SCHEMA DI CONTRATTO
XXXXXXXX 0
XXXXXX XX XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
Parte notarile
CONTRATTO di appalto per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale Regionale della Regione Abruzzo PSR 2014-2020
CIG CUP
Parte notarile ..……
TRA
l’Amministrazione Regionale (nel seguito, per brevità, indicata come “Amministrazione”) con sede e domicilio fiscale in L’Aquila (AQ), Codice fiscale nr. 80003170661, nella persona del Dott. nato il (C.F. ) a nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di seguito, per brevità, anche “Dipartimento”, il quale sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale, in virtù dell’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 2, lett. f), ai sensi della L.R., 14-09-1999, nr. 77 e ss. mm. ii.,
E
la Società " " (nel seguito, per brevità, anche “Esecutore del contratto”) con sede in , Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di , iscritta presso la CCIAA di n. REA , Capitale sociale euro interamente versato, nella persona del Dott. , nato a , domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore, giusta procura .
PREMESSO CHE
- con Determinazione DPD 02/2017 del 31/01/2017 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Autorità di Gestione FEASR 2014-2020 ha dato mandato alla Stazione Appaltante Unica -SUA Abruzzo, all’indizione di una procedura aperta di selezione pubblica del contraente, di rilievo comunitario ai sensi degli artt. 60, 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche “Codice”) per l’aggiudicazione del servizio di Assistenza Tecnica al PSR 2014/2020;
- il sopra indicato servizio è stato aggiudicato alla Società " ” con sede , che ha offerto, sull’importo a base di gara di Euro , IVA esclusa, la somma di Euro
(euro ) IVA esclusa, giusta Determinazione di aggiudicazione ;
- che l’esecutore del contratto, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che è stata acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica l’informazione antimafia dalla quale risulta che a carico della Società " " con sede in e dei relativi soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011, parimenti non risultano sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società in parola, desunti dalle fattispecie indicate dai commi 4 e 4 bis dell’art.84 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostative contemplate ai commi 2 e 3 dell’art.14 del DPR 16.04.2013 n.62;
- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato, altresì, di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse;
- che ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da parte dell’AdG nei confronti dell’esecutore del contratto avverrà tramite la PEC di servizio: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
- che ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da parte dell’esecutore del contratto nei confronti dell’Amministrazione avverrà a mezzo PEC ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della PEC, tramite gli ordinari canali postali (brevi manu, Racc. A/R; e ogni altro mezzo di trasmissione che garantisca il requisito della data certa);
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l’elenco dei servizi e prodotti aggiudicati all’esecutore del contratto, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
a) il Capitolato che, allegato sotto la lettera "A", ne diviene parte integrante e sostanziale;
b) l’Offerta tecnica che, allegata sotto la lettera "B", ne diviene parte integrante e sostanziale;
c) l’Offerta economica che, allegata sotto la lettera "C", ne diviene parte integrante e sostanziale;
d) Patto d’integrità che, allegato sotto la lettera "D", ne diviene parte integrante e sostanziale;
e) Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo, che, allegato sotto la lettera "E", ne diviene parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
• dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e dalle norme comunitarie in materia di fondi strutturali individuati nell’art. 2 del Capitolato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui, rispetto al Capitolato, l’Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha ad oggetto il “Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014/2020”, alla cui procedura di acquisizione sono stati attribuiti i codici identificativi di gara: CUP CIG ;
2. Con la stipula del Contratto l’esecutore del contratto si obbliga nei confronti dell’Amministrazione, Autorità di Gestione FEASR, ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato, ed in conformità all’Offerta tecnica che ne è parte integrante e sostanziale.
Art. 4 – Durata del Contratto
La durata del servizio è stabilita in quarantotto (48) mesi decorrenti dalla stipula del contratto.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di esercitare la ripetizione dei medesimi servizi appaltati agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previa adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, con limite temporale massimo al 28/2/2024, per completare l’attuazione e chiudere il Programma.
Articolo 5 - Oggetto del servizio
Il servizio di assistenza tecnica deve supportare le attività di gestione e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Abruzzo) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 FEASR - n. CCI 2014IT06RDRP001.
Il Servizio di “assistenza tecnica”, come disciplinato dall’art. 51 del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall’art. 59 del Reg. UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, configura prestazioni di medio/lungo periodo, che accompagna tendenzialmente tutta la durata del programma, a beneficio di una pluralità di strutture organizzative del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca impegnate nella sua attuazione.
La progettazione del Servizio deve tenere conto sia delle funzioni dell’Autorità di gestione definite dai Regolamenti, che della governance del Dipartimento preposto all’attuazione del PSR 2014-2020, compresa la sua articolazione territoriale, e va finalizzata a potenziare durevolmente le competenze e l’operatività di esso in fase di gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo, nonché a sviluppare le azioni dirette a soddisfare le condizionalità ex ante.
Articolo 6 - Descrizione delle attività
Si rimanda all’art. 4 del capitolato.
Art. 7– Modalità di esecuzione dell’incarico
Si rimanda all’art. 8 del capitolato.
Art. 8. Piano di Lavoro.
Si rimanda all’art. 9 del capitolato.
Articolo 9 - Cauzione definitiva
1. L’Esecutore del contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli stessi, ha costituito, ai sensi dell’art. 103, X.Xxx.xx. 50/2016, congrua cauzione definitiva di € (euro ), a mezzo fideiussione nr.
prestata da .
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’esecutore del contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera a far data dalla stipula del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed, in caso di risoluzione del contratto per altre cause, la cauzione definitiva verrà trattenuta.
Articolo 10 – Composizione del gruppo di lavoro e requisiti professionali
Si rimanda all’art. 5 del capitolato. Articolo 11 - Responsabilità e obblighi Si rimanda all’art. 15 del capitolato.
Art. 12 – Indipendenza/Incompatibilità
Si rimanda all’art. 13 del capitolato.
Articolo 13 - Altre obbligazioni
1. L’esecutore del contratto si impegna, oltre a quanto sopra previsto, a:
a) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni a terzi derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
b) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
c) L’esecutore del contratto, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione comunitaria e/o nazionale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato.
d) L’esecutore del contratto si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.
e) L’esecutore del contratto si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
Articolo 14- Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all’esecutore del contratto è quello indicato nell’offerta economica, ossia Euro (euro ) oltre IVA.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento del servizio di cui al Capitolato e all’offerta, ove migliorativa.
3. Tutto il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all’esecutore del contratto e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’esecutore del contratto dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. L’esecutore del contratto non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.
Articolo 15 - Modalità di pagamento
Si rimanda all’art. 11 del capitolato.
Articolo 16- Tracciabilità dei flussi finanziari
1.Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i..
2. L’esecutore del contratto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3.A tal fine, l’esecutore del contratto si impegna a comunicare tempestivamente, prima della stipula del contratto, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all’aggiudicazione definitiva.
4. L’esecutore del contratto inoltre:
a. si impegna a comunicare alla Regione Abruzzo (Autorità di Gestione FEASR) le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
b. ha l’obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura;
c. ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all’appalto un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.
Articolo 17– Penali
0.Xx si riscontrano violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione dei servizi l’Amministrazione procede all’immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al prestatore del servizio di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
0.Xx contraente può inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione.
3.Decorso il termine di cui al comma 2, se non pervengono le giustificazioni o le stesse non sono ritenute valide, si procede all’applicazione delle seguenti penali:
a. minimo € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;
b. In caso di difformità rispetto alle attività da realizzare, come stabilite nel Piano annuale di lavoro di cui al precedente art. 7, e/o mancata consegna dei prodotti di cui all’art. 6 verrà applicata una penale di € 500 per ogni inadempienza;
c. in caso di ritardo nella presentazione dei documenti previsti dall’art. 6 del presente contratto, entro i termini di consegna stabiliti dall’art.7, verrà applicata una penale pari a € 400,00, per ogni giorno di ritardo, fermo restando che, nel caso di ritardo superiore a 15 gg. per la consegna dei documenti rispetto alle tempistiche di cui all’art. 7, si applicherà la causa di risoluzione del contratto di cui all’art. 18, comma 1;
d. per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 1.000,00.
4. In caso di applicazione di penali l’Amministrazione, non corrisponde il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Aministrazione, si riserva la facoltà di scorrimento della relativa graduatoria di gara, con addebito dei costi al contraente.
6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione, può rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Articolo 18- Risoluzione del contratto
1.Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell’Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all’appaltatore - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
a. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente a cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi oggetto di contratto;
b. n. 3 (tre) contestazioni per difformità gravi ed immotivate rispetto alle modalità di esecuzione del servizio come previste e approvate dall’Amministrazione nel Piano Annuale di lavoro di cui al precedente articolo;
c. applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
d. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
e. violazione del patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
f. violazione delle pertinenti disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.
In caso di risoluzione del contratto, la proprietà dei prodotti già realizzati dall’esecutore del servizio rimane della Regione Abruzzo.
2.Resta inteso che l’Amministrazione, si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
3.L’Amministrazione potrà, altresì, procedere alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva ed impregiudicata ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte della stessa, qualora, nel corso dell'esecuzione dell’appalto, siano venuti meno i requisiti richiesti nel bando di gara o nel disciplinare.
4.Nei casi di risoluzione del contratto per colpa del prestatore del servizio, questi, oltre a perdere la cauzione versata, avrà l’obbligo di risarcire gli eventuali maggiori danni prodotti.
5.Contro il provvedimento di risoluzione adottato dalla Regione è data facoltà all’Esecutore di ricorrere al Giudice Ordinario.
Art. 19 - Diritto di recesso e rinegoziazione del contratto a favore del committente
Si rimanda all’art. 10 del capitolato.
Art. 20- Proprietà dei prodotti
1.Sono di proprietà esclusiva della Regione Abruzzo tutti i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto.
2.È fatto divieto al prestatore del servizio e agli esperti componenti il gruppo di lavoro di utilizzare i risultati dell’attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza
preventiva autorizzazione scritta della Regione Abruzzo.
Articolo 21. Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Articolo 22. Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’esecutore del contratto senza diritto di rivalsa, le spese notarili, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
2. A carico dello stesso esecutore, restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del contratto.
Articolo 23 - Normativa e Foro competente
1. L’esecuzione del servizio è regolata:
- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato;
- dal disciplinare di gara;
- dall’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario;
- dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento riguardante gli appalti ed i contratti pubblici e la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali;
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di L’Aquila.
Articolo 24 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L’esecutore del contratto nello svolgimento delle prestazioni contrattuali si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 consultabile anche sul sito della Regione Abruzzo.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, giusta disposizione art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013.
Articolo 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00 – Pescara Indirizzo PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
- Società " ", ;
2. Pertanto ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da effettuarsi ai sensi del contratto, come previsto nelle premesse del presente Contratto, dovrà essere effettuata:
- da parte dell’Amministrazione nei confronti dell’esecutore del contratto tramite la PEC di servizio:
xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
- da parte dell’esecutore del contratto nei confronti dell’Amministrazione a mezzo PEC o, in caso di impossibilità di utilizzo della PEC tramite gli ordinari canali postali (Racc. A/R; e ogni altro mezzo di trasmissione che garantisca il requisito della data certa).
Articolo 26. Clausola finale
1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere, nei limiti dei termini di prescrizione ai sensi di legge.
4. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Per la Società contraente Per la Regione Abruzzo
****************
Il sottoscritto , quale dell’esecutore del contratto, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di avere considerato, in particolare, quanto stabilito e convenuto con le clausole di cui agli artt. 5,6,7,8,11,12,17,18.
e, per l’effetto, di accettarle espressamente.
lì / /
La Società contraente