Foglio Informativo 13 b
Foglio Informativo 13 b
Contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, collo- camento, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
INFORMAZIONI SULLA BANCA
HYPO TIROL BANK AG
Succursale Italia
00000 Xxxxxxx, Via del Macello 30
Tel. x00 0000 000 000, Fax x00 0000 000 000
xxxx@xxxxxxxxx.xx, xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxx.xx
Sede: Xxxxxxx Xxxxxx 0, X-0000 Xxxxxxxxx, Capitale sociale EUR 50.000.000,-
Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano: 94065180211, Partita IVA 02794340212,
N. di identificazione IVA IT02794340212. Socio della Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. ed aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Codice Abi: 03151.8, sottoposta al controllo delle Autorità bancarie di Sorveglianza italiane ai sensi delle disposizioni sulla sorveglianza della Banca d’Italia “Istruzioni di Vigilanza per le banche”.
CHE COS’È LA NEGOZIAZIONE
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
La banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinno- vo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimen- to del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzati ed altri depositari autorizzati. La banca svolge le attività riguardanti il ser- vizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
Gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Gli strumenti finanziari derivanti da tali ordini verranno immessi direttamente nel dossier del cliente.
La banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
Nell’eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, rea- lizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse.
PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
◼ Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattual- mente previsto.
◼ Il cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
◼ Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il cliente prende atto che tali in- vestimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
◼ Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Diritti di custodia Trimestrale. Calcolato sul valore medio mensile di mercato Esente per obbligazioni Hypo Tirol Bank, Titoli di stato Italia, Fondi comuni di investimento e certificati | |
Azioni e ETF | 1,00 % p.a. |
Obbligazioni | 0,50 % p.a. |
Spese per operazioni titoli | in EUR |
Spese fisse per singola operazione di compravendita (esenti obbligazioni Hypo Tirol Bank) | 5,00 |
Commissioni di compravendita Min. EUR 35,00 per operazione | |
Obbligazioni Italia | 0,50 % |
Azioni Italia (azioni, ETF, ETC, certificati, warrants, opzioni,..) | 0,70 % |
Obbligazioni Estero (esenti obbligazioni Hypo Tirol Bank) | 0,70 % |
Azioni Estero (azioni, ETF, ETC, certificati, warrants, opzioni,..) | 1,20 % |
Spese di estinzione deposito | in EUR |
Chiusura e conseguente trasferimento titoli (tranne costi sostenuti dalla banca e spese reclamate da terzi) | esente |
Spese varie | in EUR |
Spese di accredito cedole e dividendi (esenti Titoli di stato italiani, obbligazioni Hypo Tirol) | 5,00 |
Spese per operazione non eseguita | 5,00 |
Spese per documentazione | in EUR |
Spese per la predisposizione dell’estratto conto titoli (annuale) | 5,00 |
Comunicazione periodica di trasparenza (annuale) | 2,50 |
Imposte Il presente contratto è assoggettato alle imposte di legge pro tempore vigenti |
Ai suddetti importi potrebbero venire aggiunte eventuali commissioni / spese reclamate da terzi.
RECESSO E RECLAMI
Durata del contratto – Recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato.
Il Cliente può recedere dal contratto in ogni momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta, inviata alla Banca con lettera raccomandata. La comunicazione di recesso, regolarmente sottoscritta dal Cliente, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il riferimento al contratto sottoscritto, le di- sposizioni per la restituzione del patrimonio.
La Banca può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata, con un preavviso non inferiore a quindici giorni, salva l’esistenza di una giusta causa.
Il recesso del Cliente è efficace non appena la Banca riceve la relativa comunicazione. Il recesso della Banca è efficace, decorso il relativo periodo di preavviso, dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione.
Dal momento del recesso, la Banca non potrà compiere atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo che gli atti si rendano necessari ai fini della conservazione del patrimonio.
Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
In caso di recesso dal contratto o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo quanto dallo stesso impartito, presso la propria sede ed entro il termine di 30 gior- ni, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.
Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell’incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati alla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.
L’invio di strumenti finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
Il recesso, ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese, documentate, derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto.
Reclami e risoluzione stragiudiziale
I reclami vanno inviati all'ufficio reclami istituito presso la Banca, al seguente indirizzo: HYPO TIROL BANK AG, Xxxxxx Xxxxxxx-xxx-xxx-Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non e soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca. L’ ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui e i prestiti personali:
• fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
• senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (istituito in seno all’Autorità di vigilanza con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate sul sito internet della Banca oppure richieste direttamente alle Filiali della Banca)
L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di dili- genza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di in- vestimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. È necessario che:
• sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in ma- niera insoddisfacente oppure non ha risposto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
• la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro;
• sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle con- troversie.
Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere dal contratto, il Cliente singolarmente o in forma congiunta con la Banca può:
• attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi al Concilia- tore Bancario Finanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societa- rie; tale regolamento può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima di rivolgersi ad un Giudice, presentare istanza presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (xxx.xxxxxxxxx.xx) come previsto decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
LEGENDA
Spese per operazioni titoli | Spese fisse per compravendita titoli |
Commissione di compravendita | Commissioni per singola operazione di compravendita |
Diritti di custodia | Spese di custodia per tipologia del titolo |
Offerta fuori sede | Significa la promozione ed il collocamento presso il pubblico di stru- menti finanziari e servizi e attività di investimento in luogo diverso dalle filiali della Banca. |