COMUNE DI DONORI
COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
ANNI 2017-2018
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
CPV - “Servizi di canile” 98380000-0. | CIG (Codice identificativo gara) |
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281, della L.R. Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché DPGR 4 marzo 1999, n. 1.
Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore nell’anno 2016 è di 10 cani.
ART. 2 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto per il periodo di anni 2 (due) decorrenti dal 01.01.2017 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a), alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-.
La gara sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.
ART. 3 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’importo per ogni cane catturato custodito è stabilito in € 2,75 + IVA al giorno, soggetto al ribasso applicato e verrà liquidato per ogni effettiva presenza. L’importo per lo smaltimento delle carcasse di animali è stabilito in € 32,50 + IVA cadauno, soggetto al ribasso applicato.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale. Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile.
II pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previo accertamento dell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato e dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.
L’appaltatore con la sola partecipazione all’appalto in oggetto riconosce all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.
ART. 4 FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.
Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente servizio Veterinario ASL.
Il Comune di Donori affida all’appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici, e profilatici ordinari a tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, impegnandosi affinchè le pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie della Legge 281/1991.
L’aggiudicatario, dovrà trasferire a proprie spese i cani di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile, al proprio canile o rifugio.
Inoltre dovrà effettuare il servizio di accalappiamento dei cani randagi sul territorio comunale che viene regolamentato ad opera della ASL.
ART. 5 LA STRUTTURA DI RICOVERO
Le caratteristiche generali del canile/ rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune
ART. 6 RITIRO DEGLI ANIMALI
Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es, cani catturati da privati cittadini).
Il ritiro e il trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto degli animali e impiegare personale ed automezzi idonei allo scopo.
ART. 7 DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell’evento, dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dall’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto.
ART. 8 PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’aggiudicatario dovrà garantire attività che incentivino l’adozione dei cani e l’apertura al
pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno, avendo cura di darne ampia pubblicità. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale. I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste. Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
ART. 9 ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATRARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato;
b) Dalla legge 14/08/91 n.281;
c) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
d) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
e) Dal DPGR 4/03/1/99 n.1;
f) Dalla legge 626/1994;
g) Dalla legge 11/08/91 n.266;
h) D.Lgs. 50/2016;
i) D. Lgs. 03/04/06 n. 152;
j) Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A. Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
B. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
C. Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
D. Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
X. Xxxxxx gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide;
F. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G. Prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina Comune di Donori dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque
sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H. Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni;
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I. Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J. L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
K. Stipulazione delle assicurazioni previste dalla L. 266/91 ove dovute;
L. L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;
M. Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
N. Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario dell’Asl di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Donori;
O. Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale;
P. Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
ART. 10 PERSONALE
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a
garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
ART. 11 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta competente servizio veterinario ASL di competenza. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, ai sensi di legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Per quanto non esplicitamente citato si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 13 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione Comunale l’avvenuta restituzione dell’animale indicando le generalità del proprietario, le date di ingresso e di uscita e l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione applicherà la sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
ART. 14 SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.
Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (norme in materia ambientale), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
Sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmato dall’Impianto (ditta) che ha ricevuto il rifiuto per lo smaltimento, secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dall’Appaltatore per
tutto il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 10% dell’importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Costituisce causa di risoluzione del contratto:
• Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
• Subappalto ad eccezione del trasporto e dello smaltimento delle carcasse animali;
• Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contradditorio. Qualora successivamente al contradditorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.
ART. 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PENALI
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dall’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15 si conviene che l’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una penale, pari a:
• € 50,00 per la prima violazione contestata
• € 100,00 per la seconda violazione contestata
• € 200,00 per la terza violazione contestata
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
ART. 17 CONTROVERSIE
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.
Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente il Foro di Cagliari.
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
ART. 19 NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Donori 30.11.2016
IL R.U.P XXXXX XXXXX