Protocollo di Intesa
tra
Il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la carica in Roma, presso il Ministero dell’Interno, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 (xx seguito denominato, nel presente atto, Dipartimento della P.S.);
e
L’Università degli studi di Genova, codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126 rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2020 (di seguito denominata Università);
di seguito congiuntamente indicate come “Parti”.
Premesse
VISTA la legge 1 aprile 1981 n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
VISTO il decreto legge del 31 marzo 2005 n. 45, convertito con modificazioni dalla legge
31 maggio 2005 n. 89 che ha istituito, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con decreto rettorale n. 1986 del 05/06/2017;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con D.R. n. 581 del 29.07.2013, come modificato dal D.R. n. 1961 del 01.06.2017 e dal D.R. n. 1536 del 23.04.2019;
VISTO l’art. 42 dello Statuto di Ateneo istitutivo della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (SMFN) dell’Università di Genova, emanato con decreto rettorale n. 1986 del 05/06/2017;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (di seguito DAC) svolge compiti di coordinamento informativo anticrimine, di indirizzo e raccordo info-operativo delle attività investigative e di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché di coordinamento e di supporto centrale delle attività di polizia scientifica;
CONSIDERATO che il Servizio Polizia Scientifica (di seguito SPS) è un’articolazione della DAC che assicura la ricerca e lo sviluppo tecnico-scientifico, l’indirizzo e il coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dalla Polizia di Stato;
CONSIDERATO che dal Servizio Polizia Scientifica dipendono gerarchicamente i Gabinetti Interregionali e Regionali, i quali costituiscono articolazioni territoriali del medesimo Servizio;
CONSIDERATO che è interesse della Polizia di Stato e dell’Università di Genova, in particolare della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (di seguito “Scuola SMFN”), con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito delle competenze di ciascuno coerentemente con le rispettive funzioni, sviluppare e consolidare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate ad un reciproco arricchimento, mediante un partenariato di attività di studio, ricerca, didattica, formazione, iniziative convegnistiche o seminariali;
CONSIDERATO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che il presente accordo non comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni successivo accordo tra le parti;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Validità delle Premesse
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2
Oggetto e Finalità della convenzione
1. Il presente accordo persegue l’intento di instaurare un rapporto di collaborazione tra le Parti nel quale le attività didattiche e di ricerca della Scuola SMFN di Genova e le competenze istituzionali del Servizio Polizia Scientifica e dell’articolazione territoriale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Liguria (Genova) possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.
2. In particolare, le Parti si impegnano a promuovere, sviluppare e consolidare iniziative di collaborazione, volte all’attuazione dei rispettivi obiettivi scientifici, tecnologici e di ricerca, nell’ambito delle discipline afferenti le scienze forensi, con specifico riferimento al settore delle sostanze stupefacenti, provvedendo a:
a. sviluppare metodologie specifiche che possano essere di ausilio alla Polizia Scientifica, in particolare:
- caratterizzazione chimica e “profiling” di sostanze stupefacenti e di abuso quali ad es. cocaina ed eroina;
- caratterizzazione chimica e/o botanica di smart drugs e NPS (nuove sostanze psicoattive), tabellate e non tabellate;
- controlli su materiale di diverse tipologie, utilizzato per confezionare o occultare sostanze stupefacenti oggetto di sequestro;
- validazione di metodi analitici di sostanze stupefacenti e di abuso;
b. realizzare iniziative convegnistiche e seminariali, nonché conferenze ed incontri studio;
c. svolgere corsi di aggiornamento e formazione presso le strutture dell’Università o della Polizia Scientifica. I corsi vedranno impegnati professori e ricercatori universitari e direttori di laboratorio della Polizia Scientifica in qualità di docenti e saranno rivolti a studenti universitari e operatori della Polizia Scientifica nella veste di discenti.
Art. 3 Referenti
1. Ciascuna Parte individua un proprio referente per l’attuazione della collaborazione:
- per il Servizio Polizia Scientifica il referente è il Dirigente pro tempore del Gabinetto Regionale per la Liguria, V.Q. della Polizia di Stato, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
- per la Scuola SMFN il referente è il Preside pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx.
