Polizza di assicurazione perdita di occupazione – Ed. 9-11-205
Polizza di assicurazione perdita di occupazione – Ed. 9-11-205
Copertura elaborata dall’ANIA “in base alla quale l’Impresa assicuratrice si obbliga a corrispondere al lavoratore dipendente a tempo indeterminato (l’assicurato) un indennizzo in caso di licenziamento di questi e ciò per le perdite patrimoniali indirettamente subite dall’assicurato medesimo a seguito del citato evento.
La garanzia in predicato può essere offerta dal mercato senza bisogno di integrazioni normative atteso che la declaratoria dei “Rischi relativi all’occupazione” - di cui alla classificazione dei rischi imputabili al Ramo 16 / Perdite Pecuniarie (All n. 1 al D.Lgs. del 18.5.1995 n. 175) - non circoscrive il rilascio di questa copertura alla protezione del credito di un terzo. “
Si ricorda la precisazione fatta dalla stessa ANIA:
“La normativa contrattuale di seguito riportata deve essere intesa come condizioni di assicurazioni tipo, prive di valore vincolante per le associate
Le associate sono libere di offrire ai propri clienti Condizioni di assicurazione diverse”
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITA DI OCCUPAZIONE
La normativa contrattuale di seguito riportata deve essere intesa come condizioni di assicurazioni tipo, prive di valore vincolante per le associate
Le associate sono libere di offrire ai propri clienti condizioni di assicurazione diverse
Normativa contrattuale di riferimento ANIA Ed. 9.11.2005
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione il contratto di assicurazione
Beneficiario l’Assicurato, quale soggetto a cui spetta l’indennizzo
Centro per l’Impiego l’Ufficio Pubblico competente all’attribuzione dello “Stato di Disoccupazione” ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n.297 e successive modifiche
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione
Datore di lavoro l’amministrazione pubblica o l’azienda di diritto privato (avente forma di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.c.r.l. / S.c.a.r.l.) presso la quale l’Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Lavoratore Dipendente la persona fisica obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base a regolare contratto di lavoro dipendente. E’ parificato al Lavoratore Dipendente, il lavoratore socio di cooperativa di cui all’art. 47, comma I, del D.P.R. 22.12.1986
Limite di Indennizzo la somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro
Perdita di Occupazione la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l’Assicurato ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest’ultimo;
Polizza il documento che prova l’assicurazione
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro
S.A.P.A. Società in accomandita per azioni (art. 2462 del Codice Civile)
S.C.R.L. / S.C.A.R.L. Società cooperativa a responsabilità limitata (art. 2514 del Codice Civile)
S.P.A. Società per azioni (art. 2325 del Codice Civile)
S.R.L. Società a responsabilità limitata (art. 2472 del Codice Civile)
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società l’Impresa assicuratrice
Stato di Disoccupazione status attribuito all’Assicurato dal competente “Centro per l’Impiego” secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’ Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’ Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare preventivamente alla Società l’esistenza di eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente assicurazione, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 5 – Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata.
Art. 6 – Foro competente
In caso di controversia tra la Società e l’Assicurato, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’ Assicurato.
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
Art. 8 - Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui.
Le quietanze che l’Assicurato rilascerà per gli indennizzi corrisposti saranno completamente liberatorie per la Società nei confronti del Contraente.
Art. 9 – Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata di un anno e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
Art. 10 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 11 – Variazione delle persone assicurate
L’assicurazione viene prestata per le persone nominativamente identificate in allegato.
Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società che ne prende atto mediante emissione di appendice contrattuale.
La garanzia, rispetto alle nuove persone assicurate, vale dalle ore 24 del giorno del pagamento del rateo di premio che risulti dovuto.
Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, quale Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato, per le perdite pecuniarie indirettamente subite a seguito di Perdita di Occupazione. Deve intendersi in garanzia la Perdita di Occupazione, avvenuta nel corso del periodo di assicurazione, derivante esclusivamente da recesso, a carattere individuale o collettivo, esercitato dal Datore di Lavoro.
La garanzia si intende operante anche se la Perdita di Occupazione matura oltre il periodo di durata validità dell’assicurazione purchè il datore di lavoro abbia comunicato all’Assicurato il recesso, a carattere individuale o collettivo, nel corso del periodo di durata dell’ assicurazione.
Si considera in garanzia il recesso esercitato dal Datore di Lavoro per i casi di assenza dal servizio dell’Assicurato per malattia o infortunio per una durata superiore al periodo massimo di conservazione del rapporto di lavoro.
Art. 13 – Somma assicurata
Per ogni Assicurato, l’assicurazione viene prestata dalla Società per una somma pari a
per sinistro.
L’indennizzo a carico della Società integra, e non sostituisce, le obbligazioni e le prestazioni, di qualsiasi natura, che, in caso di Perdita di Occupazione dell’Assicurato, restano a carico del Datore di Lavoro, di enti pubblici e privati.
Art. 14 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i casi di risoluzione del rapporto di lavoro derivanti da:
a) dimissioni dell’Assicurato, comprese le dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da: fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici;
b) collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità, dell’Assicurato;
c) scioglimento di diritto, per limite di età dell’Assicurato.
d) decesso dell’Assicurato.
La garanzia assicurativa è altresì esclusa se il “Datore di Lavoro”:
e) qualora azienda di diritto privato, abbia forma sociale diversa da: S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.c.r.l. / S.c.a.r.l.;
f) abbia sede legale all’estero;
g) nei 90 giorni che precedono la stipula della presente assicurazione, abbia avviato la “Procedura per la dichiarazione di mobilità” di cui all’art. 4 della Legge 23.7.1991 n. 223 e successive modifiche. Per data di attivazione della menzionata Procedura, deve intendersi il giorno della comunicazione di cui al comma II dell’art. 4 della citata Legge 23.7.1991 n. 223 e successive modifiche;
h) nei 90 giorni successivi alla stipula della presente assicurazione figuri:
- oggetto di sentenza di fallimento di cui al Titolo II del R.D. del 16.3.1942 n. 267 e successive modifiche;
- oggetto di sentenza di omologazione di concordato preventivo di cui al Titolo III del R.D. del 16.3.1942 n. 267 e successive modifiche;
- oggetto di sentenza di liquidazione coatta amministrativa di cui al Titolo X xxx X.X. xxx 00.0.0000 n. 267 e successive modifiche;
i) al momento della stipula della presente assicurazione o nei 90 giorni successivi figuri in stato di:
- Amministrazione Giudiziaria;
- Amministrazione Controllata;
- Amministrazione Straordinaria.
La garanzia assicurativa è inoltre esclusa se l’Assicurato, al momento della stipula della presente assicurazione:
j) sia in status di assegnazione a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria;
k) abbia già ricevuto dal Datore di Lavoro comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro in corso, ancorché comportante la cessazione dello stesso in data successiva alla stipula dell’assicurazione.
La garanzia assicurativa è esclusa in caso di:
l) contratto di lavoro stipulato con società di “fornitura di prestazione di lavoro temporaneo” ai sensi della L. 24.6.1997 n. 196;
m) contratto di lavoro stipulato con società di “somministrazione di lavoro” ai sensi dell’art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche;
n) contratto di lavoro “intermittente” di cui all’art. 33 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003
n. 276 e successive modifiche;
o) contratto di lavoro “ripartito” di cui all’art. 41 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche;
p) p ) contratto di lavoro temporaneo, stagionale, a tempo determinato;
q) contratto di lavoro a progetto di cui all’art. 61 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche;
r) qualsiasi fattispecie di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da collaborazione coordinata e continuativa;
s) contratto di collaborazione occasionale;
t) prestazione accessoria di lavoro di cui all’art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003
n. 276 e successive modifiche;
u) contratto di formazione e lavoro, tirocinio, stage;
w) contratto di apprendistato di cui all’art. 47 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche;
z) contratto di inserimento di cui all’art. 54 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche.
La garanzia assicurativa è esclusa qualora il Datore di Xxxxxx abbia esercitato, nei confronti dell’Assicurato, revoca per giusta causa, ai sensi dell’Art. 2119 del Codice Civile, adducendo, quale motivo, un comportamento doloso operato nell’esercizio delle funzioni professionali e per il quale sia stato aperto, nei confronti dell’Assicurato medesimo, un procedimento penale di incriminazione per reato. La Società di obbliga comunque a corrispondere l’indennizzo in caso di:
- assoluzione dell’Assicurato, anche in primo grado di giudizio.
- archiviazione del procedimento;
La garanzia assicurativa è valida se l’Assicurato, qualora cittadino di paese non aderente all’ Unione
Europea, disponga, al momento della Perdita di Occupazione, di un “Permesso di soggiorno” non scaduto.
Art. 15 – Delimitazione dell’assicurazione
Non si considera Perdita di Occupazione e pertanto non si considerano eventi in garanzia:
a) l’assegnazione a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria;
b) l’aspettativa;
c) la sospensione temporanea dal servizio;
d) qualsiasi forma di congedo temporaneo;
e) la variazione, senza soluzione di continuità o per passaggio diretto, del Datore di Lavoro, derivante da:
- trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 del Codice Civile;
- cessione e/o trasferimento di ramo di azienda;
- scissione, fusione o incorporazione di azienda;
- trasferimento tra aziende controllanti / controllate o collegate di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
- cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
- mobilità tra enti pubblici;
f) la cessazione del rapporto di lavoro durante o alla fine del periodo prova.
Art. 16 – Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia è operante a condizione che:
a) alla Perdita di Occupazione faccia seguito uno “Stato di Disoccupazione” dell’Assicurato non inferiore a mesi continuativi;
b) l’Assicurato non abbia rinunciato alla reintegrazione in servizio disposta da decisione giudiziale o arbitrale avverso il recesso esercitato dal Datore di Lavoro.
Art. 17 – Denuncia di sinistro e obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’ Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto la possibilità.
L’ inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:
a) copia della lettera di assunzione dell’Assicurato relativa al rapporto di lavoro cessato;
b) evidenza probatoria del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato;
c) autocertificazione dell’Assicurato di “Stato di Disoccupazione” relativa ai mesi continuativi successivi alla Perdita di Occupazione. Tale autocertificazione non potrà intendersi valida se difforme dai criteri di cui al Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 in tema di criteri di attribuzione dello “Stato di Disoccupazione”;
d) copia del “Permesso di soggiorno” nei casi di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 14. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso il Contraente, il Datore di Lavoro ed il competente “Centro per l’Impiego”, sciogliendo gli stessi dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.
La Società si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l’esecuzione e l’interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.
Art. 18– Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento dello stesso entro giorni 30.
Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 19 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del sinistro.