ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 208 del 08/07/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` Prime Consulting S.r.l. con sede in Trento.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` Prime Consulting S.r.l. con sede in Trento.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Premesso che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 12 del 24.05.2021 e approvato con DGRV n. 1308 del 28.09.2021– prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di
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disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Con DDG n. 317 del 26.6.2013, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi in favore di soggetti privati tramite la stipula di contratti e convenzioni” e con nota prot. n. 10134/2013 è stata diffusa la relativa circolare interpretativa a firma del Direttore generale.
Quest’ultima prevede che le attività non-istituzionali cd. semplici, così come enucleate e definite all’interno della stessa circolare, deroghino dall’ambito di applicazione del citato Regolamento e, pertanto, dalla procedura di approvazione del contratto ivi stabilita.
Con nota acquisita al ns. prot. n. 4842 del 20.05.2022 la società Prime Consulting S.r.l. – azienda specializzata nell’affiancamento di imprese turistiche alberghiere, ristorative e commerciali per le scelte strategiche e operative, con sede in Trento – ha richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto avente ad oggetto servizi di consulenza per attività di audit a bordo nave, svolto da personale specializzato IZSVe, per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004.
In conformità alle soprarichiamate disposizioni, al fine di dare seguito alla richiesta acquisita con la suddetta nota prot. n. 4842/2022, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Biologo in servizio presso la “SCT5 – Sezione Territoriale di Trento”, ha inserito - in qualità di referente scientifico - la richiesta Intranet ticket n. 182082/2022 allegando, tra gli altri documenti, il quadro economico e la propria dichiarazione per la stipula del contratto con la suddetta società, come previsto dalla citata circolare interpretativa.
Tramite detta dichiarazione, la Dott.ssa Xxxxxxxx, ha attestato l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla gestione dell’accordo di cui trattasi, asserendo, inoltre, che le attività richieste da Prime Consulting Srl rientrano nelle cd. “attività non-istituzionali semplici” come definite nella citata circolare prot. n. 10134/2013 alle quali, pertanto, non si applica la procedura prevista dal Regolamento approvato con DDG n. 317/2013. Tale documento - conservato agli atti della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza - prevede, inoltre, che i risultati delle suddette attività non saranno generati avvalendosi di know-how/expertise specifici di IZSVe.
Acquisita, altresì, dal Direttore della SCT5 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Direttore generale dell’IZSVe l’autorizzazione alla stipula del “Contratto per prestazioni semplici” con la società Prime Consulting Srl, questa Struttura ha provveduto ad elaborare e a condividere lo schema di contratto con la medesima, documento che, unitamente al relativo Allegato A, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Con la sottoscrizione del predetto contratto – della durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte di Prime Consulting Srl, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le Parti – IZSVe si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 2 del contratto in parola e in conformità all’Allegato A allo stesso, a fronte dei quali la società Prime Consulting Srl si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo previsto all’art. 3 del citato contratto e nel relativo Allegato A, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni semplici” da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, la società Prime Consulting Srl, nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, avente ad oggetto servizi di consulenza per attività di audit a bordo nave per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004, documento che, che, unitamente al relativo Allegato A, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione del predetto accordo, IZSVe si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 2 dello stesso e in conformità al relativo Allegato A, a fronte dei quali la società Prime Consulting Srl si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo previsto all’art. 3 del citato accordo e nel relativo Allegato A, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica;
4. di prendere, altresì, atto che la durata del contratto in parola è di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione – o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte di Prime Consulting Srl, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le Parti – e che i servizi oggetto dello stesso sono posti sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Biologo in servizio presso la “SCT5 – Sezione Territoriale di Trento”;
5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga del contratto ai sensi dell’art. 4, comma 2, da effettuarsi secondo le modalità previste all’art. 17, comma 8 dello stesso;
6. di rilevare, per l’effetto, il ricavo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni semplici” da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, la società Prime Consulting Srl, nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, avente ad oggetto servizi di consulenza per attività di audit a bordo nave per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004, documento che, che, unitamente al relativo Allegato A, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione del predetto accordo, IZSVe si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 2 dello stesso e in conformità al relativo Allegato A, a fronte dei quali la società Prime Consulting Srl si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo previsto all’art. 3 del citato accordo e nel relativo Allegato A, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica;
4. di prendere, altresì, atto che la durata del contratto in parola è di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione – o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte di Prime Consulting Srl, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le Parti – e che i servizi oggetto dello stesso sono posti sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Biologo in servizio presso la “SCT5 – Sezione Territoriale di Trento”;
5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga del contratto ai sensi dell’art. 4, comma 2, da effettuarsi secondo le modalità previste all’art. 17, comma 8 dello stesso;
6. di rilevare, per l’effetto, il ricavo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni”
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 208 del 08/07/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` Prime Consulting S.r.l. con sede in Trento.
