tra
VERBALE DI ACCORDO
In data 1° marzo 2002, a Milano
tra
▪ l’Associazione Italiana delle Industrie della Filiera Tessile Abbigliamento (S.M.I.), rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx e dai delegati Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx;
▪ l’Associazione Tessile Italiana (A.T.I.), rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxxx e dal Consigliere incaricato per le relazioni industriali Xxxxxx Xxxxxxx;
▪ la Federazione Italiana dei Tessili Vari e del Cappello, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx;
▪ l’Associazione Italiana dei Torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx
▪ l’Associazione Italiana della Filatura Serica, rappresentata del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx
raggruppate nel Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili-Abbigliamento-
Moda Italiane, rappresentato dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx
con l’assistenza della Confindustria nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
▪ la Federazione Energia, Moda, Chimica e Xxxxxx (F.E.M.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx, dal Segretario generale aggiunto Xxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, e dagli operatori nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e con l’intervento dei componenti il Comitato Esecutivo;
▪ la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), rappresentata dalla Segretaria Generale Xxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e dagli operatori nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx e con l’intervento dei componenti il Comitato Direttivo;
▪ la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxx e con l’intervento della Direzione Nazionale;
con riferimento ai criteri del Protocollo 23 luglio 1993 e dell’art. 11 del vigente CCNL
si è concordato il presente accordo di rinnovo della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore tessile-abbigliamento
19 maggio 2000:
1. TABELLE RETRIBUTIVE
DECORRENZE E IMPORTI DEGLI AUMENTI
Livelli | 1° aprile 2002 | 1° ottobre 2002 | 1° aprile 2003 | Totali |
8 | 33,18 | 29,36 | 28,46 | 91,00 |
7 | 30,63 | 27,10 | 26,27 | 84,00 |
6 | 29,53 | 26,13 | 25,34 | 81,00 |
5 | 27,35 | 24,20 | 23.45 | 75,00 |
4 | 26,80 | 23,71 | 22,99 | 73,50 |
3 super 3 | (26,07) 25,59 | 23,07 22,65 | 22,36 21,96 | 71,50 70,20 |
2 super 2 | (24,61) 23,70 | 21,78 20,97 | 21,11 20,33 | 67,50 65,00 |
1 | 14,58 | 12,90 | 12,52 | 40,00 |
Viaggiatori o piazzisti
1° aprile 2002 | 1° ottobre 2002 | 1° aprile 2003 | Totali | |
1a categoria | 29,94 | 26,49 | 25,69 | 82,12 |
2a categoria | 27,23 | 24,09 | 23,36 | 74,68 |
Di conseguenza l’elemento retributivo nazionale – ERN – assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
Livelli | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 super 3 | 1.071,42 | 1.094,07 | 1.116,03 |
2 super 2 | 1.023,04 | 1.044,01 | 1.064,34 |
1 |
Viaggiatori o piazzisti
1° aprile 2002 | 1° ottobre 2002 | 1° aprile 2003 | |
1a categoria | |||
2a categoria |
“UNA TANTUM”
Un importo “una tantum” di 78 Euro sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1 marzo 2002 ed erogato in due rate, la prima di 50 Euro con la retribuzione del mese marzo 2002 e la seconda di 28 Euro con la retribuzione del mese di giugno 2002.
Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2002 – 31 marzo 2002.
L’importo “una tantum” sarà ridotto proporzionalmente per i casi di:
• servizio militare,
• aspettativa;
• assenza facoltativa post-partum;
• assunzione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1 gennaio 2002 – 31 marzo 2002;
• cassa integrazione guadagni a zero ore.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale l’una tantum sarà proporzionata all’orario concordato; agli apprendisti l’importo dell’una tantum verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione prevista dall’art. 32 del vigente CCNL, applicabile alla data del 31 marzo 2002.
L’importo “una tantum” è stato calcolato comprendendovi i riflessi di tutti gli istituti indiretti e differiti contrattuali e legali e non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
NORME SPECIFICHE PER ALCUNI COMPARTI O SOTTOSETTORI
Sottosettori Tessili vari
Per i settori:
- tessilivari:
trecce e stringhe
- juta
- feltro e cappello di pelo
- feltro e cappello di lana
- pelo per cappello
- berretti e copricapo diversi (non di paglia nè di feltro) e di fodere e marocchini
- trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini di intreccio e delle trecce meccaniche
- spaghieri
gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1° ottobre 2002, 1° aprile 2003, 1° ottobre 2003.
Aziende terziste nel Mezzogiorno
Per le aziende identificate al Protocollo n. 5 del vigente CCNL 19 maggio 2000, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1° gennaio 2003, 1° luglio 2003, 1° novembre 2003.
* * *
L’importo dell’una tantum per i sottosettori ed aziende sopra indicati è pari a 50 Euro, verrà erogato con la retribuzione del mese marzo 2002 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1 marzo 2002.
Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 marzo 2002.
Per le modalità di erogazione valgono le regole generali previste alla voce “una tantum” del presente accordo.
2. DEFINIZIONE IN EURO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI
Dal 1° aprile 2002 gli importi previsti dal CCNL 19 maggio 2000 sono sostituiti dai seguenti valori espressi in Euro.
Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la tabella transitoria di conversione Lire / Euro concordata tra le parti il 24 luglio 2001.
