ACCORDI INTERCONFEDERALI
Scheda FLC CGIL su Tutor e contrattazione apprendistato
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Accordo | Tutor | Capacità formativa dell’impresa |
Confindustria e Cgil, Cisl, Uil 18 aprile 2012 | nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità | |
Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil 19 aprile 2012 | nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità | |
Xxxxxxx, Cgil, Cisl,Uil 20 aprile 2012 | nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità; | |
Confservizi, Cgil, Cisl, Uil 24 aprile 2012 | nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità | |
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL 3 maggio 2012 | Nessuna indicazione |
ACCORDI DI SETTORE
Accordo | Tutor | Capacità formativa dell’impresa |
Alimentare | nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità | |
Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarne, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unionzucchero (con la partecipazione di Federalimentare), Fai CISL, Flai CGIL, Uila UIL | ||
INDUSTRIA CALZATURIERA A.n.c.i., Femca Cisl, Filtctem Cgil, Uilta Uil | Viene precisato che il tutore previsto dal CCNL deve essere presente in tutte le dimensioni d’azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità | |
19 aprile 2012 | ||
CCNL COOPERATIVE SOCIALI | R) Tutor aziendale | |
AGCI SOLIDARlETA’, FEDERSOLIDARIETA’ — CONFCOOPERATIVE, | 1. All’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra |
LEGACOOPSOCIALI e FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL Roma 16 dicembre 2011 | l'eventuale formazione esterna all’azienda e l’apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett d) del D.Lgs. n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo. | |
Credito Federcasse, Dircredito-FD, Fabi, Fiba - Cisl, Fisac -Cgil, Sincra- Ugl Credito, Uilca 24 aprile 2012 | 9. Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011 si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti: a) nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale al fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell’allegato A. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 167 del 2011. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e- learning od on the job; b) il percorso formative complessivo sarà declinato nel "piano formativo | Al fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora vi siano: - risorse umane idonee a trasferire competenze; - tutori con formazione e competenze adeguate; - locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. |
individuale”. Per l’intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato B, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un’impresa; IL TUTORE AZIENDALE Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo dl apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa. Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti dl tele—affiancamento o video-comunicazione. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Il lavoratore designato dall’impresa deve: - avere formazione e competenze adeguate; - possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; - svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista; - esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa. | ||
CREDITO COOPERATIVO Federcasse, Dircredito-FD, Fabi, Fiba - Cisl, Fisac -Cgil,Sincra- | Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011, in tema di formazione di base e trasversale, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti: a) nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una | Al fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora, ferma |
Ugl Credito, Uilca 4 maggio 2012 | formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale al fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell’allegato H. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’impresa interessata, presso altro Organismo interno alla categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di Xxx.Xxxx. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 167 del 2011. La presente intesa ha valore di accordo nazionale per l’accesso ai suddetti finanziamenti. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (on the job); b) il percorso formative complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale”. Per l’intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato H, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un’azienda IL TUTORE AZIENDALE Il tutore aziendale, ferma la normativa in materia, ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo dl apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’Azienda. Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti dl tele—affiancamento o video-comunicazione. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Il lavoratore designato dall’impresa deve: | la normativa in materia, vi siano: - risorse umane idonee a trasferire competenze; - tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito dal presente documento; - locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. |
- avere formazione e competenze adeguate, tra cui un’approfondita conoscenza dei caratteri distintivi del credito cooperativo nei suoi diversi profili valoriali, storici, normativi, economici e organizzativi; - possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; - svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista; - esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’Azienda. I tutori aziendali, nel corso del primo anno, devono partecipare ad una specifica attività formativa destinata agli stessi, di durata non inferiore a 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzati a rafforzare principalmente le seguenti competenze: - conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza - conoscere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; - gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda; - gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all’Azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista; - pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; - valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento. Tale attività formativa nei confronti dei tutori aziendali potrà essere svolta all’interno o all’esterno dell’Azienda. | ||
Gomma Plastica Federazione Gomma Plastica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil | Il tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche: a) deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; b) deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; c) almeno tre anni di esperienza lavorativa (requisito non applicabile | Per lo svolgimento della formazione all’interno dell’impresa, o presso altra impresa del gruppo, e necessaria la presenza, oltre che di uno o più tutori in possesso delle caratteristiche di cui |
12 aprile 2012 | qualora non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica). | sopra, di: personale con adeguate capacità comunicative che favoriscano la graduale acquisizione di competenze da parte dell’apprendista; locali non prevalentemente dedicati alla produzione; attrezzature idonee, in relazione agli obiettivi dei piani formativi individuali. |
Legno Federlegnoarredo, Fenal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil 19 aprile 2012 | Al fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite di cui 40 trasversali e 80 specifiche. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post - obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. (…) II tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000. | La formazione forale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell’azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: - Risorse umane idonee a trasferire competenze - Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite - Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa. |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Filt cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti 23 aprile 2012 | Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “tutor” | |
Revisione legale | (L’apprendistato professionalizzante è finalizzato all'acquisizione della |
Asseprim, Assirevi, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 19 aprile 2012 | qualifica di addetto alla revisione legale, n.d.r.) E’ garantita inoltre la figura di un tutore o referente aziendale che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. | |
Somministrazione Assolavoro e Felsa Cisl, Uil tem.p 5 aprile 2012 | Art. 3 Tutor 1. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall'impresa utilizzatrice. 2. L'Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all'utilizzatore. 3. Il Tutor nominato dall'utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. 4. Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, è un dipendente o un consulente dell'Agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell'apposito Albo istituito presso FormaTemp. Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. |
I previsti requisiti possono essere successivamente verificati da Forma.Temp che, in caso carenza, può disporre la cancellazione dall’Albo del tutor. 5. Nelle ipotesi dl apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor dl Agenzia, si prevede un limite di 25 apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti negli altri casi. 6. Nelle ipotesi dl apprendistato con più utilizzatori, per ogni Tutor di Agenzia si prevede un limite di 18 apprendisti qualora tutti svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda, e di 10 apprendisti negli altri casi. | ||
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 28 marzo 2012 | Art. 9 – Referente per l’apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che ove dipendente dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. | Art. 20 ‐ Modalità di erogazione della formazione Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e‐learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare |
formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. | ||
Terziario Confcommercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Xxxxxxxx- Xxxx, Xxxxxxx-Xxx 00 marzo 2012 | Art. 9 – Referente per l’apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. | |
Trasporti Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi (assistite da Confetra), Asstri, Claai, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap L, Unitai (assistite dalla | 5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura dl riferimento. La formazione pub essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e Strumenti di e-learning. |
Conftrasporto), Confartigianato Trasporti, Federlavoro e Servizi –Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci – Servizi, Xxxxx, Cna – Fita, Sna-Casartigiani, Trasportounito Fiap e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti 24 aprile 2012 | ||
Trasporti Confimpreseitalia, Confimprese Trasporti, A.C.S. e C.S.E. | Piano formativo individuale e tutor Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione dell’apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione cd. “aziendale” o “extra aziendale” Il piano formativo sarà seguito da un piano individuale di dettaglio elaborato con l’ausilio del tutor nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso dell’apprendista. Il Piano Formativo Individuale potrà essere elaborato entro 30 gg. dall’assunzione e modificato in corso di rapporto di lavoro solo su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa, nonché del tutor e dovrà contenere: • il percorso, le competenze possedute e quelle da acquisire; • l’indicazione del tutor quale responsabile del percorso formativo. Il profilo formativo, quindi, è costituito dall’insieme degli obiettivi formativi degli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno od interno all’impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro | Requisiti per la capacita formativa interna Il riconoscimento della capacità formativa intera è legato al possesso, da parte del datore, di determinati requisiti quali: l’utilizzo di docenti, anche propri dipendenti, idonei a trasmettere conoscenze e competenze con tre anni di esperienza professionale nelle medesime attività qualificanti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore. La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 4 anni di esperienza in materia o nel settore. Qualora in azienda non siano presenti reperibili le suddette professionalità, il datore potrà fruire della docenza svolata da personale esterno appartenente ad altre aziende, purché esperto del settore produttivo interessato. L’attività formativa dovrà preferibilmente svolgersi nei locali dell’impresa, o in locali |
Il tutor aziendale è il soggetto che supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale che lo stesso tutor contribuisce a definire. La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze c delle funzioni previste dal D.M. 28/02/2000e s.m.i., nonché dalle discipline nazionale c regionale. Egli dovrà aver acquisito una formazione di almeno 16 ore presso gli enti accreditati ed essere un lavoratore qualificalo di livello superiore o pari a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del comtratto La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente CCNL e deve, comunque, finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze: - conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza - gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione - l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda - le relazioni con i soggetti esterni all’impresa coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista; - la definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento di percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; - la valutazione dei progressi ed i risultati dell’apprendistato Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall’apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione dell’attività correlata che sarà firmato anche dall’apprendista medesimo. | diversi, ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà essere garantita, altresì, la presenza di tutor aziendali con almeno 16 ore di formazione effettuata presso enti accreditati. | |
Turismo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, | a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le | (5) L’azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto dall’art. 59 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010. Tale certificazione andrà inviata |
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 17 aprile 2012 | competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze | all’Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all’EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenze dei seguenti requisiti: a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze; b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL Turismo 20 febbraio 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche |
su cui verte la formazione; c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL Turismo 20 febbraio 2010. | ||
Turismo Federturismo Confindustria, Confindustria Aica, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil 14 maggio 2012 | Articolo 1 – Disciplina generale 10. Il tutor aziendale, individuato nel piano formativo individuale, per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo dii apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tre le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale e segnala, ai fini dell’attestazione, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, nel caso di aziende con memo di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 8 ore. Il lavoratore designato dall‘impresa per le funzioni di tutor deve possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque (5) apprendisti contemporaneamente. | Articolo 3 - FORMAZIONE 3. L’azienda dispone di capacita formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: - presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grade di trasferire competenze; - presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura dei tutor; - disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. |
SETTORE DELLA PANIFICAZIONE | Tutor/Referente per l’apprendistato Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente | Formazione: contenuti Qualora l’attività formativa venga svolta |
Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, FLAI- CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL 4 maggio 2012 | per l’apprendistato interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. Il tutor/referente per l’apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal titolare dell’impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l’apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l’impresa difetti di lavoratori in presenza di tali requisiti. Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un tutor/referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il tutor/referente per l’apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di “formazione a distanza”, l’attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtualizzata. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor/referente per l’apprendistato e l’apprendista per verificare l’attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell’esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato. | esclusivamente all’interno dell’azienda o di consorzi di aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti con il piano formativo. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 art. 4 Dlgs. n 167/2011. |