VADEMECUM
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“USO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E PROCEDURE DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALLIEVI”
Normativa e documenti di riferimento: DPR 249/98 modificato dal DPR 235/07 - Nota di indirizzo MIUR n° 3602 del 31/07/08, Legge 241/90, DPR 122/09, D.M. 5/2009 e Legge 71/2017 (Contrasto al Cyberbullismo) – Regolamento di istituto, PTOF e Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
PREMESSA
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica. Il Regolamento di disciplina intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri (infrazioni), le sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Esso completa il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e si integra con il Piano per la DDI ed il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.
DOVERI degli studenti (DPR 249/98 con aggiornamenti del DPR 235/07, Art. 3)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sè stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con una comunità scolastica quale luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti e da specifiche disposizioni normative;
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
PROCEDURA DISCIPLINARE
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di temporaneità, gradualità, proporzionalità e giustizia in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa e in conformità alle condotte individuate dal relativo regolamento pubblicato sul sito istituzionale. Esse tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Il tipo e l’entità della sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
• Gravità del comportamento e conseguenze che da esso derivano;
• Situazione personale dello studente;
• Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente nel corso dei mesi precedenti all’infrazione;
• Concorso nell’infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra loro.
• Avviamento di procedure disciplinari connesse al comportamento degli allievi durante la Didattica Digitale Integrata (per tali aspetti si rimanda all’apposito Piano per la DDI allegato al PTOF dell’Istituto)
L’azione disciplinare è promossa dal Dirigente Scolastico, dai singoli docenti testimoni dell’evento o del comportamento lesivo e - nei casi più gravi - dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto secondo le procedure disciplinari descritte di seguito.
Classificazione e tipologia delle sanzioni disciplinari. A) Richiamo verbale.
E’ impartito dal singolo docente per infrazione lieve e transitoria alle norme disciplinari ivi richiamate dal DPR 249/98 e DPR 235/04 (Doveri dello studente). Il richiamo verbale è annotato nel solo registro personale del docente tramite l’utilizzo delle voci ivi presenti, eventualmente corredata da annotazioni più dettagliate da riportare nell’apposito spazio del registro elettronico.
B) Richiamo scritto.
B-1) Annotazione del richiamo scritto, a cura del docente, sul registro elettronico nella sezione “Provvedimenti Disciplinari”. Tale richiamo costituisce un primo avviso formale allo studente verso un comportamento più corretto e responsabile, secondo il principio della gradualità della sanzione. La sanzione del richiamo scritto può essere impartita da un docente (anche di altra classe), dal Dirigente Scolastico o suoi collaboratori per infrazioni di una certa entità e/o per successivi richiami verbali inascoltati ai doveri dello studente (DPR 249/98 e DPR 235/07).
B-2) Constatata la recidiva di comportamento scorretto da parte dell’allievo, oppure al verificarsi di infrazioni di entità più grave, in conformità al regolamento di Istituto, si passa alla contestazione di addebito in forma scritta, tramite scheda (allegata al presente documento) composta da tre parti:
⮚ La prima, relativa alla data, all’ora ed al luogo dei fatti, al nome dell’allievo o degli allievi, al fatto contestato con una descrizione esauriente del comportamento degli allievi;
⮚ La seconda, relativa alle controdeduzioni presentate dall’allievo o dagli allievi stessi;
⮚ La terza, relativa alle decisioni finali del docente, con la conferma del provvedimento di richiamo scritto e relativa annotazione nella sezione “Provvedimenti disciplinari “ del registro di classe oppure la richiesta di applicazione di un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.
La scheda, debitamente completata nelle sue parti con le opportune motivazioni e firmata dal docente e dagli allievi nelle rispettive sezioni, deve essere consegnata al docente coordinatore di classe e in segreteria didattica per essere allegata al fascicolo personale dell’allievo. Il docente coordinatore di classe, ricevuta la scheda compilata dall’insegnante contenente la richiesta di un provvedimento disciplinare superiore al richiamo scritto e valutati i fatti accertati e contestati nelle forme indicate al punto precedente, tenuta presente la gravità del caso, affida l’esame del provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica al consiglio di classe o al Consiglio di Istituto per le decisioni di merito (vedi punti successivi).
N.B. Qualora il provvedimento da adottare in relazione al comportamento da sanzionare sia configurabile nella fattispecie relativa al provvedimento di allontanamento dalle lezioni, è necessario convocare il Consiglio di Classe in forma completa (vedi punto C).
C) Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni .
L' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo NON SUPERIORE AI 15 GIORNI è adottato dal Consiglio di Classe nella composizione completa (ovvero comprensiva delle rappresentanze degli studenti e dei genitori) per gravi infrazioni disciplinari e/o per reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del DPR 249/98 e successive modifiche, secondo quanto riportato dettagliatamente in calce al presente documento (estratto dal regolamento di Istituto).
Sono esclusi dalla fase di delibera del provvedimento i rappresentanti degli studenti e genitori SOLO se direttamente coinvolti e/o protagonisti dell’azione da sanzionare.
Il Consiglio di Classe, dopo aver acquisito ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti contestati, e dopo aver inviato formalmente la contestazione di addebito tramite compilazione del modulo descritto al punto B2, può convocare lo studente, assieme ai familiari, se minore, al fine di rispettare il principio del contraddittorio e ad integrazione di quanto dichiarato dall’allievo nel modulo di contestazione di addebito.
La delibera relativa all’irrogazione della sanzione disciplinare, in ragione della gravità dei fatti, compatibilmente con l’età e la situazione personale, è notificata alla famiglia dell’allievo e consegnata dal docente coordinatore di classe in segreteria didattica per essere allegata al fascicolo personale dell’allievo. In caso di sanzioni più gravi con allontanamento dell’allievo dalle lezioni per periodi maggiori di 15 giorni, la relativa documentazione è trasmessa dal consiglio di classe al Consiglio di Istituto (punto D).
D) Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.
L' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo SUPERIORE AI 15 GIORNI è adottato dal Consiglio di Istituto, ivi compreso l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi per fatti di particolare gravità.
La competenza sanzionatoria per tale provvedimento è del Consiglio di Istituto, valutate ed esaminate le seguenti condizioni, entrambe necessarie:
1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana”(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio e/o allagamento, manomissione grave dei dispositivi di sicurezza o altri fatti di pari e particolare gravità) (**);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Casi particolari:
D-1) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico.
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista per FATTI di PARTICOLARE GRAVITA’ (**) alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
(**) I “fatti di particolare gravità” sono quelli riconducibili alle fattispecie per cui lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) e i regolamenti d’istituto prevedono l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, c. 9, 9 bis e 9 ter DPR 249/98) previsti nei seguenti casi:
Art. 9, 9-bis e 9-ter dell’art. 4 del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07:
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa daparte dello studente incolpato.
D-2) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.
D-3) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’Esame di Stato, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Regole comuni per i provvedimenti di allontanamento delle lezioni
Nei periodi di allontanamento dalle lezioni, laddove sia possibile, la scuola promuove tramite apposite convenzioni, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e all’auspicabile rientro nella comunità scolastica. La possibilità di convertire la sanzione in attività alternative in favore della comunità è fornita allo studente in relazione al livello di coordinamento con la famiglia dello studente stesso e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - (Nota Ministeriale del 31 Luglio 2008).
Con riferimento alle sanzioni che prevedono un allontanamento superiore ai 15 giorni, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dei giorni previsti minimi di frequenza richiesti per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato, occorre anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Tutti i documenti che sanciscono le sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, di conseguenza, seguono l’allievo in occasione di eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.
Impugnazioni - Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso - da parte di chiunque ne abbia interesse per palesi illegittimità motivazionali insite nel provvedimento medesimo - entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione - all’organo di Garanzia interno alla scuola chiamato a decidere entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
L’ Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Xxxxxxxxxx quale membro di diritto, è composto di norma da un docente della scuola, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori da eleggere, nella prima seduta utile, all’interno del Consiglio di Istituto. I componenti di tale organo, salvo le necessarie operazioni di surroga e/o rielezione per le componenti di durata annuale, permane in carica per tutta la durata ordinaria del Consiglio di Istituto (3 anni). Ad ogni elettore, nella specifica assemblea, spetta un solo voto. Le decisioni dell'organo di garanzia sono assunte a maggioranza semplice. Si precisa inoltre:
⮚ L’impugnazione NON incide sull’esecutività dell’azione disciplinare erogata, che avrà corso pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista normativo ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (in pratica, eliminazione delle “tracce”della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale “ricostruzione” della“carriera” dello studente, ove la sanzione avesse inciso su di essa).
⮚ Contro le violazioni del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modifiche, anche contenute nel presente regolamento, è ammesso reclamo degli studenti di questo Istituto o da chiunque vi abbia interesse al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale il quale deciderà in via definitiva previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale.
ALLEGATI:
• Scheda di procedimento disciplinare
• Estratto del regolamento di Istituto (correlazione azioni - sanzioni disciplinari - organo competente)
• Modello di verbale per consiglio straordinario
(Documento redatto ed aggiornato a Novembre 2021)