Art. 46 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
8 | 12,91 | 25.000 |
7 | 11,88 | 23.000 |
6 | 10,33 | 20.000 |
5 | 9,81 | 19.000 |
4 | 8,26 | 16.000 |
3 | 7,75 | 15.000 |
2 | 7,23 | 14.000 |
1 | 6,71 | 13.000 |
Art. 63 – MENSE AZIENDALI
(già Lire) 650
Euro 0,34
Art. 116 – INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
(già Lire) 100.000
Euro 51,65
Capitolo VI – ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE VIGENTE ALLA DATA DEL 31 marzo 2002
Tabella dei valori mensili – Operai, Impiegati, Quadri
8 | 1.402,70 | 2.716.000 |
7 | 1.340,72 | 2.596.000 |
6 | 1.243,11 | 2.407.000 |
5 | 1.162,54 | 2.251.000 |
4 | 1.090,76 | 2.112.000 |
3 | 1.045,83 | 2.025.000 |
2 | 999,34 | 1.935.000 |
1 | 889,60 | 1.722.500 |
Tabella dei valori mensili - Viaggiatori e piazzisti
1a categoria | 1.169,77 | 2.265.000 |
2a categoria | 1.107,80 | 2.145.000 |
Allegato B – VIAGGIATORI O PIAZZISTI
Art. 4 – Aumenti periodici di anzianità
1a categoria | 9,81 | 19.000 |
2a categoria | 8,26 | 16.000 |
Art. 12 - Rischio macchina
Massimale | 1.549,37 | 3.000.000 |
Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro
Euro | (già Lire) |
18.075,00 | 00.000.000 |
20.658,00 | 00.000.000 |
Art. 14 – Aumenti retributivi contrattuali
1a categoria | 1.169,77 | 2.265.000 |
2a categoria | 1.107,80 | 2.145.000 |
Allegato F – NORME TRANSITORIE
Norma transitoria n. 1 – Aumenti periodici di anzianità: art. 35 – Parte Generale – del CCNL 17/12/1979
(già Lire) 3.000
Euro 1,55
Capitolo VIII – NORME SPECIFICHE DI COMPARTO
▪ CCNL per gli addetti all’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
PREMIO DI PRODUZIONE
8 | 1.311,80 | 2.540.000 |
7 | 1.265,32 | 2.450.000 |
6 | 1.123,29 | 2.175.000 |
5 | 1.025,68 | 1.986.000 |
4 | 912,06 | 1.766.000 |
3 | 848,02 | 1.642.000 |
2 | 778,82 | 1.508.000 |
1 | 670,88 | 1.299.000 |
▪ CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi
FINIMENTO SERICO
Integrazione salariale per il finimento serico
7 | 14,25 | 27.600 |
6 | 12,39 | 24.000 |
5 | 11,68 | 22.620 |
4 | 10,01 | 19.380 |
3 | 9,39 | 18.180 |
2 | 8,80 | 17.040 |
1 | 8,06 | 15.600 |
Premio di produzione per il finimento serico
8 | 1.311,80 | 2.540.000 |
7 | 1.265,32 | 2.450.000 |
6 | 1.123,29 | 2.175.000 |
5 | 1.025,68 | 1.986.000 |
4 | 912,06 | 1.766.000 |
3 | 848,02 | 1.642.000 |
2 | 778,82 | 1.508.000 |
1 | 670,88 | 1.299.000 |
3. INQUADRAMENTO DELLE MANSIONI
In attuazione di quanto previsto alla Parte B) dell’art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 maggio 2000, le parti – attraverso le specifiche commissioni ivi previste – hanno portato a termine la revisione del mansionario contrattuale e individuato le mansioni a cui attribuire l’inquadramento “2° super” e “3° super”.
Di conseguenza, con decorrenza dal 1° ottobre 2002 il Capitolo VII “Inquadramento” dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore tessile abbigliamento 19 maggio 2000 sarà abrogato e integralmente sostituito dai nuovi testi convenuti nell’ambito del presente accordo di rinnovo della parte economica.
Si conferma che l’intera materia dell’inquadramento professionale, compresa l’individuazione delle mansioni a cui viene riconosciuto l’inquadramento “2° super” e “3° super” è di esclusiva competenza delle parti stipulanti al livello nazionale.
NOTA A VERBALE - Le parti si danno atto che le eventuali correzioni tecniche che si rendessero necessarie in fase di prima applicazione del nuovo mansionario saranno
esaminate congiuntamente al fine di rimuovere le difficoltà e di garantire una regolare transizione dal vecchio al nuovo inquadramento.
4. SCADENZA
Come previsto dall’art. 8 del CCNL 19 maggio 2000 la scadenza del presente accordo è confermata al 31 dicembre 2003.
ALLEGATI:
- Nuovo mansionario comune a tutti i comparti del settore tessile abbigliamento e relativo a: impiegati; figure professionali del magazzino, della manutenzione, dei servizi ausiliari, e del controllo qualità.
- Elenchi, suddivisi per comparto, delle nuove mansioni identificate come “2° super” e “3° super”, delle nuove esemplificazioni e delle esemplificazioni per le quali è previsto un passaggio di livello o di qualifica (con esclusione del comparto tessilivari).
La stesura definitiva dei nuovi “Capitolo VII – Inquadramento” sarà completata dalle parti entro la fine di ratifica del presente accordo.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE FEMCA-CISL DELLA FILIERA TESSILE ABBIGLIAMENTO
ASSOCIAZIONE TESSILE ITALIANA FILTEA-CGIL
FEDERAZIONE ITALIANA DEI TESSILI VARI UILTA-UIL E DEL CAPPELLO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI TORCITORI
DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA FILATURA SERICA
CONSIGLIO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DELLE INDUSTRIE TESSILI-ABBIGLIAMENTO-MODA ITALIANE