UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA-MANUTENZIONE
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 84060 PERDIFUMO (SA)
0974/845024 – 0974/845034
P.I.: 00222010654 xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA-MANUTENZIONE
Resp. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PERDIFUMO
Identificazione gara ANAC: 7093275
CIG: 75001886EE - CUP: H72I18000030004
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INDICE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. 1 ‐ OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 ‐ OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 3
ART. 3 ‐ DURATA DELL'APPALTO‐ PROROGA 4
ART. 4 ‐ DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 4
ART. 5 ‐ CONDIZIONI ALLA SCADENZA 5
ART. 6 ‐ CONTROLLO DELL’ENTE 5
ART. 7 ‐ MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 6
ART. 8 ‐ OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 6
ART. 9 ‐ DEPOSITO CAUZIONALE 6
ART. 10 ‐ CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 7
ART. 11 ‐ PAGAMENTI 7
ART. 12 ‐ ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 7
ART. 13 ‐ REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 8
ART. 14 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 8
ART. 15 ‐ OBIETTIVI 8
ART. 16 ‐ SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 9
ART. 17 ‐ PENALITÀ 10
ART. 18 ‐ ESECUZIONE D’UFFICIO 10
ART. 19 ‐ RESCISSIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 20 ‐ RIFERIMENTO ALLA LEGGE 11
ART. 21 ‐ CONTROVERSIE 12
ART. 22 ‐ SPESE 12
TITOLO II‐ ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE 13
ART. 23 ‐ RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE 13
ART. 24 ‐ SICUREZZA SUL LAVORO 14
ART. 25 ‐ PERSONALE IN SERVIZIO 15
ART. 26 ‐ MEZZI E ATTREZZATURE 16
ART. 27 ‐ CANTIERE DEI SERVIZI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 17
ART. 28 – CENTRO SERVIZI 18
OLTRE A QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE ART.27 , L’I.A. HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE UN NUMERO VERDE CON RISPOSTA DIRETTA DA PARTE DI UN OPERATORE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 14,00 PER SEI GIORNI ALLA SETTIMANA E UN INDIRIZZO EMAIL GESTITO DIRETTAMENTE DALL'I.A. 18
ART. 29 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE 18
ART. 30 ‐ COOPERAZIONE 18
ART. 31 – AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA 19
ART. 32 ‐ RISERVATEZZA 19
ALLEGATO I – DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 ‐ Oggetto dell'appalto
I servizi oggetto dell'appalto, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Prestazionale allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:
SERVIZI PRINCIPALI:
a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani nella definizione di cui all’art.184
c.2 da lett. a) a lett. f) del D.Lgs. n.152 / 2006 e s.m.i. ed in particolare:
Raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della carta e del cartone, della plastica, del vetro, dei metalli (lattine e banda stagnata) e della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche;
Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, oli esausti vegetali e minerali, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;
Raccolta rifiuti ingombranti e dei RAEE;
Trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di deposito temporaneo e/o di stoccaggio;
Servizi accessori e complementari;
Campagna di informazione e sensibilizzazione sui servizi di raccolta.
Predisposizione di punti di raccolta con cassonetti d'arredo urbano all'interno delle località a maggiore afflusso turistico controllati con sistema di videosorveglianza da remoto anche in modalità notturna.
Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al punto 3) dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell’amministrazione comunale.
Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di Enti deputati alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l’utilizzo di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione dei servizi.
ART. 2 ‐ Obbligo di continuità dei servizi
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Perdifumoe (Ente) potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.
E’ comunque fatta salva la facoltà per dell’Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 3 ‐ Durata dell'appalto‐ Proroga
Il contratto avrà la durata di cinque anni (sessanta mesi). Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto, salvo proroga di sei mesi come specificato al comma seguente.
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, per ragioni non direttamente imputabili all'Ente, nelle more dell'esecuzione della nuova gara di appalto, l'impresa appaltatrice, previa richiesta dell’Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
L’affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.
Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l’impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’autorità d’ambito (art. 201 del D.lgs.152/2006 abrogato dall'art. 186‐bis della legge
modificato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012) e legge regionale n. 14/2016
n. 191 del 2009, come il
contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell’Ente. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.
Per tale ragione, l’appaltatore si impegna a prestare il proprio consenso, con rinuncia a qualsivoglia eccezione, alla cessione diretta del contratto a favore della Autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani e/o l’eventuale cessione del contratto medesimo a favore di altro costituendo soggetto dotato di personalità giuridica indicato dalla Autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani o EdA.
Quanto sopra in qualsiasi momento la medesima Autorità di bacino disponesse la gestione unitaria del servizio nell’ambito del trasferimento delle competenze, oggi attribuite ai Comuni, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e/o parte di essi.
ART. 4 ‐ Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente “Capitolato speciale di appalto”;
b) il “Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio” (d’ora in poi denominato semplicemente Disciplinare);
c) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta in sede di gara;
d) l’elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta in sede di gara;
e) il D.U.V.R.I., da redigersi a cura della Ditta aggiudicataria;
f) copia delle polizze RCT e RCO;
Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l’oggetto del presente appalto.
ART. 5 ‐ Condizioni alla scadenza
Gli automezzi di proprietà della ditta appaltatrice e utilizzati per il servizio saranno ritirati al termine del contratto e rimarranno di proprietà della stessa salvo eventuali proposte migliorative per l'Ente.
Le attrezzature e i contenitori (bidoni, cassonetti, campane, contenitori in genere) distribuiti e/o installati sul territorio comunale nel corso dell’appalto, rimarranno di proprietà dell’ente.
ART. 6 ‐ Controllo dell’Ente
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.
I tecnici dell’Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d’urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta a fornire mensilmente, anticipatamente entro la giornata dell’ultimo Venerdì del mese, all’Ente la programmazione dei servizi.
I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell’amministrazione comunale.
Sarà compito dell’I.A. inoltrare, mensilmente al competente ufficio comunale, un report dettagliato:
1. sulle aree critiche comunali (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del porta a porta da parte delleutenze);
2. sui quantitativi di materiale raccolto, tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER) con indicazione dell’impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell’amministrazione comunale effettuare ogni volta lo ritenga necessario una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. su eventuali modifiche apportate al sistema di raccolta seppurconcordate;
Il Comune avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.
ART. 7 ‐ Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi
L’impresa appaltatrice sarà tenuta a:
garantire al Comune un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
garantire il raggiungimento minimo del 65% di raccolta differenziata nel 2017 ed almeno un 3% in più per ogni anno successivo di affidamento, sarà in ogni caso tenuto in considerazione il trend di crescita della percentuale di raccolta differenziata che dovrà comunque essere progressivo e costante nei vari anni fermo restando l'obbligo del raggiungimento della percentuale dell'82,5% di raccolta differenziata al termine del quinquennio;
svolgere il servizio di norma in orario diurno, anche su più turni, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 (salvo esigenze particolari nel periodo estivo in cui si potrà anticipare l'inizio della raccolta) e quindi evitando, se non in accordo con l’Ente, raccolte in orari notturni per non disturbare cittadini e turisti durante le ore del riposo;
garantire un continuo rapporto con le utenze anche tramite la gestione di un eco sportello e di un numero verde;
organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.
ART. 8 ‐ Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l’impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’Ente e dall’incaricato designato al controllo dei servizi.
ART. 9 ‐ Deposito cauzionale
Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto.
La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016
Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l’Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.
Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.
Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall’Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.
Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di bloccare i pagamenti all’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un’azione giudiziaria;
ART. 10 ‐ Corrispettivo dell’appalto
L’importo annuo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è fissato in complessivi Euro 267.902,16 oltre iva (10%), di cui Euro 1.023,42 oltre iva (22%) per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza non soggetti a ribasso;
L’importo complessivo offerto dai concorrenti s’intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato, e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Programma Operativo, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.