Pubblicata dal 08/07/2022 al 23/07/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
CONTRATTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI SEMPLICI
TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Legnaro (PD) - Viale dell’Università n. 10, 35020, Italia, Codice Fiscale e Part. IVA n. 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità “IZSVe” o “Istituto”;
E
Prime Consulting S.r.l., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx, x. 0, 00000, Xxxxxx, Part. IVA n. 02007770221, PEC: xxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Legale rappresentante, in seguito per brevità “Committente”,
di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
- IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1 comma 6 del D. Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5 comma 1 dell’Accordo tra la Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia di Trento
n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/5/2015) prevede che “l’Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private”;
- il Committente ha richiesto all’IZSVe l’esecuzione di alcuni servizi di consulenza per attività di audit a bordo nave, per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004, descritti nell’allegato A;
- IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dal Committente in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto e all’ulteriore normativa applicabile;
TUTTO CIO’ PREMESSO
in considerazione delle suesposte premesse e dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, individualmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. SERVIZI
1. IZSVe s’impegna a prestare i servizi richiesti dal Committente relativi a sopralluoghi per attività di audit a bordo nave, per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004, (di seguito “Servizi”) secondo i termini e le condizioni del presente Contratto e in conformità all’Allegato A, concordato tra le Parti, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nessuna modifica alle attività descritte nell'allegato A può essere effettuata senza il preventivo consenso scritto delle Parti. Nel caso in cui tali modifiche comportino differenze sostanziali nel costo dei Servizi, il corrispettivo finale sarà stabilito di comune accordo tra le Parti per iscritto. In caso di disaccordo sul corrispettivo da corrispondere, le Parti possono risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 10.
3. Fatto salvo quanto sopra previsto, tutto il materiale e/o i campioni necessari all’esecuzione dei Servizi sono forniti dal Committente a IZSVe. Ulteriore materiale da utilizzare durante lo svolgimento delle attività potrebbe essere di proprietà di IZSVe e/o del Committente e/o di un terzo che ne ha autorizzato l’utilizzo.
4. IZSVe si impegna a non cedere i campioni o altro materiale fornito dal Committente a soggetti terzi, senza il suo previo consenso scritto.
5. IZSVe comunica per iscritto al Committente, previa richiesta, lo stato di avanzamento dei Servizi resi ai sensi del presente Contratto.
6. Per l’intera durata del presente Contratto, le Parti possono incontrarsi periodicamente per verificare e/o aggiornarsi sullo stato di avanzamento delle attività. Gli incontri si terranno – in presenza del personale coinvolto nell’esecuzione dei Servizi – presso la sede di IZSVe o in videoconferenza o in qualsiasi altro luogo idoneo, come concordato dalle Parti.
ART. 3. CORRISPETTIVO
1. Per ciascuna “trasferta-tipo”, della durata di 2,5 gg, le cui attività sono dettagliate nell’allegato A, il Committente dovrà corrispondere ad IZSVe per i Servizi resi ai sensi del presente Contratto, un corrispettivo di € 1.500,00 (I.V.A. e spese di trasferimento/viaggio, vitto e alloggio escluse), subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica, mediante il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/). Variazioni rispetto al corrispettivo stabilito per la “trasferta- tipo” possono essere dovute a variazioni della durata della stessa, le cui maggiorazioni di prezzo sono dettagliate nel citato allegato A.
2. Il Committente si impegna a effettuare tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte di IZSVe, secondo le modalità previste nella stessa.
3. Tutti i pagamenti da parte del Committente costituiscono riconoscimento da parte dello stesso dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
4. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 10, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
5. Le spese di trasferimento/viaggio, vitto e alloggio a carico di IZSVe e legate all’esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto, saranno sostenute direttamente dal Committente o, le stesse, saranno rimborsate dal Committente ad IZSVe subordinatamente alla presentazione della relativa documentazione.
ART. 4. DURATA
1. Il presente Contratto avrà efficacia dal momento dell’ultima sottoscrizione e resterà in vigore n. 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte del Committente.
2. Il presente Contratto è prorogabile e/o rinnovabile in base alle esigenze rappresentate dalle Parti, con il consenso scritto delle stesse, una sola volta, per ulteriori 12 mesi. E’ escluso ogni rinnovo tacito.
ART. 5. RESPONSABILI SCIENTIFICI
1. L’IZSVe designa quale Responsabile Scientifico la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx ed il Committente designa il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
2. L’eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul nominativo del sostituto, potranno recedere dal presente contratto secondo le modalità di cui all’art. 12.
