;
2. Conferire i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’art.33 del D.Lgs 81/08, alla struttura così identificata sotto la responsabilità del RSPP dell’Azienda Ospedaliera di
Careggi per le attività svolte e per gli immobili dell’Università degli Studi di Firenze posti all’interno del “Campus Careggi”;
3. Rimandare a successivi accordi tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’Università degli Studi di Firenze l’eventuale definizione della compensazione economica per gli interventi di manutenzione posti in essere;
4. Rimandare a successivi atti, da stipularsi in accordo con le competenti organizzazioni sindacali, la definizione delle modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alle attività di comune interesse;
5. Identificare le figure di: Medico Competente, Medico con funzioni di coordinatore e Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs 230/95) nelle figure già designate a ricoprire tali ruoli per conto dell’Università di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
6. Rimandare a singoli atti dell’Università di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi l’individuazione dei Dirigenti e dei Preposti di ciascuna delle due realtà;
7. Le due aziende si impegnano a identificare le modalità per il coordinamento delle emergenze tra l’Azienda Ospedaliera di Careggi e l’Università degli Studi di Firenze;
Ritenuto di dover pertanto stipulare un accordo ricognitivo dei relativi impegni assunti dalle parti nelle more della definizione dei più compiuti assetti inerenti il patrimonio immobiliare e mobiliare
Si conviene quanto segue:
Le premesse sono parte integrante dell’accordo stante le quali:
Art.1)
L’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’Università degli Studi di Firenze stabiliscono che il “Campus Careggi” risulta costituito dall’area identificata nella planimetria allegata.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e l’Università degli Studi di Firenze determinano di condividere le azioni intraprese da AOUC in materia di sicurezza estendendone l’operatività, l’efficacia e gli effetti a tutto il Campus Careggi, ivi compresi gli edifici, le tecnologie e le pertinenze di competenza UNIFI meglio specificate in allegato 1.
Quanto sopra, tenuto conto anche di ciò che è previsto al successivo articolo 5, comporta l’attivazione di un programma di potenziamento dei servizi a supporto delle due Aziende in materia di igiene, salute e sicurezza che consiste in:
1. Stipula di una convenzione tra AOUC e Dipartimento di Ingegneria Industriale di UNIFI per attività di individuazione e sperimentazione/attuazione di criteri innovativi per la valutazione di particolari categorie di rischio relativamente ad entrambe le Aziende e per la collaborazione alle attività di individuazione pericoli e valutazione dei relativi rischi di competenza UNIFI. Tale
convenzione deve avere carattere biennale, essere rinnovabile e riconoscere alle parti il diritto di recesso con un periodo di preavviso non inferiore a 6 mesi.
2. Attivazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione di Campus consistente in:
a. RSPP di Campus;
b. Messa a disposizione, per attività relative a mansioni e strutture di competenza UNIFI, di risorse, per equivalenza persona/lavoro, pari a due addetti;
c. Attività di Responsabile delle funzioni di controllo e coordinamento per le attività soggette a possibile esposizione a fibre di amianto;
d. Campionamento amianto e analisi dei campioni a carico di AOU Careggi.
Le sopraddette attività, per un totale annuo 210.000 €/anno, sono così valorizzate:
• 85.000 €/anno per le attività di cui al punto 1;
• 125.000 €/anno per le attività di cui al punto 2 (comprensive della valorizzazione dell’incarico di RSPP di Campus).
La valorizzazione economica decorre dalla data di esaurimento delle specifiche risorse Dipint già destinate alle attività sopra elencate dal menzionato protocollo del 2014, in modo da dare continuità nel tempo alla relativa copertura economica.
Esecutore Responsabile dei contratti è l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi che si impegna a relazionare trimestralmente sullo stato di avanzamento dei lavori e a produrre relazioni finali degli esiti e delle relative evidenze.
Art. 2) Autorizzazione
l’Università degli Studi di Firenze, pur mantenendo la responsabilità datoriale, autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi ad estendere, su preventiva propria richiesta e successiva condivisione, la programmazione degli interventi manutentivi ai fini della sicurezza agli edifici ed impianti di proprietà UNIFI all’interno del Campus, ai sensi di quanto indicato in allegato 1, al fine di dare una compiuta, coerente e completa uniformità all’intervento.
Art. 3) Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza
Con la presente intesa l’Università degli Studi di Firenze autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, ad effettuare, su preventiva propria richiesta e successiva condivisione, la manutenzione straordinaria e ordinaria ai fini della sicurezza sugli edifici ed impianti di proprietà UNIFI all’interno del Campus, ai sensi di quanto indicato in allegato 1; dette attività sono eseguite sulla base della programmazione di cui all’articolo 2 e delle segnalazioni e/o richieste di intervento inoltrate, con le modalità stabilite nella procedura operativa in corso di definizione fra le parti, dal personale operante all’interno degli edifici stessi.
Art. 4) Obblighi e oneri manutentivi
Nelle more dei più compiuti assetti rinviati alla ricognizione del patrimonio immobiliare di cui all’art. 52 dell’Atto Aziendale, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi è autorizzata, in attuazione di quanto indicato ai precedenti articoli 2 e 3, direttamente o mediante propri appaltatori, ad intervenire anche sugli immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di sicurezza.
Le parti danno atto che gli interventi potranno essere svolti dall’Azienda con due diverse modalità:
a) Manutenzione programmata straordinaria e ordinaria
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi provvede, secondo l’autorizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, in sede di propria programmazione ad inserire nel proprio piano gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari a garantire il mantenimento in sicurezza degli immobili di competenza universitaria ai sensi dell’allegato1.
Il piano, valorizzato nelle previsioni ed in ordine di priorità verrà esaminato congiuntamente al personale tecnico dell’Università degli Studi di Firenze, in occasione di specifiche riunioni mensili presso l’Area Tecnica di AOUC, per la programmazione e monitoraggio congiunti e per la copertura finanziaria di UNIFI.
Esso sarà oggetto, inoltre, di una relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento realizzativo prima dell’emissione della relativa fatturazione emessa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi a carico dell’Università degli Studi di Firenze.
b) Interventi urgenti
Qualora vi sia un grave pregiudizio inerente la sicurezza degli immobili tale da configurare la fattispecie di pericolo grave ed immediato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, su segnalazione anche del personale tecnico di UNIFI o inoltrate dal personale soggetto al sopra citato pericolo, con le modalità stabilite nella procedura operativa in corso di definizione fra le parti e previa notifica della necessità di intervenire all’Università degli Studi di Firenze, è autorizzata ad eseguire il ripristino in sicurezza con proprie risorse e mezzi; nell’ambito dei rapporti economici in atto e nei tempi necessari a dar corso alle eventuali necessarie variazioni di Bilancio, l’Università degli Studi di Firenze, rimborserà all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi i costi sostenuti
Art. 5) Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile del Servizio
Con la presente intesa l’Università degli Studi di Firenze ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 81/08 affida al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, come sopra corrisposta, i compiti di cui all’art. 33 del suddetto decreto nonché gli conferisce, per gli immobili elencati in allegato 1, la nomina di responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto prevista al punto 4° dell’allegato al DM 6/09/1994. L’Università degli Studi di Firenze, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione di ateneo, si impegna a trasferire al Servizio Prevenzione e Protezione di Campus le informazioni di competenza tra cui i dati infortunistici, il regolamento di organizzazione della salute e sicurezza adottato, le eventuali procedure vigenti ecc.
Art. 6) Dirigenti e Preposti
Le parti concordano di rinviare agli atti singoli dell’Università di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi l’individuazione dei Dirigenti e Preposti, di cui al D.Lgs 81/08, ed alla definizione degli adempimenti in carico a tali soggetti in materia di sicurezza e salute.
Art. 7) Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
L’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi definiranno con successivi atti, da stipularsi in accordo con le competenti organizzazioni sindacali, le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alle attività di comune interesse. In ogni caso, con la presente intesa, il Servizio Prevenzione e Protezione di Campus assume la responsabilità della partecipazione alla riunione periodica organizzata da UNIFI ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 81/08, almeno mediante il proprio Responsabile.
Art. 8) Medico Competente e Medico Autorizzato
Ferme restando quanto previsto dai rispettivi regolamenti di organizzazione della salute e sicurezza in merito alle responsabilità attinenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, sono identificate le figure di: Medico Competente del Medico con funzioni di coordinatore e Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs 230/95) nelle figure già designate a ricoprire tali ruoli per conto dell’Università di Firenze.
Il Direttore Generale AOUC Il Rettore UNIFI
Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Prof. Xxxxx Xxx
- ALLEGATO 1 –
Definizione della suddivisione delle responsabilità degli spazi per le strutture ricadenti nel campus AOUC
Il X.Xxx. 81/08 individua il datore di lavoro, sia esso proprietario che comodatario d’uso di un immobile o parte di esso, come destinatario degli obblighi relativi alla conformità degli ambienti di lavoro, edilizia e/o impiantistica, rispetto alle attività lavorative che vi devono essere esercitate. In particolare, la normativa vigente assegna al datore di lavoro l’atto della messa a disposizione dei luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II, Capo I del citato decreto.
Tale dovere, tuttavia, non necessariamente coincide con l’obbligo/possibilità di modificare, ripristinare o aggiornare l’immobile ma può, per esempio, limitarsi alla scelta di esercitare o meno una attività in ambienti in uso.
Quanto sopra è in stretta dipendenza della cosiddetta “disponibilità giuridica” del bene attraverso la quale è possibile ricondurre la questione citata al capoverso precedente ad un rapporto analogo a quello tra locatore/comodante e conduttore/comodatario di un bene.
Relativamente all’area del “Campus Careggi” sono presenti edifici (padiglioni) la cui disponibilità giuridica è di competenza AOUC ed altri per i quali è la competenza è di UNIFI; a tutto ciò è da aggiungersi che alcuni edifici sono ad uso esclusivo AOUC altri ad uso esclusivo UNIFI e altri ancora ad uso misto.
In conformità alle buone prassi e con la Legislazione di merito, da quanto sopra ne consegue che la responsabilità dell’eventuale adeguamento/miglioramento e della manutenzione straordinaria degli edifici e delle aree comuni interne (edifici ad uso misto) è in carico al soggetto che detiene la disponibilità giuridica dell’edificio stesso. In particolare a tale soggetto sono in carico gli obblighi di cui all’allegato 2.
In continuità con l’approccio esposto e fermi restando gli obblighi datoriali, così come espressi nei primi capoversi, relativamente alle aree specificamente assegnate all’una o all’altra azienda, si conviene che la responsabilità della manutenzione ordinaria dell’edificio e delle aree comuni interne (edifici ad uso misto) sia in carico al soggetto che utilizza in via esclusiva il padiglione o che ne detiene la massima assegnazione degli spazi, calcolabile sulla base dei dati contenuti nel sistema SACS presente in AOUC e consultabile anche da UNIFI. Xxxxx stesso principio si basa la responsabilità nella definizione dei piani di emergenza interna.
La tabella successiva riporta la ripartizione delle responsabilità datoriali individuata secondo i criteri sopra definiti.
Tale allegato è revisionato con frequenza almeno triennale in un incontro tra i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei due Enti e comunque ogni qual volta siano intervenute sostanziali modifiche organizzative o logistiche.
NOME PADIGLIONE | Soggetto titolare degli obblighi di cui all’allegato 2 | Utilizzatore esclusivo | Utilizzo misto (Maggiore Utilizzatore Padiglione) | Manutenzione ordinaria |
Pad. 1,2 e 3 - NIC - NUOVO INGRESSO CAREGGI | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 100 - VIABILITA/CUNICOLI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 10a - ANATOMIA PATOLOGICA | UNIFI | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 10b - CLINICA NEUROLOGICA | UNIFI | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 11 - RADIOTERAPIA | UNIFI | - | AOUC | AOUC |
Pad. 12 - DEAS - PRONTO SOCCORSO | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 13 - CLINICA MEDICA | UNIFI | - | AOUC | AOUC |
Pad. 14a - PAD 14a | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 14b - AMBULATORI | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 15 - PIASTRA DEI SERVIZI | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 16 - SAN LUCA | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 17 - SAN XXXXXXX | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 23 - MEDICINA DEL LAVORO | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 24 - UNITA SPINALE | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 25 - CTO - NEUROMOTORIO | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 26 - VILLA XXXXX XXXXX | - | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 27 - CUBO 2 | UNIFI | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 27b - CUBO 3 | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 28c - PONTE NUOVO | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 4 - CLINICA OCULISTICA | UNIFI | - | AOUC | AOUC |
Pad. 48 - PONTE DI MEZZO | UNIFI | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 5 e 6 - BIBL. BIOMEDICA - SCUOLA DI SCIENZE | UNIFI | UNIFI | - | UNIFI |
Pad. 54 - MENSA AZIENDALE | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 56 - ELIPORTO | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 61a - PORTINERIA VIA DELLE OBLATE | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 61b - LIBERA PROFESSIONE - UFFICI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 61c - PORTINERIA VIA ALDEROTTI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 62a - MAGAZZINO GENERALE | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 63 - CUCINA | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 64 - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 65 - LOGISTICA | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 66 - LOGISTICA | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 67a-b-c - PAD 67 | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 69 - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 7 - 7 MATERNITA' GINEC. - 9b XXXXXXXXXX | XXXX | - | AOUC | AOUC |
Pad. 9 LIB. PROF. SENOLOGIA | UNIFI | - | AOUC | AOUC |
Pad. 70 - AREA TECNICA | AOUC | - | AOUC | AOUC |
Pad. 71 - CHIRURGIA SPERIMENTALE | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 73 - ASILO NIDO "XXXXX XXXXXX" | AOUC | - | - | XXXX |
Xxx. 00 - XXXXX XXXX | XXXX | AOUC | - | AOUC |
Pad. 8a - PAD. 8a | UNIFI | - | UNIFI | UNIFI |
Pad. 8b - CLINICA CHIRURGICA | UNIFI | - | AOUC | AOUC |
Pad. 90 - SINDACATI - RLS - BANCA | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 91 - EX URP E SINDACATI | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. 98 - VILLA LA QUIETE | Regione Toscana | RT | Regione Toscana | Regione Toscana |
Pad. Pd1 - PARCHEGGIO NIC | AOUC | AOUC | - | AOUC |
Pad. Pd8 - PARCHEGGIO CTO | AOUC | AOUC | - | AOUC |
- ALLEGATO 2 –
Lista indicativa non esaustiva degli obblighi a carico del soggetto titolare della disponibilità giuridica dell’edificio
Il soggetto titolare della disponibilità giuridica dell’edificio ha la responsabilità della manutenzione straordinaria degli edifici e delle aree comuni interne (edifici ad uso misto).
Egli inoltre ha la responsabilità della rispondenza alle normative vigenti e degli eventuali adeguamenti ad essa conseguenti relativamente a:
• Stabilità della struttura e rischio sismico
• Rischio incendio
• Rischio da impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fulminazione, gas ecc.)
• Ambienti di lavoro
- (aree comuni interne)
- (gestione aree comuni interne)
- (stabilità struttura)
- (locali tecnici)
- (spazi esterni)
• Radon
• Amianto
• Campi elettromagnetici (padiglioni, antenne, wifi, cabine bt, ponti radio, ecc.)
• Xxxxxx a sospetto inquinamento o spazi confinati
• Rischio radiologico
• Atmosfere iperbariche
• Atmosfere esplosive
• Rischio rumore (impatto acustico verso l’esterno)
• Microclima interno (derivante da impianti)
• Rischi biologici di altra natura (es. legionella)
- ALLEGATO 3 –
ATTRIBUZIONI DI COMPITI IN APPLICAZIONE D.LGS. 81/08 PER PERSONALE UNIVERSITARIO PRESSO AOUC
DVR | ||||||
Analisi della necessità | Stesura | Consultazione | Firma | Diffusione | Verifica di attuazione piano di miglioramento | Aggiornamento |
Aouc | Aouc | Aouc | Unifi | Unifi | Aouc | Aouc |
Gestione Appalti e Convenzioni | ||||||
Verifica della necessità degli adempimenti (DUVRI, verbale di coordinamento, informazione rischi ecc…) | Cooperazione e coordinamento (valida per tutti i casi compresi quelli in cui non è necessario il DUVRI) | valutazione dell'idoneità tecnico professionale | Predisposizione del DUVRI | Verifica e/o integrazione del Duvri | Firma | Distribuzione |
Aouc | ||||||
Formazione | ||||||
Individuazione dei bisogni formativi in funzione del DVR | Predisposizione del programma di informazione formazione e addestramento | Formazione Accordo Stato -Preposti- Dirigenti | erogazione dei corsi | tenuta delle registrazioni | Formazione aggiuntiva di dettaglio sui rischi specifici | Formazione antincendio e primo soccorso |
Aouc | Aouc | Unifi | Unifi | Unifi | Unifi/Aouc2 | AOUC |
Monitoraggi ambientali (Rischio Chimico/Cancerogeno, Rischio Biologico) | ||||||
Individuazione delle necessità di monitoraggi ambientali in funzione del DVR | Esecuzione dei monitoraggi | Analisi dei report | Individuazione delle misure conseguenti ai monitoraggi | |||
AOUC | Unifi | Aouc | Aouc | |||
Gestione emergenze | ||||||
Stesura planimetrie vie di esodo | Individuazione della necessità di segnaletica di sicurezza e sua installazione | Stesura piani di emergenza | Simulazioni | Pratiche ai sensi del D.P.R. 151/11 (VVF) | Verifica e manutenzione dei presidi antincendio | |
Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Unifi3 | Aouc | |
Amianto | ||||||
Mappatura amianto | Aggiornamento mappatura amianto | Monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti e delle misure di contenimento | Piano di monitoraggio amianto ed esecuzione dei sopralluoghi | Valutazione del rischio amianto | Campionamento ed analisi amianto | |
Espletata | AOUC4 | Aouc | AOUC | Aouc | Aouc5 | |
DPI/DPC |
1 Per quanto riguarda i contratti gestiti da Aouc nell'ambito del Protocollo di intesa (es. manutenzione). L'attività è a cura del RUP come previsto dal D.Lgs 81/08.
