DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
295
15/12/2022
N. del
OGGETTO: Indizione di una procedura aperta telematica aggregata in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento tramite accordo quadro della fornitura per 36 me eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria per esigenze dell'Asl Roma 1 e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1 per un impor complessivo di € 1.400.000,00, oltre Iva in forza di legge. CIG: 9528579025. Contestuale differimento tempora fino al 31/03/2023 della scadenza del contratto, ex Deliberazione CS n. 221 dell'01/03/2022, stipulato con società XXXXX XXXXXX KRUGG Srl. | D. si, le to le la | ||||||
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | |||||||
Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: XXXXXXXXX XXXXXXXX Il presente Atto non contiene dati sensibili | |||||||
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza. | |||||||
Il Responsabile del Procedimento UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Dott.ssa XXXXXXXX XXXXXX Xxx. XXXXX XXXXXXXXXX | |||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Data: 2022.12.12 12:37:40 +01'00' | Xxxxxxxx Xxxxxxx digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Data: 2022.12.12 12:44:20 +01'00' | Xxxxx Xxxxxxx digitalmente da Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Data: 2022.12.12 16:44:25 +01'00' | |||||
L'Atto non comporta impegno di spesa | |||||||
Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx digitalmente da (con motivazioni allegate al presente atto) Favorevole Xxxxxxx Xxxxxxx Non favorevole Volpini Data: 2022.12.13 12:06:18 +01'00' | |||||||
Parere del Direttore Sanitario Dr. Xxxxxxx D'Xxxxxxxx Xxxxxxx Firmato digitalmente da (con motivazioni allegate al presente atto) Favorevole Xxxxxxx D'Xxxxxxxx D'Xxxxxxxx Data: 2022.12.14 Non favorevole 14:57:25 +01'00' | |||||||
Il presente provvedimento si compone di n.114 pagine di cui n.105 pagine di allegati | Il Direttore Generale f.f. Xxxxxxx Xxxxxxx digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Volpini Data: 2022.12.14 15:39:14 +01'00' |
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTI la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto: “Cessazione del Dr. Xxxxxx Xxxxxx dall’incarico di Direttore Generale dell’ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx quale facente funzioni”;
VISTO l’Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/10/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico- Patrimoniale, di cui fa parte l’UOC Acquisizione Beni e Servizi;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo” la quale prevede l’attivazione del sopra citato Dipartimento e delle XX.XX.XX. nello stesso ricomprese;
VISTA la Deliberazione n. 347 dell’08/07/2022, avente ad oggetto “Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”, con la quale, tra l’altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che, con deliberazione CS n. 221 dell’01/03/2022, è stata prorogata al 31/12/2022 la scadenza temporale del contratto, stipulato con la società XXXXX XXXXXX KRUGG Srl, ex Deliberazione n. 491/2018, in merito alla fornitura di materiale odontoiatrico per i Centri Odontoatrici dell’ASL Roma 1;
che con nota prot. n. 127039 del 11.08.2022 l’UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ha trasmesso la documentazione tecnica per procedere all’indizione della nuova gara composta da un unico lotto non frazionabile;
che con nota prot. n. 127639 del 12.08.2022 la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Capitolato;
che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1 ha inviato in data 26/10/2022 la necessaria delega ed il proprio fabbisogno conservati agli atti presso l’UOC proponente il presente atto;
che si rende necessario, in ragione dell’oggetto della fornitura, attivare di una procedura aperta che prevede un unico lotto indivisibile;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs 50/2016, la mancata suddivisione in lotti funzionali è dovuta:
alla natura estremamente variegata di materiale odontoiatrico occorrente, che rende impossibile individuare a priori un elenco esaustivo e dettagliato di tutti i prodotti che saranno acquistati durante il periodo di vigenza contrattuale;
alla circostanza che l’unica possibilità per giungere ad una efficace aggiudicazione è quella di
applicare una percentuale di sconto unico da formulare sui cataloghi proposti dai concorrenti risultati aggiudicatari;
alla mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire maggiori economie di scala e permette una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del rapporto contrattuale al massimo con n. 2 operatori;
DATO ATTO dalle risultanze istruttorie è emersa l’opportunità di individuare nella forma contrattuale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con al massimo n. 2 operatori economici, in presenza di offerte per più cataloghi commerciali, lo strumento più adeguato per la gestione della fornitura in trattazione, in considerazione che l’attività clinica correlata ai prodotti oggetto di gara, è difficilmente quantificabile ex ante, in quanto subordinata a fattori variabili e circostanze legate alla sua particolare natura (quali riordinamento delle strutture sanitarie a livello regionale; modifiche nell’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria; modifiche legislative, regolamentari, variazioni delle tariffe, ecc.);
RITENUTO necessario disporre, pertanto, l’indizione di una procedura di gara finalizzata all’affidamento della fornitura in unico lotto indivisibile, per 36 mesi eventualmente rinnovabile per 12 mesi, di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria per le esigenze dell’Asl Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1, i cui fabbisogni complessivi determinano una base d’asta triennale così determinata pari a € 1.050.000,00 iva esclusa
PRESO ATTO che, in considerazione dell’importo del rinnovo annuale pari a € 350.000,00, e che non vi sono oneri per interferenza, il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 1.400.000,00 oltre Iva;
che la presente iniziativa di gara risulta inserita nella Delibera di programmazione aziendale n. 1328 del 05/11/2021;
DATO ATTO che, stante l’importo della base d’asta, la procedura di scelta del contraente da attuare è la procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto cui agli artt. 60 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e che, pertanto, la presente procedura di gara verrà espletata tramite piattaforma telematica della Centrale Acquisti Regione Lazio denominata STELLA (Sistema Acquisti Telematico);
che sono stati individuati n. 4 cataloghi di riferimento, sui quali l’operatore potrà, a scelta, proporre la propria quotazione;
che l’aggiudicazione avverrà a favore dei due operatori che avranno presentato la percentuale di sconto più bassa in riferimento a cataloghi diversi, qualora presenti;
PRESO ATTO che l’iniziativa di gara in trattazione, coerente con le linee strategiche dell’ASL Roma 1, non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP spa o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
VISTA la documentazione allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Bando di gara
Estratto Disciplinare di gara
Allegato 1 DGUE Operatore economico (da scaricare e compilare a sistema) Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 3 Capitolato tecnico Allegato 4 schema offerta economica
Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale) Allegato 6 modulo pagamento bollo
Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 schema accordo quadro Allegato 10 Patto integrità
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l’affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D.Lgs. e ss.mm.ii. a cui si fa integrale rinvio;
INDIVIDUATO il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, RUP della procedura di gara, per la sola parte relativa all’evidenza pubblica, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla pubblicazione, secondo legislazione vigente, del bando di gara;
che, in attuazione del disposto di cui all’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il D.M. 2 Dicembre 2016 ha confermato l’obbligo di pubblicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara, fino all’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC individuata nell’atto di cui all’art. 2, comma 5, del medesimo Decreto, sulla GURI;
VISTO l’art. 5, comma 2, del D.M. 2 Dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
RITENUTO pertanto, di porre a carico del soggetto aggiudicatario, che saranno individuato ad esito della procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
VISTA la deliberazione n. 13 del 19/04/2022, avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici”;
ATTESO che, in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:
a) Importo a base d'asta ASL ROMA 1 | 450.000,00 |
b) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx | 600.000,00 |
totale a) | 1.050.000,00 |
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 | 567,00 |
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 | 141,75 |
b3) IVA 22% su importo a base d'asta | 231.000,00 |
totale b) | 231.708,75 |
IMPORTO TOTALE a) + b) | 1.281.708,75 |
C1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 dell’A.O P. Xxxxxxx 1 | 1.412,40 |
IMPORTO TOTALE a) + b) + c) | 1.283.121,15 |
RISCONTRATA la necessità, nelle more dell’espletamento dell’iniziativa di gara, indetta con il presente atto, che sarà presumibilmente aggiudicata entro il mese di marzo 2023, di procedere ad una proroga del contratto, ex Deliberazione CS n. 221 dell’01/03/2022, onde garantire, senza alcuna interruzione, la continuità dell’attività clinica presso la UOC Ortodonzia e Odontoiatria dell’ASL Roma 1, riservandosi l’ASL appaltante la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in parola, qualora si proceda alla nuova aggiudicazione prima del 31/03/2023;
VERIFICATO che il budget residuo, di cui alla predetta Deliberazione, non richiede un ulteriore stanziamento per garantire la continuità fino al 31/03/2023 degli approvvigionamenti del materiale in trattazione;
DATO ATTO che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 571 del 13/09/2022, l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all’unità, l'attuale responsabile, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2, con i compiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
di indire una procedura aperta telematica aggregata in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento tramite accordo quadro della fornitura per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria per le esigenze dell’Asl Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1 per un importo complessivo pari a € 1.400.000,00 iva compresa;
di prevedere che l’aggiudicazione avrà luogo con l’applicazione del criterio del prezzo più basso; ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore di n. 2 operatori, in riferimento alle migliori offerte presentate su cataloghi diversi;
di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Bando di gara Estratto Disciplinare di gara
Allegato 1 DGUE Operatore economico (da scaricare e compilare a sistema) Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 3 Capitolato tecnico Allegato 4 schema offerta economica
Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale) Allegato 6 modulo pagamento bollo
Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 schema accordo quadro Allegato 10 Patto di integrità
Allegato 10 Patto integrità di provvedere alle pubblicazioni dell’allegato Bando di gara, così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti, del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani aventi divulgazione nazionale e due di rilevanza locale, nonché sul sito informativo aziendale;
di nominare Responsabile del procedimento, per la sola parte della procedura relativa all’evidenza pubblica, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, al quale si fa integrale rinvio;
di prevedere che la nomina del seggio di gara sarà disposta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;
di prevedere, altresì, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:
a) Importo a base d'asta ASL ROMA 1 | 450.000,00 |
b) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx | - 600.000,00 |
totale a) | 1.050.000,00 |
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 | 567,00 |
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 | 141,75 |
b3) IVA 22% su importo a base d'asta | 231.000,00 |
totale b) | 231.708,75 |
IMPORTO TOTALE a) + b) | 1.281.708,75 |
C1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 dell’A.O P. Xxxxxxx 1 | 1.412,40 |
IMPORTO TOTALE a) + b)+c) | 1.283.121,15 |
di prevedere che la spesa complessiva derivante dall’aggiudicazione della procedura di gara. indetta con il presente atto ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;
di disporre, nelle more dell’espletamento della gara, indetta con il presente atto deliberativo, il differimento temporale fino al 31/03/2023, della scadenza del contratto, ex Deliberazione CS n. 221 dell’01/03/2022, stipulato con la società XXXXX XXXXXX KRUGG Srl, onde garantire, senza alcuna interruzione, la continuità dell’attività clinica presso la UOC Ortodonzia e Odontoiatria dell’ASL Roma 1, riservandosi l’ ASL appaltante la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in parola, qualora si proceda alla nuova aggiudicazione prima del 31/03/2023;
di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 571 del 13/09/2022, l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all’unità, l'attuale responsabile, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è individuato quale Responsabile unico del
procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2,con i compiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e x.x.xX
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.
