SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248,...
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO N. 183/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL’11 AGOSTO 2006, N. 186.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di ,
responsabile …………………………………………………………………………….
E
La società…………………………………………………………………,con sede in
……………………………………, nella persona di ,
in qualità di……………………………………………………………………………...
CONCORDATO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente convenzione;
PREMESSO CHE
XXXX ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal concessionario stesso;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti
1. Le premesse, il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico, nonché il nomenclatore unico delle definizioni, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione.
Articolo 2
Oggetto della concessione
1. La concessione, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio di giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli, attraverso l’attivazione delle reti distributive e la relativa conduzione.
2. I giochi pubblici di cui al comma 1 sono:
a) scommesse a quota fissa;
b) scommesse a totalizzatore;
c) concorsi pronostici sportivi;
d) totip;
e) ippica nazionale;
f) giochi di abilità a distanza;
g) qualunque ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli, che AAMS riterrà, in qualsiasi momento, di voler commercializzare per mezzo della rete di negozi di gioco sportivo e/o della rete di punti di gioco sportivo e/o della rete di gioco sportivo a distanza.
3. AAMS può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi pubblici, di cui al comma 2.
Articolo 3
Adempimenti del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad effettuare le attività e le funzioni pubbliche trasferite, attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione e garantendo i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico.
2. Il concessionario, relativamente alla conduzione delle reti distributive, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella convenzione, nel capitolato d’oneri, nel capitolato tecnico, è tenuto a:
a) osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia dei singoli
giochi pubblici oggetto della concessione;
b) osservare le disposizioni vigenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge, nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future;
c) assicurare la gestione tecnologica delle reti distributive e lo scambio delle informazioni con il sistema di elaborazione;
d) assicurare la gestione commerciale delle reti distributive;
e) porre in essere attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;
f) versare le somme dovute in applicazione della presente concessione, dei provvedimenti normativi che disciplinano i giochi pubblici, nonché di ulteriori disposizioni in materia relative ai singoli giochi pubblici, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti;
g) comunicare preventivamente ad AAMS le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali di livello nazionale e locale, organizzate dal concessionario stesso, al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da AAMS;
h) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS nell’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco sicuro”.
3. Il concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione:
a) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti previsti dal
capitolato tecnico, nonché dagli adeguamenti tecnologici;
b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nel capitolato tecnico;
c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni tecnologiche, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a riparare i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare durante il funzionamento, sia negli impianti sia nelle apparecchiature, ivi comprese quelle installate presso i punti di vendita di gioco sportivo, da qualunque causa essi siano prodotti, ferme restando le eventuali azioni di rivalsa nei confronti di terzi utilizzatori, compreso il rappresentante del punto, in caso di dolo o di colpa grave.
4. Il concessionario è tenuto a porre in essere gli adeguamenti tecnologici previsti da AAMS e ad osservare gli adempimenti conseguenti all’attivazione e conduzione delle attività e funzioni affidate in concessione, per l’esercizio dei giochi pubblici.
5. Al concessionario è fatto divieto di accettare la raccolta di giochi pubblici in locali diversi dai punti di vendita di gioco sportivo, fatta salva la possibilità per AAMS, con propri provvedimenti, di autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di giochi pubblici. AAMS con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
6. Il concessionario provvede alle attività e funzioni oggetto della concessione, con organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del T.U.L.P.S..
7. Il concessionario, relativamente alle attività e funzioni connesse alla raccolta dei giochi pubblici, è tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia.
8. Il concessionario garantisce e prende atto che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il concessionario prende atto che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti gli organi di amministrazione, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti definitivi o provvisori, AAMS provvede alla decadenza dalla concessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni; a tal fine il concessionario si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula della presente convenzione.
9. Il concessionario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che XXXX potrà procedere al ritiro della concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle Prefetture competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati C.C.I.A.A. presentati.
10. Il legale rappresentante di ciascuna impresa, singola o componente di una società consortile o di un consorzio, assegnataria della concessione, è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2008, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché a rispettare per tutta la durata della concessione i requisiti previsti ai capitoli 9, 10, 11 e 12 del capitolato d’oneri.
Articolo 4
Adempimenti del concessionario relativi alla rete di punti di vendita di gioco sportivo
1. L’attivazione della rete di punti di vendita di gioco sportivo è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dal capitolato tecnico, all’invio ad AAMS della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi del successivo articolo 17.
2. Il concessionario deve obbligatoriamente avvalersi di un fornitore del servizio di connettività, che rispetti i requisiti previsti nel capitolato tecnico. Qualora sia titolare di un numero di diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo almeno pari a 50 (cinquanta), il concessionario può svolgere il ruolo di fornitore del servizio di connettività sia per i propri punti di vendita di gioco sportivo sia per quelli di altro concessionario che lo richieda. In tal caso il fornitore del servizio di connettività è tenuto a sottoporre al concessionario un contratto di servizio che preveda, tra le altre, la possibilità per quest’ultimo di risoluzione del contratto stesso, in caso di livelli di servizio fornito non adeguati rispetto a quelli concordati.
3. Il concessionario è tenuto a completare le attivazioni dei punti di vendita di gioco sportivo acquisiti, entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione ovvero entro 10 mesi dalla data di acquisizione di diritti relativi ai punti di vendita di gioco sportivo ceduti da altro concessionario e nel caso di assegnazione dei diritti da parte di AAMS, ai sensi del successivo comma 8.
4. Il mancato esercizio di diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo, entro i termini di cui al comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il concessionario si impegna espressamente a:
a) garantire la continuità delle attività e funzioni oggetto di concessione,relativamente alla regolare raccolta dei giochi pubblici tramite la rete di punti di vendita di gioco sportivo;
b) verificare ed assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei punti di vendita di gioco sportivo, nonché da parte dei rappresentanti;
c) subordinare l’attivazione di ciascun negozio di gioco sportivo e di ciascun punto di gioco sportivo all’esito positivo della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18, effettuata da AAMS;
d) stipulare appositi contratti con i punti di vendita di gioco sportivo, di proprietà di soggetti terzi;
e) attivare la connessione dei punti di vendita di gioco sportivo alla rete telematica, in conformità con quanto previsto dal capitolato tecnico;
f) comunicare ad AAMS, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, le informazioni relative ai punti di vendita di gioco sportivo di cui è proprietario ovvero con i quali ha stipulato i contratti per la commercializzazione dei giochi pubblici, nonché i casi di risoluzione e di cambio di titolarità del contratto, i casi di cambio di ubicazione del punto di vendita di gioco sportivo, anche congiuntamente al cambio di titolarità del contratto ed i casi di cessione dei diritti di punto di vendita di gioco sportivo. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all’esito positivo della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18;
g) trasmettere ad AAMS, successivamente alla stipula della convenzione e comunque entro la data di comunicazione dell’avviamento delle rete telematica, di cui all’articolo 17, la relazione tecnica secondo quanto previsto nel capitolato tecnico;
h) comunicare ad AAMS, successivamente alla stipula della convenzione entro la data della verifica tecnico-funzionale di cui all’articolo 17, i dati identificativi del fornitore del servizio di connettività di cui intende avvalersi.
6. Il concessionario è, altresì, tenuto a:
a) informare preventivamente i punti di vendita di gioco sportivo riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente i giochi pubblici, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
b) assicurare ai punti di vendita di gioco sportivo il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei giochi pubblici, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l’interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal totalizzatore nazionale e la gestione ed utilizzo delle apparecchiature tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
c) fornire regolarmente ai punti di vendita di gioco sportivo i materiali di supporto necessari per la raccolta dei giochi pubblici, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei giochi pubblici;
d) controllare la correttezza dell’attività esercitata dai punti di vendita di gioco sportivo, verificando l’esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrono gli estremi;
e) segnalare ad AAMS, con le modalità definite da AAMS stessa, i comportamenti illegali ed irregolari, le anomalie rilevate, nonché i provvedimenti intrapresi, anche ai fini della valutazione circa l’eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni.
7. Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il singolo punto di vendita di gioco sportivo. L’interruzione del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i negozi di gioco sportivo, ovvero superiore a 90 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i punti di gioco sportivo, determina la decadenza del diritto.
8. È facoltà di AAMS procedere in qualsiasi momento, durante il periodo di validità ed efficacia della convenzione, alla riassegnazione dei diritti decaduti, di cui ai commi 4 e 7.
Articolo 5
Adempimenti del concessionario relativi alla rete di gioco sportivo a distanza
1. L’attivazione della rete di gioco sportivo a distanza è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dal capitolato tecnico, ed all’esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi del successivo articolo 17.
2. Il concessionario è tenuto ad effettuare l’attivazione della rete di gioco sportivo a distanza entro 10 mesi dalla data di stipula della convenzione, ovvero entro 5 mesi dall’acquisizione del diritto assegnato da AAMS successivamente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
3. Il mancato esercizio del diritto, entro i termini di cui al comma 2, ne determina la decadenza.
4. Il concessionario si impegna espressamente ad adottare la disciplina dei mezzi di pagamento prevista dalle disposizioni normative in vigore. Nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il concessionario risponde, in via esclusiva, nei confronti di AAMS e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi sono ricompresi i fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento.
Articolo 6
Numero massimo di punti di vendita di gioco sportivo
1. Fermo restando il limite di assegnazione al singolo concessionario, nell’ambito della procedura di selezione, del 20 (venti) percento dei diritti disponibili (stabilito nel paragrafo 2.2 del capitolato d’oneri), il concessionario stesso potrà detenere, nel periodo di efficacia della concessione, un numero massimo di diritti, per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo, comunque non superiore al 25 (venticinque) per cento del totale complessivo dei diritti disponibili.
Articolo 7
Trasferimento dei punti di vendita di gioco sportivo
1. E’ consentito, previo esito favorevole della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18, da parte di AAMS, il trasferimento dei punti di vendita di gioco sportivo in ubicazioni diverse da quelle previste al momento della sottoscrizione della presente convenzione, nell’ambito dello stesso comune, purché nel rispetto dei vincoli di distanza minima dalle agenzie sportive, di cui all’articolo 18 comma 2, lettera b), ovvero in comuni non coperti da punti di vendita di gioco sportivo.
Articolo 8
Assegnazione di ulteriori concessioni
1. A far data dal 1° gennaio 2008, in qualsiasi momento del periodo di efficacia e validità della convenzione, AAMS assegna la concessione ai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione e dal capitolato tecnico e che soddisfino almeno una delle due seguenti condizioni:
a) richiedano il diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza;
b) dispongano dell’impegno irrevocabile alla cessione di almeno 20 (venti) diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo, da parte di altri concessionari.
2. Le concessioni, di cui al comma 1, prevedono la medesima scadenza e le medesime condizioni delle concessioni assegnate con la procedura di selezione. Eventuali altre clausole sono applicate in quanto compatibili con le situazioni, di fatto e di diritto, esistenti all’atto della stipula.
Articolo 9
Assegnazione di ulteriori diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo e per l’attivazione della rete di gioco sportivo a distanza
1. L’assegnazione degli ulteriori diritti, ai sensi del comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è effettuata con procedura ad evidenza pubblica, analoga a quella adottata per la prima assegnazione dei diritti.
2. A far data dal 1° gennaio 2008, in qualsiasi momento del periodo di efficacia e validità della convenzione, AAMS assegna il diritto per l’attivazione della rete del gioco sportivo a distanza ai concessionari che ne fanno richiesta, a fronte del pagamento del corrispettivo stabilito per la prima assegnazione dei diritti.
Articolo 10
Cessione della concessione e trasformazione della forma giuridica
1. È vietata la cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta, della titolarità della concessione. AAMS può autorizzare la cessione esclusivamente nei casi in cui:
a) il cessionario sia un altro concessionario a condizione che il cessionario:
i. non superi, a seguito dell’acquisizione della nuova concessione, il limite di concentrazione di cui all’articolo 6;
ii. trasferisca in un’unica concessione i diritti di entrambe, con contestuale immediata cessazione dell’altra concessione in essere;
b) il cessionario, diverso da un concessionario, sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente convenzione nonché dal capitolato tecnico.
2. La cessione della concessione è, comunque, subordinata alla ineludibile condizione che i concessionari non siano in una situazione di inadempienza nei confronti di AAMS, rispetto ad una o più obbligazioni (amministrative od economiche) derivanti dalla convenzione.
3. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione (cosiddette “partecipazioni incrociate”).
4. Il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS la trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due percento rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Articolo 11
Cessione di diritti relativi ai punti di vendita di gioco sportivo
1. Il concessionario può cedere i diritti di punti di vendita di gioco sportivo di cui è titolare ad un altro concessionario ovvero ad un soggetto che ha contestualmente ottenuto l’assegnazione di una nuova concessione, ai sensi dell’articolo 8, qualora AAMS constati la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) l’acquisizione dei diritti non comporti il superamento dei limiti di concentrazione, di cui all’articolo 6;
b) il concessionario cedente ed il cessionario non siano in una situazione di inadempienza nei confronti di XXXX, rispetto ad una o più obbligazioni (amministrative od economiche) derivanti dalla convenzione.
Articolo 12
Canone di concessione ed ulteriori corrispettivi da versare ad AAMS
1. Il concessionario, a partire dal 2008, è tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso.
2. Il canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dal 2008, è pari a:
a) euro 3.000 (tremila/00) per ciascun diritto di apertura del negozio di gioco sportivo;
b) euro 1.000 (mille/00) per ciascun diritto di apertura del punto di gioco sportivo;
c) euro 50.000 (cinquantamila/00) per il diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza.
3. Il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dal 2008, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque percento) del movimento netto dei giochi raccolti nel primo semestre.
4. Il canone per l’anno 2007 è pari ad euro 3.000 (tremila/00) per ciascun diritto relativo ai negozi di gioco sportivo, ad euro 1.000 (mille/00) per ciascun diritto relativo ai punti di gioco sportivo, ad euro 50.000 (cinquantamila/00) per il diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza. Gli importi sono da versare entro e non oltre il 16 luglio 2007.
5. Qualora la somma dei canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per il 2007, di cui al comma 4, sia superiore all’uno per cento del movimento netto, conseguito nell’anno di riferimento, è consentita al concessionario la compensazione delle maggiori somme versate, detraendole dal canone relativo al primo semestre dell’anno successivo.
6. Il concessionario è, altresì, tenuto a versare ad AAMS il corrispettivo per i servizi relativi al mezzo di pagamento, di cui agli articoli 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. L’entità del corrispettivo, di cui al comma 6, i termini del suo pagamento e le modalità di versamento sono fissati con atto aggiuntivo alla convenzione, che il concessionario è tenuto a sottoscrivere entro un mese dalla data di adozione dei provvedimenti di disciplina del mezzo di pagamento di cui al medesimo comma. AAMS, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il rinvio della data di scadenza fissata per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
Articolo 13
Compenso del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni pubbliche previste dalla concessione, per ciascuno dei giochi pubblici, il concessionario percepisce:
a) per le giocate raccolte attraverso la propria rete di punti di vendita di gioco sportivo:
i. relativamente alle scommesse a quota fissa, le somme ottenute detraendo dal movimento netto l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’importo delle vincite;
ii. relativamente alle scommesse a totalizzatore, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
iii. relativamente ai concorsi pronostici sportivi, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
iv. relativamente al totip, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
v. relativamente all’ippica nazionale, un compenso, rispettivamente pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque percento) del movimento netto, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed all’1% (uno percento) per la formula di scommessa denominata vincente;
vi. relativamente agli ulteriori giochi pubblici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), i compensi stabiliti negli appositi provvedimenti di disciplina del gioco;
b) per le giocate raccolte attraverso la propria rete di gioco sportivo a distanza, fermo restando che sono a carico del concessionario i compensi riconosciuti ai fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento:
i. relativamente alle scommesse a quota fissa, le somme ottenute detraendo dal movimento netto l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’importo delle vincite;
ii. relativamente alle scommesse a totalizzatore, un compenso pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
iii. relativamente ai concorsi pronostici sportivi, un compenso pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
iv. relativamente al totip, un compenso pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
v. relativamente all’ippica nazionale, un compenso rispettivamente pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9% (nove percento) per la formula di scommessa denominata vincente;
vi. relativamente ai giochi di abilità a distanza ed agli ulteriori giochi pubblici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g) i compensi stabiliti negli appositi provvedimenti normativi di disciplina del gioco.
2. I compensi, riconosciuti al concessionario, così come determinati nel presente articolo, sono suscettibili di variazioni e/o rideterminazioni per effetto dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi e/o di nuove disposizioni in materia di giochi.
Articolo 14
Responsabilità economica ed adempimenti economico-finanziari del concessionario
1. Il concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell’attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei giochi pubblici anche in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
2. Il concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando AAMS da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il concessionario, in particolare, si assume integralmente la responsabilità derivante da eventuali perdite determinate dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori, che possa comunque derivare dall’esercizio dei giochi pubblici, non imputabile alle informazioni trasmesse dal totalizzatore nazionale, impegnandosi, ora per allora, a manlevare e tenere indenne AAMS da ogni responsabilità (amministrativo-contabile, civile e penale).
4. Il concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connesse alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:
a) il canone di concessione;
b) gli oneri di registrazione della presente convenzione;
c) l’eventuale compenso riconosciuto al fornitore del servizio di connettività, relativo all’attività di scambio delle informazioni con il totalizzatore nazionale;
d) i compensi riconosciuti a qualsiasi fornitore di servizi di gestione dei mezzi di pagamento;
e) le spese relative all'installazione ed alla gestione delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
f) le spese di gestione delle piattaforme tecnologiche per la raccolta a distanza dei giochi pubblici sui canali telematici e/o telefonici e di gestione delle reti distributive, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle apparecchiature tecnologiche;
g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza e riservatezza descritte nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.
5. Il concessionario è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione, nonché dagli altri provvedimenti adottati da AAMS.
6. Il concessionario provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei punti di vendita di gioco sportivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il concessionario è direttamente responsabile, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, del corretto e tempestivo pagamento al giocatore degli importi delle vincite e dei rimborsi, da parte dei punti di vendita di gioco sportivo appartenenti alle proprie reti di distribuzione.
8. Il concessionario è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo eccepire al giocatore giustificazioni relative a comportamenti non conformi a direttive limitative dell’accettazione del gioco, precedentemente impartite ai punti di vendita di gioco sportivo.
9. Il concessionario è tenuto a comunicare al totalizzatore nazionale l’avvenuto pagamento delle vincite e dei rimborsi relativi alle giocate raccolte attraverso la rete di gioco sportivo a distanza, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza e dai regolamenti dei giochi pubblici.
10. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza e dai regolamenti dei giochi pubblici.
11. Nell’ipotesi in cui il concessionario, in conformità con i provvedimenti del gioco a distanza e con i regolamenti dei giochi pubblici, effettui la raccolta a distanza dei giochi pubblici avvalendosi di soggetti terzi per il pagamento delle vincite e dei rimborsi, nonché per la liquidazione degli importi spettanti ai giocatori, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui ai commi dal 6 al 10, da parte del terzo stesso per suo conto, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezione rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questi onorati.
Articolo 15
Durata della concessione
1. La concessione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), la concessione ha efficacia dal 1° luglio 2007, oppure dalla data di sottoscrizione, se successiva.
3. Relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g), la concessione ha efficacia a partire dall’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Articolo 16
Integrazioni della concessione
1. XXXX può richiedere al concessionario, che si impegna sin d’ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie anche a seguito di eventuali modifiche normative ovvero per l’attuazione dei provvedimenti relativi ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g).
2. Le modifiche od integrazioni della concessione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante della convenzione.
Articolo 17
Verifica tecnico-funzionale
1. AAMS procede alla verifica tecnico-funzionale della rete telematica del concessionario, propedeutica all’attivazione delle reti distributive. Il procedimento di verifica tecnico-funzionale è effettuato, a seguito dell’invio ad AAMS della relazione tecnica e della comunicazione dell’avviamento della rete telematica.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da AAMS al concessionario con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, AAMS definisce, previo contraddittorio con il concessionario, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. AAMS può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete telematica, nel caso di adeguamenti tecnologici e di manutenzioni straordinarie.
Articolo 18
Verifica amministrativa
1. AAMS procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del punto di vendita di gioco sportivo, al cui esito favorevole è subordinata l’attivazione del punto stesso.
2. AAMS, a seguito dell’avvenuto avviamento della rete telematica e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del concessionario, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun punto di vendita di gioco sportivo ed al concessionario, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti previsti dal capitolato tecnico, nonché dalla normativa vigente, riguardanti l’esercizio presso il quale è ubicato il punto di vendita di gioco sportivo ed il suo rappresentante;
b) il rispetto dei vincoli di distanza minima dalle agenzie sportive;
c) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti, rispettivamente, per i negozi di gioco sportivo e per i punti di gioco sportivo.
3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, superabili mediante opportune azioni, AAMS definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.
Articolo 19
Xxxxxxxxx, controlli ed ispezioni
1. Durante il periodo di efficacia della concessione, AAMS esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni pubbliche trasferite.
2. AAMS, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da AAMS, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di AAMS.
3. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l’esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del concessionario.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da AAMS, entro i termini indicati da AAMS stessa all’atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 20
Garanzie
1. Il concessionario è tenuto a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La garanzia, presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, all’atto della sottoscrizione e per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario, anche nell’ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento.
3. A partire dal 2008 l’importo della garanzia, di cui all’allegato 1, è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero e della tipologia di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conseguito dal concessionario nell’anno solare precedente, applicando per l’adeguamento i criteri riportati in allegato 1. AAMS può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia qualora il movimento netto di un mese, rapportato all’anno, risulti superiore al movimento netto registrato nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del movimento netto su base annua così calcolato ed applicando i criteri riportati in allegato 1; esso è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
4. La garanzia, di cui al comma 2, deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di revoca o di decadenza dalla concessione, la cauzione, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di credito, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di AAMS stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
5. In caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza.
6. Il concessionario, nel periodo di vigenza della concessione, è tenuto a presentare nuovamente la garanzia, di cui al comma 2, in caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio.
7. In caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della trasformazione della forma giuridica societaria, della suddetta garanzia, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza.
Articolo 21
Responsabilità
1. Il concessionario, nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni, per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di AAMS, in contraddittorio con il concessionario stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione della gravità della violazione.
2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione, la realizzazione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione. In particolare, il concessionario dichiara espressamente di sollevare AAMS da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati al concessionario stesso dai punti di vendita di gioco sportivo, in relazione alla concessione.
4. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi pubblici in materia di AAMS;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione.
Articolo 22
Sospensione non autorizzata delle attività
1. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente, la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta di giochi pubblici tramite la rete di punti di vendita di gioco sportivo, di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), comporta l'applicazione delle penali, di cui all’articolo 26, comma 2, lettera e).
2. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di 10 giorni in un anno, anche non consecutivi, AAMS ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla concessione.
Articolo 23
Revoca, decadenza e sospensione della concessione
1. AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio, ai sensi dei capitoli 9, 10, 11 e 12 del capitolato d’oneri;
b) nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all’articolo 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei concessionari;
c) nel caso in cui il concessionario sia in ritardo nel versamento degli importi dovuti ad AAMS, di cui ai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.
2. AAMS procede alla decadenza dalla concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) quando, nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con XXXX;
b) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 della
convenzione;
c) nel caso di violazioni gravi ovvero reiterate delle norme vigenti che disciplinano i giochi pubblici, ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta del gioco sportivo a distanza;
d) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici;
e) nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell’assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei giocatori, in particolare, in caso di ritardo nei pagamenti di vincite e rimborsi e, relativamente alle giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, nel caso di ritardo nella liquidazione degli importi dovuti ai giocatori;
f) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di vendita di gioco sportivo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 5;
g) nei casi di violazione della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva;
h) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS;
i) nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione.
3. AAMS, inoltre, procede alla decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili ai giochi pubblici, ovvero ad altri giochi gestiti da AAMS, ovvero giochi vietati dall’ordinamento italiano.
4. Nessun indennizzo spetta al concessionario per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione.
5. AAMS, accertata la sussistenza di una delle ipotesi indicate ai commi 1, 2 e 3, provvede alla contestazione al concessionario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e, al termine del procedimento, adotta il provvedimento di revoca o di decadenza immediata della concessione, ferma restando la sospensione cautelativa della efficacia della concessione di cui al comma 3.
6. In caso di provvedimento di revoca o decadenza della concessione, la garanzia di cui all’articolo 20 è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
7. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l’opportunità ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di AAMS, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva.
8. La sospensione di cui al comma 7 ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al concessionario. Il concessionario non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell’ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
9. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva da parte di AAMS circa l’assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cessa di diritto.
Articolo 24
Trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in corso di validità della concessione per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di AAMS.
Articolo 25
Xxxxxxxx e diritti d'autore
1. Il concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne AAMS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione di diritti d’autore, di marchi o di brevetti, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di AAMS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all'altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Il concessionario sostiene in ogni caso i costi di difesa di AAMS in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di AAMS stessa.
5. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
Articolo 26
Penali e sanzioni
1. Xxxxx restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla convenzione, AAMS, dopo la formale contestazione al concessionario, applica le penali previste dai commi dal 2 al 6. Le penali non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi relativi alle attività e funzioni oggetto della
concessione sono previste le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nel capitolato tecnico è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa. L’importo delle relative penali è riportato nell’allegato 2;
b) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 12 e, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale pari al 10 percento dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30 percento se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
c) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad AAMS, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5 percento degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nonché per la mancata comunicazione al totalizzatore nazionale del pagamento delle vincite e dei rimborsi relativi a giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, è applicata una penale fino al 75 percento della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data dell’accertamento da parte di AAMS;
e) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta dei giochi pubblici tramite la rete di punti di vendita di gioco sportivo, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all’imposta media giornaliera maggiorata del 5 percento, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti.
3. Le penali di cui al comma 2, lettera a), saranno determinate ed applicate a partire dal 1° gennaio 2008.
4. Il concessionario è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione, di cui al comma 1.
5. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma della presente concessione, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento.
6. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.
Articolo 27
Legge applicabile
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.
Articolo 28
Esecuzione
1. La convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
Roma, li
Per AAMS
Per il concessionario
Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano i seguenti articoli: 2 comma 3, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26.
Per AAMS
Per il concessionario
ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 20 della convenzione
2. Allegato 2 - Livelli di servizio e penali
3. Allegato 3 - Elenco dei diritti acquisiti
Allegato 1
Criteri e modalità per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 20 della convenzione
1. L’importo della garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, valido per il primo anno e, comunque, da adeguare, con le modalità di cui all’articolo 20, comma 3 è determinato sulla base del numero e della tipologia dei diritti posseduti dal concessionario, ed è dato dalla somma degli importi, relativi a ciascuno dei diritti, corrispondenti rispettivamente:
a) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), per ciascun diritto relativo ai negozi di gioco sportivo;
b) ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per ciascun diritto relativo ai punti di gioco sportivo;
c) ad euro 100.000,00 (centomila/00), per il diritto relativo alla rete di gioco sportivo a distanza.
2. A partire dal 2008, l’importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun anno. L’adeguamento è effettuato sulla base:
a) del numero e della tipologia di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) del movimento netto conseguito dal concessionario nell’anno solare precedente.
3. L’importo della garanzia è il risultato dalla sommatoria:
a) di una quota fissa, pari alla somma degli importi, relativi a ciascuno dei diritti,
corrispondenti rispettivamente:
i. ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per ciascun diritto relativo ai negozi di gioco sportivo;
ii. ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), per ciascun diritto relativo ai punti di gioco sportivo;
iii. ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per il diritto relativo alla rete di gioco sportivo a distanza;
b) di una quota variabile, determinata in funzione del movimento netto complessivo conseguito dalle reti distributive del concessionario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
Scaglioni per il calcolo della quota variabile
Scaglione | Movimento netto annuo o mensile rapportato all’anno (in euro) | Importo della quota variabile |
1 | Fino a 1.000.000,00 | 5,0% del movimento netto |
2 | Da 1.000.000,50 a 2.000.000,00 | euro 50.000,00 (cinquantamila) + il 4% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione) |
3 | Da 2.000.000,50 a 4.000.000,00 | euro 90.000,00 (novantamila) + il 3,5% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) |
4 | Da 4.000.000,50 a 8.000.000,00 | euro 160.000,00 (centosessantamila) + il 3% del movimento netto superiore ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni) |
5 | Da 8.000.000,50 a 16.000.000,00 | euro 280.000,00 (duecentottamila) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni) |
6 | Da 16.000.000,50 a 32.000.000,00 | euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) + il 2% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedicimilioni) |
7 | Da 32.000.000,50 a 64.000.000,00 | euro 800.000,00 (ottocentomila) + l’1,5% del movimento netto superiore ad euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni) |
8 | Oltre 64.000.000,00 | euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentottantamila) + l’1% del movimento netto superiore ad euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni) |
Allegato 2
Livelli di servizio e penali
Nell’ambito dell’esercizio della concessione per i giochi pubblici, i concessionari devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella convenzione e nel capitolato tecnico.
L’articolo 3 della convenzione prevede che il concessionario debba garantire, tra l’altro, il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle proprie dotazioni tecnologiche.
L’articolo 19 della convenzione, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che il concessionario è tenuto a mettere a disposizione di AAMS apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.
L’articolo 26 della convenzione stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.
A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:
1. Prestazioni del sistema
Il sistema di elaborazione del concessionario deve garantire, per ciascuno dei giochi pubblici, che la durata dell’operazione di vendita, intesa come tempo intercorrente tra la conferma della giocata sul terminale di gioco e la stampa completa della ricevuta di partecipazione, al netto del tempo di elaborazione del totalizzatore nazionale, non sia superiore a 5 (cinque) secondi nel 90% (novanta per cento) dei casi.
In caso di scostamento rispetto ai livello di servizio prestabiliti sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia percentuale indicata.
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Prestazioni del sistema | Durata del tempo di giocata non superiore a 5 (cinque) secondi nel 90% dei casi | A richiesta di AAMS e per almeno un’ora | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia % indicata. |
2. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica
Il concessionario deve garantire che la percentuale di disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica, rilevata nell’intervallo di funzionamento del totalizzatore nazionale e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile e sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell’intervallo orario previsto.
In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base giornaliera, sarà applicata una penale di importo pari al movimento netto medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal concessionario negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l’indisponibilità.
In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale di importo pari ad un centesimo del movimento netto realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti.
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Disponibilità del sistema e della rete telematica | 92% dei minuti previsti su base giornaliera | Giornaliero | Movimento netto medio (calcolato sulle 4 settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità |
96% dei minuti previsti su base mensile | Mensile | Un centesimo del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia |
3. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento
Il concessionario è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l’attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l’attività di raccolta del gioco.
In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un decimo del movimento netto medio giornaliero realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti.
In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un ventesimo del movimento netto medio giornaliero realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti.
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento con limitazione dell’attività di gioco | 4 ore lavorative | Giornaliero | Un decimo del movimento netto medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia |
Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento senza limitazione dell’attività di gioco | 8 ore lavorative | Giornaliero | Un ventesimo del movimento netto medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia |
4. Ritardato versamento del canone di concessione, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti (articolo 26, comma 2, lettera b), della convenzione)
Il concessionario deve garantire il corretto e tempestivo versamento del canone di concessione, di cui all’articolo 12 della convenzione nonché, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti.
In caso di ritardato versamento sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine
previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS.
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Ritardato versamento | Versamento nei termini previsti | Mensile | 10% dell’importo dovuto (ridotto del 30% nel caso di versamento entro 15 giorni dalla contestazione) |
5. Ritardato versamento degli ulteriori importi previsti dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari (articolo 26, comma 2, lettera c), della convenzione)
Il concessionario deve garantire il corretto e tempestivo versamento degli importi, ulteriori rispetto a quelli relativi al punto 4, dovuti ad AAMS sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, di cui all’articolo 14, comma 5 della convenzione.
In caso di ritardato versamento di tali importi è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
6. Ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi (articolo 26, comma 2, lettera d), della convenzione)
Il concessionario deve garantire il corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori.
In caso di documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori, nonché per la mancata comunicazione al totalizzatore nazionale del pagamento delle vincite e dei rimborsi relative a giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, è applicata una penale fino al 75% (settantacinque percento) della raccolta giornaliera media dei 7 giorni antecedenti la data dell’accertamento da parte di AAMS.
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Ritardato pagamento di vincite e rimborsi/ Ritardata comunicazione del pagamento al totalizzatore nazionale | pagamento nei termini previsti | giornaliero | Fino al 75% della raccolta giornaliera media dei 7 giorni antecedenti la data di accertamento |
7. Sospensione non autorizzata delle attività (articolo 26, comma 2, lettera e), della convenzione)
Nel caso di sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta di giochi pubblici tramite la rete di punti di vendita di gioco sportivo, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all’imposta media giornaliera maggiorata del 5% (cinque per cento), da calcolarsi sui dodici mesi precedenti.
Nel caso di sospensione non autorizzata per più di dieci giorni in un anno, anche non consecutivi, AAMS ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla concessione.
8. Definizioni
Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui il concessionario ha effettivamente accettato gioco.
Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell’utente e l’effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.
9. Arrotondamenti
Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:
− si arrotonda allo 0%, per scostamenti compresi tra lo 0,00% e lo 0,49%, ed all’1%, per scostamenti superiori.
Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
− da 1 a 29 minuti: zero ore;
− da 30 a 59 minuti: 1 ora.
Il concessionario potrà presentare un rapporto con le proprie considerazioni in ordine alle motivazioni degli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.
Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui il concessionario si deve dotare devono essere descritte nella relazione tecnica che deve essere consegnata ad AAMS.
Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:
a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio prestati verranno forniti dal concessionario ad AAMS entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre solare e riguarderanno le rilevazioni effettuate nel trimestre solare precedente;
b) AAMS si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del concessionario per accertare il rispetto dei livelli di servizio; AAMS definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il totalizzatore nazionale.
ALLEGATO 3
ELENCO DEI DIRITTI DI GIOCO SPORTIVO ACQUISITI
Gioco sportivo a distanza
Codice del diritto
Negozi di gioco sportivo
Codice del diritto | Località |
Punti di gioco sportivo
Codice del diritto | Località |