2 Aouc per la fornitura di DPI relativi agli ambiti assistenziali mentre Unifi per attività universitarie
3 Vedi allegato 2
4 Nel caso si renda necessario un aggiornamento/integrazione, con costi da ribaltare a carico di Unifi
5 I costi per l'attività derivanti dall'utilizzo di un laboratorio esterno saranno presentati ad Unifi per l'autorizzazione e successivamente ribaltati
Individuazione dei DPI/DPC da utilizzare sulla base del DVR | Acquisto e fornitura dei DPI | Acquisto e fornitura dei DPC | Formazione e addestramento all'uso dei DPI | Test e prove sui DPI in fornitura | Manutenzione DPC | |
Aouc | Aouc7 | Aouc | ||||
Procedure | ||||||
Individuazione delle necessità di redazione/aggiornamento/Integrazione delle procedure di lavoro con riferimenti alla sicurezza | ||||||
Aouc | ||||||
Tenuta e gestione Registri | ||||||
Registro infortuni | Registro esposti cancerogeni | Registro esposti agenti biologici | Posizione Inail | |||
Unifi | Unifi | Unifi8 | Unifi | |||
Varie | ||||||
Comunicazioni con Enti esterni correlate con l'attività legata a legislazione di sicurezza: nominativi Rls, infortuni, uso di agenti biologici, ecc…. | Rapporti con RLS Unifi | Analisi e gestione incidenti, infortuni, quasi incidenti, quasi infortuni | Analisi fenomeno infortunistico | Riunione periodica | MOGM | |
Unifi | Aouc | Aouc | Aouc | Unifi | Unifi |
6 Aouc per la fornitura di DPI relativi agli ambiti assistenziali mentre Unifi per attività universitarie
7 Con le modalità previste dal Protocollo di Intesa
8 Come tenuta del registro sulla base delle informazioni trasmesse da Aouc
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ATTRIBUZIONI DI COMPITI IN APPLICAZIONE D.LGS. 81/08 PER PERSONALE SNN E UNIVERSITARIO PRESSO AOUC
Categoria | Fonte Rapporto | Posizione inail | registro infortuni, cancerogeni, biologici | Sorveglianza sanitaria | |||||||
Visita di idoneità psicofisica | Visita preassuntiva | Visita Preventiva (MC) | Vaccinazione | Visita periodica/su richiesta/straordinaria | Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 | Costi | |||||
A | PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN NEGLI SPAZI/EDIFICI DELL'UNIVERSITÀ | ||||||||||
A1 | Personale Ospedaliero | Assunzione SSN | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc |
A2 | Stagisti Aouc | Iscrizione al tirocinio | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | |
B | PERSONALE DIPENDENTE DA UNIVERSITÀ NEGLI SPAZI/EDIFICI DELL'AOUC | ||||||||||
B1 | Personale universitario medico e non medico | Convenzione con Università/atto aziendale AOUC | Unifi | Unifi | Unifi | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | ||
B2 | Specializzandi | Iscrizione alla scuola di specializzazione | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | ||
B3 | Borsisti Universitari (Area Biomedica) | Bando e selezione | Unifi | Unifi | Unifi | Unifi | Aouc | Unifi | Unifi | Unifi | |
B4 | Assegnisti | Bando e selezione | Unifi | Unifi | Unifi | ||||||
B5 | Dottorandi di ricerca | Bando e selezione | Unifi | Unifi | Unifi | Unifi | Aouc | Unifi | Unifi | Unifi | |
B6 | Tirocinanti | Iscrizione al tirocinio | Unifi | Unifi | Unifi | Unifi | Aouc | Unifi | Unifi | Unifi | |
B7 | Studenti universitari | Iscrizione al corso | Unifi | Unifi | Unifi | Unifi | Aouc | Unifi | Unifi | Unifi | |
B8 | Personale a convenzione (per attività di assistenza) | Convenzione | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Unifi | Unifi | |||
B9 | Liberi Frequentatori | domanda | Aouc | Aouc | Aouc | Aouc | Unifi | Unifi |
9 Il Datore di Lavoro è individuato in base alla tipologia di attività in svolgimento (assistenziale o universitaria)
10 Solo per quelli di terza fascia