Contratto di assicurazione Multirischi Eura Protezione
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto
di Assicurazione Multirischi
Eura Protezione
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Copertina fascicolo informativo - Mod. 10337 - Ed. 11/2011 - pag. 1/1
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Multirischi Eura Protezione
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’I.S.V.A.P., ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazio- ne dell’I.S.V.A.P.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
GLOSSARIO | |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx |
xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. | |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. |
Franchigia | L’importo o la percentuale di invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. |
Indennizzo/Risarcimento | La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Massimale | Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente Assicurato. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Impre- se di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 42.244.000,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 30.244.000,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 111,4%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.988.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 37.706.000,00.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all’assicuratore entro trenta giorni dalla data di scadenza della Polizza.
Si rinvia all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi alla persona, limitatamente al caso di Infortunio. Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti due sezioni:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 20 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni - vedi artt. 26 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
È data facoltà all’Assicurato di implementare la copertura scegliendo e specificando le ulteriori garanzie opzionali regolate dall’art. 27 punti 10, 11, 12, 13, 14, ovvero modificando massimali e franchigie, valendo i limiti e le garanzie espressamente identificati e specificati nel Modulo di Polizza.
Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto di assicurazione prevede per tutte le Sezioni dei limiti relativi alle persone assicurabili e dei limiti relativi all’età assicurabile.
Si rinvia agli artt. 16 e 18 per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi e alle prestazioni di assistenza, delle limitazioni di responsabilità a favore dell’Impresa.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 25.
Il contratto di assicurazione prevede delle esclusioni.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 23;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni - art. 29.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 21 punti 5, 6, 7 e 8;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni- art. 27 punti 1, 6, 7, 8, 9, 10 (valido solo se richiamata la copertura nel Modulo di Polizza); 11 (valido solo se richiamata la copertura nel Modulo di Polizza); 12 (valido solo se richiamata la copertura nel Modulo di Polizza); 13 (valido solo se richiamata la coper- tura nel Modulo di Polizza) e 14 (valido solo se richiamata la copertura nel Modulo di Polizza).
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione III - Assicurazione Infortuni - art. 27, punti 5, 13 (valido solo se richiamata la copertura nel Modulo di Polizza) e 14 (valido solo se richia- mata la copertura nel Modulo di Polizza).
Esempi di franchigia:
se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio al 3%, riassorbibile oltre il 20%:
• qualora il grado di invalidità accertato sia pari al 3%, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all’Assicurato;
• qualora il grado di invalidità permanente sia pari al 10% la Impresa indennizzerà all’Assicurato la somma così calcolata: Capitale Assicurato x 7% (10 invalidità permanente accertata-3 franchigia);
• qualora il grado di invalidità sia superiore al 20%, l’Impresa indennizzerà all’Assicurato l’intera percentuale accertata (franchigia riassorbibile);
se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00:
• i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
• i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti);
se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:
• i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
• i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero compor- tare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all’art. 1 delle Condi- zioni Generali di Assicurazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Avvertenze: L’assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Infortuni: attività dichiarata al momento della stipula, impiegato comunale, nuova attività, agente di Polizia Municipale addetto al servizio di pattugliamento.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni variazione nella professione. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione II - Assicurazione Infortuni - art. 31.
6. PREMI
La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della Polizza avvie- ne a distanza);
• accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto cor- rente bancario, sistema POS. Xxx l’intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.
I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di € 750,00; è comunque escluso il pagamento in contanti se l’acquisto della Polizza avviene “a distanza”.
Avvertenze: Europ Assistance o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate.
8. RIVALSE
Avvertenze: Nella Sezione II Infortuni, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabi- li dell’infortunio. Si rinvia all’art. 32 della relativa Sezione per gli aspetti.
Per le altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
9. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenze: Non è previsto alcun diritto di recesso.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assi- curato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
12. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenze: Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in Poliz- za che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di ogget- tiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio stesso; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 23;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni - art. 30.
14. RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, telefax n. 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxx- xxxx, 00 - 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’I.S.V.A.P. dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’I.S.V.A.P. o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN- NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
15. ARBITRATO
Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni è previsto l’Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione del- l’entità del danno. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è ubicato presso la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 34 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: è comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del con- tratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi dell’art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che:
Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Il contratto di assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I rappresentanti legali
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA 3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INFORTUNI 4
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 9
DEFINIZIONI
Assicurato il soggetto il cui interesse è protet- to dall’Assicurazione.
Assicurazione il contratto di Assicurazione.
Contraente la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance l’Impresa di assicurazioni, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Tren- to, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all’e- sercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e del- l’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gaz- zetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscrit- ta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assi- curazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Socie- tà soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia l’importo o la percentuale di invali- dità prestabilito, che rimane comunque a cari- co dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Massimale il massimo impegno indennitario/risar- citorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicura- to, nell’accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tra- mite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, per- sonale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diver- si limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’orga- nizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Con- traente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, com- portano la perdita totale o parziale del diritto
alle garanzie assicurative nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., qualora determinate da dolo, consapevolezza o colpa grave.
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la suc- cessiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quan- to disposto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3. - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il pre- mio o la prima rata di premio sono stati paga- ti; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze con- venute il Contraente non paga i premi suc- cessivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ai sensi dell’art. 1901
C.C. Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901, comma 3 C.C., fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
I premi devono essere pagati a Europ Assistance.
Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunica- zione scritta a Europ Assistance di ogni aggra- vamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance comportano la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indenniz- zo, nonché la stessa cessazione dell’assicura- zione, ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assi- stance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alie- nazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della Polizza si trasmet- teranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la Polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Con- traente, la presente Xxxxxxx continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Con- traente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni succes- sivi ha facoltà di recedere dal contratto, dan- done comunicazione con preavviso di quin- dici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo con- guaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.
Art. 7. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8. - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assi- curazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952. Nel- l’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE
DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono sog- gette alla giurisdizione italiana.
Art.10. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente rego- lato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le even- tuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alterna- tivi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 12. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Cen- trale Europea relativo al giorno in cui l’Assicu- rato ha sostenuto le spese.
Art. 13. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anti- cipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione antici- pata o annullamento previsti agli Artt. “Dichia- razioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance, l’intero ammontare del premio rela- tivo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art.1 4. - DECORRENZA E DURATA
DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE
L’assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo stesso.
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come riportate sul Modulo di Polizza.
Art. 15. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti all’altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno trenta giorni prima della sca- denza della Polizza, quest’ultima si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 16. - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affet- to da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindro- mi organiche cerebrali, disturbi schizofreni- ci, disturbi paranoici, forme maniaco-depres- sive, non avrebbe consentito a prestare l’assi- curazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richia- mate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del
C.C. indipendentemente dalla concreta valu- tazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Art. 17. - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici even- tualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 18. - LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’as- sicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. L’even- tuale incasso dei premi, scaduti successivamen- te, da parte di Europ Assistance, dà diritto all’Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qua- lunque momento. L’eventuale incasso dei premi corrisposti da soggetti non assicurabili non comporta accettazione né tacita né espressa della messa in copertura dell’Assicurato.
Art. 19. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la pre- sente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Xxxxxxx, ad eccezione delle richie- ste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccoman- data, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conse- guenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche
oggettivamente constatabili, da cui derivino la morte, una invalidità permanente o una inabi- lità temporanea.
Istituto di Cura l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servi- zio Sanitario Nazionale che privati, regolar- mente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ricovero la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 20. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica, residente in Italia, Repubbli- ca di San Marino e/o stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.
Art. 21. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al para- grafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Orga- nizzativa sono dovute in seguito ad infortunio e sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
PRESTAZIONI
1. Consulenza medica per infortunio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare i medici della Struttura Organizzati- va e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
2. Informazioni su centri specialistici
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, debba sottoporsi ad intervento chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare
- tenuto conto delle disponibilità esistenti - un centro ospedaliero attrezzato per l’intervento in Italia o all’estero.
3. Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratte- ristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nel- l’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato per l’im- provvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’As- sicurato d’intesa con il medico curante, riscon- trino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero ade- guato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:
- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospe-
xxxxxxx ritenuto più attrezzato per la patolo- gia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.
La prestazione viene fornita, giusta certifi- cazione del Direttore Sanitario della strut- tura interessata:
- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi neces- sari da infortunio.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medi- ci della Struttura Organizzativa, possono esse- re curate nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono cura- bili nell’ambito dell’Organizzazione Ospe- daliera della Regione di Residenza per defi- cienze strutturali e/o organizzative dell’Or- ganizzazione Ospedaliera;
- tutti i casi in cui il trasporto implichi viola- zione di norme sanitarie.
4. Invio di un medico a domicilio, in Italia
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttu- ra Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medi- ci convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferi- mento dell’Assicurato in autoambulanza nel cen- tro medico idoneo più vicino.
La prestazione è fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
5. Invio di una autoambulanza a domicilio, in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad orga- nizzare il trasferimento dell’Assicurato al cen- tro medico più vicino.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 500,00 per anno con il limite di € 250,00 per sinistro.
6. Invio di un infermiere a domicilio, in Italia Qualora l’Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procu- rerà direttamente all’Assicurato un infermiere.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’onorario dell’infermiere fino ad un massimo di € 100,00 al giorno per un totale di tre giorni consecutivi.
7. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, in Italia
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio
nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assi- curato un fisioterapista.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’ono- rario del fisioterapista fino ad un massimo di
€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
8. Rientro Sanitario
Qualora, in seguito ad infortunio l’Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Strut- tura Organizzativa d’intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curan- te sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (previsto solo nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se neces- sario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vago- ne letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometrag- gio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assi- stenza medica o infermieristica durante il viag- gio, qualora i medici della Struttura Organizza- tiva la ritenessero necessaria.
Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest’ultimo, l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato. In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizza- tiva organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 4.000,00 per Assicurato.
Per importi superiori Europ Assistance inter- verrà subito dopo aver ricevuto in Italia ade- guate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, posso- no essere curate sul posto o che non impedi- scono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimis- sioni contro il parere dei sanitari della strut- tura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
9. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all’estero
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medici- nali regolarmente registrati in Italia, la Struttu- ra Organizzativa segnalerà i medicinali corri- spondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
Art. 22. - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida in tutto il Mondo.
Art. 23. - ESCLUSIONI
Sono esclusi gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazio- ne prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al mo- mento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso, anche come passeggero, di aero- mobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infor- tunio;
e) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellu- rici ed eruzioni vulcaniche;
g) da guerra e insurrezioni;
h) da trasformazioni o assestamenti energeti- ci dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fis- sione e fusione nucleare, isotopi radioat- tivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
i) di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
j) dello sport del paracadutismo;
k) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidos- litta, xxx, sci acrobatico, salto dal trampo- lino con sci o idrosci, kite-surfing, immer- sione con autorespiratore;
l) di sport costituenti per l’Assicurato attivi- tà professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
m) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, cicli- stiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
È altresì escluso:
n) tutto quanto non è espressamente indica- to nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeran- za dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".
Art. 24. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall’assicurazione assistenza, l’Assicurato deve prendere immedia- tamente contatto con la Struttura Organizzati- va. L’inadempimento di tale obbligo, consi- derata la natura della prestazione assicurati- va offerta, comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
Art. 25. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Auto- xxxx del Paese nel quale è prestata l’assisten- za o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INFORTUNI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Day hospital la degenza esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di Cura.
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conse- guenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, da cui derivino la morte, una invalidità permanente o una inabi- lità temporanea.
Inabilità temporanea la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capa- cità dell’Assicurato di attendere alle attività pro- fessionali principali e secondarie assicurate.
Invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parzia- le della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipenden- temente dalla sua professione.
Istituto di Cura l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servi- zio Sanitario Nazionale che privati, regolar- mente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ricovero la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 26. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxx- xx xx Xxx Xxxxxx x/x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.
Art. 27. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. Infortuni
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assi- curato subisca nello svolgimento:
- delle attività professionali principali e secon- darie dichiarate;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
L’assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.
2. Altri rischi compresi
Sono compresi in garanzia anche:
a) gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
b) l’asfissia non di origine morbosa;
c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
d) l’annegamento;
e) la folgorazione;
f) l’assideramento o il congelamento;
g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
i) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
j) gli infortuni derivanti da imperizia, impru- denza o negligenza anche grave;
k) le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Xxxxxxx, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
3. Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invali- dità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un inden- nizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortu- nio, Europ Assistance corrisponde ai benefi- ciari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
4. Morte presunta
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corri- sponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo è prova- ta l’esistenza in vita dell’Assicurato, Europ Assi- stance ha diritto di agire nei confronti sia dei
beneficiari, sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanen- te eventualmente residuata.
5. Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Poliz- za - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percen- tuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbli- gatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965
n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e succes- sive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anzi- ché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specifi- cati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendente- mente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di constatato mancinismo le percen- tuali di riduzione dell’attitudine al lavoro sta- bilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superio- re sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Franchigia standard B2:
(valida salvo diversa indicazione riportata sul Modulo di Polizza).
Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
- 3% sul capitale assicurato fino a Euro 250.000,00;
- 5% sul capitale eccedente Euro 250.000,00. Pertanto sul capitale assicurato:
- fino a Euro 250.000,00 per Invalidità Perma- nente pari o inferiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 3%, l’indennizzo viene ricono- sciuto solo per l’aliquota eccedente il 3%;
- sull’ulteriore capitale eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00 per Invalidità permanente pari od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota ecce- dente il 5%.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.
Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx, l’Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.
Percentuali
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdità della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdità anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 | |
Perdità di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85 80 | 75 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo al alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 |
6. Rischio volo
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, l’Assicura- zione è estesa agli infortuni che l’Assicurato sub- isca durante i viaggi aerei turistici o di trasferi- mento, effettuati in qualità di passeggero, su veli- voli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo, in occa- sione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aero club.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o da altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comu- ni stipulate presso questa stessa società assicu- rativa non potrà superare i seguenti importi:
- per persona, Euro 500.000,00 per il caso morte, Euro 500.000,00 per il caso invalidità permanente, Euro 100,00 al giorno per il caso inabilità temporanea;
- complessivamente per aeromobile, Euro 5.000.000,00 per il caso morte, Euro 5.000.000,00 per il caso invalidità perma- nente, Euro 100,00 al giorno per il caso ina- bilità temporanea.
Nell’eventualità che i capitali complessivamen- te assicurati eccedano gli importi sopra indica- ti, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
7. Infortuni causati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell’art.“Esclusioni”, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causa- ti da guerra o da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’in- sorgere di tali eventi, a condizione che l’Assi- curato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione.
8. Calamità naturali
A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, l’assicu- razione è estesa agli infortuni derivanti all’Assi- curato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Resta conve- nuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di € 1.000.000,00 per l’in- tero evento. Nell’eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicu- rato saranno ridotti in proporzione.
9. Ernie addominali traumatiche
A parziale deroga dell’Art.“Altri rischi compre- si”, l’assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità permanente e di inabilità tem- poranea (ove previsti), le ernie addominali traumatiche con l’intesa che:
- qualora l’ernia risulti operabile verrà corri- sposta solamente l’indennità per il caso di inabilità temporanea (ove prevista) fino a un periodo massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risul- ti operabile secondo parere medico verrà cor- risposta una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidi- tà permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia, le Parti hanno facol- tà di risolvere la controversia demandando la questione ad un Collegio medico come stabi- lito dall’Art. “Valutazione del Danno - Arbitra- to irrituale ”.
10. Diaria da ricovero
(Valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato corrisposto il relativo premio)
Se in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato viene ricoverato, anche in Day Hospital, in Istitu- to di Cura, Europ Assistance liquida la somma assicurata per tale garanzia indicata sul Modulo di Polizza per ogni giorno di ricovero fino ad un mas- simo di 365 giorni, anche non consecutivi, da quello dell’infortunio. Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dall’istitu- to di cura sono considerate una sola giornata. La diaria viene liquidata in seguito alla presen- tazione di copia della cartella clinica completa. L’indennizzo per diaria da ricovero è cumula- bile con quello per morte, per invalidità per- manente o inabilità temporanea (ove prevista).
11. Diaria post-ricovero
(Valida solo in presenza di Diaria da ricovero, solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e solo se è stato corrisposto il relativo premio)
In caso di ricovero in Istituto di Cura indenniz- zabile a termini di Polizza, Europ Assistance si impegna a corrispondere all’Assicurato una indennità giornaliera post-ricovero pari alla somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Detta indennità viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura e per un numero di giorni pari a quello del ricovero, con il massimo di 60 giorni, fermo restando che la somma dei giorni per le due garanzie non può superare 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicu- rativo. Il post-ricovero dovrà essere comprovato da idonea certificazione dell’Istituto di Cura che l’Assicurato dovrà trasmettere ad Europ Assistance al momento della dismissione.
12. Diaria da ingessatura
(Valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato corrisposto il relativo premio)
Se in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobi- lizzante equivalente, Europ Assistance liquida la somma assicurata, indicata sul Modulo di Poliz- za, dal giorno di dimissione dall’Istituto di Cura fino alla rimozione dell’ingessatura per un perio- do massimo di 60 giorni per infortunio. La dia- ria viene liquidata in seguito alla presentazio- ne dei certificati medici attestanti l’avvenuta apposizione e l’avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante. L’indennizzo per diaria da ingessatura è cumulabile con quello per morte, per invalidità permanente o inabilità temporanea; non è cumulabile con quello per diaria da ricovero e da post-ricovero.
13. Xxxxxxxx spese di cura da infortunio (Xxxxxx solo se espressamente richiamata nel Modulo di Xxxxxxx e se è stato corrisposto il relativo premio)
La garanzia viene prestata, in caso di infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx, per il rim- borso delle spese sostenute per:
a) onorari del chirurgo, dell’anestesista e del- l’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria e materiale di inter- vento;
c) rette di degenza in Istituto di Cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante mas- simo 10% della somma assicurata per tale garanzia con il limite massimo di 250,00 Euro;
e) xxxxxxx xxxxxx;
f) accertamenti diagnostici;
g) trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell’infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia.
Da dette spese sono comunque escluse quel- le di natura alberghiera;
h) il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’in- fortunio all’Istituto di Cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite del 10% della somma assicurata per tale garanzia con il limite massimo di 500,00 Euro.
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza riporti con- seguenze di carattere estetico che, pur non comportando invalidità permanente, provochi- no sfregi o deturpazioni al viso, Europ Assi- stance rimborserà le spese documentate soste- nute per interventi di chirurgia ricostruttiva fino alla concorrenza di una somma corrispon- dente al 2% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, con il minimo
€ 1.500,00 e il massimo € 4.000,00.
Europ Assistance effettua il rimborso agli aven- ti diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unio- ne Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al gior- no in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. La presente garanzia è prestata con una franchi- gia assoluta di 100,00 Euro per sinistro.
14. Sport pericolosi
(Valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato corrisposto il relativo premio)
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, nei limi- ti dei capitali indicati in Polizza, l’Assicurazione si intende estesa agli infortuni che si verifichi- no in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, sempreché non esercitate pro- fessionalmente o che comunque non compor- tino remunerazione sia diretta che indiretta:
• atletica pesante;
• pugilato;
• free climbing;
• xxxxx xxxxxx;
• xxx;
• sci acrobatico;
• salto dal trampolino con sci o idroscì;
• lotta nelle sue varie forme;
• scalate di roccia o ghiaccio oltre il 3°grado della scala di Monaco, purchè non effettuate isolata- mente e fino al 3°grado comunque effettuate;
• speleologia;
• rugby;
• football americano;
• immersioni con autorespiratore;
• kite-surfing.
Resta inteso che la garanzia invalidità perma- nente viene prestata con una franchigia assolu- ta del 5%. Pertanto Europ Assistance non liqui- da alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale.
Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% della totale, Europ Assistance liquida l’indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l’inden- nità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.
L’estensione di garanzia non è operante per l’Inabilità Temporanea.
Art. 28. - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida in tutto il Mondo.
Art. 29. - ESCLUSIONI
Sono esclusi gli infortuni causati:
i) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazio- ne prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al mo- mento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
j) dall’uso, anche come passeggero, di aero- mobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto previsto all’Art. “Rischio volo”;
k) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
l) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infor- tunio;
m) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
n) da alluvioni, inondazioni, movimenti tel- lurici ed eruzioni vulcaniche;
o) da guerra e insurrezioni, salvo quanto pre- visto all’Art.“Infortuni causati da guerra e insurrezione”;
p) da trasformazioni o assestamenti energeti- ci dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fis- sione e fusione nucleare, isotopi radioat- tivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
o) di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
p) dello sport del paracadutismo;
q) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidos- litta, xxx, sci acrobatico, salto dal trampo- lino con sci o idrosci, kite-surfing, immer- sione con autorespiratore;
r) di sport costituenti per l’Assicurato attivi- tà professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
s) dalla partecipazione a competizioni o rela- tive prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Art. 30. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una
denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxx- xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Ita- lia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni, inviando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- certificato medico/copia conforme all’origi- nale della cartella clinica (in caso di ricovero);
- indicazione del luogo, giorno ed ora dell’e- vento;
- dettagliata descrizione delle modalità di acca- dimento dell’evento;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emit- tenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- decorso delle lesioni che deve essere docu- mentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea i certificati devo- no essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le inda- gini, le valutazioni e gli accertamenti necessa- ri da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 31. - ATTIVITÀ DIVERSA
DA QUELLA DICHIARATA
Fermo quanto disposto dagli Artt. “Dichiarazio- ni relative alle circostanze del rischio”, “Aggra- vamento del rischio”, “Diminuzione del rischio”, “Esclusioni”, se nel corso del contratto si verifi- ca un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazio- ne ad Europ Assistance, in caso di sinistro:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attivi- tà dichiarata in Polizza rispetto a quella effet- tivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione del- l’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplici- tamente saranno utilizzati criteri di equivalen- za e analogia ad una attività elencata. Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’art. “Infortuni occorsi durante il servizio
militare”.
ATTIVITÀ DICHIARATA | |||||
ATTIVITÀ EFFETTUATA AL MOMENTO DEL SINISTRO | CLASSE | A | B | C | D |
A | 100% | 100% | 100% | 100% | |
B | 69% | 100% | 100% | 100% | |
C | 45% | 66% | 100% | 100% | |
D | 30% | 44% | 67% | 100% |
Art. 32. - RINUNCIA AL DIRITTO
DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicu- rato o dei suoi aventi diritto, all’azione di sur- rogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 33. - CRITERI
DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettiva- mente constatabili dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizza- bili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio aves- se colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già mino- rato, le percentuali di cui all’Art. “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 34. - VALUTAZIONE
DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance, in merito all’indennizzabilità del sini- stro, è in facoltà delle Parti demandare la solu- zione della Controversia per iscritto a due medi- ci, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di dis- accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunir- si il Collegio dei medici.
Il terzo medico così nominato avrà la funzione
di Presidente del Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune più vici- no al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per metà delle spese e delle competen- ze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for- malità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnati- va, salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vinco- lanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicu- rato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
dall’Italia: 800.457.219
dall’Italia e dall’estero: x00.00.00.00.00.00
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppu- re un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo con- tattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’Informativa al Trattamento dei dati personali ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
EURA PROTEZIONE - INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatiz- zati, per finalità riguardanti:
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b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c) promozione commerciale dei prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite di sms ed e-mail e solo in presenza di esplicito consenso. Il Titolare del trattamento potrà effettuare promozione commerciale dei propri prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i Suoi dati (anagrafica, indirizzo postale, numero di telefono e cellulare, indirizzo e-mail) che potranno essere trattati dalle stesse per promuovere i loro prodotti in qua- lità di autonomi titolari del trattamento;
d) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
a) necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c - 1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, isti- tuti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;
b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comuni- cazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimen- to delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio; società del Gruppo Generali per attività di preven- zione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosidetta “catena assicurativa” quali a titolo esemplificativo agenti e sub- agenti;
d) società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rile- vazione della qualità dei servizi;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
4. I Dati non sono soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codi- ce Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finali- tà commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Protezione Dati.
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EURA PROTEZIONE - MODULO PROPOSTA DI POLIZZA
PREVENTIVO N.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00
i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.:
80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
CONTRAENTE
Cognome e Nome
PERSONE ASSICURATE
Data di nascita
Descrizione professione
CL
Xxx.xx Morte (000)
IP (000)
Franchigia I.P.
SOMME ASSICURATE E GARANZIE
Diaria post
Assistenza Diaria ricovero
ricovero
Diaria gesso
RSM (000)
Sport pericolosi
Premio lordo
Proposta di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – EURA PROTEZIONE
Cognome e Nome/ Ragione sociale: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov.: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov.: | Codice fiscale/ P.IVA: |
Effetto ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata mesi:
DATI DEL PREVENTIVO
Frazionamento
gg:
Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
anni:
DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
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BENEFICIARI: Eredi legittimi e/o testamentari Altri (nome e cognome )
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Assistenza | ||||||
Infortuni | ||||||
Totale |
PREMIO
MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l’intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l’ammontare del premio annuo (ancorché eventualmente frazionato) non supera l’importo di € 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).
FAC-SIMILE
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo mod 10337 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione,l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali - predisposto da Europ Assistance - e s’impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Firma del Contraente/Assicurato
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto e di conoscere l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali - predisposte da Europ Assistance riportata nel preventivo ricevuto e
- PRESTA IL CONSENSO per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza;
- [ ] PRESTA IL CONSENSO [ ] NEGA IL CONSENSO per il trattamento dei Dati per le finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
- [ ] PRESTA IL CONSENSO [ ] NEGA IL CONSENSO al trattamento dei dati per finalità di promozione commerciale dei prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite e-mail o sms.
Firma del Contraente/Assicurato
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La informiamo che ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, che ha la finalità di accrescere la trasparenza nel rapporto tra impresa e assicurato, a partire dal 1 Novembre 2013 è possibile, attraverso l’accesso all’area riservata del sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A., consultare le Sue coperture assicurative in essere sottoscritte presso Europ Assistance o i suoi partner.
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