CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CLOUD PUBBLICO MICROSOFT AZURE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, NECESSARIO ALL’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
Codice identificativo Gara (CIG) 86007993DD
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
PREMESSA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce procedura aperta sopra la soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento del servizio Cloud pubblico Microsoft Azure.
La presente procedura consta in un unico lotto.
L’aggiudicazione della procedura darà vita ad un rapporto contrattuale intercorrente tra l’operatore economico risultato aggiudicatario e l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno recepiti integralmente nel Contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario e l’ATS della Città Metropolitana di Milano. Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d’Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla documentazione di gara.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è l’acquisizione del servizio Azure Monetary Commitment per 120 unità.
Per il dettaglio delle licenze si rinvia al documento tecnico denominato “Allegato Tecnico”.
Si precisano, di seguito, le prestazioni essenziali che l’aggiudicatario si impegna ad assicurare all’ATS della Città Metropolitana di Milano:
Articolo 2 – Durata dell’appalto
Il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, per brevità, anche CSA) avrà durata di 36 mesi, decorrenti dal giorno 01.03.2021.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione viene quantificata
nell’importo complessivo massimo di € 121.435,20 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
Articolo 3 – Importo dell’appalto
L’importo posto a base di gara risulta pari ad € 364.305,60 (Iva esclusa), corrispondente al valore massimo cui potrà giungere il contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità dei singoli contratti stipulati, variazioni secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti del 20% del prezzo complessivo aggiudicato. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Il valore complessivo massimo dell’opzione di cui al comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato complessivamente in € 72.861,12 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
È, altresì, facoltà dell’Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a fornire il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà delle Amministrazioni di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
Articolo 4 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 9 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione.
Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione del servizio, si intende:
- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e quanto proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, XXX xxxxxxx.
Articolo 6 - Obblighi a carico dell’aggiudicatario
L’operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- garantire il servizio di manutenzione e supporto delle licenze Azure Monetary Commitment per l’intera durata contrattuale nelle modalità e tempistiche indicate nel presente Capitolato e nell’Allegato Tecnico;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 7 – Rapporti con l’Agenzia
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore dell’Amministrazione per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.
Articolo 8 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario
L’ATS Città Metropolitana di Milano nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara, dell’Allegato Tecnico.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC, saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione rese in termini:
- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente (ivi compreso un sostituto) che sarà referente di tutte le prestazioni contrattuali.
Articolo 9 – Garanzia definitiva
L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, a favore dell’ATS, cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’Amministrazione all’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.
La cauzione verrà costituita, in favore dell’ATS Città Metropolitana di Milano, in una delle seguenti forme:
• quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
• ricevuta di versamento in contanti a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano
presso il tesoriere dell’ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx NUMERO CONTO: 1000 / 46162
COORDINATA IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Le cauzioni devono riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’affidamento del servizio Cloud pubblico Microsoft Azure, per un periodo di 36 mesi, necessario all’ ATS Città Metropolitana di Milano.,
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione ad ATS e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Province di ATS. della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nel Contratto d’Appalto.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data
dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento,
controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.
Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento, dalla data di formale comunicazione di conformità della prestazione da parte del DEC, a seguito di ricevimento della fattura.
La fattura sarà respinta e Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il D.U.R.C. dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal D,Lgs. n. 50/2016 art. 30 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 12 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di servizio di natura intellettuale.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.
L’Agenzia, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’aggiudicatario, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle prestazioni ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Art. 13 - Inadempienze e penalità
L’aggiudicatario si dovrà impegnare a rendere disponibile il credito “Azure Monetary Commitment” sul portale Microsoft Azure della sottoscrizione di ATS Milano entro la data di avvio contrattuale. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore complessivo del contratto.
Si sottolinea che per quanto concerne i Livelli di Servizio (SLA) ATS Milano farà riferimento al documento “Contratto di Servizio per Microsoft Online Services” aggiornato e pubblicato sul sito Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services SLA” - della pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file
“OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(meseanno di pubblicazione)”.
Qualora Microsoft dovesse modificare l’url di riferimento del sito, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente tale aggiornamento ad ATS Milano.
Articolo 14 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 15 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’ATS si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento delle Amministrazioni, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare
all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
Articolo 16 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e
mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato richiesto da parte dell’ATS;
• qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
• disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente Capitolato;
• prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
• venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle prestazioni effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 17 – Codice del Comportamento, Piani Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Agenzia informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione
n. 120 del 07.02.2018 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall’ Amministrazione e disponibili sul sito web.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Articolo 18 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 19 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
L’aggiudicatario, nell’erogazione del servizio di manutenzione e supporto delle licenze Azure Monetary Commitment, oggetto della procedura, non effettua trattamento di dati personali del Titolare.
Articolo 21 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi molestia.
Articolo 22 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente nella data comunicata da ll’ATS.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In tal caso l’Amministrazione procederà all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l’operatore dichiarato decaduto.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016.
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Articolo 21 - Foro competente
Per le controversie connesse alla procedura di gara e per le controversie connesse all’esecuzione con l’esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è Milano.
Articolo 22 – Clausola di adesione
Nel periodo di vigenza del contratto, all’operatore economico aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere, al medesimo prezzo offerto in gara, le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in favore delle Agenzie facenti parte dell’Unione ATS e di seguito elencate:
- ATS della Città Metropolitana di Milano
- ATS Bergamo
- ATS Brescia
- XXX Xxxxxxx
- ATS Montagna
- ATS Pavia
- ATS Insubria
- ATS Val Padana.
L’adesione da parte delle XX.XX.XX. sopra indicate potrà comportare, per ciascuna di esse, un aumento non superiore al 100% del valore complessivo del contratto stipulato dopo la presente procedura.