Durante il periodo di validità del contratto di appalto l'Ente si riserva di ridurre o ampliare l’entità dei servizi appaltati, inerenti l’oggetto del contratto, con possibilità di ricorso al quinto d’obbligo ai sensi dell’art.11 del R.D. n. 2440/1923;
ART. 11 ‐ Pagamenti
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento a 30 giorni dall’acquisizione della fattura al protocollo dell’ente e salvo la regolarità della stessa.
Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non danno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto né di sospendere il servizio; se il ritardo nel pagamento delle rate eccedesse i trenta giorni, saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate gli interessi di mora.
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l’Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 12 seguente.
Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio;
ART. 12 ‐ Adeguamento e variazione dei servizi
L'impresa appaltatrice s’impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell’Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.
In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% in più o in meno dei costi dei singoli servizi derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.
Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico‐ finanziaria redatta dall’ufficio Ambiente dell’ente, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.
Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all’art. 163 del DPR 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
ART. 13 ‐ Revisione del prezzo contrattuale
Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.
Successivamente, compreso l’eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all’art. 5 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell’anno precedente, per l’indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
ART. 14 ‐ Disciplina del subappalto
In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiede l’obbligo dell’Impresa di trasmettere all’Ente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell’appalto, deve trasmettere all’Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.
L’autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le
prestazioni a carico del subappaltatore.
In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.
ART. 15 ‐ Obiettivi
Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:
un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
un aumento generalizzato dell’efficienza della pulizia del suolo pubblico;
il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo.
La ditta dovrà garantire al Comune un risultato di raccolta differenziata non inferiore a quanto previsto nel disciplinare prestazionale, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Campania mantenendo come minimo, migliorando comunque l'obiettivo dell' aumento della raccolta differenziata per ogni anno successivo.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all’art.17 (salvo eventualmente l'eccezione del primo anno in cui i servizi cominceranno ad essere espletati ad esercizio in corso).
Restano a carico dell’impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all’amministrazione circa anomalie di servizio, ecc) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.
ART. 16 ‐ Spese di smaltimento dei rifiuti e piattaforme di conferimento
L'impresa appaltatrice provvederà direttamente alle spese relative allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, degli ingombranti non recuperabili, dei RAEE, dei rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, oli esausti vegetali e minerali, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche (piccoli quantitativi conferiti direttamente dagli utenti presso l'isola ecologica), derivanti dalle attività oggetto delpresente contratto, abiti usati ecc.;
Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti scelti dall'impresa appaltatrice nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale e comunque delle normative in essere che sono continuamente soggette a modifiche ed integrazioni, pertanto non potranno essere richieste variazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell’Ente e/o degli utenti per eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o trattamento nel corso dell'appalto;
Per tutte le altre tipologie di rifiuto da avviare presso le discariche controllate, è posto a carico della Ditta appaltatrice e compensato all'interno del canone d’appalto, per tutta la durata dello stesso, il costo dello smaltimento/trattamento presso impianti di riferimento cui la ditta dovrà conferire.
Sono a carico/ricavo dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non, compresa la frazione umida e la frazione verde.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.
Xxxxxx all’impresa appaltatrice l’incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell’ambito dell’accordo quadro A.N.C.I. /CONAI.
Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo a causa della presenza di altri rifiuti nel materiale compostabile conferito all’impianto di trattamento saranno a totale carico della ditta.
La ditta pertanto dovrà responsabilizzare gli addetti alla raccolta e attivare ogni azione al fine di sensibilizzare l’utenza al corretto conferimento dei rifiuti a matrice organica coinvolgendo, con proposte ed iniziative, anche l'Ente comunale in modo da operare in sinergia.
Sono a vantaggio/carico della Ditta gli smaltimenti di: ingombranti recuperabili (legno, ferro, eccetera), RAEE, RUP (pile, farmaci, T/F, ed altri rifiuti urbani pericolosi, eccetera), batterie auto, oli vegetali e minerali, rifiuti cimiteriali urbani ecc.
Le acque reflue prodotte dal lavaggio di eventuali contenitori stradali (che dovessero essere posizionati sul territorio comunale eventualmente durante il periodo dell'appalto per decisione dell'Amministrazione) dovranno essere smaltite presso depuratori autorizzati, gli oneri di smaltimento delle acque reflue rimangono a carico della Ditta.
In sede di offerta ogni impresa partecipante dovrà attestare o la proprietà degli impianti di smaltimento o la sottoscrizione di apposte convenzioni che permettano l'utilizzo delle piattaforme per il conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Perdifumo fermo restando gli obblighi imposti dalla normative nazionali e regionali sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile in toto del corretto ciclo integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti senza poter addebitare all'Ente alcuna responsabilità in merito al conferimento corretto dei rifiuti presso le piattaforme abilitate.
Ogni ditta partecipante dovrà produrre attestazione che individui esplicitamente la disponibilità unica dell'impianto relativamente alla gara in oggetto. Pertanto, saranno escluse dalla gara le imprese partecipanti che dovessero presentare la disponibilità dello stesso impianto di conferimento e smaltimento fatta eccezione per gli impianti individuati da normative regionali all'interno del territorio provinciale, come nel caso dei rifiuti indifferenziati.
Per la partecipazione alla gara sarà considerato requisito preferenziale la proprietà degli impianti di conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati e non al fine di limitare al massimo il rischio che eventuali convenzioni con impianti non di proprietà possano portare al blocco dei conferimenti per inadempienze contrattuali dell'I.A o mancati o ritardati pagamenti agli stessi delle spettanze.
Gli impianti, ad ogni modo, devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, la tecnologia e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonchè la fauna e la flora nè causare inconvenienti da rumori ed odori.
Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente, l'impianto deve essere dotato, pertanto, di idonea vasca interrata a perfetta tenuta con capacità di stoccaggio di almeno 60 mtc. L'impianto destinatario dei rifiuti dovrà essere dotato di sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera avente la funzione di evitare la fuoriuscita incontrollata delle stesse dal corpo di fabbrica, ovvero, l'impianto in parola, dovrà essere dotato di sistema di "depressione" del tipo a "Scrubber". L'impianto dovrà avere obbligatoriamente una capacità di trattamento preliminare R12 minimo di 2/ton. al giorno sia sul Multimateriale, cer 15.01.06, sia sul secco indifferenziato CER. 20.03.01 al fine di consentire la separazione merceologica dei rifiuti atta a riconsegnare i rifiuti recuperati ai Consorzi di Filiera.
Inoltre, lo stesso Xxxxxxxx dovrà essere dotato di apposito sistema di vagliatura per la selezione del vetro al fine di consentire il recupero dello stesso secondo i criteri del Consorzio XX.XX.XX e di una pressa di compattazione per il confezionamento dei rifiuti. Detti requisiti dovranno essere posseduti dall'aggiudicatario nonché documentati dallo stesso a pena di esclusione.
L'Impianto, di proprietà o in convenzione, dovrà trovarsi ad una distanza entro e non oltre i 100/km dal centro di raccolta rifiuti di Xxxxxx (località di Perdifumo), rivelato su Google Maps o su Tutto Città o sistemi analoghi allegato e controfirmato, ciò al fine di evitare che una distanza eccessiva possa influire sui costi di trasporto dell'I.A. costringendo a comprimere la qualità dei servizi offerti per compensare il maggiore costo essendo l'appalto onnicomprensivo anche perchè l'Ente, nella determinazione del prezzo posto a base di gara ha tenuto conto di una distanza del genere frutto dei costi sostenuti negli anni passati.
Occorre, inoltre, evitare che i rifiuti possano viaggiare per lunghe distanze con tutti i rischi dal punto di vista ambientale che ciò comporterebbe anche alla luce delle prescrizioni del d. lgs. 152/2006.
Nel nostro Stato il recepimento dell'art. 16 della direttiva 98/2008, nei limiti del principio di autosufficienza e di
prossimità, è stato introdotto nell'art. 182‐bis del Testo Unico Ambientale.
Quest'ultimo prevede infatti che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
• realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
• permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
• utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
Quanto sopra è espressione del concetto, fatto proprio dal TUA, della gestione dei rifiuti come attività di "pubblico interesse" (v. art. 178, c.1) che deve essere svolta attuando una serie di azioni nel rispetto di una scelta gerarchica, che prioritariamente persegue la prevenzione, il recupero e, infine, in via residuale lo smaltimento.
Tale concetto, è fatto proprio dal Codice dell'Ambiente laddove, da un lato introduce il divieto di smaltire RSU non pericolosi in ambiti territoriali diversi o lontani rispetto a quelli topografici in cui vengono prodotti; dall'altro, prevede che tale divieto è temperato con il principio di prossimità degli impianti di smaltimento o recupero.
Ciò, pertanto, sarà considerato requisito preferenziale nella valutazione in sede di apertura delle buste.
In caso di distanze maggiori, comunque, la ditta partecipante potrà, nel piano operativo, spiegare dettagliatamente, in un'apposita sezione, come intenda riuscire ad espletare il servizio senza intaccare minimamente la qualità del servizio offerto pur sopportando maggiori costi di trasporto e come limitare gli impatti ambientali. Non saranno ammesse spiegazioni forfettarie ed indicazioni di mero principio.
ART. 17 ‐ Penalità
In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile dell’Ente.
Per grave inadempienza si intende:
‐il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente;
‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile;
‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti;
‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati attraverso dichiarazione di proprietà o contratto/convenzione d'uso presentata al Comune;
‐il reiterarsi di mancanze lievi;
Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.
L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC.
Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice.
L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse
dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art.15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.
In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 65% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità:
I annualità 2%
II annualità 5%
III annualità 10%
A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 65% di raccolta differenziata al termine del III anno di espletamento del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla rescissione del contratto per inadempimento contrattuale;
Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla rescissione del contratto ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possedimento dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria.
ART. 18 ‐ Esecuzione d’ufficio
L’Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
In tal caso l’Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e
19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.
Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall’impresa appaltatrice, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.
ART. 19 ‐ Rescissione del contratto
Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
1) gravi e/o 3 ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 15 per due anni consecutivi;
2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
3) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione.
7) Mancato pagamento dei salari per oltre un mese agli operai impiegati dall’impresa;
8) Gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
9) istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’autorità d’ambito (art. 201 del D.lgs.152/2006 abrogato dall'art. 186‐bis della legge n. 191 del 2009, come modificato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012) in attuazione della legge regionale n. 14/2016.
L'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 20 ‐ Riferimento alla legge
Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare:
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.; D.Lgs.81/08 e s.m. i.;
Legge 26 ottobre 1995 n.447;
28 Aprile 1998 n.406 e s.m.i.;
DPR n.254 del 15 luglio 2003; L.R. n.14 del 26.05.2016;
Piano Regionale dei rifiuti, Deliberazione di G.R. n. 685 del 06.12.2016;
Tutti i regolamenti, Leggi, Decreti, Circolari ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sullavoro;
ART. 21 ‐ Controversie
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente che autorizzerà o meno la transazione.
Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Salerno (SA). E’ esclusa la procedura arbitrale.
ART. 22 ‐ Spese
A carico dell’impresa appaltatrice saranno. Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi; Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto;
Tutte le spese di pubblicazione del bando ed oneri accessori anticipate dal Comune e che saranno decurtati sulla prima rata di pagamento;
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni ancheeconomiche.
TITOLO II ‐ ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE
ART. 23 ‐ Responsabilità dell’impresa appaltatrice
L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni
prodotti a terzi.
E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:
• alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo
• a stipulare una polizza assicurativa pluri‐rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l’amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
• a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell’appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall’Amministrazione o da terzi. E’ considerato nel novero dei terzi l’Ente, verso il quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;
b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore dilavoro;
c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra
Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative. L'impresa appaltatrice dovrà fornire all’Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).
ART. 24 ‐ Sicurezza sul lavoro
L'impresa appaltatrice è tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell’appalto.