Il Responsabile del Il Direttore della UOC Il Direttore del Dipartimento
Procedimento
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE
Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx FIRMATO DIGITALMENTE
Tecnico Patrimoniale Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
In Virtù dei poteri previsti:
dall’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; dall’art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;
nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Deliberazione n. 620 del 22/09/2022;
Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità in frontespizio indicata;
Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Indizione di una procedura aperta telematica aggregata in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento tramite accordo quadro della fornitura per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria per le esigenze dell’Asl Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1 per un importo complessivo di € 1.400.000,00 oltre Iva. CIG: 9528579025. Contestuale differimento temporale fino al 31/03/2023 della scadenza del contratto, ex Deliberazione CS n. 221 dell’01/03/2022, stipulato con la società XXXXX XXXXXX KRUGG Srl” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
di indire una procedura aperta telematica aggregata in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento tramite accordo quadro della fornitura per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria per le esigenze dell’Asl Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx 1 per un importo complessivo pari a € 1.400.000,00 iva compresa;
di prevedere che l’aggiudicazione avrà luogo con l’applicazione del criterio del prezzo più basso; ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore di n. 2 operatori, in riferimento alle migliori offerte presentate su cataloghi diversi;
di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Bando di gara Estratto Disciplinare di gara
Allegato 1 DGUE Operatore economico (da scaricare e compilare a sistema) Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 3 Capitolato tecnico Allegato 4 schema offerta economica
Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale) Allegato 6 modulo pagamento bollo
Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 schema accordo quadro Allegato 10 Patto di integrità
di provvedere alle pubblicazioni dell’allegato Bando di gara, così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti, del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani aventi divulgazione nazionale e due di rilevanza locale, nonché sul sito informativo aziendale;
di nominare Responsabile del procedimento, per la sola parte della procedura relativa all’evidenza pubblica, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, al quale si fa integrale rinvio;
di prevedere che la nomina del seggio di gara sarà disposta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;
di prevedere, altresì, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:
a) Importo a base d'asta ASL ROMA 1 | 450.000,00 |
b) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Universitario Xxxxxxx | - 600.000,00 |
totale a) | 1.050.000,00 |
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 | 567,00 |
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 | 141,75 |
b3) IVA 22% su importo a base d'asta | 231.000,00 |
totale b) | 231.708,75 |
IMPORTO TOTALE a) + b) | 1.281.708,75 |
C1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 dell’A.O P. Xxxxxxx 1 | 1.412,40 |
IMPORTO TOTALE a) + b)+c) | 1.283.121,15 |
di prevedere che la spesa complessiva derivante dall’aggiudicazione della procedura di gara indetta con il presente atto ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;
di disporre, nelle more dell’espletamento della gara, indetta con il presente atto deliberativo, il differimento temporale fino al 31/03/2023, della scadenza del contratto, ex Deliberazione CS n. 221 dell’01/03/2022, stipulato con la società XXXXX XXXXXX KRUGG Srl, onde garantire, senza alcuna interruzione, la continuità dell’attività clinica presso la UOC Ortodonzia e Odontoiatria dell’ASL Roma 1, riservandosi l’ ASL appaltante
la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in parola, qualora si proceda alla nuova aggiudicazione prima del 31/03/2023;
di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 571 del 13/09/2022, l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all’unità, l'attuale responsabile, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2,con i compiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i;
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.
La Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.
IL DIRETTORE GENERALE F.F
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
indirizzo: Xxxxx X. Xxxxxxx,0- 00000 Xxxx - Tel. 06/00000000
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria; Divisione in Lotti: no, tipo di appalto: Fornitura; importo a base d’asta € 1.050.000,00 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV: 33190000-8
CIG: 9528579025
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E
TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: al prez- zo più basso; informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Stella.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni;
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: ore 12:00; Data di invio del bando alla C.E: .
Il Direttore UOSD Qualità Appalti Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
- Borgo S. Spirito,3 - 00193 Roma -
ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
I) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 – U.O.C ACQUISIZIONE BENI SERVIZI – TELEFONO 06/00000000
II) TIPO DI APPALTO: PROCEDURA APERTA
III) OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
Iv) quantitativo o entità totale: € 1.050.000,00, oltre iva in forza di legge.
V) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: / 2023 ORE 12.00
VI) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.E.:
Il Direttore UOSD Qualità Appalti Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (SISTEMA) 3
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE 5
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 11
7.3 Requisiti di capacità’ tecnica e professionale 11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
15.1 Domanda di partecipazione 21
15.2 Documento di gara unico europeo 22
15.3 Dichiarazioni integrativee documentazione a corredo 24
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 29
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 30
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 31
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE Errore. Il segnalibro non è definito.
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE 32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 33
24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 33
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
1. PREMESSE
Con atto deliberativo n. del l’Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1) ha deliberato di affidare la fornitura tramite accordo quadro in un unico lotto indivisibile di materiale vario e di dispositivi medici vari per odontoiatria ( CPV 33190000-8 ).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’art.51 comma 1 Dlgs 50/2016, la mancata suddivisione in lotti funzionali è dovuta a:
a) la fornitura comprende tanti e diversi dispositivi medici vari per odontoiatria, pertanto l’unica possibilità per giungere ad una efficace aggiudicazione è quella di applicare una percentuale di sconto unico da formulare sul catalogo proposto dal concorrente;
b) mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire maggiori economie di scala, e permette una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del rapporto contrattuale con al massimo n. 2 operatori.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma codice NUTS: ITI43.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (SISTEMA)
Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del regolamento ue n.910/2014 (di seguito regolamento eidas - electronic identification authentication and signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo
n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare, il decreto della presidenza del consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.
L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
-parità di trattamento tra gli operatori economici;
-trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
-standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare; In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www. Xxxxxxx0.xx sez. bandi e appalti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato in xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione
internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
La registrazione al SISTEMA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SISTEMA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del SISTEMA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SISTEMA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Disciplinare di gara
Allegato 1 DGUE Operatore economico (da scaricare e compilare a sistema) Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegati 3 Capitolato tecnico Allegati 4 schema offerta economica
Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo ( eventuale ) Allegato 6 modulo pagamento bollo
Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 8 Informativa Privacy
All 9 schema accordo quadro All. 10 Patto integrità
Si precisa che l’Allegato 9 e gli Allegati relativi alla Privacy ( 7 e 8 ) dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che l’accettazione del patto di integrità di cui all’Allegato 10 è riportata nella domanda di partecipazione.
