Provincia di Como)
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
(Provincia di Como)
Rep. n. 70
CONTRATTO D’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
CIG: 6248797E66; ----------------CUP: H47B15000050006-------------------------------------
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 15.00, presso la Sede Municipale del Comune di Gravedona ed Uniti (CO), avanti a me De Xxxxxxx dott. Xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Gravedona ed Uniti (CO), a questo atto autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
- Xxx. XXXXX XXXXXXX, nata a Gravedona (CO) il 13.06.1979, domiciliata presso la Residenza municipale, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune (C. F./P. IVA 03322340138) in qualità di Responsabile del servizio 3 “Servizio tecnico, assetto del territorio”, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; --------------------------------------------
- XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Gela (CL) il 23.12.1963, residente a Casaletto Lodigiano (LO) in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, X.X. XXXXXX00X00X000X, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa C.G.M. S.R.L., con sede legale in Milano, Xxx Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0x XXX. 00000 (C.F./P.
I.V.A. 03386840964), quale risulta dalle informazioni societarie del documento AVCP depositato agli atti, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; --------------------------------
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. -----------------------------------
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 24.11.2014, esecutiva, è stato approvato il “PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LOTTO FUNZIONALE” per un importo da appaltare di euro 1.509.372,36, di cui euro 1.371.372,36 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, euro 98.000,00 quale corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione di Piani di sicurezza; ------------------------------------------------------
b) che con determinazione a contrarre n. 92/193 in data 24.04.2015 del Responsabile del Servizio tecnico – Assetto del territorio, si è provveduto all’indizione della gara ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) che prevede, “previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice”; ------------------------
c) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del Servizio tecnico – Assetto del territorio n. 166/311 in data 12.09.2015, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 23% e un ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione del 45%; --------------------
d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come
risulta dalla citata determinazione del responsabile del Servizio tecnico – Assetto del territorio n. 166/311 in data 12.09.2015, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ----------------------------------------------
e) che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore e redatta dal R.T.P. Studio Associato Settanta7, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Sistema Group Engineering Srl e Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dopo il relativo e adeguato procedimento istruttorio, sarà verificata con verbale di validazione e successivamente approvata dalla Giunta comunale;
f) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 26.10.2015, rubricato al protocollo n. 10640/VI/5; ----------------------------------------
g) che la progettazione esecutiva è affidata all’Associazione Temporanea fra Professionisti:
- Associazione “Settanta7 Studio Associato”, con sede legale in Torino, Corso Principe Xxxxxxx 2, c.f./p.iva 10119920014; ------------------------------------------------------
- Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Torino il 19.02.1977, residente in Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X; --------------------------------------
- Sistema Group Engineering Srl,, con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxx x. 000, capitale sociale di euro 15.000,00 (quindicimila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale partita I.V.A. n. 02224860987;
- Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Torino il 08.03.1988, residente in Torino, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, con studio in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00;
in quanto progettisti su indicazione dell’appaltatore; --------------------------------------------
h) che la succitata ATP si è formalmente costituita in data 22 ottobre 2015 con atto del notaio xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx con studio in Torino, conferendo contestualmente mandato collettivo speciale con rappresentanza all’associazione “Settanta7 Studio Associato”, con sede legale in Torino, Corso Principe Xxxxxxx 2, c.f./p.iva 10119920014;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue: -------------------------------------------------
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto -----------------------------------------------------------------
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro progettazione esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. n 207 del 2010. -----------
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010: ----------------------
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 6248797E66;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H47B15000050006.
Articolo 2. Ammontare del contratto ------------------------------------------------------------
1. L’importo contrattuale ammonta a euro 1.149.856,72 (diconsi euro unmilionecentoquarantanovemilaottocentocinquantasei/72) di cui: -------------------------
a) euro 1.055.956,72 (diconsi euro unmilionecinquantacinquemilanovecentocinquantasei/72) per lavori veri e propri; ------
b) euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c) euro 53.900,00 (diconsi euro cinquantatremilanovecento/00) quale corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. ----
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. ---------------------
Articolo 3. Condizioni generali del contratto -------------------------------------------------
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di gara eventualmente adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione, ai quali si applica il ribasso contrattuale. ----------------------------------
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. ------
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere --
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Gravedona ed Uniti, all’indirizzo piazza X. Xxxxx n. 1 presso la sede municipale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla ditta appaltatrice.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signori Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Gela (CL) il 23.12.1963 C.F. CSSGNN63T23D960Q e Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Gela (CL) il 24.08.1972 C.F. RNLSVT72M24D960V.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. ----
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ----------------------------------
1. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista individuato dall’appaltatore in sede di gara qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni: ---------------------------------
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 168, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti. Il superamento del termine previsto dal presente punto di oltre 10 giorni per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
b) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento. --------------------------------------
3. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere
alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. n. 207 del 2010.
4. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
5. I lavori saranno consegnati e iniziati entro 15 (giorni) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.
6. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. ----------------------------
Articolo 6. Penale per i ritardi ----------------------------------------------------------------------
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. ---------------------------------
2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale relativo alla progettazione per ogni giorno di ritardo (art. 20 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale).
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori ---------------------------------------------------
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. ----------------
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. --------------------------
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore -----------------------------------------------------
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; ----------------------------------
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; ------------------------------------------
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; ----------------------------------------------------
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. -----------------------------
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. ----------------------
Articolo 9. Contabilità dei lavori ------------------------------------------------------------------
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. ------------
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. ------------------------------------------------
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. ----------------------------------------------
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. --------------------------------------------
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. ------------------------------------------
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo -----------------------------------------------------
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. ----------------------
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. -----------------------------------------
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo ---------------------------------------
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate
e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010. ----------------------------------------------
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010. ---------------------------------
3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. ---
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo ----------------------------------
1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, erogherà all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti (20% diconsi venti per cento) (D.L. n. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015). La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice Civile. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, ogni volta che il suo credito liquido, al netto delle eventuali trattenute di legge, ammonti ad euro 100.000,00 (centomila/00), sicché il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare a cura del Tesoriere comunale banca popolare di Sondrio, Agenzia di Gravedona ed Uniti, mediante accredito sul c.c. bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla Ditta appaltatrice.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ------------------------------------------
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. -------------------------
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: --------------------------------
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; --------
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. ---------------------
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti ---------------------------------------------------------------
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della
stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. --------------------------------------
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione ----------------
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. -----------------------------------------
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. -------
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto -----------------------------------------------------------
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; --------------------------------------
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; -----
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; --------------------------
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; ------------
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; --------------------------------------
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; -------
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; --------------------------------------
m) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale; ---------
n) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. ----------------
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. ---------------
4. La risoluzione in danno all’appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
5. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dai disposti del medesimo D.P.R. 62/2013. -----------
Articolo 16. Controversie ----------------------------------------------------------------------------
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. ---------------------------------------
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: ----------------------------
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. -------------------
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. -------------------------------------------
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice
dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Como con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. -----------------------------
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. --------
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 16 luglio 2015 numero INAIL_618344. -----------------------------------
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere --------------------------------
1. L'appaltatore ha presentato in sede di gara l’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del P.S.C., censimento e risoluzione delle interferenze. Inoltre egli dovrà presentare, unitamente al progetto esecutivo:
a) il piano di coordinamento e di sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima dell’inizio dei lavori; ---------------------------------
d) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. L'appaltatore dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. --------
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». -------------
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale -------------------
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 11/09/2015 al numero 9014/2015 dalla Prefettura di Milano; ---
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 20. Subappalto ------------------------------------------------------------------------------
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. ----------------------------------------
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale. ----------------------
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
4. L’appaltatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ----------------------
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa della ELITE INSURANCE COMPANY LTD – Sede centrale - numero 184441/DE in data 21.10.2015, della durata di un anno, per l'importo di euro 149.481,38 (centoquarantanovemilaquattrocentoottantuno/38). -----------------------------
2. La garanzia è ridotta del 50% ai sensi degli artt. 40, 75, comma 7, e 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006 avendo la Ditta appaltatrice i requisiti ivi previsti.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. ----
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. -------
5. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. ---------------------------------
6. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi -----------------------------------------------------------------
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del
d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 1184449/CA in data 21.10.2015 rilasciata dalla società ELITE INSURANCE COMPANY LTD, sede centrale, come segue:
a) euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causati o comunque connessi alla costruzione delle opere assicurate;
b) euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita 3: demolizione e sgombero); ----
e un'assicurazione con polizza numero 2155500483740 in data 28.10.2010 rilasciata dalla società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., agenzia di Rho, per l'importo di euro 3.000,000,00 (euro tremilioni/00).
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero l’appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro 500.000,00.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. -----
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto -------------------------------------
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato generale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come presentato in sede di gara; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante; ---------
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; ------------------------------------
d) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al procedente articolo 18;
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; ---------------------------------
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera c) e comma 3 lettera a) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Comune di Gravedona ed Uniti. -----------------------
3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto i seguenti documenti:
a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a base di gara, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all’offerta tecnica dell’appaltatore;
b) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative
o regolamentari, con le eventuali prescrizioni; ---------------------------------------------------
c) dichiarazione di offerta economica/tempo presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara.
4. I documenti elencati al precedente comma 3, lett. b), pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, non vengono materialmente allegati. ---------------------------
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari ---------------------------
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 000‐xxx, 000‐xxx, 000‐quater e 245‐quinquies del Codice dei contratti. -----------
Articolo 25. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento -----------------
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Gravedona ed Uniti, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 16.12.2013, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. -----------------
Articolo 26. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------------------
Il signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, titolare della ditta C.G.M. SRL di Milano, ha dichiarato,
ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Gravedona ed Uniti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. ---------
Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale ----------------
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. ---------------------------------------
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ----------------------------------------
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. del 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di euro 45,00.
Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.-------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante ------------------------------------------------------
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
X.xx digitalmente ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile L'appaltatore
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx digitalmente ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile L’Ufficiale rogante
Dott. Xxxxxxxx De Xxxxxxx
X.xx digitalmente ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile