CONTRATTO DI RICERCA TRA
Prot. 869 del 19/06/2018 Class. III/19 disp. 2/2018
CONTRATTO DI RICERCA TRA
Assofranchising - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F. 97018140158 - P.I. 11510070151, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, (di seguito denominata “Parte committente”)
E
la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” - Centro di Spesa (di seguito denominato “Centro”) con sede in Xxxx, xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0 – 00161, C.F. n. 80209930587 rappresentato dal Preside della Facoltà, Xxxx. Xxxxxxxx X’Xxxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell’art. 71 c. 3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 982 del 30.3.2015, nonché, nello specifico per il presente progetto, dalla Deliberazione di Giunta di Facoltà n. 483/2018 del 12 aprile 2018.
PREMESSO CHE
Assofranchising Italiana - Associazione Italiana del Franchising - fondata nel 1971 a Milano, è il marchio storico nell'organizzazione della rappresentanza del franchising italiano.
Assofranchising gode di importanti e strategici collegamenti nazionali ed internazionali: tra le 19 associazioni nazionali che costituiscono l'E.F.F. - European Franchise Federation – Assofranchising è l'unica associazione italiana a farne parte e ne è anche socio fondatore; è associata al W.F.C. - World Franchise Council - e a Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Assofranchising rappresenta, difende e promuove gli interessi economici, sociali e professionali delle reti in franchising associate, in un quadro di rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico dell'Associazione stessa.
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx0.xx
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
La parte committente affida al Centro, che accetta, l’esecuzione di una ricerca concernente la progettazione e realizzazione di una ricerca “Rapporto Assofranchising Italia 2018 – Strutture, tendenze e scenari”.
Articolo 2 – Programma della ricerca
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico nel quale sono anche riportati gli obiettivi specifici che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all’evoluzione degli stessi potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.
Articolo 3 – Responsabile scientifico
Il Centro designa il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx quale responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca.
La Parte committente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx. Ogni decisione della Parte Committente necessita del mutuo accordo tra i rappresentanti.
Articolo 4 - Corrispettivo
La Parte committente si impegna a versare al Centro, fermo restando quanto previsto al successivo art.10, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di €1.500+IVA (millecinquecento/00).
Articolo 5 – Modalità di pagamento
Il Centro recapiterà le fatture alla Parte Committente ciascuno per la propria parte del corrispettivo. La Parte committente corrisponderà al Centro la somma di cui al precedente articolo 4 a seguito dell’avvenuta presentazione della ricerca, da effettuarsi presso l’Università la Sapienza di Roma il prossimo 04 giugno.
Articolo 6 – Durata del contratto
Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Centro e della Parte Committente e avrà la durata di sei mesi a partire dalla sottoscrizione della presente.
Articolo 7 – Segretezza
Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, anche oltre il periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona
non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente
contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.
La Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Articolo 8 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni
I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte Committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.
Il Centro, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
Il Centro non potrà usare o pubblicare il materiale se non dietro preventivo consenso scritto della Parte Committente.
Articolo 9 – Utilizzo del logo
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’università o della Parte Committente per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e/o della Parte Committente.
Articolo 10 – Recesso unilaterale dal contratto
Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di recesso ad opera della Parte Committente, essa corrisponderà al Centro l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso cui aggiungere una somma pari al 10% del valore del contratto a titolo di indennizzo forfetario per recesso.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Il Centro provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento
emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Parte Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 12 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 13 – Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte Committente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della Parte Committente.
Per la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” |
F. to Xxxx. Xxxxxxxx X’Xxxxxxx |
Per la parte committente Assofranchising
X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx