CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Contratto tipo
di Distribuzione Commerciale/Concessione di vendita con esclusiva
Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.143 del 5 dicembre 2016
La Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona lavora da tempo alla redazione di contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche operanti nel territorio. Gli schemi predisposti sono stati accolti con grande favore rivelandosi di grande ausilio agli operatori dei settori interessati che li hanno concretamente applicati nello svolgimento delle loro attività economiche e che continuano a farne richiesta.
In passato, la Commissione, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, si era dedicata alla stesura del contratto di agenzia. Attraverso il contratto di agenzia e quindi attraverso la figura dell’agente di commercio diviene possibile il capillare inserimento nel mercato dei prodotti aziendali a cui naturalmente si rivolgono le imprese produttrici, inserimento che diversamente richiederebbe l’impiego di forme distributive alternative, molto spesso meno efficaci ed incisive in termini di risultati di vendita e sicuramente più costose per l’impresa proponente.
La Commissione contratti camerale ha in questi mesi proseguito lo studio del settore della distribuzione portando a termine un nuovo lavoro, il contratto tipo di distribuzione commerciale mediante concessione di vendita in esclusiva.
Si tratta di un contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile, ma particolarmente adatto a recepire le mutevoli esigenze del mercato.
Nel nuovo schema sono stati ben indicati gli elementi che devono essere presenti per la tutela dei contraenti ovvero: la descrizione dettagliata dell’oggetto del contratto, gli obblighi gravanti su ciascuna parte; la durata e la possibilità di un rinnovo; il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento; sono state inserite anche clausole risolutive per la risoluzione anticipata del contratto, clausole di esclusiva da parte del distributore in modo che quest’ultimo si impegni, per tutta la durata della collaborazione, a non stipulare contratti con altre imprese, sotto il profilo della risoluzione delle controversie è stato inserito il ricorso a strumenti di giustizia alternativa, in primo luogo la mediazione presso il Servizio di mediazione camerale e, caso di fallimento, l’arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali di estrazione camerale.
La predisposizione di tale ulteriore schema contrattuale si pone in linea con il ruolo di garante della correttezza delle pratiche contrattuali e della concorrenza leale che l’Ente camerale riconosce tra i suoi obiettivi prioritari.
La relatrice Avv. Xxxxxx Xxxxxx
CONTRATTO TIPO DI CONCESSIONE DI VENDITA/DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA
Con la presente scrittura redatta in duplice originale tra
la Impresa ………………… con sede legale in ………………….., CAP ……, prov. di …….., via ……………
n. ….., Partita IVA …………………………..……………., Codice Fiscale ,
PEC………………………….……..iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di …..……….. al n. ……………… del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap ,
prov. di ………., residente in …………………., CAP ………., prov. di ………, via …………., n ,
Documento d’Identità n. ………………., Codice Fiscale ……………………….
di seguito denominato anche “Concedente”
E
la Impresa ………………… con sede legale in ………………….., CAP ……, prov. di …….., via ……………
n. ….., Partita IVA ……………………., Codice Fiscale ,
PEC………………………….……..iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di …..……….. al n. ……………… del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap ,
prov. di ………., residente in …………………., CAP ………., prov. di ………, via …………., n ,
Documento d’Identità n. ………………., Codice Fiscale ……………………….
di seguito denominato anche “Distributore”
PREMESSO CHE
a) il Concedente intende promuovere la vendita dei propri prodotti, meglio specificati all’allegato “A” al presente contratto, nelle seguenti zone meglio specificate all’allegato “B” al presente contratto mediante concessione di vendita in esclusiva senza che il distributore possa in alcun modo far parte dell’organizzazione del concedente rimanendo lo stesso distributore totalmente indipendente;
b) il Distributore ha interesse a rivendere i prodotti nelle aree meglio specificate all’allegato “B”;
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.
3. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza accordo scritto tra le parti.
Art. 2 - Comunicazioni
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11.2.2005 n. 68 per la prova dell’avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC.
Art. 3 - Oggetto
1. Il Concedente attribuisce per la durata del presente accordo il diritto esclusivo a distribuire, commercializzare e rivendere nella Zona di cui all’Art. 4 i prodotti elencati nell’allegato A e di seguito indicati con il nome di “Prodotti” al Distributore che reciprocamente si impegna ad acquistarli dal Concedente e non da terzi.
Art. 4 - Zona
1. Al Distributore viene concessa l’esclusiva per la rivendita dei Prodotti per le zone elencate nell’allegato B, di seguito indicate con il nome di “Zona”. Pertanto il Concedente non potrà per alcun motivo né direttamente né tramite altri concessionari di vendita, distributori, agenti, rappresentanti o, comunque, intermediari, né per interposta persona concludere contratti con terzi relativi ai Prodotti con riferimento alla “Zona”.
2. Nel caso in cui ci sia la possibilità di rivendere i Prodotti in aree non elencate nell’Allegato B al presente contratto, il Distributore potrà concludere tali vendite previa comunicazione scritta al Concedente, il quale dovrà dare il proprio eventuale assenso nella stessa forma. In tale caso la “Zona” per la quale viene concessa l’esclusiva si intenderà automaticamente ampliata entrandone a far parte anche le nuove aree.
Art. 5 - Durata
1. Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni1.
2. Il presente contratto si rinnova automaticamente per successivi periodi di anni, salvo disdetta
di una delle parti fatta pervenire all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle parti, alla scadenza, da esercitarsi con le modalità stabilite all’art.10 del presente contratto.
4. Potrà essere risolto da entrambe le parti con le modalità stabilite all’art. 9 del presente contratto.
1 Oppure “decorre dal fatto salvo il periodo precedente e si intende costituito a tempo indeterminato
Art. 6 – Prezzi e modalità di pagamento
1. I prezzi di acquisto dei Prodotti da parte del Distributore sono indicati nell’allegato “C” al presente contratto. Tali prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese.
2. Il Distributore si impegna a pagare le forniture di prodotti puntualmente ed esattamente.
3. Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fornitura avverrà a mezzo bonifico
……………………………………… a giorni dalla data di spedizione.
Art. 7 – Obblighi del Concedente
1. Il Concedente si obbliga a non commercializzare nella “Zona” i “Prodotti” se non attraverso il Distributore, il quale così avrà per gli stessi la più completa esclusiva.
2. La “Zona” così come individuata nell’Allegato B, non può in alcun modo essere variata in senso restrittivo se non con il consenso del Distributore, mentre potrà essere ampliata con le modalità di cui all’art. 4.
3. Il Concedente si obbliga altresì a consegnare i prodotti entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ordine; nel caso in cui non potesse, per qualsiasi motivo, far fronte ai quantitativi richiesti, dovrà darne comunicazione entro le quarantotto ore successive al ricevimento dell’ordine.
4. I prodotti venduti dovranno rispettare le normative regolanti la materia nel territorio italiano e gli standard qualitativi dovranno essere almeno pari a quelli dei prodotti destinati al mercato interno.
Art. 8 – Obblighi del Distributore
1. Il Distributore si obbliga ad acquistare i Prodotti dal Concedente e a promuovere la loro distribuzione nella Zona di cui all’art. 4. In particolare si impegna a vendere i prodotti in nome proprio e per proprio conto e ad agire con propria organizzazione e a proprio rischio, come imprenditore autonomo. Di conseguenza, è tenuto ad istituire e mantenere, nella Zona, un'organizzazione di vendita adeguata ad assicurare il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Il Distributore si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non fabbricare, commerciare, organizzare la vendita, direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti con i Prodotti2.
3. Il Distributore è libero di distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di concorrenti del Concedente), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il Concedente (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione nonchè il soggetto nell'interesse del quale si intende operare).
2 Oppure “Il Distributore potrà assumere altri incarichi di distribuzione per prodotti similari o concorrenti di quelli elencati nell’allegato “A”, sia acquistare, in proprio o per conto di terzi al fine di rivenderli, i prodotti stessi.
4. È fatto divieto assoluto al Distributore di manomettere, danneggiare o alterare in qualsiasi modo i Prodotti o parte di essi. In caso contrario il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo.
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa
1. Il presente Xxxxxxxxx si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., nel caso di inosservanza da parte del Concedente degli obblighi previsti negli articoli 4.1, 7.1 e 7.3 e da parte del Distributore degli obblighi previsti negli articoli 6.2 e 8. L’inosservanza di detti obblighi comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di diffida immediatamente dopo che la parte abbia a suo insindacabile giudizio dichiarato per iscritto che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
2. È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte non inadempiente.
Art. 10 - Recesso
1. E’ data facoltà ad entrambe le parti di recedere dal presente contratto in caso di giusta causa mediante comunicazione scritta motivata con un preavviso di almeno trenta giorni3.
Art. 11– Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell’altra parte.
Art. 12 – Effetti della cessazione del contratto
1. Al momento dello scioglimento del contratto, indipendentemente dai motivi della cessazione, il Distributore è tenuto a restituire al Concedente il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di distribuzione.
2. Il Distributore eviterà qualsiasi condotta che possa ingenerare nei terzi la supposizione che egli operi ancora come distributore del Concedente o comunque diretta ad evidenziare ai terzi il pregresso rapporto intrattenuto con il Concedente. Dovrà inoltre eliminare, anche dalla propria corrispondenza, qualsiasi riferimento al Concedente, evitando in particolare di utilizzare la dicitura “Distributore di
……………”.
3. Con la cessazione del rapporto contrattuale, il Distributore non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
3 Nel caso di contratti a tempo indeterminato aggiungere la seguente clausola "Le parti potranno esercitare tale facoltà dandone comunicazione scritta all’altra parte con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e certifichi la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, PEC) con un preavviso di almeno sei mesi.
Art.13 - Segretezza
1. Eventuali dati coperti da riservatezza aziendali o commerciali del Concedente e/o altre notizie ed informazioni riservate comunicate al Distributore o, più in generale, di cui quest’ultimo sia venuto a conoscenza per effetto ed in esecuzione del presente contratto non dovranno essere utilizzate per fini estranei al contratto né tanto meno essere rivelate, neppure dopo la cessazione del rapporto contrattuale, a terzi.
2. Il Distributore si impegna inoltre ad approntare tutte le misure necessarie affinché il presente obbligo venga rispettato dai propri dipendenti, collaboratori e da coloro che, a vario titolo, operano all’interno della sua azienda e che potrebbero venire a conoscenza delle informazioni riservate, rispondendone direttamente nel caso di violazione compiuta da uno di questi.
Art. 14 – Spese
1. Tutti i costi e gli oneri che il Distributore potrà incontrare per la commercializzazione, vendita e distribuzione dei “Prodotti” saranno a suo completo carico, compresi quelli relativi alla pubblicità ed alla promozione.
2. Le eventuali spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.
Art. 15 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie
1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
2. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona iscritto al n. 284 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
3. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le controversie verranno deferite alla Camera Arbitrale “Xxxxx Xxxx”istituita presso la Camera di Commercio di Ancona in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i..
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso
o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Luogo lì
Il Concedente Il Distributore
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti clausole: 7 (Obblighi del Concedente); 8 (Obblighi del Distributore), 10 (Recesso), 15 (Legge applicabile e risoluzione delle controversie).
Il Concedente Il Distributore
ALLEGATI
A- ELENCO DEI PRODOTTI B- ELENCO DELLE AREE C - LISTINO PREZZI