3.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SISTEMA da inoltrare entro le ore 12.00 del . Non verranno pertanto evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SISTEMA.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma.
3.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SISTEMA, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra la Asl Roma 1 e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SISTEMA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È’ onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili).
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Asl Roma 1; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è composto da un unico lotto indivisibile per le ragioni esposte nella sezione 1 del presente disciplinare.
La quantificazione economica della fornitura prende come riferimento i dati storici dei consumi delle Aziende sanitarie destinatarie della fornitura, nonché dalla previsione del trend di attività e pertanto sulla stima effettuata allo stato delle informazioni in possesso.
I quantitativi effettivi di prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario, saranno quelli indicati nei singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi mediante utilizzazione dell’Accordo
Quadro, senza che il medesimo possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 1.400.000,00, tenendo conto dell’eventuale rinnovo annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura.
4.1 DURATA
La durata del Contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
L’Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Asl Roma 1 medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Al termine della scadenza del triennio di fornitura, gli Enti appaltanti, con propria decisione autonoma, si riservano la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi e condizioni di gara.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al lotto di fornitura, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Tale facoltà si applica anche nei casi di riduzione e fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto quadro non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Asl Roma 1 procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000-xxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx.xxxx
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ’
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’Asl Roma 1 acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA E PROFESSIONALE
Non richiesti
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Non previsto
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Asl Roma 1 e delle Aziende sanitarie/Amministrazioni contraenti di quanto subappaltato.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore triennale dell’importo posto a base d’asta.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dal lotto prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico presso BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060
BIC: XXXXXXXXXXX conto intestato Asl Roma 1.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno che devono contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegata sul SISTEMA:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, 2, del D.Lgs n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
B) in formato cartaceo:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Asl Roma 1 - II Piano - Ufficio Protocollo Borgo Santo Spirito, 3 –00000 Xxxx, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.
La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:
Oggetto della gara: “ Procedura aperta per la fornitura di materiale vario e dispositivi medici per odontoiatria “
• La ragione sociale della concorrente;
• L’indirizzo del destinatario;
• La dicitura “Cauzione provvisoria “
La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 fino al termine perentorio sopra indicato. L’Asl Roma 1 declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Asl Roma 1 accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.
In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (CIG: 9528579025). I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021.
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta
Pertanto, In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SISTEMA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SISTEMA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agliofferenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SISTEMA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d’integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli
predisposti dall’Asl Roma 1 e messi a disposizione sul sistema nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SISTEMA.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese documentazione quali certificazioni di qualità, dicom, ecc.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Asl Roma 1 potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Asl Roma 1 sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili on elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
15. DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche
in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SISTEMA secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello Allegato 2 - Domanda di partecipazione - e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SISTEMA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L’Asl Roma 1 si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SISTEMA, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul SISTEMA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SISTEMA:
1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SISTEMA, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Asl Roma 1 e le Aziende sanitarie/Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del Contratto
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
13. ricevuta comprovante il pagamento a favore dell’ANAC di cui alla sez. 12 del presente disciplinare;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.3.4 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SISTEMA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Asl Roma 1 si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L’Asl Roma 1 di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Asl Roma 1 non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 10 giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “Offerta tecnica” deve contenere i seguenti documenti, da allegare sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SISTEMA.
1) Indicazione del Catalogo di riferimento ( denominazione ed anno di commercializzazione ), sul quale l’operatore proporrà sconto nell’ambito dell’offerta economica;
Si precisa che il catalogo indicato insieme all’offerta economica costituirà la base per il calcolo del prezzo degli articoli in esso contenuti.
Non sono ammessi cataloghi diversi da quelli riportati nel Capitolato Tecnico e predisposti specificatamente per la presente gara, che siano frutto di stralci parziali, di aggregazione di parte di altri listini, o di manipolazione dei prezzi.
I documenti costituenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l’offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella
italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all’esito dell’eventuale aggiudicazione.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Nella documentazione tecnica ed amministrazione non deve essere fatta menzione alcuna dei prezzi, pena l’esclusione dalla gara.
Pertanto, dovessero rinvenirsi elementi economici, nella documentazione amministrativa e tecnica, tali da ricondurre direttamente e/o indirettamente alla costruzione dell’offerta economica, la ditta verrà esclusa dalla gara.
17. CAMPIONATURA
Non prevista
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SISTEMA.
Si chiarisce che al fine della formulazione dell’offerta economica da inserire a Sistema l’operatore economico concorrente dovrà riportare la percentuale di sconto da applicare sul catalogo indicato dall’operatore nell’ambito dell’offerta tecnica.
Non sono quindi ammesse quotazioni lorde diverse e/o modificate rispetto a quelle di catalogo e lo sconto dovrà essere unico per tutti i prodotti elencati ed esteso all’intero catalogo, ad eccezione degli articoli riportati nel capitolato tecnico.
In relazione ai costi della manodopera e agli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza si applica quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii.
Si precisa che lo sconto in percentuale dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due;
I documenti costituenti l’offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà offerto la percentuale di sconto più alta.
Si precisa che saranno individuati n. 2 operatori aggiudicatari che avranno offerto la percentuale di sconto più alta, in riferimento a cataloghi diversi, laddove presenti.
Le sedute pubbliche esclusivamente virtuali saranno effettuate attraverso il SISTEMA e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno , alle ore 9,30
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati a mezzo sistema almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SISTEMA almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SISTEMA.
Successivamente il RUP procederà a:
a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Asl Roma 1 si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. SEGGIO DI GARA
Il seggio di gara sarà nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Rup
Il seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, il seggio di gara procederà allo sblocco delle offerte economiche.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia secondo la normativa prevista dall’art.
Nel caso in cui due o più operatori primi in graduatoria presentino la stessa percentuale di sconto, si procederà ad offerta di miglioria tramite sistema.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa” e “Offerta tecnica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili procede ai sensi del seguente articolo 24.
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui l’Asl Roma 1 ha disposto di aggiudicare il Contratto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Asl Roma 1, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il Contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Asl Roma 1 prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Asl Roma 1, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la procedura.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Asl Roma 1 procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Asl Roma 1 aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il Contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il Contratto quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetta/o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice l’Asl Roma 1 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00.
Le spese di gara sono integralmente ripartite tra i soggetti risultati aggiudicatari dei lotti con importo a base d'asta superiore al 5% del valore del lotto di ammontare più elevato, proporzionalmente ai relativi valori posti a base d'asta.
L’Asl Roma 1 comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento, pena l’avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare il contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) l’Asl Roma 1 fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
L’Asl Roma 1, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Asl Roma 1 a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Asl Roma 1 è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Asl Roma 1 individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Asl Roma 1, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Asl Roma 1 in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Asl Roma 1 nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx0.xx., sezione Amministrazione Trasparente.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nell’ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Asl Roma 1, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Asl Roma 1, con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ODONTOIATRIA
ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a , nato/a a
, Prov. _, il , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di e legale rappresentante della , con sede in , Prov. , via , n. , CAP , codice fiscale n.
e partita IVA n. , di seguito denominata “impresa”,
− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
− ai fini della partecipazione alla procedura aperta in oggetto
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, in tutti gli Allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sulla piattaforma telematica dove è stata espletata la procedura;
2) di presentare offerta per il lotto unico di cui alla presente iniziativa di gara;
3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
4) che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx., che allega alla presente dichiarazione,
5) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,
e che tale importo è:
❑ pari al 2% dell’importo triennale complessivo della gara,
ovvero
❑ pari allo dell’importo triennale complessivo della gara,
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara: ;
6) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:
Impresa Forniture/Servizi % Impresa Forniture/Servizi % _ Impresa Forniture/Servizi %
7) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
8) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater,
d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia autentica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] , di cui si allega copia autentica, e che
è già stato conferito mandato, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia autentica,
ovvero
non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;
10) [in caso Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 e di Rete d’Iimpresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009] che il Consorzio/Rete d’Impresa partecipa per le seguenti consorziate/imprese:
11) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 76 del d.lgs. 50/2016, si elegge domicilio in:
Xxxxx , xxx , x. , XXX , xxx.
, XXX ; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) ;
12) che l’Impresa è in possesso di tutti i requisiti richiesti nel Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura;
13) che nei confronti dell’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla presente procedura ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m
ovvero
che nei confronti di questa impresa sono presenti le seguenti fattispecie1;
14) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza ed efficacia del servizio;
15) che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
16) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo Regolamento;
17) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3,
d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
19) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico;
20) che l’Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
1 Nella dichiarazione devono essere riportate, ove presenti, tutte le fattispecie xxx comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, anche a seguito di sopralluogo;
21) che l’Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;
22) Che l’impresa dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
23) Che l’impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
24) Che l’impresa accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
25) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:
Nome | Cognome | Data e luogo di nascita | Comune di residenza | Codice fiscale |
ovvero
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è
[AVVERTENZA: inserire le informazioni relative a TUTTI i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Codice, compresi il SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero il SOCIO DI MAGGIORANZA
PERSONA FISICA O GIURIDICA in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, (in caso di socio di maggioranza persona giuridica indicare tutti i soggetti esponenti della persona giuridica di cui all’art. 80, comma 3, del Codice). Le suddette informazioni dovranno riguardare ANCHE I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, ANCHE I SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETÀ
INCORPORATA, FUSASI O CEDENTE nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara].
, lì Allegati:
1) ;
2) ;
3)
QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
A.2 CCNL APPLICATO
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE
N. dipendenti
A.4 DATI INAIL
Codice ditta
PAT sede legale impresa
A.5 DATI INPS
matricola azienda codice sede INPS
QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 (2)
B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE (3)
B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE (4)
B.3 IMPRESA AFFIDATARIA
- Ragione/denominazione sociale
- Sede sociale
- Legale rappresentante
- Partita IVA
- Iscrizione CCIAA
- [Nel caso di cooperativa], iscrizione Albo nazionale cooperative
B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA
- Totale dipendenti (5)
- Posizioni previdenziali: INPS INAIL
, lì
Firma del legale rappresentante6
2 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture 3 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
4 Vedi nota precedente
5 Indicare il numero complessivo dei dipendenti
6 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di , città
, Prov. , via
, n. _, CAP tel. , e-mail
_, PEC
_.
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: Provincia di , Ufficio
, con sede in , xxx
, x. , XXX , xxx.
_, xxx , e-mail
, PEC
.
Allegati:
;
;
.
Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
ALLEGATO 3 CAPITOLATO TECNICO
1. Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura in unico lotto indivisibile costituito dai prodotti facenti parte del catalogo di ultima commercializzazione individuato dal concorrente, tra quelli sotto indicati KRUGG;
XXXXX; REVELLO; MEGADENTAL FR;
Qualora nell’ambito del catalogo offerto, sono presenti prodotti di esclusiva commercializzazione del referente del catalogo, l’affidatario dell’appalto dovrà offrire allo stesso prezzo prodotti equivalenti, in coerenza con quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs 50/2016.
Sono esclusi dal computo delle voci a catalogo gli anestetici, i prodotti farmaceutici, i prodotti di disinfezione e sterilizzazione, le suture e materiale di ortodonzia.
Oggetto del presente Capitolato tecnico è pertanto quello di garantire l’approvvigionamento di dispositivi di ultima generazione, di ottima qualità con prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze deelle strutture sanitarie destinatarie della fornitura in trattazione.
2. Requisiti tecnici
I Prodotti da fornire, ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nei successivi paragrafi Ai sensi dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,.
Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori sanitari e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale ecomunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio,nonché relative alla fornitura e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la xxxxxxxxx.Xx difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/oannullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la eventuale risoluzione del contratto
Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimentoal Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) ovvero dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR), che abroga le direttive 90/385/CE e 93/42/CE
Tutti i prodotti sterili dovranno essere confezionati in idoneo materiale, che consenta il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisca un’efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimentoUNI EN ISO 11607-1 : 2017 apertura peel-open con invito all’aperturaconsegnati dovranno avere
una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale Il confezionamento dei Prodotti si distingue in:
Confezione primaria: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contattocon il dispositivo medico in esso contenuto; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono confezioni primarie i flaconi, le siringhe, i blister.
-Confezione secondaria: è l’imballaggio in cui è collocato il confezionamento primari
- Imballaggio esterno: è lo scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cui al suo interno possono essereaggregate le singole confezioni (secondarie) di beni.
Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia. Ogni confezione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. La confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni e contenere il manuale di istruzioni d’uso, in ottemperanza alla normativa vigente
Tutte le confezioni dei prodotti in gara (sia primario chesecondario) dovranno essere provviste di codice a barre univoco (formato “EAN a 13 caratteri” o altro formatodicodice a barre univoco), di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.
Per tutti i prodotti i confezionamenti secondari devono essere tali da consentire un facile trasporto e di volume ridotto al fine di consentire un facile stoccaggio in spazi limitati (su scaffali e in armadi) presso i Reparti/Ambulatori delle Aziende. La ditta dovrà rendersi disponibile a concordare confezionamenti diversi da quelli proposti in sede di gara in caso di necessità.
La confezione secondaria deve riportare le informazioni della confezione primaria in italiano. Il numero delle confezioni singole contenute in quelle secondarie deve essere costante nel corso della fornitura come dichiarato nella documentazione di gara.
Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell’imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, codice REF, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.
In particolare, l’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa schedatecnica, dalla monografia del Prodotto. L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni edigiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
Gli imballaggi dovranno rispettare le normative vigenti anche in materia di tutela dell’ambiente
Devono essere presenti sulla confezione con caratteri ben visibili i seguenti dati: marcatura DM (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n.46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ed integrazioni
concernenti i diispositivi Medici, ovvero dal Regolamento UE 2017/745 (MDR)), tipologia ed il materiale contenuto, il metodo di sterilizzazione, codice REF, la data di scadenza ed il numero di lotto
3. Etichettatura e validità
I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della gara. L’etichettatura deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con X.Xxx. 24 febbraio 1997
n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR).
Tutti i prodotti in funzione della loro sterilità, devono avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.
4. Confezionamento
I prodotti offerti devono essere confezi onati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, consegna e stoccaggio. I dispositivi devono essere in confezione singola sterile con involucro resistente che garantisca il mantenimento della sterilità e della a pirogenicità nel tempo (dal trasporto, all'immagazzinamento e fino al momento dell’uso) con apertura che permetta una facile estrazione del dispositivo in modo asettico.
Le confezioni dovranno essere pratiche e di facile utilizzo.
Sulla confezione devono comparire immediatamente decifrabili:
− la descrizione in italiano del prodotto. La descrizione dovrà essere letterale e non solo con riferi menti numerici del catalogo;
− il numero di lotto di produzione, data preparazione e scadenza.
− il Codice Riferimento prodotto;
− il marchio CE
− le modalità di sterilizzazione (laddove previsto)
− la data di sterilizzazione e scadenza (laddove previsto)
− la dicitura monouso
− le dimensioni/peso
− l’eventuale dicitura latex free
− il codice a barre
− il nome o ragione sociale e l’indirizzo del produttore.
Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere alleg ate alla cartella clinica del paziente, e alla eventuale richiesta di reintegro
5. Modalità di consegna del materiale
Il materiale deve corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto offerto e richiesto; devono risultare inoltre conformi a tutti requisiti previsti dalle leggi vigenti. Agli effetti della fatturazione sono valide le quantità e qualità indicate sulla documentazione che accompagna le merci.
Il materiale impiantabile deve essere consegnato entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine a mezzo NSO.
Le richieste URGENTI devono essere consegnate entro due giorni lavorativi.
Gli utilizzatori della U.O. Odontoiatria sono responsabili del ricevimento, della verifica ,della corrispondenza delle merci e dei documenti che l’accompagnano.
L’azienda sanitaria appaltante ha il diritto alla sostituzione della merce contestata entro il termine massimo di dieci giorni.
La restituzione della merce contestata avverrà mediante ritiro della stessa a cura e spese della ditta aggiudicataria senza alcun onere per l’azienda ASL.
Qualora i dispositivi oggetto di aggiudicazione siano, nel corso del contratto, diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l’Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi dispositivi, i nuovi prodotti proposti dovranno possedere le stesse caratteristiche essenziali e preferenziali dei prodotti aggiudicati, ma con specifiche tecniche aggiuntive “migliorative” rispetto a quelle della fornitura in essere.
La ditta dovrà comunicare pertanto tempestivamente eventuali variazioni delle codifiche dei prodotti contenute nel listino, così come dovrà comunicare l’eventuale aggiunta di nuovi prodotti, i prezzi dei quali costituiranno la nuova base di calcolo del prezzo per questa Azienda, con l’applicazione dello sconto offerto.
L’Aggiudicatario dovrà trasmettere le eventuali comunicazioni in merito via pec.
Verranno accettate unicamente sostituzioni di prodotti allo stesso prezzo aggiudicato in gara, previo avallo di clinici utilizzatori. Per il prodotto offerto in sostituzione dovranno essere specificate dalla ditta proponente, le ragioni di detta sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.) e dovrà rilasciare idonea campionatura.
