Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
Capitolato d’Appalto per la gestione delle attività denominate “Interventi nel campo del grave maltrattamento e dell’abuso all’infanzia” CIG 75573656E2
Capo I -
Oggetto dell’affidamento
Articolo 1 Oggetto
Affidamento delle attività denominate “Interventi nel campo dell’abuso e del grave maltrattamento all’infanzia”, finalizzate al trattamento delle Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) con esclusivo riferimento a tutte le forme di abuso sessuale e grave maltrattamento che rendono l'ambito familiare malsicuro.
La presente selezione è articolata in n.1 lotto CIG 75573656E2
Articolo 2 Durata
Le attività del servizio avranno la durata di 6 mesi. Le attività si intendono avviate a decorrere dalla nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune, non potranno - a nessun titolo - essere fatti valere dall’aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
Articolo 3 Importo
L’importo complessivo massimo presunto per le attività previste è pari a € 81.857,20
IVA esclusa.
L'importo è articolato in base alla tipologia di prestazioni da rendere come di seguito indicato:
Tipologia di prestazioni | monte ore | costo orario attività a base d'asta | totale al netto dell'iva |
Coordinamento e attività di monitoraggio e valutazione | 230 | € 23,14 | € 5.322,20 |
attività di supporto alla presa in carico complessa rese da assistenti sociali | 700 | € 21,66 | € 15.162,00 |
Attività di supporto alla presa in carico complessa rese da psicologi | 2300 | € 26,11 | € 60.053,00 |
Attività di Consulenza specialistica | 40 | € 33,00 | € 1.320,00 |
€ 81.857,20 |
Il costo unitario per ora di prestazione è da intendersi al netto dell'Iva e onnicomprensivo di tutto quanto necessario al corretto e efficace funzionamento del servizio (in riferimento al costo del lavoro, costi generali e di gestione, compresi i costi della sicurezza, di assicurazione e di tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento ed una efficace azione di comunicazione e promozione del servizio stesso).
Verranno retribuite alla ditta affidataria solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.
Non sussistono rischi da interferenza in quanto le attività non si svolgono in sedi proprie dell'ente e pertanto non è stato redatto il DUVRI
Articolo 4 Obiettivi
Le Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) sono quell'insieme di situazioni vissute nell'infanzia che incidono significativamente sui processi di attaccamento e che si possono definire come ‘incidenti di percorso' negativi più o meno cronici rispetto all'ideale percorso evolutivo sia sul piano personale che relazionale. Esse comprendono tutte le forme di abuso all'infanzia subito in forma diretta, come abuso sessuale, maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza; e le condizioni subite in forma indiretta che rendono l'ambito familiare impredicibile e malsicuro, come per esempio alcolismo o tossicodipendenza dei genitori, malattie psichiatriche e soprattutto violenza assistita, cioè il coinvolgimento del minore, attivo e/o passivo, in atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui affettivamente significative.
Oggetto del presente capitolato sono eslusivamente le forme di grave maltrattamento e abuso sessuale di cui sono vittime i minori.
Obiettivo del servizio è quello di supportare gli operatori sociali nei percorsi di presa in carico per la rilevazione, progettazione e realizzazione degli interventi di tutela e riparazione, sia nella fase di individuazione ed osservazione dei danni subiti dai bambini nelle situazioni di esposizione ad esperienze sfavorevoli infantili, sia nelle fasi di accompagnamento, sostegno e significazione degli eventi traumatici. Saranno altresì predisposti piani di sostegno ed accompagnamento alla genitorialità responsabile e di osservazione e cura del legame relazionale con i propri figli, finalizzati all’individuazione del percorso di tutela più adeguato per ciascun minore. In tal senso il servizio dovrà interagire con il complessivo sistema di intervento attivo nel campo della tutela dei bambini, con particolare riferimento all'area dei minori fuori famiglia.
Articolo 5 Destinatari
Destinatari del servizio sono i bambini portatori di Esperienze Sfavorevoli Infantili esclusivamente in riferimento a forme di grave maltrattamento e abuso, per i quali si
realizza una presa in carico integrata per meglio definire ed orientare il progetto di cura e di tutela.
Articolo 6 Caratteristiche del progetto
Il Progetto dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti attività:
• attività di supporto alla presa in carico complessa rese da assistenti sociali:
- supporto alla realizzazione dei percorsi di rilevazione del disagio e di valutazione
- raccolta delle segnalazioni e degli invii e supporto alla costruzione del lavoro di equipe
- supporto alla elaborazione delle relazioni intermedie e conclusive del lavoro di presa in carico dei minori e famiglie
• Attività di supporto alla presa in carico complessa rese da psicologi:
- osservazione e definizione dei comportamenti dei bambini compatibili con l’esposizione ad esperienze di grave maltrattamento e abuso sessuale e di sostegno e accompagnamento finalizzati alla tutela, alla riparazione ed alla progettualità di vita
- osservazione e definizione di comportamenti compatibili con uno stile genitoriale fragile e deficitario e di definizione e potenziamento delle risorse genitoriali.
Articolo 7
Organizzazione delle attività e modelli di intervento
Il processo di intervento è articolato in fasi:
1. Rilevazione: gli attori territoriali in collaborazione con l’equipe specialistica metteranno in atto percorsi di rilevazione precoce del disagio e di prima valutazione per definire il processo di intervento nelle linee dell’aiuto o della tutela.
2. Accesso: l’accesso al servizio avverrà attraverso l’invio dei servizi sociali territoriali, per il tramite del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, che curerà la regia e il coordinamento degli interventi. Eventuali segnalazioni o richieste da altri enti o servizi, così come le richieste di accesso spontaneo da parte degli utenti, devono essere comunque valutate in accordo con i Centri di Servizio Sociale territorialmente competenti e autorizzate dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza. Le istanze saranno considerate pertinenti e rispondenti al piano dell’offerta dopo una prima valutazione fatta da parte del referente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e il coordinatore del progetto individuato dall’ente gestore. Durante questa fase sarà compito dell’équipe specialistica definire il Piano individuale di intervento che conterrà i percorsi da attivare ed il monte ore previsto.
Nel caso di accesso di minori vittime di violenza assistita sarà cura del Servizio competente nel settore delle donne vittime di violenza raccordarsi con il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza circa le modalità di valutazione della pertinenza del bisogno e l’attivazione dell’equipe per l’approfondimento e il supporto alla gestione del caso.
3. Osservazione e approfondimento: l’equipe specialistica supporterà i servizi sociali responsabili del casi nella presa in carico delle famiglie attraverso un lavoro di osservazione sul maltrattamento e/o abuso sessuale come condizione imprescindibile per l’attivazione di interventi di tutela; osservazione e definizione di comportamenti e stili genitoriali pregiudizievoli, nonché di risorse, di punti critici e di possibilità di recuperabilità e riparazione. Il lavoro sarà svolto in cooperazione
con i servizi territoriali pubblici e del terzo settore che si occupano del bambino e della famiglia per costruire e realizzare un progetto di tutela integrato. Nell’ambito della fase di definizione del danno è prevista anche la consulenza di un medico pediatra con la funzione di orientare e supportare la definizione dello stato di malessere del bambino.
4. Sostegno e accompagnamento: a seconda del bisogno del bambino e della famiglia l’equipe specialistica si fa carico di effettuare un sostegno psicosociale integrato, sulla base delle evidenze emerse, in un lavoro di definizione finalizzato alla riparazione del danno subito e laddove possibile alla significazione degli eventi traumatici. Sarà attivato, altresì, un percorso di sostegno alla famiglia d’origine, quando possibile, o di supporto all’inserimento in famiglie sostitutive. Le azioni di sostegno e accompagnamento vanno sempre programmate, nella fase di elaborazione del Piano individuale e nelle successive fasi di monitoraggio e riprogrammazione in itinere, in accordo con i servizi sociali territoriali referenti del caso, con il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e, nel caso di bambini e donne vittime di violenza, con il Servizio centrale competente per la materia.
Va garantito per ogni caso trattato uno spazio di ascolto e supporto agli operatori utilizzato per la chiarificazione e l’approfondimento sia degli indicatori che destano preoccupazione sia dei vissuti emotivi che sono attivati dall’impatto con la sofferenza e la violenza subita da un bambino e un intervento di consulenza e supervisione nella gestione dei casi sia nella fase di valutazione che di definizione del progetto complessivo di tutela e accompagnamento del minore e della sua famiglia.
Articolo 8
Piano individuale di intervento
L'ente gestore è tenuto a definire per ognuno dei casi che hanno accesso al servizio un
Programma individuale di presa in carico, nell'ambito del quale vanno definiti:
− gli obiettivi,
− le fasi di intervento,
− la tipologia di prestazioni da erogare,
− la quantificazione delle ore di prestazioni che si prevede di erogare per le diverse tipologie.
Il Programma sarà concordato con l'assistente sociale referente del caso e espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, in accordo con il Dirigente del Servizio Contrasto alle nuove povertà e rete delle emergenze sociali nel caso di bambini e madri vittime di violenza presi in carico nel sistema di competenza di tale Servizio.
Per i Piani individuali sono previste complessivamente fino a un massimo di 700 ore da rendersi con l'apporto professionale di assistenti sociali e di 2300 ore da rendersi con l'apporto professionale di psicologi. E' inoltre previsto un monte ore pari a 40 ore complessive da utilizzare per attività di consulenza specialistica di orientamento sanitario di supporto a utenti e operatori, per l’impiego del mediatore culturale laddove necessario o di altri apporti specialistici da valutare in accordo con il Servizio committente sulla base di specifiche esigenze.
Nell'ambito del monte ore complessivamente disponibile per ciascuna prestazione è possibile utilizzare fino a un massimo del 35% del monte ore in attività di back office. (Si intendono per attività di front office tutte quelle effettuate direttamente con i destinatari primari dell'intervento, ovvero famiglie e bambini e operatori coinvolti nella presa in carico complessa (compresi gli incontri di equipe), mentre per attività di back office il lavoro preparatorio ai lavori delle equipe, la redazione degli strumenti di lavoro quali
schede di osservazione, progetti individuali, resoconti e verbali di equipe, relazioni dei professionisti coinvolti, raccolta dei dati ai fini del monitoraggio delle attività,….)
Al fine di realizzare un efficace funzione di coordinamento circa i percorsi da realizzare in favore dei minori e delle loro famiglie sono previste riunioni di equipe integrata con gli operatori del servizio specialistico, i servizi sociali territoriali referenti dei casi, gli operatori delle comunità di accoglienza laddove il minore sia collocato fuori famiglia e i referenti del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Napoli. Tali incontri di equipe sono di norma previsti nella fase di avvio della presa in carico, nella fase intermedia di valutazione e nella fase conclusiva dell’intervento, ferma restando la necessità di ulteriori incontri laddove necessario. Gli incontri di equipe su indicati si svolgeranno presso gli uffici del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Saranno riconosciute e pagate solo le prestazioni effettivamente autorizzate e erogate dall'ente.
Articolo 9
Qualifiche e standard degli operatori impegnati
L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una equipe minima di lavoro composta da operatori in possesso dei seguenti titoli/esperienze:
• n. 1 Coordinatore in possesso di laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze del Servizio Sociale (è requisito minimo la Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento) ed esperienza lavorativa di almeno tre anni nel coordinamento di attività e/o equipe multiprofessionali per servizi inerenti interventi nell’ambito della prevenzione/trattamento dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia.
• Assistenti Sociali con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema dell'abuso e del maltrattamento della durata di almeno 30 ore e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività inerenti la prevenzione/trattamento dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia.
• Psicologi con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema dell'abuso e del maltrattamento della durata di almeno 30 ore e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di valutazione, sostegno e accompagnamento nel campo dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia.
All’intera Equipe operativa dovrà essere garantita l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l‘infanzia e l'Adolescenza entro 10 giorni dall’inizio delle attività unitamente agli UNILAV.
Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà produrre idonea attestazione circa l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
L'ente si impegna a garantire che le figure professionali componenti l'equipe i cui curriculum saranno presentati siano gli stessi ad essere effettivamente impegnati nella realizzazione delle attività.
L’ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e
garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'operatore sostituito.
Inoltre qualsiasi sostituzione di componenti dell’equipe dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza.
Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione dell’appalto ed entro un termine massimo di 7 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli e certificati di servizio dettagliati che ne attestino l’esperienza.
Gli operatori dell’Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all’uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell’attività ed il Comune di Napoli.
Articolo 10 Coordinamento, Monitoraggio e valutazione
Al coordinatore spetta il compito di connettere le attività della equipe di lavoro e svolgere il ruolo di interfaccia e coordinamento con i referenti del Comune di Napoli – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza mediante incontri periodici di verifica dell’andamento delle attività
Il coordinatore dovrà realizzare, su specifica indicazione del committente, un sistema di monitoraggio delle attività messe in campo e dei casi presi in carico, attraverso l'adozione di idonei strumenti di registrazione dei percorsi attivati e di rilevazione degli esiti delle diverse azioni intraprese, che verranno definiti dal committente. Il coordinatore dovrà garantire un efficace flusso di informazioni tra i diversi attori coinvolti, in particolare in riferimento ai servizi sociali territoriali e centrali del Comune di Napoli.
Per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione è previsto un monte ore pari a 230.
Articolo 11 Sede delle attività
Il gestore dovrà garantire la realizzazione delle attività presso una sede facilmente raggiungibile e centrale rispetto al bacino di utenza che può provenire da tutti i quartieri della città. La sede inoltre deve garantire spazi adeguati alla realizzazione delle attività e costituire un setting accogliente e rassicurante per i minori che saranno accolti.
Articolo 12 Obblighi dell’aggiudicatario
L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Programmazione socio assistenziale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
L’ ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento:
• a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
• a depositare cauzione definitiva indicata al successivo art.20. L’ente affidatario si impegna a:
• erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
• svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Programmazione Socio Assistenziale;
• rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
• garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
• garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
• relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
• relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
• garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
• garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
• garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo;
• farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
• farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).
L’affidatario dovrà stipulare, prima dell’avvio delle attività, un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Articolo 13 Modalità di pagamento
Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)”
La fattura dovrà essere corredata da relazione bimestrale sulle attività svolte e dal file di monitoraggio quantitativo dei casi presi in carico e delle prestazioni erogate da compilare sul format fornito dal committente.
Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.
In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento.
A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.
Si riportano di seguito i codici:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH
CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 4097 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).
Articolo 14 Rapporti con il Comune
L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché‚ la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.
L’affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall’operatore afferente all’affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’affidatario medesimo.
In caso di danni arrecati a terzi, l’affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.
Articolo 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento vigente UE 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il comune di Napoli
Articolo 16 Deposito cauzionale
A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs 50/2016
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Articolo 17 Variazione prezzi
I corrispettivi di cui al presente Capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.
Articolo 18
Contestazione disservizi e procedure di addebito
Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.
Xxx le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, pari a € 300,00
Tali penalità verranno applicate altresì, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014.
Art. 19 Recesso
L' Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell'art.109 del D. Lgs 50/2016, previo pagamento del corrispettivo dei servizi eseguiti e di un importo pari al 10% di quelli non eseguiti
Articolo 20
Risoluzione del contratto, affidamento a terzi
L’Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
• grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente affidatario del servizio affidato;
• impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
• gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
• gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014
In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.
L’Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell’ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell’ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.
L’affidamento a terzi viene notificato all’inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.
In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016 , l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 21 Definizione delle controversie
La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata ai sensi dell’art. 204 del D.L.gvo 50/16.
Protocollo di legalità
Articolo 22
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che
preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
ART. 3
La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del
D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 8
La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Programma 100
In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.
Articolo 23
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 24 Normative contrattuali
Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L’ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed
impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.
Il contratto di progetto sarà impegnativo per l’affidatario dalla data di affidamento mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.