tra
Allegato 1 SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI, DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E DI CONSEGNA AL SERVICE DI POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE
tra
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto da
…………………………………………………………………………………………………………………. e
la Società ……………………, per il seguito denominata "Società", con sede in… ,
via …………………….…….. (Partita IVA: n………………..), in persona del ,
in qualità di ……………………………
premesso che
♦ L’ACI, ente pubblico non economico, è affidatario, per conto di talune Regioni e Province Autonome, dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali, a seguito di stipula di apposita convenzione;
♦ l'ACI dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie ed il know how idonei a garantire l’erogazione e la continuità del servizio con la qualità richiesta e le aspettative delle Amministrazioni convenzionate ed assicura, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività finalizzate alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, ivi comprese le attività di elaborazione, produzione, stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni in materia di tasse automobilistiche;
♦ a tal fine l’ACI, a seguito di determinazione del S.G. n.2863 del 13 gennaio 2011, ha avviato la procedura aperta n.1/2011, indetta con bando spedito alla G.U.U.E in data 19.01.2011 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.10 del 24.01.2011;
♦ la Società ……………………….è risultata aggiudicataria della procedura n.1/2011, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti al paragrafo 9 del disciplinare di gara;
♦ con determinazione n…………del …….. del Direttore la Direzione Centrale Servizi Delegati, l’aggiudicazione è diventata definitiva e, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
♦ la Società ha prodotto i documenti di cui al 2° comma dell’art.48 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, nonché quella richiesta nel paragrafo 13 del disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
♦ sono stati espletati gli adempimenti previsti dagli articoli 11, comma 5° e 79, comma 5° del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. in merito alle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni
negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha prestato cauzione sotto forma di per un importo di €
………………………, stipulata con la ……………..…………., nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ la Società dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti;
♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nella medesime premesse e nel presente contratto costituiscono parte integrante di quest’ultimo, anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dalle clausole del presente contratto, dal capitolato tecnico (Allegato 2), dall’offerta tecnica (Allegato 8), dall’offerta economica (Allegato 9), che costituiscono fonte delle obbligazioni e di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché:
- dalla normativa regolante la materia dei contratti pubblici;
- dal codice civile e dalle disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- da ogni altra disposizione regolante la materia che dovesse essere emanata nel corso della durata contrattuale.
Art.2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di acquisizione ed elaborazione dati, stampa, imbustamento e consegna al service per la postalizzazione di comunicazioni e documenti con dati personalizzati dell’Automobile Club d’Italia (ACI), per il supporto nell’attività di controllo e riscossione delle tasse ed imposte automobilistiche, come meglio specificato nel dettaglio nel paragrafo 1 del capitolato tecnico ed in conformità alle condizioni ed alle modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico (Allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. l’ACI si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati, l’espletamento delle stesse attività oggetto del presente contratto anche per il supporto ad altre attività gestite nell’ambito dei propri compiti istituzionali e/o amministrativi.
Art.3 - DURATA E PERIODO DI PROVA
1. Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dal ……………… e fino al ………………….
2. Per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di inizio del contratto, il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
3. Durante tale periodo l’ACI potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
5. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati in conformità a quanto previsto nel presente contratto, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Art.4 - GESTIONE DEGLI ORDINI E REPORTING
1. I volumi di produzione complessiva degli stampati e dei relativi recapiti sono riportati in maniera presuntiva ed indicativa nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico e sono suscettibili di variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso del rapporto contrattuale.
2. Al fine di organizzare il servizio in maniera razionale ed adeguata alle reali esigenze, la Direzione Servizi Delegati dell’ACI pianificherà annualmente il fabbisogno previsto di volumi di produzione degli stampati, in ragione delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni territoriali e delle necessità dell’Ente.
3. Il servizio verrà eseguito di volta in volta sulla base delle singole Richieste di Ordinativo (RdO) che verranno emesse e che verranno eseguiti dalla Società ai prezzi unitari, alle condizioni ed ai termini convenuti nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. La gestione ed il monitoraggio sull’esecuzione delle suddette RdO verrà effettuata con soluzioni di IT, come previsto nell’articolo 19 ed in conformità alle modalità indicate nel Capitolato tecnico in merito ai controlli ed ai livelli di servizio attesi.
Art.5 - SERVIZI INTEGRATIVI ED AMPLIATIVI
1. L’ACI si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la fornitura in favore della Pubblica Amministrazione ed in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità vigente per l’ACI.
2. In particolare, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del presente contratto, sia esaurito l’importo massimo a base di gara indicato nel paragrafo 2 del disciplinare di gara, alla Società potrà essere richiesto, alle stesse condizioni ed agli stessi corrispettivi, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza dei due quinti di tale importo.
3. Fermo restando il progetto base, oggetto di gara, nel corso del rapporto contrattuale, l’ACI, al fine di garantire un servizio sempre rispondente alle mutevoli e diversificate esigenze dell’Ente, potrà concordare una ridefinizione delle prestazioni oggetto del presente contratto, mediante la stipula di atti integrativi e/o aggiuntivi al presente contratto.
4. L’ACI si riserva inoltre di richiedere alla società, in relazione alla proprie esigenze tecnico- organizzative, ulteriori servizi e prestazioni rispetto a quelli contrattualmente previsti e comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione, ove richiesta per legge.
5. I suddetti servizi saranno eseguiti previa valutazione ed accettazione del preventivo da parte di ACI, che dovrà comunque essere in linea con i parametri economici formulati nell’offerta economica per le tipologie oggetto di gara. A tal fine, l’ACI, per l’istruttoria e la valutazione economica, nel rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici, si avvarrà dei costi pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.7, comma 4, lett.c) e comma 5.
Art.6 - PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
1. Fermo restando l’oggetto del servizio di cui all’articolo 1, nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà costantemente valutare la qualità e l’adeguatezza delle attività prestate in relazione alle necessità operative ed istituzionali di ACI al fine di formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio al termine di ogni esercizio annuale. Le proposte, inquadrate in una logica di miglioramento della qualità del servizio, saranno corredate da una analisi costi/benefici e potranno riguardare interventi correttivi di carattere tecnico, modifiche delle modalità organizzativee/ o nello sviluppo di alcune fasi di lavorazione, applicazione di nuove forme di comunicazione.
2. L’ACI si riserva di accettare le proposte presentate, previa valutazione economica e funzionale.
Art.7 - TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’
1. La Società si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della tempistica, della produttività e delle modalità di consegna in conformità all’offerta tecnica, come indicato nella tabella allegata al presente contratto (Allegato A).
2. Le richieste di realizzazione delle attività oggetto del contratto potranno essere avanzate unicamente da ACI, salvo specifica delega operativo-funzionale alla società ACI Informatica e/o ad un soggetto terzo.
3. Nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà assicurare un costante flusso informativo mediante:
• l’accesso immediato al servizio;
• il controllo costante dello stato di lavorazione dell’attività richiesta;
• il controllo e la valutazione del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato al fine di stabilire strategie di gestione ed evoluzione del servizio stesso.
Art.8 - RAPPORTI TRA LE PARTI
1. Per la realizzazione dell’attività, la Società metterà a disposizione dell’ACI un Referente Unico con disponibilità per l’intero periodo di affidamento tutti i giorni dell’anno (festivi inclusi) 24 ore al giorno.
2. Il Referente Unico, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo la pianificazione concordata, monitorare costantemente l’attività al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio, in conformità a quanto specificato al paragrafo 5 del capitolato tecnico.
3. Il Referente Unico della ditta aggiudicataria si fa carico di:
• accogliere le richieste di erogazione del servizio provenienti da ACI
• curare la programmazione dell’esecuzione con le modalità ed i tempi previsti nel presente capitolato tecnico
• fornire il supporto tecnico per la realizzazione del “modello definitivo” dei vari documenti
• alimentare costantemente il sistema informativo.
4. Per l’ACI i rapporti relativi all’esecuzione del servizio in oggetto saranno gestiti da un proprio incaricato, il cui nominativo verrà comunicato alla Società contestualmente alla stipula del contratto; l’ACI si riserva di indicare più incaricati, responsabili territoriali per la gestione delle Convenzioni con le Amministrazioni contraenti.
Art.9 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 14, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La Società garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e ulteriormente integrate e specificate nell’offerta tecnica della Società. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 14 la Società non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti.
6. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da terzi autorizzati.
7. La Società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’ACI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza ed accesso, fermo restando che è cura ed onere della Società verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. La Società si obbliga a consentire all’ACI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle richieste di Ordinativo, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all’adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei documenti di pertinenza dell’ACI.
Art.10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA SOCIETA’
1. La Società si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica a:
– disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza adeguata alle attività da espletare;
– provvedere all’implementazione/modificazione del sistema informatico utilizzato, laddove richiesto per l’espletamento del servizio;
– fornire, gratuitamente, ove necessario, ai sensi dell’articolo 19, il software gestionale, in proprietà o mediante licenza d’uso, per tuta la durata del contratto;
– provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell’Ente in merito all’utilizzo del software gestionale;
– adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico dell’ACI;
– manlevare e tenere indenne l’ACI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’espletamento del servizio;
– garantire la continuità del servizio;
– garantire il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati dei sistemi (art.31 e seguenti ed allegato B del D.Lgs.n.196/03);
– comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
– eseguire la prestazione del servizio oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’ACI.
Art.11 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale dedicato alle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria.
3. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui quest’ultima non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
4. La Società garantisce all’ACI – esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria – tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
Art.12 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di diritti d’autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
Art.13 - CAUZIONE
1. La cauzione di € ….… (euro ………), prestata dalla Società, sotto forma di ,
a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Come indicato dal successivo articolo 20, l’ACI potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, per l’applicazione delle penali.
3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACI. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Art.14 - CORRISPETTIVI E REVISIONE DEI PREZZI
1. Per il servizio in oggetto, l’ACI corrisponderà alla Società il compenso unitario onnicomprensivo per singola comunicazione, indicato nell’offerta economica, che costituisce parte integrante del presente contratto, come di seguito indicato:
Tipologia di comunicazione | Prezzo unitario applicato (oltre Iva) |
Produzione, imbustamento e consegna al service di posta di "Avviso Bonario" | € |
Euro | |
Produzione, imbustamento e consegna al service di posta di "Nota di cortesia" | € |
Euro | |
Produzione, imbustamento e consegna al service di posta di "Esito precontenzioso" | € |
Euro | |
Produzione, imbustamento e consegna al service di posta di "Altra comunicazione" | € |
Euro |
2. I corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o sub-appaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’ACI.
3. I suddetti importi sono da considerarsi fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale. A decorrere dal secondo anno di appalto, i prezzi possono essere assoggetti a revisione, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., previa istruttoria della Direzione Servizi Delegati dell’ACI.
Art.15 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere, salvo diversa indicazione, una fattura mensile, in via posticipata, con la dicitura “servizi tasse ed imposte automobilistiche” e con indicazione della causale del pagamento, del quantitativo di comunicazioni interamente lavorate (dalla fase di acquisizione dati fino alla fase di stampa e consegna al service di posta), del numero di ordine e di C.I.G. (Codice Identificativo Gara).
2. L’importo di ogni singola fattura sarà definito sulla base del numero e dell’esatta tipologia di comunicazioni lavorate; pertanto, ad ogni fattura dovrà essere allegato un report con tutte le distinte/liste di lavorazione già inviate.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse per il pagamento all’ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – via Xxxxxxx, x.0, 00000 Roma – P. IVA 00907501001, casella postale 2389-00100 Roma AD.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l’ACI provveda al pagamento delle fatture nei tempi previsti.
5. Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura purché completa dei dati richiesti e previa verifica, da parte di ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente, nonché della correntezza contributiva. Qualora le fatture pervengano incomplete dei suddetti dati, verranno respinte.
6. Le fatture saranno liquidate dall’ACI sul conto corrente bancario o postale dedicato intestato alla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dal successivo articolo 26, 2 comma, in conformità all’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i.
7. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria (DURC).
9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Art.16 - ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RECAPITO AL SERVICE DI POSTALIZZAZIONE
1. L’ACI può richiedere alla Società, con separato atto che disciplini le condizioni economiche e secondo la formula di pagamento differito prevista al capitolo 4.3 del manuale di servizio di Posta Massiva di Poste Italiane SpA (Allegato 10), di assumere direttamente e stabilmente l’obbligo di liquidare il service di postalizzazione per i servizi di recapito delle comunicazioni oggetto del presente affidamento.
2. In tal caso, la Società si impegna a:
• monitorare ed a rendicontare in tempo reale ad ACI l’operato delle attività di invio massivo omologato effettuate dal service di postalizzazione;
• presentare un prospetto mensile di riconciliciazione tra quantità di comunicazioni prodotte e quantità di comunicazioni spedite, con indicazione delle cause delle eventuali discordanze;
• assumere l’obbligo di ricevere le fatture emesse dal service di postalizzazione per i servizi oggetto del presente affidamento;
• emettere verso ACI le fatture relative al servizio di recapito alle medesime condizione economiche praticate per gli invii di posta massiva omologata e a consegnarle in uno alle corrispondenti fatture per i servizi oggetto del presente affidamento;
• liquidare le fatture al service di postalizzazione nei termini e secondo le condizioni all’uopo concordate.
3. L’ACI, in tale circostanza, liquiderà alla Società le fatture emesse per il servizio di invio massivo omologato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
4. In ogni momento l’ACI potrà sospendere o cessare tale modalità di pagamento e ripristinare la liquidazione delle fatture direttamente in favore del service di postalizzazione.
Art.17 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’
1. La Società dovrà svolgere una costante attività di monitoraggio e controllo sulle attività oggetto del contratto in relazione al perseguimento degli obiettivi della fornitura del servizio, con analitica e puntuale rendicontazione alla competente struttura ACI, secondo le modalità che con ACI saranno definite.
2. L’ACI potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli al fine di verificare l’esatto adempimento del servizio prestato dalla Società, anche mediante sopralluoghi programmati e/o visite estemporanee presso gli stabilimenti della società per verificare la corrispondenza delle attrezzature tecniche alle specifiche dichiarate in sede di gara, nonché sul sistema di produzione, come specificato al paragrafo 5 del capitolato tecnico.
3. Nei suddetti casi, la Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli, fornendo tutte le informazioni e la collaborazione necessaria alla scopo.
Art.18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. Nel caso in cui le verifiche effettuate da ACI diano esito negativo ovvero emergano o sorgano lamentele e contestazioni in merito alle attività, oggetto del contratto, l’ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi, con obbligo della Società medesima di adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti ed accorgimenti.
2. Nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui al precedente comma, si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
3. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà procedere all’applicazione delle penali secondo quanto indicato all’articolo 20, fermo restando che la società dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
Art.19 - SISTEMA INFORMATICO
1. La Società, al fine di consentire una gestione automatizzata delle attività ed, in particolare delle Richieste di Ordinativo (RdO), si impegna ad utilizzare procedure informatiche, in conformità alle specifiche tecniche fornite dall’ACI.
2. Il sistema di cui al presente articolo dovrà essere pienamente operativo entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta.
3. Qualora la Società disponga di propri mezzi e procedure automatizzate, ritenute dall’ACI particolarmente funzionali per le proprie esigenze, l’ACI stesso potrà valutare comunque l’opportunità di utilizzare tali mezzi senza alcun onere e costo aggiuntivo.
Art.20 - PENALI
1. L’ACI, qualora la società non rispetti le condizioni, le modalità ed i tempi stabiliti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della Società o negli accordi successivi, potrà applicare le penali secondo quanto indicato nella tabella del paragrafo 7 del capitolato tecnico, sulla base dei livelli di servizio determinati.
2. L’ACI potrà, altresì, applicare una penale fino ad un massimo del 10% del valore annuale del contratto, per qualsiasi altro inadempimento alle presenti condizioni ed all’offerta tecnica in ragione della gravità e criticità delle conseguenze dannose sulla realizzazione del progetto e sulle convenzioni in corso.
3. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
4. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al precedente articolo 13.
5. L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
6. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Art.21 - RECESSO
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo;
c) qualora il Rappresentante Legale o taluno dei componenti l’organo di amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
3. In caso di recesso, all’ACI non fa carico – in deroga a quanto previsto dall’art.1671 cod.civ. – alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
Art.22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti costituiscono motivo di grave inadempienza e, pertanto, qualora la Società, nonostante la diffida dell’ACI, non provveda a porvi rimedio ed a predisporre le azioni correttive necessarie per ottemperare agli obblighi contrattuali, l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento - a titolo di penale - della cauzione, all’esecuzione in danno del servizio per il tempo necessario, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno subito ed ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
3. Si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con Raccomandata A/R nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la Società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
b) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di correntezza contributiva entro il termine assegnato dall’ACI, come previsto al precedente art.15;
c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto;
d) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
4. Il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, in conformità all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
5. In caso di risoluzione del contratto, l’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della stessa, purché si tratti di prestazioni eseguite in conformità al contratto.
6. La Società, in caso di risoluzione, ove richiesto da ACI per assicurare la continuità del servizio nell’ambito delle Convenzioni stipulate con le Amministrazioni territoriali, dovrà garantire le
prestazioni contrattuali alle medesime condizioni e con i medesimi livelli di servizio, fino a quando l’Ente non avrà completato le nuove procedure di affidamento.
Art.23 - SEGRETO DI UFFICIO E RISERVATEZZA
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite da ACI.
2. La Società si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza - anche successivamente alla scadenza del contratto – sulle notizie ed i dati relativi all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del contratto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione del presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate. In ogni caso, la Società è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché subappaltatori, degli obblighi di segretezza.
Art.24 - TRATTAMENTO DATI
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
Art.25 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme e prescrizioni.
2. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, ove richiesto, si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
3. Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0,00, in quanto l’oggetto dell’appalto è un servizio che viene svolto presso le sedi della società e pertanto non comporta rischi da interferenza.
Art.26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. Nel caso di cessione d’azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione, si applica la disciplina prevista dall’art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. L’Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Art.28 - SUBAPPALTO
1. La Società potrà avvalersi del subappalto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura del 30% delle prestazioni contrattuali. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società aggiudicataria che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ACI, di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state appaltate le attività.
2. La Società dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal contratto e dal capitolato tecnico.
4. La società si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento del proprio subappaltatore agli obblighi di tracciabilità n.136/2010 e s.m.i.
5. La società si impegna altresì a comunicare all’ACI di aver proceduto ai pagamenti dovuti al subappaltatore osservando la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.
Art.29 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
Art.30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione del contratto.
Data (Per accettazione)
LA SOCIETA’
Postilla:
L’Impresa fornitrice dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.3 Durata e periodo di prova
Art. 9 Condizioni del servizio e responsabilità della Società Art. 10 Obbligazioni specifiche della Società
Art.11 Obblighi della Società nei confronti dei dipendenti Art. 12 Brevetti e diritti d’autore;
Art. 13 Cauzione;
Art. 14 Corrispettivi e revisione dei prezzi Art. 15 Fatturazione e modalità di pagamento
Art.16 Anticipazione e liquidazione delle attività di recapito al service di postalizzazione Art.17 Monitoraggio delle attività
Art.18 Diffida ad adempiere Art.19 Sistema Informatico Art.20 Penali
Art.21 Recesso
Art.22 Risoluzione del contratto Art.23 Segreto di ufficio e riservatezza Art.24 Trattamento dati
Art.25 Osservanza delle norme di sicurezza Art.27 Divieto di cessione del contratto Art.29 Foro competente
Art.30 Oneri fiscali e spese contrattuali
Data
(Per accettazione) LA SOCIETA’
Allegato A
PRODUTTIVITA’, MODALITA’ E TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’:
Attività | Tempi/Luoghi di esecuzione |
Per la messa a disposizione delle informazioni sul monitoraggio del processo di lavorazione | Entro |
Per la messa a disposizione delle informazioni sul monitoraggio e la reportistica della lavorazione eseguita | Entro |
Per la consegna dei modelli definitivi assemblati e imbustati (prove di stampa) all'ACI | Entro |
Per la consegna al service di postalizzazione (tempo) presso i centri di impostamento dichiarati | Entro |
Mette a disposizione una capacità produttiva giornaliera standard dichiarata di | Fogli stampati Buste assemblate |
Mette a disposizione una capacità produttiva giornaliera extra dichiarata di | Fogli stampati Buste assemblate |
Per la consegna al service di postalizzazione (luogo) ultilizzerà i segunti centri di impostamento dichiarati ed ubicati presso | C d Imp C d Imp C d Imp |