AL30E - FORMAGGI ARESU/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
AL30E - FORMAGGI ARESU/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
Provvedimento n. 29727
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2021;
SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxx Xxxxx;
VISTO l’art.148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);
VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, Decreto di attuazione);
VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015).
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie);
VISTA la propria delibera del 13 aprile 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie, una proroga del termine di conclusione del procedimento, fissato al 30 giugno 2021;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
I.i L’operatore segnalato
1. Formaggi Aresu S.r.l. (di seguito, anche, caseificio Aresu o il caseificio) è una società con sede in Donori (SU) attiva nella lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari, in particolare formaggi ovini, caprini, ovi-caprini e misti di latte vaccino, compreso il pecorino romano DOP; nell’anno 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 3.584.231.
I.ii I segnalanti
2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito anche MIPAAFT - ICQRF).
3. Associazione “Più Sardegna – SIN.AGRI e SIN.AGRI CONSUMATORI Sindacato degli Operatori e dei Consumatori della filiera agro-alimentare della Sardegna” (di seguito anche associazione Più Sardegna).
II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
4. Il procedimento istruttorio AL30E ha riguardato l’accertamento della ricorrenza e possibile illiceità ai sensi dell’art. 62, commi 1 e/o 2, del D.L. 1/2012, delle condotte commerciali poste in essere dal caseificio Aresu, nell’annata casearia 2018/2019, consistenti: (i) nella mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con una parte dei propri conferenti
latte, risultati essere all’incirca ottanta1; (ii) nella stipula di contratti scritti di fornitura di durata inferiore all’anno, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dei conferenti latte.
III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
5. Il procedimento istruttorio AL30E è stato avviato con comunicazione del 29.12.2020, prot. n. 963222, sulla base di segnalazioni del MIPAAFT – ICQRF3 e dell’associazione Più Sardegna4 nonché di documentazione acquisita agli atti5.
6. Il caseificio Aresu ha effettuato l’accesso agli atti del procedimento, in data 10.02.2021 e ha prodotto la propria nota difensiva in data 12.02.20216.
7. In data 13.04.2021, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie7.
8. In data 12.05.2021, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulle procedure istruttorie, è stata inviata alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 28.05.2021, ed è stato concesso un termine di 12 giorni per la presentazione di memorie e documenti8.
9. Il caseificio Aresu ha prodotto la propria memoria conclusiva in data 25.05.20219.
IV. LE EVIDENZE ACQUISITE
IV.i I fornitori del caseificio Aresu
10. Sulla base della documentazione agli atti10, in relazione alla campagna casearia 2018/2019, gli allevatori conferenti latte ovino al caseificio Aresu risultano essere stati cinquantasei (56), mentre quelli conferenti latte caprino trenta (30), per un totale di ottantasei (86)11.
IV.ii I contratti di fornitura di latte ovino e caprino
11. Al verbale di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019, redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento di Donori, sono stati allegati 23 contratti scritti di fornitura conclusi con gli allevatori conferenti nei mesi di novembre/dicembre 2018: 21 aventi ad oggetto la fornitura di latte crudo ovino e 2 di latte crudo caprino.
12. I testi negoziali agli atti riportano indicazioni in ordine alle quantità e alle caratteristiche del latte oggetto di cessione, al prezzo e alle modalità di consegna e di pagamento. La durata prevista è di dieci mesi (novembre 2018 - agosto 2019).
13. Al successivo verbale di accertamento n. 2019/549 del 20.11.2019 risultano allegati altri contratti di fornitura conclusi in forma scritta con allevatori conferenti latte ovino e/x xxxxxxx. Tali testi negoziali, tuttavia, ad eccezione di uno12, risultano tutti relativi all’annata casearia precedente 2017/2018, non oggetto di istruttoria.
1 Cfr. verbali di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019 e n. 2019/549 del 20.11.2019, allegati alla segnalazione del MIPAAFT dell’1.07.2020 sub. doc. 2. In particolare, in sede di accertamento da parte dell’ICQRF Sardegna sono stati reperiti quarantatré testi negoziali, conclusi con trentacinque allevatori su un totale di circa ottanta (in proposito la Parte dichiarava “che il latte di pecora e capra viene conferito da circa ottanta allevatori dei comuni del circondario […] che con una quota dei fornitori definiti storici non sono stati stipulati contratti scritti….”). Nell’elenco allegato al verbale
n. 2019/548 venivano indicati 56 fornitori di latte ovino e 27 di latte caprino. 2 Cfr. doc. 5.
3 Cfr. segnalazione del MIPAAFT – ICQRF pervenuta in data 1.007.2020, integrata in data 16.11.2020 (docc. n. 2 e 4). In particolare, il MIPAAFT - ICQRF ha allegato una scheda sintetica e i verbali di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019 e n. 2019/549 del 20.11.2019, redatti dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento di Donori, con tutti i documenti acquisiti.
4 Cfr. segnalazione dell’Associazione Più Sardegna pervenuta in data 30.06.2020 (doc. n. 1).
5 Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15.11.2020 e del 23.11.2020 (docc. n. 3 e 5). 6 Cfr. doc. 11 e doc. 12.
7 Cfr. doc. 13.
8 Cfr. doc. 14.
9 Cfr. doc. 15.
10 Cfr. l’elenco degli allevatori conferenti latte xxxxx e caprino in relazione all’annata casearia 2018/2019, prodotto dal caseificio allegato alla memoria difensiva (doc. 12.7). Cfr. altresì gli elenchi allegati al verbale di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019, redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento di Donori, prodotti con la segnalazione del Ministero dell’1.07.2020 (doc. 2). I fornitori di latte caprino indicati dalla Parte, peraltro, non coincidono con quelli indicati nell’elenco allegato al verbale del ICQRF Sardegna n. 2019/548.
11 In base ai due elenchi allegati al verbale di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019, redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento di Donori, in relazione alla campagna casearia 2018/2019, gli allevatori conferenti latte ovino al caseificio Aresu risultano essere stati cinquantasei (56), mentre quelli conferenti latte caprino ventisette (27), per un totale di ottantatre (83).
12 Si tratta di un contratto di fornitura di latte ovino crudo sottoscritto in data 21.09.2018 e valido per l’annata casearia 2018/2019.
14. Nella propria nota difensiva, il caseificio non ha specificato sul totale degli 86 allevatori conferenti latte ovino e/x xxxxxxx quanti contratti siano stati conclusi per iscritto e quanti, invece, oralmente, né ha prodotto la relativa documentazione negoziale di supporto13.
IV.iii Le fatture di pagamento
15. Al verbale n. 2019/548 sono state allegate anche diverse fatture emesse dai conferenti latte (con contratto di fornitura in forma scritta), in relazione al periodo temporale oggetto di accertamento (annata casearia 2018/2019).
16. Tali documenti fiscali recano le seguenti indicazioni: i dati dell’operatore cedente/prestatore (fornitore), ossia l’allevatore, e del cessionario/committente (cliente), ossia il caseificio Aresu, il numero e la data della fattura, la descrizione (“Latte ovino uso industriale”), la quantità, il prezzo unitario, l’indicazione dell’IVA e il prezzo totale, l’indicazione “esigibilità immediata”, il totale imponibile, il totale imposta e il totale documento14.
17. A sua volta il caseificio ha prodotto un esempio di fattura di pagamento, la n. 23 del 31.07.2019, emessa da un fornitore che, sulla base della documentazione agli atti, risulta aver concluso un contratto di fornitura in forma scritta il 5.12.201815.
18. Tale documento fiscale - del tutto analogo a quelli allegati dai funzionari dell’ICQRF Sardegna al verbale di constatazione n. 2019/548 - reca le seguenti indicazioni: i dati dell’operatore cedente/prestatore (fornitore), ossia l’allevatore, e del cessionario/committente (cliente), ossia il caseificio Aresu, il numero e la data della fattura (n. 23 del 31.07.2019), la descrizione (“Latte ovino uso industriale Latte luglio 2019), la quantità, il prezzo unitario, l’indicazione dell’IVA e il prezzo totale, l’indicazione “esigibilità immediata”, il totale imponibile, il totale imposta e il totale documento.
19. La Parte ha prodotto, inoltre, due esempi di “giornaliere di conferimento” di latte ovino, compilate dal caseificio e relative al mese di luglio 201916, e un esempio di libretto latte consegnato all’allevatore, relativo alla successiva campagna casearia 2019/202017.
IV.iv L’assenza di contratti di fornitura
20. Sulla base della documentazione agli atti, emerge che sul totale dei conferenti latte ovino e caprino (ottantasei)18, in relazione alle cessioni avvenute nell’annata casearia 2018/2019, circa sessanta allevatori non hanno concluso alcun contratto di fornitura in forma scritta, ma solo un accordo verbale.
21. Infatti, sono stati allegati dal MIPAAFT e sono presenti nel fascicolo istruttorio in tutto ventiquattro contratti di fornitura, sottoscritti con ventitré allevatori nei mesi di novembre/dicembre 2018 (cfr. supra)19,20.