ART. 6. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Committente si impegna a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato X. XXXXx è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, salvo il caso in cui l’evento sia causato da negligenza grave o comportamento doloso o omissioni dolose dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti
o agenti.
2. IZSVe possiede le competenze necessarie e la capacità tecnica per l’esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto usando la migliore diligenza e l’etica professionale. IZSVe rispetta tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili alle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché, ove ciò sia richiesto, le indicazioni fornite dal Committente.
ART. 7. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni divulgate da una Parte all’altra Parte, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente Contratto, nonché tutti i campioni e materiali forniti dal Committente che non siano di pubblico dominio o informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico.
2. Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, IZSVe ed il Committente si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali comunicate e ricevute e ad adottare appropriate misure di sicurezza. In nessun caso le Parti devono divulgare le Informazioni Confidenziali se non a quei soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto.
3. Le Parti espressamente convengono che le Informazioni Confidenziali sono rilevanti, essenziali e riservate e la loro diffusione pregiudicherebbe gravemente l'efficacia e il successo dell’attività del Committente, e che qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione sostanziale del presente Contratto.
4. Nel caso in cui per legge o per ordine dell’autorità giudiziaria IZSVe sia obbligato a rivelare Informazioni Confidenziali, IZSVe deve fornire al Committente tempestiva comunicazione scritta prima di fare qualsiasi divulgazione. Inoltre, le Informazioni Confidenziali possono essere comunicate nella misura richiesta, nel corso di ispezioni o indagini da parte dell’UE o da parte di agenzie di regolamentazione europee, statali o federali alla cui giurisdizione IZSVe e/o il Committente è/sono
soggette e che ha/hanno il diritto legale di controllare documenti contenenti le Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte dovrà dare tempestiva notifica all’altra Parte della divulgazione.
5. Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, ovvero, dal suo scioglimento anticipato avvenuto per qualsiasi causa, IZSVe si impegna a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 8. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, PUBBLICITA’ E PUBBLICAZIONI
1. Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che la Relazione finale o parziale e i risultati ivi contenuti sono disciplinati come segue:
2. Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che la Relazione finale è in comproprietà del Committente e di IZSVe e il relativo diritto d'autore è disciplinato dal presente Contratto e dalla legge italiana.
3. Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
4. E 'espressamente vietato a entrambe le Parti pubblicare, dare accesso o divulgare in forma scritta, orale o in qualsiasi altra forma le informazioni scientifiche di cui siano venute a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi Paese e lingua, inclusa qualsiasi traduzione, compendio, modifica o revisione delle stesse, in libri, in database anche se unitamente ad altre opere o in qualsiasi altra forma, comprese, senza limitazione, le riproduzioni o pubblicazioni meccaniche, sonore, elettroniche o visive, le memorizzazioni elettroniche e i sistemi di recupero dati, tra i quali la consegna o l’accesso alla Relazione finale o parziale tramite reti elettroniche o ogni altra forma di pubblicazione elettronica o elettromagnetica al momento conosciuta.
5. Qualora una delle Parti desideri o necessiti pubblicare le informazioni scientifiche, in tutto o in parte, il testo della pubblicazione proposta deve prima essere inviato all'altra Parte per l'approvazione, il testo non può essere pubblicato finché la Parte non abbia dato il suo espresso consenso scritto. Nella pubblicazione o divulgazione, le Parti dovranno menzionare che le informazioni scientifiche sono state originate dalla collaborazione tra l’IZSVe ed il Committente. Nel caso di diffusione della Relazione finale o Relazione parziale, il Committente deve indicare i nomi degli autori.
6. Resta inteso che trascorsi 30 giorni dalla consegna del testo che s’intende pubblicare senza che il Committente comunichi espressamente la sua approvazione, IZSVe è libero di pubblicare il testo.
ART. 9. DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO
1. Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla
data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui all’art. 18. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiara al Committente che intende avvalersi della presente clausola.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali.
3. La Parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’inadempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto, non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Committente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVe comunicherà al Committente i risultati generati fino alla data di risoluzione. In caso di risoluzione anticipata, il Committente pagherà a IZSVe una somma, inferiore all’importo inizialmente pattuito, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla data di risoluzione.
5. Lo scioglimento del Contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente Contratto, ovvero, dalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di Proprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
ART. 11. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 3, comma 4, senza che ciò comporti per il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 12. RECESSO UNILATERALE
1. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto minimo di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, ultimo comma. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali si applica quanto disposto all’art. 10.
ART. 13. FORZA MAGGIORE
1. IZSVe non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso IZSVe notificherà l’evento
tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, il Committente potrà recedere dal presente Contratto, secondo le modalità di cui all’art. 17 ultimo comma, senza onere di preavviso alcuno.
ART. 14. ONERI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE
1. IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti del Committente eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – il Committente si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
2. Nel caso in cui dipendenti, collaboratori o consulenti del Committente debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio. Il Committente esonera IZSVe da ogni responsabilità relativa e lo manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei suoi confronti per qualsiasi motivo o titolo.
ART. 15. TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI
1. Ai sensi e in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.
ART. 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il presente Contratto è soggetto a, regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 17. VARIE
1. Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente Xxxxxxxxx non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
2. Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione del presente Contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
3. Avuto riguardo alla scopo concreto perseguito dalle Parti, qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite da disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
4. Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza.
Nell’interpretare le clausole del presente Contratto le Parti non potranno fare riferimento, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
5. E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
6. Il presente Contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. Tutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto dalle Parti):
Per l’IZSVe:
Att. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Sezione Territoriale di Trento IZSVe
Per Prime Consulting S.r.l.:
Att. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 - Xxxxxx (XX), XXXXX
ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DPR N. 62/2013
1. Il Committente dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento dell’IZSVe, approvato con DCA n. 12/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/Xxxxxxxx/0000.xxx, di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dagli stessi Codici.
2. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 e s.m.i.) e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’IZSVe, per la parte di rispettiva competenza.
4. A tutela del valore istituzionale dell’immagine dell’IZSVe ed a garanzia dell’assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, il Committente esclude la pubblicità diretta alla commercializzazione di propri prodotti.
5. Il Committente non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe ed non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
6. L’IZSVe si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle sue iniziative o attività.
ART. 19. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
1. Le Parti convengono che il presente Contratto è soggetto ad IVA secondo la legge italiana (DPR n . 633/1972 e s.m.i.). Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R.
n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente.
2. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente Contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo ex DPR 642/1972, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 20. NEGOZIAZIONE
1. Il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
2. Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IZSVe e del Committente, viene letto, confermato e sottoscritto.
***
Legnaro, lì ………………………….. Trento, lì …………………………..
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
……………………………
Per Prime Consulting S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
……………………………
ALLEGATO A
SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
Servizi di consulenza per attività di audit a bordo nave da parte di personale specializzato IZSVe, per la verifica della corretta applicazione delle norme igieniche secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004.
CARATTERISTICHE “TRASFERTA-TIPO”
DURATA
La “trasferta-tipo” prevede una durata minima di 2,5 gg comprensivi delle ore di viaggio per raggiungere la sede di trasferta con partenza dalla città di Trento. Indicativamente la trasferta inizia dal primo pomeriggio del giorno 1 e termina nel tardo pomeriggio del giorno 3 (fermo restando la durata complessiva della trasferta, eventuali scostamenti dei periodi di inizio e fine della stessa possono essere concordati tra i responsabili scientifici per questioni logistiche/operative).
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE TRASFERTE
Le trasferte potranno essere richieste ed effettuate, previo accordo tra i responsabili scientifici, durante tutto il periodo di validità del presente contratto, ma in particolare potrebbero concentrarsi nel periodo aprile – settembre 2022.
ATTIVITA’ DI SOPRALLUOGO EFFETTUATA DURANTE LA “TRASFERTA-TIPO”
Per ciascun sopralluogo a bordo nave si ipotizza una durata di circa 4 ore*, durante le quali si prevede l’ispezione di cucine, sale di somministrazione, bar, cambuse e la verifica documentale.
Si ipotizza, pertanto, che per ciascuna “trasferta-tipo” saranno effettuati almeno 3 sopralluoghi, salvo imprevisti.
*La durata di ciascun sopralluogo potrebbe subire variazioni a seconda dei casi.
VARIAZIONI DEL TEMPO DI TRASFERTA RISPETTO ALLA “TRASFERTA-TIPO”
Per trasferte che dovessero richiedere un tempo superiore a quanto stabilito nella “trasferta-tipo”, si applicano le seguenti maggiorazioni. La durata superiore della trasferta va, in ogni caso, concordata tra i responsabili scientifici prima della partenza.
- ½ giornata in più (escluso pernottamento) € 300,00 (iva esclusa e spese di trasferimento/viaggio, vitto e alloggio escluse), es. partenza al mattino anziché al primo pomeriggio;
- ½ giornata in più (con pernottamento) € 450,00 (iva esclusa e spese di trasferimento/viaggio, vitto e alloggio escluse), es. rientro entro le ore 12:00 del giorno successivo rispetto al giorno di rientro stabilito;
- 1 giornata in più € 600,00 (iva esclusa e spese di trasferimento/viaggio, vitto e alloggio escluse).