PROCEDURA APERTA PER
PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE DA DESTINARE ALL’U.O. DI RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXXX XXXXXXX DI AVELLINO
Capitolato Speciale
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura 3
Art. 3 – Conformità della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme tecniche di settore 3
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto 4
Art. 5 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività 4
Art. 6 – Opere di rimozione e visita ai luoghi 4
Art. 7 – Composizione dell’offerta e criteri di valutazione 4
7.1 Composizione dell’offerta economica 4
7.2 Composizione dell’offerta tecnica 4
7.3 Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 5
7.4 Valutazione dell’offerta tecnica 5
7.4.2 Criteri quantitativi tabellari e quantitativi 6
7.5 Metodo per il calcolo dei punteggi offerta tecnica 6
7.6 Determinazione del punteggio relativo al prezzo 7
7.7 Pari offerte – Offerta contrastante 7
7.8 Questionario Tecnico e attribuzione dei punteggi tecnici 7
Art. 8 – Obblighi a carico dell’appaltatore 7
8.1 Consegna e installazione 8
8.2 Collaudo delle apparecchiature 9
8.3 Formazione degli operatori 9
8.4 Assistenza tecnica e manutenzione 10
Art. 9 – Durata e importo del contratto 12
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 13
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso * 14
Art. 13 – Intervenuta disponibilità di convenzioni SORESA o Consip 15
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera tramite procedura di acquisto di n. 1 Acceleratore Lineare da destinare all’U.O. di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx, Contrada Amoretta, 83100 di Avellino.
2. Le prestazioni oggetto d’appalto sono finalizzate all’ acquisto ed aggiornamento di apparecchiature critiche da destinate all’U.O. di Radioterapia, nonché all’acquisizione dei consumabili dedicati, pertanto la stazione appaltante si propone di indire un’iniziativa finalizzata a soddisfare i fabbisogni dell’U.O. richiedente.
3. Presso l’U.O. di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx (Avellino), sono presenti due Bunker per LINAC, nel primo Bunker è presente un Siemens Oncor del 2007, nel secondo bunker un Elekta Versa HD del 2016. Oggetto dell’appalto è la sostituzione del LINAC Oncor del 2007 e l’aggiornamento delle dotazioni a complemento esistenti, inclusi Record & Verify , TPS (Treatment Planning System), sistemi di immobilizzazione e posizionamento, della strumentazione di fisica sanitaria già in dotazione alla U.O. di Radioterapia e qualsiasi altra dotazione accessoriale previste nelle caratteristiche minime e necessaria per la fornitura “pronto all’uso”.
4. Sono da considerarsi incluse nella fornitura:
• Lo smontaggio/disinstallazione, il ritiro e lo smaltimento del dispositivo (LINAC Oncor del 2007) attualmente presente nell’ U.O. di Radioterapia.
• L’installazione; compresi l’adeguamento del cablaggio eventualmente necessario, la sostituzione del pacco batterie d’emergenza ed ogni altro adeguamento necessario al corretto e sicuro funzionamento del dispositivo offerto.
5. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura
2. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:
✓ completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
✓ sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature.
3. Il Fornitore si assume piena ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.
Art. 3 – Conformità della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme tecniche di settore
1. Il sistema medicale e gli accessori ad esso dedicati dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto:
• Dal Regolamento UE 2017/745 in materia di Dispositivi Medici;
• Dalla Direttiva 93/42/CEE, dalla Direttiva 90/385/CEE e s.m.i. quali la Direttiva 2007/47/CEE.
Gli operatori economici offerenti dovranno presentare dichiarazione di conformità alle Direttive e ai Regolamen- ti citati.
2. Il dispositivo medico oggetto della fornitura dovrà essere conforme a:
• Direttiva 2013/59/EURATOM in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le Direttive 89/618/EURATOM, 90/614/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/XXXXXXX e 2003/122/EURATOM.
3. Il dispositivo medico oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5).
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri
di valutazione:
1. Offerta tecnica per un totale massimo di 70 punti (ripartiti secondo i criteri riportati nella griglia riportata in calce al presente Capitolato);
2. Offerta economica per un totale massimo di 30 punti.
Art. 5 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività
1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso l’U.O. di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx di Avellino.
2. L’appaltatore deve garantire le seguenti attività: logistica, posa in opera delle apparecchiature presso l’U.O. di Radioterapia di destinazione, collaudo in contraddittorio con il personale utilizzatore e del Servizio di Ingegneria Clinica, nonché provvedere all’espletamento per tutto il periodo contrattuale dell’esecuzione del piano di manutenzione preventiva e straordinaria full risk come da indicazioni del fabbricante. Il fornitore dovrà provvedere all’espletamento di specifiche sessioni formative per il personale utilizzatore con rilascio di certificazione. Al termine della posa in opera delle attrezzature, dovrà essere cura del fornitore provvedere al trasporto, scarico, raccolta differenziata e smaltimento degli imballi.
3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica.
Art. 6 – Opere di rimozione e visita ai luoghi
La rimozione delle apparecchiature attualmente installate sarà svolta a cura e spese della Ditta Aggiudicataria, da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 7 – Composizione dell’offerta e criteri di valutazione
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti tecnici
minimi indicati in Allegato A.
7.1 Composizione dell’offerta economica
L’offerta economica dovrà indicare in cifre e lettere il valore unitario delle singole apparecchiature offerte.
Non sono ammesse formulazioni di offerta indeterminate che fanno riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell’aggiudicazione (es. indici ISTAT) pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.
Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello maggiormente vantaggioso per l’Azienda Ospedaliera.
7.2 Composizione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
- Scheda tecnico/qualitativa descrittiva dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana;
- Dichiarazione attestante la fornitura di prodotti che abbiano una vita residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) di quella nominale;
- Ogni informazione utile richiesta nel “questionario tecnico” allegato a questo CS;
- Scheda fornitore all. B;
- Relazione sulla manutenzione full risk da assicurare per il periodo di validità del contratto;
- Piano per la formazione del personale utilizzatore;
- Eventuale classificazione (CND, CIVAB, etc.);
- Offerta Economica senza prezzi (prodotti offerti, quantitativi, confezionamento, etc.) indicare CND e Reper- torio;
- Dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili siano rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti.
Per ciascun prodotto è fatto obbligo rispondere ai quesiti riportati alla voce “Questionario Tecnico”, nello stesso ordine dei quesiti.
7.3 Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
La valutazione tecnica delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione Giudicatrice.
La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante l’applicazione del metodo compensativo aggregatore, secondo la seguente ponderazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio Tecnico (PT) | 70 |
Punteggio Economico (PE) | 30 |
Punteggio Totale (P. totale) | 100 |
ed i criteri che saranno di seguito indicati.
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo 𝑃𝑡𝑜𝑡 più alto, che sarà ottenuto sommando il
“Punteggio Tecnico” definitivo 𝑃𝑇𝑑𝑒𝑓ed il “Punteggio Economico” definitivo 𝑃𝐸𝑑𝑒𝑓:
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑇𝑑𝑒𝑓 + 𝑃𝐸𝑑𝑒𝑓
Regola di arrotondamento: I valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale rimarrà invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
Esempi: 0,455 verrà arrotondato a 0,46; 0,453 verrà arrotondato a 0,45.
7.4 Valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio tecnico sarà attribuito, secondo i criteri esposti nella tabella Allegato B
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella Allegato B con la relativa ripartizione dei punteggi.
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
La Commissione quindi procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La media dei coefficienti e i coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale rimarrà invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
Esempi: la percentuale di 0,455 verrà arrotondato a 0,46; la percentuale di 0,453 verrà arrotondato a ,45.
Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte sia attribuito un coefficiente provvisorio pari a 0,00 in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio definitivo pari a 0,00 a tutte le offerte.
7.4.2 Criteri quantitativi tabellari e quantitativi
Per i criteri cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, così come indicato nel singolo criterio, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto come indicato nella tabella 1.
Quanto ai criteri cui è assegnato un punteggio quantitativo il metodo di calcolo dei coefficienti e dei relativi punteggi è indicato nella tabella n.1
I coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale rimarrà invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
Esempi: la percentuale di 0,455 verrà arrotondato a 0,46; la percentuale di 0,453 verrà arrotondato a 0,45.
Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte sia attribuito un coefficiente pari a 0, si attribuirà un punteggio definitivo pari a 0 a tutte le offerte.
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, procederà alla determinazione per ciascuna offerta del punteggio tecnico complessivo secondo la seguente formula.
7.5 Metodo per il calcolo dei punteggi offerta tecnica
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazio-
ne al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
La Commissione quindi procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La media dei coefficienti e i coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale ri- xxxxx invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
Esempi: la percentuale di 0,455 verrà arrotondato a 0,46; la percentuale di 0,453 verrà arrotondato a ,45.
Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte sia attribuito un coefficiente provvisorio pari a 0,00 in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio definitivo pari a 0,00 a tutte le offer- te.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazio-
ne a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio secondo il metodo aggregativo compensatore
Il punteggio per la offerta tecnica è dato dalla seguente formula:
PTi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
PTi=punteggio concorrente i;
Cai=coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi=coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni=coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa=peso criterio di valutazione a;
Pb=peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn=peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, otte-
xxxx dall’offerta del singolo concorrente.
I punteggi sono arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola secondo la regola sopra descritta
Riparametrazione Punteggi Tecnici:
I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche (PT)risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegna- ti per ciascun parametro di valutazione, saranno riparametrati nel modo che segue, con arrotondamento al se- condo decimale come da successiva “regola di arrotondamento”:
i i) all’offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio più alto verranno assegnati punti 70;
ii ii) alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:
PTdefì = 70 x PTì / Pmax
dove:
- PTdefì è il punteggio tecnico definitivo post riparametrazione dell’offerta i-esima;
- PTì è il punteggio tecnico dell’offerta i-esima risultante dalla valutazione della Commissione giudicatrice;
- Pmax è il punteggio tecnico più alto assegnato dalla Commissione giudicatrice.
7.6 Determinazione del punteggio relativo al prezzo
Dopo la valutazione della qualità, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in seduta pubblica, attribuendo il punteggio massimo di punti 30 secondo la seguente formula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖𝑖
= 𝑃𝑚𝑖𝑛 ∗ 30
𝑃𝑖
Dove 𝑃𝑖e 𝑃𝑚𝑖𝑛sono rispettivamente il prezzo complessivo di fornitura relativo all’offerta del concorrente i-esimo ed il prezzo complessivo di fornitura minimo tra quelli delle varie partecipanti.
7.7 Pari offerte – Offerta contrastante
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo definitivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo definitivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta tecnica, si procederà a chiedere una migliora sul prezzo e la procedura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso; in caso di parità si procederà a sorteggio per individuare l’aggiudicatario.
Qualora vi sia contrasto tra prezzo unitario offerto e l’importo totale della fornitura afferente alle singole voci, farà fede l’importo relativo ai prezzi unitari offerti.
7.8 Questionario Tecnico e attribuzione dei punteggi tecnici
E’ fatto obbligo fornire le risposte al questionario tecnico riportato nelle schede allegate (allegato A).
Le informazioni richieste nel questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine di formulazione dei quesiti. L’Azienda utilizzerà questi dati per la definizione del giudizio qualitativo. Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. In caso di dati contrastanti avrà prevalenza il dato riportato nelle schede tecniche/depliant ufficiali.
Art. 8 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
3. L’appaltatore dovrà provvedere a:
- Fornire ed installare le apparecchiature offerte, incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti
funzionali all’installazione.
- Fornire un periodo minimo di garanzia full risk di 36 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di accettazione, redatto in contraddittorio con il personale utilizzatore e il Servizio di Ingegneria Clinica. Tale garanzia full risk dovrà essere onnicomprensiva nulla escluso per parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature, manutenzione programmata come previsto dal produttore, manutenzione correttiva, verifiche di sicurezza con periodicità almeno annuale e verifiche funzionali periodiche.
- Garantire la formazione ed l’addestramento del personale all’uso delle apparecchiature fornite
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.
5. In particolare, l’appaltatore è tenuto a garantire che tutte le apparecchiature oggetto della fornitura posseggano i seguenti requisiti generali:
- Completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- Sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a operatori e alle stesse attrezzature. Il fornitore si assume piena e incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.
6. Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria:
a. la consegna di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di imballaggio e
trasporto;
b. tutte le opere e le spese occorrenti per la posa in opera completa;
c. i rischi di trasporto derivanti dagli oneri di cui sopra;
d. le spese di progettazione degli impianti e delle opere edili;
e. le spese per la richiesta di autorizzazioni e concessioni;
f. la messa a disposizione di tutti i mezzi d’opera necessari ai lavori;
g. i costi per il rispetto della normativa antinfortunistica in materia di sicurezza sul lavoro;
h. le spese per la sorveglianza e la conduzione dei lavori;
i. le spese occorrenti per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori di predisposizione dei locali oggetto dell’intervento;
j. le assicurazioni sociali, contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
x. le spese occorrenti per il collaudo dei lavori;
l. ogni altro onere e spesa per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori.
7. Ogni Ditta partecipante, in fase di presentazione delle offerte, è tenuta ad effettuare un sopralluogo negli
ambienti interessati all’installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliera (tel/fax 0000-000000), con il quale stabilire tempi e modalità di installazione, di collaudo e della formazione al personale utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovrà essere condiviso anche con la U.O. destinataria dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l’immagazzinamento temporaneo. Le attività di consegna delle Apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione, si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell’imballaggio.
La consegna di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di
ricezione dell’ordinativo
Per ogni Apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione Contraente e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: “il riferimento del contratto”, il numero progressivo di ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna e installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale di consegna.
Le Apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso in
lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità richieste.
La stessa manualistica dovrà essere fornita all’Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.
8.2 Collaudo delle apparecchiature
Il collaudo dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni solari dal termine dell’installazione, salvo
diverso accordo con l’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali.
Fermo il termine che precede, l’Amministrazione concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo e
consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:
- Verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella offerta tecnica (ad esempio: marca, modello, …) e quan-
to installato;
- Accertamento della presenza di tutte le componenti dell’Apparecchiatura, compresi software ed eventuali di- spositivi accessori;
- Verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- Verifica della conformità dell’Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell’Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
Le Apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “Verbale di collaudo”, firmato dall’Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.
In caso di collaudo positivo, le Apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione delle apparecchiature”. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione Contraente.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto relativamente alle Apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Nel caso in cui il collaudo non possa essere effettuato per cause dipendenti dall’Amministrazione, questa ultima dovrà comunicarlo al Fornitore e concordare una nuova data. Per consegne frazionate relative ad una stessa fornitura è ammesso il collaudo della fornitura consegnata.
8.3 Formazione degli operatori
Al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento del funzionamento della nuova Apparecchiatura, il Fornitore dovrà procedere alla formazione del personale sanitario (tecnico e/o infermieristico e/o medico) in un numero di ore indicato in offerta tecnica e nei tempi concordati con l’Amministrazione.
L’istruzione del personale sull’utilizzo delle Apparecchiature è un’attività di affiancamento volta a chiarire in via
esemplificativa e non esaustiva i seguenti punti:
- Uso dell’Apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali mo- dalità di risparmio energetico;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di interven- to, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle Apparecchiature e dei relativi dispositivi. Il personale, il cui numero è definito dall’Amministrazione, verrà formato nella medesima seduta. La stessa istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle Apparecchiature concordato tra l’Amministrazione ed il For- nitore
- Ecc..
Tale formazione, idonea a fornire la necessaria preparazione all’uso corretto delle Apparecchiature nonché l’insegnamento di tutte le misure volte a tutelare la sicurezza del paziente e del personale di servizio, dovrà tenersi presso la sede dell'Amministrazione.
8.4 Assistenza tecnica e manutenzione
8.4.1 Modalità e condizioni di assistenza
Preso atto della necessità di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza delle apparecchiature offerte, è richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione full risk, per 36 mesi (durata della garanzia), che dovrà comprendere:
• Manutenzione preventiva programmata;
• Manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato;
• Fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature.
La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:
a. Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato in-
dividuato ed il momento nel quale si inizia l’intervento di manutenzione);
b. Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
c. La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti;
Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.
Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l’aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà
obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Rapporto di intervento tecnico (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.
Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile della Tecnologia.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura:
• N. inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
• Descrizione dell’apparecchiatura (marca, modello, numero di serie)
• Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
• Ubicazione
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Personale all’uopo designato dall’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza dell’apparecchiatura.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell’apparecchiatura come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.
8.4.2 Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’Apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’Apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.
La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:
- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati, garantendo un tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative e un tempo di risoluzione del guasto non superiore a 24 ore lavorative, mettendo a disposizione un’apparecchiatura sostitutiva se è necessario un intervento con tempo di risoluzione superiore a 8 ore lavora- tive. È ammesso un tempo di fermo macchina di massimo 20 giorni all’interno di un (1) anno solare. Qualora l’impresa aggiudicataria non effettui la riparazione o sostituzione richiesta nei tempi stabiliti nel presente capi- toalto, verranno addebitate le spese sostenute dalla stazione appaltante nel caso in cui questa abbia fatto ese- guire ad altri gli interventi necessari.
- Tempi di rimessa in servizio dell’attrezzatura entro massimo 72 ore solari (escluso sabato, domenica e festivi)
dal ricevimento della chiamata di intervento incluso i casi dove sia necessario reperire i pezzi di ricambio.
Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti via telefono, via fax o via PEC mediante
una “Richiesta di intervento”, dall’Amministrazione al Fornitore.
Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero di contratto/ordine cui si riferisce l’Apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di installazione, il numero progressivo identificativo della richiesta di intervento, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia sarà trattenuta dal Fornitore ed una copia dovrà essere consegnata all’Amministrazione.
In caso di guasti che richiedono un tempo per il ripristino funzionale superiore 3 (tre) giorni lavorativi , deve
essere fornita un’apparecchiatura muletto.
Inoltre, il Fornitore, dovrà predisporre per ogni Apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:
- Indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- Numero assegnato al contratto
- Prove di collaudo;
- Manuali tecnici (d’uso e di servizio);
- Elenco degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati.
Dovrà anche essere reso disponibile il numero di telefono di un tecnico reperibile per almeno 8 ore nella
fascia oraria tra le 8.00 e le 19.00 per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.
6. L’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che
costituisce obbligo contrattuale.
8.4.3 Manutenzione preventiva
Le date previste per gli interventi di verifica periodica devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l’autonoma organizzazione dell’Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche, aziendali.
Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.
Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche | Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto |
Mensile | ± 5 giorni |
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale | ± 15 giorni |
Annuale e Biennale | ± 30 giorni |
Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l’Amministrazione dovrà tener conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell’Amministrazione.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento dell’apparecchiatura e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.
L’attività di verifiche periodiche deve prevedere, con una cadenza almeno annuale, anche la misurazione del consumo energetico effettivo delle apparecchiature in utilizzo routinario, con strumentazione e personale messa a disposizione del Fornitore. I costi per tale attività sono inclusi nel prezzo aggiudicato.
Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l’Aggiudicatario dovrà proporre e trasmettere il primo
Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l’Amministrazione.
Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
• Data in cui è previsto l’intervento e relativa periodicità;
• Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura necessario per effettuare l’attività di verifica;
• Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).
I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione.
7.5.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.
Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di collaudo con esito positivo.
Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire
il continuo, corretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura oggetto dell’appalto.
I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e ricompresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”.
È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per
cause di forza maggiore:
• fallimento del Fabbricante della apparecchiatura e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
• apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisce più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità della apparecchiatura. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
Art. 9 – Durata e importo del contratto
1. Il contratto ha la durata di mesi 36 a decorrere dalla data di collaudo definitivo.
Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato, per quanto concerne il servizio di manutenzione full risk, per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (180 giorni).
3. Il fornitore è tenuto inoltre a dettagliare nell’ambito dell’offerta economica, l’importo annuo necessario alle attività di manutenzione, meglio descritta nei capitoli precedenti;
L’importo a base d’asta per la fornitura oggetto di acquisto è di € 2.215.000,00 + IVA è da intendersi comprensivo di fornitura ed installazione, manutenzione full risk delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato ed ogni materiale di consumo necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore secondo quanto previsto da Regolamento aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo.
Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente Capitolato speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione applicherà le penalità di cui al presente paragrafo anche cumulativamente, salvo causa forza maggiore.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ | PENALE | ||
1^ SOGLIA | 2^ SOGLIA | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
Consegna, istallazione apparecchiatura e relativi accessori | fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | dal 6° al 30° giorno di ritardo sarà applicato l’1 (uno) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | Oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto in gara, l’Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale |
Xxxxxxxx apparecchiatura e relativi accessori | fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | dal 6° al 10° giorno di ritardo sarà applicato l’1 (uno) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | Oltre il 11° giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara, l’Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale |
Formazione | fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | dal 6° giorno di ritardo sarà applicato l’1 (uno) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | |
Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full- risk (Art. 7 del Capitolato | fino al 2° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | dal 3° giorno di ritardo sarà applicato l’1 (uno) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara | |
Ulteriori penalità non previste sopra | fino al 10° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,1 (zerovirgolauno) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione | dal 11° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione | |
L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale, qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi complessivamente considerate, dovessero raggiungere il 10% del valore economico dell'appalto |
N.B. Sarà considerato ritardo nella fornitura anche una difformità per quantità e qualità dei beni ordinati rispetto al consegnato
Art. 13 – Intervenuta disponibilità di convenzioni SORESA o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da SORESA o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel
caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Servizio di Ingegneria Clinica
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
U.O. di Radioterpaia
Dott. Xxxxxxx Xxxx