L’Ente appaltante potrà accettare anche proposte di ampliamento gamma di misure e lunghezze, purché offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati in gara.
ART. 4.2 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA
I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi e accessori e pertanto necessari per la corretta esecuzione della fornitura dei dispositivi oggetto della presente fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura del Prodotto offerto in sede di gara.
Riguardano: Trasporto e consegna
Sostituzioni e ritiri Assistenza alla fornitura.
Le attività di trasporto e consegna dei Prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nel luogo e nel locale indicato dall’Ente nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall’Ente medesimo in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.
Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i costi relativi al trasporto ed alla consegna dei Prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. E’ responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati.
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l’Azienda Sanitaria invia una contestazione scritta, a mezzo fax/pec, attivando le pratiche di reso. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio. Le situazioni di difformità sono: 1
1) Difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati, quali prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi specifiche non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell’imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
2) Difformità quantitativa: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell’Ordine.
il Fornitore ha l’obbligo di ritirare il/i Prodotto/i oggetto di reso. Peraltro, al positivo completamento dell’attività di ritiro dei Prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito ai successivi paragrafi, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di Reso”, contenente la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell’avvenuto ritiro e/o sostituzione. Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall’Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione Un Responsabile della fornitura
un Servizio Clienti i cui riferimenti dovranno essere indicati all’Ente appaltante nella documentazione richiesta
ai fini della stipula del Contratto.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ODONTOIATRIA
ALLEGATO 4
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA “BUSTA “C”
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato a ( ), il (luogo) (prov.) (data)
residente a ( ), Via , n. _ (luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente con xxxx xxxxxx xx ( ),
Xxx , x. , XXX , Xxx , (xxxxx) (xxxx.) (indirizzo)
PEC , e-mail , Codice Fiscale_ Partita IVA
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
DICHIARA
− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti xxx richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
− che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € _ ,_
− che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara.
− Che la percentuale di sconto offerta sul catatologo di cui all’offerta tecnica è pari a %
( da FIRMARE DIGITALMENTE )
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSTIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
ALLEGATO 5 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO
Il sottoscritto nato il a in qualità di legale rappresentante dell’Impresa con sede legale in Partita IVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicatele sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
DICHIARA
🞏 di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
1, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;
ovvero
🞏 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di 2, come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;
pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:
Impresa Ausiliaria: Legale rappresentante: Sede Legale:
Codice Fiscale P.I. Iscrizione C.C.I.A.A. di n.
Requisiti forniti : 1) ; 2) ;
1 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione nonché numero e data della stessa
2 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso
Ecc….3
ED A TAL FINE ALLEGA:
A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:
1. attesta il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonchè delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l’Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l’A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell’A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3 La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria
ovvero
nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;
C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), X.X. 00 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
, lì .
Firma del legale rappresentante4
4 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
ALLEGATO 6
MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Spazio per l’apposizione del contrassegno telematico
Cognome | Nome | |
Nato a | Prov.: | Il |
Residente in | Prov.: | CAP |
Via/Piazza | N. | |
Tel. | Fax Cod. Fisc. | |
IN QUALITÀ DI | ||
□ Persona fisica | □ Procuratore speciale | |
□ Legale rappresentante della Persona giuridica | ||
DICHIARA | ||
□ che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. e data | ||
□ di essere a conoscenza che l’ASL Roma 1 potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. |
Luogo e data Firma digitale
AVVERTENZE:
1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed inserito nella busta amministrativa virtuale, come indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Disciplinare di gara.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERISALE VARIO E DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA
All. 7 Accordo sul trattamento dei dati personali
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)
TRA
Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come “GDPR”), è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Xxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx;
E
il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore… in quanto tenuto ad
effettuare operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione Delibera
di riferimento n. ………………………………………………………………………..
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche “Titolare”) e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come “responsabile del trattamento” e, in breve, “RdT” e, altresì, “Fornitore”).
Art. 1
Designazione del responsabile del trattamento
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e/o comunque funzionali all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all’estero) ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 2
Accettazione della designazione da parte del Fornitore
1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come “dati”):
a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Accordo;
b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPRe, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l’intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell’Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all’art. 7 del presente Accordo;
- nell’evenienza indicata nell’art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell’art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Art. 3
Istruzioni sul trattamento dei dati
1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservarele istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
a) informare il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
c) adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall’Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0000000000; xxx@xxxxxxx0.xx);
d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia princìpi del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presìdi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
- tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall’atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
n) fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all’eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall’art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all’estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all’estero, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 4
Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contractclauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato,implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l’adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.
Art. 5
1. Il Titolare ha diritto:
a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all’estero;
d. all’immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all’obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l’interoperabilità e la portabilità dei dati.
Art. 6
1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all’esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).
Art. 7
Manleva e responsabilità per violazione di dati personali
1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute
o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub- responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all’art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.
Art. 8
1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell’Unione europea.
2. Qualora l’attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l’autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.
Art. 9
1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.
Art. 10
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valevoli le definizioni ed i princìpi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.
Luogo e data ………………………………
Il responsabile del trattamento Il titolare del trattamento Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxx
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ALL. 8 INFORMATIVA PRIVACY
Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da
questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.
I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con
questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
Modalità e logica del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0,
00000- Xxxx
Titolare del trattamento
In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la
normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati
L’aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l’Azienda Sanitaria Locale Roma
1 è Titolare del Trattamento. Se l’aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l’aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l’aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28
Nomina del responsabile del trattamento
Informativa privacy Pagina 1 di 1
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ALLEGATO 9 – SCHEMA ACCORDO QUADRO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRA
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. n° ), con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 (in appresso anche Azienda o A.S.L. Roma 1), nella persona del Legale Rappresentante Xxxx. nato/a il autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
E
La Società (Partita X.X.X.x° ) con sede in Via/Piazza
C.C.1.A.A , Registro Imprese
(in appresso anche Fornitore), nella persona di nato a
, il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
a. L'A.S.L. Roma 1 ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI
n. del 2021 nonché sulla GUCE n. / del
;
b. con Deliberazione del Direttore Generale n. del il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto ;
c. l’aggiudicazione è divenuta efficace come risulta dalla nota prot del
d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a €
e. Nei confronti dell’Operatore Economico è stata acquisita l’informativa antimafia liberatoria mediante la BDNA
oppure
Sono decorsi i termini di rilascio dell’informazione antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs.159/2011 ss. mm. ii.
f. qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all’art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del D. Lgs.
159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all’art. 92 comma 3 del predetto Decreto;
g. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Xxxx definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
h. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
- dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, da intendersi qui integralmente trascritto, dal Disciplinare di gara e relativi allegati e dai documenti di gara tutti, nessuno escluso;
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni legislative, anche regolamentari, in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2
1. L’A.S.L. Roma 1 affida alla Società con sede in alla via
, la fornitura nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 ad eseguire le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo del lotto in questione.
3. l’affidamento delle prestazioni è prevista negli atti di gara tramite accordo quadro all’operatore economico avviene esclusivamente al bisogno secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.
4. L’attività clinica correlata ai prodotti oggetto di gara, è, infatti, difficilmente quantificabile ex ante, in quanto subordinata a fattori variabili e circostanze legate alla sua particolare natura (quali riordinamento delle strutture sanitarie a livello regionale, modifiche nell’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria; modifiche legislative, regolamentari, variazioni delle tariffe di riferimento,, ecc.);
5. L’appaltatore non ha pertanto nulla a pretendere fintanto che il committente non darà corso agli ordinativi di fornitura.
6. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi. Il concorrente per contro è vincolato all’esecuzione delle attività che, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale degli ordinativi di fornitura nei limiti massimi definiti dal presente accordo quadro.
Articolo 3
Durata del contratto e clausola di risoluzione anticipata
1. La durata del Contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nei casi stabiliti dal contratto stesso e dai documenti ivi richiamati.
2. Il Fornitore, con la domanda di partecipazione e la presentazione dell’offerta nella procedura di gara dichiara di aver accettato tutto quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, da intendersi qui trascritto ed ogni altro documento di gara.
3. L’Asl Roma 1, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto stesso.
4. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l’A.S.L. Roma 1 di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario al subentro del nuovo fornitore che verrà individuato a seguito di procedura di gara.
Articolo 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore
si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a. garantire la continuità delle forniture prese in carico coordinandosi anche con l’ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
d. erogare le forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
e. manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
h. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
Articolo 6
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’A.S.L. Roma 1.
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1 da intendersi qui integralmente trascritti.
Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’A.S.L. Roma 1.
3. Il Fornitore, su richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto (in appresso anche DEC), si impegna a trasmettere all’Azienda, con cadenza minima trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente le seguenti informazioni minime:
˗ attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
˗ valore residuo del contratto;
˗ altre informazioni di interesse espressamente richieste e concordate con il DEC.
4. Resta inteso che l’A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell’esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 8
1. La consegna deve essere effettuata secondo quanto indicato nell’ordine trasmesso presso i punti di consegna riportati nello stesso.
2. La consegna dei prodotti oggetto della presente gara a cura ed a carico del Fornitore dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla ricezione dell’ordine.
Articolo 9
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’A.S.L. Roma 1 per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’A.S.L. Roma1.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall’avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Azienda Sanitaria contraente potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Azienda Sanitaria contraente e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti e sui dati ricavabili dai listini ISTAT o, nel caso di prezzi non trattati dall’ISTAT, sulla base dell’indice FOI, che indicizza i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 10
Ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, gli enti del SSN, a partire dall’01/01/2021, dovranno emettere gli ordini di acquisto esclusivamente in formato elettronico trasmettendoli tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
L’Operatore Economico dovrà emettere fattura solo ed esclusivamente a seguito della ricezione del suddetto ordine elettronico.
Le fatture pervenute senza numero d’ordine elettronico non verranno accettate dall’amministrazione.
Al fine di procedere correttamente con i processi previsti dalla nuova normativa sarà obbligatorio trasmettere insieme alla fattura elettronica i documenti attestanti la corretta esecuzione dell’appalto.
2 Le fatturazioni dovranno avvenire come specificato nel CSA.
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
• indicazione degli estremi dell’ordine
I documenti contabili dovranno inoltre rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda ASL Roma 1, esclusivamente in formato elettronico.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. L’ Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento dell’appalto anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione.
Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.
Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all’art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente.
5. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione.
6. L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio/fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.
Articolo 11
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 12
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13
In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nei punti seguenti:
1. Nel caso in cui l’Operatore Economico non provveda a consegnare l’intera fornitura entro
20 giorni dall’ordine, o nel caso in cui i prodotti risultino difformi a quanto prescritto nel
capitolato, l’Azienda procederà all’applicazione delle penali ai sensi dell’art 113 bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016.
Le penali dovute per il ritardato o difforme adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora durante lo svolgimento dell’appalto si verificassero le suddette inadempienze, l’ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l’Operatore Economico all'esatta esecuzione dell’appalto. Quest’ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come sopra riportate, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell’Operatore Economico .
2. L’ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto dopodiché potrà procedere alla risoluzione ex art. .1456 cc.
3. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
4. I danni arrecati dall’Operatore Economico alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
5. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.
Articolo 14
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell’ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o bancaria n. con la quale la Compagnia (istituto di credito)
si costituisce fideiussore a favore dell’Amministrazione nell’interesse dell’Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro .
(ove ricorrano i presupposti) L’importo è ridotto del _% in quanto l’affidatario è in possesso di certificazione di qualità così come risulta dal certificato n. presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’ASL Roma 1.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Operatore Economico.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l’Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 15 Riservatezza
1. L’Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’appalto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.