V. LE ARGOMENTAZIONI DELL’OPERATORE
22. Con memoria difensiva pervenuta in data 12.02.2021 il caseificio Aresu ha rilevato quanto segue:
- in relazione all’annata casearia 2018/201921, sono stati conclusi contratti di fornitura in forma scritta solo con i conferenti latte ovino e caprino ai quali è stata corrisposta una caparra;
- anche in relazione alla successiva annata casearia 2019/2020 i contratti presenti sono stati siglati con allevatori ai quali è stata corrisposta una caparra22;
13 In relazione alla successiva annata casearia 2019/2020 (non oggetto dell’istruttoria), il caseificio ha prodotto l’elenco degli allevatori conferenti latte ovino e caprino (in tutto 89: 55 fornitori di latte ovino e 34 fornitori di latte caprino), anche in questo caso senza specificare se siano stati conclusi contratti di compravendita di latte in forma scritta con ognuno di essi, né produrre alcuna documentazione negoziale di supporto.
14 Cfr. all. al verbale 2019/548 (doc. 2). 15 Cfr. all. al verbale n. 2019/548 (doc. 2)
16 I documenti allegati indicano i quantitativi forniti nel mese di luglio 2019 da 19 allevamenti di latte ovino.
17 Il “Libretto n….del….Sig Tipo di latte ovino campagna casearia 2019/2020” allegato è costituito da un foglio nel quale sono riportate le
seguenti indicazioni “Latte consegnato nel mese luglio 2019”, con l’elencazione dei giorni (mattina / sera) e alla fine il “totale delle consegne del mese …”.
18 In base agli elenchi forniti in allegato al verbale di constatazione dell’ICQRF n 2019/548 i fornitori totali sarebbero 83, mentre in base agli elenchi forniti dalla Parte essi sarebbero 86.
19 Cfr. allegati al verbale di constatazione n. 2019/548 del 19.11.2019 e al successivo verbale di accertamento n. 2019/549 del 20.11.2019 (doc. 2). 20 In particolare, i testi negoziali in forma scritta sono stati sottoscritti con 23 allevatori, in quanto è risultato che un allevatore ha stipulato due diversi contratti, uno avente ad oggetto latte ovino ed uno avente ad oggetto latte caprino.
21 Il caseificio evidenzia come l'annata oggetto di contestazione sia stata caratterizzata da circostanze del tutto eccezionali, in ragione di movimenti di protesta degli stessi allevatori, evidentemente indisposti a legarsi contrattualmente ai trasformatori.
- negli altri casi, invece, si è proceduto, non per volontà del Caseificio, ad impostare la relazione commerciale con il fornitore in maniera meno istituzionalizzata23, avvalendosi in particolare delle fatture emesse e/o pagate con regolarità, complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa, e idonee pertanto ad assolvere l'onere formale in alternativa al contratto scritto, come previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012;
- in aggiunta allo strumento delle fatture, la contabilità e la verificabilità della relazione commerciale tra caseifici e produttori sono garantite da una serie di altri documenti che tracciano ogni passaggio dell'attività negoziale: i. per i trasformatori, si pensi alle evidenze di pagamento come gli assegni e, soprattutto, alle cd. giornaliere di conferimento24;
ii. per gli allevatori ai cd. libretti di conferimento (o libretti latte)25;
- per quanto riguarda la mancata conclusione di contratti scritti con l’unico fornitore di latte vaccino, la cooperativa Assegnatari Associati Arborea, la Società intende rappresentare che questo segmento di attività riveste per essa un carattere assolutamente residuale in quanto del tutto occasionale;
- quanto alle previsioni contenute nell’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015, si evidenzia l'irragionevolezza, fattuale e giuridica, nel caso del latte ovino-caprino, della negoziazione di contratti di durata annuale, a fronte di un'annata casearia per latte ovino-caprino in Sardegna che dura, di norma e per ragioni climatiche specifiche, al più nove mesi, da ottobre/novembre a luglio/agosto26;
- il caseificio manifesta, infine, la piena disponibilità ad addivenire, nelle modalità e nelle tempistiche più idonee, ad una autoregolamentazione negoziale efficace e auspica la chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione e, in ogni caso, senza l'imposizione di sanzioni pecuniarie, anche tenuto conto dell’impatto negativo che ha subito l’impresa a causa della pandemia in corso (il fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019 è calato di circa il 40%).
23. Nella sua memoria conclusiva del 25.05.2021, il caseificio, in relazione alle contestazioni contenute nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 12.05.2021, ha evidenziato quanto segue:
- in relazione all’annata casearia 2018/2019 il caseificio Aresu ha agito in conformità ad una norma dell’ordinamento, l’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012, che gli consentiva di avvalersi di documentazione alternativa al contratto scritto, quali le fatture di pagamento, nei rapporti negoziali di fornitura con i propri conferenti latte ovino/caprino27;
- tale circostanza porta ad escludere in radice qualunque responsabilità del caseificio, che ha agito in totale buona fede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche nell’ipotesi in cui tali disposizioni siano, poi, oggetto di disapplicazione da parte dell’autorità amministrativa, per contrasto con la normativa euro-unitaria, di carattere sovraordinato (cfr. art. 3 della Legge 689/1981)28;
- laddove, invece, dovesse riscontrarsi una responsabilità del caseificio, con riferimento ai criteri individuati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981, si evidenzia, da un lato, l'assenza di coscienza e volontarietà nel porre in essere una violazione
22 Tale caparra, in particolare, viene corrisposta per venire incontro alle esigenze dell'allevatore, che versa in momentanee difficoltà a causa, ad esempio, di incidenti climatici, rotture di macchinari etc. Proprio per consentire al produttore di proseguire nella sua attività, il Caseificio anticipa del denaro e formalizza la transazione in un contratto scritto, in questi casi accettato dal conferente.
23 Secondo il caseificio la carenza di formalità, nei casi in cui effettivamente presente, lungi dall'essere voluta dai trasformatori, avvantaggia in massima parte l'allevatore conferente, il quale ottiene sempre e comunque il ritiro integrale del latte conferito e, se del caso, un pagamento migliorativo rispetto al prezzo-base individuato dal mercato.
24 Le giornaliere di conferimento sono documenti diari nei quali viene registrato il latte in ingresso nel caseificio, verificati con regolarità da diversi enti ispettivi, quali, inter alia, ASL e MIPAAF.
25 I libretti di conferimento sono rilasciati dai caseifici e tenuti dagli stessi conferenti – intestatari, nei quali vengono giornalmente annotati elementi come le quantità di latte versato e la data di inizio conferimento.
26 Tale norma generalizzata non tiene in alcun modo conto delle specificità del settore interessato dall'istruttoria né del territorio in cui operano le società. La stagionalità tipica dell'attività in discorso contempla un'annata casearia che, in condizioni normali, si apre nel mese di novembre e si chiude entro il mese di agosto. La durata infra-annuale è dovuta alle particolari condizioni climatiche del territorio sardo, che non consentono agli ovini e ai caprini di produrre latte tra la stagione estiva e quella autunnale (i.e. tra luglio/agosto e ottobre/novembre), e alla conseguente configurazione organizzativa di gran parte delle aziende del settore, tarate su un'annata casearia di nove mesi.
27 Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, in particolare, sono state sempre osservate dal caseificio nella sostanza, salve alcune minime carenze che integrano, se del caso, una violazione meramente formale e come tale non rilevante ai fini sanzionatori.
28 In particolare, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, com'è il caso, evidentemente, della sussistenza di una normativa che consenta un certo comportamento. In tema di illecito amministrativo, quindi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione è esclusa nel caso in cui lo stato di ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza esigibile nel caso concreto, i.e. tenuto conto della realtà oggettiva e soggettiva di riferimento.
consistente, di fatto, nell'osservanza di una normativa nazionale, e, dall’altro lato, l'assenza del sia pur minimo danno a carico della parte asseritamente debole del rapporto contrattuale di fornitura, ossia gli allevatori conferenti29;
- in ordine, poi, alle condizioni economiche della Società, si evidenzia come l'anno pandemico abbia pesantemente impattato l'attività del Caseificio, riducendone significativamente i ricavi30. Nell’anno 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 3.584.231;
- inoltre, dopo l’avvio del procedimento AL30E, il caseificio ha ritenuto opportuno attivarsi subito per l'implementazione e la promozione di un virtuoso processo di autoregolamentazione negoziale che potesse, già a partire dalla prossima annata casearia, superare le criticità osservate anche attraverso la diffusione di un modello contrattuale standard, da adattare caso per caso e ferme alcune clausole essenziali, nella relazione di fornitura con gli allevatori conferenti.
VI. VALUTAZIONI
VI.i Brevi cenni al quadro normativo
24. Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate:
- a livello nazionale: dall’art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 1/201231; dall’art. 2 - Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 51/201532; dagli artt. 1 - Ambito di applicazione - e 3 - Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari - del D.M. n. 199/2012 (in seguito anche Decreto di attuazione)33
- a livello euro-unitario: dall’art. 148 Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari del Regolamento (UE) 1308/201334.
25. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni35.
26. Scopo dell’art. 62, comma 1, è quello di garantire, mediante la negoziazione di un contratto in forma scritta, la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura, a tutela delle Parti negoziali e ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare36.
27. Il secondo comma della norma vieta, nelle relazioni commerciali tra operatori economici, di porre in essere una serie di pratiche commerciali sleali, che vengono elencate in via esemplificativa e tra cui rientra, in particolare, “e) ogni
29 Gli allevatori, oltre ad aver storicamente privilegiato relazioni commerciali largamente de-formalizzate, hanno sempre comunque ottenuto il ritiro integrale del latte conferito e il pagamento di prezzi in linea con il resto del mercato di riferimento.
30 Il fatturato di marzo 2020 ha subito un calo del 9% rispetto a quello dell’anno precedente, mentre quello di aprile 2020 ha avuto una flessione di
circa il 40% (cfr. dichiarazioni dell’Amministratore della società allegate alla memoria).
31 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
32 DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito dalla Legge n. 91 del 2 luglio 2015, pubblicata in G.U. 03/07/2015, n. 152.
33 Decreto del 19 ottobre 2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2012, n 27”.
34 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/671 del 20.12.2013.
35 L’art. 62 del D.L. 1/2012 al suo comma 11bis ha demandato ad un atto interministeriale, e dunque ad una fonte sub-primaria, il compito di definire
le “modalità applicative”, necessarie per assicurare l’effettiva e piena operatività delle disposizioni stabilite a livello primario.
36 Cfr. il testo della Risoluzione approvata il 14 giugno 2012: “Attuazione dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 2012 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, con la quale la XIII° Commissione Agricoltura della Camera ha fissato al Governo alcuni indirizzi da seguire nella definizione delle modalità applicative dell’art. 62 del D.L. 1/2012. In particolare, nelle premesse, la XIII° Commissione rileva come “l’uso di contratti formali scritti stipulati prima della consegna dei prodotti e contenenti elementi di base […] contribuisca a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera e ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati […]”, riconoscendo all’art. 62 “l’obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato”.
ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento”.
28. Quanto alla durata dei contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, l’art. 2, comma 2, del DL 51/2015 ribadisce che essi devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, disponendo che debbano avere una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente.
29. Nel caso in esame vengono, altresì, in rilevo le disposizioni contenute nel Decreto di attuazione, il cui ambito di applicazione viene così definito dall’art. 1: “1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del [D.L. 1/2012 37. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari […] con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
30. In particolare, per quanto in questa sede interessa, il comma 4 dell’art. 3 del Decreto di attuazione prevede che i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (cd. fatture parlanti con funzione “sostituiva” dell’accordo).
31. Infine, per quanto attiene la normativa nazionale in materia di relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’art. 9 del Decreto n. 15164/201238 prevede che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 62 D.L. 1/2012, i contratti di fornitura di latte crudo ai primi acquirenti devono essere redatti in forma scritta e stipulati prima della consegna (nonché comprendere tutti gli elementi prescritti dall’art. 185septies, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento unico OCM, ora art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013).
32. A livello euro-unitario, l’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, “prima della consegna”, e contenere i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o — è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
33. Si tenga conto del fatto che queste condizioni di base, stabilite a livello unionale, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel caso in cui gli Stati Membri decidano di rendere obbligatoria la conclusione di contratti scritti tra allevatori e trasformatori - come avvenuto in Italia con l’adozione dell’art. 62 D.L. 1/2012 - costituiscono norme minime di tutela, volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, non derogabili dalla normativa interna in materia39.
37 Come specificamente evidenziato dal Consiglio di Stato -Sezione Consultiva per gli atti normativi nel parere n. 4203/2012 dell’8 ottobre 2012, reso su uno schema di Decreto attuativo “[…] il decreto interministeriale in esame, pur potendo integrare le disposizioni legislative incomplete, anche chiarendone il significato, conserva il proprio carattere di fonte sub primaria senza alcuna attitudine delegificante e senza capacità di deroga alle previsioni di livello legislativo”.
38 Decreto n. 15164 del 12 ottobre 2012 relativo al "Pacchetto latte", Recante norme di applicazione del reg. (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, n. 287).
39 Cfr. in proposito il considerando 127 del Regolamento 1308/2013: “In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. […]”.
XX.xx Xxxxx sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale
34. Preliminarmente si osserva come - pur non essendo espressamente richiesto, in relazione all’applicazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti del contratto di fornitura40 - nel caso in esame, sussistono una serie di elementi indicativi di un tale squilibrio tra il caseificio, da un lato, e ciascuno dei rispettivi fornitori di latte crudo, dall’altro, anche indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi.
35. Si osserva, infatti, in primo luogo, che il latte crudo è un bene altamente deperibile, che deve necessariamente essere venduto entro un arco temporale ristretto. Pertanto, l’allevatore è obbligato a collocare tutta la propria produzione quotidiana immediatamente, senza nessuna possibilità di conservare il latte, sia pure per pochi giorni. Ciò impedisce al produttore di latte sia di cambiare acquirente in tempi rapidi sia di modulare le quantità da immettere sul mercato in funzione dell’andamento della domanda e del prezzo. Inoltre, anche nel medio periodo, il singolo allevatore conferente ha limitate possibilità di cambiare acquirente, distribuendo il proprio latte nell’ambito di un bacino territoriale piuttosto circoscritto, nel quale opera generalmente un numero limitato di imprese di trasformazione; al contrario, l’acquirente può fare fronte alle proprie necessità di approvvigionamento, almeno per talune produzioni, anche allargando il proprio bacino di raccolta e importando latte estero. In secondo luogo, gli allevatori conferenti operano come imprenditori individuali o, al più, sono organizzati in piccole aziende agricole, con un numero di dipendenti medio di poche unità e un fatturato modesto. Ciò fa sì che l’intera produzione di latte fresco di ciascun allevatore venga generalmente conferita a una sola impresa di trasformazione, alimentandone una parte del fabbisogno complessivo: i trasformatori, al contrario, si avvalgono spesso di diversi fornitori di latte crudo.
VI.iii L’assenza di contratti scritti di fornitura – sulla funzione sostitutiva delle fatture di pagamento ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012
36. In relazione alla prima contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento AL30E, relativa alla mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con parte dei conferenti latte ovino e caprino, sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il caseificio Aresu abbia, in effetti, posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
37. Infatti, è emerso che, nell’annata casearia 2018/2019, il caseificio non ha concluso - come invece richiesto dalla norma primaria - contratti di fornitura in forma scritta con la maggior parte dei propri allevatori conferenti latte crudo ovino e caprino (risultati essere stati in numero totale di ottantasei).
38. Agli atti del fascicolo istruttorio, sono, infatti, presenti solo ventiquattro testi negoziali in forma scritta, conclusi con ventitré allevatori (in particolare, coloro ai quali sarebbe stata versata una caparra), riferiti all’annata casearia presa in esame41.
39. In proposito, non si possono accogliere le argomentazioni svolte nella memoria difensiva dalla Parte che ha evidenziato di essersi avvalsa, come espressamente consentito dall’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, di documenti alternativi quali le fatture di pagamento - unitamente anche alle cd. giornaliere di conferimento o ai cd. libretti latte - in luogo della conclusione di contratti scritti di fornitura, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
40. L’Autorità ritiene, infatti, che sulla base della normativa euro-unitaria (art. 148 del Regolamento UE 1308/2013) e di quella nazionale con essa coerente (art. 62 D.L. 1/2012) - sopra più ampiamente illustrate - alle fatture di pagamento (neppure se considerate unitamente agli altri documenti indicati dalla Parte, che registrano semplicemente i conferimenti quotidiani di latte) non possa riconoscersi alcuna funzione sostitutiva del contratto scritto di fornitura, in quanto si tratta di documenti fiscali, con finalità diversa da quella negoziale, emessi solo successivamente alla consegna del latte, in via riepilogativa, per comprovarne l'avvenuta cessione e il diritto a riscuoterne il prezzo.
41. La disposizione euro-unitaria, e, in linea con essa, quelle nazionali richiamate dispongono, infatti, che il testo contrattuale, in forma scritta, debba essere concordato tra le parti “prima” della consegna del latte e debba contenere
40 Al riguardo, si noti che, come indicato anche nel testo, il Decreto di attuazione n. 199/2012 al suo articolo 1 – Ambito di applicazione - dispone che “[…] Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale […]”. Tale accertamento risulta, pertanto, limitato alle pratiche commerciali sleali di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. 1/2012.
41 In particolare, è risultato che un allevatore ha stipulato due diversi contratti, uno avente ad oggetto latte ovino ed uno avente ad oggetto latte caprino.
una serie di precise indicazioni, al fine di garantire la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura42.
VI.iv Sulla disapplicazione dell’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012
42. Sotto questo profilo, le previsioni - espressamente citate nella memoria difensiva - contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, nella parte in cui riconoscono anche alle fatture di pagamento cd. parlanti una funzione sostitutiva del contratto, si pongono in palese contrasto con la disposizione euro-unitaria richiamata (e con quelle nazionali con quest’ultima coerenti).
43. L’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione pertanto - nella parte in cui si riferisce alle fatture di pagamento - deve essere oggetto di disapplicazione da parte dell’Autorità nel caso in esame, in virtù del principio del primato del diritto euro-unitario su quello interno con esso incompatibile43.
44. ln proposito, la circostanza, evidenziata nella memoria conclusiva dal caseificio, di aver agito in buona fede, nel rispetto della normativa allo stato vigente in materia, avrebbe potuto valere, nel caso in esame, ad escludere la sanzionabilità delle condotte, solo laddove l’operatore si fosse conformato pienamente e diligentemente alle disposizioni richiamate, poi oggetto di disapplicazione44.
45. Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, in quanto, in contrasto con le previsioni dell’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, le fatture di pagamento agli atti non contengono indicazioni in ordine alla durata e alle modalità di consegna e di pagamento del latte, né la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"45.
46. Tali documenti fiscali, pertanto, non avrebbero assolto, in ogni caso, agli oneri di completezza richiesti dall’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione al fine di conformarsi alle previsioni di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
VI.v Sulla stipula di contratti di fornitura di durata inferiore all’anno
47. Con riferimento alla contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento relativa alla previsione di una durata inferiore ai dodici mesi dei testi negoziali reperiti per iscritto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna, sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il caseificio Aresu abbia, in effetti, posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
48. Tutti i ventiquattro contratti di fornitura acquisiti dai funzionari dell’ICQRF Sardegna e allegati ai verbali di constatazione n. 2019/548 e n. 2019/549, sottoscritti nei mesi di novembre/dicembre 2018, hanno, infatti, una durata di dieci mesi (novembre 2018/agosto 2019). La Parte non ha, inoltre, prodotto alcuna prova o evidenza dell’esistenza di una rinuncia espressa, formulata per iscritto, da parte dei fornitori i latte.
49. In proposito, si ritiene che tali condotte si configurino come violazione formale ai sensi del primo comma dell’art. 62 del D.L. 1/2012 - in base al quale l’indicazione della “durata” costituisce un elemento essenziale del contratto di fornitura - tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 51/201546.
42 Significativo in proposito anche il testo della Risoluzione approvata il 14 giugno 2012: “Attuazione dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 2012 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, con la quale la XIII° Commissione Agricoltura della Camera ha fissato al Governo alcuni indirizzi da seguire nella definizione delle modalità applicative dell’art. 62 del D.L. 1/2012. In particolare, negli indirizzi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 172012, non viene fatto alcun cenno alle fatture di pagamento, ma solo ai documenti di trasporto, ai contratti tipo di vendita e agli ordini di acquisto, con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti. Nelle premesse, la XIII° Commissione rileva come “l’uso di contratti formali scritti stipulati prima della consegna dei prodotti e contenenti elementi di base […] contribuisca a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera e ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati […]”, riconoscendo all’art. 62 “l’obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato”..
43 Il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno richiede, non solo ai giudici nazionali, ma anche agli altri organi dello Stato, ivi comprese le amministrazioni, di disapplicare qualsiasi disposizione interna in contrasto con la normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 22 giugno 1989 Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Corte di Giustizia 9 settembre 2003 Consorzio Italiano Fiammiferi).
44 Cfr. provv. Autorità del 13 luglio 2000 I318 - CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI (Boll. 28/200) e Corte di Giustizia 9 settembre 2003 Consorzio Italiano Fiammiferi/Autorità Garante C-198/01, in Racc. 2003, p. I-8055; provv. Autorità del 27 marzo 2013 A441 - APPLICAZIONE DELL’IVA SUI SERVIZI POSTALI (Boll. 16/2013) e sentenza TAR Lazio n. 01525/2014 del 7 febbraio 2014.
45 Si deve peraltro rilevare che, agli atti, non sono presenti fatture di pagamento di fornitori privi di contratto scritto. Si è, pertanto, presunto che le fatture relative a tali operatori siano state redatte sulla base del medesimo standard rispetto a quelle prodotte.
46 In particolare l’art. 2, comma 2, del X.X.xx. 51/2015, che richiama espressamente il primo comma dell’art. 62 del D.L. 1/2012, dispone: “2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 […]”.
XX.xx Conclusioni
50. In conclusione, le evidenze acquisite portano a ritenere che, nell’annata casearia 2018/2019, il caseificio Formaggi Aresu abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 in relazione: (i) alla mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con la maggior parte dei propri allevatori conferenti latte ovino e caprino (sono presenti al fascicolo solo 24 contratti, conclusi con 23 fornitori, su un totale di 86), non potendo considerare ad essi equipollenti - per le considerazioni sopra esposte - le fatture di pagamento, in quanto documenti fiscali emessi mensilmente, in via riepilogativa, solo dopo l’avvenuta consegna del latte47; (ii) alla conclusione di contratti di fornitura di latte ovino e/x xxxxxxx di durata inferiore a dodici mesi, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa formulata per iscritto da parte degli allevatori conferenti.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI
51. Ai sensi dell’art. 62, quinto comma, del D.L. 1/2012 “Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.”. Inoltre, ai sensi dell’ottavo comma “l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689”.
52. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della Legge n. 689/81, in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
53. Ciò posto, alla luce dei criteri sopra indicati, occorre tenere conto del fatto che il caseificio ha manifestato la piena disponibilità a collaborare alla definizione di un percorso negoziale volto alla definizione di un modello contrattuale standard per superare le problematicità riscontrate dall’Autorità.
54. Inoltre, per quanto attiene alle condizioni economiche, il fatturato del caseificio Formaggi Aresu nell’anno 2019 è risultato pari a 3.584.231 euro, con un utile di esercizio pari a 104.038. Per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci il caseificio ha sostenuto un costo pari a circa 2.000.000 euro. Il caseificio ha evidenziato, poi, come l'anno pandemico abbia pesantemente impattato sulla sua attività, riducendone significativamente i ricavi (nel mese di aprile 2020 si sarebbe registrato un calo del fatturato del 40% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).
55. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte commerciali sono state poste in essere solo nell’annata casearia 2018/2019.
56. Infine, in relazione alla condotta di cui al par. 50 punto (i) occorre tener conto della circostanza che: i. il caseificio si è avvalso di una facoltà espressamente attribuita agli operatori dall’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012 che riconosce alle fatture di pagamento cd. parlanti, a determinate e specifiche condizioni, una funzione sostitutiva del contratto scritto di fornitura, disposizione che è stata oggetto di disapplicazione nel caso in esame; ii. tuttavia, è emerso che le fatture agli atti sono risultate prive di indicazioni in ordine alla durata e alle modalità di consegna e di pagamento del latte, e non contengono la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
57. Tale circostanza, tenuto conto di entrambi gli elementi, vale quale attenuante ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. supra parr. 44, 45 e 46).
58. Pertanto, tenuto conto dei criteri esposti, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al caseificio Aresu nella misura di 2.000 € (duemila euro) per la condotta di cui al par. 50, lettera (i), e di
2.000 € (duemila euro) per la condotta di cui al par. 50, lettera (ii).
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale descritta alla Sezione V.iii, posta in essere dal caseificio Aresu e consistente nella mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con la maggior parte dei propri conferenti latte crudo ovino e caprino, per le cessioni avvenute nell’annata casearia 2018/2019 integri una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012
47 Si noti, peraltro, che, nel caso in esame, le fatture di pagamento agli atti non contengono indicazioni in ordine alla durata ed alle modalità di consegna e di pagamento del latte, né la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale descritta alla Sezione V.v, posta in essere dal caseificio Aresu, nell’annata casearia 2018/2019, consistente nella previsione di una durata inferiore a dodici mesi nei contratti di fornitura stipulati in forma scritta, presenti agli atti del procedimento, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa da parte degli allevatori conferenti, integri una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012
DELIBERA
a) che la condotta commerciale descritta alla Sezione VI.iii del presente provvedimento, posta in essere dal caseificio Formaggi Aresu S.r.l., nell’annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integri una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
b) che la condotta commerciale descritta alla Sezione VI.v del presente provvedimento, posta in essere dal caseificio Formaggi Aresu S.r.l., nell’annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integri una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
c) che, con riferimento alla condotta commerciale descritta alla Sezione VI.iii del presente provvedimento, al caseificio Formaggi Aresu S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 € (duemila euro);
d) che, con riferimento alla condotta commerciale descritta alla Sezione VI.v del presente provvedimento, al caseificio Formaggi Aresu S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 € (duemila euro);
d) che il caseificio Formaggi Aresu S.r.l. si astenga dal porre in essere condotte commerciali analoghe a quelle di cui ai punti a) e b), descritte alla Sezione VI.iii e alla Sezione VI.v del presente provvedimento.
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |