Via Castelvetro,22 - 20154 Milano
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Xxx Xxxxxxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx
Repertorio n.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI OCCORRENTE ALL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - CIG N. 6272957FDC
Tra
L’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, con sede in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx, codice fiscale 80031750153 - partita IVA 04408300152, in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale e Legale Rappresentante - di seguito denominata “A.O. ICP” oppure “ICP”, oppure “Azienda Ospedaliera”;
e
la società Co.L.Ser Servizi S.C.R.L, Via G.S. Xxxxxxx, 33A, 43126 - Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n 00378740344 - nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Parma il 10-02-1959
C.F.BZZCST59B50G337M- di seguito denominata “Impresa aggiudicataria”;
PREMESSO
- che con deliberazione in data 25 maggio 2015 n. 354, l’AO ICP ha preso atto della determinazione del Direttore ad interim della S.C. Provveditorato 15 gennaio 2015, n. 1, con la quale la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha aggiudicato il servizio di pulizia e sanificazione, a seguito di esperimento di procedura aperta in forma aggregata con l’AO ICP, alla società Co.L.Ser Servizi S.c.r.l., e per l’effetto, ha aderito all’esito della suddetta aggiudicazione, affidando il servizio di pulizia e sanificazione presso tutti i presidi ospedalieri e le strutture poliambulatoriali e territoriali afferenti all’AO ICP (di cui all’art. 1bis del Capitolato Speciale), alla succitata società, per l’importo complessivo, per la quota di competenza dell’AO ICP di € 15.923.021,36 oltre IVA;
- che avverso l’aggiudicazione in parola sono stati
presentati 2 ricorsi avanti al TAR di Milano, rispettivamente da parte di Dussmann Service srl e da National Cleanness S.r.l., in proprio e quale mandante del RTI con Manutencoop Facility Management S.p.A. (capogruppo);
- che la IV Sezione del TAR di Milano ha respinto
l’istanza cautelare proposta da Dussmann Service srl, fissando la trattazione del merito all’udienza del 10.12.15;
- che, in conseguenza di ciò, la suddetta società ha presentato ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato e richiesto la pronuncia di provvedimenti cautelari al fine di tutelare gli interessi della parte ricorrente, ricorso rigettato con ordinanza del 20 maggio n. 2228 del 2015.
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’AO ICP affida all’Impresa aggiudicataria, che accetta, il servizio di pulizia e sanificazione per un periodo di quattro anni, con le caratteristiche di cui all’offerta tecnica-progettuale ed economica presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dagli atti di gara e dalle direttive impartite dalla stessa ICP nel corso del servizio.
Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:
- presente contratto;
- Capitolato Speciale d’appalto, allegato;
- Disciplinare di gara e relativi allegati che, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta tecnica presentata dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica del 29 ottobre 2013 presentata dall’Impresa aggiudicataria, allegata;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell’esecuzione del servizio dall’AO ICP.
Art. 2 Esecuzione del servizio e decorrenza L’Impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso l’AO ICP - e specificatamente presso tutti i PP.OO. e le strutture Poliambulatoriali e Territoriali afferenti all’AO ICP - a norma di quanto disposto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dalle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara.
La decorrenza del presente contratto è fissata al 1° luglio 2015 salvo pronunce avverse da parte degli organi della giustizia amministrativa aditi in relazione ai ricorsi richiamati in premessa.
Art. 3 Caratteristiche del servizio
L’Impresa aggiudicataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento del servizio in parola. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di
lavoro, la prevenzione, l’antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 4 Prestazioni richieste per il servizio e periodo di prova
Il servizio in parola deve essere espletato secondo le specifiche di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto e all’offferta tecnica. L’impresa aggiudicataria è sottoposta ad un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio (art. 26 del CSA). Gli Enti committenti potranno recedere dal contratto qualora dovessero giudicare non soddisfacente il servizio svolto. Il recesso avviene a seguito di comunicazione motivata all’impresa aggiudicataria, da effettuarsi non prima di tre mesi dall’inizio del periodo di prova ed entro la fine dello stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione e, comunque, in subordine alle esigenze di subentro. In questo caso gli Enti contraenti potranno disporre una nuova aggiudicazione in favore della Ditta classificata al secondo posto nella graduatoria di gara.
Art. 5 Responsabili e referenti dell’appalto
L’Impresa aggiudicataria indica nella persona di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx con la qualifica di Responsabile Operativo di Area il proprio Rappresentante Responsabile (responsabile della commessa) che avrà mansioni di interfaccia con l’AO ICP e rappresenterà l’Impresa aggiudicataria in tutte le fasi del servizio ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione dello stesso. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento. Le mansioni e l’obbligo di reperibilità di tale Responsabile sono disciplinate dall’art. 14 del CSA, al quale si rinvia integralmente.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’AO ICP è il dr. Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Medico del P.O. di Sesto San Xxxxxxxx. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi e igienico sanitari, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; in relazione alle problematiche concernenti la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione.
Art. 6 Corrispettivi
L'importo complessivo per il servizio oggetto del presente contratto e per l’intera durata contrattuale ammonta a € 15.923.021,36, di cui € 104.980,00 quali oneri della sicurezza per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza (non soggetti a ribasso), oltre IVA (nella misura ordinaria pro tempore vigente - oggi pari al 22%).
Art. 7 Liquidazione e pagamenti
I corrispettivi verranno corrisposti all’Impresa aggiudicataria da parte dell’AO ICP, secondo le modalità di pagamento indicate negli atti di gara, con la variante della fatturazione elettronica.
La società aggiudicataria provvederà ad emettere, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture mensili riferite al presente servizio, regolarmente eseguito, esclusivamente in formato elettronico.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Denominazione Ente | Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" di Milano |
Codice Ipa | aoilp_mi |
Codice Univoco Ufficio | UFUVGR |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 80031750153 |
Partita Iva | 04408300152 |
Le fatture elettroniche indirizzate all’AO ICP devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il
processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. L’Azienda Ospedaliera appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e
servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura: “IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI-art. 17 ter DPR
633/1972” e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17.
Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: “INVERSIONE CONTABILE-art. 17, comma 6, a-ter) DPR 633/1972”.
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
La liquidazione delle fatture avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte del DEC o del referente aziendale dell’appalto.
Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi effettivemente resi per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio
protocollo di questa AO in busta chiusa all’attenzione della S.C. Provveditorato Economato nonché ad ogni Presidio per la parte di competenza presso il quale il servizio è stato prestato. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito (tracciabilità); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora vigente pro tempore (ora D.Lgs
n. 231/2002), ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare lo stesso sino alla scadenza naturale del contratto, ovvero sino alla sua completa esecuzione.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata
al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza dello stesso e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del contraente.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via
esclusiva, all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente contratto, che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 9 Cauzione
A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l’Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 163/2006, polizza assicurativa fideiussoria n. 736553 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA per l’importo di € 796.151,07 con le modalità indicate negli atti di gara.
Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita ed esecuzione del servizio.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’impresa affidataria del servizio oggetto del presente contratto, comportano l’applicazione di penali così come
previsto nel Capitolato Speciale (nell’art. 30), qui da intendersi integralmente richiamate e riportate.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’AO ICP puo rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell’Impresa aggiudicataria
L’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all’espletamento di tutte le obbligazioni, i compiti e gli adempimenti contemplati negli atti di gara.
A tale scopo l’Impresa aggiudicataria ha presentato polizza assicurativa num. 2010/03/2077325 con le modalità previste negli atti di gara.
Art. 12 Sicurezza
L’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, oltre a tutte le altre disposizioni previste dal Capitolato Tecnico.
L’Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso all’AO ICP abbia sempre con sè un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nel servizio in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.
Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione dell’AO ICP in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili.
Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda committente, si allega al presente contratto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (DUVRI), debitamente sottoscritto dai contraenti.
Art. 13 Protezione dei dati personali
L’Impresa affidataria si impegna a rispettare il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 196/2003) e le disposizioni ad esso collegate, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza previste nell’Allegato ‘B’.
L’Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all’esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.
Art. 14 Codice Etico aziendale e Patto di integrità dei contratti pubblici regionali
Il contraente nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx
La società affidataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR 1299 del 30.01.14.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 15 Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità.
Art. 16 Cessione del credito
All’Impresa affidataria è vietato procedere a cessione di credito senza aver prima informato l’AO ICP e senza che questa abbia espresso parere favorevole.
Art. 17 Risoluzione del contratto
Si rimanda a quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia, in particolare all’art. 34 del CSA, qui da intendersi integralmente richiamato e riportato.
Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, si intende risolto in tutti i casi in cui vi sia mancato utilizzo da parte delle parti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’AO ICP si riserva di risolvere il contratto qualora i controlli post- aggiudicazione sul possesso dei requisiti di partecipazione diano esito negativo.
Si stabilisce, inoltre, che in caso di pronunce sfavorevoli all’impresa aggiudicataria in relazione alle vertenze richiamate in premessa il contratto sarà oggetto di risoluzione di diritto senza penale alcuna e/o indennizzi e/o risarcimenti a carico dell’AO ICP.
Art. 18 Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del presente rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale (Legge Regionale Lombardia n. 23
dell’11.08.2015), il presente rapporto contrattuale sarà disciplinato secondo i principi e le disposizioni dettate in proposito dalla succitata legge regionale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA SpA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito
all’esecuzione di servizio comparabile a quello oggetto del presente documento, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’affidataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA, nelle ipotesi di differenze di costi pari o superiori al 20 per cento rispetto ai prezzi derivanti dalle suddette convenzioni Consip e/o ARCA (ciò in ragione del fatto che il presente contratto si rivela vantaggioso sotto il profilo economico, rispettando i prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC).
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di
riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
Art. 19 - Elezione di domicilio
Per qualsiasi comunicazione scritta inerente il presente contratto, la società contraente elegge il proprio domicilio in via G. S. Xxxxxx Xxxxxxx n. 33A – 43126 Parma, indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
La corrispondenza per l’A.O. ICP potrà essere indirizzata ai seguenti recapiti: A.O. ICP I.C.P. – xxx Xxxxxxxxxxx -
x. 00, 00000 Xxxxxx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx.
Art. 20 Registrazione delle spese contrattuali
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1/b parte 2^ del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.
Le spese contrattuali di bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro
eventuale onere tributario ad eccezione dell’IVA sono a totale carico dell’aggiudicatario.
La società contraente dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e più specificatamente in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale.
Art. 21 Controversie e Foro competente
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.
Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Art. 22 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia integralmente agli atti gara e alle disposizioni di legge, in particolare, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente atto, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010,
e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
Azienda Ospedaliera I.C.P. Co.L.Ser Servizi S.C.R.L Il Direttore Generale Il Legale rappresentante Dr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20 e 21 del presente contratto.
Co.L.Ser Servizi S.C.R.L Il Legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx
All.ti:
• Capitolato Speciale d’appalto;
• offerta economica del 29 ottobre 2013;
• DUVRI