Comune di Alcamo
Proposta N° 58 / Prot. Data 09.03.2017 | Immediata esecuzione X□SI □ NO |
Comune di Alcamo
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale
N° 64 del Reg. Data 24.03.2017 | OGGETTO : | LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADESIONE ALLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI ALL’ART. 2 E SEGG. DEL D.L. N. 132/2014 E S.M.I. ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A CONFERIRE MANDATO ALL’AVVOCATURA CIVICA. |
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio ATTO n. Titolo Funzione Servizio Intervento Cap. | ||
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori:
PRESENTI ASSENTI
1) | Sindaco Xxxxx Xxxxxxxx | X | |
2) | Vice Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx | X | |
3) | Assessore Xxxxx Xxxxxxx | X | |
4) | Assessore Xxxxxx Xxxxx | X | |
5) | Assessore Di Xxxxxxxx Xxxxxxx | X | |
6) | Assessore Xxxxxxxx Xxxxx | X |
Presiede il Sindaco, Avv. Xxxxxxxx Xxxxx.
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.
Il segretario generale, sottopone all’approvazione della Giunta Municipale, la seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/90.
PREMESSO che il decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n.162 ha disciplinato la procedura di negoziazione assistita che, valorizzando il modello della mediazione introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010, per alcune controversie ha valenza obbligatoria, atteso che l’espletamento della procedura de qua costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
DATO ATTO che in base all’assetto normativo l’elemento centrale della procedura è costituito dalla “convenzione di negoziazione assistita”, che consiste in un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo” ( art. 2, comma 1); la stipula della convenzione, in particolare, può essere preceduta da un “invito” alla sottoscrizione rivolto da una parte all’altra ( art. 4) e potrà condurre al perfezionamento di un “accordo che compone la controversia” ( art. 5);
CONSIDERATO, pertanto, che l’impegno assunto con la stipulazione della convenzione assistita si riassume nella necessità per le parti di tenere un comportamento corretto nel contesto del dialogo che esse avviano per addivenire –in un lasso di tempo certo- ad una soluzione amichevole della controversia in corso, e non implica di per se l’accordo sul componimento della controversia;
CONSIDERATO, altresì, che l’accordo eventualmente raggiunto non deve necessariamente avere natura transattiva, potendo mancare le “reciproche concessioni” di cui all’art. 1965 del codice civile; ciò che conta è che esso “risolva” la controversia e, quindi, abbia funzione latu sensu transattiva;
DATO ATTO che la negoziazione assistita è elevata a condizione di procedibilità per le azioni giudiziali di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50 mila euro, purchè fuori dei casi previsti dall’art. 5, comma 1-bis del d.lgs n. 28/2010;
CONSIDERATO, ancora che:
-la negoziazione assistita deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità;
-che le parti debbono necessariamente essere assistite da un avvocato e che le pubbliche amministrazioni debbono obbligatoriamente farsi assistere dall’avvocatura civica, ove essa sia costituita ( art. 2, comma 1.bis);
- essa costituisce un contratto tra le parti tra cui è in corso una controversia, essendo assegnato agli avvocati solo un ruolo di assistenza necessaria;
-che il ruolo dell’avvocatura, oltre all’assistenza, si concretizza nella certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni e nell’attestazione che l’accordo eventualmente raggiunto per comporre la controversia sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico;
RITENUTO, pertanto, a prescindere dall’obbligatorio ricorso all’istituto in esame nei casi in cui il Comune intende promuovere una controversia nelle materie in cui essa sia condizione di procedibilità dell’azione, di dover valorizzare l’istituto della negoziazione assistita aderendo alle richieste formulate dagli avvocati di controparte, sia nell’ottica deflattiva del contenzioso che in quella del potenziale risparmio di oneri per spese legali derivante da una leale e corretta disclosure documentale che, soprattutto nei casi di danno da cd. insidia stradale, può consentire un risparmio di spese ed un recupero di efficienza, a fronte di una ormai consolidata giurisprudenza i cui arresti debbono costituire linea guida e
limite per il comportamento nell’ambito della convenzione di negoziazione e per il contenuto dell’accordo transattivo;
CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare il sindaco pro-tempore, che ai sensi dell’art. 16, comma 5 dello Statuto comunale ha la rappresentanza generale del Comune previa autorizzazione della giunta municipale, ad aderire a tutte le richieste di stipula di convenzioni di negoziazione assistita, conferendo il mandato di assistenza nelle procedure in questione all’avvocatura civica e la procura speciale a rappresentare il Comune al dirigente competente per materia al fine di aderire agli inviti a stipulare le convenzioni di negoziazione assistita notificate al Comune e a partecipare con buona fede e lealtà alla negoziazione;
