RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.9.2023
COM(2023) 562 final 2023/0338 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di partenariato economico (APE) tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea (UE), dall'altra ("APE Kenya" o "accordo").
I testi negoziati dell'APE sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxx- regions/east-african-community-eac/eu-kenya-agreement/text-agreement_it.
Obiettivo dell'accordo è l'attuazione bilaterale delle disposizioni dell'APE tra l'UE e gli Stati partner dell'EAC (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda), l'"APE UE-EAC", i cui negoziati si sono conclusi il 16 ottobre 2014. L'UE, il Kenya e il Ruanda hanno firmato l'APE UE-EAC nel settembre 2016, e il Kenya l'ha ratificato nello stesso mese. Tuttavia l'APE UE- EAC regionale non è mai stato applicato in via provvisoria, perché non tutti i membri dell'EAC hanno firmato e ratificato l'accordo (il che costituiva un requisito dell'APE UE-EAC per la sua entrata in vigore).
Nel febbraio 2021 il vertice ordinario dei capi di Stato dell'EAC ha deciso di consentire ai singoli paesi dell'EAC di procedere all'attuazione bilaterale dell'APE UE-EAC in base al principio della "geometria variabile". Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di procedere in tal senso.
Il 17 febbraio 2022 il vicepresidente esecutivo Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, a nome dell'UE, e l'ambasciatore Xxxxxxxxx Xxxxx, a nome del Kenya, hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati sull'APE UE-Kenya, che resterà aperto agli altri Stati partner dell'EAC.
I negoziati volti a introdurre i necessari adeguamenti per l'attuazione bilaterale, tra il Kenya e l'UE, delle disposizioni dell'APE UE-EAC si sono conclusi il 24 maggio 2023 a livello tecnico e il 19 giugno 2023 a livello politico, durante la visita del vicepresidente esecutivo Xxxxxxxxxxx in Kenya. Nel corso dei negoziati le Parti hanno concordato alcuni adeguamenti dell'accordo iniziale che ne rendono possibile l'attuazione su base bilaterale, anche nel settore delle regole di origine e dell'aiuto allo sviluppo. È stato inoltre aggiunto all'accordo un nuovo allegato relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile.
La prevista conclusione del presente accordo giunge al momento opportuno.
In primo luogo, il Kenya è un'economia in crescita e un importante attore economico regionale. Rappresenta la nona economia del continente africano e il principale polo economico dell'Africa orientale. Nel periodo 2015-2019 ha conseguito una crescita media annuale generalizzata del 4,8 % e ha significativamente ridotto la povertà, dal 36,5 % nel 2005 al 27,2 % nel 2019. Dopo la pandemia di COVID-19 l'economia ha registrato una forte ripresa, con una crescita del PIL stimata al 5,5 % nel 2022 e un tasso di povertà che ha riconfermato la sua tendenza al ribasso dopo aver subito un aumento all'inizio della pandemia. Guardando al futuro, secondo la Banca mondiale la crescita a medio termine del Kenya resterà brillante. Il PIL reale dovrebbe salire al 5,0 % nel 2023 e al 5,2 % in media nel periodo 2024-2025. Questa previsione di crescita a breve termine è superiore al tasso di crescita potenziale stimato del PIL del Kenya, pari al 4,9 %, e alla media pre-pandemia (2010-2019) del 5,0 %. Il reddito reale pro capite dovrebbe crescere, passando dal 2,8 % nel 2022 al 3,1 %.
In secondo luogo, le relazioni economiche tra l'UE e il Kenya sono ben consolidate. L'UE è il secondo partner commerciale del Kenya. Gli scambi commerciali tra l'UE e il Kenya hanno raggiunto i 3,3 miliardi di EUR nel 2022, registrando un aumento del 27 % rispetto al 2018. Le importazioni dell'UE dal Kenya ammontano a 1,2 miliardi di EUR e sono principalmente costituite da ortaggi, frutta e fiori. Il Kenya intende esportare sempre più merci complesse e aumentare il valore aggiunto delle merci esportate. Le esportazioni dell'UE in Kenya ammontano a 2,02 miliardi di EUR e sono principalmente costituite da prodotti minerali, prodotti chimici e macchinari, che rappresentano elementi importanti data l'intenzione del Kenya di sviluppare ulteriormente i propri settori industriali. L'UE è la prima destinazione delle esportazioni del Kenya (16 % delle esportazioni totali nel 2022), seguita dall'Uganda (12 %) e dagli Stati Uniti (8 %), ed è la terza fonte delle sue importazioni (10 %).
Un accordo commerciale con il Kenya, riguardante gli scambi di merci, la cooperazione allo sviluppo e la sostenibilità, non si limiterebbe a preservare la quota di mercato dell'UE in un mercato in forte espansione, ma la accrescerebbe, e rafforzerà la posizione del Kenya nella regione1. L'impegno dell'UE con il Kenya incoraggerebbe il paese a promuovere la liberalizzazione degli scambi nella regione EAC (poiché l'accordo resterà aperto all'adesione di altri Stati partner dell'EAC).
In terzo luogo, da un punto di vista più geopolitico, il Kenya svolge sempre più un ruolo di primo piano a livello regionale e internazionale, in particolare nella promozione della pace e della sicurezza nei paesi vicini e nel sostegno all'agenda globale in materia di sostenibilità. L'UE ha individuato nel Kenya un attore chiave per un maggior impegno negli affari regionali, in particolare in Etiopia e Sudan2. Il Kenya ospita l'unico quartier generale dell'ONU nel continente africano (programma dell'ONU per l'ambiente/UNEP e programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani/UN-Habitat) e ha avuto un seggio temporaneo al Consiglio di sicurezza dell'ONU (2021-2022). Il Kenya fa inoltre da apripista negli sforzi di sostenibilità del continente africano ed è un alleato affidabile nella lotta ai cambiamenti climatici. Insieme all'UE e ad altri partner internazionali, il paese africano è alla guida della coalizione dei ministri del Commercio sul clima, avviata nel 2023.
In considerazione dell'attuale contesto politico internazionale, la tempestiva conclusione dei negoziati con un partner fondamentale come il Kenya costituisce anche un segnale forte dell'impegno comune a favore di un sistema commerciale basato su regole e della sostenibilità.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE deve "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali"3.
1 Nel periodo 2015-2019 la crescita economica del Kenya è stata in media del 5,7 %, il che ha reso il paese una delle economie in più rapida crescita dell'Africa subsahariana. I risultati ottenuti dall'economia sono stati favoriti da un ambiente macroeconomico stabile, dalla fiducia positiva degli investitori e da un settore dei servizi resiliente. (Fonte: Banca mondiale).
2 Nel maggio 2021 le conclusioni del Consiglio sul Corno d'Africa hanno individuato nel Kenya un partner fondamentale per perseguire un programma di valori e interessi condivisi e promuovere la pace e la sicurezza, la prosperità e la stabilità democratica nella regione, nonché il multilateralismo.
3 Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
La conclusione del presente accordo è pienamente in linea con l'ambizione dell'UE di promuovere relazioni commerciali con i partner africani, come stabilito nella strategia dell'UE per l'Africa (2020)4, nel riesame della politica commerciale (2021)5 e nella comunicazione sul riesame della politica commerciale sostenibile (2022)6.
La presente proposta attua in particolare l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro7 ("accordo di partenariato ACP-UE"), che prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.
Obiettivo del presente accordo è infatti l'attuazione bilaterale delle disposizioni dell'APE UE- EAC sulla base del principio di "geometria variabile". L'accordo resterà aperto all'adesione di altri Stati partner dell'EAC.
L'APE tra l'UE e il Kenya è stato inoltre esplicitamente integrato come risultato fondamentale del dialogo strategico UE-Kenya, avviato nel giugno 2021, ed è una componente chiave della strategia dell'UE per l'impegno in Africa.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Gli obiettivi sono coerenti con le altre normative dell'UE, in particolare quelle in materia di sviluppo e ambiente.
L'APE con il Kenya è un accordo commerciale orientato allo sviluppo. Offre al Kenya un accesso asimmetrico al mercato, che consente al paese di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevede un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti e abolisce il ricorso alle sovvenzioni all'esportazione negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'accordo comprende inoltre un ambizioso capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile che contempla questioni ambientali e sociali e inerenti al lavoro, ai diritti umani e alla parità di genere. Gli obiettivi dell'accordo sono pertanto in linea con le politiche ambientali, climatiche e sociali e con gli impegni concordati a livello internazionale dell'UE.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'APE (che è un accordo di libero scambio) rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE.
4 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia globale per l'Africa", xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000.
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva", EUR-Lex - 52021DC0066 - IT - EUR-Lex (xxxxxx.xx).
6 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX%0X00000XX0000&xxxx0000000000000.
7 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
L'accordo deve essere pertanto firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'APE presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.
• Proporzionalità
Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.
L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.
• Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Obiettivo del presente APE è l'attuazione bilaterale delle disposizioni di un accordo regionale di libero scambio già concluso (l'APE UE-EAC). L'accordo è in linea con le direttive di negoziato aggiornate8. Per questi motivi non si applicano i requisiti degli orientamenti per legiferare meglio.
In futuro potrebbe essere prevista una valutazione ex-post dell'accordo.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente.
8 Decisione del Consiglio (UE) 2020/13, del 19 dicembre 2019, che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 101, xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.006.01.0101.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A006% 3ATOC).
Nel marzo 2023, nel contesto di un dialogo con la società civile, si è tenuta una presentazione dell'allegato dell'accordo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile (che costituisce la principale novità rispetto all'APE UE-EAC), rivolta ai portatori di interessi.
• Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
• Valutazione d'impatto
In questa fase non è necessaria una valutazione d'impatto. Poiché l'obiettivo del presente accordo è l'attuazione bilaterale delle disposizioni di un accordo regionale di libero scambio già concluso (APE UE-EAC), la realizzazione di valutazioni d'impatto supplementari non è richiesta dal pacchetto di strumenti per legiferare meglio.
In precedenza, nel 2002, è stata avviata una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) per tutti gli APE. L'esito di tale SIA ha riguardato i negoziati sia per l'APE UE-EAC quadro, concluso nel 2007 (FEPA), sia per l'APE UE-EAC globale per gli scambi di merci, concluso nell'ottobre 2014.
A seguito della conclusione dell'APE UE-EAC nell'ottobre 2014, nel 2018 è stata effettuata un'analisi economica dei risultati negoziali per valutare l'impatto economico dell'APE UE- EAC sulle Parti.
• Efficienza normativa e semplificazione
Il presente accordo non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.
• Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Il Kenya beneficia già del regolamento sull'accesso al mercato (MAR), che offre un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti, come accade nell'ambito di un APE. Obiettivo del MAR era concedere l'accesso al mercato dell'UE a quei paesi ACP che si erano adoperati per concludere, firmare e ratificare un APE che in ultima analisi non aveva potuto essere applicato in via provvisoria per ragioni indipendenti dalla loro volontà. È quanto accaduto al Kenya con l'APE UE-EAC 2014, che non ha potuto essere applicato in xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx firma e ratifica di tale accordo da parte di tutti i membri dell'EAC.
Non vi sarà pertanto alcuna incidenza sul bilancio, dal momento che l'accordo manterrà l'accesso del Kenya al mercato dell'UE alle medesime condizioni.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'accordo comprende disposizioni istituzionali che istituiscono organismi ministeriali, tecnici e di alti funzionari incaricati di supervisionare, orientare e sostenere la sua attuazione, il suo funzionamento e il suo impatto e di adottare le misure necessarie.
A livello ministeriale sarà istituito il Consiglio APE, che avrà il potere di prendere decisioni e adottare raccomandazioni. Il Consiglio sarà assistito da un comitato degli alti funzionari nella supervisione dell'attuazione e dell'applicazione dell'APE, nonché nella valutazione del suo impatto sulle Parti.
A livello tecnico, il comitato degli alti funzionari potrà istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro, task force o organismi incaricati di trattare le questioni inerenti all'accordo. Le disposizioni dell'accordo istituiscono inoltre, all'entrata in vigore, un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, che monitorerà l'attuazione e la gestione delle disposizioni in materia di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi e regole di origine. Sarà inoltre istituito un dialogo globale sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale, con il compito di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del capitolo relativo all'agricoltura e fungere da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle Parti. Per quanto riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'entrata in vigore sarà istituito un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile, incaricato di agevolare, monitorare ed esaminare l'attuazione del relativo allegato.
L'accordo conferirà ai rappresentanti della società civile (settore privato, associazioni d'imprese, sindacati, organizzazioni non governative) un ruolo nella sua attuazione, anche per quanto riguarda le disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile. Saranno istituiti gruppi consultivi interni, comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo Tali gruppi si riuniranno periodicamente e forniranno consulenza alla rispettiva Parte sull'attuazione dell'accordo. Sarà altresì istituito un comitato consultivo (un organo consultivo comune della società civile a cui parteciperanno i gruppi consultivi interni), che assisterà il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, del settore privato e delle parti economiche e sociali sulle questioni inerenti all'accordo.
Infine, la relazione annuale sull'attuazione e sull'applicazione della Commissione contemplerà l'APE UE-Kenya a partire dalla sua entrata in vigore.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il presente accordo mira de facto all'attuazione delle disposizioni del precedente accordo negoziato con i membri dell'EAC nel 2014. Introduce gli adeguamenti necessari per l'attuazione dell'APE regionale da parte di un singolo membro dell'EAC ed è aperto all'adesione futura di qualsiasi altro paese EAC. L'accordo è stato inoltre aggiornato per allinearlo alle sfide attuali, ad esempio la promozione della sostenibilità, attraverso l'inclusione di un allegato ambizioso in materia di commercio e sviluppo sostenibile e l'aggiornamento del capitolo sulla cooperazione economica e allo sviluppo.
L'APE UE-Kenya contiene disposizioni in materia di scambi di merci, dogane e agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), agricoltura e pesca, cooperazione allo sviluppo e prevenzione e risoluzione delle controversie, nonché un
allegato in materia di commercio e sviluppo sostenibile. L'accordo comprende inoltre due dichiarazioni comuni relative all'applicabilità, rispettivamente, delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e di regole di origine.
L'accordo prevede in particolare gli elementi seguenti.
– Eliminazione asimmetrica delle tariffe: l'UE concede il libero accesso al proprio mercato eliminando le tariffe e i contingenti (tranne che per le armi), mentre il Kenya aprirà gradualmente il proprio mercato, beneficiando dei periodi di transizione e dell'esclusione di prodotti sensibili dalla liberalizzazione.
– Applicazione temporanea agli scambi di entrambe le Parti delle regole di origine del regolamento sull'accesso al mercato (che si applica già al Kenya) finché non sarà negoziato un nuovo protocollo sulle regole di origine all'entrata in vigore dell'accordo ed entro cinque anni dall'attuazione dell'APE. Il nuovo protocollo sulle regole di origine si baserà sulle regole di origine dell'APE UE-EAC, come previsto dalla dichiarazione comune sulle regole di origine.
– Disposizioni che tengono conto delle esigenze di sviluppo del Kenya, quali misure di salvaguardia speciali per l'agricoltura, misure sulla sicurezza alimentare e tutela delle industrie nascenti.
– Disposizioni in materia doganale volte ad agevolare gli scambi, a promuovere il miglioramento della legislazione e delle procedure doganali, a sostenere l'amministrazione doganale kenyota e a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni doganali.
– Disposizioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie volte a promuovere l'armonizzazione delle norme intraregionali e a rafforzare la capacità tecnica del Kenya.
– Un capitolo sulla cooperazione economica e allo sviluppo, contenente disposizioni volte a promuovere la competitività dell'economia kenyota rafforzando la capacità di offerta e assistendo il Kenya nell'armoniosa attuazione dell'APE. Il capitolo originario dell'APE EAC è stato in gran parte mantenuto, con i necessari aggiornamenti. È stato aggiunto un allegato specifico per il Kenya e l'UE che riporta le modifiche apportate al testo dell'accordo regionale.
– Un allegato apposito dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile che riguarda il lavoro, la parità di genere e le questioni ambientali e climatiche e contiene impegni vincolanti e applicabili (attraverso uno specifico meccanismo di risoluzione delle controversie). Nell'accordo non è inclusa la possibilità di sospendere temporaneamente gli obblighi a norma dell'allegato su commercio e sviluppo sostenibile (ossia imporre "sanzioni"). Nella dichiarazione comune sul commercio e lo sviluppo sostenibile, l'UE e il Kenya si sono tuttavia esplicitamente impegnati a proseguire i negoziati su questo aspetto nel contesto della "clausola di revisione a tempo".
L'accordo sarà riesaminato ogni cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Il testo dell'APE comprende l'impegno a negoziare nuovi settori da includere nell'accordo ("clausola di revisione a tempo"), tra cui disposizioni in materia di scambi di servizi, e norme relative agli scambi riguardanti lo sviluppo sostenibile, la politica della concorrenza, gli investimenti e lo sviluppo del settore privato, i diritti di proprietà intellettuale e la trasparenza negli appalti pubblici. I risultati dei negoziati su questi settori dovrebbero essere aggiunti entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
2023/0338 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea9, vista l'approvazione del Parlamento europeo10, considerando quanto segue:
(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
(2) I negoziati tra l'Unione europea e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC) (Repubblica del Burundi, Repubblica del Kenya, Repubblica del Ruanda, Repubblica unita della Tanzania e Repubblica dell'Uganda) per un accordo di partenariato economico si sono conclusi il 14 ottobre 2014 e l'APE EAC è stato siglato il 16 ottobre 2014.
(3) Il Kenya ha ratificato e firmato l'APE UE-EAC nel settembre 2016. Affinché l'APE regionale entri in vigore è necessario che tutti i membri dell'EAC lo firmino e lo ratifichino. Ad oggi mancano ancora le firme e le ratifiche di tre membri dell'EAC, il che impedisce l'entrata in vigore dell'accordo regionale.
(4) Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato della Commissione del 2002 includendovi la conclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli APE.
(5) Il 27 febbraio 2021 il vertice dell'EAC ha consentito ai singoli paesi dell'EAC di procedere all'attuazione bilaterale dell'APE in base al principio della "geometria variabile". Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione la richiesta di procedere in tal senso.
(6) Il 17 febbraio 2022 il vicepresidente esecutivo Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, a nome dell'UE, e l'ambasciatore Xxxxxxxxx Xxxxx, a nome del Kenya, hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati sull'APE UE-Kenya ("accordo"), che resterà aperto agli altri Stati partner dell'EAC.
9 GU C […] del […], pag. […].
10 GU C […] del […], pag. […].
(7) Il 24 maggio 2023 i negoziati per l'accordo tra l'Unione europea e il Kenya si sono conclusi con esito positivo.
(8) In conformità della decisione [..] del Consiglio, del [..], l'accordo è stato firmato il [..] con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(9) L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal [..] in attesa della sua entrata in vigore.
(10) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro11, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.
(11) È opportuno concludere l'accordo a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È concluso l'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo").
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 139 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo12.
Articolo 3
L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente
11 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
12 La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.