REGOLAMENTO ESECUTIVO – SETTORE PROFESSIONISTICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
REGOLAMENTO ESECUTIVO – SETTORE PROFESSIONISTICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Approvato dal Consiglio federale con delibera n.526 del 5 giugno 2013 aggiornato al 10 maggio 2019
I Doveri generali
1. Le Affiliate, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.
II Regolamenti
1. Il Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI.
2. Le delibere hanno forza di legge nell’ambito dell’attività organizzata e disciplinata dalla FIP. Il Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP.
3. Il presente Regolamento contiene norme vincolanti relative allo status e all’idoneità degli atleti e degli allenatori a partecipare alle attività di pallacanestro organizzata e al loro trasferimento fra Affiliate alla FIP e fra queste e Società appartenenti a Federazioni Straniere.
III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.219 C.F. 28/11/2014)
1. L’interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte Federale ai
sensi dell’art. 57 comma 5 dello Statuto.
2. Nell’applicare il presente Regolamento, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell’ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all’ora
vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.
IV Definizioni
1. Con il termine “Affiliata” si definisce qualsiasi Società costituitasi in forma di Srl o Spa che sia affiliata alla FIP.
2. Con il termine “tesserato” si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l’elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l’inclusione negli Organi direttivi di una Affiliata.
3. Con il termine “atleta” si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore professionistico.
4. Con il termine “Presidente di Affiliata” si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Affiliata ai sensi dell’art. 127 del Regolamento Organico.
5. Con il termine “allenatore” o “preparatore fisico” si definisce chiunque appartenga ad una delle
categorie previste dalle norme del Comitato Nazionale Allenatori.
6. Con il termine “arbitro” si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle
norme CIA per la direzione di una gara.
7. Con il termine “ufficiale di campo” si definiscono i tesserati del CIA abilitati a svolgere le mansioni
di cronometrista, segnapunti ed addetto ai 24 secondi.
8. Con il termine “lista elettronica” si definisce la lista da consegnare obbligatoriamente agli arbitri prima dell’inizio della gara, redatta mediante i sistemici informatici federali, contenente i dati anagrafici e federali degli atleti e dei numeri di maglia, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l’indicazione del capitano.
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015 – del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.67 P.F. 26/06/2018)
1. Appartengono al Settore Professionistico le Affiliate che, previa autorizzazione del Consiglio federale, possono, ai sensi degli artt. 2 e 10 L. 91/81 e successive modifiche ed integrazioni, impiegare sportivi professionisti.
2. Le Affiliate ammesse a partecipare ai Campionati del settore professionistico possono avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti professionisti italiani, comunitari ed extracomunitari e/o giovani di serie. Le Affiliate hanno l’obbligo di tesserare e mantenere costante nel corso dell’anno sportivo un numero minimo di atleti professionisti stabilito annualmente nelle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
3. Le Affiliate, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, più di 18 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 20 con contratto professionistico. Xxx fosse raggiunto il tetto massimo di 18 atleti iscritti in lista elettronica, anche in caso di infortuni, le Affiliate non potranno più iscrivere alcun nuovo atleta.
4. I tesseramenti degli atleti senior e giovanili impiegati nella prima squadra delle Affiliate del settore professionistico devono essere di categoria nazionale.
5. Le Affiliate provvedono alla iscrizione al Campionato con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
6. Il versamento dei contributi federali - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti
- avviene con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
7. I controlli sulla gestione economico finanziaria delle Affiliate sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Comtec) a tal scopo istituita presso la FIP, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio federale ai sensi dei Regolamenti federali vigenti.
Art.1 Bis Contratti tra Affiliata e tesserati
1. Il contratto di prestazione sportiva professionistica tra tesserato e Affiliata deve essere conforme al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi tra le Associazioni di categoria e redatto sui modelli forniti annualmente dalle Associazioni riconosciute competenti e approvati dalla Federazione.
2. Ogni contratto e le eventuali modificazioni delle condizioni, ivi comprese quelle economiche dei contratti redatti secondo il modello di cui al precedente comma [1] devono risultare da specifici accordi scritti depositati presso la Lega o l’Associazione competente e presso la FIP.
3. La stipula di accordi in violazione di quanto previsto ai commi [1] e [2] determina l’infrazione prevista e punita all’articolo 50 del Regolamento di giustizia, fatti salvi i casi in cui i fatti commessi integrino le ipotesi di illecito di cui agli artt. 59 e 61 del Regolamento di Giustizia.
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.351 C.F. 13/06/2016)
1. Per gli atleti professionisti e lo staff tecnico delle Società professionistiche vale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 91/81 e successive modifiche ed integrazioni, quanto stabilito dal “Regolamento Sanitario della FIP per gli sportivi professionisti” allegato in appendice al presente Regolamento.
2. Per le Affiliate professionistiche é obbligatoria la figura del Medico Sociale, avente la specializzazione in Medicina dello sport le cui responsabilità ed attribuzioni sono indicate nel decreto del Ministero della Sanità del 13/3/95.
3. Il Medico Sociale vigila in stretta collaborazione con l’Affiliata sull’osservanza delle leggi dello Stato e della Regione, sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario.
4. Il Medico Sociale ha l’obbligo altresì di adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al
doping dei tesserati della propria Affiliata.
Art. 3 Decadenza o inefficacia del tesseramento
1. L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del tesseramento richiesti dal presente Regolamento, determina la posizione irregolare dell’atleta. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute.
Art. 4 Movimenti Atleti professionisti (del. n.32 C.F. 16/07/2016)
1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta professionista può essere iscritto in Lista Elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici.
2. Un atleta, a seguito di cessione definitiva o temporanea, ritorno da cessione temporanea o nuovo contratto nel corso della medesima stagione sportiva, non può essere iscritto in lista elettronica nuovamente per un’Affiliata che lo aveva già iscritto.
3. Un atleta iscritto in Lista Elettronica per un’Affiliata professionistica che è trasferito presso un’Affiliata dilettantistica o all’Estero può essere iscritto, nel corso della medesima stagione
sportiva, in Lista Elettronica per altra Affiliata professionistica entro il termine annualmente stabilito dalle DOA settore professionistico per i trasferimenti all’interno della Serie A.
4. Le iscrizioni in lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore dilettantistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Le iscrizioni in lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dall’articolo 6 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento.
6. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico non azzera il conto delle iscrizioni in Lista Elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi dell’art.6 del R.E. – Tess. nel corso della stagione sportiva.
7. L’atleta dilettante o proveniente da Federazione estera o da istituzioni accademiche estere che, nel corso della stagione sportiva, si tessera per una Affiliata professionistica, è soggetto a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5 Trasferimento conseguente a cessione definitiva o temporanea del contratto
1. Le Affiliate professionistiche hanno la possibilità di concedere sia il trasferimento definitivo (cessione del contratto) che temporaneo (cessione temporanea del contratto) a tutti gli atleti regolarmente tesserati, a favore di Affiliate del medesimo Campionato anche se l’atleta sia stato inserito in lista elettronica per gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, nei limiti previsti dall’art. 4 del presente Regolamento. Tale facoltà può essere esercitata, utilizzando l’apposita modulistica, entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
2. L’atleta che, nel corso della stagione sportiva, si trasferisce da una Affiliata del settore dilettantistico ad una Affiliata del settore professionistico può stipulare il contratto secondo il disposto degli artt. 11 e 12 del presente Regolamento o previo rilascio del nulla osta da parte della Affiliata di provenienza e comunque sempre nei limiti e termini previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
Art. 6 Risoluzione del contratto
1. La risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica si perfeziona con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
Art. 7 Tesseramento conseguente a retrocessione, rinuncia, non ammissione od esclusione di Affiliata già partecipante al Campionato professionistico
1. Gli atleti professionisti tesserati per Affiliate di settore professionistico che retrocedono a quello dilettantistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione sono automaticamente svincolati.
2. Gli atleti giovani di serie tesserati a titolo definitivo e iscritti in lista elettronica per un minimo di 18 gare del Campionato professionistico per Affiliate di settore professionistico che retrocedono a quello dilettantistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione, possono richiedere lo scioglimento del vincolo di tesseramento ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento.
Art. 8 Atleti tesserati per Affiliata promossa al Campionato professionistico
1. L’Affiliata promossa al Campionato professionistico ha diritto di stipulare il primo contratto professionistico con gli atleti dilettanti tesserati dalla stessa.
2. Tale diritto si esercita sino al 30 giugno della stagione nella quale l’Affiliata ha maturato la promozione, mediante offerta all’atleta del primo contratto professionistico.
3. Qualora l’Affiliata non intenda esercitare tale diritto, ovvero non lo eserciti nel termine previsto, l’atleta rimane libero di stipulare il primo contratto professionistico con la stessa o con altra Affiliata, come pure di tesserarsi quale dilettante.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora l’Affiliata, per qualunque motivo, non richieda o non ottenga l’iscrizione al Campionato professionistico; in tale ipotesi le eventuali offerte di contratto, ovvero gli eventuali contratti già stipulati, restano definitivamente privi di efficacia e gli atleti rimangono tesserati per l’Affiliata con la qualifica di dilettanti qualora non sia previsto lo scioglimento del vincolo di tesseramento ai sensi dell’art. 5 dello Statuto federale.
Art. 9 Atleta di formazione italiana – 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018)
1. Per atleta di formazione italiana si intende un atleta, senza distinzione di cittadinanza, che abbia partecipato a Campionati giovanili FIP per almeno 4 stagioni sportive. La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l’iscrizione in lista elettronica ad almeno 14 gare delle quali almeno 10 nello stesso Campionato. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l’adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
2. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
3. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.
CAPO I GLI ATLETI
Art. 10 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 – del. n.135 C.F. 28/09/2018)
1. Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile ai sensi dell’art.3 comma 3 R.E. Tess., tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che non siano già stati tesserati come professionisti.
2. Il giovane di serie resta vincolato alla Affiliata fino al 30 giugno dell’anno solare nel quale compie il 20° anno di età.
3. Il tesseramento dei giovani di serie è disciplinato dal Regolamento Esecutivo – Tesseramento.
4. Il giovane di serie acquisisce il diritto di poter stipulare il primo contratto da professionista al compimento del 16° anno di età.
5. Una Affiliata può proporre un contratto da professionista ai propri tesserati con qualifica di giovane di serie. Nella proposta deve essere obbligatoriamente indicata la durata ed il compenso annuo per ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito dall’accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA.
6. Nell’ultima stagione sportiva di durata del vincolo, entro il 30 giugno, solo ed esclusivamente l’Affiliata per la quale l’atleta giovane di serie è tesserato può, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, proporre un contratto da professionista allo stesso. L’atleta giovane di serie deve accettare o rifiutare l’offerta propostagli entro e non oltre il 31 luglio dello stesso anno dandone comunicazione alla Affiliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Nei casi disciplinati dal presente articolo, in caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all’atleta, qualora nelle successive tre stagioni sportive l’atleta venga tesserato a favore di una Affiliata professionistica mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, l’Affiliata tesserante è tenuta a corrispondere un premio pari ad euro 70.000,00 alla Affiliata professionistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo prima dello svincolo. Tale norma si applica esclusivamente agli atleti cui sia stata fatta la proposta contrattuale inviata per conoscenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Lega riconosciuta nei termini sopra previsti. La Lega provvederò ad inoltrare tempestivamente la documentazione alla FIP.
L’importo non può in nessun caso essere superiore all’importo previsto, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Affiliate.
Salvo diversi accordi fra le parti, l’importo previsto deve essere versato all’Affiliata
professionistica in tre rate, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:
- la prima rata di euro 30.000,00 contestualmente alla richiesta di tesseramento dell’atleta. La quietanza dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all’Ufficio Tesseramento Nazionale e alla Lega riconosciuta. In assenza di tale documento non si procederà al perfezionamento del tesseramento;
- la seconda rata di euro 20.000,00, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto, l’Affiliata professionistica ha facoltà di chiedere alla Lega riconosciuta l’attivazione della procedura prevista dal Regolamento interno di Lega;
- la terza rata di euro 20.000,00 entro il termine dell’anno sportivo durante il quale è stato tesserato l’atleta. In difetto, l’Affiliata professionistica ha facoltà di chiedere alla Lega riconosciuta l’attivazione della procedura prevista dal Regolamento interno di Lega.
8. Qualora l’atleta giovane di serie sottoscriva il primo contratto da professionista, perde la qualifica di giovane di serie automaticamente e definitivamente. La qualifica di giovane di serie non viene riacquisita neppure alla naturale scadenza del contratto professionistico o in caso di risoluzione consensuale dello stesso. Una volta persa la qualifica di giovane di serie, l’atleta che intende tesserarsi per un’Affiliata professionistica dovrà sottoscrivere un contratto professionistico.
9. Il contratto sottoscritto da un giovane di serie non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. La durata massima del contratto professionistico stipulato da un atleta giovane di serie diminuisce proporzionalmente all’aumentare della età dello stesso secondo le norme previste dall’Accordo collettivo di lavoro vigente.
10. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in prestito atleti dilettanti che non abbiano ancora compiuto il 20° anno di età, tesserati sia per Affiliate professionistiche che per Affiliate dilettantistiche.
11. L’atleta giovane di serie può prendere parte a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla
FIP e dalle Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali. Qualora nel corso di una stessa
stagione sportiva venga iscritto in lista elettronica per almeno 18 volte e abbia l’età minima per sottoscrivere un contratto professionistico, l’atleta giovane di serie matura il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura stabilita dall’accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA. Il rimborso decorre dal mese in cui l’atleta è iscritto in lista elettronica per la diciannovesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso e matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall’inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. L’Affiliata ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato dal presente regolamento.
12. In caso di retrocessione dell’Affiliata dal Campionato professionistico al Campionato dilettantistico, l’atleta giovane di serie che aveva maturato il diritto alla qualifica di professionista ai sensi del precedente comma, decade da tale diritto.
13. L’atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata dilettantistica non può sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito.
14. L’atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata professionistica:
a. non può sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito;
b. non matura il diritto alla qualifica di professionista, anche nel caso in cui venga iscritto in lista elettronica per più di 18 gare.
Art. 11 Atleti dilettanti
1. Un atleta qualificato dilettante può stipulare un contratto con un’Affiliata del settore professionistico che acquisisce in tal modo il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive. Tale facoltà può essere esercitata entro i termini e con le modalità annualmente stabilite nelle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale e nel presente Regolamento.
2. Un atleta che si tessera per un’Affiliata del settore dilettantistico non può stipulare un nuovo contratto da professionista nel corso della stessa stagione sportiva senza il nulla-osta dell’Affiliata del settore dilettantistico per la quale è tesserato fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.
Art. 12 Premio di addestramento e formazione tecnica (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.375 C.F. 28/03/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018)
1. Un’Affiliata professionistica può stipulare con un atleta dilettante, che abbia compiuto il 16° anno di età, il primo contratto professionistico. L’Affiliata che ne acquisisce il diritto alle prestazioni, senza nulla-osta entro i termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali annualmente deliberate dal Consiglio federale, mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, è tenuta a corrispondere il premio di addestramento e formazione tecnica alla Affiliata dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 6 della Legge 91/81 e successive modifiche e integrazioni. Tale obbligo non è previsto per gli atleti che vengono tesserati mediante rilascio del nulla-osta da parte dell’Affiliata cedente.