RITENUTO, altresì, di dover impartire ai dirigenti pro-tempore e all’avvocatura civica apposite istruzioni, nell’ottica della sana gestione finanziaria e del pieno rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile, al fine di sottoporre alla Giunta Municipale, prima dell’eventuale sottoscrizione, l’autorizzazione alla stipula dell’accordo che compone la controversia, tenuto conto che secondo l’orientamento della Corte dei Conti “l’espletamento della procedura di negoziazione assistita, qualora abbia buon esito, consente al debitore di concordare e quindi di prevedere i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendone pertanto escluso quel carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio. Si deve, quindi, affermare che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa” ( cfr. Corte Conti Lombardia deliberazione 14.11.2015, n.396/PAR, Corte Conti, Sicilia deliberazione 5.9.2016, n. 164/PAR);
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente integrato dalla l.r. 30/2000;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 15 della l.r. 44/1991; Visto l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;
PROPONE DI DELIBERARE
1.di condividere le premesse e di autorizzare il sindaco pro-tempore ad aderire a tutte le richieste di stipula di convenzioni di negoziazione assistita, conferendo il mandato di assistenza nelle procedure in questione all’avvocatura civica;
2.di stabilire che il mandato deve essere sottoposto alla firma del sindaco dal dirigente pro- tempore competente per materia, cui vanno assegnati per l’istruttoria gli inviti di adesione alla negoziazione assistita;
3.di autorizzare il sindaco a conferire ai dirigenti di cui al punto precedente procura speciale a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita e a rappresentare il Comune in sede di negoziazione, nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà;
4. di stabilire che nell’ipotesi di raggiungimento di un accordo idoneo a comporre la controversia, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 132/2014, il dirigente è obbligato, chiedendo il differimento delle trattative nel rispetto del termine massimo concordato o eventualmente prorogato, a sottoporre l’autorizzazione alla stipula di tale accordo con funzione transattiva alla Giunta Municipale e alla previa assunzione dell’atto di impegno contabile ai sensi degli artt. 183 e 191 del Tuel.
4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l.r. 44/1991 al fine di dare immediata attuazione alle misure organizzative nella stessa previste.
Alcamo, lì 9 marzo 2017.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx)
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1°comma del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza,
Ad unanimità di voti espressi palesemente;
DELIBERA
approvare la superiore proposta.
condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;
D E L I B E R A
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .
Proposta di delibera della Giunta municipale avente ad oggetto: LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADESIONE ALLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI ALL’ART. 2 E SEGG. DEL D.L. N. 132/2014 E S.M.I. ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A CONFERIRE MANDATO ALL’AVVOCATURA CIVICA.
Il Segretario Generale
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;
Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Alcamo li 09.03.2017
Il SEGRETARIO GENERALE
X.xx Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria:
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;
Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Alcamo li 09.03.2017
Il Dirigente del Settore
X.xx Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx, approvato e sottoscritto, come segue:
IL SINDACO
X.xx Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Xxxxxxx Xxxxx X.xx Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl. 1067
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 27.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line Il Segretario Generale X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx X.xx Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Alcamo, lì 27.03.2017
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.03.2017
□ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
□ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, lì 24.03.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
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E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo li 27.03.2017
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx