COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. /201 Atto pubblico amministrativo CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "LEGGE REGIONALE N. 68/1982. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE
PENDICI IN FRANA IN DIVERSE LOCALITÀ (VIA VILLIN, COIA
– BORGO BEORCHIAN, VIA SOTTORIVIERA)." CUP: J74H14000320002 - C.I.G.: 7663895E36.
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno
del mese di
nella residenza municipale di Tarcento in Xxxxxx Xxxx 0, avanti a me Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx del Comune di Tarcento, a ciò autorizzato per legge, sono personalmente comparsi i signori:
1) nata a iL nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica U.O. 1, che agisce per nome e conto dell’Amministrazione comunale di Tarcento, in seguito per brevità riportata come “Comune” o “Amministrazione” con sede a Tarcento, piazza Roma n. 7, Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305;
E
2) nato a ( ) il (C.F.:
), il quale dichiara di intervenire in questo atto in
qualità di della ditta
, con sede in
, P.I. E
C.F.: , numero REA: . Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io, Ufficiale Xxxxxxx, sono personalmente certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto col quale:
P R E M E S S O
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto indicati, per l’importo globale di €. di cui €.
previsti per l’esecuzione di lavori, in cui è contenuto l’importo di €. per oneri relativi alla sicurezza;
- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica U.O. 1 n. del , i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta , verso
l’importo offerto di €. comprensivo
dell’importo per oneri relativi alla sicurezza, IVA di legge esclusa, pari al ribasso offerto del %;
- si dà atto che il Direttore dei Lavori e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data , dando atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dell’appalto inerente i lavori.
CONVENGONO E STIPULANO Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) Il TPO Responsabile la quale interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, e l’incaricato dichiarano, sotto la propria diretta
responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile
3) Il Comune di Tarcento, in seguito denominato anche “Comune”, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica U.O. 1
, affida in appalto alla ditta , come sopra indicata e rappresentata, in seguito denominata ”appaltatore” o “ditta appaltatrice”, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori denominati "LEGGE REGIONALE N. 68/1982. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI IN FRANA IN DIVERSE LOCALITÀ (VIA VILLIN, COIA – BORGO BEORCHIAN, VIA SOTTORIVIERA)."
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
4) L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
5) Il presente contratto integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza delle disposizioni contenute nel presente atto in caso di contrasto con lo stesso.
Art. 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO
1) Sono parte integrante del contratto, seppur non materialmente allegati, e si intendono qui esplicitamente richiamati ed accettati dalle parti:
a) Il Capitolato Generale d’Appalto Regionale di cui al D.P.R. n. 166/2003 e ss.mm.ii. nonché per quanto applicabile il capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, gli Elaborati grafici progettuali del progetto esecutivo, documentazione approvata con deliberazione G.C. n. del ;
c) L’offerta economica prodotta dall’appaltatore in sede di gara, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’Amministrazione, (PSC);
d) Polizze di garanzia;
2) Con la stipula del presente atto le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare le disposizioni e le norme contenute nei seguenti dispositivi:
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate e ad oggi applicabili;
- Tutte le norme di legge e le disposizioni vigenti relative ai contratti collettivi di lavoro e dal Piano di Sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3) I termini e le comminatorie contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto operano di pieno diritto senza l’obbligo per il Comune di costituire in mora l’appaltatore.
Art. 3 - CORRISPETTIVO
1) L’appalto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e lettera eeeee), nonchè art. 59 co. 5-bis del D.Lgs. 50/2016;
2) L’importo dei lavori in appalto è di complessivi € di cui €.
soggetti a ribasso, ed €. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3) L’importo di aggiudicazione, o corrispettivo, è pari ad €.
(diconsi Euro / ) compresi oneri per la sicurezza pari a €. ed XXX xx Xxxxx esclusa, pari ad un ribasso del % ( per cento), sull’importo a base d’appalto e soggetto a ribasso;
4) L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, confermando un tanto con la firma del presente atto, che il prezzo offerto ha tenuto conto:
del “costo per la sicurezza aziendale”, computato in €. ;
del “costo della manodopera”, pari a €. ;
e che il valore economico offerto (prezzo) è adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza, e risulta congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori da eseguire;
5) Eventuali variazioni della aliquota IVA che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente atto, sono a totale carico della Stazione Appaltante.
Art. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1) Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, salvo quanto previsto ai successivi commi.
2) Nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
3) Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal RUP, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
4) Qualora le varanti rientrino nei limiti previsti dall’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (varianti fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto), la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata anche da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
5) La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve
essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.
6) L’appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
7) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
8) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si richiamano integralmente le disposizioni di cui agli artt. e del CSA e artt. 106 e 107 del D.Lgs. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.
Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, PENALI ED ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1) L’Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori in oggetto entro e non oltre il termine di giorni 120 (centoventi) naturali, e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori così come previsto all’art. 13 del
C.S.A. Per quanto riguarda i termini di esecuzione si applicano le disposizioni dettate al Capo 3- “Termini per l'esecuzione” del CSA e del programma dei lavori.
2) Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) sull’importo contrattuale;
3) Il Responsabile del Procedimento può concedere proroghe al termine di esecuzione unicamente per motivi non imputabili direttamente o indirettamente all' Appaltatore (art. 14 del CSA).
4) La sospensione dei lavori é ammessa in conformità alle norme di legge e nei limiti previsti dal Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000. In caso di sospensione illegittima, (ovvero di interruzione dei
lavori superiori rispetto ai limiti previsti) la determinazione degli indennizzi e dei danni verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dallo stesso Capitolato Generale vigente. Si richiamano integralmente le disposizioni dettate dall’art. 15 e 16 del C.S.A. in tema di sospensioni.
5) L’Appaltatore é responsabile della corretta esecuzione dei lavori e sarà tenuto al rifacimento a sue spese delle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o comunque risultati difettosi e/o inadeguati.
6) Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi diversi da quelli previsti dal Capitolato Generale d’Appalto Regionale.
7) Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni dettate dagli artt. 54, 55 del CSA che qui si richiamano integralmente.
8) L’appaltatore nomina il Sig. quale Direttore Tecnico di cantiere, avente i requisiti per lo svolgimento dell’attività di organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere. Il sunnominato Direttore Tecnico è tenuto a garantire la sua presenza continua in cantiere.
Art. 6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
1) Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e inevitabili.
2) In tali casi, l' Appaltatore è tenuto a prevedere e porre in essere ogni misura per evitare danni alle opere e provvedere alla loro tempestiva eliminazione. Qualora si verifichino danni ai lavori per gli eventi indicati al comma 1, questi devono essere denunciati dall'appaltatore per iscritto con nota che dovrà pervenire alla Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Entro 48 ore dalla ricezione della denuncia la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore e alla presenza del Responsabile del Procedimento, procederà a redigere apposito verbale di accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno;
b) delle cause del danno, precisando le eventuali cause di forza maggiore;
c) dell'eventuale negligenza con indicazione del responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori;
e) dell'eventuale omissione di cautele necessarie a prevenire i danni.
Sulla base di tale verbale il Responsabile del Procedimento procederà all'eventuale riconoscimento del dan 61 del CSA che qui si richiama integralmente.
Art. 7 – ANTICIPAZIONI, CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. A tal fine l’Appaltatore ha presentato apposita polizza fideiussoria stipulata con la società di assicurazioni
, polizza n. del
pervenuta al protocollo comunale in data prot. n. , dell’importo complessivo di €. , comprensivo del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, pari al 20% dell’importo di contratto. L’anticipazione di cui sopra verrà
erogata dal Comune all’appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori (ovvero nei casi di consegna in via d’urgenza entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto).
La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Sull’importo di ogni certificato di pagamento sarà operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima OVVERO
L’Appaltatore, con dichiarazione pervenuta al protocollo comunale in data
n. ha attestato di non volere richiedere l’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
2) La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni e specifiche modalità indicate agli artt. 21, 22, 23 e 24 del C.S.A.
3) All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto
4) In ogni caso i pagamenti dei corrispettivi a titolo di acconto e/o saldo per le prestazioni oggetto del contratto sono subordinati alla acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti (Documento Unico di Regolarità Contributiva), sia dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti.
5) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune procede ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
6) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
7) Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, l’appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Comune, nè titolo al risarcimento danni.
8) I pagamenti avverranno esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.
9) Le fatture relative ai lavori effettuati, dovranno essere trasmesse con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del
D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
- Codice CUP e il Codice CIG;
- Codice Unico Ufficio: UFZL7M
- Oggetto dell’appalto e la dicitura “Stato di avanzamento n. …. a tutto il
……..” oppure “Saldo finale a tutto il…..”.
- Qualora assoggettati alle disposizioni dettate dall’art. 17-ter del DPR n. 633/72, le fatture dovranno riportare sia l’importo dell’imponibile che dell’imposta IVA, e dovranno riportare la seguente dicitura: “Imposta IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. (split payment)”.
L’Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
10) Il Comune procederà al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica al servizio di interscambio (SDI).
11) Il termine di 30 giorni è comunque interrotto per il tempo necessario all’ottenimento del DURC;
12) Gli interessi per ritardo di pagamento sono disciplinati dall’art. 29 del CSA che qui si intende integralmente richiamato.
13) Le parti pattuiscono che:
a) nel caso l’unità operativa lavori pubblici, responsabile del presente procedimento contrattuale, ravvisi la necessità di procedere ad una verifica delle prestazioni oggetto della fatturazione, il termine di pagamento viene aumentato a sessanta giorni naturali e continui decorrenti sempre dalla data di registrazione della fattura al protocollo del Comune. In questo caso il responsabile del procedimento deve dare comunicazione scritta all’aggiudicataria dei rilievi;
b) nel caso il documento contabile sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento del rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine può sommarsi ai sessanta giorni stabiliti dal precedente capoverso.
c) gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati;
d) il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.
14) L’appaltatore capogruppo dichiara che i numeri di iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi sono i seguenti:
INPS di matricola n. ; INAIL di matricola n. ;
CASSA EDILE di matricola n. .
C.C.N.L. applicato: ; Dimensione Azienda (numero dipendenti ): ;
Art. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1) L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2) L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3) L'appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti nei confronti dei loro dipendenti.
4) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
Art. 9 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1) L’aggiudicatario ha presentato il piano operativo di sicurezza per quanto riguarda le proprie autonome scelte e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Detto documento è stato validato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ing. .
2) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento agli artt. 39,40,41,42,43,44 del CSA, che qui si intendono integralmente riportati.
Art. 10 - SUBAPPALTO.
1) Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
2) Previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, sono subappaltabili i lavori che l'appaltatore ha indicato come tali in sede di offerta, con i limiti dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’autorizzazione al subappalto è subordinata alle disposizioni di cui all’ art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3) La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Per le ulteriori fattispecie, l’appaltatore provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, o cottimisti, o agli esecutori in subcontratto di forniture, restando obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate, con l’indicazione delle ritenute e garanzie effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta dette fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti a favore dell’aggiudicatario. L’Amministrazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in materia di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, e/o del comma 6 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente capoversoL’appaltatore provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
4) Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di subappalto, si applicano le disposizioni dettate dalle norme e leggi vigenti in materia.
Art 11 - CESSIONE CONTRATTO
1) Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI
1)La cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine il Comune evidenzia e l’appaltatore prende atto che il richiamo di cui al presente articolo NON costituisce preventiva accettazione di eventuali cessioni da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione
Art. 13 – GARANZIE
1) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha provveduto a costituire cauzione definitiva stipulata con la polizza n.
per un importo di €. pari al % dell’importo di appalto, (eventualmente indicare: “percentuale ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”);
2) La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3) L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
4) La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5) L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
6) Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore presenta polizza Contractors All Risks per danni di esecuzione e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori costituita
con la
polizza n.
del
, con i seguenti massimali:
- per le opere oggetto del contratto: ;
- per le opere preesistenti: € ,
- per demolizioni e sgomberi: € ,
- Copertura assicurativa R.C.T.: €.
Art. 14 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
1) I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme di cui all’art. 52 del CSA;
2) Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche in pendenza dell’approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 53 del CSA.
Art. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO
1) Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2) L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1) Per le eventuali controversie tra le parti, inerenti l'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Udine. E’ esclusa la competenza arbitrale
Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) I mandati di pagamento in acconto e a saldo dei lavori oggetto del presente contratto, saranno intestati all’ Impresa con sede a
( ), Via n. , con quietanza del sig.
a ciò avendo autorizzato il Comune, che resta pertanto esonerato da ogni responsabilità.
2) In esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13.8.2010, n. 136:
a) l’appaltatore dichiara espressamente di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) le somme dovute all’appaltatore e da questi ai subappaltatori saranno accreditate sui conti correnti aperti presso: ;
c) i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente tramite bonifico;
tutta la documentazione contabile tra le parti e tra l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, dovranno transitare sui predetti conti correnti e dovranno indicare il numero di CUP e CIG;
d) le persone delegate ad operare sui predetti conti sono;
;
e) l’appaltatore si impegna ad inserire le predette clausole nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titoli interessate dai lavori oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta. Detto adempimento sarà verificato dal Comune;
f) l’appaltatore si impegna a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del contratto, allorché abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, informandone contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
g) ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, il presente contratto si intende risolto di diritto, conformemente all’art. 3 comma 8 delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite in violazione delle modalità sopra indicate.
Art. 18 - DOMICILIO APPALTATORE
1) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio speciale in Tarcento presso la Residenza Municipale – Ufficio di Segreteria.
Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI
1) Le spese del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Ai fini della registrazione del presente contratto, si chiede che venga applicata l'imposta fissa di registro, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A..
Art. 20 - INFORMATIVA PRIVACY
1) Il Rappresentante dell’Amministrazione - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - informa l’incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 21 - NORME FINALI.
1) Ai sensi dell’art. 53 , comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l’appaltatore dichiara che nell’espletamento dei lavori oggetto del presente contratto non verranno svolte attività lavorative o professionali da parte di dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune e dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, l’affidamento di cui all’oggetto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
2) L’Incaricato si impegna ad osservare i principi derivanti da:
a) le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di Tarcento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 18/2014, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Tarcento xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx..
b) le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2018-2020 e successive modificazioni del Comune di Tarcento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20/2018, di cui dichiara di avere preso piena conoscenza.
3) Il presente contratto diventerà impegnativo per l'appaltatore e per l'Amministrazione comunale all’atto di stipula dello stesso.
4) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia che qui si intende richiamata.
Il presente contratto occupa n. facciate intere e parte della , ed è stato compilato da persona di mia fiducia integralmente sotto la mia direzione e responsabilità. Lo stesso è letto da me ufficiale rogante ai comparenti.
Ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, il presente contratto viene sottoscritto in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. IL COMUNE DI TARCENTO L'APPALTATORE
IL SEGRETARIO COMUNALE