2. La durata del contratto stipulato da un atleta dilettante segue la normativa prevista dall’art. 10
comma 9 del presente Regolamento.
3. Nessun premio è dovuto per gli atleti svincolati ai sensi dell’art. 5 dello Statuto federale.
4. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un precedente contratto professionistico.
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA AFFILIATA PRESSO LA
QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTANTISTICA
5. A seguito della stipula da parte dell’atleta dilettante del primo contratto professionistico senza il nulla-osta da parte dell’Affiliata di provenienza, l’Affiliata che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla Affiliata dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:
Annate atleti soggetti al pagamento | Affiliata professionistica che ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di: | importo premio di addestramento da corrispondere alla Affiliata dilettantistica: |
16° - 17° - 18° anno | Lega Società Pall. Serie A | € 70.000,00 |
19° - 20° anno | Lega Società Pall. Serie A | € 100.000,00 |
6. La definizione del premio è stabilita al momento del compimento dell’anno indicato nella tabella. Es.: stagione sportiva 2012/2013. Atleta nato il 10/08/1994. Se l’atleta sottoscrive un contratto con un’Affiliata professionistica in data 15/07/2013 (età dell’atleta: 18 anni), il premio di addestramento da corrispondere alla Affiliata dilettantistica è pari a € 70.000,00. Se l’atleta sottoscrive il medesimo contratto in data 15/08/2013 (età dell’atleta: 19 anni), l’importo è pari ad € 100.000,00.
7. L’Affiliata dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, acquisisce l’importo del premio corrispondente indipendentemente dal Campionato a cui partecipa.
8. L’importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a quanto previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Affiliate.
9. Salvo diversi accordi fra le parti, l’importo previsto deve essere versato all’Affiliata dilettantistica in tre rate di pari valore, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:
- la prima rata contestualmente alla richiesta di tesseramento dell’atleta. La quietanza dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all’Ufficio Tesseramento Nazionale. In assenza di tale documento non si procederà al perfezionamento del tesseramento;
- la seconda rata, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto, l’Affiliata dilettantistica ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l’attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento prevista all’articolo 18 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento a carico dell’Affiliata professionistica inadempiente;
- la terza rata entro il termine dell’anno sportivo durante il quale è stato tesserato l’atleta. In difetto, l’Affiliata dilettantistica ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l’attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento prevista all’articolo 18 del Regolamento Esecutivo – Gare a carico dell’Affiliata professionistica inadempiente.
10. Nel caso in cui l’Affiliata tesserante non dovesse rispettare le predette scadenze, l’atleta
tornerà ad essere vincolato con l’Affiliata di origine.
11. Qualora un atleta dilettante che si era trasferito all’estero e che al suo rientro in Italia stipuli un contratto con un’Affiliata del settore professionistico, questa dovrà corrispondere alla Affiliata dilettantistica per cui l’atleta era tesserato prima del trasferimento all’estero il “Premio di addestramento e formazione tecnica” di cui al presente articolo.
12. Una Affiliata professionistica non può proporre un contratto ad un giovane di serie di un’altra
Affiliata professionistica senza nulla osta della Affiliata di origine.
Art. 13 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, atleti aventi la cittadinanza italiana.
2. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l’atleta e l’Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
3. Non possono essere tesserati gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un’altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA. Questa restrizione si applica fino a quando l’Affiliata che intende cedere l’atleta non è eliminata dalla competizione europea cui partecipa nella stagione in corso.
4. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
5. Il nulla-osta di trasferimento di cui al comma precedente deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
6. Ai fini del tesseramento, i documenti in corso di validità da inviare alla FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Lega, nel caso di nuovo o cessione definitiva o temporanea del contratto sono i seguenti:
a) il contratto sottoscritto dall’atleta, dall’Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
b) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia
dell’eventuale contratto debitamente firmato;
c) copia del passaporto o della carta d’identità dell’atleta in caso di atleta mai tesserato in Italia;
d) nel caso di inoltro via mail o via fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante
l’avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
7. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e- mail o via fax allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.
8. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara
in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
9. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, é consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
10. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
11. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell’arrivo entro i termini previsti dell’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà al tesseramento dell’atleta.
12. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, in caso di irregolarità, comunicherà le proprie
determinazioni all’Affiliata e alla Lega riconosciuta tramite e-mail federale.
13. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso al Tribunale federale.
Art. 14 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015
– del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, atleti aventi la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti alla Unione Europea.
2. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l’atleta e l’Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
3. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
4. Il nulla-osta di trasferimento di cui al comma precedente deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
5. Ai fini del tesseramento, i documenti, in corso di validità, da inviare alla FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Lega, nel caso di nuovo, rinnovo o cessione del contratto sono i seguenti:
a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
b) il contratto sottoscritto dall’atleta, dall’Affiliata ed eventualmente dal Procuratore
sportivo;
c) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia
dell’eventuale contratto debitamente firmato;
d) copia del passaporto dell’atleta in caso di atleta mai tesserato in Italia;
e) nel caso di inoltro via mail o fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante
l’avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
6. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e- mail o via fax, allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.
7. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
8. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, é consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
9. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
10. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell’arrivo entro i termini previsti dell’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA-Europe per l’ottenimento dell’autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell’atleta.
11. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all’ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
12. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, in caso di irregolarità, comunicherà le proprie
determinazioni all’Affiliata e alla Lega riconosciuta tramite e-mail federale.
13. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso al Tribunale federale.
14. L’atleta di cittadinanza di un Paese appartenente alla Unione Europea che abbia la
formazione italiana è soggetto alla procedura di tesseramento prevista dal presente articolo.
15. Un atleta tesserato come comunitario che acquisisce la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.
Art. 15 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea
(del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 – del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e nei limiti dei visti d’ingresso per lavoro subordinato/sport previsti annualmente per ciascuna Affiliata con apposita deliberazione del Consiglio federale, atleti aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea. Non rientrano nei limiti dei visti d’ingresso di cui al presente comma, gli atleti
aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che hanno acquisito la Formazione italiana e che abbiano un proprio visto di ingresso o permesso di soggiorno. L’atleta di cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana, per il quale la Società tesserante richieda un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport rientrerà nel computo dei visti assegnati alla Società tesserante.
2. Le Affiliate professionistiche devono inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, una richiesta per il rilascio del visto d’ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” per il tesseramento di atleti provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, ai fini dell’impiego nell’attività nazionale ed internazionale, in conformità con le disposizioni in materia emanate dal CONI.
3. Gli atleti extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea possono richiedere il rilascio del visto d’ingresso in Italia alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell’Unione Europea di residenza.
4. Le Affiliate hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
5. Nel caso di nuovo contratto o cessione di contratto, nel medesimo anno sportivo, di un atleta extracomunitario che si trasferisce in una città italiana diversa da quella originaria, le Affiliate hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
6. La Società che effettua richiesta di visto per l’ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
7. La FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, nell’ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all’Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del CONI solo le dichiarazioni conformi all’ordinamento vigente.
8. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l’atleta e l’Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia. La Società che ha richiesto un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport, qualora non intenda più tesserare l’atleta è tenuta a comunicarlo all’Ufficio Tesseramento Atleti presentando una apposita richiesta di revoca del visto di ingresso. Decorsi i termini di tesseramento, la Società, che non ha adempiuto a quanto disciplinato dal presente comma sarà sanzionata ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di giustizia.
9. Gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un’altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA possono essere tesserati ma la Società che ha registrato l’atleta per l’utilizzo nelle coppe, deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza “B”.
10. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le
ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
11. Il nulla-osta di trasferimento ad un’Affiliata alla FIP deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
12. Ai fini del tesseramento, i documenti, in corso di validità, da inviare alla FIP-Ufficio Tesseramento Nazionale per il tramite della Lega in caso di rinnovo, cessione o nuovo contratto, sono i seguenti:
a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
b) il contratto sottoscritto dall’atleta, dall’Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
c) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia
dell’eventuale contratto debitamente firmato;
d) copia del passaporto;
e) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della assicurata rilasciata dall’ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP: lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell’avvenuto trasferimento. La Società, è tenuta ad inoltrare alla FIP, Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale Permesso di Soggiorno, all’atto del rilascio dello stesso all’atleta interessato;
f) nel caso di inoltro via mail o via fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante
l’avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
13. L’atleta di cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana è soggetto alla procedura di tesseramento prevista dal presente articolo e pertanto deve presentare, oltre quanto previsto al precedente comma 12 lettere a, b, c e d, copia di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il motivo del rilascio del permesso di soggiorno non deve essere per turismo.
14. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e-mail o via fax, allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.
15. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché entro e non oltre le ore previste dal comma 14 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa. In caso di irregolarità, l’Ufficio Tesseramento Nazionale comunicherà le proprie determinazioni all’Affiliata e alla Lega di competenza tramite e-mail federale.
16. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
17. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
18. L’Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell’arrivo entro i termini previsti dell’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA- Europe per l’ottenimento dell’autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell’atleta.
19. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all’ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
20. L’Ufficio Tesseramento Nazionale in caso di irregolarità, comunicherà le proprie determinazioni all’Affiliata e alla Lega di competenza a mezzo e-mail federale.
21. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso al Tribunale federale.
22. Un atleta tesserato come extracomunitario, che acquisisce la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.
Art. 16 Limiti iscrizione atleti
1. Le Affiliate possono iscrivere in lista elettronica per ciascuna gara atleti, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera del Consiglio federale.
2. Le Affiliate professionistiche hanno l’obbligo di iscrivere in Lista elettronica contemporaneamente, nei Campionati professionistici, un numero minimo di atleti con specifici requisiti come stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
Art. 17 Trasferimento da e per l’estero di atleti professionisti (del. n.382 C.F. 10/05/2014)
1. In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato dalle FIBA Internal Regulations Book 3.
2. L’atleta professionista che intenda trasferirsi all’estero deve fare richiesta all’Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la Federazione straniera presso la quale si tessera, del relativo nulla-osta. l'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta dalla Federazione straniera, farà richiesta via e-mail federale all’Affiliata interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla-osta ai sensi delle FIBA Internal Regulations Book 3.
3. Il nulla-osta al trasferimento potrà essere negato solo nel caso in cui l’atleta sia legato da contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa. Successivamente alla concessione del nulla-osta da parte dell’Affiliata, l’atleta deve inoltre risolvere il contratto stipulato con la stessa.
Art.17bis Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearence) (del. n.382 C.F. 10/05/2014 – del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l’inoltro all’Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:
a) modello federale debitamente compilato;
b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti.
c) prova del versamento effettuato in favore di FIBA, del contributo previsto dalla normativa internazionale contenuta nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.
L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a), b) e c).
2. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta concesso, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
3. La Società è tenuta ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta.
4. La Società è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.
5. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dalle FIBA Internal Regulations Book 3.
6. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall’estero dell’atleta deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.
Art. 17 ter Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations
(del. n.85 C.F. 30/09/2016)
1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza ha giocato o è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration (SD-1) e richiedere il nulla osta per il Club affiliato a FIBA ed anche il nulla osta per l’istituzione accademica, con le modalità previste dal precedente art. 17 bis.
2. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza non ha giocato o non è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration (SD-2) e richiedere il nulla osta per l’istituzione accademica con le modalità previste dal precedente art. 17 bis. L’Ufficio Tesseramento Atleti dovrà ricevere conferma di quanto dichiarato dall’atleta nel modello di Self Declaration (SD-2) dalla Federazione sportiva di nascita, qualora questa non abbia sede nello stesso Paese dell’istituzione accademica da cui proviene l’atleta.
Art. 17 quater Licenza A (del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A maschile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.
2. Per l’ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario
produrre obbligatoriamente copia del passaporto e fotografia formato tessera dell’atleta.
3. La richiesta della Licenza A è contestuale all’atto del nuovo tesseramento, del trasferimento, del
rinnovo o di qualsiasi altra tipologia di tesseramento prevista dai Regolamenti federali.
4. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell’atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l’ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell’atleta.
5. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all’ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più
prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
Art. 17 quinques Licenza B (del. n.416 C.F. 10/05/2019)
1. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo Campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.
2. La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.
CAPO II I TECNICI
Art. 18 Tesseramento degli allenatori professionisti italiani e appartenenti
dell’Unione Europea (del. n.136 C.F. 28/09/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014)
1. Le Affiliate possono avvalersi delle prestazioni di allenatori che abbiano la qualifica richiesta secondo le Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
2. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l’allenatore e l’Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
3. Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici della rispettiva Lega riconosciuta entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’allenatore.
La Lega riconosciuta, attestata la tempestività della presentazione della documentazione e la regolarità del contratto, deve farlo pervenire al Comitato Nazionale Allenatori via e-mail, entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara.
4. Le richieste di tesseramento devono essere complete dei seguenti documenti, in corso di validità:
a) il contratto sottoscritto dall’allenatore, dall’Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
b) copia del passaporto o della carta di identità dell’allenatore (per allenatori italiani mai tesserati in Italia);
c) modulo (C-GA1) debitamente compilato e firmato.
5. Il Comitato Nazionale Allenatori, accertata la regolarità degli atti, procederà al tesseramento dell’allenatore. In caso di irregolarità, comunicherà le proprie determinazioni all’Affiliata e alla Lega tramite e-mail federale.
6. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’allenatore con ricorso al Tribunale federale.
7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, é consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
Art. 18bis Tesseramento di tecnici non appartenenti alla Unione Europea
1. Le Affiliate devono inoltrare alla FIP le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” e per il relativo tesseramento di tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, per la loro utilizzazione nell’attività nazionale ed internazionale.
2. I tecnici extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, possono richiedere il rilascio del visto d’ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell’Unione Europea di residenza.
3. Le Affiliate possono iscrivere in lista elettronica per ciascuna partita tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, nel rispetto delle norme e modalità contenute nel Regolamento CNA.
CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE SQUADRE DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI
Art. 19 Classificazione delle riserve Campionati professionistici
1. Le Affiliate che si iscrivono come “riserva” nei Campionati professionistici debbono attenersi alle disposizioni stabilite dalla Lega riconosciuta ed alle convenzioni in essere con la Federazioni Italiana Pallacanestro.
2. Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega riconosciuta, l’Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari Campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
a) la squadra retrocessa meglio classificata;
b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel Campionato di categoria immediatamente inferiore;
c) nell'ordine l’ulteriore squadra retrocessa;
d) nell'eventualità di squadre non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall’apposito programma informatico in dotazione all’organo federale competente, consultabile a richiesta dall’Affiliata interessata.
3. Per il ripescaggio di Affiliate provenienti dai Campionati inferiori, fermo restando quanto previsto al comma 1 e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2, l’Organo Federale competente, non appena si renda disponibile un posto nell’organico del Campionato, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone dell’anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire.
4. E’ ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. Non è consentito il ripescaggio per tre o più anni consecutivi.
TITOLO II
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 20 Obblighi contabili delle Affiliate professionistiche (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d’esercizio sia a consentire alla Comtec stessa i controlli periodici sull’equilibrio economico-finanziario.
2. Il bilancio delle Società appartenenti alla Lega di Serie A deve essere sottoposto alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno ed utilizzata anche in sede di ammissione al Campionato di Serie A deve essere sottoposta alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il rilascio di una “limitedreview”.
Art. 21 Obbligo di informativa periodica alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
Bilancio di esercizio.
1. Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Comtec copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente:
a) alla relazione sulla gestione,
b) alla relazione del collegio sindacale,
c) alla relazione contenente il giudizio del revisore o della società di revisione,
d) al verbale di approvazione,
e) alla dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Comtec il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
3. Non è consentita l’adozione del bilancio in forma abbreviata.
B. Bilancio e Relazione semestrale.
4. Le Società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Comtec copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio
del revisore contabile o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
5. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.
6. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
7. Le note esplicative ed integrative devono:
a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
C. Rapporto Ricavi/Indebitamento
8. Le società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A e B entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Comtec, sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto al successivi comma 9 e seguenti.
9. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata
sulla base dei seguenti ricavi relativi all’ultimo bilancio approvato:
a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall’attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
10. L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l’Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell’insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”. È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l’esercizio dell’attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento
ultrannuali, la FIP può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella
stagione sportiva successiva.
11. Sono compresi nell’indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze .
D. Indicatore di Liquidità
12. L’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l’eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;
E. Indicatore del Costo del lavoro Allargato
13. L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati.
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei giocatori e delle quote di ammortamento relative ai costi del settore giovanile già capitalizzati, i costi sostenuti per il pagamento dei diritti d’immagine, scouting e procuratori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione giocatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dalle situazioni intermedie, mentre i Ricavi
sono desunti dai valori scaturiti dall’ ultimo bilancio d’esercizio approvati.
14. Le società devono depositare presso la Comtec, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alle lettere C, D, E contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio e della relazione semestrali approvati. Le sole società neopromosse in Serie A sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d’esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie A2.
15. Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno il bilancio dell’esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma.
16. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, i prospetti di cui alla lettera C, D, E dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Comtec:
a) i prospetti di cui alla lettera C, D, E con l’indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b) i prospetti di cui alla lettera C, D, E con l’indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente.
17. Le Società devono depositare presso la Comtec, entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alla lettera C, D, E contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione (“limitedreview”).
18. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
19. La misura dei coefficienti dei parametro di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi di cui al successivo comma 30, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Comtec entro la data di inizio del Campionato.
20. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.
F Deposito attestazioni emolumenti
21. Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Comtec idonea documentazione, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel bimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la Lega competente. In particolare:
- primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per
detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quinto bimestre. Le Società devono documentare alla Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini fissati dalla delibera di Ammissione al Campionato di Serie A, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);
- sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.
22. Entro i termini sopra indicati le Società dovranno depositare idonee liberatorie predisposte secondo le indicazioni rilasciate dalla FIP e debitamente sottoscritte dai giocatori ed allenatori tesserati.
23. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Comtec la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
24. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario,
utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.
25. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.
G Ritenute e Contributi
26. Le società devono documentare alla FIP - Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
- primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quinto bimestre. Le Società devono documentare alla Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini stabiliti dalla delibera di Ammissione al Campionato Professionistico di Serie A, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);
- sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.
27. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Comtec, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Comtec la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
28. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati
dalla società al momento dell’iscrizione al Campionato.
29. Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.
H Verifica pagamenti Diritti immagine giocatori ceduti a società terze
30. Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, devono depositare presso la Comtec idonea documentazione, attestante l’avvenuto pagamento delle competenze riconosciute a Società terze, anche di diritto estero, titolari di eventuali diritti appartenenti ai giocatori. Il contratto o scrittura privata attestante l’eventuale acquisizione di eventuali diritti di proprietà del giocatore dovrà essere depositato presso la Lega e la FIP entro il termine di avvenuto tesseramento del giocatore e/o allenatori. La FIP può inoltre prevedere che il compenso da riconoscere alla eventuale Società terza già titolare di un qualsiasi diritto appartenente al giocatore non ecceda una determinata percentuale del totale delle retribuzioni lorde risultanti dal contratto regolarmente depositato presso la Lega competente.
31. Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di avvenuto pagamento delle spettanze riconosciute a Società terze.
Art. 22 Obbligo di informativa continua alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società professionistiche hanno l’obbligo di informare senza indugio la Comtec di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell’impresa.
Art. 23 Ispezioni e controlli (del. n.512 C.F. 25/06/2015 – del. 97 P.F. 30/06/2015 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. La Comtec può ordinare ispezioni presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l’esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Comtec può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
2. Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell’apposito elenco federale e nominati dal Consiglio federale, su designazione della Comtec, tra gli iscritti all’ albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Comtec, hanno il potere di
accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle società professionistiche.
3. Di ciascuna ispezione l’Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Comtec unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d’accompagno.
4. L’intervento della Comtec può altresì essere richiesto dal Presidente Federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.
Art. 24 Provvedimenti della Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. Le attività Ispettive e di verifica della Comtec si concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio federale.
2. Qualora la Comtec accerti a carico di una società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25 ovvero per l’adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio federale.
3. La Comtec ha altresì l’obbligo di segnalare al Presidente della FIP le società che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per l’adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.
4. La Comtec può inviare di propria iniziativa informative e documenti alla Procura federale per il compimento delle attività di competenza di quest’ ultima.
Art. 25 Sanzioni (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del n.441 C.F. 08/05/2015 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art. 21, il Consiglio federale applica la sanzione dell’ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l’ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le società di Lega A. In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio federale applica l’ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l’ammenda nella misura massima sopra prevista.
2. In caso di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art. 21 il Consiglio federale applica la sanzione dell’ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della società corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.
3. In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità e/o del Rapporto del Costo del Lavoro Allargato nelle misure previste, riferiti alle date del 30 settembre, 30 giugno e 31 dicembre, la Comtec anche tramite spes mail e/o con lettera raccomandata contesta alla società l’inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediate incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
c) nella forma dell’aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell’organo di controllo.
Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Comtec il Consiglio federale, su segnalazione della Comtec, applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma [1] e il Presidente federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell’apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art.26.
4. Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all’art.21 lettera F, G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali il Consiglio federale, dietro segnalazione della Comtec applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo. Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e/o di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all’art.21 lettera F, G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali , il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Comtec, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadepimento riferito mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di Irpef e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto.
Inoltre il Presidente federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi.
Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell’anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.
5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Comtec ed alla Lega di appartenenza della Società.
6. Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Comtec ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società è punita da Consiglio federale dietro segnalazione dalla Comtec con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento.
7. Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all’art.21 lettera F, G, H che determina l’accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio federale, con l’esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
8. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi del presente articolo è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventualmente reclamo alla Corte federale di Appello quale organo di secondo grado con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
Art. 26 Ammissione ai Campionati (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l’iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all’ammissione al campionato di competenza.
2. Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l’ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all’apposito Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.
3. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all’eventuale sostituzione delle società non ammesse.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 Rinvio (del. n.214 C.F. 23/11/2013)
1. Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del Regolamento Esecutivo Tesseramento e del Regolamento Esecutivo Gare generale della FIP.
Art. 28 Entrata in vigore (del. n.214 C.F. 23/11/2013)
1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione ai fini sportivi da parte della
Giunta Nazionale del CONI.
Sommario
REGOLAMENTO ESECUTIVO – SETTORE PROFESSIONISTICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 1
Approvato dal Consiglio federale con delibera n.526 del 5 giugno 2013 aggiornato al 28 settembre 2018 1
III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.219 C.F. 28/11/2014) 1
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015 – del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.67 P.F. 26/06/2018) 2
Art.1 Bis Contratti tra Affiliata e tesserati 3
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.351 C.F. 13/06/2016) 3
Art. 3 Decadenza o inefficacia del tesseramento 3
Art. 4 Movimenti Atleti professionisti (del. n.32 C.F. 16/07/2016) 3
Art. 5 Trasferimento conseguente a cessione definitiva o temporanea del contratto 4
Art. 6 Risoluzione del contratto 4
Art. 7 Tesseramento conseguente a retrocessione, rinuncia, non ammissione od esclusione di Affiliata già partecipante al Campionato professionistico 4
Art. 8 Atleti tesserati per Affiliata promossa al Campionato professionistico 5
Art. 9 Atleta di formazione italiana – 5 contro 5 (del. n.364/2018 X.X. 00/00/0000) 0
Art. 10 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 –
Art. 12 Premio di addestramento e formazione tecnica (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.375 C.F. 28/03/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018) 7
Art. 13 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019) 9
Art. 14 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019) 10
Art. 15 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 – del. n.416 C.F. 10/05/2019) 11
Art. 16 Limiti iscrizione atleti 14
Art. 17 Trasferimento da e per l’estero di atleti professionisti (del. n.382 C.F. 10/05/2014) 14
Art.17bis Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearence) (del. n.382 C.F. 10/05/2014 – del. n.416 C.F. 10/05/2019) 14
Art. 17 ter Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations 15
Art. 17 quater Licenza A (del. n.416 C.F. 10/05/2019) 15
Art. 17 quinques Licenza B (del. n.416 C.F. 10/05/2019) 16
Art. 18 Tesseramento degli allenatori professionisti italiani e appartenenti dell’Unione Europea (del. n.136 C.F. 28/09/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014) 16
Art. 18bis Tesseramento di tecnici non appartenenti alla Unione Europea 17
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE SQUADRE DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 17
Art. 19 Classificazione delle riserve Campionati professionistici 17
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA 18
Art. 20 Obblighi contabili delle Affiliate professionistiche (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 18
Art. 21 Obbligo di informativa periodica alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 18
Art. 22 Obbligo di informativa continua alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 23
Art. 24 Provvedimenti della Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 24
Art. 25 Sanzioni (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del n.441 C.F. 08/05/2015 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 24
Art. 26 Ammissione ai Campionati (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018) 26
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI 26