DYNAMICA MOTOR
DYNAMICA MOTOR
CONTRATTO BASE
Set Informativo
Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione dei Ciclomotori e Motoveicoli.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP;
• DIP Aggiuntivo;
• Glossario;
• Condizioni di assicurazione.
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.
Set informativo aggiornato a Febbraio 2022
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto Ciclomotori e Motoveicoli
DIP Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS., numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 – Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Compagnia: HDI Italia S.p.A. Prodotto: "Dynamica Motor Contratto Base"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione che garantisce la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori e Motoveicoli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus-malus.
Che cosa è assicurato? ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza; ✓ L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali. L’Impresa risarcisce i danni entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. | Che cosa non è assicurato? Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione: 🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose; 🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing per i danni a cose; 🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto, per i danni a cose; 🗶 I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto, ove l’Assicurato sia una Società per i danni a cose. | |
Ci sono limiti di copertura? L’Impresa ha diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti: ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; ! Il veicolo non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria; ! Conducente non abilitato alla guida; ! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti. |
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
Dove vale la copertura?
√ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di X. Xxxxxx e negli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
√ L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di HDI Italia S.p.A., del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza devi pagarlo al suo rilascio ed ha durata annuale.
Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurato può pagare il premio di polizza utilizzando le seguenti forme:
• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità;
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico;
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia S.p.A. all’Intermediario, delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o - se precedente - fino all’entrata in copertura della nuova polizza.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione (per Ciclomotori e Motoveicoli), distruzione o esportazione definitiva del veicolo (solo per Motoveicoli). In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo SSN.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie Ciclomotori e Motoveicoli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Dynamica Motor Ciclomotori e Motoveicoli Contratto Base
Data di realizzazione: 21/02/2022
Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale di HDI Italia S.p.A.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868,84, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480,00 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700,00.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726,00 ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540,00.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP, si specifica che l'ampiezza degli impegni di HDI Italia S.p.A. è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Non è prevista la possibilità di modificare i massimali minimi per sinistro previsti dalla legge. |
Garanzie estese | Non sono previste garanzie estese offerte gratuitamente. |
Tipo di guida | Guida libera. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE | |
Non sono previste condizioni aggiuntive. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni È escluso dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: a) danni diretti o indiretti accaduti in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo; e) esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) inquinamento di qualsiasi natura, i) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione emessi da un’Autorità pubblica competente; l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; n) suicidio o tentativo di suicidio; o) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; p) quarantene. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che sono presenti ulteriori casistiche per le quali la Compagnia ha diritto a recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa): 1) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 2) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; 3) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato; 4) nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro, la legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Compagnia, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Denuncia incidente da circolazione Per la denuncia dei sinistri, è necessario utilizzare il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (C.A.I.). Compilare detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute. Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo “C.A.I.” all’Agenzia cui è assegnato il contratto. I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 all’Agenzia Generale alla quale è appoggiato il contratto. Risarcimento diretto È una procedura prevista dalla legge che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi. Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono: • la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati; • l’accadimento del sinistro nel territorio italiano; • l’assenza di terzi responsabili; • danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente. |
Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto: • i danni al veicolo; • i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente); • i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero). In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente inviare per raccomandata a.r., per fax, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, per telegramma), una richiesta risarcitoria a HDI Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXX. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia: si procede alla compilazione del modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (CAI) avendo cura di riportare nel modulo anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - tel. (02) 34968.1. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra. Nell’ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione è consigliabile darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro. Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX, nei seguenti casi: • il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato; • il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; • il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. • | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia RCAuto, dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta: |
• 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso. | |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità. L’assicurato può pagare il premio utilizzando le seguenti forme: • per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità; • per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico; • il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia all’Intermediario nonché delle imposte e del contributo SSN. |
Rimborso | Non vi informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto, fatte salve eventuali disposizioni di legge. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | I contratti inerenti alla circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza (contratto di durata annuale e senza necessità di preventiva di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Nei casi di vendita al di fuori dei locali commerciali, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dal pagamento del premio, a mezzo pec, fax o raccomandata A/R, purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il rimborso verrà effettuato (previa riconsegna di tutti i documenti assicurativi rilasciati o ricevimento di dichiarazione di avvenuta distruzione dei citati documenti qualora rilasciati telematicamente) come segue: • se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, HDI Italia restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale; • se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, HDI Italia, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto a recedere il contratto nei seguenti casi: cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, per demolizione del veicolo assicurato, per furto e per vendita del veicolo assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) possessori di ciclomotori o motoveicoli. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 9% del premio imponibile per la garanzia R.C.A. e al 15% del premio imponibile per le altre garanzie. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • a mezzo fax 02/00000000 • a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo • via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, • via fax 00.00000000, |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. |
Negoziazione assistita | Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore. |
PER QUESTO CONTRATTO HDI ITALIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma del Codice, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO:
le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
AREE PRIVATE:
le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:
mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
ASSICURATO:
la persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con l’assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi. Soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi. il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BONUS MALUS:
la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
CARTA VERDE:
il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione x.x.xxxx prestata con il contratto.
CLASSE DI MERITO CU:
la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.
CODICE:
il Codice delle Assicurazioni private: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209 e ss.mm.ii.
CODICE DELLA STRADA:
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
CONTRAENTE:
la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione.
CONTRATTO BASE:
Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132 -bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di
legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa.
FRANCHIGIA:
l’importo, stabilito in polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale HDI Italia non riconosce l’indennizzo.
IMPRESA (O COMPAGNIA):
HDI Italia S.p.A.
INDENNIZZO:
la somma dovuta da HDI Italia in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio): il codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di Rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell’ambito della banca dati degli attestati di rischio, i movimenti di aggiornamento dell’attestazione dello stato del rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.
MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI:
i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall’art.128 del Codice.
PERIODO DI OSSERVAZIONE:
il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:
a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
PERSONA FISICA IDENTIFICATA COME CONSUMATORE:
la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente ad HDI Italia.
X.X.XXXX:
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
REGOLAMENTO:
i Regolamenti di esecuzione del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private.
RESPONSABILITÀ CUMULATA:
la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del conducente del veicolo, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:
nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità del conducente di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SET INFORMATIVO:
l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018).
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA:
il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
TARIFFA:
nell’assicurazione di R.C.: la tariffa di HDI Italia pubblicata ai sensi dell'art. 131 del Codice, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa “Corpi Veicoli Terrestri”, tassi e norme di HDI Italia, in vigore al momento della stipula del contratto.
TERZI DANNEGGIATI:
soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice.
VEICOLO:
il veicolo indicato in polizza.
DYNAMICA MOTOR CONTRATTO BASE
Condizioni di Assicurazione
Indice | ||
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………………………………… | pag. | 6 |
• Che cosa posso assicurare…………………………………………………………………………………………… | pag. | 6 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………………………………… | pag. | 7 |
• Che cosa fare in caso di sinistro…………………………………………………………………………………… | pag. | 15 |
Condizioni di assicurazione
SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali.
HDI Italia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e Speciali, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive e speciali.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.
Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
2. in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
3. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
4. nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
5. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
6. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
7. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
8. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, HDI Italia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4 -bis , del Codice della strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Che cosa posso assicurare
Ciclomotori o motoveicoli per uso proprio o promiscuo per trasporto persone.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al
riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. HDI Italia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma c.c., HDI Italia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
il Contraente è obbligato a farne immediata
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde,
restituzione ad HDI Italia.
Art. 6 - DECORRENZA E DURATA
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio relativi al contratto.
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Art. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio si paga alla consegna della polizza.
Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, HDI Italia procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia all’Intermediario.
Art. 7.1 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso. HDI Italia trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
• Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;
• nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.
Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di alienazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde. Per i ciclomotori, in caso di cessazione di rischio a causa di alienazione, va presentata copia del certificato di sospensione.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Art. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
La presente norma non si applica ai ciclomotori.
Art. 10 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto.
La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione. Per i
contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto HDI Italia provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio.
L’attestazione deve contenere:
a) la denominazione dell’Impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene messa a disposizione;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi dieci anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
l) il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento Ivass 9/2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
La messa a disposizione dell’attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d’anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più compagnie di assicurazioni, l'attestazione deve essere messa a disposizione dalla delegataria.
HDI Italia non mette a disposizione l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
L’attestazione conserva validità per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo se soggetto diverso dal contraente, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestazione si riferisce che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, alienazione, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
B/M - BONUS/MALUS
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alle previste tabelle di regole evolutive a seconda che HDI Italia abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione delle predette tabelle di regole evolutive.
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Classe di Merito | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, nel caso che il contratto stipulato con HDI Italia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra compagnia e l’attestazione messa a disposizione in via telematica da quest’ultima riporti
l’indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di “Compagnia” | Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di “Compagnia” | ||||
5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | ||
1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 11 |
2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | 12 |
3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 14 | 13 |
4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 15 | 14 |
5 | 4 | 7 | 6 | 14 | - | 16 | 15 |
6 | 5 | 8 | 7 | 15 | - | 17 | 16 |
7 | 6 | 9 | 8 | 16 | - | 18 | 17 |
8 | 7 | 10 | 9 | 17 | - | 18 | 18 |
9 | 8 | 11 | 10 | 18 | - | 18 | 18 |
*per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l’indicazione nell’attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile).
In caso di assenza dell’indicazione, nell’attestazione messa a disposizione dal precedente assicuratore, della classe di assegnazione CU, il contratto è assegnato, all’atto della stipulazione, alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Anni senza sinistri pagati con responsabilità principale | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
ed applicando alla classe di merito così determinata una maggiorazione di due classi di merito per ciascun sinistro pagato con responsabilità principale provocato negli ultimi dieci periodi di osservazione.
8. In caso di stipulazione di nuovo contratto, i proprietari di ciclomotori e motoveicoli, persone fisiche identificate come consumatori, sia in caso di prima immatricolazione, che di voltura al P.R.A. o cessione di contratto, possono chiedere che venga loro assegnata la migliore classe di merito universale CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato su un contratto in vigore, di un ulteriore veicolo di loro proprietà, anche di diversa tipologia, nell’ambito del nucleo familiare stabilmente convivente, certificato dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare).
In caso di rinnovo di contratto già stipulato, anche se inerente a ciclomotore o motoveicolo precedentemente assicurato presso un’altra Società, i proprietari di ciclomotori e motoveicoli, persone fisiche identificate come consumatori, possono chiedere che venga loro assegnata la migliore classe di merito universale CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato su un contratto in vigore, di un ulteriore veicolo di loro proprietà, anche di diversa tipologia, nell’ambito del nucleo familiare stabilmente convivente, certificato dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), solo in assenza di sinistri pagati con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni, oltre l’anno corrente, riportati dall’attestato del contratto oggetto di rinnovo.
Al contratto dell’assicurato, che ai sensi del precedente paragrafo ha beneficiato della classe di merito più favorevole per un veicolo di diversa tipologia e che abbia causato, in via principale, un sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo superiore a € 5.000,00, verrà assegnata, all’atto del rinnovo, la classe di merito di pertinenza in base alla sottostante tabella:
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Classe di Merito | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 |
2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 |
3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 16 |
4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 17 |
5 | 4 | 9 | 12 | 15 | 18 |
6 | 5 | 19 | 13 | 16 | 18 |
7 | 6 | 11 | 14 | 17 | 18 |
8 | 7 | 12 | 15 | 18 | 18 |
9 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 |
10 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 |
11 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 |
12 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 |
13 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e comunque nell’impossibilità di acquisire altrimenti l’attestato, e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione e/o documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe 18.
10. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” successivamente alla scadenza del periodo di mora del contratto precedente, salvo che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, ovvero di aver stipulato una polizza di durata temporanea. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia, ovvero alla classe di merito indicata nell’attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso HDI Italia, purché la stipulazione dello stesso avvenga, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata messa a disposizione.
11. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito calcolata con i criteri di cui al comma 7 ed il contratto è assegnato a quella classe.
12. La disposizione di cui al decimo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. In detto caso, il contratto, in mancanza dell’attestazione sullo stato del rischio nella banca dati di cui all’art.134 del CAP, è assegnato alla classe di merito CU risultante da una dichiarazione sostitutiva dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n.9/2015, ovvero nel caso l’ultima attestazione dello stato del rischio non risulti presente nella banca dati degli attestati di rischio, la Società acquisisce telematicamente l’ultima attestazione dello stato del rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di merito CU. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, la polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall’ultima attestazione dello stato del rischio presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un’attestazione dello stato del rischio utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per xxx xxxxxxxxxx, x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali
attestazioni dello stato del rischio cartacee e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la polizza è assegnata alla classe di merito CU 18. Una volta assunta la polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.
13. L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al nono, decimo e undicesimo comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata da HDI Italia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
15. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra compagnia e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio di cui all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore a condizione che:
• venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
• venga esibita documentazione idonea a comprovare l’identità di proprietà dei veicoli.
16. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con HDI Italia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
17. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle tabelle delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
18. È data facoltà al Contraente o all’intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alle previste tabelle offrendo ad HDI Italia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.
19. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del
P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato.
Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e di compagnia in caso di provenienza da HDI Italia), a condizione che:
• il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l’attestazione dello stato del rischio non sia già stata utilizzata per l’assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente;
• il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. consegni documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l’identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
La conservazione della classe di merito CU si applica anche se:
• il veicolo alienato era oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi - e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
• il nuovo veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
20. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato l’Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa compagnia entro il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.
21. In caso di mutamento della proprietà del veicolo da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU, allo I.U.R. e alla sinistrosità pregressa maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare unicamente la
classe di CU maturata (con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R.) sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.
22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal ventunesimo e ventiduesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito precedente alla perdita di possesso.
23. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di merito CU maturata sul veicolo alienato. In questo caso l’acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione circa il suo legame con il venditore. Il cedente può conservare la sola Classe di merito C.U. maturata sul veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova polizza. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.
24. Nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto veicolo ai sensi dell’art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la classe di merito CU maturata sul veicolo, per i nuovi veicoli acquistati. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
25. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione ereditaria, la classe di merito CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione circa lo stato di convivenza con il de cuius. Nel caso l’erede o un suo familiare convivente siano già proprietari di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa classe di merito CU del veicolo già di proprietà. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna al veicolo caduto in successione la classe di merito CU del veicolo già di proprietà.
26. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
27. In caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l’acquirente ha diritto a mantenere la classe di merito CU maturata sul veicolo acquisito in proprietà.
Per quanto concerne il trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l’acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo.
28. In caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà mantiene per detto veicolo la classe di merito CU maturata. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. Cod. Civ.
29. In caso di mutamento della classificazione del veicolo (di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il veicolo mantiene la classe di merito CU maturata.
Art. 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. HDI Italia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. HDI Italia si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall’art. 7.1 “Adeguamento del premio”.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’art. 7.1.
Art. 14 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Nei casi di vendita al di fuori dei locali commerciali, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dal pagamento del premio, a mezzo pec, fax o raccomandata A/R, purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.
Il rimborso verrà effettuato (previa riconsegna di tutti i documenti assicurativi rilasciati o ricevimento di dichiarazione di avvenuta distruzione dei citati documenti qualora rilasciati telematicamente) come segue:
• se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, HDI Italia restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
• se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, HDI Italia, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la
frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato.
Art. 16 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 18 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all’Agenzia generale cui è appoggiato il contratto.
La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 c.c.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nei casi di cui agli artt. 149 e 150 del Codice (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d’Invalidità Permanente) l’Assicurato che non sia responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria compagnia, inviando la stessa presso la sede legale di quest’ultima o presso l’agenzia emittente la polizza.
La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a/r., fax o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. La richiesta nei termini sopraelencati consente di far decorrere da subito i termini per l’eventuale azione giudiziaria.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, HDI Italia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).
Art. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE
HDI Italia ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex artt. 149 e 150 del Codice), HDI Italia non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’Assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.
HDI Italia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
HDI Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.