2. I referenti avranno il compito di assicurare l’operatività del presente Protocollo d’Intesa e delle eventuali successive Convenzioni Attuative nel rispetto degli obiettivi gestionali e delle missioni istituzionali. Entrambi i referenti potranno avvalersi del supporto dei rispettivi collaboratori.
3. Le Parti si impegnano per l’intera durata dell’accordo a garantire che i referenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità, professionalità ed indipendenza alla stregua di quelli richiesti dal Codice Civile agli artt. 2382 e 2387;
- assenza di condanne penali; assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano, dal momento della sottoscrizione del presente atto e pro futuro, affinché i referenti designati coordino, attraverso periodici contatti, i progetti, le iniziative e le attività concordate, assicurandone le tempistiche di realizzazione e valutandone i risultati.
5. Le Parti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente atto a comunicare nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’eventuale sostituzione del proprio referente.
Art. 4 Convenzioni attuative
1. Le modalità attuative per quel che concerne le attività di collaborazione, ricerca e formazione saranno disciplinate da apposite Convenzioni attuative per la corretta regolamentazione degli aspetti di natura organizzativa, gestionale, tecnica e finanziaria, che saranno sottoscritte per il Servizio Polizia Scientifica dal Direttore pro tempore del Servizio Polizia Scientifica e per le strutture della Scuola SMFN interessate dai rispettivi Responsabili.
2. Le citate Convenzioni provvederanno ad individuare anche i responsabili referenti di ogni singolo progetto.
3. Le parti, per il tramite del presente accordo, si impegnano ad approvare le relative Convenzioni attuative alla luce dei rispettivi ordinamenti.
Art. 5
Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali
1. Tutti gli obblighi e gli oneri, anche assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti del rispettivo personale, studenti compresi, impegnato nelle collaborazioni e nei progetti sviluppati in attuazione del presente Protocollo rimangono a carico di ciascuna Parte che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere.
2. Le Parti si impegnano a rispettare le leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Attività di collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati
1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni attuative di cui all’art. 4, e tutte le informazioni tecniche ad essi relative sono di proprietà comune delle Parti.
2. Xxxxx restando i diritti degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati da cui possono derivare eventuali titoli di privativa, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base dell’accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente Protocollo dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti patrocinanti le attività medesime.
4. Per quanto non espressamente disciplinato in materia, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in particolare agli artt. 62, 63, 64, 65 e 66 del cosiddetto Codice della Proprietà Industriale.
Art. 7 Obblighi di riservatezza
1. Xxxxx restando gli obblighi di riservatezza per lo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, di quelle di polizia giudiziaria, le Parti si impegnano a garantire che il proprio personale assicuri la massima riservatezza riguardo le informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche e qualsiasi altra informazione, di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, che al momento della comunicazione devono essere qualificate per iscritto come riservate, confidenziali o non divulgabili.
Art. 8
Durata, modifiche, rinnovo e facoltà di recesso
1. Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà durata di anni tre, rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo d’Intesa.
3. Con le stesse modalità previste per la stipula, il Protocollo potrà essere soggetto a modifiche previa verifica dei risultati.
4. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo sottoscritto dalle medesime.
5. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano comunque regolati dalle disposizioni contenute nei relativi atti.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente derivanti dalle attività previste nel presente Protocollo unicamente per le finalità connesse con la sua esecuzione e, comunque, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10 Utilizzo dei loghi
1. L’uso in via convenzionale e a titolo gratuito dello stemma araldico della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, è consentito solo congiuntamente al logo dell’altra Parte contraente, ferma restando l’osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, del 19 settembre 2017, n. 215, e delle disposizioni dell’Università in materia.
Art. 11 Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Protocollo d’Intesa.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due sottoscrittori, ivi compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente atto, qualora le stesse non venissero risolte bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 13 Registrazione
1. Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. Il presente protocollo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico dell’Università.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.
4. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto, per espressa previsione dell’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990, con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo, n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.
Per l’Università di Genova Per il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Rettore Il Capo della Polizia
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxx