SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PETTINO VETOIO – LOTTO 1, L’AQUILA
CUP C15B17000570001 CIG 836090985E
REP. N.
L'anno duemilaventi (2020), il giorno del mese di nella sede del
, innanzi a me, Avv. , Segretario Generale del Comune di L’Aquila, sono comparsi i Signori:
arch. , nato a ( ) il
, domiciliato per la carica presso in Via/Piazza
n. , il quale interviene in nome e per conto del Comune dell’Aquila in qualità di Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario straordinario dell’Ente, Codice Fiscale 80002270660, , giusto l’art. , il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base alla Deliberazione della Giunta municipale n. 297 del 12.06.2020 “Art. 7 ter decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41 “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”; presa d’atto dei poteri di Commissario attribuiti al Sindaco e individuazione della struttura a supporto del Commissario” (di seguito anche semplicemente “Ente committente”);
l’ing./arch.
E
, nato a
( ) il
, residente a in Xxx/Xxxxxx
x. x xxx xxxxxx xxxxxxx xx ( ) alla
Via/Piazza
n. , Codice Fiscale
e PIVA
, nella sua qualità di (libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da , come da atto di costituzione n. del , rappresentante del Consorzio , ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “Professionista”).
PREMESSO CHE:
- con Decreto a contrarre n. del è stata indetta una gara informale per l’affidamento dei servizi inerenti la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, ai sensi Art. 7 ter decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41, per le motivazioni indicate nel medesimo Decreto a contrarre e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione individuati nella lettera di invito, con invito esteso a n. 5 soggetti, previa acquisizione di manifestazione di interesse;
- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l’ing./arch.
, con studio tecnico in ( ) alla Via/Piazza
n. , codice fiscale e PIVA
nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data , con il ribasso offerto del ;
ovvero
- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra , con studio tecnico in
( ) alla Via/Piazza n. , codice fiscale
e XXXX , come da verbale di gara in data
, con il ribasso offerto del
(ecc.)
- con Decreto n. del è stato approvato il verbale di gara chiuso in data
con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione del Decreto n. del di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.
Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Oggetto dell’incarico
1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e
inoltre degli artt. 91 e 92 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all’intervento di ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Pettino- LOTTO 1, L’ Aquila.
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nell'attività:
2.1 progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice),
comprensiva altresì della progettazione antincendio, energetica ed acustica;
2.2 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
2.3 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie è riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.
4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al Documento preliminare alla progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;
c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
d) deve verificare il rilievo topografico plano-altimetrico fornito dalla Stazione Appaltante;
e) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario della Regione Abruzzo attualmente vigente.
6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara.
7. L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 2. Obblighi a carico del Professionista
1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell’intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.
Art. 3 Altre condizioni disciplinanti l’incarico
1. Il Professionista accetta espressamente:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:
a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD o supporto USB in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall’Ente committente;
3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta dell’Ente committente.
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.
Art. 4. Variazioni, interruzioni, ordini informali
1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.
2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
Art. 5. Durata dell’incarico e termini – Sospensioni e recesso
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell’incarico.
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:
Progettazione: giorni complessivi n. 45
3. Il termine per la progettazione definitiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
4. Il tempo per la prestazione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è strettamente legato a quello di esecuzione (durata dei lavori).
5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso.
6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
7. L’Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell’art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. L’Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice.
Art. 6. Penali e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; la
penale non può essere superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
3. Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale l’Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall’Ente committente.
5. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Ente committente. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 7. Doveri di riservatezza e astensione
1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.
4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.
Art. 8. Risoluzione del contratto
1. È facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 7;
b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
f) violazione della disciplina del subappalto;
g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente comunicate all’Ente committente;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.
Art. 10. Determinazione dei corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento
di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del %
( per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:
euro
4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva affidata al Professionista.
Art. 11. Modalità di corresponsione dei corrispettivi
1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre.
2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell’ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all’Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.
3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU , nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell’atto di impegno della spesa.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: , sul quale è autorizzato
ad operare il sig. , nato a il
(codice fiscale ), residente a
. Xxxxxxx le disposizioni più oltre richiamate.
6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni.
Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da
n. _ in data per l’importo di €
, pari al % dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura (da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all’emanazione del nuovo decreto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/16).
2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all’Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni del , in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un
massimale non inferiore a € ( milioni), che
comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. La polizza deve essere presentata all’Ente committente prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.
Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice dei contratti pubblici, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell’Ente committente.
3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
4. Trattandosi di un intervento inerente alla ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. citato.
Art. 14. Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro dell’Aquila. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
Art. 15. Domicilio e rappresentanza delle parti
1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
, all’indirizzo
. Qualunque comunicazione effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
Arch. /Ing. / , in qualità di
Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto:
Arch. /Ing. / , in qualità di
;
3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.
4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.
Art. 16. Tracciabilità dei pagamenti
1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
Art. 18. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
L’Aquila,, lì
Per il Professionista: Per l’Ente committente: