ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA
2002
(in vigore dal 1° Aprile 2002)
A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA XXXXXXXX XXXXXXXXX
CONTRATTO ITALIANO
PER FERTILIZZANTI MINERALI
«Rinfusa/Sacchi - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N. BO100
Redatto | ..................................... | il | .................. |
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore: | ....................................................................................................................................................... |
Comprato- | ....................................................................................................................................................... |
Mediatore: | ....................................................................................................................................................... |
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Rego- lamenti dell’Associazione, oggi vigenti.
Tipologia merce: (secondo definizione di legge) | .................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. |
Confezionamento: | a) rinfusa |
b) sacchi 25 Kg | |
c) sacchi 50 Kg | |
d) sacconi da Kg ……… |
Condizionamento: secondo caratteristiche di legge.
Quantità/kg/Tonnellate: | ........................................................................................................................ |
(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata).
{
Consegna/Spedizione:
Epoca di
Ritiro:
.............................................................................................................
...................................................................................................
Prezzo Euro/Tonnellata: | ........................................................................................................................ |
Merce resa franco : | ........................................................................................................................ |
Pagamento: | ........................................................................................................................ |
Mediazione : | ........................................................................................................................ |
Condizioni particolari: | ........................................................................................................................ |
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CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clauso- le:
− Ogni consegna, deve considerarsi come contratto separato.
− I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specifi- cazione.
− Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)
Art. I - QUALITÀ
La merce deve rispondere alle norme vigenti in materia (Legge 748/84)
Art. II - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione per telegramma o altro mezzo espressamente concordato fra le parti secondo le seguenti modalità:
- Al momento della consegna, anche con annotazione contestuale sul documento di trasporto nel caso di xxxxxxxx;
- Entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce, per carenze relative alle caratteristiche fi- siche del prodotto, fermo restando che lo stesso sia stato conservato in locale idonei e con la dovuta diligenza.
Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l’esposizione specifica delle caratteristiche contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev’essere contestual- mente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I Venditori/Compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Art. III - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
In caso di contestazione il campionamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla legge e dal seguente arti- colo.
L’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al Venditore per le vendite “franco partenza” ed al Compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento dev’essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vet- tore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma o altro mezzo espressamente concordato fra le parti, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Ufficiale.
b) Analisi
(In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l’analisi, sotto pena di decadenza al labo- ratorio dell'A.G.E.R. di Bologna ove non diversamente indicato, oppure, in deroga, a un laboratorio fissato dalle parti scelto tra quelli di cui all’elenco allegato:
- entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento;
Qualora il Venditore intenda avvalersi della “contro-analisi”, deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso La- boratorio d’analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campio- ne od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti. All’atto della presentazione dei campioni per la “contro-analisi”, al Laboratorio dovrà essere specificato che trattasi di “contro-analisi” e dichiarato il nominativo della controparte.
Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.
Alla Controanalisi potranno presenziare le parti o loro delegati a seguito di espressa richiesta.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.)
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II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA) Art. IV - QUANTITÀ
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola “circa” è facoltà di consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.
Art. V - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
b) Xxx contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s’intende a disposizione del Compra- tore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione “franco arrivo”. La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, dev’essere fatta a mezzo te- legramma o altro mezzo concordato tra le parti, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare ri- ferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev’essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente presentata/trasmessa en- tro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se presentata/trasmessa dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrat- tuale. In caso di vendita con la condizione “ritiro”, il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.
In caso di più messe a disposizioni riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna, salvo diversa pattuizione.
Per i contratti che prevedono l’esecuzione “prontissima” e “pronta/disponibile”, non è richiesta la messa a disposizione. Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s’intendono:
a) per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
b) per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
c) per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
d) per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
e) per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
f) per mensile: il periodo del mese che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. VI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di “prontissima”, “pronta/disponibile” o co- munque quando l’esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della con- trattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compra- tore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l’eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell’effettiva consegna o ri- tiro o spedizione. (in mancanza di mercuriale di mercato il prezzo di riferimento sarà stabilito da un Collegio Arbi- trale da nominarsi con le modalità previste dal regolamento Arbitrale). L’eventuale differenza-prezzo non è recla- mabile qualora il Compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.
L’inadempienza di una delle parti, dà sempre diritto all’altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese re- lative.
Art. VII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
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Per luogo di consegna, s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità. Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al Venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. VIII - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme a quanto previsto agli art. I e II, e per quanto reclamata, potrà sollevare formale contestazione alla propria controparte entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.
In caso di mancato accordo il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato da un Collegio Arbitrale nominato ai sensi del vigente Regolamento Arbitrale.
Art. IX - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per “pagamento pronto”, s’intende un pagamento da effettuar- si entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Per pagamenti “differiti”, cioè oltre 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Ven- ditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo con- cordato tra le parti di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la conse- gna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo concordato tra le parti di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l’importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteg- giati in base al “Prime Rate” maggiorato di 2 (due) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla sca- denza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi come sopra indicati, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. X - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se av- viene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto ai termini del precedente Articolo VIII, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla ri- soluzione del contratto stesso. La parte inadempiente dovrà rimborsare l’ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi ai sensi dell’art. VI. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al “Prime Rate” maggio- rato di 2 (due) punti decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell’inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla ven- dita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria e che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale e che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o al- tro mezzo concordato tra le parti alla controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla ri- vendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali diffe- renze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire.
C.tto BO100 pag. 4 di 5 Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel
rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, alla pro- pria controparte con l’obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. XII - RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita sotto qualsiasi forma, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Comprato- re.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti al Venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida di- chiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s’impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell’Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente disciplinato.
III PARTE (ARBITRATO)
Art. XIV - ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i con- traenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione median- te moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra ri- chiamato.
La richiesta dell’arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla par- te interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro 30 (trenta) giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro 30 (trenta) giorni dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccoman- data o telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha fa- coltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provve- dimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessa- te a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 8 febbraio 2002 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta | espressamente accetta | |
la clausola compromissoria arbitrale | la clausola compromissoria arbitrale | |
............................................................. | ............................................................. | ............................................................. |
ALLEGATO
Elenco laboratori autorizzati in alternativa a quello dell'A.G.E.R. :
1 - Istituto Sperimentale della Nutrizione delle Piante 2 - A.R.P.A. Xxxxxx Xxxxxxx (PC)
0 - XXXXXXXX X.x.x. - Xxxxx (XX)
4 - Laboratorio chimico merceologico - C.C.I.A.A. Roma
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