L'impresa appaltatrice ha l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.
Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di
codice dalla strada).
Per quanto riguarda le attività oggetto dell’appalto, l'impresa appaltatrice è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell’appalto (elenco non esaustivo):
a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
e) presenzadi materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
h) presenza di materiali a rischio d’incendio (ad esempio, carta e plastica);
i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
j) presenza di polveri (dovute all’attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
m) derivanti dall’attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
n) presenza di rischi generici determinati dall’attività all’aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della
conduzione tecnica, per l’espletamento del servizio e l’operatività dell’appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.
L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all’Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall’Ente in qualunque momento dell’appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all’Ente entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l’obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all’aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.
Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all’esterno, riguardanti la materia.
Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).
Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un’autocertificazione, redatta in forma
scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall’Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
L’Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s’impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell’attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
ART. 25 ‐ Personale in servizio
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:
1. Ai sensi della normativa vigente e dell’art. 6 del CCNL (applicato dalle imprese cessanti), l’aggiudicatario avrà l’obbligo di assumere ex‐novo il personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all’appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all’art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;
2. riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
3. osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. trasmettere all’Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
5. depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme: − del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; − delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Ente.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell’Ente per tutto quanto concerne l’ esecuzione dei servizi.
L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all’Ente l'elenco nominativo del personale in servizio
‐ con le relative qualifiche d'inquadramento ‐ e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.
ART. 26 ‐ Mezzi e attrezzature
L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro.
I contenitori, gli automezzi ecc. attualmente utilizzati sul territorio sono di proprietà del Comune di Perdifumo e vengono affidati in comodato d’uso oneroso alla ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a riconsegnarli al termine dell’appalto nelle medesime condizioni iniziali salvo il normale deperimento d’uso. A garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio del servizio tra le parti, sarà redatto un verbale di consistenza dello stato dei contenitori e degli automezzi. In tale sede, la ditta dovrà, a proprio carico, sostituire quelli ritenuti eccessivamentedeteriorati.
Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d’uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico‐sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.
Ogni automezzo, sulle fiancate, dovrà recare il logo del Comune e la dicitura proposta dall’amministrazione comunale.
Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.
L’impresa ha l'obbligo di dotare i propri mezzi, utilizzati per il periodo invernale, in caso di necessità, di attrezzature idonee a consentire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di precipitazione nevosa e la presenza di ghiaccio (gomme da neve o catene).
Pertanto, l’impresa dovrà garantire il servizio a tutte le utenze anche se ubicate in frazioni o borgate minori o in strade interne alla viabilità principale. Al personale impiegato nel servizio, dovranno essere trasmesse le procedure di installazione ed impiego delle suddette attrezzature.
L'impresa appaltatrice s’impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
L'impresa appaltatrice s’impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.
Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamentoatmosferico.
L’Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.
AUTOMEZZI A CARICO DELLA DITTA ‐ L’Appaltatore dovrà disporre, già al momento dell’avvio dei servizi, di tutti gli automezzi necessari per l’espletamento degli stessi e, fermo restando l'obbligo di dotarsi di automezzi di nuova costruzione entro 90 giorni dalla firma del contratto, dovrà attestare il possesso di automezzi con caratteristiche analoghe a quelli presentati in sede di offerta da poter impiegare immediatamente all'atto della proposta di aggiudicazione della gara (art. 32 d.lgs 50/2016) immatricolati non prima del mese di Gennaio 2014.
Il numero e la tipologia di automezzi dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato ed in ogni caso non potrà essere inferiore alla dotazione minima riportata nelle tabelle dei singoli servizi previsti nel Piano di Organizzazione.
Tutti gli automezzi consegnati dopo la stipula del contratto dovranno essere di nuova generazione euro 6 o successivi, come da normativa vigente e devono essere obbligatoriamente prodotti da primari marchi riconosciuti per prestigio ed affidabilità a livello nazionale ed omologati
In sede di offerta, occorrerà fornire apposita indicazione di una o più officine autorizzate dalla casa costruttrice certificata UNI EN ISO 9001, sia per quanto concerne l’autotelaio sia per quanto riguarda le attrezzature ed il motore, situata ad una distanza non superiore ai 100 Km dal centro di raccolta rifiuti del Comune di Perdifumo (località Xxxxxx) in modo da minimizzare al massimo i tempi di attesa in caso di manutenzione o rottura fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di sostituire prontamente, nelle more, l'automezzo danneggiato con automezzi similari per caratteristiche e qualità.
AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI
Il Comune di Perdifumo, per l’espletamento del servizio, darà in uso/dotazione alla Ditta appaltatrice le seguenti attrezzature presenti presso l’Isola ecologica ubicata alla loc. Xxxxxx e destinati ad accogliere i rifiuti differenziati:
n.1 automezzo tipo “Nissa”;
n. 1 spazzatrice tipo “Ronda”
come meglio riportata nelle tabelle del Piano di Organizzazione.
Tutti i costi relativi alla manutenzione, ai costi vivi (carburante, polizze assicurative, tagliandi, Sistri ecc.), adeguamenti degli stessi alle normative nazionali in tema di rifiuti, iscrizione degli stessi all'Albo nazionale gestori ambientali ecc. saranno a totale carico dell'I.A.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Tali automezzi, ed i relativi allestimenti, dovranno essere in perfette condizioni di uso e manutenzione, nonché conformi alle vigenti disposizioni di legge, comunque non immatricolati prima della data successiva all'aggiudicazione definitiva.
E’ obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante l’elenco dei mezzi che si prevede di utilizzare nel cantiere di Perdifumo, ad impiego esclusivo, corredato dalle copie dei rispettivi libretti di circolazione e delle autorizzazioni ad espletare il servizio.
In particolare:
dovranno essere rispettate le norme contenute nella circolare n° 172 del 13/07/1983 del Ministero dei Trasporti del Ministero dei trasporti e le norme standard Europee UNI EN 1501‐1: Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento. Requisiti generali e di sicurezza (Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale);
per tutti gli automezzi dovrà essere fornita attestazione dell’avvenuta revisione periodica, con esito regolare, da parte della M.C.T.C., oltre a valida attestazione di regolarità delle attrezzature;
tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti per le categorie e classi richieste dall’Appaltatore compresi gli automezzi di proprietà dell'Ente che dovranno essere utilizzati nel servizio ed i cui costi saranno a carico della ditta affidataria.
E’ fatta salva la facoltà dello stesso, previa approvazione del Comune, di utilizzare,in casi eccezionali, durante il periodo di appalto mezzi meccanici diversi che, comunque, assicurino una migliore funzionalità dei servizi in appalto.
Gli automezzi, durante l’intera durata dell’appalto, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:
tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature;
tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza;
tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento.
Gli autocompattatori utilizzati non devono assolutamente consentire la fuoriuscita di liquami (“percolato”) e/o residui sia nella fase di carico che durante il trasporto.
Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature, che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.
Gli automezzi sono puntualmente specificati anche nel “Piano di organizzazione” allegato al presente Capitolato. Gli automezzi, inoltre devono essere dotati, su entrambi i lati, dello stemma e della dicitura del Comune, oltre che il logo della Società ed i numeri di telefono della stessa.
Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, ecc., dei materiali occorrenti per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, e tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, saranno a carico dell’Appaltatore. Tutti gli automezzi ed i materiali dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento; qualora qualsiasi automezzo o materiale venisse riscontrato inservibile, l’Amministrazione Comunale potrà ordinarne la sostituzione e la Ditta dovrà provvedere entro il termine assegnato
L’Appaltatore metterà a disposizione del Comune la piena funzionalità di controllo e di accesso al sistema di rilevazione della dislocazione degli automezzi, adeguandosi alla vigente normativa in tema di tracciabilità dei rifiuti, facendosi carico di implementare tutti i dispositivi necessari alla rilevazione satellitare. La Ditta appaltatrice dovrà fornire al Comune ed all’Osservatorio Provinciale e Regionale e/o ad ogni altra autorità
pubblica che ne faccia richiesta, i dati relativi allo svolgimento del servizio e relativi alla raccolta delle varie frazioni utilizzando l’apposito strumento informatico, adeguandosi ad ogni modifica procedurale stabilite dalla legge (attualmente SISTRI).
ART. 27 ‐ Cantiere dei servizi dell’impresa appaltatrice
L’Impresa appaltatrice al momento dell’affidamento del servizio garantisce di aver preso visione del Centro di raccolta comunale dei rifiuti sito alla località Xxxxxx che sarà qualificato come “unità locale”, che verrà utilizzato anche come rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico, telefax e posta elettronica assicurando quegli interventi necessari per adeguare eventualmente il centro alla normativa vigente che non comportino interventi strutturali (allargamento dello stesso, copertura dell'impianto, costruzione di ulteriori edifici) che restano a carico dell'Ente.
Restano a carico dell'I.A. i costi di ordinaria manutenzione tra cui la verniciatura delle recinzioni e dei cancelli, dei locali, delle attrezzature, dei cassoni scarrabili, automezzi ecc. così come i piccoli interventi da eseguire all'interno del centro di tipo elettrico, idraulico ecc. oltre che la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza ed i lavori di posa in opera di lavori di adeguamento del centro anche con utilizzo di calcestruzzo come lo slargo in terra battuta ivi presente il cui piazzale dovrà essere cementificato con tanto di rete elettrosaldata e recinzione metallica nell'arco dei 5 anni dell'appalto con divisione dei costi con l'Ente comunale in parti uguali.
Rimangono, inoltre, a carico dell’Impresa tutti i costi per il viaggio di andata e ritorno dal suddetto sito al territorio d’esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento.
Gli estremi del recapito dell’Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono,cellulare e‐mail e fax) dovranno essere comunicati al Comune in forma scritta entro cinque giorni dall’affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
Il Responsabile Operativo dell’Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare al Comune i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all’Ufficio Tecnico comunale di contattarlo dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.
In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell’Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.
In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di:
a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell’Impresa;
b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.
In caso di comprovata inidoneità del responsabile operativo designato dall’impresa, previa formale e argomentata contestazione e richiesta scritta dell’amministrazione, il R.O. deve essere sostituito. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell’amministrazione, fatta salva la facoltà dell’impresa di produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni.
Gli oneri per la relativa gestione dell’unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.
ART. 28 – Centro servizi
Oltre a quanto stabilito al precedente art. 27, l’I.A. ha l’obbligo di attivare un numero verde (eventualmente sarà possibile utilizzare il numero telefonico dell'isola ecologica che fungerà da recapito dello sportello con voltura dell'utenza a carico dell'I.A.) con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 per sei giorni alla settimana e un indirizzo e‐mail gestito direttamente dall'I.A.
ART. 29 – Calendario dei servizi e comunicazione
L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il 0 1 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.
In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell’anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.
Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo.
Resta a carico della ditta aggiudicataria la fornitura di materiale informativo (depliants, brochure o manifesti) da distribuire sul territorio comunale presso attività commerciali ed enti
ART. 30 ‐ Cooperazione
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all’Ente quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).
E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.
La Società appaltatrice dovrà consegnare al competente Responsabile dell’esecuzione del Servizio:
1) con frequenza giornaliera: F.I.R. e n. di Kit buste/secchi consegnati;
2) con frequenza mensile: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, mezzi in officina per manutenzione, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuali segnalazioni per anomalie del servizio;
3) con frequenza mensile: report in excel dei quantitativi di rifiuti conferiti e percentuale di raccolta differenziata secondo quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 384 del 31.07.2012;
4) con frequenza annuale: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
5) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta revisione dei mezzi;
6) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta manutenzione delle attrezzature;
7) comunicazione dei risultati entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi merceologiche.
ART. 31 ‐ Riservatezza
L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Perdifumo li 01/03/2018
Il Responsabile del Procedimento dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx