DISCIPLINARE PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE “TAM TAM” PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021-DICEMBRE 2023 CON FACOLTA’ DI...
Allegato D
DISCIPLINARE PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SAN XXXXXXXX XXXXXXXX “TAM TAM” PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021-DICEMBRE 2023 CON FACOLTA’ DI PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N.50/2016
ART. 1 – OGGETTO
Oggetto del presente atto è l'affidamento della concessione del servizio di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam Tam”, alle condizioni e modalità specificate nel presente disciplinare.
ART.2 - DURATA
La durata della concessione è coerente con la realizzazione di un totale di n°25 numeri del periodico comunale (ad esclusione dei numeri speciali/supplementi di cui al punto 4), a cadenza sostanzialmente mensile, da febbraio a giugno e da settembre a dicembre (ad esclusione del periodo estivo e degli eventuali periodi pre-elettorali), nel periodo compreso tra novembre 2021 e dicembre 2023, con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula del contratto e con facoltà per l’Ente di disporre una proroga tecnica di sei mesi per l'eventuale aggiudicazione della nuova concessione.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI INERENTI IL SERVIZIO
3.1 CARATTERISTICHE GENERALI
Il servizio dovrà comprendere, a cura del concessionario, la raccolta pubblicitaria, la stampa e la distribuzione a tutte le famiglie sangiulianesi del periodico comunale Tam Tam per un totale di n°25 numeri (oltre a 3 numeri speciali/supplementi) realizzati a cadenza sostanzialmente mensile, da febbraio a giugno e da settembre a dicembre (ad esclusione del periodo estivo e degli eventuali periodi pre-elettorali).
Le caratteristiche tecniche del notiziario comunale sono state previste dal progetto grafico-editoriale realizzato dal Comune di San Giuliano; è possibile visionare i numeri dell’informatore comunale finora pubblicati, al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx
Tali caratteristiche sono in particolare:
• Testi, foto e grafica a cura del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• Formato: UNI A4 cm 21x29,7
• Numero di pagine per ciascun numero: 20 (nel caso in cui eventuali criticità generali riscontrabili nel mercato editoriale e pubblicitario possano influire sull'attività di raccolta pubblicitaria, il concessionario del servizio ha facoltà di chiedere al Comune di realizzare massimo n° 8 numeri del periodico formati da 16 anziché di 20 pagine)
• Stampa: quadricromia bianca e volta
• Carta: patinata opaca/lucida da minimo 100 g.
• Tiratura: 18.000 copie
• Confezione: doppio punto metallico
• Distribuzione: “door to door” a tutte le famiglie sangiulianesi. Almeno n. 100 copie per ciascun numero dovranno essere consegnate al Servizio Relazioni Esterne del Comune
• Costo: il servizio è a costo zero per l'Amministrazione Comunale in quanto il concessionario dovrà coprire i costi di stampa e distribuzione con le entrate derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari
• Pubblicità: 45% max sul totale delle pagine e il concessionario promuoverà la ricerca di sponsor pubblicitari, contattando direttamente a proprie spese, privati, enti e tutti i soggetti che ritenga possano essere interessati all'iniziativa;
• Periodicità: 25 uscite complessive, comprensive dell’eventuale scelta di avvalersi delle proroga tecnica, programmate a cadenza sostanzialmente mensile nell’arco della durata contrattuale, da febbraio a giugno e da settembre a dicembre (ad esclusione del periodo estivo e degli eventuali periodi pre-elettorali), oltre a n°3 max numeri speciali/supplementi come richiamato nelle prestazioni aggiuntive di cui al punto 4.
Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx manterrà la responsabilità editoriale e redazionale della pubblicazione. I testi e le immagini istituzionali saranno forniti dalla redazione comunale su supporto elettronico. Il concessionario si dovrà impegnare, con proprie e idonee strumentazioni e personale, a gestire direttamente e a inserire le pubblicità pervenute dai clienti e le altre attività connesse a tale servizio.
3.2. OBBLIGHI INERENTI IL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito secondo la migliore regola d’arte, tenendo conto delle indicazioni dettate dall’Amministrazione e della tempistica stabilita per le uscite.
E' fatto divieto al concessionario di affidare il servizio o parti dello stesso in subappalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante. Il subappalto è sottoposto alla condizione che il concessionario indichi la parte del servizio che intende subappaltare. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione del servizio subappaltato, potrà, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che il concessionario possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione del servizio di fornitura. Il concessionario, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore.
3.3. MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
3.3.1 Raccolta pubblicitaria
La raccolta pubblicitaria sarà a cura e onere esclusivo del concessionario. Nessun onere economico derivante dalla gestione e dal trattamento delle inserzioni dovrà ricadere sul Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
La pubblicità non potrà superare il 45% dell’intera pubblicazione composta da 20 pagine.
Le tariffe applicate ad ogni modulo di spazio pubblicitario e le categorie degli inserzionisti dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Relazioni Esterne del Comune per garantire pari opportunità e parità di trattamento a tutti i potenziali inserzionisti interessati.
Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx potrà a suo insindacabile giudizio non accettare le comunicazioni degli inserzionisti, pertanto il concessionario dovrà inserire nei contratti stipulati un’idonea clausola che informi i clienti sull’esercizio di tale diritto.
Il concessionario dovrà farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, pretese ed azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e patrimoniali eventualmente conseguenti alle inserzioni pubblicitarie e commerciali pubblicate sul periodico comunale.
Le inserzioni dovranno essere approvate dal Direttore Responsabile con l’apposizione del “visto si stampi”.
Il concessionario non potrà inserire inserzioni pubblicitarie che contengano messaggi o informazioni contrarie all’ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l’uso di tabacco, alcolici, o contengano messaggi in qualche modo ingannevoli, che richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e visione ai minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che vìolino la privacy di persone fisiche, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili, impegnandosi altresì a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa.
Il concessionario non potrà inoltre inserire inserzioni pubblicitarie che incentivino o in qualsiasi modo pubblicizzino il gioco d’azzardo.
Xxxxx restando i limiti sopra indicati, la linea grafica-editoriale del periodico comunale “Tam Tam” prevede i seguenti ingombri e tipologie di spazi da destinare alla pubblicità:
- pagina intera;
- mezza pagina;
- piè di pagina, corrispondente a circa un quarto della dimensione complessiva della pagina;
Il posizionamento e la tipologia di inserzioni pubblicitarie all’interno del notiziario comunale dovranno essere comunicati preventivamente alla redazione per esercitare le funzioni di controllo e, solo su verifica positiva, il conseguente inserimento, sulla base di quanto precisato nel presente disciplinare. Il concessionario potrà inserire le inserzioni pubblicitarie ad esclusione della 1° di copertina.
3.3.2 Stampa e distribuzione
I tempi di stampa e di distribuzione del periodico comunale dovranno rispettare i parametri temporali proposti dal Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx di seguito riportati:
• stampa del periodico: non superiore a 5 (cinque) giorni dal “Visto si stampi”
• distribuzione del periodico: non superiore a 4 (quattro) giorni
Trattandosi di concessione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera vv) D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario si assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi e pertanto si impegna a garantire la stampa e la distribuzione del periodico comunale, anche a fronte di una parziale raccolta pubblicitaria.
La distribuzione del periodico comunale dovrà avvenire mediante inserimento nelle cassette postali di tutte le famiglie sangiulianesi. Non è ammessa l’immissione nelle cassette della pubblicità. Per la distribuzione presso i condomìni, si richiede di effettuare l’incasellamento delle copie del periodico in ciascuna delle cassette postali dei residenti, evitando di lasciare i pacchi delle copie del periodico all’ingresso dello stabile. Nel caso in cui il condominio sia dotato di portierato, le copie potranno essere consegnate al custode che le incasellerà insieme alla normale posta.
L’inizio del servizio di distribuzione dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale, contestualmente alla consegna di n.100 copie al Servizio Relazioni Esterne. Al termine di ogni giornata di servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, via email, all’Amministrazione Comunale, l’elenco delle zone presso le quali è stata effettuata la distribuzione e le eventuali criticità riscontrate.
In caso di segnalazioni di mancata ricezione del giornale ricevute dall’Ente, la ditta dovrà provvedere entro 2gg. lavorativi ad effettuare il recupero della distribuzione nelle zone segnalate.
La conclusione del servizio di distribuzione dovrà essere immediatamente comunicata all’Amministrazione Comunale ed entro due giorni dovranno essere consegnate al Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx le copie eventualmente avanzate.
ART. 4 – VALORE DEL PERIODICO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Stima costi di masisma stampa e distribuzione a numero (20 pagine) | Stima valore complessivo di massima 1 numero periodico (costi stampa e distribuzione e introiti pubblicitari - 20 pagine) | Stima % media dei ricavi raccolta pubblicitaria sul valore complessivo a numero (20 pagine) |
4.100 euro (oltre Iva) | 5.700 (oltre iva) | 28% |
L'importo stimato dell'affidamento è di €. 142.500,00 (oltre Iva).
Il presente disciplinare prevede, come specificato al punto 3.1, la realizzazione a cura del concessionario di un totale complessivo di n. 25 numeri nell'arco contrattuale sopra richiamato, comprensivo dell’eventuale scelta di avvalersi dell’istituto della proroga sopra citata. Oltre ai suddetti numeri, il concessionario dovrà garantire la realizzazione di alcuni numeri speciali/supplementi (minimo 16 pagine, per un massimo di 3 numeri nell'arco della durata contrattuale, con un contenuto pubblicitario massimo del 30%).
Nel caso in cui eventuali criticità generali riscontrabili nel mercato editoriale e pubblicitario possano influire sull'attività di raccolta pubblicitaria, l'affidatario del servizio ha facoltà di chiedere al Comune di realizzare
massimo n° 8 numeri del periodico formati da 16 anziché di 20 pagine.
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può decidere se accettare o meno la proposta di realizzazione del periodico comunale formato da 16 pagine nel caso di cui sopra.
Il concessionario del servizio ha diritto di incamerare tutte le somme derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari. L'eventuale mancata vendita di tutti gli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo all'affidatario del servizio stesso; pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi al Comune. Il Comune non riconoscerà comunque alcun compenso a favore del concessionario.
ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 7 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”), sulla base di criteri qualitativi e delle condizioni migliorative proposte rispetto a quelle richieste. In particolare, saranno presi in considerazione i parametri qui indicati:
N. | Parametro | Punti | Min - Max |
1 | Riduzione dello spazio pubblicitario | 5 punti ogni ½ pagina pubblicitaria in meno rispetto al tetto previsto massimo di 9 pagine | 0 - 45 |
2 | Tempi di stampa | 5 punti per giorno lavorativo di anticipo rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi massimi dall'apposizione del “Visto si stampi” | 0 - 15 |
3 | Tempi di distribuzione | 10 punti per giorno lavorativo di anticipo rispetto ai 4 (quattro) giorni lavorativi massimi dalla stampa del periodico | 0 – 20 |
4 | Grammatura carta | 10 punti per ogni 10 grammi in più rispetto al valore minimo di 100 grammi | 0 - 20 |
Gli operatori che avranno effettuato offerte parziali o in aumento, condizionate o alternative, non saranno tenute in considerazione e saranno quindi escluse. Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che, sommati i punteggi a lei attribuiti in sede di aggiudicazione, avrà ottenuto il punteggio globale più alto. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le spese che il concessionario dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio e l’offerta dovrà rimanere invariata per tutta la durata dello stesso. In caso di parità di punteggio tra più offerenti sarà data precedenza a chi raggiunge il più alto punteggio in alcuni dei parametri di valutazione tra quelli elencati sopra, nel seguente ordine di preminenza: -1) Riduzione dello spazio pubblicitario; - 2) Tempi stampa; - 3) Tempi distribuzione. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
In presenza di una sola offerta ritenuta valida, si potrà procedere all'affidamento diretto all'operatore economico che ha presentato tale offerta. La procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i.), verrà condotta mediante l´ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nello specifico sarà utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato ‘SINTEL.
Art. 6 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso il committente.
2. Ai sensi dell'art. 103, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa, con adeguato massimale, per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
verso terzi durante la gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice e prima della stipula del contratto, che di norma corrisponde all'importo del contratto stesso. L’inosservanza di quanto sopra previsto, non consentirà di procedere alla stipula del contratto.
Art. 7 - PENALITA'
Qualora la ditta concessionaria non effettuasse l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato nel presente capitolato, saranno applicate le penalità qui di seguito riportate:
- ritardi circa i tempi di stampa e distribuzione: 142 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 852 euro per un massimo di 6 giorni di ritardo;
- inadeguatezza circa la qualità della stampa, ivi compreso il materiale fotografico pubblicato (es. inchiostratura non uniforme, difetto di piegatura delle pagine, difetti di stampa dei caratteri): 142 euro per ogni pagina che presenta qualità di stampa inadeguata, fino a 1136 euro per 8 o più pagine con qualità di stampa inadeguata sullo stesso numero;
- in caso di distribuzione incompleta, verificata tramite controlli a campione effettuati e documentati dal Comune: per il 90% di copie consegnate, 150 euro; per l’80% di copie consegnate, 250 euro; per il 70% di copie consegnate, 350 euro; al di sotto del 70% di copie consegnate, 550 euro
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre
10 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso del concessionario, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità; qualora le penalità non fossero regolarmente pagate, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere al recupero delle stesse mediante decreto ingiuntivo emesso dal Concessionario dell'Ente o altro strumento equivalente.
Qualora si verificassero più di tre contestazioni nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà attivare la procedura di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo. La mancata esecuzione del servizio darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, in particolar modo nel precedente art. 7 e ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 9 - RECESSO UNILATERALE
L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse dandone motivato preavviso all’affidatario con anticipo di almeno 2 mesi con lettera raccomandata A/R o mediante PEC. In caso di recesso unilaterale si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 - ONERI CONTRATTUALI – DEPOSITO CAUZIONALE
Il contratto sarà stipulato in una delle forme ammesse dalla legge.
Il concessionario, ai sensi della facoltà prevista per gli affidamenti di cui all'art.36, comma 2 lettera a), secondo quanto indicato dall'art. 103 comma 11, D. lgs. 50/2016, è esonerato dalla prestazione della garanzia, giacchè non vi è un prezzo posto a base d'asta e l'affidamento non comporta alcun onere economico a carico dell'Ente.
ART. 11 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO
1. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario per tutta l'attività di cui al presente disciplinare, ivi comprese le altre attività appaltate, deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme,
comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Concessionario dovrà individuare un referente quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizio oggetto del presente disciplinare, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione.
ART.13– OBBLIGHI DI CONDOTTA DI CUI AL D.P.R. 62/2013
1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del codice di comportamento del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, si estendono per quanto compatibili, all’esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art.2, co. 3 del medesimo Decreto. Il codice è disponibile sul sito del Comune: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso ai fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ad externo, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai norma dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati degli operatori economici saranno acquisiti e trattati dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
La comunicazione dei suddetti è obbligatoria: qualora non saranno forniti, non sarà possibile la partecipazione all'eventuale successivo affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 00 000000 - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
- PEC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- e-mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Il concessionario si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali e sensibili, dei quali dovesse eventualmente acquisire la conoscenza per effetto dello svolgimento del servizio, sarà effettuato, in modo lecito e secondo correttezza, al solo fine di adempiere gli obblighi contrattuali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L’impresa concessionaria, inoltre, si impegna a mantenere riservata e a non divulgare a terzi estranei qualsivoglia informazione della quale sia venuta a conoscenza o in possesso per effetto dello svolgimento del servizio. E' fatto obbligo all’aggiudicataria di non utilizzare i dati trasmessi dal Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx per scopi propri ovvero, in ogni caso, per scopi diversi da quelli connessi alla realizzazione del servizio.
ART. 15 - RISERVE E RECLAMI
1. Tutte le riserve e i reclami che il concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale con motivata documentazione, per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’Ufficio Protocollo dell'Ente (in tal caso sarà cura dell’affidatario farsi rilasciare idonea ricevuta).
2. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’art. 206 D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario).
ART. 16– CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il concessionario quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in xxx xxxxxxx, x competente il foro di Lodi ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.
p. Il Concessionario p. il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx